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Terzo settore, al via i nuovi regimi forfettari per Ets non commerciali, Odv e Aps
Articolo a cura di Studio Mudol
di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio N. 10 – 12 Marzo 2026
Debutta il regime forfettario opzionale per la tassazione dei redditi d’impresa degli Ets non commerciali, caratterizzato da coefficienti di redditività più favorevoli rispetto al passato. Accanto a questo, il regime introdotto per Odv e Aps prevede coefficienti ancora più agevolati e significative semplificazioni, sia sul piano contabile sia in ambito Iva.
Questo articolo è tratto dalla Guida del Sole 24 Ore “Terzo settore” a cura di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio, in edicola dal 12 marzo e disponibile online al seguente link: https://24oreprofessionale.ilsole24ore.com/24orepro/terzo-settore-380.html
Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2026 sono entrate pienamente in vigore le principali disposizioni fiscali introdotte dal Titolo X Cts, con particolare riguardo a quelle concernenti la tassazione ai fini delle imposte sui redditi. Tra queste, assumono rilievo due regimi forfettari opzionali, destinati alla tassazione delle attività commerciali svolte da specifiche tipologie di enti del Terzo settore (Ets). Si tratta, in particolare, del:
regime forfettario per la tassazione dei redditi d’impresa degli Ets non commerciali (articolo 80 Cts); •
regime forfettario per la tassazione delle attività commerciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (articolo 86 Cts). •
Il regime forfettario per gli Ets non commerciali
L’articolo 80 Cts prevede un regime opzionale forfettario per la tassazione dei redditi d’impresa, riservato agli Ets che si qualificano come non commerciali. Sotto il profilo soggettivo, ai fini dell’accesso al regime, è necessario che l’ente mantenga la qualifica di Ets non commerciale, secondo i criteri indicati dall’articolo 79, commi 5 e 5-bis. In particolare, tale qualifica presuppone che l’attività di interesse generale sia svolta in via prevalente con modalità non commerciali e che le entrate dell’ente risultino composte, in misura prevalente, da proventi non riconducibili ad attività commerciale. Il regime in esame si applica esclusivamente ai fini dell’Ires e consente agli Ets non commerciali di determinare in modo forfettario il reddito d’impresa, derivante dallo svolgimento di attività diverse (articolo 6 Cts), oppure di attività di interesse generale (articolo 5 Cts) svolte, in via non prevalente, con modalità commerciali.
Nel dettaglio, qualora l’ente opti per il regime di cui all’articolo 80 Cts, il reddito d’impresa sarà calcolato applicando ai proventi derivanti da tali attività commerciali specifici coefficienti di redditività a scaglioni, distinti in base alla natura dell’attività svolta (prestazioni di servizi o altre attività), e sommando gli ulteriori componenti positivi di reddito.
