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Bonus edilizi e decesso del de cuius: la quota dell’anno passa all’erede che detiene l’immobile al 31 dicembre
Articolo a cura di Studio Mudol
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate riguarda il caso di un contribuente deceduto il 29 dicembre 2025: la detrazione non può essere utilizzata nella dichiarazione del de cuius, ma si trasferisce all’erede che detiene l’immobile alla fine dell’anno
Autore: Lucia Giampà
In caso di decesso del contribuente titolare di una detrazione per bonus edilizi, la quota riferita all’anno della morte non può essere utilizzata nella dichiarazione del de cuius se, al 31 dicembre, l’immobile è detenuto dall’erede in possesso dei requisiti previsti dalla normativa .
È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro con la stampa specializzata svoltosi il 24 settembre, nel quale è stato affrontato il caso di un contribuente deceduto il 29 dicembre 2025 , titolare di redditi elevati e ancora beneficiario di quote di detrazione relative a interventi edilizi.
Il dubbio riguardava, in particolare, la possibilità di scomputare nella dichiarazione del contribuente deceduto anche la quota riferita al periodo durante il quale quest’ultimo era stato proprietario o possessore dell’immobile.
La risposta dell’Amministrazione finanziaria è negativa: la quota relativa all’anno del decesso si trasferisce, in presenza delle condizioni richieste, all’erede che detiene l’immobile al 31 dicembre .
Il criterio del possesso al 31 dicembre
Nel fornire il chiarimento, l’Amministrazione finanziaria richiama in primo luogo l’articolo 16 – bis , comma 8, del TUIR, il quale stabilisce che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
In tale ambito si inserisce la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, con la quale l’Agenzia delle Entrate conferma che in applicazione del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno, si trasferisce all’erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso, anche nell’ipotesi che il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa.
Decesso il 29 dicembre: niente detrazione nella dichiarazione del de cuius
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente deceduto il 29 dicembre 2025 , titolare di redditi elevati e beneficiario di una detrazione per bonus edilizi. Il dubbio riguarda la possibilità
di utilizzare, nella dichiarazione presentata per conto del de cuius, anche la quota di detrazione relativa all’anno del decesso, considerando che per gran parte dell’anno il contribuente aveva mantenuto il possesso dell’immobile.
L’Amministrazione finanziaria ritiene che, in caso di decesso il 29 dicembre, la detrazione, in presenza dei requisiti richiesti, si trasferisce all’erede che detiene l’immobile al 31 dicembre e, pertanto, nella dichiarazione dei redditi del de cuius non è possibile fruire della quota di detrazione relativa all’anno del decesso.