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ZES Unica, il credito d’imposta è imponibile
Articolo a cura di Studio Mudol
In assenza di una norma di non imponibilità, il credito d’imposta ZES Unica è tassabile e rileva anche ai fini IRAP
Autore: Giovanni Riccio
Il contributo in forma di credito di imposta previsto dall’articolo 16 del D.L. 124/2023 ha natura di contributo in conto impianti, ovvero in conto esercizio, a seconda se, rispettivamente, gli investimenti agevolati sono stati effettuati mediante acquisto diretto, ovvero con la stipula di un contratto di locazione finanziaria. In entrambi i casi il contributo è da ritenersi imponibile ai fini delle imposte sul reddito, nonché della determinazione del valore della produzione imponibile ai fini dell’IRAP.
Considerato che dalle regole generali deriva l’imponibilità dei contributi, sia in conto esercizio (articolo 85, comma 1, lett. g)), che di quelli in conto impianti, non pare possibile giungere ad una diversa conclusione. Tale ultima tipologia di contributi, come chiarito dalla risoluzione n. 2/E/2010, non generano né sopravvenienze attive né ricavi bensì rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono. Ciò significa che non assumono più autonoma rilevanza fiscale ma devono essere ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi. La norma istitutiva il credito di imposta in parola non prevede la non imponibilità del relativo contributo, sicché se ne deduce che lo stesso dev’essere considerato tassabile.
In relazione all’analogo contributo previsto dalla L. 208/2015 (articolo 1, commi 98-108, cd. bonus investimenti Mezzogiorno) che, sino al 31 dicembre 2023, ha riconosciuto la relativa agevolazione in favore delle imprese che hanno realizzato programmi di investimento con l’acquisto di beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo, in assenza di un’espressa previsione di segno contrario, l’Agenzia delle entrate ha affermato l’imponibilità dello stesso.
Con la circolare n. 34/E 2016, l’Erario ha chiarito che, in assenza di un'espressa esclusione normativa, il credito di imposta in commento è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta, tra l'altro, che tale credito, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, è da considerarsi come contributo tassabile. Naturalmente, le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito di impresa.
Che nel silenzio nella norma il contributo sia da considerare imponibile è un principio che, oltre a derivare, come prima rappresentato, dai principi generali del TUIR e della disciplina IRAP, è stato sempre affermato dal Fisco.
In aggiunta alla prassi sopra richiamata, si pone a titolo di ulteriore esempio il caso del bonus investimenti pubblicitari di cui all’articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 60. Con una faq del 23/10/2019, rilasciata dal Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento informazione editoria, ancora una volta è stato affermato che, considerato che la norma istitutiva dell'agevolazione non dispone espressamente la non rilevanza del credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.
Appare evidente, quindi, che, in assenza di una espressa previsione normativa di non imponibilità, le agevolazioni in forma di credito di imposta devono ritenersi imponibili.
Una espressa previsione di non tassazione, ad esempio, sussiste per i seguenti bonus:
Transizione 5.0 (art. 38, co. 13, D.L. 19/2024);
Investimenti in beni strumentali (art. 1, co. 1059, L. 178/2020);
Ricerca, sviluppo e innovazione (art. 1, co. 204, L. 160/2019).
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