In concreto, il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi i suddetti coefficienti, secondo lo
scaglione di riferimento, e aggiungendo l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali (articolo 86 Tuir), delle
sopravvenienze attive (articolo 88 Tuir), dei dividendi e interessi (articolo 89 Tuir) e dei proventi
immobiliari (articolo 90 Tuir). Qualora l’ente produca ricavi da attività miste, il coefficiente da applicare sarà quello corrispondente alla tipologia prevalente di attività, ossia quella che ha generato la quota maggioritaria dei ricavi. Tale criterio potrà essere applicato a condizione che l’ente tenga una separata annotazione delle differenti attività considerate. In assenza di separata annotazione, si applicheranno i coefficienti previsti per le prestazioni di servizi, più elevati rispetto a quelli per le altre attività. L’impianto delineato dall’articolo 80 Cts presenta analogie con il regime forfettario previsto per gli enti non commerciali dall’articolo 145 Tuir. Rispetto a quest’ultimo regime – che continuerà ad applicarsi agli enti non commerciali non iscritti al Runts – l’articolo 80 Cts risulta in genere più favorevole, sia per quanto riguarda le condizioni di accesso, sia con riferimento ai coefficienti applicabili. In particolare, l’articolo 80 Cts non prevede una soglia massima di ricavi per la fruizione del regime forfettario. Ciò consente l’opzione anche da parte di enti con volumi significativi, purché qualificabili come Ets non commerciali secondo i criteri dell’articolo 79, comma 5, Cts. La scelta tra regime ordinario e forfettario rappresenta, pertanto, una valutazione di convenienza da operare caso per caso. L’articolo 145 Tuir, invece, si applica unicamente agli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata (articolo 18 Dpr 600/1973) ossia nel limite massimo di ricavi di 500.000 euro per l’attività di prestazione di servizi e 800.000 euro per le altre attività (si veda, anche se con riferimento alla precedente formulazione dell’articolo 18 Dpr 600/1973, la circolare dell’agenzia delle Entrate 7 luglio 2015, n. 25/E), e prevede coefficienti meno vantaggiosi variabili:
dal 15% al 25% per le prestazioni di servizi; •
dal 10% al 15% per le altre attività. •
Come anticipato, il regime di cui all’articolo 80 Cts si applica ai soli fini Ires, e non comporta, pertanto,
alcuna semplificazione o agevolazione sul versante Iva (a differenza del regime previsto dall’articolo 86 Cts
per Odv e Aps, che sarà esaminato nell’articolo successivo). È, invece, prevista, per gli Ets non commerciali che optano per tale regime, la disapplicazione degli studi di settore e degli indici sintetici di affidabilità fiscale. L’articolo 80 Cts disciplina, inoltre, alcuni profili applicativi connessi al passaggio dal regime ordinario a quello forfettario. In particolare, i componenti positivi e negativi di reddito riferibili ad esercizi precedenti in cui l’ente applicava il regime ordinario, e la cui tassazione o deduzione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta immediatamente precedente a quello di ingresso nel regime forfettario (articolo 80, comma 5, Cts). Tali componenti, pertanto, restano estranei al calcolo forfettario e rilevano nell’ultimo esercizio in cui l’ente applicava il regime ordinario. Diversamente, le eventuali perdite pregresse possono essere portate in diminuzione del reddito calcolato forfettariamente ai sensi dell’articolo 80 Cts, secondo le regole ordinarie del Tuir (articolo 80, comma 6, Cts). L’opzione per il regime forfettario di cui all’articolo 80 Cts è effettuata in dichiarazione dei redditi, con efficacia a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata. L’opzione è vincolante per un periodo di tre esercizi, al termine del quale può essere revocata. In caso di avvio di attività commerciale, l’opzione deve essere effettuata contestualmente alla dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 35 Dpr 633/1972. Infine, come recentemente chiarito dall’Amministrazione finanziaria (chiarimento contenuto nella circolare 1/E del 19 febbraio 2026), pur non essendo espressamente richiamati dalla norma, possono essere considerati ricavi assoggettabili ai coefficienti di redditività di cui al presente regime forfettario anche i proventi derivanti dall’attività di raccolta fondi svolta in forma continuativa che assuma la natura di attività commerciale ai sensi dei principi del Tuir. Tale interpretazione risulta infatti coerente con l’impianto sistemico della norma.
Odv e Aps, il restyling del forfettario tra vantaggi Ires e semplificazioni Iva
L’articolo 86 del Codice del Terzo settore introduce un regime forfettario opzionale riservato alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Tale regime si distingue, sotto molteplici profili, da quello generale previsto dall’articolo 80 Cts per gli Ets non commerciali, prevedendo, da un lato, coefficienti di redditività più vantaggiosi per la determinazione del reddito derivante dalle attività commerciali, e contemplando, dall’altro, significative semplificazioni contabili e ai fini Iva. L’intento è quello di favorire la semplificazione e la sostenibilità gestionale delle attività svolte da enti con un volume di entrate commerciali contenuto e caratterizzati, in quanto Odv e Aps, dall’apporto prevalente dei volontari nello svolgimento delle attività. Sotto il profilo soggettivo, il regime in esame si applica esclusivamente alle Odv e alle Aps iscritte nelle rispettive sezioni del Runts. Inoltre, per l’accesso al regime è richiesto il rispetto di una soglia massima di ricavi derivanti da attività commerciali percepiti nell’esercizio precedente pari a 85.000 euro.
