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Soci di SRL, niente contributi INPS se la partecipazione è solo di capitale
Articolo a cura di Studio Mudol
Gli utili derivanti da una SRL non trasparente non entrano nella base imponibile IVS quando il socio non lavora nella società. La contribuzione resta dovuta solo se vi è effettiva partecipazione all’attività aziendale o se il reddito mantiene natura d’impresa.
Autore: Serena Pastore
Il socio di una SRL che partecipa solo al capitale, senza svolgere attività lavorativa nella società, non deve versare contributi INPS sugli utili riferibili a quella partecipazione. È questo il principio ormai recepito dall’INPS con la Circolare n. 84 del 10 giugno 2021, che ha corretto l’impostazione seguita in passato dall’Istituto.
La questione interessa soprattutto i soggetti già iscritti alla Gestione artigiani o commercianti per un’altra attività. Si pensi, ad esempio, al titolare di una ditta individuale o al socio di una società di persone che possiede anche una partecipazione in una SRL. In passato, l’INPS tendeva a ricomprendere nella base imponibile contributiva anche la quota di reddito riferibile alla società di capitali, pur in assenza di attività lavorativa prestata nella stessa.
L’indirizzo attuale è diverso. Se la partecipazione nella SRL è di solo capitale e la società non è in regime di trasparenza fiscale, gli utili attribuiti al socio non rilevano ai fini IVS. Non si tratta, infatti, di redditi d’impresa, ma di redditi di capitale.
Il passaggio non è solo formale. Per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, l’imponibile previdenziale va individuato in base ai redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF. Se il reddito derivante dalla partecipazione non ha questa natura, non può essere attratto nella contribuzione solo perché il contribuente è già iscritto all’INPS per un’altra posizione.
Il riferimento normativo è l’articolo 3-bis del DL n. 384/1992
La regola da cui partire è contenuta nell’articolo 3-bis, comma 1, del DL n. 384/1992, convertito dalla Legge n. 438/1992. La disposizione prevede che il contributo annuo dovuto dai soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti sia rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi si riferiscono.
La norma, quindi, non richiama ogni reddito percepito dal contribuente, ma solo i redditi d’impresa. Da qui nasce la distinzione che ha portato al cambio di orientamento dell’INPS.
Gli utili derivanti dalla partecipazione in una società di capitali non trasparente, quando il socio non presta attività lavorativa nella società, rientrano tra i redditi di capitale di cui all’articolo 44 del TUIR. Non sono, invece, redditi d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR.
Questo significa che il socio già iscritto alla Gestione commercianti o artigiani per la propria attività individuale non deve sommare automaticamente alla base contributiva anche la quota di utili della SRL partecipata. L’imponibile IVS resta formato dai redditi d’impresa collegati all’attività che giustifica l’iscrizione, non dai proventi che derivano da una partecipazione meramente finanziaria.
La Circolare INPS n. 84/2021 si inserisce proprio in questo quadro e recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 23790/2019), condiviso anche dal Ministero del Lavoro con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020. Secondo tale indirizzo, la mera percezione di utili da una società di capitali non può essere equiparata allo svolgimento di un’attività lavorativa.
Quando la quota della SRL entra ancora nell’imponibile IVS
Il chiarimento dell’INPS non va letto come un’esclusione generalizzata per tutti i soci di SRL. La non imponibilità riguarda il caso specifico del socio che partecipa alla società di capitali senza lavorare nella stessa.
Se invece il socio presta attività lavorativa nella SRL con i requisiti richiesti per l’iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti, la quota di reddito riferibile alla partecipazione continua a rilevare ai fini contributivi. In questo caso non siamo più davanti a un mero investimento di capitale, ma a una partecipazione che si accompagna al lavoro nell’impresa.
Resta quindi decisivo verificare il ruolo effettivo del socio. La contribuzione IVS presuppone la partecipazione personale al lavoro aziendale, secondo le regole ordinarie di abitualità e prevalenza. Non basta essere titolari di una quota; allo stesso tempo, non basta escludere formalmente la distribuzione degli utili se il socio lavora stabilmente nella società.
Occorre poi distinguere le SRL non trasparenti dalle società trasparenti. Se la società di capitali ha optato per il regime di trasparenza fiscale, il reddito attribuito al socio assume natura di reddito d’impresa e, come tale, può concorrere alla base imponibile previdenziale.
Analoga attenzione va posta per le società di persone. In tali casi, il reddito imputato al socio è qualificato fiscalmente come reddito d’impresa e non come reddito di capitale. La sola logica applicabile alle SRL non trasparenti, quindi, non può essere trasferita automaticamente alle partecipazioni in società di persone.
Un discorso separato merita la carica di amministratore. Il fatto che il socio sia amministratore della SRL, di per sé, non coincide necessariamente con lo svolgimento dell’attività lavorativa rilevante ai fini della Gestione artigiani o commercianti. Il compenso da amministratore segue le proprie regole contributive, normalmente nell’ambito della Gestione separata. Ai fini IVS, invece, occorre verificare se il soggetto partecipa concretamente all’attività operativa della società.
Effetti sul quadro RR del Modello Redditi
Il chiarimento produce effetti diretti nella compilazione del quadro RR del Modello Redditi PF, utilizzato per determinare i contributi dovuti dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti.
Dal periodo d’imposta 2020, gli utili o i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione in una SRL non trasparente, in assenza di attività lavorativa del socio nella società, non devono essere considerati nella base imponibile IVS.
La verifica va fatta caso per caso, partendo da alcuni elementi concreti: natura della società partecipata, eventuale regime di trasparenza, qualificazione fiscale del reddito e presenza o meno di un apporto lavorativo del socio.
Così, il titolare di una ditta individuale che possiede una quota in una SRL non trasparente, senza lavorare per quest’ultima, calcolerà i contributi sul reddito della propria impresa individuale, escludendo gli utili derivanti dalla partecipazione. Diversamente, se lo stesso soggetto lavora anche nella SRL, la quota di reddito imputabile alla partecipazione potrà rilevare ai fini IVS, secondo le regole ordinarie.
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