Transizione 4.0, comunicazioni di completamento entro il 15 settembre 2026

Il Mimit riapre la procedura per gli investimenti conclusi nel 2025 e consente alle imprese ammesse dopo lo scorrimento delle risorse di completare gli adempimenti

Autore: Serena Pastore

Più tempo per completare gli adempimenti richiesti ai fini del credito d’imposta Transizione 4.0. Con il decreto direttoriale del 31 luglio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato al 15 settembre 2026 il termine per trasmettere le comunicazioni relative agli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 ultimati entro il 30 giugno 2026.

Il provvedimento interviene anche sulle operazioni concluse entro il 31 dicembre 2025, consentendo alle imprese che non hanno perfezionato tempestivamente la procedura di inviare entro la stessa data i modelli richiesti. La misura assume particolare rilievo per i soggetti inizialmente rimasti senza copertura finanziaria e successivamente ammessi all’agevolazione grazie alla disponibilità di nuove risorse.

La proroga riguarda esclusivamente gli adempimenti comunicativi. Non viene modificata, invece, la data entro la quale gli investimenti dovevano essere materialmente completati, che resta fissata al 30 giugno 2026 nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Un nuovo termine per gli investimenti completati entro giugno

Il decreto del 31 luglio 2026 modifica il decreto direttoriale Mimit del 15 maggio 2025, già aggiornato dai successivi provvedimenti del 16 giugno 2025 e del 28 gennaio 2026.

Quest’ultimo aveva previsto due differenti scadenze: il 31 marzo 2026 per le comunicazioni di completamento riferite agli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025 e il 31 luglio 2026 per quelli conclusi entro il 30 giugno 2026. Il nuovo intervento sposta al 15 settembre 2026 il secondo termine e introduce una specifica deroga per recuperare anche le procedure relative agli investimenti completati nel corso del 2025.

Per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026, pertanto, la comunicazione di completamento potrà essere trasmessa fino al 15 settembre. Per le operazioni concluse entro il 31 dicembre 2025, invece, il precedente termine del 31 marzo non viene formalmente sostituito, ma il decreto consente di inviare entro la nuova scadenza sia la comunicazione di conferma sia quella di completamento eventualmente mancanti.

La disposizione offre così una possibilità di regolarizzazione alle imprese che, pur avendo realizzato l’investimento nei termini, non hanno completato l’iter comunicativo previsto per l’accesso al credito d’imposta.

Resta fermo che la riapertura non consente di agevolare investimenti ultimati oltre le date stabilite dalla normativa. Per gli investimenti effettuati nel 2025, il completamento entro il 30 giugno 2026 è ammesso soltanto a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

La proroga interessa anche le imprese inizialmente senza copertura

L’intervento è collegato al meccanismo di prenotazione delle risorse previsto per gli investimenti materiali 4.0 effettuati nel 2025.

L’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha riconosciuto il credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. L’agevolazione si applica anche agli investimenti completati entro il 30 giugno 2026, in presenza della prenotazione effettuata entro la fine del 2025 mediante accettazione dell’ordine e versamento dell’acconto minimo richiesto.

Per la misura è stato stabilito un limite complessivo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro. Ai fini dell’accesso al beneficio, il Mimit trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

La proroga consente di perfezionare la procedura anche alle imprese inizialmente rimaste prive di copertura e successivamente raggiunte dal GSE dalla comunicazione di nuova disponibilità delle risorse. Proprio per permettere a tali soggetti di trasmettere i modelli richiesti, il Mimit ha esteso il termine al 15 settembre 2026.

Le imprese interessate dovranno quindi inviare entro tale data le comunicazioni di conferma e di completamento. La possibilità di procedere resta subordinata alla comunicazione del Gestore dei servizi energetici che attesta la sopravvenuta disponibilità dei fondi.

Le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione “Transizione 4.0” del portale GSE.

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Versamenti in eccesso, preferire la dichiarazione integrativa

Autore: Paolo Iaccarino

In caso di versamenti in eccesso, o comunque non dovuti, la dichiarazione integrativa costituisce la via preferenziale, sia rispetto alla procedura di rimborso, che alla richiesta di modifica della delega F24. Con la dichiarazione integrativa, in particolare, il contribuente fruisce di maggiori termini di esecuzione ed evita gli imprevisti, comuni e ricorrenti, delle procedure alternative.

Ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 il rimborso dei versamenti diretti, per ogni ragione, “nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”, avviene mediante la presentazione di un’apposita istanza, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento. Nel caso dei versamenti eseguiti in acconto il dies a quo del termine di decadenza decorre dal versamento del saldo (con decorrenza posticipata) nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da un'eccedenza dei versamenti in acconto, mentre decorre dal giorno del versamento dell'acconto stesso (con decorrenza anticipata) nel caso in cui quest'ultimo, già al momento in cui venne eseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui è stato versato (Cassazione, Sezioni Unite, n. 13676 del 2014; da ultimo Cass. n. 12813 del 2025).

Oltre al tema dei termini di decadenza, più brevi rispetto a quelli previsti per la trasmissione della dichiarazione integrativa, le procedure di rimborso scontano due ulteriori limitazioni. In primo luogo la realizzazione del rimborso presuppone la partecipazione attiva dell’Amministrazione finanziaria. In assenza di risposta (diniego tacito), o in caso di rigetto, totale o parziale, il contribuente non ha altra alternativa che adire la Corte di Giustizia, rispettivamente decorsi novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di restituzione (per il rigetto tacito) ovvero entro sessanta giorni dalla notifica, secondo gli ordinari termini di impugnazione (per il rigetto espresso, totale o parziale). In secondo luogo, in caso di presentazione dell’istanza di rimborso, l’onere della prova è integralmente, ed immediatamente, a carico del contribuente. In tal senso, con riferimento al successivo eventuale contenzioso, ai sensi dell’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992 “spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.

Rispetto ai versamenti eseguiti in eccesso è necessario escludere anche la richiesta di modifica della delega F24, soprattutto se con essa si intende modificare l’annualità di riferimento del versamento. Con tale procedura si intende la possibilità, concessa entro tre anni dal momento del versamento errato, mediante il servizio “Civis - Richiesta modifica F24”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, di richiedere la modifica dei dati della delega di pagamento F24. Con questa procedura, in particolare, è possibile modificare il codice tributo ed il periodo di riferimento.

Orbene, considerate le possibilità concesse dal servizio telematico messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria, il contribuente potrebbe subire la tentazione di sfruttare il meccanismo, apparentemente semplice da applicarsi, per correggere errori, anche semplicemente di valutazione, commessi nelle procedure di versamento. Si pensi al caso del contribuente che, nel 2023, abbia versato in eccesso acconti IRES relativi a tale periodo d’imposta, duplicandoli, senza tuttavia riportarli nella dichiarazione dei redditi del medesimo periodo. Lo stesso contribuente nel corso del periodo d’imposta 2025 si avvede dell’errore e, prima di ricevere la comunicazione di irregolarità finalizzata alla conferma del maggior credito, invece di inviare una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta 2023, certificando autonomamente l’eccedenza di versamento, preferisce, essendone

ancora nei termini, modificare autonomamente la delega di pagamento per imputare i medesimi pagamenti (2023) agli acconti IRES del primo periodo d’imposta successivo (2024).

Sebbene tale procedura sia tecnicamente possibile, con il benestare del servizio Civis, e l’effettiva acquisizione della modifica, immediatamente rilevabile consultando l’Anagrafe tributaria, la successiva procedura di abbinamento del versamento potrebbe non essere così automatica. Come segnalato al Centro Studi Fiscal Focus, in un caso identico a quello appena illustrato, l’Amministrazione finanziaria, con la trasmissione di una comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ha negato al contribuente la possibilità di imputare i predetti versamenti al periodo d’imposta 2024, nonostante la ricevuta di evasione ottenuta dal canale Civis, lasciandolo così a metà del guado. Da un lato il perfezionamento della procedura di modifica della delega di pagamento, con imputazione al periodo d’imposta 2024 dei versamenti inizialmente eseguiti a favore del periodo d’imposta 2023, il contribuente non può presentare una dichiarazione integrativa per tale ultima annualità; dall’altro, non avendo ricevuto l’omonima comunicazione finalizzata alla conferma del maggior credito per il periodo d’imposta 2023, sempre a causa dell’intempestiva procedura di modifica della delega F24, lo stesso contribuente non può confermare all’Amministrazione finanziaria l’eccedenza di versamento.

Secondo l’Amministrazione finanziaria la questione non trova soluzione a causa di un impedimento tecnico. Pur ammettendo l’eccedenza di versamento, e l’assenza di pregresse procedure di rimborso, la comunicazione di irregolarità viene confermata perché “i versamenti non possono essere abbinati in quanto effettuati in data antecedente al giorno 01/01/2024”, ovvero antecedentemente all’inizio del periodo d’imposta di definitiva imputazione.

Nel caso illustrato, pertanto, la presentazione di una dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 costituisce la migliore alternativa per correggere errori ed omissioni. Oltre a maggiori termini a disposizione per eseguire l’adempimento (la dichiarazione integrativa deve essere trasmessa entro gli stessi termini di decadenza dell’azione di accertamento, quindi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di invio della dichiarazione originaria), non è richiesta la partecipazione attiva da parte dell’Amministrazione finanziaria né la necessità di soddisfare, in anticipo, l’onere probatorio che rimane comunque a carico del contribuente. In tal caso, pur considerando le limitazioni previste dal successivo comma 8-bis per le dichiarazioni integrative ultrannuali (“nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”), con il conseguente obbligo di compilazione del quadro DI della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è materialmente trasmessa la dichiarazione integrativa, il contribuente rientra in possesso del proprio credito in tempi relativamente brevi, senza sforzi particolari ed evitando il rischio degli imprevisti.

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Versamenti imposte 2026: quando si applicano lo 0,40% e lo 0,80%

Autore: Serena Pastore

Il 30 luglio 2026 non rappresenta per tutti i contribuenti il termine entro il quale versare saldo e primo acconto con la maggiorazione dello 0,40%. La percentuale da applicare dipende dal termine originario del pagamento e dall’eventuale accesso alla proroga prevista per i soggetti ISA.

Per individuare la scadenza corretta è quindi necessario verificare la posizione del contribuente e, nel caso delle società di capitali, anche il momento in cui è stato approvato il bilancio. A parità di data di versamento, infatti, la maggiorazione può essere diversa: chi segue il calendario ordinario applica lo 0,40%, mentre per i soggetti ammessi alla proroga ISA può trovare applicazione lo 0,80%.

Lo 0,40% resta per i contribuenti fuori dalla proroga

La disciplina ordinaria è contenuta nell’articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001. Le persone fisiche devono effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno dell’anno di presentazione, mentre i soggetti IRES versano, di regola, entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Il comma 2 dello stesso articolo consente di effettuare il pagamento nei trenta giorni successivi, maggiorando le somme dovute dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i contribuenti con scadenza ordinaria al 30 giugno 2026, il termine differito coincide quindi con il 30 luglio 2026.

Rientrano in questo calendario, ad esempio, le persone fisiche non titolari di partita IVA che non partecipano a società o associazioni ammesse alla proroga ISA. È il caso di dipendenti e pensionati che presentano il modello Redditi e dai cui calcoli emerge un saldo o un acconto da versare.

Le stesse scadenze interessano gli imprenditori e i professionisti che restano effettivamente fuori dal differimento, perché esercitano un’attività per la quale non è stato approvato un ISA oppure dichiarano ricavi o compensi superiori al limite previsto dal relativo decreto.

Occorre, tuttavia, distinguere l’esclusione dalla proroga dalla presenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA. Il contribuente che esercita un’attività per la quale è stato approvato un indice, ma non lo applica concretamente per una specifica causa di esclusione, può comunque beneficiare del differimento dei termini.

Soggetti ISA: dal 21 luglio si applica lo 0,80%

L’articolo 1-sexies del D.L. n. 63/2026, convertito dalla legge n. 113/2026, ha differito al 20 luglio 2026, senza maggiorazione, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dovuti dai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e dichiarano ricavi o compensi entro il limite stabilito.

La norma consente di effettuare il pagamento anche entro il trentesimo giorno successivo, applicando la maggiorazione dello 0,80%, in deroga all’ordinario articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001. Considerata la sospensione dei versamenti compresi tra il 1° e il 20 agosto, la scadenza per il versamento con maggiorazione è fissata al 20 agosto 2026.

Il beneficio non è riservato ai soli contribuenti che compilano materialmente il modello ISA. Ne possono fruire anche i soggetti che presentano una causa di esclusione, i contribuenti forfetari, coloro che applicano il regime di vantaggio e le persone fisiche che partecipano a società, associazioni o imprese trasparenti ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, purché il soggetto partecipato possieda i requisiti richiesti.

Per questi contribuenti non opera una finestra intermedia con la maggiorazione dello 0,40%. Il versamento effettuato entro il 20 luglio non comporta maggiorazioni, mentre quello eseguito dal 21 luglio al 20 agosto richiede lo 0,80%. Di conseguenza, un professionista ISA, un contribuente forfetario o il socio di una società ammessa alla proroga che paga il 30 luglio deve applicare lo 0,80% sull’intero importo dovuto.

Srl: decisivo il mese di approvazione del bilancio

Per le Srl con esercizio coincidente con l’anno solare, il calendario dei versamenti dipende anche dalla data di approvazione del bilancio.

Se il bilancio viene approvato entro il 31 maggio 2026, il termine ordinario resta fissato al 30 giugno. La società che possiede i requisiti per la proroga ISA può quindi versare entro il 20 luglio senza maggiorazione oppure entro il 20 agosto con lo 0,80%. Se, invece, resta fuori dalla proroga, può pagare entro il 30 giugno oppure entro il 30 luglio con lo 0,40%.

La situazione cambia quando la società utilizza legittimamente il maggior termine civilistico e approva il bilancio nel mese di giugno. L’articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001 prevede, in questo caso, che il versamento sia effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione. La scadenza è quindi fissata al 31 luglio 2026.

La proroga ISA non opera in questa ipotesi, perché riguarda esclusivamente i soggetti originariamente tenuti a versare entro il 30 giugno. La Srl può pertanto pagare entro il 31 luglio senza maggiorazione oppure nei trenta giorni successivi applicando lo 0,40%. Poiché il 30 agosto 2026 cade di domenica, il termine è rinviato a lunedì 31 agosto.

Lo stesso calendario si applica quando il bilancio non viene approvato entro il termine lungo previsto dalla legge. Il versamento deve infatti essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui sarebbe dovuta intervenire l’approvazione, indipendentemente dalla data in cui il bilancio viene poi effettivamente approvato.

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Sospensione estiva 2026: cartelle e riscossione non si fermano ad agosto

I 60 giorni per pagare le cartelle continuano a decorrere anche nel periodo feriale: sospesi soltanto i termini per il ricorso. Regole diverse per avvisi bonari e accertamenti esecutivi.

Autore: Serena Pastore

La sospensione estiva non determina un arresto generalizzato delle scadenze fiscali e, soprattutto, non mette in pausa la riscossione. Per le cartelle di pagamento e le intimazioni, infatti, i termini entro i quali il contribuente deve versare le somme richieste continuano a decorrere anche nel mese di agosto.

Si crea così una netta differenza rispetto agli avvisi bonari, per i quali il legislatore ha previsto una specifica sospensione dei termini di pagamento dal 1° agosto al 4 settembre. Diverso è anche il caso degli avvisi di accertamento esecutivi, nei quali la scadenza del versamento è collegata al termine per proporre ricorso e beneficia, di conseguenza, della sospensione feriale processuale.

La pausa fiscale di agosto è quindi composta da disposizioni differenti, ciascuna con un proprio ambito di applicazione. Per stabilire se una scadenza slitta occorre guardare alla natura dell’atto ricevuto e distinguere il termine per pagare da quello per impugnare.

Il rinvio al 20 agosto non si applica alle cartelle

L’articolo 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006 stabilisce che gli adempimenti fiscali e i versamenti aventi scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto dello stesso anno, senza alcuna maggiorazione.

La disposizione non si estende, tuttavia, ai termini assegnati dagli atti della riscossione. I 60 giorni concessi per il pagamento della cartella non costituiscono una scadenza fiscale ordinaria rinviabile al 20 agosto, ma rappresentano il termine proprio dell’atto notificato dall’Agente della riscossione. La cartella contiene, infatti, l’intimazione a pagare le somme iscritte a ruolo entro 60 giorni dalla notifica. Decorso inutilmente tale periodo, in assenza di un provvedimento di sospensione o di una rateizzazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può proseguire le attività cautelari ed esecutive previste dalla legge.

Non trova applicazione neppure la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre prevista dall’articolo 7-quat er, comma 17, del D.L. n. 193/2016. Quest’ultima è riservata ai pagamenti conseguenti ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni e alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Le cartelle di pagamento restano fuori da tale disciplina.

La conseguenza è particolarmente rilevante: una cartella può dover essere pagata nel pieno del periodo feriale, anche quando il termine per contestarla davanti alla Corte di giustizia tributaria è ancora aperto.

Sospeso il ricorso, ma non il pagamento della cartella

La sospensione feriale disciplinata dall’articolo 1 della legge n. 742/1969 riguarda i termini processuali, che non decorrono dal 1° al 31 agosto. Nel processo tributario la sospensione interessa, tra l’altro, il termine per proporre ricorso contro un atto impugnabile e quelli relativi alla costituzione in giudizio. Non determina invece, salvo uno specifico collegamento previsto dalla legge, lo slittamento dei termini sostanziali entro i quali devono essere pagate le somme richieste.

Per le cartelle, pertanto, i due termini possono seguire percorsi differenti. Il contribuente continua ad avere 60 giorni per il pagamento, senza alcuna interruzione ad agosto, mentre il termine di 60 giorni per proporre ricorso beneficia della sospensione feriale.

Si consideri una cartella notificata il 15 giugno 2026. Il termine per il pagamento scade il 14 agosto 2026, poiché i 60 giorni decorrono ordinariamente anche durante il mese di agosto. Il termine per proporre ricorso, invece, resta sospeso dal 1° al 31 agosto e scade il 14 settembre 2026.

Il contribuente può quindi trovarsi nella situazione apparentemente paradossale di dover pagare entro il 14 agosto per evitare le conseguenze della riscossione, pur avendo tempo fino al 14 settembre per impugnare la cartella. La presentazione del ricorso, inoltre, non sospende automaticamente la riscossione: a tal fine occorre ottenere uno specifico provvedimento di sospensione amministrativa o giudiziale, oppure presentare, quando ne ricorrono le condizioni, una domanda di rateizzazione.

Regole diverse per avvisi bonari e accertamenti esecutivi

Il trattamento è più favorevole per gli avvisi bonari derivanti dai controlli automatizzati di cui agli articoli 3 6-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, dai controlli formali di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Per tali comunicazioni, il termine entro il quale effettuare il pagamento in unica soluzione o versare la prima rata è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre. Il contribuente non perde quindi i giorni compresi in questo intervallo. La sospensione, invece, non si applica alle rate successive alla prima, che continuano a seguire le scadenze previste dal piano di rateazione.

Se un avviso bonario viene ricevuto il 15 giugno 2026, il termine ordinario di 60 giorni non scade il 14 agosto. Dal 1° agosto il conteggio si interrompe e riprende il 5 settembre: il pagamento potrà essere effettuato entro il 18 settembre 2026.

Un meccanismo ancora diverso opera per gli avvisi di accertamento esecutivi. L’articolo 29 del D.L. n. 78/2010 prevede che tali atti contengano l’intimazione ad adempiere entro il termine previsto per la presentazione del ricorso. Poiché il termine di pagamento coincide con quello processuale, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto produce effetti anche sulla scadenza del versamento.

Un avviso di accertamento esecutivo notificato il 15 giugno 2026, in assenza di ulteriori sospensioni, potrà quindi essere impugnato e pagato entro il 14 settembre 2026. Il risultato è opposto rispetto alla cartella: nell’accertamento esecutivo la sospensione del termine per il ricorso trascina con sé quella del pagamento, mentre nella cartella i due termini restano autonomi.

Intimazioni e richieste per i rimborsi IVA senza pausa

La rigidità della disciplina emerge ancora più chiaramente nel caso dell’intimazione di pagamento prevista dall’articolo 50 del D.P.R. n. 602/1973. Quando è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella senza che sia iniziata l’espropriazione, l’Agente della riscossione deve notificare un avviso contenente l’intimazione ad adempiere.

Dalla notifica dell’atto il debitore ha soltanto cinque giorni per effettuare il pagamento. Anche questo termine continua a decorrere nel mese di agosto e non beneficia né del rinvio al 20 agosto né della sospensione prevista per gli avvisi bonari. Decorso il termine, l’Agente della riscossione può avviare o riprendere l’azione esecutiva.

Restano inoltre escluse dalla sospensione dal 1° agosto al 4 settembre le richieste di documenti e informazioni formulate durante le attività di accesso, ispezione e verifica. Se i verificatori assegnano un termine per consegnare registri, fatture, contratti o altra documentazione, la scadenza deve essere

rispettata anche quando cade nel periodo estivo, salvo un differimento espressamente concesso dall’organo procedente.

La medesima esclusione riguarda le richieste relative alle procedure di rimborso IVA. Il contribuente che riceve una richiesta documentale finalizzata a verificare la spettanza del credito o i presupposti del rimborso non può attendere il 5 settembre per rispondere invocando la sospensione estiva. L’esclusione è espressamente prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006.

La disciplina restituisce, dunque, un quadro poco uniforme. Gli avvisi bonari, dai quali non discende immediatamente l’esecuzione forzata, beneficiano di una specifica sospensione dei termini di pagamento. Le cartelle e le intimazioni, che possono invece aprire direttamente la strada alle azioni cautelari ed esecutive, restano escluse dalla pausa. Nel mese di agosto, quindi, la difesa processuale può andare in ferie, ma la riscossione continua a seguire il proprio calendario.

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Soci di SRL, niente contributi INPS se la partecipazione è solo di capitale

Gli utili derivanti da una SRL non trasparente non entrano nella base imponibile IVS quando il socio non lavora nella società. La contribuzione resta dovuta solo se vi è effettiva partecipazione all’attività aziendale o se il reddito mantiene natura d’impresa.

Autore: Serena Pastore

Il socio di una SRL che partecipa solo al capitale, senza svolgere attività lavorativa nella società, non deve versare contributi INPS sugli utili riferibili a quella partecipazione. È questo il principio ormai recepito dall’INPS con la Circolare n. 84 del 10 giugno 2021, che ha corretto l’impostazione seguita in passato dall’Istituto.

La questione interessa soprattutto i soggetti già iscritti alla Gestione artigiani o commercianti per un’altra attività. Si pensi, ad esempio, al titolare di una ditta individuale o al socio di una società di persone che possiede anche una partecipazione in una SRL. In passato, l’INPS tendeva a ricomprendere nella base imponibile contributiva anche la quota di reddito riferibile alla società di capitali, pur in assenza di attività lavorativa prestata nella stessa.

L’indirizzo attuale è diverso. Se la partecipazione nella SRL è di solo capitale e la società non è in regime di trasparenza fiscale, gli utili attribuiti al socio non rilevano ai fini IVS. Non si tratta, infatti, di redditi d’impresa, ma di redditi di capitale.

Il passaggio non è solo formale. Per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, l’imponibile previdenziale va individuato in base ai redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF. Se il reddito derivante dalla partecipazione non ha questa natura, non può essere attratto nella contribuzione solo perché il contribuente è già iscritto all’INPS per un’altra posizione.

Il riferimento normativo è l’articolo 3-bis del DL n. 384/1992

La regola da cui partire è contenuta nell’articolo 3-bis, comma 1, del DL n. 384/1992, convertito dalla Legge n. 438/1992. La disposizione prevede che il contributo annuo dovuto dai soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti sia rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi si riferiscono.

La norma, quindi, non richiama ogni reddito percepito dal contribuente, ma solo i redditi d’impresa. Da qui nasce la distinzione che ha portato al cambio di orientamento dell’INPS.

Gli utili derivanti dalla partecipazione in una società di capitali non trasparente, quando il socio non presta attività lavorativa nella società, rientrano tra i redditi di capitale di cui all’articolo 44 del TUIR. Non sono, invece, redditi d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR.

Questo significa che il socio già iscritto alla Gestione commercianti o artigiani per la propria attività individuale non deve sommare automaticamente alla base contributiva anche la quota di utili della SRL partecipata. L’imponibile IVS resta formato dai redditi d’impresa collegati all’attività che giustifica l’iscrizione, non dai proventi che derivano da una partecipazione meramente finanziaria.

La Circolare INPS n. 84/2021 si inserisce proprio in questo quadro e recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 23790/2019), condiviso anche dal Ministero del Lavoro con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020. Secondo tale indirizzo, la mera percezione di utili da una società di capitali non può essere equiparata allo svolgimento di un’attività lavorativa.

Quando la quota della SRL entra ancora nell’imponibile IVS

Il chiarimento dell’INPS non va letto come un’esclusione generalizzata per tutti i soci di SRL. La non imponibilità riguarda il caso specifico del socio che partecipa alla società di capitali senza lavorare nella stessa.

Se invece il socio presta attività lavorativa nella SRL con i requisiti richiesti per l’iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti, la quota di reddito riferibile alla partecipazione continua a rilevare ai fini contributivi. In questo caso non siamo più davanti a un mero investimento di capitale, ma a una partecipazione che si accompagna al lavoro nell’impresa.

Resta quindi decisivo verificare il ruolo effettivo del socio. La contribuzione IVS presuppone la partecipazione personale al lavoro aziendale, secondo le regole ordinarie di abitualità e prevalenza. Non basta essere titolari di una quota; allo stesso tempo, non basta escludere formalmente la distribuzione degli utili se il socio lavora stabilmente nella società.

Occorre poi distinguere le SRL non trasparenti dalle società trasparenti. Se la società di capitali ha optato per il regime di trasparenza fiscale, il reddito attribuito al socio assume natura di reddito d’impresa e, come tale, può concorrere alla base imponibile previdenziale.

Analoga attenzione va posta per le società di persone. In tali casi, il reddito imputato al socio è qualificato fiscalmente come reddito d’impresa e non come reddito di capitale. La sola logica applicabile alle SRL non trasparenti, quindi, non può essere trasferita automaticamente alle partecipazioni in società di persone.

Un discorso separato merita la carica di amministratore. Il fatto che il socio sia amministratore della SRL, di per sé, non coincide necessariamente con lo svolgimento dell’attività lavorativa rilevante ai fini della Gestione artigiani o commercianti. Il compenso da amministratore segue le proprie regole contributive, normalmente nell’ambito della Gestione separata. Ai fini IVS, invece, occorre verificare se il soggetto partecipa concretamente all’attività operativa della società.

Effetti sul quadro RR del Modello Redditi

Il chiarimento produce effetti diretti nella compilazione del quadro RR del Modello Redditi PF, utilizzato per determinare i contributi dovuti dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti.

Dal periodo d’imposta 2020, gli utili o i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione in una SRL non trasparente, in assenza di attività lavorativa del socio nella società, non devono essere considerati nella base imponibile IVS.

La verifica va fatta caso per caso, partendo da alcuni elementi concreti: natura della società partecipata, eventuale regime di trasparenza, qualificazione fiscale del reddito e presenza o meno di un apporto lavorativo del socio.

Così, il titolare di una ditta individuale che possiede una quota in una SRL non trasparente, senza lavorare per quest’ultima, calcolerà i contributi sul reddito della propria impresa individuale, escludendo gli utili derivanti dalla partecipazione. Diversamente, se lo stesso soggetto lavora anche nella SRL, la quota di reddito imputabile alla partecipazione potrà rilevare ai fini IVS, secondo le regole ordinarie.

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Investimenti 4.0, ultima chiamata al 30 giugno per non perdere il credito d’imposta

Per i beni prenotati entro il 31 dicembre 2025, con ordine accettato e acconto almeno pari al 20%, l’accesso al tax credit resta possibile solo se l’investimento viene effettuato entro il 30 giugno 2026. La comunicazione di completamento dovrà poi essere trasmessa entro il 31 luglio

Autore: Redazione Fiscal Focus

Si avvicina la scadenza decisiva per le imprese che intendono conservare l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. Il 30 giugno 2026 rappresenta infatti il termine ultimo per effettuare gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025, a condizione che, entro tale data, l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La data assume particolare rilievo in quanto segna la chiusura del cosiddetto termine lungo previsto dalla disciplina transitoria. Decorso tale termine, gli investimenti non completati non potranno più beneficiare del tax credit 4.0, ferma restando la possibile applicazione del nuovo regime dell’iper- ammortamento, ove ne ricorrano i presupposti.

Per le imprese interessate, l’attenzione non deve però fermarsi alla sola effettuazione dell’investimento. Una volta completato l’acquisto, occorrerà rispettare anche il successivo adempimento comunicativo: la comunicazione di completamento dovrà essere trasmessa entro il 31 luglio 2026. Il mancato invio nei termini e secondo le modalità previste impedisce il perfezionamento della procedura e, di conseguenza, la fruizione del credito d’imposta.

Il momento di effettuazione dell’investimento

Il momento di effettuazione dell’investimento, che deve collocarsi entro il 30 giugno 2026, va individuato, indipendentemente dal regime contabile adottato dall’impresa, secondo le regole previste dall’articolo 1 09, commi 1 e 2, del TUIR.

Per i beni mobili, le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data della consegna o della spedizione. Se diversa e successiva, rileva invece la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di leasing, assume rilievo la data di consegna del bene al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore. Se il contratto prevede una clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo resa dallo stesso utilizzatore.

Per gli investimenti realizzati mediante contratti di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione. In presenza di stati di avanzamento lavori, invece, rileva la data in cui l’opera o la porzione di opera viene verificata e accettata dal committente. In questo caso risultano agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

Per gli investimenti realizzati in economia, infine, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, sempre secondo le richiamate regole di competenza.

La procedura di accesso al credito 4.0

Le regole operative per l’accesso al credito d’imposta relativo agli investimenti 4.0 effettuati nel 2025 sono state definite dal D.M. 15 maggio 2025 e dal D.M. 16 giugno 2025.

Per tali investimenti, anche al fine di monitorare il rispetto del limite di spesa previsto dalla Legge di Bila ncio 2026, è stata introdotta una specifica procedura di prenotazione. Restano invece esclusi da tale percorso gli investimenti già prenotati entro il 31 dicembre 2024.

L’iter si articola, in primo luogo, nella presentazione di una comunicazione preventiva, nella quale devono essere indicati l’ammontare complessivo degli investimenti programmati e il credito d’imposta prenotato. Ai fini della prenotazione delle risorse assume rilievo l’ordine cronologico di invio della comunicazione, che doveva comunque essere trasmessa entro il 31 gennaio 2026.

A tale adempimento segue la comunicazione relativa all’acconto, nella quale devono essere riportati la data e l’importo del pagamento dell’ultima quota necessaria al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione. Per i beni acquisiti in leasing finanziario, il requisito del pagamento di quote fino al 20% del costo si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e con l’impegno assunto nei confronti del fornitore dalla società di leasing mediante sottoscrizione dell’ordine di acquisto.

La comunicazione con acconto doveva essere inviata entro 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva oppure, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di nuova disponibilità del plafond.

L’ultimo passaggio è rappresentato dalla comunicazione di completamento, con la quale l’impresa attesta l’effettuazione degli investimenti. Tale comunicazione doveva essere trasmessa entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025. Per quelli completati entro il 30 giugno 2026, ossia nel termine lungo, l’invio dovrà invece avvenire entro il 31 luglio 2026.

Si ritiene opportuno ricordare che il mancato invio delle comunicazioni nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento del 15 maggio 2025 comporta il mancato perfezionamento della procedura e, quindi, l’impossibilità di fruire del credito d’imposta.

L’indicazione nel modello Redditi

Sul piano dichiarativo, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 non costituisce un aiuto di Stato. Di conseguenza, non deve essere indicato nel quadro RS, rigo RS401, ma trova esposizione nel quadro RU.

Nei modelli Redditi 2026 devono essere riportati anche gli investimenti e il relativo credito d’imposta riferiti ai beni effettuati nel termine lungo. Per il credito in esame, nella sezione I del quadro RU, oltre al rigo RU1, nel quale va indicato il codice credito desumibile dalla relativa tabella, risultano compilabili esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonne 1, 2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Particolare attenzione deve essere prestata alla compilazione del rigo RU5. Nella colonna 1 deve essere indicato l’importo del credito d’imposta maturato per gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 2025, per i quali entro il 31 dicembre 2024 sia stato effettuato l’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto pari almeno al 20% del prezzo di acquisto.

Nella colonna 2 deve essere indicato l’importo del credito d’imposta maturato per gli investimenti effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 30 giugno 2026, per i quali entro il 31 dicembre 2025 sia stato effettuato l’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto

del 20 per cento. Tale importo, se utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della dichiarazione, poiché la compensazione avviene nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della stessa.

Infine, nella colonna 3 deve essere riportata la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e/o l’importo maturato per gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.

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Credito INPS da quadro RR commercianti: compensazione senza dichiarazione preventiva?

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto il vincolo del decimo giorno successivo all’invio del modello Redditi, ma la regola attende ancora i provvedimenti attuativi INPS-Entrate. Per artigiani e commercianti restano, allo stato, le modalità operative già in uso.

Autore: Serena Pastore

La compensazione del credito INPS emergente dal quadro RR, per gli iscritti alla Gestione commercianti, non risulta oggi subordinata, in via operativa, alla preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

La precisazione è importante perché la Legge di Bilancio 2024 n. 213/2023 ha effettivamente introdotto una disposizione che collega l’utilizzo in compensazione dei crediti contributivi INPS alla dichiarazione o alla denuncia da cui il credito emerge. Tuttavia, per questa parte della disciplina, il legislatore ha previsto un passaggio ulteriore: la decorrenza dell’efficacia e le modalità applicative devono essere stabilite con appositi provvedimenti adottati d’intesa tra Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.

In assenza di tale provvedimento attuativo, la nuova regola non può considerarsi pienamente operativa. Di conseguenza, per il credito risultante dal quadro RR dei commercianti continua ad assumere rilievo l’impostazione già seguita dall’Istituto, secondo cui il credito contributivo può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, in tutto o in parte, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’annualità successiva.

La norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2024

Il riferimento normativo è l’articolo 1, comma 97, lettera a), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha modificato l’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, inserendo il nuovo comma 1-bis.

La disposizione riguarda i crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS e distingue le diverse categorie di soggetti. Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’arti colo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, la norma prevede che la compensazione possa essere effettuata a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Letta isolatamente, la disposizione sembrerebbe quindi imporre una sequenza precisa: prima l’invio della dichiarazione, poi, trascorsi dieci giorni, l’utilizzo del credito in F24. Applicata al quadro RR, la regola avrebbe un impatto pratico evidente, perché impedirebbe l’utilizzo del credito prima della trasmissione del modello Redditi PF.

La stessa disposizione precisa, inoltre, che resta ferma la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Il punto, quindi, non riguarda l’esistenza del potere di controllo dell’Istituto, che rimane, ma il momento a partire dal quale il contribuente può esporre il credito in compensazione.

Il rinvio ai provvedimenti attuativi

Il passaggio decisivo si trova però nel comma 98 dello stesso articolo 1 della Legge n. 213/2023. Tale comma stabilisce che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione siano definite con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell’INAIL.