In tale plafond, come chiarito dalla circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, trovano collocazione tutti i proventi costituiti dai ricavi derivanti dallo svolgimento di attività generale di cui all’articolo 5 Cts, svolte non in conformità ai commi 2, 2-bis e 3 dell’articolo 79 Cts, nonché dalle attività diverse di cui all’articolo 6 Cts qualora svolte in forma di impresa. Inoltre, pur non essendo espressamente richiamati dalla norma, vi rientrano anche i corrispettivi derivanti dalla raccolta fondi di cui all’articolo 7 Cts, purché si tratti di un’attività che sia effettuata in modo continuativo e, quindi, non nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a), Cts. Non vi rientrano, invece, i proventi derivanti da attività svolte in modo occasionale, riconducibili tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), Tuir. Così come il regime dell’articolo 80 Cts per gli Ets non commerciali, anche il regime dell’articolo 86 Cts per Odv e Aps riveste carattere opzionale. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi oppure, nell’ipotesi di avvio di attività commerciale, nella dichiarazione di inizio attività, con contestuale attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti. La circolare n. 1/E del 2026 chiarisce che per il primo anno di entrata in vigore e per gli enti di nuova costituzione l’opzione per il regime può essere esercitata quando ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore al limite sopra riportato. Per quanto riguarda i soggetti di nuova costituzione, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso in cui il primo periodo di gestione dell’ente risulti inferiore all’anno solare, il limite di importo cui fare riferimento si determina rapportandolo a detto periodo computato in giorni. L’applicazione del regime viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il venir meno delle condizioni per l’accesso.
Trattamento ai fini delle imposte sui redditi
Sotto il profilo delle imposte sui redditi, il regime forfettario previsto dall’articolo 86 Cts consente agli enti che vi aderiscono di determinare il reddito imponibile applicando ai ricavi commerciali percepiti nel periodo d’imposta un coefficiente di redditività estremamente ridotto. In particolare, la norma prevede un coefficiente dell’1% per le Odv e del 3% per le Aps, senza alcuna distinzione in base alla natura dell’attività svolta o all’entità dei ricavi, purché nei limiti della soglia prevista. Questo meccanismo consente, nei fatti, di assoggettare a tassazione solo una minima parte dei ricavi, con evidenti benefici sul piano impositivo. L’articolo 86 Cts precisa, inoltre, alcuni aspetti applicativi relativi al passaggio tra regimi. In analogia con quanto previsto dall’articolo 80 Cts, le componenti reddituali riferibili ad anni precedenti nei quali l’ente applicava il regime ordinario – la cui tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir – concorrono alla formazione del reddito del periodo d’imposta immediatamente precedente all’ingresso nel regime forfettario. Le perdite fiscali pregresse, invece, possono essere portate in diminuzione del reddito determinato forfettariamente, secondo quanto disposto dall’articolo 80, commi 5 e 6, Cts. Nell’ipotesi di passaggio dal regime forfettario dell’articolo 86 Cts al regime ordinario, oppure al regime forfettario previsto dall’articolo 80 Cts, al fine di evitare salti o duplicazioni d’imposta, l’articolo 86, comma 15, stabilisce che i ricavi che hanno già concorso alla determinazione del
reddito – in base alle regole del regime forfettario – non rilevano ai fini della determinazione del reddito degli anni successivi, anche se di competenza di tali periodi. Al contrario, i ricavi che, pur essendo di competenza del periodo in cui vigeva il regime forfettario, non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile, assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi in cui si verificano i presupposti di tassazione. Gli stessi criteri si applicano anche nel caso inverso, di passaggio da un regime ordinario, o dal regime dell’articolo 80 Cts, al regime forfettario dell’articolo 86. Viene inoltre specificato che, nel passaggio da un esercizio in cui si applicava il regime forfettario a uno in cui si applica un diverso regime, i costi sostenuti durante il periodo soggetto al regime forfettario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Sempre in