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CU 2026: tutte le scadenze per l’invio della Certificazione Unica
Articolo a cura di Studio Mudol
Calendario degli invii, obblighi dei sostituti d’imposta e sanzioni previste per il periodo d’imposta 2025
Autore: Serena Pastore
La Certificazione Unica 2026 rappresenta uno degli adempimenti fiscali più rilevanti per i sostituti d’imposta. Il documento certifica i redditi corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2025 e deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate secondo specifiche scadenze stabilite dalla normativa.
Il calendario degli invii è stato strutturato con termini differenziati a seconda della tipologia di reddito certificato. L’obiettivo è agevolare la gestione dei flussi informativi da parte dell’Amministrazione finanziaria e consentire una corretta predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.
CU 2026: la scadenza principale del 16 marzo
La prima scadenza da tenere presente è quella del 16 marzo 2026, data entro la quale i sostituti d’imposta devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative ai redditi che confluiscono nella dichiarazione precompilata.
Rientrano in questa categoria i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo svolto in forma non abituale e i redditi diversi. Si tratta delle informazioni fiscali che permettono all’Agenzia delle Entrate di predisporre correttamente il modello 730 precompilato destinato ai contribuenti.
Entro la stessa data le certificazioni devono essere anche consegnate ai percipienti. La consegna può avvenire sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, purché il destinatario abbia la possibilità di accedere al documento e di stamparlo.
Invio entro il 30 aprile 2026 per lavoro autonomo abituale
Una seconda scadenza riguarda le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni. Per queste tipologie di reddito il termine per la trasmissione telematica è fissato al 30 aprile 2026.
La stessa scadenza si applica anche alle certificazioni riguardanti le provvigioni percepite nell’ambito di rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
Particolare attenzione deve essere riservata agli appalti di beni e servizi effettuati dai condomìni. Quando l’appalto viene affidato a una ditta individuale e viene applicata la ritenuta del 4%, la Certificazione Unica deve essere trasmessa entro il 30 aprile. Invece, nel caso in cui l’appalto sia affidato a una società di persone o a una società di capitali, la certificazione non rileva ai fini della dichiarazione precompilata dei soci o della società e rientra nella trasmissione prevista per l’autunno.
La scadenza del 2 novembre 2026
Un’ulteriore scadenza riguarda le certificazioni che attestano esclusivamente redditi esenti o redditi che non devono essere dichiarati attraverso la dichiarazione precompilata.
Il termine ordinario per questo invio sarebbe il 31 ottobre, ma nel 2026 tale data coincide con il sabato. Per questo motivo la scadenza viene automaticamente spostata al 2 novembre 2026, cioè al primo
giorno lavorativo successivo.
Questa trasmissione riguarda quindi un insieme di certificazioni che non incidono direttamente sulla predisposizione della dichiarazione dei redditi dei contribuenti.
Sanzioni e possibilità di ravvedimento
L'articolo 4, comma 6-quinquies del D.P.R. 322/1998 prevede una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 euro.
Nel caso in cui la certificazione venga comunque trasmessa correttamente entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione viene ridotta a un terzo, cioè a 33,33 euro per ciascun documento, con un limite massimo complessivo di 20.000 euro.
Se invece si verifica un errore nella trasmissione, la sanzione non viene applicata qualora la certificazione corretta venga inviata entro cinque giorni dalla scadenza originaria.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 12 del 2024, resta inoltre possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso quando l’invio della Certificazione Unica avviene oltre i termini ordinariamente previsti.
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