- Home
- Studio MUDOL
- Titolare effettivo e antiriciclaggio
Titolare effettivo e antiriciclaggio
Indispensabile la firma digitale per l’autodichiarazione
Per l’autodichiarazione del titolare effettivo è indispensabile la firma digitale. Entro l’11 dicembre 2023 le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti similari dovranno inviare la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.
È con il decreto del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 09/10/2023 n. 236) che è stato dato il via libera alla predetta comunicazione.
Indispensabile la firma digitale per l’invio telematico
Per favorire il rispetto dell’obbligo in modo semplice, sicuro e veloce, il sistema camerale mette a disposizione degli interessati “ID Info Camere”: la firma digitale garantita dalle Camere di Commercio dotata di CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Per ottenerla è disponibile una procedura online, sia identificandosi autonomamente attraverso Spid sia prenotando un video-riconoscimento con un operatore. È sempre possibile, inoltre, rivolgersi agli sportelli della propria Camera di Commercio.
Soggetti obbligati alla comunicazione del Titolare Effettivo
Ad essere obbligati ad effettuare la dichiarazione saranno:
- imprese dotate di personalità giuridica (società a responsabilità limitata, società per azioni, le società in accomandita per azioni e società cooperative);
- Persone Giuridiche Private: fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture e presso le Regioni e le Province autonome;
- Trust e istituti giuridici affini: enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust (rapporto giuridico nel quale una persona – fiduciario – amministratore dei beni, sui quali ha il controllo, nell’interesse di terzi beneficiari).
Comunicazione telematica
La comunicazione dovrà avvenire unicamente per via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio (anche con il supporto di intermediari autorizzati all’invio) con un’istanza firmata digitalmente (a seconda dei casi):
- da almeno un amministratore dell’impresa;
- dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
- dal fiduciario, nel caso dei Trust.
Nuove iscrizioni o eventuali variazioni dei dati andranno comunicate entro 30 giorni dalla data dell’atto costitutivo o di variazione e, in ogni caso, i dati forniti dovranno essere annualmente confermati.
Chi potrà consultare il registro del Titolare Effettivo
Una volta iscritte nelle due sezioni appositamente create nel Registro delle Imprese (una definita “autonoma”, contenente i dati su imprese e PGP, l’altra “speciale” dedicata ai trust e istituti affini), le informazioni sul Titolare Effettivo saranno consultabili secondo diverse modalità e ampiezza dai soggetti individuati dalla normativa, ossia:
- autorità (Ministero dell’Economia e Finanze, Autorità di vigilanza di settore, UIF, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza, Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Autorità giudiziaria, Autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale);
- soggetti obbligati a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, (ad esempio istituti bancari e assicurativi, professionisti, ecc.) previo accreditamento presso la Camera di commercio competente;
- altri soggetti privati per i quali la conoscenza della titolarità effettiva si rende necessaria per curare o di fendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.