tema di passaggio tra regimi, l’articolo 86, comma 15, Cts prevede che, in caso di cessione, successivamente all’uscita dal regime forfettario, di beni strumentali acquisiti prima dell’applicazione del regime stesso, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza si debba assumere come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello di decorrenza del regime. Se la cessione riguarda beni acquisiti durante il periodo di applicazione del regime forfettario, si assume invece come costo il prezzo di acquisto. Sul piano degli adempimenti formali, il regime di cui all’articolo 86 Cts si caratterizza inoltre per significativi esoneri e semplificazioni. Le Odv e le Aps che vi aderiscono sono infatti esonerate, ai fini fiscali, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili previsti per i soggetti ordinari, ferma restando la necessità di conservare i documenti emessi e ricevuti e di presentare annualmente la dichiarazione dei redditi. Inoltre, le Odv e Aps che optano per il regime forfettario sono esonerate dalla veste di sostituti d’imposta e, dunque, dall’operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III Dpr 600/1973. Tuttavia, tali enti devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non sia stata operata la ritenuta, nonché l’ammontare dei redditi stessi. Analogamente a quanto previsto dall’articolo 80 Cts, le Odv e Aps che optano per il regime forfettario dell’articolo 86 Cts sono escluse dall’applicazione degli studi di settore e degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Trattamento ai fini Iva
Per quanto riguarda l’Iva, il regime delineato dall’articolo 86 Cts si ispira, nella sostanza, alla logica della franchigia già prevista per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni (nell’analogo limite di ricavi pari a 85.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, commi 54 e seguenti, legge 190/2014). Nell’ottica di semplificare la gestione e gli adempimenti, l’opzione per il regime dell’articolo 86 Cts comporta infatti, in linea di principio, l’esclusione dell’Iva in rivalsa sulle operazioni attive, con la conseguente inapplicabilità della detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. Specifiche regole sono, tuttavia, previste per le operazioni intracomunitarie o comunque effettuate nei confronti dei soggetti non residenti. In via generale, infatti, in base alle relative disposizioni del Dpr 633/1972 e del Dl 331/1993 (richiamate dall’articolo 86, comma 7, Cts), per le Odv e Aps che optano per il regime forfettario:
sono considerate non imponibili ai fini Iva le cessioni intracomunitarie di beni; •
non sono soggetti a Iva gli acquisti intracomunitari di beni, se l’ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell’anno solare precedente (calcolato al netto dell’Iva) non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non sia superato;
per le prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi Iva non residenti in Italia, viene emessa fattura senza Iva, mentre se tali attività sono rese a soggetti privati l’Iva è applicata; •
se invece l’ente riceve una prestazione di servizi da un soggetto passivo Iva non residente in Italia, provvede ad integrare la fattura con l’Iva; •
per le importazioni ed esportazioni, si applicano le regole ordinarie del Dpr 633/1972. •
Dal quadro ora descritto discende che, limitatamente alle operazioni per le quali risultino debitori d’imposta (come negli acquisti intracomunitari eccedenti la soglia, nelle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi esteri o nelle operazioni in reverse charge “interno”), le Odv e Aps che applicano il regime forfettario dell’articolo 86 Cts devono emettere o integrare la fattura con l’aliquota applicabile e provvedere al versamento dell’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Al di fuori di tali ipotesi, gli enti che adottano il regime forfettario sono esonerati dal versamento dell’imposta e dagli adempimenti Iva connessi (quali le registrazioni, le liquidazioni periodiche o la dichiarazione Iva annuale) e sono unicamente tenuti alla conservazione e numerazione delle fatture di acquisto e bollette doganali, nonché alla certificazione dei corrispettivi e alla conservazione dei relativi documenti. Tuttavia, qualora all’ente e su richiesta del cessionario o del committente, la fattura elettronica deve riportare, come chiarito dalla circolare n. 1/E del 2026, il codice N.2.
