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Versamenti imposte 2026: quando si applicano lo 0,40% e lo 0,80%
Articolo a cura di Studio Mudol
Autore: Serena Pastore
Il 30 luglio 2026 non rappresenta per tutti i contribuenti il termine entro il quale versare saldo e primo acconto con la maggiorazione dello 0,40%. La percentuale da applicare dipende dal termine originario del pagamento e dall’eventuale accesso alla proroga prevista per i soggetti ISA.
Per individuare la scadenza corretta è quindi necessario verificare la posizione del contribuente e, nel caso delle società di capitali, anche il momento in cui è stato approvato il bilancio. A parità di data di versamento, infatti, la maggiorazione può essere diversa: chi segue il calendario ordinario applica lo 0,40%, mentre per i soggetti ammessi alla proroga ISA può trovare applicazione lo 0,80%.
Lo 0,40% resta per i contribuenti fuori dalla proroga
La disciplina ordinaria è contenuta nell’articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001. Le persone fisiche devono effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno dell’anno di presentazione, mentre i soggetti IRES versano, di regola, entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Il comma 2 dello stesso articolo consente di effettuare il pagamento nei trenta giorni successivi, maggiorando le somme dovute dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i contribuenti con scadenza ordinaria al 30 giugno 2026, il termine differito coincide quindi con il 30 luglio 2026.
Rientrano in questo calendario, ad esempio, le persone fisiche non titolari di partita IVA che non partecipano a società o associazioni ammesse alla proroga ISA. È il caso di dipendenti e pensionati che presentano il modello Redditi e dai cui calcoli emerge un saldo o un acconto da versare.
Le stesse scadenze interessano gli imprenditori e i professionisti che restano effettivamente fuori dal differimento, perché esercitano un’attività per la quale non è stato approvato un ISA oppure dichiarano ricavi o compensi superiori al limite previsto dal relativo decreto.
Occorre, tuttavia, distinguere l’esclusione dalla proroga dalla presenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA. Il contribuente che esercita un’attività per la quale è stato approvato un indice, ma non lo applica concretamente per una specifica causa di esclusione, può comunque beneficiare del differimento dei termini.
Soggetti ISA: dal 21 luglio si applica lo 0,80%
L’articolo 1-sexies del D.L. n. 63/2026, convertito dalla legge n. 113/2026, ha differito al 20 luglio 2026, senza maggiorazione, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dovuti dai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e dichiarano ricavi o compensi entro il limite stabilito.
La norma consente di effettuare il pagamento anche entro il trentesimo giorno successivo, applicando la maggiorazione dello 0,80%, in deroga all’ordinario articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001. Considerata la sospensione dei versamenti compresi tra il 1° e il 20 agosto, la scadenza per il versamento con maggiorazione è fissata al 20 agosto 2026.
Il beneficio non è riservato ai soli contribuenti che compilano materialmente il modello ISA. Ne possono fruire anche i soggetti che presentano una causa di esclusione, i contribuenti forfetari, coloro che applicano il regime di vantaggio e le persone fisiche che partecipano a società, associazioni o imprese trasparenti ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, purché il soggetto partecipato possieda i requisiti richiesti.
Per questi contribuenti non opera una finestra intermedia con la maggiorazione dello 0,40%. Il versamento effettuato entro il 20 luglio non comporta maggiorazioni, mentre quello eseguito dal 21 luglio al 20 agosto richiede lo 0,80%. Di conseguenza, un professionista ISA, un contribuente forfetario o il socio di una società ammessa alla proroga che paga il 30 luglio deve applicare lo 0,80% sull’intero importo dovuto.
Srl: decisivo il mese di approvazione del bilancio
Per le Srl con esercizio coincidente con l’anno solare, il calendario dei versamenti dipende anche dalla data di approvazione del bilancio.
Se il bilancio viene approvato entro il 31 maggio 2026, il termine ordinario resta fissato al 30 giugno. La società che possiede i requisiti per la proroga ISA può quindi versare entro il 20 luglio senza maggiorazione oppure entro il 20 agosto con lo 0,80%. Se, invece, resta fuori dalla proroga, può pagare entro il 30 giugno oppure entro il 30 luglio con lo 0,40%.
La situazione cambia quando la società utilizza legittimamente il maggior termine civilistico e approva il bilancio nel mese di giugno. L’articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001 prevede, in questo caso, che il versamento sia effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione. La scadenza è quindi fissata al 31 luglio 2026.
La proroga ISA non opera in questa ipotesi, perché riguarda esclusivamente i soggetti originariamente tenuti a versare entro il 30 giugno. La Srl può pertanto pagare entro il 31 luglio senza maggiorazione oppure nei trenta giorni successivi applicando lo 0,40%. Poiché il 30 agosto 2026 cade di domenica, il termine è rinviato a lunedì 31 agosto.
Lo stesso calendario si applica quando il bilancio non viene approvato entro il termine lungo previsto dalla legge. Il versamento deve infatti essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui sarebbe dovuta intervenire l’approvazione, indipendentemente dalla data in cui il bilancio viene poi effettivamente approvato.
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