Questo rinvio non è un dettaglio formale. La nuova disciplina delle compensazioni contributive presuppone infatti un coordinamento tra archivi, controlli preventivi, flussi F24 e sistemi di gestione dei crediti. Proprio per questo il legislatore non si è limitato a fissare una data secca di decorrenza, ma ha demandato l’avvio effettivo delle nuove regole a provvedimenti congiunti.

La conseguenza è che la previsione contenuta nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, pur essendo entrata nel testo della norma, non basta da sola a modificare le modalità operative di utilizzo dei crediti INPS da quadro RR. Senza il provvedimento attuativo, manca il presupposto regolamentare-operativo per far scattare il vincolo del decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.

La posizione dell’INPS: modalità operative invariate

La conferma è arrivata dall’INPS con il messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024, dedicato proprio alle nuove disposizioni in materia di compensazione dei crediti contributivi.

L’Istituto ha richiamato l’articolo 1, commi 97 e 98, della Legge n. 213/2023, precisando che erano in corso le necessarie interlocuzioni tecniche con l’Agenzia delle Entrate e con l’INAIL per l’adozione dei provvedimenti attuativi. In attesa di tali provvedimenti, l’INPS ha chiarito che restano immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni dei crediti contributivi tramite modello F24.

Il chiarimento è dirimente anche per i crediti da quadro RR degli iscritti alla Gestione commercianti. La disposizione che subordinerebbe la compensazione alla previa presentazione della dichiarazione dei redditi non risulta, allo stato, divenuta operativa. Pertanto, non può essere trattata come un vincolo già applicabile nella gestione ordinaria dei crediti contributivi.

Resta naturalmente fermo che il credito deve essere effettivo, correttamente determinato e coerente con quanto indicato nel quadro RR. L’assenza dell’obbligo operativo di preventiva presentazione della dichiarazione non significa, infatti, libertà di compensare importi non maturati o non spettanti.

Credito RR commercianti: cosa fare in pratica

Per gli iscritti alla Gestione commercianti, il credito risultante dal quadro RR del modello Redditi PF può essere portato in compensazione nel modello F24 secondo le modalità già conosciute.

In particolare, per la compensazione si utilizzano le causali contributo relative alla Gestione interessata, tra cui CP e CF per i commercianti, indicando il codice sede, il codice INPS relativo al versamento che ha generato l’eccedenza, il periodo di riferimento e l’importo che si intende utilizzare in compensazione.

Sul piano operativo, quindi, il professionista deve distinguere due profili. Da un lato, esiste una norma che, una volta attuata, collegherà l’utilizzo del credito contributivo alla dichiarazione da cui il credito emerge. Dall’altro lato, fino all’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 98, per i crediti INPS da quadro RR non risulta applicabile il blocco preventivo collegato all’invio del modello Redditi.

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Iperammortamento 2026: quali dati inserire nella comunicazione preventiva

La procedura per l’accesso alla maggiorazione del Nuovo Piano Transizione 5.0: dati da inserire, investimenti agevolabili, ricevuta GSE ed eventuali integrazioni

Autore: Serena Pastore

Per l’Iperammortamento 2026 la prima fase operativa passa dalla comunicazione preventiva. È questo, al momento, l’unico adempimento che le imprese possono trasmettere attraverso la piattaforma informatica del GSE per accedere alla maggiorazione del costo di acquisizione prevista dal Nuovo Piano Transizione 5.0.

La misura, introdotta dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è stata attuata dal decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026. L’articolo 3 del decreto attuativo prevede una procedura articolata in più passaggi: comunicazione preventiva, comunicazione di conferma dell’investimento e comunicazione di completamento.

Il decreto direttoriale MIMIT n. 43378 dell’11 giugno 2026 ha però aperto, a decorrere dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026, la sola fase relativa alle comunicazioni di accesso di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto attuativo. Per la comunicazione di conferma, legata all’ordine accettato dal venditore e al pagamento dell’acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e per la comunicazione di completamento, sarà necessario attendere un successivo provvedimento.

Comunicazione preventiva: funzione e investimenti interessati

La comunicazione preventiva è l’adempimento con cui l’impresa manifesta l’intenzione di avvalersi dell’Iperammortamento 2026 per gli investimenti programmati. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale del 7 maggio 2026, la comunicazione deve essere trasmessa per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti e deve riportare, tra gli altri dati, le informazioni identificative dell’impresa, la struttura interessata, la tipologia e l’ammontare degli investimenti.

Per i beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, occorre indicare gli investimenti riconducibili agli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025, insieme alla data prevista di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per gli investimenti destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, devono invece essere indicati la tipologia del bene, l’ammontare dell’investimento e la data prevista di entrata in funzione.

La comunicazione preventiva cristallizza il perimetro dell’investimento agevolabile. Per questo motivo è opportuno verificare, prima dell’invio, la coerenza tra beni indicati, struttura produttiva, costi di acquisizione, date previste e requisiti tecnici richiesti dalla disciplina agevolativa.

Accesso alla piattaforma GSE e avvio della pratica

La compilazione avviene dalla piattaforma NPTR5 - Nuovo Piano Transizione 5.0, accessibile dall’Area Clienti GSE, nella sezione dedicata ai servizi “Transizione 4.0 e Nuovo Piano Transizione 5.0”. L’accesso può avvenire con SPID, CIE o credenziali, ma lo SPID resta necessario per la sottoscrizione

e l’invio della comunicazione e, se la pratica è firmata da un delegato, per il conferimento della delega da parte del rappresentante legale, del titolare o del responsabile.

Dal menù “Comunicazioni” l’impresa può avviare una nuova comunicazione, salvare la pratica in bozza e riprenderla successivamente. La piattaforma utilizza i dati anagrafici già presenti nell’Area Clienti GSE; se l’operatore non è associato all’utenza, il sistema richiede di completare l’anagrafica o di inserire il codice PIN, a seconda che il soggetto sia già registrato o meno.

La compilazione parte dalla struttura produttiva, per la quale devono essere indicati i dati anagrafici del sito e i riferimenti catastali. Segue la sezione relativa all’anagrafica dell’operatore, con la verifica dei dati già presenti in piattaforma e l’eventuale integrazione delle informazioni mancanti. Per imprese o enti privati costituiti all’estero, i dati devono riferirsi alla stabile organizzazione in Italia.

Se la comunicazione è presentata da un soggetto delegato, la piattaforma richiede il conferimento della delega. Eventuali modifiche al firmatario o ai dati associati alla pratica, successive al conferimento, fanno perdere validità alla delega già rilasciata e rendono necessario un nuovo conferimento.

Dati da inserire nella comunicazione preventiva

Nella sezione “Dichiarazioni” l’impresa attesta il possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa. Le dichiarazioni riguardano, tra l’altro, la riconducibilità degli investimenti all’articolo 1, commi 427-436, della legge n. 199/2025 e al decreto attuativo, l’assenza di cause ostative, il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e degli obblighi contributivi, la disponibilità della struttura produttiva e, se presenti, i requisiti degli investimenti in autoproduzione da fonti rinnovabili.

Il cuore della comunicazione è rappresentato dalle sezioni dedicate alle spese agevolabili. Per i beni degli Allegati IV e V occorre selezionare l’allegato di riferimento, individuare la categoria del bene e indicare la data prevista di completamento, la data prevista di interconnessione, il costo di acquisizione e il coefficiente di ammortamento. La data di interconnessione deve essere uguale o successiva alla data di completamento.

Per gli investimenti in beni destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo da fonti rinnovabili, la piattaforma richiede informazioni ulteriori, tra cui il consumo annuo di energia elettrica della struttura produttiva, l’eventuale fabbisogno elettrico equivalente legato ai consumi termici, il POD, la fonte rinnovabile, la potenza dell’impianto, la data prevista di completamento e quella di entrata in funzione. Per tali investimenti assumono rilievo anche i limiti di dimensionamento di cui all’articolo 8 del decreto attuativo e i costi massimi ammissibili indicati nell’Allegato 1.

Riepilogo, invio ed esito GSE

Completate le sezioni sugli investimenti, la piattaforma propone il riepilogo dei costi di acquisizione, distinti per annualità e per tipologia di bene: beni dell’Allegato IV, beni dell’Allegato V e investimenti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo.

Prima dell’invio viene generata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il documento scaricabile in questa fase costituisce un’anteprima; la firma viene apposta tramite SPID al momento dell’invio della comunicazione preventiva. Solo dopo la trasmissione sarà disponibile la versione definitiva della DSAN, completa dei dati relativi alla firma e alla protocollazione.

L’invio si perfeziona con la trasmissione finale della comunicazione. La piattaforma genera quindi la ricevuta di avvenuto invio, resa disponibile nell’area della pratica, e invia una notifica all’indirizzo e-mail del referente indicato nell’anagrafica.

Dopo la trasmissione, il GSE verifica il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese. In base all’articolo 3, comma 4, del decreto attuativo del 7 maggio 2026, entro dieci giorni dalla

ricevuta di avvenuto invio il Gestore comunica l’esito positivo delle verifiche oppure richiede dati e documentazione integrativa.

Se sono richieste integrazioni, l’impresa deve caricare la documentazione attraverso la piattaforma. Una volta trasmesse, viene generata una nuova ricevuta di avvenuto invio. Se le integrazioni superano le carenze riscontrate, il GSE comunica l’esito positivo; in caso contrario, la comunicazione può essere dichiarata non idonea. Il mancato invio delle comunicazioni o delle integrazioni nei termini e con le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio, come stabilito dall’articolo 3, comma 5, del decreto attuativo.

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Ricevute POS: addio alla carta, bastano gli estratti conto digitali

La legge n. 50/2026 (in vigore dal 21 aprile 2026) elimina l’obbligo di conservare le ricevute cartacee dei terminali POS. Ecco cosa cambia nella pratica e cosa devono fare imprese e professionisti

Autore: Riccardo Rocchi

Cosa cambia: la novità in sintesi

Fino all’entrata in vigore della norma, imprese e professionisti erano tenuti a conservare per dieci anni le ricevute cartacee generate dai terminali POS per i pagamenti con carta di credito, di debito o prepagata. Si tratta dei tagliandi che il terminale stampa al momento del pagamento, distinti da fatture, scontrini fiscali e ricevute fiscali (che restano soggetti alle regole ordinarie).

Con la legge n. 50/2026, questo obbligo viene eliminato. Al suo posto, è possibile utilizzare la documentazione bancaria e finanziaria — anche in formato digitale — fornita dalla propria banca o dall’intermediario finanziario (ad esempio, l’estratto conto).

Le condizioni da rispettare

La sostituzione della ricevuta cartacea con la documentazione bancaria non è automatica e senza vincoli. La norma prevede esplicitamente due condizioni cumulative:

Le comunicazioni devono contenere le informazioni relative alle singole operazioni identificabili singolarmente (importo, data, controparte). La conservazione deve avvenire secondo le modalità civilistiche previste dall’art. 222 0 del Codice civile (ossia per almeno dieci anni dalla data dell’ultima registrazione).

Attenzione: cosa NON cambia L’esonero riguarda esclusivamente le ricevute POS (diversi da fatture, scontrini e ricevute fiscali). Fatture, scontrini fiscali e ricevute fiscali restano soggetti ai consueti obblighi di conservazione. Anche i termini decennali ex art. 2220 c.c. restano invariati: cambia solo il supporto di conservazione, non la durata.

Cosa fare in concreto

Sul piano operativo, imprese e professionisti possono da subito adottare le seguenti misure:

Attivare l’estratto conto digitale presso la propria banca, verificando che riporti singolarmente ogni operazione POS con importo, data e causale.

Scaricare e archiviare periodicamente gli estratti conto in formato digitale (PDF o altro formato leggibile), preferibilmente in un sistema di archiviazione sicuro e con backup. Verificare la completezza dei dati: l’estratto conto deve consentire di ricondurre ogni movimento alla singola operazione commerciale. Rispettare comunque i dieci anni di conservazione previsti dall’art. 2220 c.c., anche in formato digitale.

Check-list operativa per il contribuente e il professionista

Adempimento Note

☐ Verificare se il proprio conto corrente aziendale/professionale dispone di un servizio di

Contattare la banca

se il servizio non è

estratto conto digitale con dettaglio delle singole

ancora attivo.

operazioni.

☐ Attivare (o confermare l’attivazione) dell’estratto conto

Il formato digitale

digitale presso la banca o l’intermediario finanziario.

(es. PDF) è espressamente

ammesso dalla

norma.

☐ Verificare che l’estratto conto contenga: data dell’operazione, importo, identificativo del terminale o

Condizione necessaria per sostituire la ricevuta

del beneficiario.

cartacea.

☐ Predisporre un sistema di archiviazione digitale sicuro (con backup) per la conservazione degli estratti conto.

Può essere un gestionale, un cloud

aziendale o un

sistema di conservazione

sostitutiva.

☐ Aggiornare la procedura interna di conservazione

Utile in caso di verifica fiscale o

documenti contabili, indicando il nuovo supporto

ammesso.

ispezione.

☐ Smettere di stampare e archiviare fisicamente le

L’obbligo di conservazione cartacea è eliminato

ricevute POS (diversi da scontrini e fatture).

dal 21 aprile 2026.

☐ Conservare comunque gli estratti conto digitali per

Il termine decennale

almeno dieci anni (art. 2220 c.c.).

non è cambiato:

Adempimento Note

cambia solo il

supporto.

☐ Verificare con il proprio commercialista o consulente fiscale eventuali adeguamenti nei software gestionali

Consigliabile per attività con elevato

o nelle procedure di studio.

numero di operazioni.

In sintesi: prima e dopo la norma Prima (fino al 20 aprile 2026): obbligo di conservare fisicamente le ricevute cartacee del POS per dieci anni. Dopo (dal 21 aprile 2026): le ricevute POS cartacee possono essere sostituite dagli estratti conto (anche digitali) di banche e intermediari finanziari, purché contengano il dettaglio delle singole operazioni e siano conservati per dieci anni.

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Polizze catastrofali, aumentano gli obblighi: tutti gli incentivi MIMIT per cui sono richieste

Il mancato rispetto dell’obbligo di copertura contro i rischi catastrofali può incidere sull’ammissibilità alle agevolazioni pubbliche

Autore: Lucia Giampà

L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali rappresenta uno degli adempimenti di maggiore impatto per le imprese. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, risponde all’esigenza di rafforzare la capacità del sistema produttivo di fronteggiare eventi naturali eccezionali, trasferendo sul mercato assicurativo una parte del rischio connesso a terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Tuttavia, la disciplina non si limita ad introdurre un obbligo assicurativo autonomo. La normativa vigente prevede, infatti, che l’eventuale inadempimento debba essere considerato anche ai fini dell’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche. In tale prospettiva si inserisce il decreto ministeriale 18 giugno 2025, con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adeguato la disciplina di diversi incentivi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, stabilendo che l’adempimento dell’obbligo assicurativo costituisce requisitoda verificare sia in fase di accesso sia in sede di erogazione delle agevolazioni.

Obbligo assicurativo e agevolazioni pubbliche

Come premesso, il menzionato DM 18 giugno 2025 dà attuazione all’articolo 1, comma 102, della Legge n.213/2023, secondo cui dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Successivamente, il MIMIT con l’avviso del 5 agosto 20205, ha chiarito che il decreto introduce il requisito connesso all’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi tra quelli da valutare ai fini dell’accesso alle agevolazioni assegnabili nell’ambito degli strumenti agevolativi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Gli incentivi interessati

Il DM 18 giugno 2025 individua espressamente gli strumenti agevolativi ai quali si applicano le nuove regole. Tra questi rientrano i Contratti di sviluppo, gli interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge n.181/1989, la Nuova Marcora per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, nonché Smart & Start Italia, misura dedicata alle start – up innovative.

Inoltre, sono interessate anche le agevolazioni per i progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare, il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, i mini contratti di sviluppo, le agevolazioni per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale e il sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Completano l’elenco il Finanziamento di startup e il supporto a startup e venture capital attivi nella transizione ecologica.

Tale elenco consente di individuare le misure per le quali la polizza catastrofale assume rilievo quale requisito di accesso. Resta fermo, tuttavia, che per ulteriori misure agevolative, anche gestite da altre amministrazioni o disciplinate con il concorso di altri Ministeri, sarà necessario verificare la specifica normativa di riferimento o i singoli bandi.

Verifiche anche in caso di erogazione

L’adempimento dell’obbligo assicurativo non deve sussistere soltanto al momento della presentazione della domanda ma anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse. Pertanto, l’impresa dovrà mantenere la copertura assicurativa lungo tutto l’iter agevolativa in quanto la verifica non si esaurisce nella fase iniziale di ammissione ma può tornare centrale nel momento in cui l’agevolazione viene materialmente erogata.

Nota bene:

Ecco l'elenco completo degli incentivi per cui le polizze catastrofali sono obbligatorie:

Contratti di sviluppo

Interventi di riqualificazione delle aree di crisi industriale, ai sensi della Legge n. 181/1989

Nuova Marcora, per nascita e sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione

Smart & Start Italia, per le startup innovative

Agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo nell’economia circolare Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa

Mini contratti di sviluppo

Agevolazioni per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale

Sostegno all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI

Finanziamento di startup Supporto a startup e venture capital attivi nella transizione ecologica

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IMU, esenzione per l’abitazione principale anche in caso di locazione parziale dell’immobile

La locazione di singole stanze non fa venir meno il beneficio per l’abitazione principale se il contribuente continua a risiedere e dimorare stabilmente nell’immobile, mantenendone la destinazione abitativa prevalente

Autore: Redazione Fiscal Focus

L’agevolazione IMU per gli immobili destinati ad abitazione principale rappresenta un pilastro nell’applicazione del tributo, in particolare vista la “frequenza” con cui si verifica per i soggetti passivi. E proprio per il fatto che si tratta di una casistica così diffusa è ovvio che si verifichino ipotesi anche molto particolari, tra cui quelle sulla compatibilità tra il beneficio dell’esenzione per chi comunque vi risiede e l’affitto, solamente parziale, della stessa abitazione.

Sul la questione ci sono state diverse pronunce giurisprudenziali così come prese di posizione della prassi ministeriale, che si sono dimostrate possibiliste rispetto alla situazione, offrendo interessanti spunti interpretativi che confermano una lettura sostanzialistica della normativa e valorizzano l’effettiva funzione abitativa dell’immobile rispetto ad utilizzi accessori e marginali.

Il concetto di abitazione principale nell’IMU

Bisogna prima di tutto ricordare che la normativa del tributo municipale garantisce l’esenzione per gli immobili, accatastati in categorie diverse da A/1, A/8 o A/9 (cioè le “abitazioni di lusso”), e relative pertinenze – una per ogni unità classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 – in cui i possessori e i propri nuclei familiari:

dimorano abitualmente, e risultano anagraficamente residenti.

La verifica dei requisiti richiesti dalla legge è generalmente agevole quando l’immobile è destinato esclusivamente a finalità abitative: maggiori difficoltà sorgono invece nelle situazioni in cui una parte dell’unità immobiliare viene utilizzata per scopi differenti, tra cui proprio la concessione in uso di alcune stanze a terzi. In questi casi si pone il problema di stabilire se la presenza di una destinazione ulteriore sia sufficiente a far venir meno il beneficio fiscale oppure se debba prevalere la funzione principale dell’immobile.

Giurisprudenza favorevole ai privati

L’orientamento che emerge dalla più recente giurisprudenza, anche di legittimità (Cassazione n. 8236 del 02/04/2026), appare assolutamente possibilista verso il beneficio fiscale ai proprietari e utilizzatori – anche solo in parte – degli immobili, con un indirizzo improntato a criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Già in passato peraltro (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 1524 del 07/03/2025) i giudici si erano espressi sul fatto che la mera presenza di un utilizzo parziale dell’immobile per finalità

diverse dall’abitazione non determina, di per sé, la perdita dell’esenzione IMU; soprattutto quando tale utilizzo risulti limitato e non incida sulla destinazione prevalente dell’unità immobiliare.

In altri termini ciò che assume rilievo non è tanto l’esistenza di una funzione accessoria, quanto la verifica concreta della destinazione principale del bene (si veda in proposito anche l’allora CTR Abruzzo n. 8 del 25/01/2022) – dovendosi mantenere, seppur parzialmente, il possesso del bene da parte del soggetto passivo. Se il contribuente continua a risiedere stabilmente nell’immobile e quest’ultimo mantiene la propria vocazione abitativa l’agevolazione non può essere automaticamente negata per il solo fatto che una porzione limitata dell’unità sia utilizzata per attività ulteriori.

I precedenti ministeriali e l’affitto di singole stanze

Un importante supporto interpretativo arriva anche dalla prassi ministeriale, in quanto già in una FAQ del 20/01/2014 il MEF indicava che “Il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013”.

E già nella circolare n. 1 del 02/03/1994 il Ministero delle Finanze – seppure in tema di imposte indirette e non di IMU – affermava chiaramente che la locazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione per l’abitazione principale non porta alla decadenza in quanto non si ha la perdita del possesso.

È insomma possibile, anche secondo l’interpretazione “statale”, affittare solo parzialmente l’immobile e fare proprio l’esenzione per la prima casa, dato che che ciò non fa perdere il possesso da parte del conduttore. L’elemento determinante è quindi la conservazione del possesso e della funzione abitativa prevalente dell’immobile.

Diversamente, la situazione cambia se l’intero fabbricato viene concesso in locazione a terzi, circostanza in cui per il proprietario viene meno il godimento diretto del bene e, conseguentemente, i presupposti richiesti dalla normativa per qualificare l’immobile come abitazione principale.

Attenzione alle prove documentali

In casi come quelli appena descritti si pone il rischio di arrivare a una controversia, che anche in materia di IMU porta a dover considerare come l’aspetto probatorio assuma un ruolo decisivo. Perché è chiaro che la residenza anagrafica costituisce certamente un elemento rilevante, ma non sempre è sufficiente da sola a dimostrare l’effettiva destinazione dell’immobile (anche per il fatto che rappresenta un attributo solamente “formale”).

Per questo motivo il contribuente deve essere in grado di documentare concretamente la propria dimora abituale e la prevalenza dell’utilizzo abitativo, ad esempio:

conservando le ricevute delle utenze domestiche, presentando le denunce trasmesse ai fini della TARI, o

facendo attestare all’amministratore di condominio, qualora residente a sua volta nell’immobile, tale situazione di fatto.

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730/2026 del contribuente deceduto: regole e adempimenti per gli eredi

Dalla data del decesso dipendono il modello dichiarativo utilizzabile, gli adempimenti a carico degli eredi e le modalità di richiesta dei rimborsi

Autore: Lucia Giampà

Anche per la campagna dichiarativa 2026 resta centrale, nella gestione delle posizioni dei contribuenti deceduti, la verifica della data del decesso, da cui dipende la possibilità per gli eredi di presentare il modello 730 in luogo del modello Redditi PF 2026.

Il modello 730 può essere presentato per conto del contribuente deceduto se il decesso si è verificato dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2026; se, invece, il decesso avviene dopo il 30 settembre 2026, la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025 deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi PF 2026.

Presentazione del modello 730 da parte degli eredi

Sotto il profilo operativo, il criterio è lineare: in presenza di un decesso che interviene entro il 30 settembre 2026, l’erede può utilizzare il modello 730/2026. Se, invece, il decesso è successivo a tale data, il modello 730 non è più ammesso e la posizione deve essere definita mediante il modello Redditi PF 2026.

Inoltre, se la persona deceduta aveva presentato il modello 730/2025 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3.

Si ritiene opportuno precisare che il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due moduli del frontespizio riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente deceduto e quello del soggetto che presenta la dichiarazione per conto di altri ovvero il codice fiscale dell’erede.

Nel primo modulo del frontespizio:

barrare la casella “Dichiarante”; barrare la casella ‘Deceduto’ nel caso, appunto, di dichiarazione dei redditi presentata dall’erede del contribuente deceduto. In questo caso occorre compilare con la lettera “A” anche la casella “730 senza sostituto” presente nel frontespizio del modello 730;

riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo modulo del frontespizio del 730 è necessario:

barrare nel rigo “Contribuente”, la casella “Rappresentante o tutore e erede”. Per l’erede è necessario compilare anche la casella “Data carica erede”;

compilare soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica”, incluso il rigo “Telefono e posta elettronica”, riportando i dati dell’erede.

Si ricorda che in questo caso non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del

quale viene presentata. In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

Versamento delle imposte da parte degli eredi

La tempistica dei versamenti delle imposte sui redditi che gli eredi devono effettuare per conto del de cuius tramite F24 è disciplinata dall’articolo 65 del DPR n. 600/1973. In base a tale disciplina, per le persone decedute nel 2025 o entro il 28 febbraio 2026, gli eredi effettuano i versamenti nei termini ordinari; per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi.

Ciò significa che, per i soggetti deceduti dopo il 28 febbraio 2026, i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi scadono il 31 dicembre 2026, senza alcuna maggiorazione. Lo stesso criterio si applica anche ai versamenti collegati alle imposte sostitutive e alle addizionali risultanti dalla dichiarazione del de cuius.

Con riferimento all’IVA relativa al 2025 risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto deceduto, gli eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2026 devono effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2026, secondo quanto richiamato nelle istruzioni del modello Redditi PF.

Rimborsi intestati a un contribuente deceduto

Per quanto riguarda i rimborsi intestati a una persona deceduta, questi possono essere chiesti tramite la dichiarazione dei redditi, cioè con modello 730 oppure con modello Redditi PF, se utilizzabili nel caso concreto, oppure attraverso la procedura specifica prevista dall’Agenzia delle Entrate per i rimborsi intestati a un contribuente deceduto.

Per richiedere il pagamento del rimborso, se l’eredità è devoluta per legge ed è già stata presentata la dichiarazione di successione, non occorre alcuna istanza: il rimborso viene erogato con procedure automatizzate direttamente ai beneficiari indicati nella dichiarazione di successione, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Negli altri casi, ossia in presenza di successione testamentaria oppure quando la dichiarazione di successione non è stata presentata, gli eredi possono trasmettere all’ufficio territoriale competente la dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, l’istanza di voltura dei rimborsi e la delega per l’incasso.

Tale documentazione può essere presentata anche tramite il servizio telematico “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, selezionando la categoria “Richiesta rimborso”. Inoltre, i chiamati all’eredità che non abbiano effettuato espressa accettazione e non intendano ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto possono comunicarlo all’Amministrazione finanziaria con modalità telematica.

Esempio:

La signora Lucia Rossi (codice fiscale RSSLCU96D52G811O) presenta il modello 730/2026 per conto del padre, deceduto il 15 marzo 2026, Rossi Mario (codice fiscale RSSMRA68A30M212F). Il decesso è avvenuto entro il 30 settembre 2026, quindi l’erede può presentare il modello 730/2026 per conto del contribuente deceduto.

1° Modello 730 - ROSSI MARIO (deceduto)

2° Modello 730 – ROSSI LUCIA (erede)

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Concordato preventivo biennale, risolto il rebus degli acconti: chiarimenti utili per nuovi e vecchi aderenti

Le nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate chiariscono il calcolo degli acconti per il 2026: maggiorazione solo al primo ingresso nel CPB, mentre resta il ricalcolo legato alla stretta sulla rateazione delle plusvalenze

Autore: Paolo Iaccarino

Con l’ultimo aggiornamento del 3 giugno 2026 l’Amministrazione finanziaria inserisce due nuove FAQ nella pagina web dedicata al “Concordato preventivo biennale - Contribuenti ISA 2026”. Sono stati dissolti i dubbi relativi alle modalità di calcolo degli acconti, sia per i nuovi aderenti che per coloro che decidono di rinnovare la precedente proposta senza soluzione di continuità, e date precise indicazioni rispetto ai riflessi, sempre sulla determinazione degli acconti, delle novità introdotte dall’ultima manovra finanziaria ai fini della rateazione delle plusvalenze di cui all’articolo 86 del TUIR.

Salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 13 del 2024, per i contribuente che hanno aderito al concordato la determinazione degli acconti segue, in primo luogo, le regole generali. Optando per il metodo storico il contribuente calcola gli acconti in misura corrispondente al 100 per cento dell’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente, anche se la relativa imposta è stata determinata secondo le disposizioni del Concordato preventivo biennale. In tal caso, tuttavia, non deve essere considerata la parte di reddito, comunque rilevante ai fini del concordato, che è stata assoggetta al regime di imposizione sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del decreto legislativo n. 13 del 2024. Il riferimento, pertanto, è all’imposta ordinaria dell’anno precedente, diminuita delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute spettanti, così come risultanti dalla medesima dichiarazione dei redditi.

Sul punto, con la FAQ n. 2 del 3 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria ha completato il quadro specificando che, in caso di opzione per il metodo storico, la maggiorazione prevista dall’articolo 20, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 13 del 2024, in relazione alla quale la seconda rata dell’acconto del primo anno di applicazione del concordato è maggiorata in misura pari al 10% della differenza positiva fra il reddito concordato e il reddito di riferimento del periodo d’imposta precedente il biennio di efficacia dell’adesione, trova applicazione esclusivamente per il primo anno (in assoluto) di applicazione del concordato.

Orbene, i contribuenti che, dopo aver aderito per il biennio 2024-2025, si apprestano a rinnovare la proposta per il successivo biennio 2026-2027, dovranno determinare gli acconti per il periodo d’imposta 2026 sulla base dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta 2025, senza apportare la maggiorazione prevista dal predetto articolo 20. Tale soluzione, tuttavia, trova applicazione nel solo caso in cui il concordato continui senza soluzione di continuità. Secondo le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, infatti, la maggiorazione tornerà applicabile per coloro che, avendo aderito al CPB per il biennio 2024-2025, saltino un anno (2026), per aderire nuovamente al concordato per il biennio 2027- 2028. Per costoro l’acconto storico del periodo d’imposta 2027 dovrà essere maggiorato ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 13 del 2024.

In tema di acconti, per il resto, nulla cambia. Per i soggetti ISA che hanno aderito al concordato, in deroga alle disposizioni dell’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2021, l’acconto si versa in due rata di pari importo. Tale diversa ripartizione trova applicazione per tutti i soggetti che svolgano un’attività per la quale siano stati approvati gli ISA, indipendentemente dalla sua effettiva applicazione (cause di esclusione) ovvero dal regime contabile applicato (contribuenti forfettari), nonché per tutti i coloro che dichiarano redditi di società, associazioni o imprese, aventi le caratteristiche appena elencate, per le quali trova applicazione il meccanismo della trasparenza fiscale.

Trovando applicazione le disposizioni ordinarie, in costanza di concordato la determinazione degli acconti risente anche di eventuali deroghe, di generale applicazione, di volta in volta introdotte dal Legislatore. In questo senso, come chiarito nella FAQ n. 1 del 3 giugno 2026, trovano piena applicazione le disposizioni dell’articolo 1, comma 43, della legge n. 199 del 2025 (“nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 42”), che anticipano ai fini della determinazione degli acconti per il periodo d’imposta 2026 le novità, in vigore dal medesimo periodo d’imposta, consistenti nell’eliminazione della possibilità di rateizzare le plusvalenze diverse da quelle realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda (“le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all'articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate”).

I contribuenti che hanno aderito al concordato, al pari di tutti gli altri, dovranno ricalcolare la base rilevante ai fini della determinazione degli acconti del periodo d’imposta 2026. Come chiaramente indicato nella esemplificazione a corredo della FAQ l’imposta rilevante ai fini della determinazione dell’acconto su base storica sarà quella che sarebbe scaturita nel caso di immediata applicazione delle novità. In particolare ove il contribuente nel corso del periodo d’imposta 2025 abbia avuto un reddito concordato di 1.000 e realizzato una plusvalenza di 500, per la quale ha optato per la rateazione in cinque quote annuali di pari importo, dichiarando quindi un reddito d’impresa di 1.100, il medesimo contribuente dovrà determinare gli acconti per il periodo d’imposta 2026 su un reddito ipotetico di 1.500 euro, ovvero quello che considera integralmente la plusvalenza realizzata.

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IA e detraibilità IVA, quando l’automatismo diventa rischio per i professionisti

Dai gestionali “intelligenti” all’errore seriale: l’assegnazione automatica dell’inerenza e dei limiti ex artt. 19 e 19-bis.1 del D.P.R. 633/1972 richiede un presidio umano strutturato per evitare indebite detrazioni, sanzioni e responsabilità professionali.

Autore: Alberto Branchetti

La transizione digitale degli Studi professionali ha compiuto un passaggio cruciale: dall’automazione rigida basata su regole statiche alla diffusione di moduli “intelligenti” che integrano algoritmi di machine learning e, sempre più spesso, componenti di Intelligenza Artificiale generativa. I software gestionali di ultima generazione, spinti sul mercato dai principali player del settore, non si limitano più alla mera lettura dei file XML delle fatture passive (via OCR o mappatura dei nodi SdI), ma analizzano il contenuto descrittivo delle righe documento, tentando di ricavarne la natura del bene/servizio, l’imputazione contabile e la relativa detraibilità IVA.

L’obiettivo commerciale è evidente: ridurre drasticamente il tempo-uomo dedicato alla registrazione, proponendo in automatico:

il conto contabile di imputazione; l’aliquota IVA applicabile; la quota di detrazione IVA, sino a spingersi a una “valutazione automatica” dell’inerenza ex ar t. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e delle limitazioni oggettive ex art. 19-bis.1 del medesimo decreto.

Per Studi sotto pressione per carenza di personale, tali funzionalità sono fortemente attrattive. Il rischio è però quello di scivolare in una pericolosa illusione di auto-apprendimento: affidare alla macchina, di fatto, la decisione sull’inerenza e sulla detraibilità, con conseguente esposizione a responsabilità operative e sanzionatorie che restano integralmente in capo al contribuente e al professionista.

Inerenza, limiti oggettivi e contesto operativo: dove si ferma l’algoritmo

L’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 individua il perimetro del diritto alla detrazione: è detraibile l’IVA assolta o dovuta “in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”, purché impiegati per operazioni che conferiscono diritto a detrazione. Il diritto sorge al momento dell’esigibilità dell’imposta ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui matura.

La norma esclude la detraibilità per le spese afferenti operazioni esenti o non soggette e, per i soggetti che svolgono sia attività imponibili sia attività esenti, prevede, al comma 5, il meccanismo del pro-rata, cui rinvia l’art. 19-bis per il calcolo percentuale. Il principio di inerenza, tuttavia, non è un dato “meccanico”: richiede una valutazione di contesto, legata al modello di business concreto del contribuente.

L’art. 19-bis.1 introduce poi specifiche limitazioni oggettive, tra cui:

veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell’esercizio d’impresa, per i quali la detrazione è ammessa “nella misura del 40 per cento”, salvo che rientrino nell’attività propria dell’impresa o siano utilizzati da agenti e rappresentanti;

carburanti, lubrificanti e spese connesse (manutenzione, custodia, pedaggi, ecc.), la cui detrazione segue la medesima percentuale prevista per il relativo mezzo;

alimenti e bevande, in linea generale indetraibili, salvo che formino oggetto dell’attività propria o di specifiche somministrazioni; spese di rappresentanza (come definite ai fini delle imposte dirette), con IVA indetraibile, fatta salva la soglia di modico valore; fabbricati abitativi e relative spese, anch’essi normalmente indetraibili, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la costruzione di tali immobili.

Gli algoritmi “intelligenti” operano su base documentale: leggono descrizioni come “materiale informatico”, “consulenza marketing”, “cena ristorante”, “noleggio auto” e propongono una classificazione basata su correlazioni statistiche. Ma:

non conoscono il modello di business effettivo del cliente (es. società commerciale vs medico esente ex art. 10);

non colgono con affidabilità l’uso promiscuo (tipico di professionisti e ditte individuali); non governano, se non in modo grossolano, l’impatto dell’operazione nel calcolo del pro-rata ex art. 19, comma 5, e art. 19-bis.