Nota bene
Quanto alla certificazione dei corrispettivi, occorre segnalare che il decreto legislativo 186/2025 attuativo della legge delega 111/2023 prevede, per gli enti che optano per il regime forfettario dell’articolo 86 Cts, un esonero sia dalla certificazione dei corrispettivi, sia dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate (mediante l’introduzione di una specifica ipotesi di esonero all’interno dell’articolo 2, Dpr 696/1996).
È comunque prevista la possibilità, per le Odv e Aps che adottano il regime forfettario, di optare per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari. Tale opzione è comunicata nella prima dichiarazione annuale utile successiva alla scelta e resta valida per un triennio, rinnovandosi tacitamente per ciascun periodo d’imposta successivo fino a quando permane la concreta applicazione del regime ordinario. Anche sul piano Iva, l’articolo 86 Cts disciplina i passaggi tra regimi. In particolare, nel caso di passaggio dal regime ordinario Iva al regime forfettario, l’ente è tenuto a effettuare la rettifica della detrazione Iva secondo le modalità previste dall’articolo 19-bis.2 Dpr 633/1972. La medesima rettifica si applica anche nell’ipotesi inversa, di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario (articolo 86, comma 10, Cts). Inoltre, nell’ultima liquidazione del periodo d’imposta in cui è applicata l’Iva, l’ente deve imputare anche l’imposta relativa alle operazioni di cui all’articolo 6, comma 5, Dpr 633/1972 e all’articolo 32-bis Dl 83/2012, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità.
Nella medesima liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa alle operazioni di cui all’articolo 32-bis Dl 83/2012 (articolo 86, comma 11, Codice Terzo settore). L’ente che applica il regime forfettario può infine richiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’ultimo periodo d’imposta in cui l’Iva è stata applicata nei modi ordinari (articolo 86, comma 12, Cts).
Confronto tra regime forfettario dell’articolo 86 Cts e regime della legge 398/1991
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – e quindi, per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2026 – le Odv e le Aps che svolgono attività commerciali con ricavi entro gli 85.000 euro possono accedere, come anticipato, al nuovo regime forfettario previsto dall’articolo 86 Cts. Tale regime, destinato a diventare il riferimento ordinario per queste tipologie di Ets, andrà sostanzialmente a sostituire, per i soggetti interessati, il regime agevolato di cui alla legge 398/1991, applicabile fino al periodo d’imposta 2025 alle associazioni senza scopo di lucro (articolo 9-bis Dl 417/1991, che viene abrogato a decorrere dal periodo d’imposta 2026 dall’articolo 102, comma 2, lettera e), Cts). A decorrere dal periodo d’imposta 2026, infatti, il regime della legge 398/1991 verrà disapplicato, da un lato, per la generalità delle associazioni senza scopo di lucro non qualificate come Ets, e, dall’altro, per tutti gli enti iscritti nel Runts. Tale regime continua ad applicarsi alle sole associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, sempre che non siano iscritte al Runts. Il regime forfettario opzionale di cui alla legge 398/1991, nella sua attuale formulazione, consente alle associazioni non profit che svolgono attività commerciali, entro il limite massimo di proventi pari a 400.000 euro annui, di adempiere agli obblighi fiscali con modalità agevolate, sia ai fini delle imposte sui redditi sia dell’Iva. Ai fini Ires, il reddito imponibile si determina applicando ai proventi commerciali un coefficiente di redditività pari al 3%, cui si sommano eventuali plusvalenze patrimoniali. Ai fini Iva, invece, l’imposta è detraibile in misura forfettizzata pari, in via generale, al 50% dell’Iva sulle operazioni