Un PC acquistato da una software house è normalmente interamente detraibile; lo stesso bene, acquistato da un soggetto che effettua prevalentemente operazioni esenti, richiede una valutazione diversa. Nelle realtà “promiscue” (professionisti, ditte individuali) il confine tra sfera privata e professionale sfugge a qualsiasi lettura meramente semantica della fattura. L’errore più subdolo è l’automation bias: l’operatore di Studio, confidando nell’affidabilità del gestionale “intelligente”, tende a convalidare in blocco le proposte del software per velocizzare la contabilità, trasformando una presunzione automatica in un dato dichiarativo errato.

L’insidia dell’auto-apprendimento: dall’errore umano all’errore seriale

I moderni moduli di AI integrati nei gestionali promettono di “imparare” dalle correzioni dell’utente. Il flusso tipico è il seguente:

1. L’algoritmo propone aliquota IVA, conto contabile e percentuale di detraibilità.

2. L’operatore conferma o modifica.

3. Il sistema memorizza la scelta come regola per le fatture successive dello stesso fornitore o della stessa tipologia.

Se la correzione è corretta, l’apprendimento è virtuoso. Ma se l’operatore, per fretta o distrazione, valida una detrazione sbagliata (ad esempio 100% su spese di rappresentanza o su autovetture non esclusivamente strumentali), l’intelligenza artificiale cristallizza l’errore come pattern “giusto”. L’algoritmo lo replicherà:

su tutte le fatture successive del medesimo fornitore; spesso su fornitori simili o riconducibili allo stesso settore merceologico talvolta su descrizioni affini, anche con codici diversi.

Così, l’errore umano che, nella contabilità tradizionale, restava isolato alla singola registrazione, diventa errore algoritmico seriale, in grado di inquinare mesi di liquidazioni IVA prima di essere intercettato dal supervisore. L’illusione dell’“auto-correzione” della macchina si capovolge: più si utilizza il sistema senza adeguato presidio, più si rafforza e si propaga il vizio originario. In assenza di una funzione di supervisione strutturata, il machine learning non è un alleato del controllo di qualità, ma un moltiplicatore di rischio.

Controlli automatizzati, indebita detrazione e responsabilità sanzionatoria

La responsabilità per la corretta liquidazione dell’imposta e per la compilazione delle LIPE e della dichiarazione annuale IVA resta in capo al contribuente, ferma la rilevanza dell’attività dello Studio che cura la contabilità, presta assistenza fiscale o appone il visto di conformità. In presenza di detrazioni non spettanti, ad esempio per errata applicazione delle limitazioni oggettive di cui all’art. 19-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972 o per carente valutazione dell’inerenza ex art. 19, l’Agenzia delle Entrate può recuperare l’imposta indebitamente detratta, con applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina vigente. I dati delle fatture elettroniche, delle LIPE e della dichiarazione annuale consentono di individuare anomalie e pattern di rischio, che possono emergere anche in sede di controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972; tuttavia, le contestazioni che implicano valutazioni sostanziali sulla spettanza della detrazione richiedono spesso un accertamento ulteriore rispetto al mero riscontro automatizzato.

Quanto al profilo sanzionatorio, la disciplina riformata prevede, in via generale, una sanzione pari al 70% dell’ammontare della detrazione illegittimamente operata e, per la dichiarazione infedele, una sanzione pari al 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, fermo il necessario coordinamento tra le diverse fattispecie sanzionatorie.

In tale scenario, il richiamo al “malfunzionamento dell’AI” o all’errata proposta del software gestionale non offre alcuna esimente: la scelta di adottare moduli di Intelligenza Artificiale, di abilitarne l’auto-apprendimento e di non presidiare adeguatamente le proposte generate è una decisione organizzativa dello Studio, che non attenua in alcun modo il profilo di responsabilità amministrativa e tributaria.

Human-in-the-loop: check-list operativa per il supervisore

Per mitigare il rischio di sanzioni e garantire la compliance dei flussi contabili, lo Studio deve implementare procedure strutturate di controllo umano (human-in-the-loop), soprattutto sui cluster di maggiore esposizione sanzionatoria. L’AI deve restare un “copilota” per le attività ripetitive di data-entry, non un decisore autonomo sulla spettanza della detrazione. Di seguito una check-list operativa per intercettare i bias e i pattern di errore più frequenti.

Tipologia di Costo /

Errore Tipico commesso dall'AI

Azione di Controllo

Soluzione Software

Fattura

e Rettifica del

Consigliata

Supervisore

Spese per Autovetture (Noleggi, carburanti,

L'AI applica spesso

Forzare manualmente la detrazione limitata al

Impostare regole di override

la detrazione ordinaria (100%) se la fattura riporta solo

fisso sul fornitore (es. compagnie petrolifere o di

manutenzioni)

40% (art. 19-bis1, lett. c) per i veicoli

noleggio) per bloccare

diciture generiche, ignorando la targa o

l'auto-apprendimento.

non adibiti

l'uso effettivo del

esclusivamente all'attività d'impresa.

mezzo.

Spese di Rappresentanza / Alberghi e Ristoranti

La macchina confonde le trasferte

Verificare l'effettiva finalità della spesa.

Creare un alert bloccante nel gestionale per i codici

dei dipendenti (IVA

Se qualificabile

ATECO legati alla ristorazione/intrattenimento.

detraibile) con le spese di ospitalità

come rappresentanza, impostare l'IVA come

per clienti o inaugurazioni (IVA

indetraibile al 100%

indetraibile).

pur registrando il

costo.

Telefonia e Connettività

Il software tende a

Applicare la consuetudine dello

Tarare l'algoritmo a monte

considerare i contratti business detraibili al 100%, tralasciando la quota

in base al profilo giuridico del cliente (Professionista

Studio o la percentuale concordata con il

vs Società di capitali).

di uso promiscuo tipica delle micro-

cliente (generalmente limitata all'50% se

imprese.

promiscua).

Acquisti Promiscui ditte individuali (es.

L'algoritmo valida come detraibili beni di consumo generici

Effettuare un filtro

Disattivare l'auto- apprendimento dell'AI per i

mirato sulle descrizioni XML ambigue e richiedere

Amazon, e-

grandi marketplace generalisti e richiedere lo

commerce)

(es. macchine del

caffè, arredi) solo perché intestati alla

al cliente una dichiarazione di effettiva inerenza

sblocco manuale.

partita IVA.

strumentale.

Fatture con IVA ad esigibilità differita /

L'AI registra il diritto

Bloccare la detrazione fino al

Gestire separatamente i flussi sensibili con registri

alla detrazione nel

Reverse Charge

mese di ricezione

momento dell'effettivo pagamento della fattura per i fornitori in regime di IVA per

sezionali dedicati esclusi

del file XML, non monitorando il reale

dagli automatismi spinti

dell'AI.

pagamento del documento o i tempi

di auto-invio.

cassa (clienti che adottano il regime

ex art.32-bis D.L.

83/2012), e verificare la quadratura dei registri per il reverse

charge.

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Prima casa, ok al nuovo acquisto nello stesso Comune se l’immobile misto viene venduto entro due anni

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento dell’acquisto agevolato di una nuova abitazione quando il contribuente possiede già, nello stesso Comune, una casa risultante dalla fusione di due immobili

Autore: Redazione Fiscal Focus

Con la Risposta n. 117/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento dell’acquisto agevolato di una nuova abitazione quando il contribuente possiede già, nello stesso Comune, una casa risultante dalla fusione di due immobili: uno acquistato con benefici prima casa e uno acquistato senza agevolazione.

Il caso: abitazione unificata, ma agevolata solo in parte

La Risposta n. 117/2026 affronta una fattispecie molto concreta e cioè quella di due contribuenti che intendono acquistare una nuova abitazione nello stesso Comune in cui già risiedono e in cui possiedono un’altra casa, risultante dalla fusione catastale di due unità immobiliari contigue.

La prima unità era stata acquistata nel 1986 con le agevolazioni prima casa, mentre la seconda, acquistata nel 2004 per ampliare l’abitazione principale, non aveva invece beneficiato del regime agevolato, poiché l’apertura di prassi sugli acquisti di abitazioni contigue sarebbe arrivata solo successivamente, con la circolare n. 38/E del 12 agosto 2005.

La domanda è: i contribuenti possono acquistare la nuova casa con il beneficio prima casa, pur possedendo nello stesso Comune l’immobile precedente? E, in caso affermativo, come si calcola il credito d’imposta per il riacquisto?

Il quadro normativo

Il riferimento principale resta la Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1 986, Testo unico dell’imposta di registro. La disciplina consente l’applicazione dell’imposta di registro al 2% agli atti di trasferimento di abitazioni diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, se ricorrono le condizioni previste dalla norma.

Tra queste, assumono rilievo due dichiarazioni: l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di altra casa di abitazione nello stesso Comune, e non deve essere titolare, neppure per quote, di altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa su tutto il territorio nazionale.

Il comma 4-bis della Nota II-bis, introdotto dalla legge n. 208/2015 e da ultimo modificato dalla legge n. 207/2024, consente però il nuovo acquisto agevolato anche se il contribuente possiede ancora un immobile già comprato con il beneficio, purché lo alieni entro 2 anni dal nuovo atto. La finalità della norma è agevolare la sostituzione della prima casa, evitando che il contribuente debba necessariamente vendere prima di comprare.

La risposta dell’Agenzia: sì al nuovo bonus, anche nello stesso Comune

L’Agenzia adotta una soluzione favorevole al contribuente. Il nuovo acquisto può beneficiare dell’agevolazione prima casa anche se l’abitazione preposseduta si trova nello stesso Comune e anche se è il risultato della fusione tra una porzione acquistata con beneficio e una acquistata senza beneficio. La condizione essenziale è che l’unica abitazione già posseduta venga alienata entro 2 anni dal nuovo acquisto agevolato.

In pratica, la presenza, nella storia dell’immobile, di una porzione non agevolata non impedisce di applicare il comma 4-bis. A incidere invece è la funzione sostitutiva dell’operazione e il fatto che, alla fine del biennio, il contribuente non mantenga due abitazioni agevolate o comunque incompatibili nello stesso Comune.

Per il notaio e per il consulente fiscale, quindi, l’atto di acquisto dovrà contenere le dichiarazioni richieste dalla Nota II-bis e l’impegno espresso ad alienare l’abitazione preposseduta entro il termine di 2 anni.

Attenzione al credito d’imposta: conta solo l’imposta agevolata effettivamente pagata

La parte più delicata della risposta riguarda il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, disciplinato dall’articolo 7 della legge n. 448/1998. La norma riconosce un credito ai contribuenti che acquistano una nuova abitazione agevolata entro un anno dall’alienazione della precedente casa acquistata con i benefici prima casa. Dopo l’introduzione del comma 4-bis, il credito spetta anche quando il nuovo acquisto precede la vendita dell’immobile già posseduto.

Tuttavia, l’Agenzia ribadisce un principio rigoroso e cioè che il credito d’imposta presuppone che, sul precedente acquisto, sia stata effettivamente applicata l’agevolazione prima casa. Non basta che, in astratto o secondo una successiva evoluzione interpretativa, il contribuente avrebbe potuto averne diritto.

Nel caso esaminato, quindi, il credito dovrà essere calcolato solo sull’imposta effettivamente versata con aliquota agevolata per l’acquisto del 1986. Non rileva, invece, l’imposta di registro pagata in misura ordinaria per l’acquisto della porzione contigua nel 2004.

Indicazioni pratiche per studi e rogiti

In fase istruttoria è opportuno acquisire gli atti di acquisto originari, verificare il regime fiscale applicato, controllare la successiva fusione catastale e stimare separatamente il credito spettante. Nel rogito del nuovo acquisto, l’impegno alla vendita entro 2 anni deve essere chiaro. In caso di mancata alienazione, si applicano le conseguenze previste dalla disciplina prima casa, con recupero dell’imposta ordinaria, sanzioni e interessi.

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Esenzione dall’ imposta sulle successioni e le donazioni: non basta la nuda proprietà se il passaggio generazionale non è effettivo

L’Amministrazione Finanziaria chiarisce che l’esenzione dall’imposta di donazione non si applica quando, pur trasferendo la nuda proprietà di quote di società di persone, il controllo e la gestione dell’impresa restano sostanzialmente in capo al disponente

Autore: Lucia Giampà

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione dall’imposta di donazione – prevista dall’articolo 3, comma 4 – ter, del TUSD – non trova applicazione con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al dante causa, nel caso in cui tale scissione del diritto sulla quota non consenta di dare piena ed effettiva attuazione al passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, ponendosi in contrasto con la finalità della norma agevolativa.

Tali chiarimenti sono stati forniti con la risposta ad interpello n.116 pubblicata il 4 giugno 2026.

Il caso

L’istanza è stata avanzata da un contribuente che intendeva realizzare un’operazione di passaggio generazionale dell’impresa familiare in favore del figlio, mediante due patti di famiglia aventi a oggetto il trasferimento della nuda proprietà delle quote detenute in due società in nome collettivo, con riserva di usufrutto vitalizio in capo ai genitori/donanti. Alla luce di quanto premesso, si chiede se tale trasferimento potesse beneficiare dell’esenzione dall’imposta di donazione prevista per i passaggi generazionali di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni, alla luce della nuova formulazione dell’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD, come modificata dal d.lgs. n. 139/2024.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Preliminarmente, l’Amministrazione Finanziaria richiama l’articolo 3, comma 4 – ter, del TUSD, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.139/2024, il quale prevede che i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni effettuati a favore dei discendenti o del coniuge, anche tramite patto di famiglia, non siano soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni.

L’esenzione opera però solo al ricorrere di determinate condizioni. Nel caso di aziende o rami d’azienda, i beneficiari devono proseguire l’attività d’impresa per almeno cinque anni dalla data del trasferimento. Nel caso di quote o azioni di società di capitali, il beneficio spetta solo se il trasferimento consente di acquisire o integrare il controllo della società, che deve essere mantenuto per almeno cinque anni. Per le altre quote sociali, come quelle relative alle società di persone, è invece necessario che gli aventi causa mantengano la titolarità del diritto per lo stesso periodo minimo di cinque anni.

I beneficiari devono inoltre rendere un’apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività, alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto di tali

condizioni comporta la decadenza dall’agevolazione, con conseguente applicazione dell’imposta ordinaria, delle sanzioni e degli interessi.

Con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia al fine di conservarne l’integrità, a condizione, tuttavia, che i beneficiari del trasferimento proseguano l’attività d’impresa o mantengano il controllo della società ovvero, in caso di trasferimento altre quote sociali, ne detengano la titolarità per un periodo non inferiore a cinque anni.

Già nella vigenza del precedente testo di legge – che non menzionava espressamente, tra le fattispecie che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, il trasferimento di “altre quote sociali” – l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un’interpretazione sistematica della norma, con la circolare n.18/E del 29 maggio 2013 aveva chiarito “che l’imposta sulle successioni e donazioni non si applica ogniqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni in società di persone, purché, ovviamente, ricorrano gli ulteriori requisiti indicati dall’articolo 3, comma 4 – ter, del TUS. In ogni caso, per fruire dell’agevolazione è necessario che gli aventi causa rendano apposita dichiarazione nell’atto di donazione circa la loro volontà di proseguire l’attività di impresa ovvero di mantenere il controllo societario”.

Il mancato rispetto dell’impegno assunto in tal senso comporta la decadenza dell’agevolazione concessa e il conseguente recupero dell’imposta dovuta, nonché l’applicazione delle relative sanzioni e degli interessi.

Al riguardo, si evidenzia che la ratio sottesa alla norma di esenzione in esame, anche dopo la recente modifica normativa, come già precedentemente affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.120 del 23 giugno 2020, è quella di agevolare la continuità generazionale dell’impresa in favore dei discendenti della famiglia in occasione della successione mortis causa, rispetto alla quale il trasferimento, a seguito di donazione, può rappresentare una vicenda sostanzialmente anticipatoria. Tale finalità è stata, tra l’altro, recentemente ribadita dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.6799 del 21 marzo 2026.

Per quanto concerne il requisito della “titolarità del diritto” – richiesto dal nuovo testo di legge al fine di poter riconoscere l’esenzione in parola nelle ipotesi di trasferimento in favore dei discendenti delle quote detenute in società di persone – si precisa che, anche nell’ottica di un’interpretazione logico – sistematica della norma in parola e volendo salvaguardare la ratio dell’agevolazione in oggetto, è necessario che il beneficiario della donazione acquisisca la titolarità di una partecipazione che gli consenta di subentrare a pieno nella gestione dell’attività d’impresa, al fine di rendere effettivo il c.d. “passaggio generazionale”.

Pertanto, l’agevolazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di trasferimento della sola nuda proprietà delle quote sociali, a condizione che il “socio nudo proprietario” acquisisca la titolarità piena di ogni potere gestorio.

Tanto premesso, nel caso in esame è emerso come le parti siano intenzionate a inserire nei patti di famiglia alcune clausole che, invero, concentrano in capo al disponente la rappresentanza e la concreta amministrazione delle società conferitarie. La presenza di vincoli reali sulle quote trasferite, nonché l’allocazione sostanziale delle prerogative patrimoniali e amministrative in capo all’usufruttario dante causa, di conseguenza, non consentono di ritenere effettivamente attuato il passaggio generazionale in capo al beneficiario.

Pertanto, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l’esenzione dall’imposta di donazione, prevista dal richiamato articolo 3, comma 4 – ter, del TUSD, non trovi applicazione con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al dante causa,

laddove tale scissione del diritto sulla quota non consenta di dare piena ed effettiva attuazione al passaggio generazionale dell’impresa di famiglia, ponendosi in contrasto con la finalità della norma agevolativa.

In conclusione, considerata la peculiarità della fattispecie prospettata – ove appare evidente che, all’esito della complessiva riorganizzazione societaria, il beneficiario dei patti di famiglia non risulta avere un’effettiva e piena partecipazione nell’impresa di famiglia, in ragione del mantenimento di ogni controllo e gestione in capo al padre/dante causa – l'Amministrazione Finanziaria ritiene applicabile l’imposta di donazione in misura ordinaria.

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Forfettari, spese promiscue nel quadro RS: cosa indicare e come calcolare il 50%

Anche senza deduzione analitica dei costi, il prospetto acquisti va compilato: per auto, utenze e spese miste rileva metà dell’importo lordo IVA inclusa

Autore: Redazione Fiscal Focus

Nel regime forfetario, nonostante sia noto che il reddito imponibile viene determinato applicando un coefficiente di redditività ai compensi percepiti – e non attraverso la deduzione analitica dei costi – permane comunque l’obbligo di compilare, all’interno del modello Redditi PF, il prospetto informativo contenuto nei righi da RS371 a RS381. Si tratta di una sezione che ha finalità prevalentemente (se non esclusivamente) conoscitive e statistiche, e che richiede l’indicazione di una serie di informazioni relative all’attività esercitata, comprese quelle riguardanti le spese sostenute nel periodo d’imposta.

Casistiche di spese personali e legate all’attività economica

Proprio con riferimento al prospetto sorgono frequentemente dubbi applicativi da parte degli operatori in regime forfetario, soprattutto in relazione alle “spese promiscue”, vale a dire ai costi sostenuti per beni o servizi utilizzati sia nell’attività economica (professionale o imprenditoriale) sia nella sfera privata. Il tema riguarda casi emblematici, come ad esempio:

1. l’utilizzo dell’autovettura personale, e relativo carburante, per l’attività svolta;

2. le utenze domestiche;

3. le spese energetiche dell’abitazione impiegata anche come studio professionale;

così come, più in generale, tutti quei costi che presentano una duplice finalità personale e lavorativa.

La questione assume particolare rilevanza in quanto il contribuente forfetario, come indicato in precedenza, pur non deducendo fiscalmente tali costi nella determinazione del reddito deve comunque indicare nel quadro RS alcuni dati relativi agli acquisti effettuati nel corso dell’anno – pena l’applicazione della sanzione per irregolarità dichiarativa da 250 e 1.000 euro (art. 8, comma 1 del D.Lgs 471/1997).

Indicazioni di prassi

Sul punto l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con chiarimenti interpretativi che hanno contribuito a definire il corretto criterio di compilazione del prospetto. In particolare, con la circolare n. 10/E del 04/04/ 2016 (§ 4.2.3) è stato precisato che, ai fini della compilazione del quadro RS, le spese promiscue devono essere considerate nella misura del 50% del loro ammontare complessivo.

La regola opera peraltro indipendentemente dalla tipologia di costo sostenuto, nonostante si debba comunque trattare di una spesa documentata da fattura intestata al contribuente (e, ovviamente, riferibile ad un bene o servizio utilizzato sia per esigenze personali sia nell’ambito dell’attività esercitata).

Ciò significa, ad esempio, che il professionista in regime forfetario che utilizza la propria autovettura anche per motivi lavorativi dovrà indicare nel prospetto RS il 50% delle spese documentate sostenute

nel corso dell’anno relativamente al veicolo. Analogo criterio trova applicazione per il carburante, per le spese di manutenzione, per i pedaggi autostradali o per eventuali servizi collegati all’utilizzo del mezzo.

Lo stesso principio vale poi per le utenze domestiche quando l’abitazione viene utilizzata – anche solo parzialmente – per lo svolgimento dell’attività professionale: è il caso, ad esempio, del contribuente che svolge l’attività presso la propria abitazione utilizzando una stanza come studio o ufficio, circostanze in cui le spese relative all’energia elettrica, al gas, alla connessione internet o ad altri servizi domestici possono essere considerate promiscue, rilevandone pertanto nel quadro RS nella misura del 50% del costo sostenuto.

IVA inclusa nel costo – un caso pratico

Un aspetto particolarmente importante riguarda la modalità di calcolo dell’importo da indicare, in quanto si sa che, per i contribuenti forfetari, l’IVA assolta sugli acquisti rappresenta un costo indetraibile e confluisce quindi integralmente nel valore della spesa. Da ciò consegue che il calcolo della quota promiscua deve essere effettuato assumendo come base l’importo lordo risultante dalla fattura, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, se un contribuente che esercita l’attività professionale:

riceve una fattura per energia elettrica pari a 244 euro IVA inclusa (200 euro + IVA 22%), e

utilizza l’immobile sia per finalità private sia per l’attività professionale,

l’importo da considerare nel prospetto RS sarà pari a 122 euro, corrispondente al 50% del costo complessivo (ipotizzando che non ci siano ulteriori spese da includere nel prospetto).

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Revisore o sindaco nelle Srl: cosa fare se la società non nomina l’organo obbligatorio

Il procedimento davanti al Tribunale sostituisce l’assemblea inerte, ma deve coordinarsi con le opzioni previste dallo statuto

Autore: Giovanni Riccio

Il comma 5 dell’articolo 2477 del codice civile, in riferimento alla nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, dispone che “se l'assemblea non provvede, (…) provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.

In relazione a tale prescrizione è stato osservato che la posizione del Conservatore è diversa da quella di qualsiasi soggetto interessato. Egli è tenuto a segnalare la mancata nomina, e non semplicemente a richiederla come concesso a qualsiasi soggetto che si attivi tutela di un suo specifico interesse (v. CNDCEC – FNC “Sindaci e revisori legali: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi nelle s.r.l.”, Documento di ricerca, 17/6/2025).

Preliminarmente, va evidenziato che dal dato letterale della norma emerge la non sussistenza della possibilità di un’iniziativa autonoma da parte del tribunale in caso di inerzia dell’assemblea (in tal senso si è espresso anche il CNDCEC nella circolare n. 17/IR del 14/4/2010). È necessaria la richiesta di un soggetto interessato, ovvero la segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.

Inoltre, l’intervento esterno del Tribunale è consentito solo in caso di obbligo di nomina per il superamento dei limiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2477 c.c. Non è ammesso, invece, nelle altre due ipotesi previste dalle lettere a) e b) della prefata norma, vale a dire quando la società è obbligata alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando controlla una società obbligata alla revisione dei conti.

In ordine ai soggetti interessati, la citata circolare del CNDCEC richiama i soci e gli amministratori della società, anche individualmente considerati, nonché i creditori della società, i quali potrebbero avere interesse a richiedere la nomina dell’organo di controllo quale presidio del patrimonio sociale che rappresenta uno degli elementi di garanzia delle loro posizioni creditorie.

Il Conservatore può procedere alla segnalazione sulla base dei bilanci, dei quali, attraverso il deposito, ha la disponibilità. Infatti, tutti e tre parametri dimensionali fissati dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2477 c.c., sono desumibili da tali documenti.

Infatti, i valori dell’attivo e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni emergono dal prospetto contabile, il dato relativo ai dipendenti, ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, n. 15), c.c. è riportato in nota integrativa. Stante il richiamo del comma 4 dell’articolo 2435-bis c.c., il valore dev’essere fornito anche in ipotesi di bilancio in forma abbreviata.

A partire dall’entrata in vigore dell’obbligo in parola gli uffici del Registro delle imprese diffidano le società ad adempiere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore in applicazione del disposto dell’articolo 2477 c.c.

Si badi che il Tribunale, in caso di intervento, provvede direttamente ed autonomamente alla nomina dell’organo di controllo o del revisore; viene di fatto sottratto tale potere all’assemblea. Inoltre,

considerato che il compenso è stabilito al momento della nomina, si può ritenere che l’autorità adita provveda anche alla fissazione dello stesso.

Il Giudice chiamato a sostituirsi all’inerte organo assembleare, nella propria scelta, naturalmente, dovrà conformarsi alle previsioni statutarie.

Ne consegue che qualora lo statuto contenga puntuali indicazioni afferenti alla nomina, non avrà potere discrezionale. Nei casi in cui, invece, dal testo dell’accordo sociale emergano possibilità di scelta (ad esempio tra organo monocratico o collegiale), l’Autorità giudiziaria avrà anche l’incombenza di come declinare il controllo nell’ipotesi sottoposta al suo vaglio.

È noto, invece, che alcuni Tribunali stanno procedendo alle nomine del sindaco unico in modo del tutto generico, vale a dire prescindendo dalla declinazione dei suoi compiti, nonché, in relazione alla scelta dell’organo, dalle risultanze statutarie.

Invero, la mera nomina del sindaco unico potrebbe essere intesa quale investitura del solo organo di controllo in forma monocratica, prescindendo dalla revisione legale.

Secondo l’orientamento della dottrina prevalente, visto il dato letterale della norma, è possibile declinare il controllo in tre modalità differenti:

1. nomina del Sindaco unico o del Collegio sindacale (con funzioni di controllo legale) e di un

Revisore (con funzione di revisione legale). 2. nomina solo del Sindaco unico o del Collegio sindacale e non del Revisore; in tale circostanza lo

statuto deve attribuire all’organo sindacale anche le funzioni di revisione e tale organo deve essere composto da revisori.

3. nomina del solo Revisore (con funzioni di revisione legale) ed assenza dell’organo deputato al

controllo legale, affidata ai soci (articoli 2476 e 2409 c.c.).

Il tratto comune è rappresentato dall’attività di revisione contabile. Aderendo a tale impostazione non pare ammessa la nomina del solo organo di controllo e l’assenza della revisione.

Va osservato, rispetto alla precedente ipotesi numero 3), il diverso orientamento espresso dal Comitato Triveneto dei Notai nella massima I.D.13 nella quale è affermato che “le s.r.l. che non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato e che non rientrino tra gli enti di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, possono attribuire tali controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall’art. 2477 c.c. come “organo di controllo”, ovvero, possono attribuire il controllo di legalità al suddetto “organo di controllo” e la revisione dei conti al “revisore legale” previsto dal D.Lgs. n. 39/2010”. Ne consegue che “nel modello del controllo obbligatorio delle società a responsabilità limitata il revisore non è dunque alternativo all’”organo di controllo”, ma si aggiunge ad esso ogniqualvolta sia prevista la sua istituzione, per statuto o per legge”.

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Crediti agevolativi, niente RUOL per pagare le cartelle erariali

L’Agenzia delle Entrate chiude il perimetro della compensazione: i crediti riconosciuti da norme agevolative non sono crediti erariali “della stessa specie” e non possono ridurre i debiti iscritti a ruolo tramite modello F24

Autore: Paolo Iaccarino

Con la Risposta n. 110 del 2026 la compensazione dei crediti d’imposta, oggetto negli ultimi anni di numerose limitazioni, ha trovato definitivamente il suo anello mancate. A causa dell’assenza di una specifica disposizione normativa, aspetto che ha storicamente alimentato i dubbi dei contribuenti, secondo la recente risposta i crediti di natura agevolativa non possono essere impiegati per il versamento dei debiti erariali iscritti a ruolo.

Secondo l’ultima impostazione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, anche relative ad atti di recupero comunque emessi dall'Agenzia delle entrate (anche per l’indebito o illecito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta di natura agevolativa), per importi complessivamente superiori a 50.000 euro, non sospesi (a seguito di sospensione amministrativa o giudiziale) né dilazionati (in ragione di provvedimenti di rateazione in essere, ovvero per i quali non sia intervenuta la decadenza), l’articolo 37, comma 49­- quinquies, del decreto legge n. 223 del 2006, dispone il divieto di compensazione dei crediti d’imposta, di qualsiasi tipologia. Resta sempre possibile, indipendentemente dai debiti iscritti a ruolo, la compensazione dei crediti di natura previdenziale ed assistenziale di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Al predetto blocco delle compensazioni, la cui valenza è sostanzialmente generale, si aggiunge la preclusione all’autocompensazione, ovvero un’altra disposizione normativa, dall’ambito di applicazione più ristretto, tesa anch’essa a disincentivare la compensazione di crediti d’imposta derivanti dalle procedure di liquidazione. Ai sensi dell’articolo 31 decreto legge n. 78 del 2010 la compensazione dei crediti erariali, esclusi quelli di natura agevolativa, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti scaduti, almeno pari a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori. Tuttavia questa misura, che sotto il profilo tecnico non blocca la compensazione, ma dispone uno specifico trattamento sanzionatorio accessorio (“in caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato”), non trova applicazione per i crediti di natura agevolativa (“ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione erario del modello F24” - Circolare n. 13/E/2011).

Il citato articolo 31 del decreto legge n. 78 del 2010, oltre alla preclusione all’autocompensazione, ammette il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Secondo la procedura “RUOL”, disciplinata dal decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 10 febbraio 2011, il contribuente può ridurre l’ammontare dei debiti iscritti a ruolo utilizzando i crediti erariali a propria disposizione, purché della medesima specie dei debiti oggetto di compensazione. Con tale procedura,

in particolare, il contribuente può: ai fini del “blocco”, ripristinare la facoltà di avvalersi della compensazione (riportando il debito scaduto sotto la soglia di 50.000 euro); ai fini della “preclusione”, evitare l’irrogazione della specifica sanzione amministrativa (riportando il debito scaduto sotto la soglia di 1.500 euro).

Orbene, con l’ultima risposta l’Amministrazione finanziaria assume definitivamente posizione sul tema ed afferma che la procedura “RUOL”, dovendo trovare applicazione per crediti erariali della medesima specie dei debiti che inibiscono la compensazione, non può essere applicata per la compensazione di crediti di natura agevolativa. Già con precedenti interventi (Risposte n. 451 del 2021 e n. 439 del 2023) l’Amministrazione finanziaria era arrivata alla conclusione che i crediti agevolativi, ovvero quelli riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, non potevano essere ricondotti ad una definizione di “credito derivante da imposta erariale”. Ora, sgombrando ogni dubbio, l’Agenzia delle entrate ha affermato che i crediti agevolativi (nel caso di specie crediti Superbonus) non possono essere utilizzati in compensazione­ per pagare i debiti erariali iscritti a ruolo. Tale facoltà, in particolare, è riservata ai soli crediti erariali (a titolo esemplificativo relativi alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto ed alle altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura) che derivano, considerato il versamento delle anticipazioni a titolo di acconto, le ritenute subite e la presenza di crediti pregressi, dall’ordinaria attività di liquidazione delle imposte, normalmente eseguita all’interno della relativa dichiarazione.

In questo modo, senza un intervento correttivo, i crediti di natura agevolativa rischiano di rimanere sulla carta. Il contribuente cha abbia debiti erariali iscritti a ruolo per 55.000 euro, e crediti di natura agevolativa per 500.000 euro, non potrà utilizzare parte dei suoi crediti per saldare la posizione pregressa. Una condizione insostenibile.

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Assonime, crediti d’imposta ZES Unica e ZLS: analisi delle principali novità della Legge di Bilancio 2026

La Circolare Assonime n. 15/2026 analizza l’estensione dei crediti d’imposta ZES Unica e ZLS al triennio 2026-2028, l’ingresso di Marche e Umbria nel perimetro della ZES Unica e le indicazioni operative per l’accesso alle agevolazioni

Autore: Redazione Fiscal Focus

Assonime, con la Circolare n. 15 pubblicata il 28 maggio 2026, ha commentato le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026 alle agevolazioni fiscali previste, sotto forma di crediti d’imposta, a favore delle imprese che realizzano investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica e nelle regioni del Centro-Nord Italia in cui sono istituite le Zone Logistiche Semplificate.

Si ricorda che le principali novità riguardano l’estensione temporale delle agevolazioni agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 e l’ampliamento dell’ambito territoriale del credito d’imposta ZES Unica, con l’inserimento delle regioni Marche e Umbria.

La circolare illustra inoltre le principali novità contenute nei modelli di comunicazione e nelle relative istruzioni per la fruizione dei crediti d’imposta ZES Unica e ZLS 2026, 2027 e 2028, soffermandosi su alcuni aspetti di particolare rilievo in tema di investimenti agevolabili e sull’efficacia complessiva delle misure agevolative.

Estensione temporale delle agevolazioni

La Legge di Bilancio 2026 estende l’applicazione dei crediti d’imposta agli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028.

Si tratta di un intervento rilevante per le imprese, perché supera la logica dei rinnovi annuali che aveva caratterizzato le precedenti edizioni dell’agevolazione. L’orizzonte triennale consente infatti una migliore programmazione degli investimenti, soprattutto per i progetti di medio periodo o per gli interventi che richiedono tempi di realizzazione più articolati.

Ampliamento dell’ambito territoriale della ZES Unica

Tra le novità di maggiore interesse figura anche l’ampliamento dell’ambito territoriale del credito d’imposta ZES Unica.

A partire dal 2026, l’agevolazione riguarda non solo le regioni del Mezzogiorno già ricomprese nella ZES Unica, ma anche le regioni Marche e Umbria. L’intervento amplia quindi il perimetro delle aree potenzialmente interessate dal beneficio fiscale, rafforzando il collegamento tra incentivi agli investimenti e politiche di sviluppo territoriale.

Per quanto riguarda le ZLS, il credito d’imposta continua invece a riferirsi ai territori del Centro-Nord rientranti nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

Investimenti agevolabili

Restano agevolabili gli investimenti inseriti in un progetto di investimento iniziale, secondo la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

In particolare, il credito d’imposta può riguardare l’acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare nei territori agevolati.

Sono inoltre agevolabili l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per questi ultimi, resta fermo il limite secondo cui il valore di terreni e immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Modalità di accesso: comunicazione prenotativa e integrativa

Il meccanismo di accesso all’agevolazione conferma la procedura articolata in due fasi.

La prima è rappresentata dalla comunicazione prenotativa, con cui l’impresa indica l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute e di quelle che prevede di sostenere entro la fine dell’anno di riferimento. La seconda è la comunicazione integrativa, da presentare a pena di decadenza, con cui l’impresa attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione prenotativa.

Per gli investimenti 2026, la comunicazione prenotativa deve essere trasmessa entro il 1° giugno 2026, mentre la comunicazione integrativa dovrà essere presentata dal 3 al 18 gennaio 2027.

Utilizzo del credito d’imposta

I crediti d’imposta ZES Unica e ZLS sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24. La trasmissione del modello deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’importo effettivamente fruibile da ciascun beneficiario sarà determinato tenendo conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo dei crediti richiesti. Pertanto, come nelle precedenti edizioni, la misura del beneficio potrà essere definita solo a seguito della raccolta delle comunicazioni integrative.

Profili di attenzione per le imprese

L’estensione triennale dei crediti d’imposta rappresenta un segnale positivo in quanto introduce maggiore stabilità e consente alle imprese di pianificare gli investimenti con un orizzonte temporale più ampio.

Permangono tuttavia alcuni profili di attenzione. In particolare, il credito effettivamente spettante sarà noto solo a consuntivo, con possibili riflessi sulla valutazione economica dell’investimento. Inoltre, il sistema delle finestre temporali annuali potrebbe non adattarsi pienamente ai progetti pluriennali più complessi, nei quali le spese immobiliari, l’acquisto degli impianti e l’installazione dei macchinari possono distribuirsi su più esercizi.

Per le imprese interessate diventa quindi essenziale valutare con attenzione tempi, struttura e documentazione degli investimenti, verificando la coerenza del progetto con i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa e con le istruzioni operative dell’Agenzia delle entrate.

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Pagamenti PA ai professionisti, torna il tetto di 5mila euro per la compensazione con le cartelle

Il decreto fiscale corregge la stretta prevista dal 15 giugno 2026 sui compensi pagati dalla Pubblica amministrazione ai professionisti. La compensazione automatica con le somme iscritte a ruolo scatterà solo sopra la soglia di 5mila euro

Autore: Miriam Carraretto

Tra le novità contenute nel decreto fiscale, che ha ottenuto il via libera in Senato il 14 maggio, c’è anche un intervento sui pagamenti della Pubblica amministrazione ai professionisti. Il tema è quello della compensazione tra i compensi dovuti dalla PA e le somme iscritte a ruolo a carico del beneficiario. Il provedimento passa ora all'esame della Camera, quindi fino alla fine dell'iter legislativo non siamo ancora di fronte a un quadro definitivo.

In base alla disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, dal 15 giugno 2026 il meccanismo avrebbe dovuto colpire i pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche nei confronti degli esercenti arti e professioni anche in presenza di debiti fiscali di importo ridotto, superando di fatto la tradizionale soglia dei 5mila euro.

La novità era stata letta come una stretta particolarmente pesante per i professionisti, perché avrebbe consentito trattenute o blocchi anche per debiti minimi iscritti a ruolo. L’emendamento approvato al decreto fiscale interviene proprio su questo punto e reintroduce un limite, e cioè la compensazione tra spettanze dovute dalla PA e cartelle fiscali scatterà solo se i debiti iscritti a ruolo superano il vecchio tetto dei 5mila euro.

Cosa cambia dal 15 giugno 2026

La data da segnare resta il 15 giugno 2026, perché è da quel momento che la disciplina sui pagamenti PA ai professionisti è destinata a diventare operativa. La differenza, però, è sostanziale. Senza la correzione del decreto fiscale, il professionista creditore della Pubblica amministrazione avrebbe potuto subire la verifica e la compensazione anche per debiti iscritti a ruolo inferiori a 5mila euro.

Osserva:

Operativamente, il consiglio è, prima di valutare il rischio di blocco o trattenuta su una fattura verso la PA, verificare l’ammontare complessivo dei carichi iscritti a ruolo. Solo se il debito supera la soglia, il pagamento potrà essere interessato dalla procedura di compensazione.

Superato il doppio binario tra imprese e professionisti

Una nota delicata riguarda il superamento di quel doppio binario che si sarebbe così venuto a creare, tanto contestato dai professionisti.

Nella versione precedente della disciplina, il mantenimento della soglia dei 5mila euro solo per le imprese avrebbe prodotto una disparità significativa tra fornitori della PA: da un lato le imprese, tutelate appunto dalla soglia minima, e dall’altro i poveri professionisti, esposti alla trattenuta anche per debiti di importo contenuto.

Le proteste delle categorie professionali si erano concentrate proprio su questo aspetto. La norma, così come impostata, rischiava di comprimere la liquidità dei professionisti in modo sproporzionato, soprattutto nei rapporti con amministrazioni pubbliche che già presentano tempi di pagamento non sempre rapidi. Con l’emendamento approvato, il sistema torna a una logica più uniforme.

Come funziona il meccanismo di verifica

La disciplina si inserisce nell’ambito dei controlli sui pagamenti della Pubblica amministrazione. In linea generale, prima di procedere al pagamento, l’amministrazione verifica se il beneficiario risulta inadempiente rispetto a somme iscritte a ruolo.

In presenza di debiti sopra la soglia, il pagamento può essere bloccato o decurtato, con l’intervento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fino a concorrenza delle somme dovute. Il meccanismo ha una funzione di recupero coattivo indiretto, cioè il credito vantato dal professionista verso la PA diventa, nei limiti previsti dalla norma, una leva per soddisfare il credito erariale.

La verifica preventiva della posizione debitoria diventa quindi essenziale. Il professionista che lavora con enti pubblici dovrà conoscere in anticipo eventuali carichi iscritti a ruolo, piani di rateazione, sospensioni, contenziosi o definizioni agevolate in corso.

Le verifiche da fare

La novità interessa in modo particolare commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, consulenti, medici convenzionati, tecnici e, più in generale, tutti i lavoratori autonomi che emettono fattura verso amministrazioni pubbliche.

Nota bene:

Per i commercialisti che assistono professionisti con rapporti ricorrenti con la PA, le verifiche operative sono almeno quattro.

La prima riguarda l’estratto di ruolo e la posizione presso Agenzia delle Entrate- Riscossione. Occorre capire se esistono cartelle, avvisi di addebito o altri carichi affidati alla riscossione.

La seconda riguarda l’importo complessivo dei debiti rilevanti. Il nuovo tetto di 5mila euro rende decisivo il calcolo della soglia.

La terza riguarda l’eventuale presenza di rateazioni o definizioni agevolate. Un debito iscritto a ruolo ma regolarmente rateizzato potrebbe avere effetti diversi rispetto a un carico scaduto e non gestito.

La quarta riguarda la pianificazione finanziaria. Se il professionista attende pagamenti rilevanti dalla PA e ha cartelle superiori a 5mila euro, il rischio di trattenuta deve essere considerato nella gestione della liquidità.

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Contestazioni relative alle operazioni infragruppo e gestioni antieconomiche, l’utilità della contabilità analitica

Come la contabilità analitica supporta la difesa del contribuente negli accertamenti per antieconomicità e nelle operazioni infragruppo

Autore: Paolo Iaccarino

Negli accertamenti inerenti il comportamento antieconomico del contribuente e nelle contestazioni relative alle operazioni infragruppo l’adozione di un sistema di contabilità analitica, ulteriore rispetto alla contabilità generale, aiuta nell’attività difensiva. Attingendo ai medesimi dati utilizzati nelle valutazioni gestionali, il contribuente può fornire giustificazioni dettagliate rispetto alle motivazioni dei comportamenti contestati.

La presunta antieconomicità della gestione e le operazioni intercorrenti fra società appartenenti al medesimo gruppo costituiscono un tasto dolente delle attività ispettive. Nonostante non rientri nei poteri dell’Amministrazione finanziaria la valutazione della condotta imprenditoriale, “sino alla verifica oggettiva circa la necessità, o quantomeno opportunità” delle scelte gestionali, le cui valutazioni restano riservate esclusivamente all’imprenditore (Cass. n. 6320 del 2016), l’Agenzia delle entrate procede normalmente alla valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e nella dichiarazione dei redditi.

Sulla base del principio di economicità dell’azione imprenditoriale, che normalmente dovrebbe ispirare gli atti di impresa, i comportamenti che si pongono in contrasto con le regole del buon senso e dell’id quod plerumque accidit, in assenza di una giustificazione razionale, “assurgono al rango di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, al punto da legittimare il recupero a tassazione dei relativi costi” (Cass. n. 21405 del 2017) In particolare, secondo l’orientamento prevalente della Suprema Corte, ai fini dell’inerenza l’Amministrazione finanziaria è abilitata a contestare la congruità dei dati esposti in bilancio ed in dichiarazione, nello specifico negando la deducibilità dei costi sproporzionati ai ricavi o all’oggetto dell’impresa esercitata (Cass. n. 7701 del 2013).

Il medesimo assunto, sempre collegato al presunto comportamento antieconomico, viene utilizzato negli accertamenti relativi alle operazioni infragruppo interne realizzate a valori non corrispondenti a quelli di mercato. Secondo la Suprema Corte, con specifico riferimento ai costi infragruppo, “costituisce ius receptum il principio per cui l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo sia deducibile […] che questa abbia tratto dal servizio remunerato un’effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata” (Cass. n. 12268 del 2021). Benché nei trasferimenti interni non siano applicabili le regole del Transfert Pricing di cui all’articolo 110, comma 7, del TUIR, secondo la Suprema Corte il valore normale stabilito dall’articolo 9 del TUIR non ha semplicemente un valore contabile rilevante ai sensi della predetta disposizione, ma costituisce un criterio valutativo da utilizzare, in termini generali, per contestare il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto dei prezzi determinati nelle operazioni infragruppo, sul piano della congruità dei costi e/o dei profitti (Cass. n. 16948 del 2019).

Orbene, una volta contestata la manifesta antieconomicità di una determinata operazione (anche infragruppo) o, più in generale, del complessivo comportamento imprenditoriale del contribuente, diviene onere del contribuente medesimo dimostrare la liceità delle proprie scelte. A tal fine può assumere un ruolo centrale la contabilità analitica, quale fonte preziosa di dati a cui attingere. Si pensi

alla contestazione della congruità di un’operazione infragruppo avente ad oggetto un servizio di deposito e logistica, prestato a favore di un’impresa di trasporti. Il corrispettivo, data la particolarità del servizio ed in assenza di un mercato di riferimento sufficientemente ampio e comparabile, viene determinato applicando ai valori al metro quadro rilevati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare per le locazioni della tipologia di unità impiegate nella predetta attività di deposito e logistica un mark-up del 30 per cento, ritenuto remunerativo dell’occupazione delle aree e degli ulteriori servizi prestati nel carico, scarico e movimentazione della merce all’interno dei medesimi magazzini. Nel caso di specie, a seguito della contestazione, l’impresa di trasporti, attingendo ai dati della propria contabilità analitica, e nello specifico ai centri di costo direttamente interessati dal servizio prestato dalla società appartenente al medesimo gruppo (centro di costo “trasporto merci conto terzi” e centro di costo “logistica”), sui quali la relativa spesa è stata ripartita, è in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria la marginalità realizzata in ciascuno dei rami di attività destinatari del servizio infragruppo prestato e, soprattutto, la conformità di tali marginalità ai valori medi e mediani di mercato.

Lo stesso concetto potrà essere applicato al diverso caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente, sulla base dei dati rilevabili dalla contabilità generale, la gestione antieconomica di un determinato ramo di attività. Anche in tal caso la gestione per centro di costo o di ricavo e, quindi, l’analitica ripartizione delle spese sostenute, consente al contribuente di determinare, in maniera più affidabile rispetto all’operato dell’Amministrazione finanziaria, il margine di contribuzione di ciascun ramo esercitato, restituendo un’informazione certamente più completa e significativa. Questa informazione, infatti, se sostenuta da motivazioni strategiche (ad esempio la necessità di fornire servizi integrati per conservare quote di mercato o quella di mantenere rapporti con determinati clienti), consente al contribuente di giustificare eventuali gestioni contrarie ai canoni dell’economica di alcuni rami, se funzionali al risultato complessivo dell’intera attività esercitata.

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Interessi passivi nei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026: nuove regole e codici da conoscere

Come cambia la detrazione dopo il riordino introdotto dall’art. 16-ter del TUIR

Autore: Serena Pastore

La dichiarazione dei redditi 2026 presenta novità rilevanti nella gestione degli interessi passivi e degli oneri collegati a mutui e prestiti. I modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026 introducono infatti una classificazione più articolata, che impone maggiore attenzione nella compilazione, soprattutto in relazione alla data di stipula del finanziamento.

Questa evoluzione deriva dall’entrata in vigore dell’art. 16-ter del TUIR, operativo dal 1° gennaio 2025, che ha ridefinito il sistema delle detrazioni per oneri, introducendo criteri basati sul reddito complessivo e sulla composizione del nucleo familiare.

Il riordino delle detrazioni

Il nuovo impianto normativo stabilisce che, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, le detrazioni fiscali vengono rideterminate secondo un meccanismo che tiene conto sia del reddito sia del numero di figli fiscalmente a carico. Per chi si colloca al di sotto di questa soglia, invece, non si registrano modifiche.

Il limite massimo di detrazione si determina moltiplicando un importo base, individuato in funzione del reddito, per un coefficiente legato al numero di figli fiscalmente a carico, inclusi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, purché nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

L’intervento normativo non si limita alle detrazioni disciplinate dall’art. 15 del TUIR, ma si estende in modo trasversale a tutte le agevolazioni fiscali che comportano una detrazione dall’imposta lorda, considerate nel loro insieme. Restano tuttavia escluse alcune categorie di spesa, tra cui le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), gli investimenti in start up innovative (artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012) e quelli in PMI innovative (art. 4, comma 9 e 9-ter del DL 3/2015).

Un elemento particolarmente rilevante riguarda gli interessi passivi su mutui e prestiti: non tutti rientrano nel nuovo sistema. Restano infatti fuori dal perimetro del riordino gli interessi relativi a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, sia per mutui agrari (art. 15, comma 1, lett. a)), sia per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b)), sia per quelli finalizzati alla costruzione o ristrutturazione della stessa (art. 15, comma 1-ter).

I nuovi codici nei modelli dichiarativi 2026

La principale novità operativa riguarda l’introduzione di specifici codici identificativi, da indicare nei righi dedicati agli oneri detraibili, che distinguono i mutui in base al periodo di stipula. Questa classificazione è fondamentale per applicare correttamente le regole aggiornate.

Nel modello 730/2026, tali codici vanno inseriti nella colonna 1 dei righi E8-E10 o del rigo E7. La distinzione segue tre fasce temporali: mutui stipulati fino al 31 dicembre 2021, mutui stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.

Per gli interessi su mutui agrari (art. 15, comma 1, lett. a)), i codici sono “11”, “47” e “56” rispettivamente per le tre finestre temporali. Nel caso di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b)), si utilizzano invece i codici “7”, “48” e “57”, da indicare nel rigo E7. Per i mutui destinati alla costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale (art. 15, comma 1-ter), i codici da riportare nei righi E8-E10 sono “10”, “46” e “55”.

Una struttura analoga è prevista nel modello REDDITI PF 2026. Qui, i codici “11”, “47” e “56” trovano spazio nei righi RP8-RP13 per i mutui agrari; i codici “7”, “48” e “57” vanno indicati nel rigo RP7 per l’acquisto dell’abitazione principale; mentre i codici “10”, “46” e “55” sono utilizzati nei righi RP8-RP13 per i mutui destinati alla costruzione o ristrutturazione.

La corretta individuazione del codice non è un passaggio meramente formale: consente infatti di distinguere i regimi fiscali applicabili e di rispettare il nuovo quadro normativo introdotto dal legislatore. Una compilazione imprecisa potrebbe comportare errori nel calcolo della detrazione spettante, con possibili conseguenze anche in sede di controllo.

Esempio:

Per comprendere meglio l’impatto delle nuove regole, immaginiamo il caso di un contribuente che deve presentare il modello 730/2026 e ha pagato interessi passivi su due mutui distinti.

Il primo mutuo è stato stipulato nel 2023 per l’acquisto dell’abitazione principale. Il secondo, invece, è stato acceso nel 2025 per la ristrutturazione della stessa abitazione.

Nel primo caso, trattandosi di un mutuo ipotecario per acquisto abitazione principale stipulato tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, il contribuente dovrà indicare nel rigo E7 il codice “48”. Questo mutuo, essendo antecedente al 2025, non rientra nel nuovo meccanismo di rideterminazione previsto dall’art. 16- ter del TUIR.

Nel secondo caso, invece, il mutuo è stato stipulato nel 2025 per lavori di ristrutturazione dell’abitazione principale. Gli interessi passivi rientrano tra quelli disciplinati dall’art. 15, comma 1-ter del TUIR, ma essendo il contratto successivo al 1° gennaio 2025, si applica il nuovo sistema. Nel modello 730/2026, nei righi E8-E10, dovrà quindi essere indicato il codice “55”.

A questo punto entra in gioco anche il reddito complessivo del contribuente. Se, ad esempio, il soggetto ha un reddito pari a 80.000 euro e un figlio fiscalmente a carico, il limite massimo delle spese detraibili soggette al nuovo meccanismo si calcola applicando la formula prevista dall’art. 16-ter del TUIR: 14.000 euro (importo base, in quanto il reddito supera 75.000 euro) moltiplicato per 0,70 (coefficiente legato alla presenza di un figlio), per un totale di 9.800 euro.

Supponiamo quindi che, oltre agli interessi sul mutuo 2023 pari a 3.000 euro, il contribuente abbia sostenuto ulteriori spese detraibili soggette al limite per 15.000 euro. In questo caso, il tetto massimo di 9.800 euro è superato. Di conseguenza, il contribuente potrà portare in detrazione solo le ulteriori spese detraibili entro il limite complessivo di 9.800 euro.

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Cash pooling nei gruppi societari, quando conviene e quale modello scegliere

Dalla gestione efficiente della liquidità alla scelta tra physical, notional e nordic pooling: vantaggi, requisiti e criticità operative di uno strumento sempre più centrale per la tesoreria dei gruppi

Autore: Marco Nessi

La gestione accentrata della tesoreria nei gruppi societari rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per ottimizzare i flussi di cassa e ridurre il costo della liquidità. Il cash pooling (il cui nome indica esattamente questa funzione) consente a un insieme di società legate da rapporti di controllo di mettere in comune le proprie disponibilità finanziarie, compensando i saldi attivi di alcune con i fabbisogni di altre, evitando in questo modo il contemporaneo ricorso al credito bancario da parte delle entità in deficit e l'immobilizzo improduttivo di liquidità presso quelle in surplus.

Lo strumento, già diffuso nei grandi gruppi internazionali, ha assunto crescente rilevanza soprattutto a partire dalla crisi finanziaria del 2008, quando l'accesso al credito bancario si è ristretto e i tassi sui depositi sono diventati poco remunerativi. Il recente documento del Consiglio Nazionale e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 25 febbraio 2026 ("Il cash pooling: vantaggi, aspetti operativi e contabili") offre oggi una cornice sistematica di riferimento che consente ai professionisti di orientare i propri clienti con maggiore sicurezza.

Quando ha senso introdurre un cash pooling

La prima domanda che il consulente deve porsi è se il gruppo abbia effettivamente i requisiti strutturali per beneficiare dello strumento. Infatti,non ogni aggregazione di società è adatta: il cash pooling presuppone l'esistenza di un gruppo in senso giuridico, con un rapporto di controllo o di influenza dominante ai sensi dell'art. 2359 c.c. e con una direzione e coordinamento esercitata in modo continuativo dalla capogruppo ex artt. 2497 e ss. c.c.

Dal punto di vista economico-finanziario, il beneficio è tanto maggiore quanto più le posizioni di cassa delle società del gruppo sono complementari, ovvero quando alcune unità generano sistematicamente liquidità mentre altre presentano fabbisogni ricorrenti. In assenza di compensazione, il gruppo paga interessi passivi sulle linee di credito di alcune società e rinuncia a rendimenti adeguati sulle eccedenze di altre: il differenziale tra il costo del debito bancario e il rendimento alternativo delle giacenze costituisce la fonte principale del risparmio ottenibile.

Il documento CNDCEC fornisce anche un'utile formula esemplificativa: con 20 milioni di eccedenze e 18 milioni di scoperti distribuiti tra entità diverse, applicando un tasso passivo del 5% e un rendimento delle eccedenze del 2%, il risparmio lordo annuo del pooling che azzera gli scoperti si avvicina a 500 mila euro, al netto dei costi fissi del servizio. Nelle realtà di gruppo di dimensioni medie o grandi, i benefici tendono a collocarsi tra 20 e 60 punti base sul volume lordo compensato.

Accanto al risparmio finanziario, occorre considerare i vantaggi indiretti: miglioramento del rating complessivo del gruppo (le agenzie valutano gli accordi di pooling in chiave di credit linkage e parental support), riduzione del rischio di liquidità, maggiore potere contrattuale verso le banche, miglioramento degli indicatori di performance (ROE, rapporto oneri finanziari/fatturato) e intercettazione precoce delle tensioni finanziarie di singole società grazie al monitoraggio giornaliero dei saldi.

I requisiti di accesso: chi può partecipare

Non tutte le società del gruppo possono o devono partecipare al sistema. In tal senso il cash pooling è pienamente ammissibile nei gruppi con controllo di diritto (capogruppo che detiene la maggioranza dei voti) o di fatto (influenza dominante senza maggioranza assoluta).

Nelle situazioni di mero collegamento (partecipazione superiore al 20% ma senza influenza dominante) il cash pooling è eccezionalmente ammesso, ma richiede piena simmetria contrattuale e autonomia decisionale delle parti. Le società partecipanti devono dimostrare un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché una solidità economico-finanziaria tale da garantire la sostenibilità dei flussi di cassa nel tempo. La giurisprudenza ha chiarito che l'instabilità o l'insolvenza di una singola società partecipante può propagarsi, anche indirettamente, all'intero sistema e alla stessa pool leader (Cass. Pen., Sez. V, 20 dicembre 2023, n. 12719).

I modelli operativi: physical, notional e nordic

La scelta del modello di cash pooling dipende dalla struttura del gruppo, dalla normativa applicabile, dal grado di integrazione desiderato e dalle implicazioni fiscali e contabili. In Italia la tipologia più diffusa è il physical cash pooling, nella sua variante zero balance (ZBCP).

Nel physical cash pooling i saldi dei conti delle società partecipanti vengono effettivamente trasferiti (di regola a fine giornata) verso un conto master intestato alla capogruppo o a una società tesoriera (la pool leader). Le società con saldo positivo “prestano” la liquidità alla tesoreria centrale; quelle in deficit ricevono i fondi necessari. Il risultato è un azzeramento giornaliero dei conti periferici (zero balance) o il loro mantenimento a un livello prestabilito (target balance). Questa modalità consente il massimo controllo centralizzato ma comporta obblighi contabili più stringenti e rischi di riqualificazione fiscale dell'operazione come finanziamento infragruppo.

Viceversa, il c.d. “notional pooling” non prevede alcun trasferimento fisico di fondi: i saldi rimangono sui conti delle singole società, ma la banca calcola gli interessi come se tutti i conti fossero riuniti in un unico saldo virtuale. Questo schema ha minori impatti contabili e giuridici, ma richiede garanzie incrociate tra le partecipanti e un coinvolgimento attivo dell'istituto bancario, che si assume il rischio aggregato del gruppo. L'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 194/E/2003) ha qualificato il notional come forma indiretta di finanziamento, con importanti conseguenze fiscali illustrate nel terzo articolo.

Infine, il “nordic cash pooling” è un sistema ibrido: in questo casi i i trasferimenti avvengono fisicamente verso il conto master, ma la società partecipante conserva la titolarità dei fondi trasferiti. Questo approccio, tipico dei paesi scandinavi con normative concorsuali molto stringenti sulla commistione patrimoniale, riduce il rischio di confusione tra patrimoni delle diverse entità.

SCELTA DEL MODELLO

Physical ZBCP: gruppi fortemente integrati, massima efficienza, maggiore complessità

contabile e fiscale – Target balance: gruppi con esigenze miste di autonomia e centralizzazione – Notional: gruppi che privilegiano la semplicità operativa e accettano garanzie bancarie

incrociate – Nordic; gruppi multinazionali con esposizione a normative concorsuali stringenti

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Obbligo POS-RT e piattaforme di food delivery: come gestire correttamente i corrispettivi dei ristoranti d'asporto

Cosa fare quando il cliente paga sulla piattaforma e il ristorante riceve solo un bonifico periodico

Autore: Redazione Fiscal Focus

Attenzione al delivery. Nel settore del cibo da asporto spesso il rischio, oltre che documentale, è anche contabile. Molti ristoranti da asporto che lavorano con piattaforme come Just Eat, Deliveroo, Glovo o Uber Eats finiscono per gestire correttamente l’ordine commerciale, ma in modo scorretto il flusso fiscale e amministrativo che segue: vendita al cliente, incasso da parte della piattaforma, bonifico quindicinale al ristorante e trattenuta delle commissioni.

Il risultato, spesso, è una duplicazione del ricavo. Cosa fare dunque? La regola da cui partire è questa: quando il cliente ordina online, paga online sulla piattaforma e la piattaforma riversa successivamente gli importi al ristorante, il caso può rientrare nel commercio elettronico indiretto, assimilato alle vendite per corrispondenza. Questo è anche il punto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 416 del 28 settembre 2020 sulle “vendite delivery”.

Quando il delivery rientra nel commercio elettronico indiretto

L’inquadramento non dipende dal fatto che si venda cibo, ma da come si forma e si conclude l’operazione. Se il cliente sceglie il prodotto online, paga online e il ristorante riceve l’ordine tramite la piattaforma, mentre l’incasso viene prima raccolto dalla piattaforma e solo dopo riversato all’esercente, l’operazione può essere trattata come commercio elettronico indiretto.

In questo schema, per le cessioni verso consumatori finali, opera l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Questo significa che, in linea generale, non è obbligatorio emettere scontrino o documento commerciale per ogni singola consegna, e non è obbligatoria nemmeno la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi tramite registratore telematico. La fattura resta dovuta solo se richiesta dal cliente.

Quando resta la disciplina ordinaria dei corrispettivi

La conclusione cambia quando il locale opera nel modello tipico della ristorazione tradizionale: consumo sul posto, asporto con pagamento diretto in cassa, oppure incasso gestito direttamente dall’esercente fuori dal canale online qualificabile come vendita a distanza. In questi casi continua a valere la disciplina ordinaria dei corrispettivi, con obbligo di certificazione tramite gli strumenti previsti. Lo ricorda la stessa Agenzia, dicendo che il regime generale resta quello della memorizzazione e trasmissione telematica per il commercio al minuto e le attività assimilate, salvo i casi esonerati.

Il punto, quindi, è evitare automatismi. Non ogni consegna è delivery online in senso fiscale, e non ogni ordine ricevuto da app segue necessariamente lo stesso schema. Prima si qualifica il flusso, poi si sceglie il trattamento.

Niente scontrino obbligatorio non vuol dire nessun adempimento

L’esonero dalla certificazione non significa affatto che il ristorante possa limitarsi a guardare il bonifico che arriva sul conto. Le vendite restano comunque operazioni imponibili da rilevare contabilmente e

fiscalmente. Nel commercio elettronico indiretto, la prassi richiamata dall’Agenzia conferma che la certificazione può avvenire tramite annotazione del totale giornaliero nel registro dei corrispettivi, con esonero da fattura e scontrino salvo richiesta del cliente.

Il delivery online non va saltato, ma va annotato correttamente, di regola sulla base dei report o degli estratti messi a disposizione dalla piattaforma.

L'errore da evitare: contare due volte lo stesso ricavo

Il problema vero è non duplicare il ricavo. La vendita nasce una volta sola, verso il cliente finale. Il fatto che il denaro transiti prima sulla piattaforma e arrivi al ristorante solo ogni quindici giorni non crea un secondo ricavo. Crea semmai un credito o, comunque, un flusso finanziario da riconciliare. Il bonifico della piattaforma è il regolamento di somme già maturate, e non invece una nuova vendita. Questa lettura è coerente con il trattamento fiscale delle vendite delivery qualificabili come commercio elettronico indiretto.

Come leggere correttamente il bonifico quindicinale

Su questo passaggio molti operatori sbagliano. La piattaforma incassa dal cliente, trattiene le proprie commissioni e poi riversa il netto al ristorante. Se il professionista registra i corrispettivi sulla base del venduto e poi registra anche il bonifico come nuovo ricavo, il fatturato viene gonfiato artificialmente.

La logica corretta è diversa: il ricavo è quello della vendita al cliente finale, il bonifico è l’incasso del credito maturato verso la piattaforma o il riversamento di somme già spettanti, e la commissione della piattaforma è un costo autonomo del servizio.

Esempio:

Mettiamo che in quindici giorni una piadineria riceva tramite piattaforma ordini per 3.000 euro. La piattaforma incassa i 3.000 euro dai clienti, trattiene 300 euro di commissioni e accredita 2.700 euro con bonifico quindicinale.

La lettura corretta è questa.

ricavi da vendite: 3.000 euro

costi per commissioni piattaforma: 300 euro

bonifico ricevuto: 2.700 euro, come regolamento finanziario netto.

La lettura sbagliata, invece, è annotare 3.000 euro come vendite e poi trattare i 2.700 euro bonificati come ulteriore ricavo. In quel caso non si sta registrando l’incasso ma duplicando il fatturato.

Certificazione volontaria: scelta possibile, ma da governare

Va detto che alcuni operatori, pur essendo in un ambito esonerato, scelgono per ragioni organizzative di far transitare anche il delivery in un sistema unico di certificazione o di controllo interno. L’Agenzia stessa ricorda che, per i soggetti esonerati, resta la facoltà di adempiere comunque tramite gli strumenti di certificazione dei corrispettivi. Ma è una facoltà, non un obbligo.

Questa scelta può semplificare i processi interni, ma apre una criticità aggiuntiva. Se il gestionale importa il venduto distinguendo i pagamenti elettronici e poi il professionista registra anche il bonifico della piattaforma senza neutralizzarlo correttamente, il rischio di doppio ricavo diventa ancora più concreto.

Il contratto con la piattaforma resta decisivo

C’è un ultimo punto da non trascurare: il contratto. L’inquadramento come commercio elettronico indiretto, così come la corretta contabilizzazione dei flussi, richiede sempre di verificare chi incassa dal cliente, con quale titolo, quando avviene il riversamento e come sono documentate le commissioni.

In altre parole, prima di impostare automatismi contabili bisogna capire se la piattaforma opera come mero intermediario dell’incasso, con quale configurazione contrattuale e con quali documenti periodici. È su questa base che si decide se il canale rientra davvero nello schema valorizzato dall’interpello 416/2020 e come gestire la successiva riconciliazione.

La regola operativa per commercialisti e consulenti

La sintesi, per chi assiste ristoranti da asporto, è che quando il delivery è integralmente online e ricade nel commercio elettronico indiretto, non c’è obbligo di scontrino o documento commerciale per ogni ordine, ma resta l’obbligo di corretta annotazione dei corrispettivi. Il bonifico quindicinale della piattaforma non è un nuovo ricavo. È soltanto il riversamento finanziario di vendite già effettuate. Le commissioni trattenute, invece, vanno lette e contabilizzate come costi del servizio.

Per gli studi il vero lavoro è costruire una contabilità coerente con i flussi reali fatti di vendita, annotazione, riversamento, commissione. Quando questa distinzione manca, il rischio è una rappresentazione falsata del fatturato e dei margini del cliente.

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Rottamazione quinquies, "vuoto operativo" fino al 31 luglio: nuovi bollettini disponibili solo dal 1 agosto, rateazioni ordinarie da riscrivere

I piani di dilazione ordinari che contengono anche debiti rottamabili andranno riallineati e, per la quota residua non definita, i bollettini aggiornati saranno resi disponibili dopo il 31 luglio

Autore: Miriam Carraretto

Si avvicina sempre di più la scadenza clou per la rottamazione quinquies. La nuova pace fiscale 2026, introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (L.199/2025), consente di definire in via agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026, tramite area riservata, area pubblica del portale AdER o intermediario delegato. Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle entrate- Riscossione invierà la comunicazione delle somme dovute. Il pagamento dell’unica rata o della prima rata è fissato invece al 31 luglio 2026.

Fin qui tutto chiaro. Ma il perimetro applicativo è più selettivo rispetto alle precedenti definizioni agevolate, perché rientrano i debiti per imposte dichiarate ma non versate, quelli derivanti da controlli automatici e formali e i contributi INPS non versati, ma non quelli richiesti a seguito di accertamento.

Nota a margine per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalle amministrazioni statali, per cui il beneficio non abbatte la sanzione in sé, ma consente di non corrispondere interessi e aggio. Il contribuente versa quindi il solo capitale, oltre alle spese di notifica e alle eventuali spese esecutive. Restano fuori sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora, somme aggiuntive sui crediti previdenziali e aggio, con la particolarità appena ricordata per le multe stradali.

Cosa accade ai piani di rateazione in corso

Merita nuovamente tornare su un aspetto che in queste ultime settimane sta creando notevoli problemi ai professionisti, cioè il coordinamento tra rottamazione quinquies e dilazioni ordinarie già in essere.

Le FAQ ufficiali chiariscono che, alla data del 31 luglio 2026, le rateizzazioni in corso relative ai debiti per i quali la rottamazione è stata accolta sono automaticamente revocate. Fino a quel momento, con la presentazione della domanda, per i debiti definibili opera una sospensione degli effetti tipici della riscossione e si congela, di fatto, la necessità di proseguire il pagamento ordinario di quelle stesse poste.

Il problema operativo, però, scatta quando un piano di rateizzazione ordinario comprende sia carichi definibili sia carichi non definibili. In questa ipotesi, dopo il 31 luglio il piano deve essere ripulito, diciamo così, dalle poste confluite nella rottamazione quinquies e proseguire solo per il residuo estraneo alla definizione.

Secondo gli ultimissimi chiarimenti forniti da funzionari AdER, i moduli di pagamento con importi rideterminati e defalcati delle partite rottamate saranno disponibili dal 31 luglio 2026. Prima di quella data - come noi di Fiscal Focus avevamo anticipato sin da subito secondo l'intepretazione del

nostro Cento studi - il contribuente dovrà procedere autonomamente al ricalcolo con i servizi disponibili o rivolgersi agli sportelli per assistenza.

Ciò significa che fino al 31 luglio convivranno la domanda di definizione, la futura revoca automatica della dilazione per i debiti accolti e la necessità di evitare pagamenti incoerenti o duplicati sulle partite non più destinate al piano ordinario.

ContiTu, ricalcoli manuali e assistenza sportello: il vuoto operativo prima del 31 luglio

Sempre sul piano pratico, in queste settimane si è fatta largo una riflessione sull’estensione anche alla quinquies di ContiTu, il servizio che consente al contribuente di calcolare in autonomia quanto pagare in relazione a una parte del debito.

Il punto, però, è che, visto che prima del 31 luglio non risultano disponibili, in via generalizzata, i nuovi bollettini già ricalcolati per i piani misti, il consulente dovrà intervenire con attenzione, specie quando la rateazione ordinaria contiene poste non definibili che devono continuare a essere onorate.

Serve dunque, a nostro avviso, quanto prima, una mappatura preventiva dei ruoli inclusi nei piani di dilazione e una riconciliazione tra tre insiemi distinti, cioè carichi certamente rottamabili, carichi certamente esclusi e carichi da verificare con il prospetto informativo AdER. Quest’ultimo, del resto, è lo strumento ufficiale per individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda.