imponibili. Una detrazione Iva forfetaria ridotta, pari a un terzo, si applica nel caso di cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica. Il regime comporta, inoltre, rilevanti semplificazioni sul piano degli adempimenti. È previsto, in particolare, l’esonero dagli obblighi ordinari di tenuta delle scritture contabili, dagli adempimenti Iva previsti dal Titolo II Dpr 633/1972 (inclusi quelli di fatturazione e registrazione, salvo specifiche eccezioni, come l’obbligo di fatturazione per le prestazioni di sponsorizzazione, cessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica), nonché dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi e di presentazione della dichiarazione Iva annuale. Dal confronto tra il regime forfettario dell’articolo 86 Codice terzo settore e quello della legge 398/1991 emerge una prima differenza rilevante sotto il profilo della soglia di accesso. Mentre la legge 398/1991 si applica fino al limite di 400.000 euro di proventi commerciali, il nuovo regime dell’articolo 86 Cts sarà riservato, come sopra evidenziato, agli enti con ricavi annui non superiori a 85.000 euro.
Sotto il profilo soggettivo, mentre il regime della legge 398/1991 si applica, fino al periodo d’imposta 2025, alla generalità delle associazioni senza scopo di lucro, il nuovo regime previsto dall’articolo 86 Cts sarà riservato, come detto, esclusivamente alle Odv e alle Aps iscritte nelle rispettive sezioni del Runts. Sul fronte della tassazione ai fini Ires, entrambi i regimi prevedono l’applicazione di un coefficiente di redditività agevolato del 3%, ma nel regime del Cts è stabilita una soglia ulteriormente agevolata per le Odv, che possono determinare il reddito imponibile con un coefficiente dell’1%. Sotto il profilo applicativo, la differenza più marcata tra i due regimi riguarda il diverso meccanismo di semplificazione Iva. Nel regime della legge 398/1991, come anticipato, l’Iva è detraibile in misura forfettaria e gli enti rimangono soggetti al tributo, seppur con adempimenti semplificati. L’articolo 86 Codice terzo settore, invece, prevede che le Odv e le Aps beneficiarie non applichino, come detto, l’Iva sulle operazioni attive, con esclusione conseguente anche del diritto alla detrazione sugli acquisti. Si tratta, in sostanza, di una franchigia analoga a quella prevista per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e che aderiscono al regime forfettario di cui ai commi 58 e seguenti della legge 190/2014. In questa prospettiva, il nuovo regime mira a semplificare il trattamento Iva per gli Ets, superando il meccanismo della detrazione Iva forfettaria. Sotto il profilo degli adempimenti, entrambi i regimi prevedono, con alcune differenze, l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dai principali adempimenti Iva previsti dal Dpr 633/1972. A differenza della legge 398/1991, il regime dell’articolo 86 Codice terzo settore non prevede un esonero dalla certificazione dei corrispettivi, esonero che potrebbe tuttavia essere introdotto anche per le Odv e Aps in regime forfettario, come anticipato, in virtù del decreto legislativo attuativo della legge delega fiscale 111/2023 (Dlgs 186/2025, Gu 12 dicembre 2025, n. 288 in vigore dal 13 dicembre 2025). Ulteriore elemento di differenziazione riguarda le conseguenze del superamento delle soglie e del venir meno delle condizioni di accesso al regime. Nel caso dell’articolo 86 Codice terzo settore, la cessazione del regime forfettario è fissata a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui anche una sola delle condizioni previste venga meno. Al contrario, il regime della legge 398/1991 prevede la cessazione delle agevolazioni a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento del limite di 400.000 euro.
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