Domande multiple: l’ultima sostituisce la prima solo per gli stessi carichi

Altro punto da maneggiare con cura è la gestione delle domande multiple. La prassi che si sta consolidando è quella per cui il contribuente può presentare più istanze, anche separate, per gruppi diversi di cartelle.

Questa scelta può avere un’utilità strategica, perché spacchettare i carichi consente una gestione più flessibile della futura tenuta dei pagamenti. Se una singola domanda comprende molte cartelle, la decadenza colpisce l’intero blocco di quel piano. Se invece i carichi sono distribuiti su istanze distinte, l’eventuale difficoltà finanziaria può essere circoscritta solo a una parte delle posizioni.

L’aspetto davvero insidioso riguarda la modifica in riduzione. Se il contribuente presenta una prima domanda per tre cartelle e poi una seconda domanda solo per due delle tre, non si produce automaticamente l’esclusione della terza cartella già contenuta nella prima istanza.

Per ottenere questo effetto serve una rinuncia espressa entro il 30 aprile 2026, da veicolare via PEC,raccomandata o sportello, indicando gli estremi della domanda originaria. In mancanza, AdER continuerà a considerare efficace la precedente adesione anche per il carico che il contribuente pensava di aver lasciato fuori. In pratica, la nuova domanda prevale per i medesimi carichi, ma l’esclusione parziale richiede una revoca specifica.

Esempio:

Primo caso Piano ordinario con 12 rate residue, che include 18mila euro di omesso versamento IVA dichiarata e 7mila da accertamento esecutivo. Solo la prima componente rientra nella rottamazione quinquies, mentre la seconda resta fuori. Se il contribuente aderisce entro il 30 aprile e la domanda viene accolta, dal 31

luglio 2026 la dilazione ordinaria relativa ai 18mila euro definibili viene revocata. Per i 7mila euro residui occorrerà proseguire con il piano rideterminato e con bollettini aggiornati. Prima di questa data, il consulente dovrà verificare il corretto importo da versare per non pagare rate non più coerenti con la nuova configurazione del debito.

Secondo caso Il cliente ha presentato il 10 aprile una domanda per le cartelle A, B e C. Il 24 aprile si accorge di voler includere solo A e B. Non basta una nuova domanda per A e B: occorre anche inviare una rinuncia espressa per C entro il 30 aprile, altrimenti arriveranno i bollettini della definizione anche per quella cartella.

Terzo caso Un professionista assiste un contribuente con dieci cartelle rottamabili per complessivi 40mila euro. Inserire tutto in un’unica domanda può sembrare più semplice, ma suddividere i carichi in più istanze può rivelarsi prudente. La decadenza, infatti, si verifica in caso di omesso o insufficiente pagamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata, e incide sulla singola adesione.

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Affitti brevi, la presunzione di imprenditorialità: quando e come si applica il nuovo limite di 2 appartamenti dal 2026

Autore: Redazione Fiscal Focus

Il confine tra il semplice affitto di un fabbricato abitativo e lo svolgimento di un’attività imprenditoriale è stato da sempre un tema controverso. L’art. 1, commi 595 e 596, della l. n. 178/2020 ha introdotto una presunzione di imprenditorialità per le locazioni brevi, inizialmente fissando il limite a 4 appartamenti per periodo d’imposta.

Da ultimo, la legge di bilancio 2026(l. n. 199/2025, art. 1, comma 17) ha ridotto da quattro a due il numero di appartamenti destinati alla locazione breve oltre il quale scatta la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale ex art. 2082 c.c.

A partire dal 1° gennaio 2026, il regime della cedolare secca è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di NON PIÙ DI DUE APPARTAMENTI per ciascun periodo d’imposta.

Oltre tale soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.

Ambito di applicazione della presunzione La presunzione di attività imprenditoriale opera esclusivamente con riferimento ai contratti che rientrano nella definizione di “locazione breve” ex art. 4 del d.l. n. 50/2017. Pertanto, la presunzione si applica a:

Contratti di locazione, sublocazione e comodato di immobili ad uso abitativo; Di durata non superiore a 30 giorni;

Inclusi i contratti con prestazione accessoria di fornitura di biancheria e pulizia locali;

Stipulati da persone fisiche.

Rimangono escluse dalla presunzione:

Le locazioni poste in essere da soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società semplici); Le locazioni turistiche non qualificabili come “brevi” (es. contratti di durata superiore a 30 giorni);

Le locazioni ordinarie abitative di cui all’art. 1571 ss. c.c. e quelle a canone concordato ex l. n. 431/ 1998.

CASO OPERATIVO N. 1 – Superamento della soglia delle 2 unità nel 2026

Situazione: Francesco Neri, persona fisica non imprenditore, è proprietario di 4

appartamenti a Firenze. Nel 2026 destina alla locazione breve (tramite Airbnb) 3

appartamenti con contratti di 7-15 giorni ciascuno.

Conseguenze: Avendo destinato alla locazione breve più di 2 appartamenti nel

medesimo periodo d’imposta, scatta la presunzione di imprenditorialità.

Francesco dovrà aprire partita IVA, iscriversi al Registro Imprese e adempiere a

tutti gli obblighi connessi.

Importante: Il quarto appartamento, se locato con contratto di durata superiore a

30 giorni (locazione turistica “lunga”), resta fuori dal computo e continua a

produrre reddito fondiario.

Problematiche interpretative

Il concetto di “destinazione”

La norma fa riferimento alla “destinazione” dell’immobile alla locazione breve, non alla stipulazione di un contratto. Secondo un’interpretazione letterale, la mera pubblicazione di un annuncio su un portale telematico potrebbe far scattare la presunzione. Tuttavia, appare più ragionevole ritenere che il presupposto si verifichi con la stipula effettiva del contratto di locazione.

Il criterio di imputazione temporale

Per la verifica del superamento dei limiti, occorre fare riferimento al principio di competenza per le locazioni (redditi fondiari) e al principio di cassa per sublocazioni e comodati (redditi diversi).

CASO OPERATIVO N. 2 – Imputazione temporale a cavallo d’anno

Situazione: Un contratto di locazione breve viene stipulato e incassato a

dicembre 2025 per il periodo 1-6 gennaio 2026.

Soluzione: Trattandosi di reddito fondiario, rileva il principio di competenza. Il

contratto concorre al computo delle unità per l’anno 2026 (anno di decorrenza

della locazione), non per il 2025.

Diversamente, in caso di sublocazione (reddito diverso), il medesimo contratto

rileverebbe nel 2025 (anno di incasso del corrispettivo).

Il termine “appartamenti”

La norma usa il termine atecnico “appartamenti”. Si ritiene che debba essere interpretato con riferimento a tutti gli immobili ad uso abitativo accatastati nella categoria catastale A (esclusa A/10), in quanto unici ammessi al regime della cedolare secca.

Gestione dello sforamento in corso d’anno

La norma non chiarisce come trattare le locazioni antecedenti al superamento della soglia. Per analogia con quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 32/2023 in materia di regime forfetario, si ritiene applicabile il seguente schema:

Profilo Trattamento in caso di superamento

Imposte dirette Redditi dell’intero periodo d’imposta attratti

al regime d’impresa

IVA Obbligo di certificazione dei corrispettivi

dalla data del superamento del limite

Dies a quo adempimenti Giorno di inizio della locazione (o incasso

per sublocazioni) relativa al 3°

appartamento

INTERPRETAZIONE ALTERNATIVA

Una diversa ricostruzione (AIDC LAB, Focus Documento n. 1/2026) dà rilevanza

al momento del superamento: fino a tale data le locazioni producono reddito

fondiario, successivamente reddito d’impresa. In assenza di chiarimenti ufficiali,

entrambe le tesi sono sostenibili.

Adempimenti in caso di regime imprenditoriale

Una volta verificato il presupposto, il contribuente dovrà presentare al Registro delle Imprese la Comunicazione Unica d’Impresa contenente:

Modello per il Registro Imprese (iscrizione quale imprenditore individuale);

Modello per l’Agenzia delle entrate (apertura partita IVA, inizio attività, opzione regime contabile);

Modello INPS per l’iscrizione dei lavoratori autonomi;

Eventuale modello INAIL per l’assicurazione infortuni; SCIA per il SUAP ex art. 13-ter, comma 8, d.l. n. 145/2023.

CASO OPERATIVO N. 3 – Locazioni miste: brevi e lunghe sullo stesso

immobile

Situazione: Giulia Colombo affitta una casa al mare per l’intero mese di luglio (31

giorni) a un unico soggetto. Ad agosto, concede lo stesso immobile a 3 diversi

ospiti per una settimana ciascuno tramite Booking.

Soluzione: La locazione di luglio (31 giorni, unico conduttore) non rientra nella

definizione di “locazione breve” e genera reddito fondiario. Le locazioni di agosto

(≤ 30 giorni) sono “locazioni brevi” e concorrono al conteggio ai fini della

presunzione. Tuttavia, trattandosi dello stesso immobile, conta come una sola

unità ai fini del limite, indipendentemente dal numero di contratti stipulati.

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Credito Transizione 5.0: nuovo codice tributo e accesso limitato alle compensazioni

Sotto la superficie normativa, un beneficio fiscale selettivo e vincolato nei tempi e nelle modalità

Autore: Redazione Fiscal Focus

La Risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate introduce un passaggio operativo cruciale per le imprese che intendono utilizzare il credito d’imposta previsto dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Non si tratta di una nuova agevolazione in senso sostanziale, bensì della definizione tecnica delle modalità di utilizzo: in particolare, l’istituzione del codice tributo “7079” consente la fruizione del credito tramite modello F24.

Dietro questa formalità apparente si nasconde però un meccanismo fiscale che merita attenzione, soprattutto per le sue implicazioni pratiche sul flusso di cassa delle imprese.

Un credito elevato, ma non per tutti

Il credito d’imposta in questione rappresenta un contributo pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende, a condizione che siano stati rispettati precisi requisiti tecnici e procedurali. Si tratta di un’agevolazione rilevante in termini percentuali, ma non universale: è infatti riservata esclusivamente ai soggetti che hanno già presentato determinate comunicazioni e che hanno ricevuto una validazione tecnica dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), oltre a rientrare nei limiti delle risorse disponibili.

Questo elemento introduce subito un primo livello di selettività. Non tutte le imprese possono accedere al beneficio, e la disponibilità delle risorse rappresenta un vincolo concreto.

Compensazione e base imponibile: cosa cambia davvero In termini fiscali, il credito non incide direttamente sulla base imponibile, cioè la grandezza su cui si calcolano le imposte applicando le aliquote progressive o proporzionali. Il meccanismo è diverso: il credito opera in compensazione, riducendo il debito fiscale già determinato.

Questo significa che il beneficio si concretizza solo in presenza di imposte da pagare. Non si tratta quindi di un elemento di deducibilità (che riduce il reddito imponibile), ma di uno strumento che agisce a valle, sul pagamento.

Utilizzo vincolato e tempistiche rigide

La modalità di utilizzo è esclusivamente quella della compensazione tramite modello F24, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito non può essere monetizzato direttamente, ma solo utilizzato per ridurre altri debiti fiscali o contributivi.

Un ulteriore vincolo riguarda la tempistica: il credito deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2026. Si tratta di una finestra temporale definita e non prorogabile nel testo esaminato. Questo limite introduce un rischio operativo: le imprese che non riescono a compensare integralmente il credito entro la scadenza potrebbero perdere parte del beneficio.

Procedure e rischio di scarto

Dal punto di vista procedurale, l’utilizzo del codice tributo “7079” richiede la compilazione del modello F24 nella sezione “Erario”, indicando correttamente l’anno di riferimento, cioè l’anno di completamento dell’investimento. Un errore formale può tradursi nel rifiuto dell’operazione, con conseguenze immediate sulla gestione finanziaria.

Ancora più rilevante è il sistema di controlli automatici previsto. L’Agenzia delle Entrate verifica, in fase di elaborazione del modello F24, che il contribuente sia presente nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE e che l’importo utilizzato non ecceda quello autorizzato. In caso contrario, il modello viene scartato.

Questo meccanismo rafforza la certezza del sistema dal punto di vista amministrativo, ma introduce rigidità operative. Non esistono margini di flessibilità: l’utilizzo del credito è subordinato a una corrispondenza perfetta tra dati dichiarati e dati presenti nei sistemi dell’amministrazione.

Sul piano degli impatti reali, il beneficio fiscale può essere significativo per le imprese che riescono a sfruttarlo integralmente. La riduzione dei versamenti fiscali migliora la liquidità nel breve periodo e può contribuire a sostenere investimenti già effettuati.

Tuttavia, la natura compensativa del credito limita la sua efficacia per i soggetti con bassa esposizione fiscale. In assenza di debiti sufficienti da compensare, il credito resta inutilizzato, almeno in parte.

Inoltre, l’assenza di meccanismi di rimborso diretto o di trasferibilità del credito (nel documento analizzato) riduce la flessibilità dello strumento. In altre parole, il valore teorico del 89,77% può non tradursi interamente in un vantaggio economico effettivo.

La Risoluzione n. 14/E non introduce nuovi incentivi, ma definisce le regole operative di un beneficio già previsto. Il quadro che emerge è quello di un’agevolazione fiscalmente rilevante ma fortemente condizionata: accesso selettivo, utilizzo vincolato, controlli stringenti e limiti temporali rigidi.

Per le imprese interessate, il vero nodo non è tanto l’entità del credito, quanto la capacità concreta di trasformarlo in un risparmio fiscale effettivo entro i tempi previsti.

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730/2026 e spese sanitarie: regole su controlli e documentazione

Come cambiano le verifiche per le spese mediche nella dichiarazione dei redditi, tra Sistema Tessera Sanitaria e le norme sui controlli formali

Autore: Serena Pastore

Negli ultimi anni il quadro normativo relativo alle detrazioni per spese sanitarie è stato oggetto di importanti aggiornamenti, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti per i contribuenti e rendere più mirati i controlli dell’Amministrazione finanziaria. Le modifiche incidono in modo significativo soprattutto sull’utilizzo della dichiarazione precompilata e sulla gestione della documentazione.

Un passaggio centrale è rappresentato dall’intervento dell’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha rivisto il funzionamento dei controlli formali disciplinati dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014. In particolare, quando la dichiarazione precompilata viene trasmessa con modifiche che incidono su reddito o imposta, le agevolazioni in termini di esclusione dai controlli continuano a operare solo per i dati relativi agli oneri comunicati da soggetti terzi e rimasti invariati.

Diversamente, per gli oneri modificati rispetto alla versione precompilata, l’Agenzia delle Entrate può effettuare verifiche documentali limitatamente agli elementi che hanno generato la variazione. Si tratta di un approccio selettivo che distingue tra dati “certificati” e dati alterati dal contribuente.

Dichiarazione precompilata e controlli

Ulteriori chiarimenti sono arrivati con l’articolo 6 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, che ha inciso sul comma 3 dello stesso articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014. La norma ha esteso le semplificazioni anche ai casi in cui la dichiarazione precompilata venga trasmessa tramite CAF o professionisti abilitati.

In questo contesto, anche in presenza di modifiche, i controlli formali non riguardano le spese sanitarie che risultano identiche a quelle già presenti nella dichiarazione precompilata. Il ruolo dell’intermediario diventa quindi quello di verificare la coerenza tra i dati analitici delle spese sanitarie, trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, e gli importi aggregati utilizzati per predisporre la dichiarazione.

Qualora emergano discrepanze, l’Agenzia delle Entrate interviene concentrando i controlli esclusivamente sui documenti relativi alle spese non correttamente riportate o non presenti nel Sistema Tessera Sanitaria. Questo meccanismo riduce l’impatto dei controlli generalizzati e rafforza l’affidabilità dei dati già comunicati dai soggetti terzi.

Un’ulteriore evoluzione è stata introdotta dall’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, che ha inserito il comma 1-bis nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014. A partire dalle dichiarazioni elaborate dal 2024, le limitazioni ai controlli formali si applicano anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, ampliando così la platea dei soggetti beneficiari delle semplificazioni.

Conservazione dei documenti

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la conservazione della documentazione delle spese sanitarie. Con una FAQ pubblicata il 17 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è sempre necessario conservare ogni singolo giustificativo, come scontrini o fatture.

In linea con quanto già anticipato dalla Circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, è possibile utilizzare il prospetto di dettaglio scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria come documento sostitutivo. Questa possibilità è subordinata alla presenza di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il contribuente attesta che il prospetto corrisponde a quello effettivamente acquisito dal sistema.

La semplificazione è applicabile quando tutte le spese risultano correttamente trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria. In tali casi, il prospetto rappresenta una sintesi ufficiale e sufficiente ai fini fiscali, riducendo notevolmente gli obblighi di archiviazione.

Tuttavia, permangono situazioni in cui è necessario conservare la documentazione originaria. Ciò accade quando la detrazione dipende da specifiche condizioni soggettive, come particolari requisiti sanitari o situazioni personali che devono essere dimostrate in caso di controllo.

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Bilancio abbreviato e microimprese: limiti aggiornati e semplificazioni operative dopo il D.Lgs. 125/2024

Requisiti dimensionali e vantaggi dei regimi semplificati previsti dagli articoli 2435-bis e 2435-ter del Codice civile nella redazione del bilancio d’esercizio

Autore: Serena Pastore

In vista della scadenza per la redazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, diventa particolarmente rilevante analizzare le disposizioni che consentono alle imprese di redigere il bilancio secondo modalità semplificate. La normativa di riferimento è contenuta negli articoli 2435-bis e 2435-ter del Codice civile, che disciplinano rispettivamente il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle microimprese.

Questi regimi rappresentano uno strumento di semplificazione importante per il sistema imprenditoriale italiano, considerando che la maggior parte delle società rientra nei limiti dimensionali previsti dalla normativa. L’utilizzo di tali modalità consente infatti di ridurre gli obblighi informativi e la complessità della documentazione contabile rispetto al bilancio ordinario disciplinato dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.

Il legislatore con l'articolo 16 del D.Lgs. n. 125/2024 ha aggiornato le soglie dimensionali che permettono di accedere a questi regimi semplificati, intervenendo proprio sulle disposizioni del Codice civile relative alla struttura del bilancio.

I requisiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata

Il bilancio in forma abbreviata, disciplinato dall’articolo 2435-bis c.c., rappresenta una versione semplificata del bilancio ordinario e può essere adottato dalle società che non superano determinati limiti dimensionali.

In particolare, le società non quotate possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano almeno due dei seguenti parametri: un totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 5.500.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 11.000.000 euro e un numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio pari a 50 unità.

Tali limiti sono stati innalzati rispetto ai valori precedentemente previsti, che erano pari rispettivamente a 4.400.000 euro per l’attivo patrimoniale e 8.800.000 euro per i ricavi.

Un aspetto importante riguarda il fatto che i parametri non devono essere necessariamente superati con riferimento allo stesso indicatore. È sufficiente che due dei tre limiti non vengano superati per due esercizi consecutivi affinché la società possa accedere al regime semplificato. Questo orientamento è stato chiarito anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel documento del 15 aprile 2009 relativo alla disciplina della nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle S.r.l.

Va inoltre ricordato che l’utilizzo del bilancio abbreviato rappresenta una facoltà e non un obbligo. Le imprese che rispettano i limiti dimensionali possono quindi scegliere di applicare integralmente o solo

parzialmente le semplificazioni previste, oppure continuare a redigere il bilancio secondo la struttura ordinaria.

Le principali semplificazioni previste per il bilancio abbreviato

Le agevolazioni previste dall’articolo 2435-bis c.c. riguardano diversi aspetti della redazione del bilancio.

In primo luogo, sono previste semplificazioni nella struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, per i quali alcune voci possono essere accorpate rispetto allo schema ordinario disciplinato dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile.

Un ulteriore elemento di semplificazione riguarda il rendiconto finanziario, la cui redazione è obbligatoria solo per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria ai sensi dell’articolo 2425-ter c.c.. Le imprese che adottano il bilancio abbreviato sono invece esonerate da tale obbligo.

Anche l’informativa contenuta nella nota integrativa, disciplinata dall’articolo 2427 c.c., può essere fornita in forma più sintetica. Inoltre, se alcune informazioni specifiche vengono indicate direttamente nella nota integrativa, le società possono essere esonerate dalla predisposizione della relazione sulla gestione prevista dall’articolo 2428 c.c.

In particolare, devono essere indicati il numero e il valore nominale delle azioni proprie o delle quote della società controllante possedute, nonché le eventuali operazioni di acquisto o alienazione di tali partecipazioni effettuate nel corso dell’esercizio.

Le microimprese e il bilancio ulteriormente semplificato

Un livello ancora più elevato di semplificazione è previsto per le imprese di dimensioni molto ridotte, disciplinate dall’articolo 2435-ter del Codice civile.

Le società non quotate sono considerate microimprese quando, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non superano almeno due dei seguenti limiti dimensionali: un totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 220.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 440.000 euro e un numero medio di dipendenti pari a 5 unità.

In questi casi il legislatore ha previsto una significativa riduzione degli obblighi informativi. Le microimprese sono infatti esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa, a condizione che alcune informazioni vengano riportate in calce allo stato patrimoniale.

Tra queste rientrano in particolare quelle previste dall’articolo 2427, comma 1, n. 9 e n. 16 c.c., relative all’ammontare complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, nonché ai compensi, alle anticipazioni e ai crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.

Anche la relazione sulla gestione può non essere redatta se nello stato patrimoniale vengono indicate le informazioni richieste dall’articolo 2428, comma 3, n. 3 e n. 4 c.c., riguardanti le azioni proprie o le partecipazioni nella società controllante possedute o movimentate durante l’esercizio.

Struttura del bilancio nelle microimprese

Alla luce di queste semplificazioni, nelle microimprese il bilancio d’esercizio può essere composto esclusivamente da stato patrimoniale e conto economico, redatti secondo la struttura prevista per il bilancio abbreviato.

È comunque importante ricordare che le microimprese possono scegliere di non applicare queste semplificazioni e redigere volontariamente il bilancio in forma abbreviata oppure secondo lo schema ordinario. In quest’ultimo caso, dal punto di vista fiscale, trova applicazione il principio di derivazione

rafforzata, secondo il quale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili assumono rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

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Rottamazione quinquies, rate e decadenza: il salto della rata non finale

Pagamento in unica soluzione o 54 rate, quando decade e cosa succede se si salta una rata non finale

Autore: Martina Giampà

La disciplina della Rottamazione quinquies consente di scegliere, già in fase di adesione, tra pagamento in un’unica soluzione o rateizzazione pluriennale, con un calendario di scadenze predefinito.

Accanto alle regole di pagamento, la normativa chiarisce quando la definizione agevolata diventa inefficace (decadenza) e come funziona, nel concreto, il meccanismo delle rate in arretrato.

Pagamento della Rottamazione quinquies, scelta tra pagamento unico o 54 rate

In fase di domanda di adesione il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure a rate fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni).

Le scadenze sono: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026 per le prime tre rate; dalla quarta alla cinquantunesima rata, le date sono 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. Le ultime tre rate scadono 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035, 31 maggio 2035. Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro e, in caso di pagamento rateale, si applicano interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. I pagamenti devono rispettare le date riportate nella comunicazione delle somme dovute che l’Agenzia delle entrate- riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 con i moduli di pagamento.

Quando scatta la decadenza e quali effetti produce sul recupero dei carichi

La legge prevede l’inefficacia della Rottamazione quinquies (decadenza dai benefici) in caso di omesso o insufficiente versamento della prima e unica rata se si è scelto il pagamento in unica soluzione (con scadenza 31 luglio 2026), di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata del piano in caso di pagamento rateale.

In caso di inefficacia, i versamenti già effettuati sono considerati acconti sulle somme complessivamente dovute. Inoltre, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi interessati, con possibilità di avvio di nuove procedure cautelari o esecutive e prosecuzione di quelle già avviate alla data della domanda. Infine, i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973.

È bene ricordare che - rispetto alle precedenti edizioni - in questa definizione agevolata non sono previsti per legge i cinque giorni di tolleranza.

Rata saltata e imputazione dei pagamenti, cosa succede

Nel pagamento rateale, la Legge consente al contribuente di restare in arretrato con una sola rata senza incorrere immediatamente nella decadenza. Operativamente, quando il soggetto paga a rata successiva a quella saltata, l’importo versato viene imputato a copertura della rata precedente rimasta

non pagata (in tutto o in parte). La conseguenza è cruciale: se, andando avanti, il pagamento dell’ultima rata finisce per coprire una rata precedente rimasta scoperta, allora risulterà non pagata l’ultima rata e, come previsto dalla legge questo determina la decadenza e la ripresa delle attività di recupero.

L’esempio riportato nella FAQ n. 17 chiarisce il meccanismo: in un pianto in tre rate, se si paga la prima e la terza saltando la seconda, il versamento della terza rata copre la seconda e, sostanzialmente, resta non pagata la terza (che è l’ultima), con conseguente decadenza.

Caso pratico

Esempio:

Un contribuente aderisce alla Rottamazione quinquies e sceglie il pagamento rateale. Riceve la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026 con i moduli e le scadenze (piano di tre rate):

1° rata (31 luglio 2026): il contribuente paga regolarmente.

2° rata (30 settembre 2026): il contribuente non paga (o paga solo in parte). Non decade subito: può restare in arretrato con una rata.

3° rata (30 novembre 2026 – ultima): il contribuente paga.

Cosa succede tecnicamente: il pagamento della 3° rata viene imputato sulla 2° rata rimasta scoperta. Risultato: la 2° rata risulta pagata, ma la 3° (che è l’ultima) risulta non pagata.

Conseguenza: scatta la decadenza (inefficacia) perché manca il pagamento dell’ultima rata:

i versamenti fatti restano acconti sulle somme dovute;

ripartono i termini e le azioni di recupero;

i carichi non sono più rateizzabili ex art. 19 DPR 602/1973.

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ETS, opzione per il forfettario con l’AA7/10: come comunicarla in sede di inizio attività

Aggiornate dal 1° gennaio 2026 le istruzioni del modello; resta distinto, per gli enti già titolari di partita IVA, il piano del quadro VO

Autore: Pierdante Colapietra

Il 2026 segna l’avvio operativo della nuova fiscalità degli enti del Terzo settore. In questo quadro, la circ olare n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha fornito i primi chiarimenti sistematici sul regime fiscale delineato dal Codice del Terzo settore, soffermandosi anche sui nuovi regimi forfettari. Sul piano operativo, però, il passaggio che interessa immediatamente gli enti che aprono la partita IVA è un altro: l’aggiornamento, con effetto dal 1° gennaio 2026, delle istruzioni del modello AA7/10, con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come esercitare l’opzione per la determinazione forfettaria del reddito in sede di inizio attività.

L’intervento si è reso necessario perché il modello AA7/10, pur essendo quello da utilizzare per la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA dei soggetti diversi dalle persone fisiche, non prevede un campo espressamente dedicato all’opzione per il regime forfettario degli ETS. Per colmare questa lacuna, l’Agenzia ha quindi introdotto un criterio tecnico idoneo a far emergere in modo univoco, in Anagrafe tributaria, la volontà dell’ente di avvalersi di uno dei regimi previsti dagli articoli 80 e 86 del D.lgs. n. 117/2017.

In concreto, il passaggio operativo si riassume così:

chi: gli enti del Terzo settore che avviano attività d’impresa commerciale e intendono optare per il forfettario; dove: il Quadro I del modello AA7/10, nella sezione “Altre informazioni in sede di inizio attività”;

come: compilando il campo “Investimenti effettuati dai costruttori” con il valore convenzionale 9999999999, vale a dire dieci volte il numero 9.

La novità non consiste, quindi, nell’introduzione di un nuovo modello, ma nell’aggiornamento delle istruzioni del modello già in uso. Come precisato nel documento ufficiale dell’Agenzia, alla pagina 12 delle istruzioni, nella sezione relativa al Quadro I, dopo il paragrafo “Dati relativi all’attività esercitata”, è stato aggiunto il nuovo passaggio dedicato all’“Opzione regime forfettario degli enti del Terzo settore”. In assenza di un rigo specifico, la scelta dell’ente viene quindi veicolata attraverso l’indicazione del valore convenzionale nel campo sopra richiamato.

Il chiarimento riguarda gli enti che richiedono l’attribuzione della partita IVA dal 1° gennaio 2026 e che, contestualmente, intendono esercitare l’opzione per uno dei regimi forfettari previsti dal Codice del Terzo settore.

Diverso è, invece, il caso degli enti che erano già titolari di partita IVA al 31 dicembre 2025. Per questi soggetti, allo stato, non emergono indicazioni che impongano di utilizzare il medesimo criterio tecnico del modello AA7/10 in sede di variazione dati. Resta invece fermo, per gli enti già attivi, il richiamo alla comunicazione dell’opzione tramite quadro VO nella prima dichiarazione utile. È questo, quindi, il punto da tenere distinto: l’aggiornamento delle istruzioni dell’AA7/10 riguarda l’inizio attività, mentre per i soggetti già operativi continua a rilevare il diverso piano dichiarativo ordinario.

Sul piano pratico, va poi ricordato che il modello AA7/10 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività. Per i soggetti non obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese, la presentazione può avvenire secondo le modalità ordinarie previste dall’Agenzia delle Entrate, compresa la trasmissione telematica, l’invio tramite PEC o la presentazione presso gli uffici. In questo senso, l’aggiornamento non modifica il contenitore dell’adempimento, ma chiarisce come utilizzare correttamente il modello in sede di apertura della partita IVA.

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Iva, recidiva e soglie ridotte: cambia la stretta sulle sanzioni

La riforma introdotta dal D.Lgs. 87/2024 irrigidisce il sistema delle misure interdittive collegate alle violazioni IVA più gravi: aumentano i tempi di applicazione, si abbassano le soglie in caso di recidiva e si rafforza l’effetto deterrente dell’impianto sanzionatorio

Autore: Francesco Paolo Fabbri

La revisione del sistema sanzionatorio tributario operata con il “Decreto Sanzioni” (D.Lgs 87/2024) non si è limitata alla rimodulazione delle sanzioni principali, ma ha inciso in modo significativo anche sul regime delle “sanzioni accessorie” (di cui al D.Lgs. 472/1997). L’intervento normativo ha infatti introdotto un irrigidimento della disciplina applicabile a queste casistiche, rafforzando l’impatto delle conseguenze che possono derivare dalle violazioni fiscali di maggiore gravità.

Le modifiche hanno interessato in particolare l’art. 21 del D.Lgs 472/1997, che disciplina una serie di misure interdittive applicabili in aggiunta alla sanzione amministrativa principale. Il Decreto di riforma ha:

eliminato il precedente riferimento al limite massimo di 6 mesi per tali misure, e contestualmente rivisto i criteri di applicazione delle stesse,

con l’obiettivo di rendere più incisivo il sistema sanzionatorio nei confronti dei soggetti che commettono violazioni fiscali di particolare rilevanza.

Le sanzioni accessorie previste dalla normativa mantengono la loro natura di misure interdittive e possono assumere diverse forme: in primo luogo è prevista l’interdizione dall’assunzione di incarichi societari di rilievo (amministratore, sindaco o revisore all’interno di società di capitali o enti dotati di personalità giuridica), sia pubblici sia privati. Si tratta di una misura che incide direttamente sulla possibilità per il soggetto responsabile della violazione di svolgere ruoli gestionali o di controllo nell’ambito di organizzazioni societarie.

Un’altra ipotesi riguarda l’esclusione dalla partecipazione a procedure di evidenza pubblica, come le gare per l’affidamento di appalti e forniture; interdizione che assume particolare rilevanza per le imprese che operano nei rapporti con la PA, dato che può comportare l’impossibilità di accedere temporaneamente al mercato degli appalti pubblici.

La normativa contempla poi fattispecie che incidono direttamente sull’attività economica del soggetto interessato, dato che può essere disposta l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali, così come la sospensione di tali titoli qualora siano già stati rilasciati. A ciò si aggiunge la possibilità di disporre la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o d’impresa diverse da quelle che richiedono specifiche autorizzazioni amministrative.

Il decreto di riforma ha inciso soprattutto sulla durata delle misure interdittive, introducendo come visto un significativo inasprimento rispetto alla disciplina previgente. In precedenza, quando veniva irrogata una sanzione amministrativa particolarmente elevata, le sanzioni accessorie potevano essere applicate per un periodo compreso tra uno e 3 mesi; con le nuove disposizioni, invece, se la sanzione pecuniaria

supera la soglia di 50.000 euro una delle misure interdittive sopra richiamate può essere disposta per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi.

L’aggravamento si accentua ulteriormente nelle ipotesi in cui l’importo della sanzione principale va oltre la soglia di 100.000 euro: in questi casi la durata delle sanzioni accessorie può essere estesa fino a 12 mesi. Il nuovo quadro normativo raddoppia quindi sostanzialmente la durata massima delle misure interdittive rispetto al passato – rafforzando la funzione deterrente del sistema sanzionatorio.

Accanto all’inasprimento della durata delle sanzioni accessorie il legislatore ha introdotto anche una nuova disposizione che riguarda i soggetti recidivi. La riforma ha infatti inserito una specifica previsione normativa – con l’introduzione del nuovo comma 1-bis dell’art. 12 del D.Lgs 471/1997 – volta a rendere più incisiva la risposta sanzionatoria nei confronti di coloro che reiterano comportamenti illeciti in materia tributaria.

La recidiva, già disciplinata dall’art. 7, comma 3 del D.Lgs. 472/1997, si verifica quando il contribuente commette una nuova violazione della stessa indole entro determinati limiti temporali: in questo caso il nuovo assetto normativo prevede un abbassamento delle soglie economiche che fanno scattare l’applicazione delle sanzioni accessorie.

In concreto, quando il soggetto responsabile della violazione si trova in condizione di recidiva, gli importi che determinano l’applicazione delle misure interdittive vengono ridotti della metà. Ciò significa che le sanzioni accessorie possono essere disposte anche in presenza di sanzioni amministrative di importo inferiore rispetto a quelle previste per i contribuenti non recidivi; la ratio della disposizione è chiaramente quella di rafforzare la reazione dell’ordinamento nei confronti dei comportamenti reiterati che dimostrano una particolare propensione alla violazione delle norme fiscali.

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Antiriciclaggio, la nuova regola tecnica n.1 CNDCEC 2025 sull’autovalutazione del rischio

Autore: Fabiano De Leonardis

Nella fase di attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio, un ruolo fondamentale viene svolto dagli Organismi di autoregolamentazione che sostanzialmente coincidono con gli ordini professionali. Le regole tecniche garantiscono la corretta osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte degli studi professionali, fornendo istruzioni operative in merito alle modalità da seguire per l’assolvimento degli oneri in materia.

Aspetto saliente è l’implementazione di procedure che vengono graduate a seconda delle specificità delle diverse categorie professionali e della diversità che intercorre tra le diverse realtà in termini dimensionali e di attività condotte.

Le Regole Tecniche aggiornate

Il CNDCEC ha comunicato l’approvazione dell’aggiornamento delle Regole Tecniche in materia antiriciclaggio, alla luce del Provvedimento della Banca d’Italia del 16.02.2024 che ha revisionato le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela. Le regole interessate dall’aggiornamento sono:

Regola Tecnica Ambito Riferimento normativo Aggiornamento 2025

RT n. 1 Autovalutazione del rischio Artt. 15 e 16 D.Lgs. n.

SÌ – NOVITÀ RILEVANTI

231/2007

RT n. 2 Adeguata verifica della

Artt. 17-30 D.Lgs. n.

SÌ – NOVITÀ RILEVANTI

clientela

231/2007

RT n. 3 Conservazione dati e

Artt. 31, 32 e 34 D.Lgs. n.

NESSUNA NOVITÀ

informazioni

231/2007

Novità sulla Regola Tecnica n. 1: Autovalutazione del rischio

L'autovalutazione del rischio costituisce il processo organizzativo attraverso il quale il professionista analizza l’esposizione del proprio studio ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tale attività rappresenta una declinazione operativa di un approccio basato sul rischio ed impone al soggetto obbligato di non limitarsi all'analisi dei singoli clienti ma di esaminare preliminarmente la propria struttura operativa.

In tale alveo, i professionisti valutano il rischio inerente all’attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l’evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi per l’individuazione di eventuali vulnerabilità. Lo scopo ultimo è determinare il rischio residuo quale risultato della valutazione netta tra il rischio inerente e l’efficacia delle misure di controllo adottate dallo studio.

In termini logico-giuridici, il rischio residuo rappresenta il grado di esposizione che permane nonostante l'implementazione delle procedure AML: esso è il parametro che misura la capacità del professionista di mitigare le minacce attraverso un monitoraggio costante e l’applicazione di procedure di adeguata verifica proporzionate. Sulla base di tale valore finale, il professionista potrà adottare procedure di gestione e mitigazione mirate, garantendo che l'attività professionale resti entro confini di rischio accettabili e normativamente conformi.

Sistema antiriciclaggio unico per studi associati e STP

Viene introdotta la possibilità per gli studi associati o le società tra professionisti (STP) di attivare un sistema antiriciclaggio unico a valere su tutte le attività afferenti alla struttura, individuando specifici soggetti adibiti al controllo ed alla verifica delle procedure e della formazione.

I professionisti neoiscritti all’ordine possono effettuare la prima autovalutazione del rischio entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività professionale..

Come funziona il rischio residuo

Viene effettuata una modifica dei valori ponderati per la determinazione del rischio residuo, andando a meglio armonizzare il passaggio da una soglia all’altra.

La determinazione del rischio antiriciclaggio nell'esercizio della professione di commercialista segue un rigoroso iter metodologico basato sull'interazione tra fattori esogeni ed endogeni.

In prima battuta, il professionista è chiamato a quantificare il rischio inerente, il cui valore si desume dall’analisi di quattro pilastri fondamentali: il profilo soggettivo dei clienti, l'ambito geografico in cui operano, i canali distributivi utilizzat (oggi considerati difficilmente associabili all’attività professionale) e la tipologia di prestazioni professionali richieste; a ciascuno di questi fattori viene attribuito un punteggio su una scala graduata da 1 a 4, la cui media aritmetica esprime l'indice di rischio intrinseco dell’operazione o del rapporto continuativo.

Parallelamente, la valutazione deve considerare il grado di vulnerabilità dello studio, inteso come l'efficacia dei presidi organizzativi adottati per mitigare il rischio che eventuali fenomeni illeciti non vengano rilevati. In questa fase, l'attenzione si sposta sull'adeguatezza degli assetti interni, misurando, su una scala analoga, la qualità della formazione del personale, la puntualità nelle procedure di adeguata verifica, l'efficienza dei sistemi di conservazione documentale e la reattività dei protocolli di segnalazione delle operazioni sospette e delle infrazioni sull'uso del contante.

Il passaggio cruciale per la conformità normativa risiede nella sintesi finale consistente nella determinazione del rischio residuo, il cui parametro deriva dall'applicazione di una matrice ponderata che riflette la priorità attribuita all'autodisciplina dello studio. In particolare, al rischio inerente viene assegnato un peso del 40%, mentre alla vulnerabilità organizzativa viene attribuita una rilevanza maggiore, pari al 60%.

Tale impostazione muove dal presupposto dottrinale che una struttura organizzativa solida e controlli interni rigorosi siano i fattori più determinanti nel contenere le minacce esterne. La somma dei valori così ponderati restituisce infine il livello di rischio residuo effettivo, guidando il professionista nell'adozione delle misure di vigilanza più appropriate al caso concreto.

Schema operativo: determinazione del rischio residuo

STEP 2

STEP 3

STEP 1

Valutazione rischio inerente

Analisi vulnerabilità

Determinazione rischio residuo

Valore residuale ai canali distributivi

Nell’ambito della valutazione del rischio inerente, viene conferito un valore residuale ai canali distributivi, quale fattore difficilmente associabile all’attività degli studi professionali.

Fattori di rischio nella valutazione del rischio inerente

N. Fattore di rischio Rilevanza per studi professionali

1 Tipologia di clientela Alta rilevanza

2 Area geografica di operatività Media rilevanza

3 Canali distributivi Valore residuale (novità 2025)

4 Servizi offerti Alta rilevanza

Nuove tempistiche per l’aggiornamento dell’autovalutazione Addio alla scadenza triennale. L’aggiornamento dell’autovalutazione non è più rigidamente triennale. Resta alla discrezione del professionista in caso di mutamenti rilevanti nell’attività, ma diventa obbligatorio entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento dell’Analisi Nazionale del Rischio (NRA).

CONFRONTO TEMPISTICHE

PRIMA (2019) Scadenza triennale fissa

ORA (2025) Entro 1 anno dalla pubblicazione NRA + a discrezione per mutamenti rilevanti

Soglie numeriche per la funzione antiriciclaggio

Le novità riguardanti le soglie numeriche ai fini dell’individuazione della funzione antiriciclaggio nello studio presentano importanti cambiamenti:

Fattispecie Disciplina 2025

Soglia dei due professionisti ELIMINATA

Professionista individuale (anche con

La funzione AML e il relativo responsabile coincidono con il

dipendenti/collaboratori)

professionista stesso

Associazioni professionali / STP Necessaria SOLO se obblighi AML non assolti

individualmente da ogni singolo professionista

Revisione indipendente: nuove soglie La revisione indipendente diventa obbligatoria per associazioni o STP che superino contemporaneamente la soglia di 30 professionisti e 30 collaboratori/dipendenti. La predetta soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente.

Revisione indipendente:

Condizione 1: Numero professionisti > 30 al 31/12 anno precedente

Condizione 2: Numero collaboratori/dipendenti > 30 al 31/12 anno precedente

Risultato: Se ENTRAMBE le condizioni sono soddisfatte → Revisione indipendente OBBLIGATORIA

Se anche solo una condizione non è soddisfatta → Revisione indipendente NON obbligatoria

Definizione delle figure nel sistema antiriciclaggio

L’aggiornamento 2025 definisce con maggior precisione le seguenti figure coinvolte nel sistema antiriciclaggio degli studi professionali:

Figura Descrizione e funzioni

Funzione antiriciclaggio Funzione organizzativa deputata a definire e gestire le

politiche e le procedure interne per la gestione dei rischi di

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (FDT)

Responsabile antiriciclaggio Compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e

procedure interne per la gestione dei rischi di

riciclaggio/FDT; assiste il soggetto obbligato anche al fine

di gestire e mitigare il rischio residuo

Revisore indipendente Soggetto incaricato di verificare i controlli e le procedure

attuati dal soggetto obbligato

Tabella riepilogativa delle novità 2025 – RT n. 1

N. Novità Sintesi operativa

1 Sistema AML unico Studi associati/STP possono adottare un sistema unico; neoiscritti

hanno 1 anno per la prima autovalutazione

2 Valori ponderati Modifica della scala graduata per armonizzare il passaggio tra le

soglie di rischio residuo

3 Canali distributivi Valore residuale nella valutazione del rischio inerente per studi

professionali

4 Tempistiche aggiornamento Abolita scadenza triennale; obbligatorio entro 1 anno dalla

pubblicazione NRA

5 Soglie funzione AML Eliminata soglia 2 professionisti; coincidenza figura per professionista

individuale

6 Revisione indipendente Obbligatoria se > 30 professionisti E > 30 collaboratori al 31/12 anno

precedente

7 Figure professionali Definizione precisa di: Funzione AML, Responsabile AML, Revisore

indipendente

L’aggiornamento delle Regole Tecniche CNDCEC 2025 rappresenta un intervento significativo nell’ambito della disciplina antiriciclaggio applicabile agli studi professionali. Le novità introdotte mirano a semplificare e razionalizzare gli adempimenti, pur mantenendo elevati standard di vigilanza e prevenzione.

Particolare rilievo assumono l’introduzione del sistema antiriciclaggio unico per le strutture associate, la flessibilizzazione delle tempistiche di aggiornamento dell’autovalutazione e la ridefinizione delle soglie per l’individuazione della funzione antiriciclaggio e della revisione indipendente.

Si raccomanda ai professionisti di procedere tempestivamente all’adeguamento delle proprie procedure interne alla luce delle nuove disposizioni, avendo cura di verificare la coerenza con l’assetto organizzativo dello studio e con le specificità della clientela servita.

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Transizione 5.0, altra beffa: il MIMIT fa marcia indietro e cambia il decreto fiscale

Il governo corregge ancora il tiro: agli esodati verso il 90% sui beni strumentali e il 100% su FER e formazione

Autore: Miriam Carraretto

Il governo ha scelto di disinnescare il conflitto con il mondo delle imprese sul bonus Transizione 5.0. Dopo il taglio contenuto nel decreto fiscale del 27 marzo, che per le aziende rimaste senza copertura piena aveva aperto allo scenario, catastrofico, di un credito ridotto addirittura al 35%, il tavolo che si è tenuto il 1° aprile al Mimit segna una nuova inversione di rotta.

Il governo si è impegnato a riportare la copertura complessiva della misura a 4,25 miliardi, con una soluzione che dovrebbe riconoscere agli sfortunati esodati il 90% dei crediti relativi ai beni strumentali e il 100% della parte riferita a fonti rinnovabili e formazione.

Cosa è stato deciso

A Palazzo Piacentini l'Esecutivo ha, come dire, preso atto che la soluzione contenuta nel DL fiscale rischiava di produrre una frattura con il sistema produttivo e con i professionisti. Anzi, l'aveva già scatenata. Il Mimit ha dunque convocato il tavolo già il 29 marzo, d’intesa con il Mef e con il ministero per gli Affari europei, Pnrr e Politiche di coesione, spiegando che il confronto nasceva proprio in seguito a quanto deciso dal Consiglio dei ministri in sede di approvazione del Dl fiscale. All’uscita dal vertice, la linea è cambiata in modo netto.

Palazzo Chigi ha ora rimesso sul tavolo il ripristino integrale degli 1,3 miliardi previsti dalla Legge di bilancio e l’aggiunta di altri 200 milioni, vale a dire 1,5 miliardi in più rispetto alla soluzione ridotta contenuta nel decreto di fine marzo. I nuovi fondi consentono di portare il credito dal 35% previsto dal decreto di venerdì al 90% per gli investimenti del piano e al 100% per i pannelli fotovoltaici. La copertura piena viene estesa alla quota FER e alla formazione.

Chi sono gli esodati di Transizione 5.0

Attenzione che la platea interessata dalla correzione non coincide con l’intero universo dei beneficiari di Transizione 5.0.

Gli esodati sono quelle imprese che hanno continuato a presentare le comunicazioni preventive dopo il decreto direttoriale del 6 novembre 2025, pubblicato il 7 novembre, con cui il Mimit ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili sulla misura, e che hanno validamente completato l’iter nei termini richiesti, ricevendo dal GSE la conferma dell’ammissibilità tecnica dell’investimento. Proprio il ministero, pochi giorni dopo quel 7 novembre, aveva chiarito che le richieste avrebbero comunque potuto continuare ad essere presentate, in attesa di nuove risorse, e che sarebbero state valutate secondo l’ordine cronologico.

Cosa prevedeva il decreto fiscale del 27 marzo

Il casus belli è stato l’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. La norma riconosceva agli esodati soltanto un credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto nelle comunicazioni di prenotazione, calcolato esclusivamente sugli investimenti in beni strumentali degli allegati A e B alla

legge 232/2016, oltre alle spese di certificazione. Restavano invece esclusi gli investimenti in fonti di energia rinnovabile, compreso il fotovoltaico, nonché la componente formazione. La ragione numerica del taglio era tutta nella copertura.

L'esubero di domande valeva circa 1,65 miliardi, di cui 1,53 miliardi riferiti ai beni strumentali, mentre il governo nel decreto fiscale aveva destinato agli esodati soltanto 537 milioni. Da qui il riparto al 35% circa della componente beni. Quindi, chi attendeva un credito al 45% avrebbe finito per incassare il 15,75% dell’investimento, chi si aspettava il 35%, appena il 12,25%, cioè meno di quanto avrebbe ottenuto restando persino nel perimetro di Transizione 4.0. Piuttosto assurdo. Confindustria, Confapi e Confartigianato sono andate su tutte le furie, e hanno denunciato la rottura del patto di fiducia.

Cosa succede adesso

Ora, i nuovi 1,5 miliardi annunciati rappresentano l’incremento destinato a chiudere il buco apertosi su chi appunto era rimasto fuori. Sommando questi fondi ai 2,75 miliardi già stanziati per Transizione 5.0, l’impegno complessivo del governo sul piano arriva appunto a 4,25 miliardi. Questo importo dovrebbe consentire di soddisfare quasi integralmente le domande valide rimaste in sospeso.

La correzione deve ora passare nella conversione del Dl 38/2026, all’esame parlamentare. Fino a quel momento navighiamo a vista, perché convivono ora tre piani diversi insieme: la disciplina ordinaria del 5.0, il testo vigente del decreto fiscale e l’impegno politico assunto dal governo il 1° aprile.

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Quadro RU, l’incubo non ha fine. La Cassazione resuscita una questione che sembrava ormai archiviata

Tra semplificazione normativa, prassi dell’Agenzia delle entrate e orientamenti giurisprudenziali consolidati, l’omessa compilazione del quadro RU sembrava ormai relegata al rango di violazione formale. Ma la Cassazione riapre il fronte

Autore: Paolo Iaccarino

Le omissioni e gli errori di compilazione del quadro RU, salvo in casi eccezionali, non dovrebbero più costituire un problema. Osservando la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e la posizione assunta dall’Amministrazione finanziaria negli ultimi documenti di prassi, le violazioni del quadro RU dovrebbero costituire violazioni formali. Il condizionale è d’obbligo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, relativa all’agevolazione del gasolio per autotrazione, rimette tutto in discussione.

L’articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2024, a decorrere dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, ha risolto, solo per il futuro (la disposizione non è retroattiva, si veda Cass. n. 14648 del 2024), il problema collegato alla compilazione del quadro RU. Con tale disposizione, in termini generali, si prevede che la mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse nelle rispettive dichiarazioni annuali non comporta automaticamente la decadenza del beneficio. Ne consegue, sempre per il futuro, che la mancata compilazione del quadro RU è tale da determinare la perdita del beneficio esclusivamente qualora la norma istitutiva del credito, o il provvedimento attuativo, preveda espressamente tale inadempimento dichiarativo quale causa di decadenza dell’agevolazione.

Tale norma arriva al termine di un lungo percorso giurisprudenziale, a volte accidentato, con il quale la Suprema Corte ha anticipato le conclusioni oggi sintetizzate nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2024. In tema di decadenza delle agevolazioni fiscali è ampiamente condiviso come in assenza di una specifica ed espressa causa di decadenza l’inosservanza di un inadempimento formale non pregiudica il diritto alla spettanza dell’agevolazione (Cass. n. 25905 del 2017).

In particolare la decadenza dell’agevolazione collegata alla mancata compilazione del quadro RU è rilevabile nei soli casi in cui la sanzione decadenziale è “comminata espressamente dalle varie disposizioni normative, combinate tra loro” (Cass. n. 34266 del 2021). Solo in tale ultimo caso, “quando la decadenza è direttamente contemplata dalla disciplina dell’istituto” (Cass. n. 10045 del 2025), la decadenza conseguente all’omessa compilazione del quadro RU non è in alcun modo superabile.

Rispetto all’indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi anche la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle entrate ha confermato, ormai da anni, l’irrilevanza delle violazioni del quadro RU nei casi in cui le disposizioni istitutive ed attuative del credito non prevedono l’indicazione in dichiarazione a “pena di decadenza dal diritto all’agevolazione” (Circolare n. 13/E/2017 in tema di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013).

Secondo l’Amministrazione finanziaria da tale adempimento non può dipendere la genesi e la possibilità di utilizzazione del credito d’imposta, “stante l’automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate”. L’inadempimento, piuttosto, costituisce una violazione

formale, sanzionabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, con la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, e la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Rispetto all’irrilevanza delle violazioni del quadro RU, salvo nei casi in cui sia espressamente prevista la decadenza dell’agevolazione, è emblematica l’informativa del 20 novembre 2023 emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Con tale documento, rispetto alle richieste documentali connesse ai controlli automatizzati inerenti la mancata compilazione del quadro, il Consiglio Nazionale, all’esito di un confronto con la Divisione Centrale Servizi, ribadì la natura formale della violazione in oggetto.

A conferma di quanto già assunto dalla giurisprudenza di legittimità, e comunicato dalla Direzione Centrale Normativa dell’Amministrazione finanziaria, nel caso in cui l’avviso bonario derivi da un errore di compilazione del quadro RU, il Consiglio Nazionale confermò che gli uffici dell’Agenzia delle entrate, indipendentemente dall’entità e dalla natura del credito in discussione, devono limitarsi a riesaminare la posizione del contribuente avendo esclusivo riguardo alla dichiarazione presentata per integrare o correggere la dichiarazione originaria, “senza richiedere la documentazione giustificativa della spettanza del credito dichiarato, salvo che non si tratti del riconoscimento di crediti maturati in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse (cfr. circolare n. 21/E del 25 giugno 2013)”.

Orbene, alla luce del contesto appena descritto sorprende il contenuto della recente Ordinanza n. 6133 del 17 marzo 2026, con la quale la Corte di Cassazione mescola nuovamente le carte. Con riferimento al credito accise riconosciuto agli autotrasportatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 2 77 del 2000, nonostante dall’impianto normativo di tale agevolazione non sia desumibile alcuna specifica causa di decadenza connessa alla compilazione del quadro RU (la causa di decadenza era precedentemente prevista esclusivamente rispetto all’istanza da presentarsi al competente ufficio del Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette), la Suprema Corte arriva alla conclusione che l’omessa compilazione di tale quadro determina comunque la decadenza del credito d’imposta, in quanto intrinsecamente previsto dall’articolo 4 del citato dPR n. 277 del 2000. Secondo la Suprema Corte, in estrema sintesi, il diritto alla compensazione previsto ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 “presuppone” che il credito risulti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche e, in quanto tale, tale diritto “è subordinato alla richiesta che viene appunto formulata con la compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi”.

Secondo quest’ultima pronuncia, pur in assenza di una esplicita causa di decadenza, la compilazione del quadro RU integra un atto negoziale diretto a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio fiscale (non una mera dichiarazione di scienza), irretrattabile con l’invio di una dichiarazione integrativa.

L’ultima posizione della Corte di Cassazione è assolutamente criticabile e rischia di far vacillare nuovamente le minime condizioni di certezza raggiunte nel corso di molti anni. Un punto è certo. Salvo casi eccezionali la mancata compilazione del quadro RU non è causa di decadenza dell’agevolazione, ma costituisce una violazione formale della dichiarazione dei redditi. Costituendo il quadro RU un mero strumento di rendicontazione del credito, in caso di notifica della comunicazione di irregolarità avente ad oggetto eventuali omissioni il contribuente non perde il credito e, soprattutto, non è tenuto a dimostrare la spettanza dell’agevolazione e la conseguente istruttoria finalizzata all’annullamento della comunicazione deve vertere esclusivamente sulla dichiarazione integrativa inviata per consentire l’allineamento dei valori. Ogni comportamento difforme non è più accettabile.

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Mancata nomina del revisore nelle Srl: sanzioni, obblighi e rischi per gli amministratori

Cosa prevede l’art. 2477 c.c. e quali conseguenze derivano dall’omessa nomina dell’organo di controllo

Autore: Serena Pastore

Nelle società a responsabilità limitata, la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale non è sempre obbligatoria, ma diventa tale al verificarsi di specifiche condizioni individuate dall’art. 2477 del codice civile. La norma, profondamente modificata dal D.Lgs. 14/2019 e successivi correttivi, ha ampliato i casi in cui le Srl devono dotarsi di un sistema di controllo.

L’obbligo sussiste quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. Inoltre, rilevano i parametri dimensionali: la nomina diventa obbligatoria se, per due esercizi consecutivi, viene superato almeno uno dei seguenti limiti previsti dall’art. 2477, comma 2, lett. c), c.c.:

totale dell’attivo pari a 4 milioni di euro,

ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro

oppure numero medio di dipendenti pari a 20 unità.

La stessa disposizione stabilisce che l’obbligo cessa solo se, per tre esercizi consecutivi, nessuno di tali limiti viene superato. L’assemblea che approva il bilancio nel quale si verifica il superamento dei limiti deve procedere alla nomina entro trenta giorni. Si tratta di un termine rilevante, perché segna il momento a partire dal quale l’inerzia diventa giuridicamente rilevante.

Conseguenze mancata nomina

La mancata nomina del revisore o dell’organo di controllo non è priva di conseguenze. Anche se il codice civile non prevede una sanzione “ad hoc” esclusivamente per questa omissione, l’ordinamento configura comunque un sistema sanzionatorio e di responsabilità.

In primo luogo, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 2631 c.c., relative all’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi. La prassi delle Camere di Commercio e l’interpretazione prevalente riconducono la mancata nomina – quando obbligatoria e non comunicata – a tale ambito, con sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori che vanno da 1.032 a 6.197 euro.

Sul piano operativo, assume rilievo anche l’intervento del Registro delle imprese. Secondo l’art. 2477, comma 5, c.c., in caso di mancata nomina da parte dell’assemblea, il Tribunale provvede su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese. Si tratta di un meccanismo sostitutivo che evidenzia come l’obbligo sia considerato di interesse pubblico, e non meramente interno alla società.

Il ruolo del Tribunale e la nomina d’ufficio

Prima di arrivare alla segnalazione al Tribunale, nella prassi operativa il sistema camerale attiva generalmente una fase preventiva. In particolare, molte Camere di Commercio inviano alle società per

le quali risulta omessa la nomina dell’organo di controllo o del revisore, pur in presenza dei presupposti di legge ex art. 2477 c.c., una comunicazione di avvio del procedimento.

Tale comunicazione ha la funzione di sollecitare l’adempimento e contiene normalmente un termine – non uniforme a livello nazionale, in assenza di una disciplina procedurale precisa – entro cui la società è invitata a provvedere alla nomina e al relativo deposito presso il Registro delle imprese, ovvero a fornire motivate ragioni che giustifichino il mancato adempimento.

Questa fase assume particolare rilievo anche alla luce del fatto che, in molti casi, l’omissione deriva da una non corretta percezione del superamento dei parametri dimensionali, in particolare quello relativo al numero medio dei dipendenti.

Decorso inutilmente il termine assegnato, il Conservatore del Registro delle imprese procede alla segnalazione al Tribunale competente ai sensi dell’art. 2477, comma 5, c.c., il quale provvede alla nomina d’ufficio dell’organo di controllo o del revisore.

Responsabilità degli amministratori e rischi ulteriori

Oltre alla possibile applicazione di sanzioni amministrative, la mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore nei casi in cui essa sia obbligatoria può esporre gli amministratori a profili di responsabilità ben più rilevanti. L’inosservanza di un obbligo legale previsto dall’art. 2477 c.c. può infatti integrare una violazione dei doveri gestori sanciti dall’art. 2476 c.c., con conseguente responsabilità nei confronti della società, dei soci e dei creditori sociali.

Il tema assume particolare rilievo alla luce del D.Lgs. 14/2019, che ha rafforzato il ruolo degli assetti organizzativi adeguati e degli strumenti di controllo nella tempestiva rilevazione della crisi. In tale contesto, l’assenza dell’organo di controllo o del revisore, quando obbligatori, può costituire un indice di inadeguatezza dell’assetto organizzativo e di carente presidio dei rischi aziendali.

In particolare, ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c., gli amministratori sono tenuti a istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. La mancata nomina dell’organo di controllo, ove obbligatoria, può quindi essere valutata – unitamente ad altri elementi – come violazione di tale obbligo, con possibili conseguenze anche in sede concorsuale e ai fini dell’accertamento della responsabilità degli amministratori.

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IVA, nuove sanzioni per omissioni e infedeltà dichiarative dopo il Decreto Sanzioni: cosa cambia

Il D.Lgs. 87/2024 ridisegna anche il quadro sanzionatorio delle violazioni dichiarative IVA: confermata una linea severa per omesse dichiarazioni e infedeltà, ma con riduzioni

Autore: Francesco Paolo Fabbri

La riforma del sistema sanzionatorio tributario non si è limitata agli aspetti di natura penale, ma ha inciso in modo significativo anche sul versante delle sanzioni amministrative. In particolare, l’art. 2 del cosiddetto “Decreto Sanzioni” (D.Lgs 87/2024) è intervenuto sul D.Lgs. 471/1997, modificando numerose disposizioni che disciplinano le penalità applicabili in caso di violazioni delle norme fiscali.

Come avvenuto anche per altre innovazioni introdotte dal Decreto in materia di sanzioni tributarie, le nuove disposizioni trovano applicazione per le violazioni commesse a partire dal 01/09/2024: si tratta di un elemento particolarmente rilevante sotto il profilo temporale, poiché delimita con precisione l’ambito di operatività della riforma e impone agli operatori di distinguere tra il regime sanzionatorio previgente e quello risultante dalle modifiche normative.

Tra i settori interessati dall’intervento legislativo rientra anche la disciplina sanzionatoria in materia di IVA; il legislatore ha infatti rivisto diverse fattispecie, intervenendo sia sulle percentuali delle sanzioni sia sulle modalità di applicazione delle stesse (i principi recati dal D.Lgs 472/1997, parimenti modificato per le violazioni successive all’inizio del mese di settembre 2024).

Una prima area di intervento riguarda l’omessa presentazione della dichiarazione IVA. Nel nuovo assetto normativo la sanzione è fissata in misura pari al 120% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto essere dichiarate, con un importo minimo stabilito in 250 euro. Misura, quella proporzionale, che conferma la rilevanza attribuita dal legislatore all’obbligo dichiarativo – considerato uno degli adempimenti fondamentali per il corretto funzionamento del sistema fiscale.

La riforma prevede tuttavia un trattamento meno severo nel caso in cui il contribuente provveda comunque a presentare la dichiarazione, sia pure con un ritardo significativo. In particolare, se la dichiarazione omessa viene trasmessa:

oltre il termine di 90 giorni, ma

entro il termine massimo entro il quale l’Amministrazione finanziaria può esercitare il potere di accertamento, comunque prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell’avvio di attività di controllo,

la sanzione è ridotta al 75% dell’imposta dovuta. Quando dalla dichiarazione non emerge alcuna imposta da versare resta invece applicabile la sanzione minima di 250 euro.

Una disciplina specifica è prevista per le situazioni in cui il contribuente effettui esclusivamente operazioni non soggette a imposta: in queste ipotesi l’omessa presentazione della dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 euro. Anche se, pure in questo caso, se la dichiarazione viene presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma comunque entro i termini di

accertamento e prima dell’avvio di controlli formali, l’intervallo sanzionatorio viene ridotto, oscillando tra 150 e 1.000 euro.

La riforma ha inoltre modificato le penalità previste nei casi in cui la dichiarazione presentata contenga dati non corretti. In particolare, quando dalla dichiarazione emerge un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta oppure un credito detraibile o rimborsabile superiore a quello spettante, si applica una sanzione pari al 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito indebitamente utilizzato. Anche in questo caso è stabilito un importo minimo, fissato in 150 euro.

Il legislatore della riforma ha però introdotto una forma di attenuazione della sanzione, quando l’irregolarità viene spontaneamente corretta dal contribuente mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa: se la rettifica interviene entro i termini di accertamento e prima che il contribuente abbia avuto conoscenza di verifiche o controlli, la sanzione applicabile viene ridotta al 50% dell’imposta dovuta. Quando, invece, l’errore non comporta il versamento di imposte aggiuntive, resta applicabile la sanzione minima di 150 euro.

C’è però anche il contraltare della “norma premiale” di cui sopra, dato che in alcune situazioni particolarmente gravi la normativa prevede un trattamento sanzionatorio più rigido. La sanzione del 70% può infatti essere aumentata dalla metà fino al doppio quando la violazione deriva dall’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa oppure da operazioni inesistenti; lo stesso incremento si applica anche nei casi in cui la condotta del contribuente sia caratterizzata da artifici, raggiri o comportamenti fraudolenti finalizzati a ostacolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria.

Sul punto un aspetto importante riguarda la posizione del cessionario o committente che abbia utilizzato fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti: in quei casi l’aggravamento sanzionatorio si applica soltanto quando sia dimostrata la partecipazione del contribuente alla frode, evitando così che la penalità più severa colpisca automaticamente chi si sia limitato a utilizzare il documento senza essere coinvolto nel meccanismo fraudolento.

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TFM amministratori: data certa, deduzione e rinuncia. I rischi che il professionista deve prevenire

Senza data certa salta la deduzione per competenza

Autore: Martina Giampà

Il trattamento di fine mandato degli amministratori continua a essere una delle aree più delicate nella gestione fiscale delle società di capitali. Il punto critico non è soltanto la corretta previsione dell’indennità, ma soprattutto il rispetto di requisiti formali che, se trascurati, trasformano uno strumento legittimo in una fonte di contestazioni, con effetti sia sulla deduzione per la società sia sulla tassazione in capo al percettore.

Per i professionisti il nodo è pratico prima ancora che teorico: il TFM viene spesso costruito come se fosse un “TFR degli amministratori”, ma la disciplina non funziona così. La libertà di determinazione esiste, ma si muove entro binari precisi: congruità dell’importo, atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e attenzione particolare ai casi di rinuncia del socio-amministratore, oggi tra i più esposti in sede di verifica.

Deducibilità per competenza, la data certa è il vero spartiacque

Il TFM è un’indennità eventuale e pattizia: non nasce automaticamente dalla legge come il TFR dei dipendenti, ma dalla volontà delle parti, cioè società e amministratore. Proprio per questo non esiste un criterio legale di calcolo obbligatorio, né è necessario replicare formule tipiche del lavoro subordinato. La misura può essere fissa, variabile o agganciata a parametri di performance, purché resti congrua rispetto alle caratteristiche della società e al ruolo effettivamente svolto. Qui si annida il primo equivoco operativo: la libertà di determinazione non significa arbitrarietà. Anche per il TFM, come per i compensi degli amministratori, resta aperto il sindacato di congruità dell’Amministrazione finanziaria. Un importo sproporzionato rispetto a dimensioni, risultati e struttura dell’impresa può esporre a contestazioni di anti- economicità.

Il principio decisivo è noto ma ancora troppo spesso sottovalutato: l’accantonamento del TFM è deducibile per competenza solo se il diritto dell’amministratore risulta da un atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto. E il rapporto, sul piano tecnico, non si perfeziona con la nomina, ma con l’accettazione dell’incarico. Questo significa che la coincidenza tra nomina, accettazione e delibera del TFM è il terreno classico su cui maturano le contestazioni.

Le modalità pratiche per attribuire data certa sono diverse: verbale notarile, autenticazione notarile delle firme, registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, deposito presso la Camera di Commercio, raccomandata in plico aperto e, soprattutto, scambio PEC tra società e amministratore. Proprio la PEC rappresenta spesso la soluzione più semplice ed efficiente, perché consente di fissare temporalmente la previsione del TFM con costi contenuti e buona tracciabilità documentale.

Il riferimento normativo centrale è l’art. 17, comma 1, lett. c) del TUIR, tassazione separata in capo al percipiente, richiamato dalla prassi erariale ai fini della deducibilità per competenza. Questo requisito, contestato dalla dottrina, è stato tuttavia confermato dalla Cassazione. La rigidità del requisito non è solo teorica, ma trova fondamento diretto nella disciplina tributaria: se manca la data certa anteriore, il TFM non può beneficiare né della tassazione separata prevista dal predetto articolo 17 né, sul versante

della società, della deduzione per competenza, con conseguente applicazione del criterio di cassa ai sensi dell’art. 95, comma 5 del TUIR (risposta a interpello n. 292/2021).

Se questo requisito manca, la conseguenza è netta: niente deduzione per competenza. Il TFM diventa deducibile solo per cassa al momento dell’effettiva erogazione, mentre per il percettore viene meno anche il beneficio della tassazione separata sostituita dalla tassazione ordinaria.

Un caso pratico chiarisce bene il rischio. La fattispecie riguarda una S.r.l. che ha deliberato un TFM di 8.000 euro annui in favore dell’amministratore, ma senza che l’atto fosse assistito da data certa anteriore all’inizio del rapporto, poiché l’accettazione della nomina è avvenuta contestualmente alla delibera che prevedeva il trattamento di fine mandato, senza alcuna cesura temporale. In concreto, l’accantonamento annuo viene regolarmente imputato a conto economico e, dopo cinque anni, il TFM maturato raggiunge 40.000 euro. Sul piano fiscale, tuttavia, l’assenza della data certa impedisce la deduzione per competenza degli accantonamenti: la società deve quindi operare ogni anno una variazione in aumento di 8.000 euro nel modello Redditi, rinviando la deducibilità al momento dell’effettiva erogazione, secondo il criterio di cassa previsto dall’art. 95, comma 5, del TUIR. Anche per il percipiente le conseguenze sono rilevanti, perché il TFM, in mancanza del requisito formale, non beneficia della tassazione separata ma confluisce nella tassazione ordinaria nell’anno di percezione. Ne deriva un aggravio concreto: ipotizzando un reddito ordinario di 50.000 euro, a fronte di una tassazione separata definitiva di circa 10.800 euro, la tassazione ordinaria del TFM può arrivare a 17.200 euro, con un maggior onere fiscale di circa 6.400 euro. Il caso conferma quindi che la corretta impostazione del TFM richiede, già al momento della nomina o del rinnovo dell’incarico, una delibera assistita da data certa e temporalmente anteriore all’accettazione dell’amministratore, senza ricorrere a soluzioni solo apparenti o a discontinuità fittizie.

Rinuncia del socio amministratore

La rinuncia al TFM è una remissione del debito e deve essere formalizzata in modo adeguato, ma i suoi effetti cambiano radicalmente a seconda che l’amministratore sia o meno socio. Nei casi di socio- amministratore, la Cassazione (sentenza n. 16595/2023) ha superato la teoria dell’incasso giuridico sostenuta dall’Agenzia delle Entrate: la rinuncia non genera reddito imponibile in capo al socio che non ha incassato il credito. Sul piano contabile, se l’operazione ha natura di rafforzamento patrimoniale, la rinuncia può tradursi in una posta di patrimonio netto.

Questo non significa, però, neutralità assoluta. Se la società aveva già dedotto negli esercizi precedenti gli accantonamenti TFM, la rinuncia impone una variazione in aumento nel modello Redditi. Per esempio, a fronte di un TFM di 80.000 euro regolarmente dedotto per competenza, la rinuncia del socio- amministratore comporta proprio questo recupero fiscale in caso alla società, pur senza tassazione sul socio rinunciante.

Diversa è l’ipotesi dell’amministratore non socio. Qui la rinuncia determina, in linea generale, una sopravvenienza attiva in capo alla società, fiscalmente rilevante se gli accantonamenti erano stati dedotti in passato. Se invece il TFM non era mai stato dedotto, perché privo della data certa e quindi deducibile solo per cassa, la sopravvenienza non diventa imponibile. È questo il punto che rende la rinuncia un caso ad alto rischio: per trattarla correttamente non basta guardare all’atto finale, ma occorre ricostruire tutto il percorso precedente del TFM, dalla sua istituzione alla sua deduzione fiscale.

In definitiva, il TFM non è un istituto liberamente modellabile senza vincoli formali: la disciplina fiscale richiede un atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto, pena la perdita dei vantaggi connessi alla deduzione per competenza e alla tassazione separata. E quando interviene la rinuncia del socio- amministratore, entra in gioco anche il profilo delle sopravvenienze attive disciplinato dall’art. 88, comma 4-bis, del TUIR, con riflessi che impongono una ricostruzione attenta sia del trattamento in capo alla società sia di quello del socio.

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Bilanci 2025, nelle srl attenzione al test per l’organo di controllo: cosa sapere

Tra soglie dimensionali, società controllate, bilancio consolidato e nuovi vincoli legati ai contributi pubblici, il 2025 diventa l’anno chiave per verificare l’obbligo di nomina di sindaco o revisore nelle srl

Autore: Giovanni Riccio

L’articolo 2477 del codice civile, rubricato “sindaco e revisore legale dei conti”, sancisce che l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore, oltre le ipotesi della previsione volontaria da parte della società, è obbligatoria se la società:

a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello

stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (ULA).

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Una prima ipotesi di nomina, quindi, consegue all’obbligo in capo alla srl di redigere il bilancio consolidato.

Il requisito di cui alla precedente lettera b) prevede la sussistenza di contemporanea di due condizioni, vale a dire che la srl controlli una società e che tale società sia obbligata alla revisione dei conti.

La prima circostanza dev’essere verificata secondo il dettato dell’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, in ossequio ai quali sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea

ordinaria;

2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante

nell'assemblea ordinaria; 3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli

contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) di cui sopra si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Infine, l’ipotesi di cui alla lettera c) dell’articolo 2477, che, verosimilmente, sarà quella che rappresenterà quella foriera del maggior numero di nomine.

Il riferimento è ai valori che emergono dai bilanci 2024 e 2025. In caso di superamento di almeno uno dei limiti in questi due esercizi, si deve provvedere alla nomina che decorrerà dall’esercizio 2026 (primo anno con il bilancio revisionato).

L’obbligo di nomina, come evidenziato in precedenza, viene meno se per tre esercizi consecutivi non viene superato nemmeno uno dei limiti in parola.

Secondo l’orientamento della dottrina prevalente, compatibilmente con le indicazioni statutarie, è possibile declinare il controllo in tre modalità differenti:

1. nomina del Sindaco unico o del Collegio sindacale (con funzioni di controllo legale) e di un

Revisore (con funzione di revisione legale). 2. nomina solo del Sindaco unico o del Collegio sindacale e non del Revisore; in tale circostanza lo

statuto deve attribuire all’organo sindacale anche le funzioni di revisione e tale organo deve essere composto da revisori.

3. nomina del solo Revisore (con funzioni di revisione legale) ed assenza dell’organo deputato al

controllo legale, affidata ai soci (articoli 2476 e 2409 c.c.).

Il tratto comune è rappresentato dall’attività di revisione contabile. Secondo tale impostazione non è ammessa la nomina del solo organo di controllo e l’assenza della revisione.

Va evidenziato che la legge di bilancio 2025 ha introdotto una nuova ipotesi di obbligo di nomina dell’organo di controllo. Si tratta della percezione da parte delle imprese interessate di contributi pubblici di importo significativo. Sulla base della bozza del regolamento attuativo delle disposizioni in parola, dovrebbero essere di entità significativa i contributi a carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria, con esclusione delle società quotate e loro controllate, o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali, che, “cumulativamente”:

hanno dato luogo a erogazioni di somme di denaro destinate alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico, con irrilevanza delle erogazioni di contributi destinati a una generalità di soggetti, di quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, di quelli concessi sotto forma di credito di imposta, nonché di quelli erogati agli enti del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017; sono di importo pari o superiore a un milione di euro annui ovvero di ammontare pari al 50% del totale delle entrate, dei ricavi o del valore della produzione del soggetto beneficiario (rilevano i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta).

La percezione dei contributi assume rilevanza a partire dal 1° gennaio 2025, ferma restando la possibilità della rinuncia.

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Quadro VQ e IVA periodica non versata, il credito nasce solo quando si paga (anche a rate)

Per gli omessi versamenti IVA emersi da 54-bis, il credito matura per cassa: in dichiarazione finisce nel VL solo la quota versata entro la presentazione

Autore: Redazione Fiscal Focus

La gestione dell’IVA periodica non versata, quando intercettata in sede di controllo automatizzato (art. 5 4-bis del D.P.R. 633/1972), presenta profili applicativi tutt’altro che banali, soprattutto nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento rateale delle somme dovute. Il nodo centrale riguarda la corretta individuazione del momento in cui si forma il credito IVA derivante dai versamenti tardivi e la sua corretta esposizione nel modello IVA.

La questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate in più occasioni, in particolare con le risposte a interpello n. 449 del 30/10/2019 e n. 81 del 27/02/2020, che hanno fornito un inquadramento sistematico oggi di riferimento per gli operatori.

Il principio affermato è chiaro: il credito IVA collegato al versamento di imposta periodica omessa non sorge al momento in cui l’imposta era originariamente dovuta, né quando viene ricevuta la comunicazione di irregolarità, ma si costituisce esclusivamente nel momento e nella misura in cui il pagamento viene effettivamente eseguito. In altri termini il credito va considera “per cassa”, non invece “per competenza” (in termini di esigibilità).

Questa impostazione si fonda su un dato logico oltre che normativo, tale per cui l’IVA periodica non versata non può concorrere alla determinazione del saldo annuale come pagamenti effettuati o già assolti, dato che manca il presupposto del versamento; solo con l’effettiva esecuzione del versamento (anche se tardivo e rateale) l’imposta può essere considerata a tutti gli effetti adempiuta e, quindi, rilevante ai fini della determinazione del saldo IVA.

Le citate risposte a interpello hanno chiarito un ulteriore aspetto operativo di rilievo, per cui nel caso di pagamento rateale bisogna distinguere tra le rate:

effettivamente pagate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, e

quelle versate successivamente.

Per quanto riguarda le prime l’Agenzia ha precisato che la quota di IVA effettivamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione – e comunque non oltre il termine ordinario previsto per tale adempimento – deve essere considerata nel quadro VL della dichiarazione IVA. In sostanza la dichiarazione annuale deve riflettere solo quanto concretamente corrisposto fino a quel momento.

Diversamente, le rate pagate in anni successivi non possono essere retroattivamente imputate all’anno di competenza originaria. Esse danno invece luogo alla formazione di un credito IVA che deve essere indicato nel quadro VQ della dichiarazione relativa all’anno in cui il pagamento è stato effettuato.

Questo quadro VQ, introdotto proprio per intercettare quel tipo situazioni, svolge la funzione di “ponte” tra annualità diverse: consente di far emergere un credito IVA maturato in relazione a versamenti tardivi di imposta periodica riferita ad anni precedenti, in modo da evitare una duplicazione dell’imposta e

garantire la neutralità del tributo (pur nel rispetto del principio secondo cui il credito sorge solo a fronte di un effettivo esborso).

L’impostazione dell’Agenzia appare coerente con la struttura dell’IVA e con la logica del controllo automatizzato. La comunicazione ex art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 non modifica la natura dell’imposta, ma si limita a rilevare l’omesso versamento: la scelta del contribuente di rateizzare non altera quindi il principio di base per cui il credito si forma progressivamente, in corrispondenza di ciascun pagamento.

Sul piano pratico la disciplina richiede però attenzione. Il contribuente che abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità per omesso versamento IVA periodica e abbia optato per la rateazione deve monitorare con precisione:

1. l’ammontare delle rate pagate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, da

indicare nel quadro VL; 2. le rate versate successivamente, da far emergere nel quadro VQ ma solo nell’anno di pagamento.

Un’errata compilazione può comportare disallineamenti nei sistemi dell’Amministrazione e generare ulteriori comunicazioni di irregolarità, con effetti a cascata.

Le risposte a interpello del 2019 e del 2020 hanno quindi avuto il merito di fornire un criterio chiaro e uniforme, evitando interpretazioni difformi che avrebbero potuto portare a considerare l’intero debito “virtualmente” versato già al momento dell’adesione alla rateazione. Tale lettura sarebbe stata difficilmente compatibile con il principio di effettività del versamento e con la necessità di garantire coerenza tra flussi finanziari e dichiarazioni.

In conclusione, il messaggio che emerge è duplice. Da un lato il credito IVA derivante dai versamenti omessi e successivamente rateizzati non è automatico né anticipato: esso si forma progressivamente, in proporzione ai pagamenti effettuati; dall’altro lato la corretta gestione dichiarativa richiede un utilizzo coordinato dei quadri VL e VQ, in modo da riflettere fedelmente la tempistica dei versamenti.

Si tratta di un meccanismo che, pur complesso, risponde all’esigenza di coniugare il rigore formale del sistema IVA con il principio di neutralità dell’imposta – evitando che il contribuente subisca un aggravio definitivo per il solo fatto di aver adempiuto in ritardo – ma impedendo al contempo che il credito si formi in assenza di un effettivo pagamento.

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Bilancio d’esercizio, ecco quando l’approvazione può slittare

Non solo bilancio consolidato: dalle partecipazioni estere alle operazioni straordinarie, i casi in cui il rinvio dell’assemblea è ammesso dall’ordinamento

Autore: Giovanni Riccio

Secondo la previsione dell’articolo 2364, comma 2, c.c., dettato in tema di spa prive del consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria deputata all’approvazione del bilancio dev’essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Con un’apposita clausola statutaria può essere previsto il differimento di tale termine sino a centottanta giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Come precisato dalla dottrina notarile, la clausola in parola “non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine” citato (Massima Consiglio Notarile di Milano 9/12/2003 n. 15).

Se l’organo amministrativo ritiene di differire il termine per la convocazione dell’assemblea deputata all’approvazione del progetto di bilancio, è necessario adottare una formale delibera che preceda la scadenza dei centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Invero, la norma individua una causa sistematica di approvazione tardiva, l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, ed un’altra da valutare di volta in volta al ricorrere delle particolari esigenze citate.

Nel caso in cui la società fruisca della proroga offerta dallo statuto, gli amministratori devono segnalare le ragioni che hanno condotto al differimento nella relazione sulla gestione. Si ritiene che in caso mancata predisposizione di tale documento, si debba sopperire fornendo l’informativa nella nota integrativa. In caso di differimento in conseguenza della predisposizione del bilancio consolidato non è necessaria alcuna argomentazione particolare, ai fini della giustificazione dell’approvazione tardiva basta citare la predisposizione di tale documento.

Se gli amministratori non motivano le ragioni del rinvio della convocazione oltre il termine di centoventi giorni non si configura una ipotesi di invalidità della delibera di approvazione del bilancio, tuttavia essi possono esserne chiamati a risponderne ai sensi dell'art. 2392 c.c.

Possono considerarsi valide ragioni per il differimento dell’approvazione, tra le altre, le seguenti ragioni:

prescindendo dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, la necessità procedere alla valutazione delle partecipazioni in altre società, in particolare se valutate utilizzando il metodo del patrimonio netto, quindi di attendere i bilanci delle partecipate; in caso di possesso di società partecipate estere, la necessità di attendere i relativi bilanci e procedere alla loro traduzione;

la complessità di calcolo delle imposte da accantonare nel conto economico correlate alle ipotesi di opzione per il consolidato fiscale (art. 117 del TUIR) o di trasparenza (art. 115 del TUIR) in cui la società necessiti di ricevere dati da altre società per il calcolo delle imposte;

le dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione dell'assemblea, con il subentro dei nuovi amministratori che necessitano di un adeguato lasso

temporale per raccogliere i dati contabili e verificarli;

l’esistenza di cantieri, sedi operative o stabili organizzazioni dotate di autonomia gestionale, con la necessità di reperire i relativi dati;

la presenza di commesse pluriennali che devono essere approvate dal committente (c.d. SAL o stati avanzamento lavori). l’effettuazione di operazioni straordinarie;

il cambiamento dei sistemi gestionali aziendali;

il passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali e viceversa;

l’esistenza di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell’articolo 2447-bis e seguenti del Codice civile;

di cause di forza maggiore (incendi, furti o calamità naturali).

Ponendo lo sguardo all’attualità è ragionevole ritenere che le imprese che hanno importanti interessi nelle aree interessate al conflitto in corso nel Medio Oriente possano propendere legittimamente per il differimento del termine in parola. Per tali società potrebbe essere necessario attendere l’evoluzione degli eventi bellici in corso per valutare se sussista o meno un pregiudizio sulla continuità aziendale.

In proposito l’OIC 29 precisa che alcuni fatti successivi possono incidere sulla prospettiva della continuità aziendale. Ad esempio, possono essere variate le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, che inducano a considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Stante il rimando contenuto nell’articolo 2478-bis c.c., la medesima disciplina sopra esposta si applica alle società a responsabilità limitata. Non si applica, invece, alle srl semplificate.

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Terzo settore, al via i nuovi regimi forfettari per Ets non commerciali, Odv e Aps

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio N. 10 - 12 Marzo 2026

Debutta il regime forfettario opzionale per la tassazione dei redditi d’impresa degli Ets non commerciali, caratterizzato da coefficienti di redditività più favorevoli rispetto al passato. Accanto a questo, il regime introdotto per Odv e Aps prevede coefficienti ancora più agevolati e significative semplificazioni, sia sul piano contabile sia in ambito Iva.

Questo articolo è tratto dalla Guida del Sole 24 Ore “Terzo settore” a cura di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio, in edicola dal 12 marzo e disponibile online al seguente link: https://24oreprofessionale.ilsole24ore.com/24orepro/terzo-settore-380.html

Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2026 sono entrate pienamente in vigore le principali disposizioni fiscali introdotte dal Titolo X Cts, con particolare riguardo a quelle concernenti la tassazione ai fini delle imposte sui redditi. Tra queste, assumono rilievo due regimi forfettari opzionali, destinati alla tassazione delle attività commerciali svolte da specifiche tipologie di enti del Terzo settore (Ets). Si tratta, in particolare, del:

regime forfettario per la tassazione dei redditi d’impresa degli Ets non commerciali (articolo 80 Cts); •

regime forfettario per la tassazione delle attività commerciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (articolo 86 Cts). •

Il regime forfettario per gli Ets non commerciali

L’articolo 80 Cts prevede un regime opzionale forfettario per la tassazione dei redditi d’impresa, riservato agli Ets che si qualificano come non commerciali. Sotto il profilo soggettivo, ai fini dell’accesso al regime, è necessario che l’ente mantenga la qualifica di Ets non commerciale, secondo i criteri indicati dall’articolo 79, commi 5 e 5-bis. In particolare, tale qualifica presuppone che l’attività di interesse generale sia svolta in via prevalente con modalità non commerciali e che le entrate dell’ente risultino composte, in misura prevalente, da proventi non riconducibili ad attività commerciale. Il regime in esame si applica esclusivamente ai fini dell’Ires e consente agli Ets non commerciali di determinare in modo forfettario il reddito d’impresa, derivante dallo svolgimento di attività diverse (articolo 6 Cts), oppure di attività di interesse generale (articolo 5 Cts) svolte, in via non prevalente, con modalità commerciali.

Nel dettaglio, qualora l’ente opti per il regime di cui all’articolo 80 Cts, il reddito d’impresa sarà calcolato applicando ai proventi derivanti da tali attività commerciali specifici coefficienti di redditività a scaglioni, distinti in base alla natura dell’attività svolta (prestazioni di servizi o altre attività), e sommando gli ulteriori componenti positivi di reddito.

In concreto, il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi i suddetti coefficienti, secondo lo

scaglione di riferimento, e aggiungendo l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali (articolo 86 Tuir), delle

sopravvenienze attive (articolo 88 Tuir), dei dividendi e interessi (articolo 89 Tuir) e dei proventi

immobiliari (articolo 90 Tuir). Qualora l’ente produca ricavi da attività miste, il coefficiente da applicare sarà quello corrispondente alla tipologia prevalente di attività, ossia quella che ha generato la quota maggioritaria dei ricavi. Tale criterio potrà essere applicato a condizione che l’ente tenga una separata annotazione delle differenti attività considerate. In assenza di separata annotazione, si applicheranno i coefficienti previsti per le prestazioni di servizi, più elevati rispetto a quelli per le altre attività. L’impianto delineato dall’articolo 80 Cts presenta analogie con il regime forfettario previsto per gli enti non commerciali dall’articolo 145 Tuir. Rispetto a quest’ultimo regime - che continuerà ad applicarsi agli enti non commerciali non iscritti al Runts - l’articolo 80 Cts risulta in genere più favorevole, sia per quanto riguarda le condizioni di accesso, sia con riferimento ai coefficienti applicabili. In particolare, l’articolo 80 Cts non prevede una soglia massima di ricavi per la fruizione del regime forfettario. Ciò consente l’opzione anche da parte di enti con volumi significativi, purché qualificabili come Ets non commerciali secondo i criteri dell’articolo 79, comma 5, Cts. La scelta tra regime ordinario e forfettario rappresenta, pertanto, una valutazione di convenienza da operare caso per caso. L’articolo 145 Tuir, invece, si applica unicamente agli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata (articolo 18 Dpr 600/1973) ossia nel limite massimo di ricavi di 500.000 euro per l’attività di prestazione di servizi e 800.000 euro per le altre attività (si veda, anche se con riferimento alla precedente formulazione dell’articolo 18 Dpr 600/1973, la circolare dell’agenzia delle Entrate 7 luglio 2015, n. 25/E), e prevede coefficienti meno vantaggiosi variabili:

dal 15% al 25% per le prestazioni di servizi; •

dal 10% al 15% per le altre attività. •

Come anticipato, il regime di cui all’articolo 80 Cts si applica ai soli fini Ires, e non comporta, pertanto,

alcuna semplificazione o agevolazione sul versante Iva (a differenza del regime previsto dall’articolo 86 Cts

per Odv e Aps, che sarà esaminato nell’articolo successivo). È, invece, prevista, per gli Ets non commerciali che optano per tale regime, la disapplicazione degli studi di settore e degli indici sintetici di affidabilità fiscale. L’articolo 80 Cts disciplina, inoltre, alcuni profili applicativi connessi al passaggio dal regime ordinario a quello forfettario. In particolare, i componenti positivi e negativi di reddito riferibili ad esercizi precedenti in cui l’ente applicava il regime ordinario, e la cui tassazione o deduzione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta immediatamente precedente a quello di ingresso nel regime forfettario (articolo 80, comma 5, Cts). Tali componenti, pertanto, restano estranei al calcolo forfettario e rilevano nell’ultimo esercizio in cui l’ente applicava il regime ordinario. Diversamente, le eventuali perdite pregresse possono essere portate in diminuzione del reddito calcolato forfettariamente ai sensi dell’articolo 80 Cts, secondo le regole ordinarie del Tuir (articolo 80, comma 6, Cts). L’opzione per il regime forfettario di cui all’articolo 80 Cts è effettuata in dichiarazione dei redditi, con efficacia a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata. L’opzione è vincolante per un periodo di tre esercizi, al termine del quale può essere revocata. In caso di avvio di attività commerciale, l’opzione deve essere effettuata contestualmente alla dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 35 Dpr 633/1972. Infine, come recentemente chiarito dall’Amministrazione finanziaria (chiarimento contenuto nella circolare 1/E del 19 febbraio 2026), pur non essendo espressamente richiamati dalla norma, possono essere considerati ricavi assoggettabili ai coefficienti di redditività di cui al presente regime forfettario anche i proventi derivanti dall’attività di raccolta fondi svolta in forma continuativa che assuma la natura di attività commerciale ai sensi dei principi del Tuir. Tale interpretazione risulta infatti coerente con l’impianto sistemico della norma.

Odv e Aps, il restyling del forfettario tra vantaggi Ires e semplificazioni Iva

L’articolo 86 del Codice del Terzo settore introduce un regime forfettario opzionale riservato alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Tale regime si distingue, sotto molteplici profili, da quello generale previsto dall’articolo 80 Cts per gli Ets non commerciali, prevedendo, da un lato, coefficienti di redditività più vantaggiosi per la determinazione del reddito derivante dalle attività commerciali, e contemplando, dall’altro, significative semplificazioni contabili e ai fini Iva. L’intento è quello di favorire la semplificazione e la sostenibilità gestionale delle attività svolte da enti con un volume di entrate commerciali contenuto e caratterizzati, in quanto Odv e Aps, dall’apporto prevalente dei volontari nello svolgimento delle attività. Sotto il profilo soggettivo, il regime in esame si applica esclusivamente alle Odv e alle Aps iscritte nelle rispettive sezioni del Runts. Inoltre, per l’accesso al regime è richiesto il rispetto di una soglia massima di ricavi derivanti da attività commerciali percepiti nell’esercizio precedente pari a 85.000 euro.

In tale plafond, come chiarito dalla circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, trovano collocazione tutti i proventi costituiti dai ricavi derivanti dallo svolgimento di attività generale di cui all’articolo 5 Cts, svolte non in conformità ai commi 2, 2-bis e 3 dell’articolo 79 Cts, nonché dalle attività diverse di cui all’articolo 6 Cts qualora svolte in forma di impresa. Inoltre, pur non essendo espressamente richiamati dalla norma, vi rientrano anche i corrispettivi derivanti dalla raccolta fondi di cui all’articolo 7 Cts, purché si tratti di un’attività che sia effettuata in modo continuativo e, quindi, non nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a), Cts. Non vi rientrano, invece, i proventi derivanti da attività svolte in modo occasionale, riconducibili tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), Tuir. Così come il regime dell’articolo 80 Cts per gli Ets non commerciali, anche il regime dell’articolo 86 Cts per Odv e Aps riveste carattere opzionale. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi oppure, nell’ipotesi di avvio di attività commerciale, nella dichiarazione di inizio attività, con contestuale attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti. La circolare n. 1/E del 2026 chiarisce che per il primo anno di entrata in vigore e per gli enti di nuova costituzione l’opzione per il regime può essere esercitata quando ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore al limite sopra riportato. Per quanto riguarda i soggetti di nuova costituzione, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso in cui il primo periodo di gestione dell’ente risulti inferiore all’anno solare, il limite di importo cui fare riferimento si determina rapportandolo a detto periodo computato in giorni. L’applicazione del regime viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il venir meno delle condizioni per l’accesso.

Trattamento ai fini delle imposte sui redditi

Sotto il profilo delle imposte sui redditi, il regime forfettario previsto dall’articolo 86 Cts consente agli enti che vi aderiscono di determinare il reddito imponibile applicando ai ricavi commerciali percepiti nel periodo d’imposta un coefficiente di redditività estremamente ridotto. In particolare, la norma prevede un coefficiente dell’1% per le Odv e del 3% per le Aps, senza alcuna distinzione in base alla natura dell’attività svolta o all’entità dei ricavi, purché nei limiti della soglia prevista. Questo meccanismo consente, nei fatti, di assoggettare a tassazione solo una minima parte dei ricavi, con evidenti benefici sul piano impositivo. L’articolo 86 Cts precisa, inoltre, alcuni aspetti applicativi relativi al passaggio tra regimi. In analogia con quanto previsto dall’articolo 80 Cts, le componenti reddituali riferibili ad anni precedenti nei quali l’ente applicava il regime ordinario - la cui tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir - concorrono alla formazione del reddito del periodo d’imposta immediatamente precedente all’ingresso nel regime forfettario. Le perdite fiscali pregresse, invece, possono essere portate in diminuzione del reddito determinato forfettariamente, secondo quanto disposto dall’articolo 80, commi 5 e 6, Cts. Nell’ipotesi di passaggio dal regime forfettario dell’articolo 86 Cts al regime ordinario, oppure al regime forfettario previsto dall’articolo 80 Cts, al fine di evitare salti o duplicazioni d’imposta, l’articolo 86, comma 15, stabilisce che i ricavi che hanno già concorso alla determinazione del

reddito - in base alle regole del regime forfettario - non rilevano ai fini della determinazione del reddito degli anni successivi, anche se di competenza di tali periodi. Al contrario, i ricavi che, pur essendo di competenza del periodo in cui vigeva il regime forfettario, non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile, assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi in cui si verificano i presupposti di tassazione. Gli stessi criteri si applicano anche nel caso inverso, di passaggio da un regime ordinario, o dal regime dell’articolo 80 Cts, al regime forfettario dell’articolo 86. Viene inoltre specificato che, nel passaggio da un esercizio in cui si applicava il regime forfettario a uno in cui si applica un diverso regime, i costi sostenuti durante il periodo soggetto al regime forfettario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Sempre in tema di passaggio tra regimi, l’articolo 86, comma 15, Cts prevede che, in caso di cessione, successivamente all’uscita dal regime forfettario, di beni strumentali acquisiti prima dell’applicazione del regime stesso, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza si debba assumere come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello di decorrenza del regime. Se la cessione riguarda beni acquisiti durante il periodo di applicazione del regime forfettario, si assume invece come costo il prezzo di acquisto. Sul piano degli adempimenti formali, il regime di cui all’articolo 86 Cts si caratterizza inoltre per significativi esoneri e semplificazioni. Le Odv e le Aps che vi aderiscono sono infatti esonerate, ai fini fiscali, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili previsti per i soggetti ordinari, ferma restando la necessità di conservare i documenti emessi e ricevuti e di presentare annualmente la dichiarazione dei redditi. Inoltre, le Odv e Aps che optano per il regime forfettario sono esonerate dalla veste di sostituti d’imposta e, dunque, dall’operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III Dpr 600/1973. Tuttavia, tali enti devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non sia stata operata la ritenuta, nonché l’ammontare dei redditi stessi. Analogamente a quanto previsto dall’articolo 80 Cts, le Odv e Aps che optano per il regime forfettario dell’articolo 86 Cts sono escluse dall’applicazione degli studi di settore e degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Trattamento ai fini Iva

Per quanto riguarda l’Iva, il regime delineato dall’articolo 86 Cts si ispira, nella sostanza, alla logica della franchigia già prevista per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni (nell’analogo limite di ricavi pari a 85.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, commi 54 e seguenti, legge 190/2014). Nell’ottica di semplificare la gestione e gli adempimenti, l’opzione per il regime dell’articolo 86 Cts comporta infatti, in linea di principio, l’esclusione dell’Iva in rivalsa sulle operazioni attive, con la conseguente inapplicabilità della detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. Specifiche regole sono, tuttavia, previste per le operazioni intracomunitarie o comunque effettuate nei confronti dei soggetti non residenti. In via generale, infatti, in base alle relative disposizioni del Dpr 633/1972 e del Dl 331/1993 (richiamate dall’articolo 86, comma 7, Cts), per le Odv e Aps che optano per il regime forfettario:

sono considerate non imponibili ai fini Iva le cessioni intracomunitarie di beni; •

non sono soggetti a Iva gli acquisti intracomunitari di beni, se l’ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell’anno solare precedente (calcolato al netto dell’Iva) non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non sia superato;

per le prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi Iva non residenti in Italia, viene emessa fattura senza Iva, mentre se tali attività sono rese a soggetti privati l’Iva è applicata; •

se invece l’ente riceve una prestazione di servizi da un soggetto passivo Iva non residente in Italia, provvede ad integrare la fattura con l’Iva; •

per le importazioni ed esportazioni, si applicano le regole ordinarie del Dpr 633/1972. •

Dal quadro ora descritto discende che, limitatamente alle operazioni per le quali risultino debitori d’imposta (come negli acquisti intracomunitari eccedenti la soglia, nelle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi esteri o nelle operazioni in reverse charge “interno”), le Odv e Aps che applicano il regime forfettario dell’articolo 86 Cts devono emettere o integrare la fattura con l’aliquota applicabile e provvedere al versamento dell’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Al di fuori di tali ipotesi, gli enti che adottano il regime forfettario sono esonerati dal versamento dell’imposta e dagli adempimenti Iva connessi (quali le registrazioni, le liquidazioni periodiche o la dichiarazione Iva annuale) e sono unicamente tenuti alla conservazione e numerazione delle fatture di acquisto e bollette doganali, nonché alla certificazione dei corrispettivi e alla conservazione dei relativi documenti. Tuttavia, qualora all’ente e su richiesta del cessionario o del committente, la fattura elettronica deve riportare, come chiarito dalla circolare n. 1/E del 2026, il codice N.2.

Nota bene

Quanto alla certificazione dei corrispettivi, occorre segnalare che il decreto legislativo 186/2025 attuativo della legge delega 111/2023 prevede, per gli enti che optano per il regime forfettario dell’articolo 86 Cts, un esonero sia dalla certificazione dei corrispettivi, sia dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate (mediante l’introduzione di una specifica ipotesi di esonero all’interno dell’articolo 2, Dpr 696/1996).

È comunque prevista la possibilità, per le Odv e Aps che adottano il regime forfettario, di optare per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari. Tale opzione è comunicata nella prima dichiarazione annuale utile successiva alla scelta e resta valida per un triennio, rinnovandosi tacitamente per ciascun periodo d’imposta successivo fino a quando permane la concreta applicazione del regime ordinario. Anche sul piano Iva, l’articolo 86 Cts disciplina i passaggi tra regimi. In particolare, nel caso di passaggio dal regime ordinario Iva al regime forfettario, l’ente è tenuto a effettuare la rettifica della detrazione Iva secondo le modalità previste dall’articolo 19-bis.2 Dpr 633/1972. La medesima rettifica si applica anche nell’ipotesi inversa, di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario (articolo 86, comma 10, Cts). Inoltre, nell’ultima liquidazione del periodo d’imposta in cui è applicata l’Iva, l’ente deve imputare anche l’imposta relativa alle operazioni di cui all’articolo 6, comma 5, Dpr 633/1972 e all’articolo 32-bis Dl 83/2012, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità.

Nella medesima liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa alle operazioni di cui all’articolo 32-bis Dl 83/2012 (articolo 86, comma 11, Codice Terzo settore). L’ente che applica il regime forfettario può infine richiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’ultimo periodo d’imposta in cui l’Iva è stata applicata nei modi ordinari (articolo 86, comma 12, Cts).

Confronto tra regime forfettario dell’articolo 86 Cts e regime della legge 398/1991

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 - e quindi, per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2026 - le Odv e le Aps che svolgono attività commerciali con ricavi entro gli 85.000 euro possono accedere, come anticipato, al nuovo regime forfettario previsto dall’articolo 86 Cts. Tale regime, destinato a diventare il riferimento ordinario per queste tipologie di Ets, andrà sostanzialmente a sostituire, per i soggetti interessati, il regime agevolato di cui alla legge 398/1991, applicabile fino al periodo d’imposta 2025 alle associazioni senza scopo di lucro (articolo 9-bis Dl 417/1991, che viene abrogato a decorrere dal periodo d’imposta 2026 dall’articolo 102, comma 2, lettera e), Cts). A decorrere dal periodo d’imposta 2026, infatti, il regime della legge 398/1991 verrà disapplicato, da un lato, per la generalità delle associazioni senza scopo di lucro non qualificate come Ets, e, dall’altro, per tutti gli enti iscritti nel Runts. Tale regime continua ad applicarsi alle sole associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, sempre che non siano iscritte al Runts. Il regime forfettario opzionale di cui alla legge 398/1991, nella sua attuale formulazione, consente alle associazioni non profit che svolgono attività commerciali, entro il limite massimo di proventi pari a 400.000 euro annui, di adempiere agli obblighi fiscali con modalità agevolate, sia ai fini delle imposte sui redditi sia dell’Iva. Ai fini Ires, il reddito imponibile si determina applicando ai proventi commerciali un coefficiente di redditività pari al 3%, cui si sommano eventuali plusvalenze patrimoniali. Ai fini Iva, invece, l’imposta è detraibile in misura forfettizzata pari, in via generale, al 50% dell’Iva sulle operazioni imponibili. Una detrazione Iva forfetaria ridotta, pari a un terzo, si applica nel caso di cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica. Il regime comporta, inoltre, rilevanti semplificazioni sul piano degli adempimenti. È previsto, in particolare, l’esonero dagli obblighi ordinari di tenuta delle scritture contabili, dagli adempimenti Iva previsti dal Titolo II Dpr 633/1972 (inclusi quelli di fatturazione e registrazione, salvo specifiche eccezioni, come l’obbligo di fatturazione per le prestazioni di sponsorizzazione, cessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica), nonché dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi e di presentazione della dichiarazione Iva annuale. Dal confronto tra il regime forfettario dell’articolo 86 Codice terzo settore e quello della legge 398/1991 emerge una prima differenza rilevante sotto il profilo della soglia di accesso. Mentre la legge 398/1991 si applica fino al limite di 400.000 euro di proventi commerciali, il nuovo regime dell’articolo 86 Cts sarà riservato, come sopra evidenziato, agli enti con ricavi annui non superiori a 85.000 euro.

Sotto il profilo soggettivo, mentre il regime della legge 398/1991 si applica, fino al periodo d’imposta 2025, alla generalità delle associazioni senza scopo di lucro, il nuovo regime previsto dall’articolo 86 Cts sarà riservato, come detto, esclusivamente alle Odv e alle Aps iscritte nelle rispettive sezioni del Runts. Sul fronte della tassazione ai fini Ires, entrambi i regimi prevedono l’applicazione di un coefficiente di redditività agevolato del 3%, ma nel regime del Cts è stabilita una soglia ulteriormente agevolata per le Odv, che possono determinare il reddito imponibile con un coefficiente dell’1%. Sotto il profilo applicativo, la differenza più marcata tra i due regimi riguarda il diverso meccanismo di semplificazione Iva. Nel regime della legge 398/1991, come anticipato, l’Iva è detraibile in misura forfettaria e gli enti rimangono soggetti al tributo, seppur con adempimenti semplificati. L’articolo 86 Codice terzo settore, invece, prevede che le Odv e le Aps beneficiarie non applichino, come detto, l’Iva sulle operazioni attive, con esclusione conseguente anche del diritto alla detrazione sugli acquisti. Si tratta, in sostanza, di una franchigia analoga a quella prevista per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e che aderiscono al regime forfettario di cui ai commi 58 e seguenti della legge 190/2014. In questa prospettiva, il nuovo regime mira a semplificare il trattamento Iva per gli Ets, superando il meccanismo della detrazione Iva forfettaria. Sotto il profilo degli adempimenti, entrambi i regimi prevedono, con alcune differenze, l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dai principali adempimenti Iva previsti dal Dpr 633/1972. A differenza della legge 398/1991, il regime dell’articolo 86 Codice terzo settore non prevede un esonero dalla certificazione dei corrispettivi, esonero che potrebbe tuttavia essere introdotto anche per le Odv e Aps in regime forfettario, come anticipato, in virtù del decreto legislativo attuativo della legge delega fiscale 111/2023 (Dlgs 186/2025, Gu 12 dicembre 2025, n. 288 in vigore dal 13 dicembre 2025). Ulteriore elemento di differenziazione riguarda le conseguenze del superamento delle soglie e del venir meno delle condizioni di accesso al regime. Nel caso dell’articolo 86 Codice terzo settore, la cessazione del regime forfettario è fissata a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui anche una sola delle condizioni previste venga meno. Al contrario, il regime della legge 398/1991 prevede la cessazione delle agevolazioni a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento del limite di 400.000 euro.

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CU 2026: tutte le scadenze per l’invio della Certificazione Unica

Calendario degli invii, obblighi dei sostituti d’imposta e sanzioni previste per il periodo d’imposta 2025

Autore: Serena Pastore

La Certificazione Unica 2026 rappresenta uno degli adempimenti fiscali più rilevanti per i sostituti d’imposta. Il documento certifica i redditi corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2025 e deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate secondo specifiche scadenze stabilite dalla normativa.

Il calendario degli invii è stato strutturato con termini differenziati a seconda della tipologia di reddito certificato. L’obiettivo è agevolare la gestione dei flussi informativi da parte dell’Amministrazione finanziaria e consentire una corretta predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

CU 2026: la scadenza principale del 16 marzo

La prima scadenza da tenere presente è quella del 16 marzo 2026, data entro la quale i sostituti d’imposta devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative ai redditi che confluiscono nella dichiarazione precompilata.

Rientrano in questa categoria i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo svolto in forma non abituale e i redditi diversi. Si tratta delle informazioni fiscali che permettono all’Agenzia delle Entrate di predisporre correttamente il modello 730 precompilato destinato ai contribuenti.

Entro la stessa data le certificazioni devono essere anche consegnate ai percipienti. La consegna può avvenire sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, purché il destinatario abbia la possibilità di accedere al documento e di stamparlo.

Invio entro il 30 aprile 2026 per lavoro autonomo abituale

Una seconda scadenza riguarda le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni. Per queste tipologie di reddito il termine per la trasmissione telematica è fissato al 30 aprile 2026.

La stessa scadenza si applica anche alle certificazioni riguardanti le provvigioni percepite nell’ambito di rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Particolare attenzione deve essere riservata agli appalti di beni e servizi effettuati dai condomìni. Quando l’appalto viene affidato a una ditta individuale e viene applicata la ritenuta del 4%, la Certificazione Unica deve essere trasmessa entro il 30 aprile. Invece, nel caso in cui l’appalto sia affidato a una società di persone o a una società di capitali, la certificazione non rileva ai fini della dichiarazione precompilata dei soci o della società e rientra nella trasmissione prevista per l’autunno.

La scadenza del 2 novembre 2026

Un’ulteriore scadenza riguarda le certificazioni che attestano esclusivamente redditi esenti o redditi che non devono essere dichiarati attraverso la dichiarazione precompilata.

Il termine ordinario per questo invio sarebbe il 31 ottobre, ma nel 2026 tale data coincide con il sabato. Per questo motivo la scadenza viene automaticamente spostata al 2 novembre 2026, cioè al primo

giorno lavorativo successivo.

Questa trasmissione riguarda quindi un insieme di certificazioni che non incidono direttamente sulla predisposizione della dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

Sanzioni e possibilità di ravvedimento

L'articolo 4, comma 6-quinquies del D.P.R. 322/1998 prevede una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 euro.

Nel caso in cui la certificazione venga comunque trasmessa correttamente entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione viene ridotta a un terzo, cioè a 33,33 euro per ciascun documento, con un limite massimo complessivo di 20.000 euro.

Se invece si verifica un errore nella trasmissione, la sanzione non viene applicata qualora la certificazione corretta venga inviata entro cinque giorni dalla scadenza originaria.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 12 del 2024, resta inoltre possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso quando l’invio della Certificazione Unica avviene oltre i termini ordinariamente previsti.

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ZES Unica, il credito d’imposta è imponibile

In assenza di una norma di non imponibilità, il credito d’imposta ZES Unica è tassabile e rileva anche ai fini IRAP

Autore: Giovanni Riccio

Il contributo in forma di credito di imposta previsto dall’articolo 16 del D.L. 124/2023 ha natura di contributo in conto impianti, ovvero in conto esercizio, a seconda se, rispettivamente, gli investimenti agevolati sono stati effettuati mediante acquisto diretto, ovvero con la stipula di un contratto di locazione finanziaria. In entrambi i casi il contributo è da ritenersi imponibile ai fini delle imposte sul reddito, nonché della determinazione del valore della produzione imponibile ai fini dell’IRAP.

Considerato che dalle regole generali deriva l’imponibilità dei contributi, sia in conto esercizio (articolo 85, comma 1, lett. g)), che di quelli in conto impianti, non pare possibile giungere ad una diversa conclusione. Tale ultima tipologia di contributi, come chiarito dalla risoluzione n. 2/E/2010, non generano né sopravvenienze attive né ricavi bensì rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono. Ciò significa che non assumono più autonoma rilevanza fiscale ma devono essere ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi. La norma istitutiva il credito di imposta in parola non prevede la non imponibilità del relativo contributo, sicché se ne deduce che lo stesso dev’essere considerato tassabile.

In relazione all’analogo contributo previsto dalla L. 208/2015 (articolo 1, commi 98-108, cd. bonus investimenti Mezzogiorno) che, sino al 31 dicembre 2023, ha riconosciuto la relativa agevolazione in favore delle imprese che hanno realizzato programmi di investimento con l’acquisto di beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo, in assenza di un’espressa previsione di segno contrario, l’Agenzia delle entrate ha affermato l’imponibilità dello stesso.

Con la circolare n. 34/E 2016, l’Erario ha chiarito che, in assenza di un'espressa esclusione normativa, il credito di imposta in commento è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta, tra l'altro, che tale credito, ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, è da considerarsi come contributo tassabile. Naturalmente, le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito di impresa.

Che nel silenzio nella norma il contributo sia da considerare imponibile è un principio che, oltre a derivare, come prima rappresentato, dai principi generali del TUIR e della disciplina IRAP, è stato sempre affermato dal Fisco.

In aggiunta alla prassi sopra richiamata, si pone a titolo di ulteriore esempio il caso del bonus investimenti pubblicitari di cui all’articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 60. Con una faq del 23/10/2019, rilasciata dal Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazione editoria, ancora una volta è stato affermato che, considerato che la norma istitutiva dell'agevolazione non dispone espressamente la non rilevanza del credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.

Appare evidente, quindi, che, in assenza di una espressa previsione normativa di non imponibilità, le agevolazioni in forma di credito di imposta devono ritenersi imponibili.

Una espressa previsione di non tassazione, ad esempio, sussiste per i seguenti bonus:

Transizione 5.0 (art. 38, co. 13, D.L. 19/2024);

Investimenti in beni strumentali (art. 1, co. 1059, L. 178/2020);

Ricerca, sviluppo e innovazione (art. 1, co. 204, L. 160/2019).

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Collegamento POS-RT, ecco la guida operativa dell'Agenzia per gli esercenti: tutte le novità e cosa fare

Gli esercenti devono ora comunicare all’Agenzia l’abbinamento tra POS e registratori telematici o Documento commerciale online: la guida operativa chiarisce ambito, modalità e scadenze

Autore: Miriam Carraretto

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la “Guida operativa alla procedura web” sul collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi (POS-RT), con indicazioni pratiche per gli esercenti chiamati, dal 2026, a comunicare all’Amministrazione finanziaria l’abbinamento tra i POS utilizzati per l’incasso e i registratori telematici oppure la procedura “Documento Commerciale on line”.

La guida chiarisce che non si tratta di un’integrazione fisica tra dispositivi, ma di un adempimento una tantum, salvo variazioni, da effettuare nell’area Fatture e Corrispettivi, valorizzando i dati dei POS già disponibili in Anagrafe grazie ai flussi mensili trasmessi dagli operatori finanziari (Acquirer).

Quadro normativo

Il documento richiama, come base giuridica dell’obbligo, la legge n. 207/2024 (Bilancio 2025), articolo 1, commi 74, 75, 76 e 77, e i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate che ne definiscono le modalità operative, in particolare il provvedimento del 31 ottobre 2025, dedicato sia al collegamento POS-RT sia alla memorizzazione puntuale e trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici.

Nel perimetro dei riferimenti, la guida richiama anche il DL n. 124/2019, articolo 22 (credito d’imposta sulle commissioni), e i provvedimenti storici in materia di corrispettivi telematici (provvedimento 28 ottobre 2016) nonché quello del 7 marzo 2025 sulle soluzioni software per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, che la guida indica come ulteriori strumenti destinati ad affiancarsi, presumibilmente entro fine 2026 e dal 2027, agli RT e al Documento commerciale online.

Ambito oggettivo: quali strumenti entrano nel collegamento

La guida delimita con nettezza i due lati dell’abbinamento. Da un lato ci sono gli strumenti di certificazione dei corrispettivi interessati: i registratori telematici e la procedura web “Documento Commerciale on line”.

Dall’altro lato rientra ogni strumento hardware e software con cui l’esercente accetta pagamenti elettronici: POS tradizionali, SoftPOS installati su smartphone o tablet, e POS virtuali per pagamenti internet. Nel testo, per semplificazione, tutto viene ricondotto al termine POS.

Il passaggio chiave, anche in ottica di compliance operativa, è che l’obbligo non richiede alcun aggiornamento del RT né la connessione fisica RT-POS: l’indicazione della modalità di pagamento (contante, elettronico, ticket) resta quella già gestita dalle funzionalità ordinarie di RT e Documento commerciale online.

La guida, però, richiama espressamente il rischio sanzionatorio legato alla registrazione errata della modalità di incasso sul RT, con rinvio all’articolo 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997.

Cosa significa “collegamento logico” e come si costruisce l’identificativo del POS

Il collegamento è definito come comunicazione telematica da rendere nel portale Fatture e Corrispettivi e consiste nell’associare, per gli RT, la matricola del registratore al dato identificativo univoco del POS utilizzato per incassare i corrispettivi certificati da quel registratore. Per gli esercenti con server RT e più punti cassa, la guida specifica che occorre abbinare i POS utilizzati nei punti cassa alle matricole dei soli server RT.

Per chi certifica con Documento Commerciale on line, il collegamento si effettua dentro la medesima procedura e riguarda l’associazione dei POS con la procedura web stessa.

Sul piano tecnico-anagrafico, l’identificativo univoco cambia in funzione della tipologia di POS. Per i POS fisici è composto dalla combinazione di terminal id (matricola del POS), codice fiscale e denominazione dell’Acquirer con cui è stipulato il contratto di convenzionamento. Per i POS virtuali, invece, l’identificativo univoco è dato dal solo codice fiscale e denominazione dell’Acquirer.

Se un unico POS fisico è usato per due contratti con Acquirer diversi, ad esempio circuiti diversi, vanno registrati due collegamenti distinti, valorizzando per ciascun contratto il relativo Acquirer e lo stesso terminal id.

In chiave di controllo qualità dei dati, l’Agenzia richiama anche un punto spesso critico: non sempre la banca o l’intermediario di sportello che fornisce il POS coincide con l’Acquirer che trasmette i flussi mensili all’Agenzia. Da qui l’indicazione di verificare, in fase di collegamento, codice fiscale e denominazione dell’Acquirer sul contratto di convenzionamento o sui report periodici, ricorrendo se necessario al servizio clienti.

Ulteriore attenzione è richiesta per contratti datati, perché operazioni societarie straordinarie possono aver modificato nel tempo denominazione e codice fiscale dell’Acquirer, generando disallineamenti tra dato atteso e dato esposto in procedura.

La procedura nel portale: RT attivi, POS del mese di riferimento e indirizzo dell’unità locale

La guida descrive una logica di lavoro basata su elenchi precompilati. Nella funzionalità “Gestione collegamenti” l’esercente trova l’elenco delle matricole RT e i POS che risultano attivi nel mese di riferimento secondo i dati trasmessi dagli Acquirer entro la fine del mese successivo alle operazioni (con esempio esplicito: operazioni di gennaio comunicate entro fine febbraio).

L’abbinamento consente configurazioni “molti-a-molti”: un POS può essere collegato a più RT e più POS possono essere collegati a un solo RT.

Elemento operativo non trascurabile è l’indirizzo dell’unità locale, che deve essere indicato per ciascun collegamento. La guida lo presenta come dato leggibile utile per gestire e riconciliare i collegamenti rispetto a codici alfanumerici, cioè matricole RT e terminal id. Inoltre, in caso di POS fisici già collegati in precedenza, l’indirizzo viene recuperato automaticamente dai dati già forniti.

C'è però un potenziale punto di frizione: i collegamenti comunicati si riferiscono alla situazione di RT e POS utilizzati nel mese di riferimento selezionato, che può non coincidere con la situazione effettiva al momento dell’adempimento. Per la fase di avvio, l’Agenzia chiede espressamente di operare avendo a riferimento il mese di gennaio 2026. Se un POS non compare tra quelli esposti, l’esercente dovrà inserirne manualmente i dati identificativi e procedere al collegamento. Se invece compare un POS non più nella disponibilità dell’esercente o dismesso, bisogna dichiararne la non titolarità o la cessazione d’uso mediante apposite funzioni, e l’operazione è irreversibile.

Delega e soggetti abilitati: differenza tra RT e Documento commerciale online

Sul versante soggettivo, la guida distingue tra collegamenti relativi agli RT e collegamenti relativi alla procedura “Documento Commerciale on line”. Per RT, l’adempimento può essere svolto sia dall’esercente sia dai soggetti delegati al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Per “Documento Commerciale on line”, invece, l’utilizzo della procedura non è delegabile e dunque anche le operazioni di collegamento possono essere effettuate solo dall’esercente.

Esclusioni dall’obbligo e gestione dei casi misti

Ci sono poi esclusioni oggettive rilevanti: non rientrano nelle nuove disposizioni i corrispettivi certificati tramite distributori automatici, quelli relativi alla cessione di carburante e quelli relativi alla ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico.

Non rientrano inoltre i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica (con esempi quali tabacchi e generi di monopolio, vendite a distanza), sempre anche se pagati elettronicamente.

Il punto però è che l’esclusione non protegge automaticamente il POS. Se l’esercente svolge attività miste e utilizza lo stesso POS per incassi relativi a operazioni che richiedono documento commerciale e a operazioni esonerate, il collegamento va comunque registrato.

L’esclusione può operare solo quando esiste un POS dedicato esclusivamente a incassi di operazioni non soggette a documento commerciale, o, nei casi indicati, a vending, carburanti, ricariche: in questo caso è ammessa la possibilità di dichiarare nella procedura l’uso esclusivo del POS per tali operazioni, con rimozione definitiva del POS dall’elenco dei POS da collegare, ma con un caveat decisivo: quel POS non dovrà essere utilizzato neppure saltuariamente per incassi di operazioni certificate con documento commerciale.

Non solo. L’obbligo non opera quando tutti i corrispettivi sono certificati esclusivamente mediante emissione di fattura. Viceversa, quando l’esercente sceglie volontariamente di emettere documento commerciale anche per operazioni esonerate, i POS utilizzati per incassare elettronicamente devono essere collegati. In queste ipotesi l’operazione va registrata con codice “N2 - operazioni non soggette”.

Termini: fase di avvio e regime, con finestra “6-fine mese” del secondo mese successivo

Sul timing l’Agenzia detta una scansione precisa. La prima comunicazione, la più ampia, dovrà essere effettuata dai primi giorni di marzo 2026 e riguarderà gli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026: per gli RT attraverso “Gestione collegamenti” in “Fatture e Corrispettivi”, per “Documento Commerciale on line” dentro la procedura stessa.

La disponibilità delle funzionalità sarà annunciata con avviso sul sito dell’Agenzia e, dalla data di messa a disposizione, esercenti (o delegati, dove ammesso) avranno 45 giorni per completare la comunicazione riferita a gennaio 2026.

A regime, per i POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026 e per le variazioni dei collegamenti già registrati, il termine è collocato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo al mese di attivazione o di variazione. Ecco un esempio: modifiche riferite ad aprile 2026 vanno registrate tra il 6 e il 30 giugno 2026.

Nella casistica di variazioni rientrano, tra l’altro, lo spostamento di un POS già in uso su un altro RT, l’attivazione di un nuovo RT collegato a POS già in uso, l’attivazione di un nuovo POS collegato a RT già in uso, e la dismissione di POS o RT. In caso di spostamento/nuovo abbinamento, occorre prima eliminare il collegamento precedente e poi registrare quello nuovo, rispettando sempre la finestra temporale del secondo mese successivo.

Implicazioni di controllo: riconciliazioni, scostamenti e centralità dei codici ATECO

Infine, occhio a eventuali scostamenti tra transazioni elettroniche comunicate dagli Acquirer e corrispettivi giornalieri per i quali risulta indicato un incasso elettronico: questi saranno valutati dall’Agenzia tenendo conto anche del tipo di attività svolta dall’esercente.

Da qui l’invito a verificare nel Cassetto fiscale i codici ATECO comunicati e a trasmettere tempestivamente le variazioni secondo le modalità previste, perché la coerenza tra attività svolta e pattern di incasso diventa una variabile esplicitamente considerata nella lettura degli scostamenti.

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Lavoro autonomo e spese di trasferta e di rappresentanza

= Top24 Fisco Ai

APPROFONDIMENTI

@ Circolari 24 Fisco | 18 febbraio 2026 | di Michele Brusaterra

Tenuto conto che il decreto legislativo n. 192 del 2024 ha completamente sostituito l’articolo 54 del DPR n. 917 del 1986, che disciplina il reddito di lavoro autonomo, con una serie di nuovi articoli che vanno dal 54 al 54-octies e che il decreto-legge n. 84 del 2025, cosi detto “Decreto fiscale”, ha apportato modifiche a taluni di detti articoli, tra cui l’articolo 54, l’Agenzia delle entrate con circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025 ha fornito alcuni chiarimenti.

La normativa

A chi si rivolge Tutti i professionisti

Il decreto legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024, ha completamente sostituito l’articolo 54 del DPR n. 917 del 1986, che disciplina il reddito di lavoro autonomo, con una serie di nuovi articoli che vanno dal 54 al 54-octies. Mentre il decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, cosi detto “Decreto fiscale”, ha apportato modifiche a taluni articoli che disciplinano il reddito di lavoro autonomo, tra cul l’articolo 54 del DPR n. 917 del 1986, Il’Agenzia delle entrate con circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025 ha fornito alcuni chiarimeniti.

L’articolo 54, del DPR n. 917 del 1986, come sostituito dal decreto legislativo n. 192 del 2024, stabilisce che il reddito che deriva dall’esercizio di arti e professioni é costituito dalla differenza tra

  • tutte le somme ei valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all'attivita artistica e professionale (c.d. criterio di onnicomprensivita, analogo a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente) e
  • lammontare delle spese sostenute nel periodo d’imposta stesso nell’esercizio dell’attivita, salvo quanto stabilito dallo stesso articolo 54 e negli altri articoli che fanno comunque parte del capo V.

Il comma 2 dell’articolo 54 indica, invece, le somme che non concorrono a formare il reddito professionale, e cioe:

  • | contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Con questa previsione viene riprodotto quanto gia disposto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 54 nella versione ante intervento del decreto legislativo n. 192 del 2024, che prevede

che i compensi siano computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;

  • il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; in tale caso le spese non concorrono alla formazione del reddito del professionista e non sono, per questi, nemmeno deducibili;
  • il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attivita e per i servizi a essi connessi. In questo caso é stato recepito normativamente quanto gia sostenuto dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 38/E del 2010 secondo cui «le somme incassate per il riaddebito dei costi (...) per uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito». Tali soese riaddebitate non sono comunque deducibili per il professionista che pone in essere tale riaddebito.

Il decreto-legge n. 84 del 2025 ha introdotto, all’interno dell’articolo 54, del DPR n. 917 del 1986, il

comma 2-bis che stabilisce che, in deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), sempre dell’articolo 54, che dispone, come si € appena detto sopra, che non concorrono alla formazione del reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, concorrono alla formazione del reddito del professionista le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992, e cioé servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente, se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale oppure tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ossia

  • » Carte di debito,
  • » Carte di credito,
  • » Carte prepagate, » assegni bancari e » assegni circolari.

Viene stabilito che la nuova norma si applica anche ai fini IRAP e che, limitatamente alla parte che regola la deducibilita delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per |’esecuzione di incarichi, le nuove norme si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge qui in commento ossia in corso al 18 giugno 2025.

Le spese e la loro tracciabilita

A chi si rivolge

Tutti i professionisti

Il decreto-legge n. 84 del 2025 ha, quindi, introdotto una deroga alla regola di non concorrenza alla formazione del reddito dei lavoratori autonomi dei rimborsi delle spese che sono sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e che sono addebitate analiticamente al committente.

Il citato comma 2-bis, dell’articolo 54, del DPR n. 917 del 1986, stabilisce, infatti, che ove le spese sostenute dal lavoratore autonomo, nel territorio dello Stato, per

  • » Vitto,
  • » alloggio,
  • » Viaggi e
  • trasporto, mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente,

non vengano sostenute attraverso sistemi di pagamento tracciabili, i rimborsi ad essi riferiti concorrono a formare il reddito dello stesso lavoratore autonomo.

Mentre tale disposizione si applica alle spoese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, l’articolo 54- ter, comma 1, del DPR n. 917 del 1986, rubricato «Rimborsi e riaddebiti», prevede, per quanto qui d’interesse, l’indeducibilita delle soese sostenute dall’esercente arte o professione per |l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Il comma 2 dell’articolo 54-ter prevede che le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), del DPR n. 917 del 1986, e cioé quelle sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, che non vengano rimborsate dal committente sono deducibili in capo al professionista a partire dalla data in cui:

  • il committente ha fatto ricorso o é stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, 0a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
  • la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa; » il diritto alla riscossione del corrispondente credito si € prescritto.

Il comma 5, sempre dell’articolo 54-ter, prevede che le citate spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), del DPR n. 917 del 1986, e cioeé quelle sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente,

  • Che siano di importo non superiore ad euro 2.500, comprensivo anche del compenso relativo alle spese non rimborsate, e
  • che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione,

sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il detto periodo

annuale.

Il decreto-legge n. 84 del 2025 ha inserito all’interno dell’articolo 54-ter del DPR n. 917 del 1986, il comma 5-bis che dispone che, nei casi disciplinati dai commi 2 e 5, dello stesso articolo 54-ter e di

cul si € appena detto sopra, e cioe nei casi di

  • deducibilita delle spoese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente, qualora non rimborsate dal committente per

l'insolvenza di quest’ultimo e di

deducibilita delle spese di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico se non

Vv

rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione,

le spese sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992, e cioé servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente, sono deducibili a condizione che | pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ossia:

  • » Carte di debito,
  • » Carte di credito,
  • » carte prepagate, » assegni bancari e » assegni circolari.

In altre parole, se le spese sostenute dall’esercente arte o professione nel territorio dello Stato, per l'esecuzione di un incarico, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente, e addebitate analiticamente al committente, non siano da questi rimborsate, le stesse sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti in forma tracciabile. Questa disposizione trova applicazione con

riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025.

Il decreto-legge n. 84 del 2025 ha altresi introdotto all'interno dell’articolo 54-septies, del DPR n. 917 del 1986, rubricato «Altre spese», il comma 6-bis che dispone che la deducibilita delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992, e cioé servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, qualora

spettante ai sensi delle disposizioni sul lavoro autonomo, € ammessa solo a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ossia:

  • » Carte di debito,
  • » Carte di credito,
  • » Carte prepagate, » assegni bancari e » assegni circolari.

Per quanto riguarda la decorrenza delle norme:

  • le disposizioni che riguardano le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente, contenute nell’appena citato comma 6-bis dell’articolo 54-septies, del DPR n. 917 del 1986, si applicano a partire dal 1° gennaio 2025 qualora abbiano a oggetto i rimborsi di tali spese, addebitate analiticamente, sostenute per le trasferte o missioni dei dipendenti del lavoratore autonomo, ovvero qualora siano corrisposti ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi;
  • le disposizioni contenute nel comma 6-bis dell’articolo 54-septies, del DPR n. 917 del 1986, che riguardano le spese sostenute direttamente dall’esercente arte o professione in relazione all’esercizio dell’attivita professionale, ovvero quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi o, ancora, come datore di lavoro per le trasferte o missioni dei lavoratori dipendenti, si applicano a partire dal 18 giugno 2025.

Mentre il comma 5 dell’articolo 54-septies, del DPR n. 917 del 1986, richiama espressamente, ai fini della deducibilita delle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai dipendenti degli esercenti arti e professioni, i limiti previsti dall’articolo 95, comma 3, sempre del DPR n. 917 del 1986, che prevede, con riferimento alle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che esse sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76, importo innalzato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero, il decreto-legge n. 84 del 2025 ha modificato anche il comma 2 del citato articolo 54-septies al fine di stabilire che le spese di rappresentanza, la cui deducibilita € ammessa nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, sono deducibili a condizione che i pagamenti vengano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ossia:

  • » Carte di debito, » carte di credito,
  • » carte prepagate,
  • » assegni bancari e
  • » assegni circolari.

Sono comprese nelle predette spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o limportazione di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto ovvero per limportazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.

Le predette norme sulla tracciabilita delle spese di rappresentanza si applicano a partire dal 18 giugno 2025.

Sul fronte della prova che il pagamento delle spese é stato effettuato con mezzi tracciabili, essa puo essere dimostrata, per esempio, attraverso la ricevuta della carta di debito o della carta di credito, con la copia del bollettino postale o del MAV, con copia dei pagamenti con PagoPA, con I’estratto conto. Afferma l’Agenzia delle entrate che «L’estratto conto, in particolare, costituisce una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il soggetto che sostiene la spesa puo utilizzare nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabile». Se viene utilizzato l’estratto conto per dimostrare il sostenimento della spesa da parte del lavoratore dipendente, questi avra cura di eliminare o cancellare ogni informazione non pertinente prima di consegnarlo al datore di lavoro.

Per il pagamento é possibile anche fare riferimento al pagamento che viene effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato tramite applicazione via smartphone che, attraverso l’inserimento dell’ IBAN e del numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessita di un dispositivo dotato di tecnologia “NFC” (Non Fungible Token), in quanto sistema ritenuto tracciabile essendo collegato a conti correnti bancari che individuano univocamente:

  • Sia i soggetti che prelevano il denaro » Sia i soggetti a cui il denaro é accreditato.

In questo caso, deve essere esibito il documento fiscale che attesti la spoesa sostenuta e la documentazione comprovante che il pagamento é avvenuto per il tramite delle predette applicazioni, che puo essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell’istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l’operazione o, altrimenti, esibendo |’estratto conto.

Si ricorda che...

  • | rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore autonomo, nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggi e trasporto, mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente, ove non vengano sostenute attraverso sistemi di pagamento tracciabili, concorrono a formare il reddito dello stesso lavoratore autonomo.
  • La prova che il pagamento delle spese é stato effettuato con mezzi tracciabili puo essere data, per esempio, anche attraverso l’estratto conto. | punti salienti

La normativa

Il decreto legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024, ha completamente sostituito l’articolo 54 del DPR n. 917 del 1986, che disciplina il reddito di lavoro autonomo, con una serie di nuovi articoli che vanno dal 54 al 54-octies.

La circolare

Mentre il decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, cosi detto “Decreto fiscale”, ha apportato modifiche a taluni articoli che disciplinano il reddito di lavoro autonomo, tra cui l’articolo 54 del DPR n. 917 del 1986, l’Agenzia delle entrate con circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025 ha fornito alcuni chiarimenti.

La tracciabilita dei pagamenti

Il decreto-legge n. 84 del 2025 ha introdotto una deroga alla regola di non concorrenza alla formazione del reddito dei lavoratori autonomi dei rimborsi delle spese che sono sostenute dall’esercente arte o professione per |’esecuzione di un incarico e che sono addebitate analiticamente al committente. Il comma 2-bis, dell’articolo 54, del DPR n. 917 del 1986, stabilisce, infatti, che ove le spese sostenute dal lavoratore autonomo, nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggi e trasporto, mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente, non vengano sostenute attraverso sistemi di pagamento tracciabili, i rimborsi ad essi riferiti concorrono a formare il reddito dello stesso lavoratore autonomo.

La prova dei pagamenti

Sul fronte della prova che il pagamento delle spese é stato effettuato con mezzi tracciabili, essa puo essere dimostrata, per esempio, attraverso la ricevuta della carta di debito o della carta di credito, con la copia del bollettino postale o del MAV, con copia dei pagamenti con PagoPA, con I’estratto conto.


Iper-ammortamento e credito di imposta 4.0: agevolazioni a confronto

Con la Legge di Bilancio 2026 torna l’iper-ammortamento fino al +180%): più risparmio IRES, ma senza IRAP e con limiti per perdite, forfettari e CPB

Autore: Giovanni Riccio

Gli investimenti in beni strumentali di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, effettuati a partire dall’entrata in vigore della medesima disposizione normativa, beneficiano dell’iper-ammortamento.

Per il calcolo dell’iper-ammortamento il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che rientrano nelle disposizioni di cui all’artic olo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Si tratta degli investimenti effettuati nel cd. termine lungo, vale a dire dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20 per cento del costo). Essi beneficiano del credito d’imposta 4.0. L’iper-ammortamento si concretizza in una variazione in diminuzione rilevante ai fini della determinazione del reddito di impresa. Non esplica alcun beneficio ai fini IRAP.

Di seguito ipotizziamo il vantaggio fiscale in ipotesi di un soggetto IRES che rientra nel primo scaglione sopra descritto.

COSTO

AMMORTAMENTO COSTO IPER-

IPER AMM-TO

RISPARMIO IRES

AMMORTIZZABILE

AMM.TO

(VAR. -)

IPER AMM.TO

100.000 10% 10.000 180.000 18.000 4.320

20% 20.000 36.000 8.640

20% 20.000 36.000 8.640

20% 20.000 36.000 8.640

20% 20.000 36.000 8.640

10% 10.000 18.000 4.320

TOTALI 100.000 180.000 43.200

Il risparmio IRES è pari al 24% della variazione in diminuzione.

Qualora lo stesso bene fosse stato agevolabile secondo la previgente disciplina del credito di imposta 4.0 di cui alla legge 178/2020, l’agevolazione sarebbe stata quella di seguito riepilogata (anche in tal caso si suppone che l’impresa effettui investimenti nel limite di 2,5 mln di euro).

COSTO

CREDITO

RISPARMIO IRES RISPARMIO IRAP TOTALE

AMMORTIZZABILE

D'IMPOSTA 4.0

100.000 20% 20.000 4.800 780 25.580

Dal confronto proposto appare che l’iper-ammortamento, seppure diluito sull’arco temporale di ammortamento del cespite agevolato, consente un maggior risparmio fiscale.

Vanno, tuttavia, effettuate alcune considerazioni più approfondite. In ipotesi di imprese in perdita fiscale il beneficio della maggiorazione del costo di acquisizione si concretizza in un maggior perdita riportabile, per cui il vantaggio è rimandato al periodo di imposta nel quale la perdita sarà compensata. Viceversa, in ipotesi di agevolazione in forma di credito di imposta la monetizzazione dell’agevolazione sarebbe potuta avvenire prima mediante l’utilizzo in compensazione (si pensi, ad esempio, al versamento dell’iva).

Per la particolare modalità di determinazione del reddito, inoltre, sono esclusi dall’iper-ammortamento le imprese in regime forfettario, che, invece, beneficiavano dell’agevolazione in forma di credito di imposta.

Vale, infine, la pena di evidenziare che l’iper-ammortamento risulta assorbito dal reddito concordato per i contribuenti che hanno aderito al CPB sia in relazione al biennio 2024 – 2025, che a quello 2025 – 2026.

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Industria 4.0, sanabili le mancate comunicazioni

NI Fisco YL DRE

Norme & Tributi Plus

Imposte

Due strade a seconda che sia stato 0 meno presentato Redditi

di Luca Gaiani 16 Febbraio 2026

Compensazione di crediti di imposta 4.0 senza comunicazione preventiva al Gse, per la regolarizzazione e sufficiente versare la sanzione fissa di 250 euro se ancora non é stata presentata la dichiarazione dei redditi. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta 40/2026, diffusa il 16 febbraio 2026. Dopo V’invio del modello redditi riguardante l’anno della violazione, invece, scatta l’ipotesi di indebito utilizzo di crediti non spettanti.

La doppia comunicazione al Gse

La risposta 40/2026 affronta un caso che si e presentato diffusamente dopo l’introduzione, ad opera del Dl 39/2024, della doppia comunicazione al GSE per la fruizione dei crediti di imposta 4.0. Per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 29 marzo 202, (anteriormente, cioé, all’entrata in vigore del Dl 39/2024) era richiesta la sola comunicazione “ex post”, mentre per quelli effettuati dal 30 marzo 2024 era necessario presentare, nell’ordine, la comunicazione preventiva e quella ex post (risposta 260/2024). Ciononostante, molte imprese, qualora gli investimenti fossero stati “prenotati” precedentemente al 30 marzo 2024, si sono limitate a trasmettere la comunicazione ex post, procedendo poi alla compensazione dei crediti maturati.

La regolarizzazione dell’omessa comunicazione

La stessa situazione é rappresentata nella risposta 40, nella quale il contribuente chiede come si possa regolarizzare l’omessa comunicazione ex ante (nonché una irregolarita formale commessa in quella ex post) dopo aver effettuato la compensazione delle prime due rate di credito di imposta (una nel 2024 e l’altra nel

2025). Le Entrate, dopo aver ribadito l’obbligo, in questi casi, di presentazione anche della comunicazione ex ante

(che dovra precedere temporalmente l’invio del modello finale), hanno sottolineato che la mancata trasmissione delle comunicazioni entro un determinato termine non fa decadere definitivamente dall’agevolazione, fermo restando che, in assenza di regolare procedura comunicativa al Gse, e impedita la fruizione (cioé la materiale compensazione) dei crediti. Prima di compensare i crediti, pertanto, le imprese che hanno omesso la comunicazione preventiva devono inviare quest’ultima, ancorché tardivamente, e successivamente ripresentare quella consuntiva (anche se questa era gia stata inviata in precedenza).

Con la compensazione gia effettuata si aprono due strade

Se la compensazione é gia stata effettuata, la regolarizzazione del mancato invio al Gse segue due strade distinte a seconda che essa avvenga anteriormente o successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno in cui si e commessa la violazione.

Nella prima ipotesi (compensazione effettuata nel 2025, con mod. Redditi che scadra il prossimo 31 ottobre 2026), la sanatoria avviene presentando, nell’ordine, le due comunicazioni e versando soltanto la sanzione fissa di 250 euro prevista dall’art. 13, comma 4-ter, del Dlgs 471/1997 (con le possibili riduzioni per ravvedimento operoso).

In presenza di compensazioni effettuate in anni (come il 2024) per i quali la dichiarazione dei redditi é gia stata presentata, occorre invece sanare (dopo aver trasmesso le comunicazioni ex ante ed ex post) l’indebito

utilizzo di credito non spettante, riversando il credito e pagando la sanzione del 25% (comma 4-bis del citato art. 13), sempre con le possibili riduzioni da ravvedimento operoso, oltre a interessi legali.

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Rottamazione quinquies e cartelle mancanti nel Prospetto informativo, cosa fare?

Prospetto solo informativo, se mancano cartelle è possibile verificare e usare l’area pubblica

Autore: Martina Giampà

In queste settimane diversi contribuenti stanno notando un’anomalia: nel Prospetto informativo dell’Agenzia Entrate-Riscossione per la Rottamazione quinquies non risultano (o risultano solo in parte) i carichi che erano stati inseriti nella Rottamazione quater e poi decaduti.

Il punto chiave, però, è un altro: il Prospetto non è un atto “certificativo” della posizione e non ha valore legale. È uno strumento di orientamento, utile ma non definitivo.

A cosa serve il prospetto informativo

Come chiarito con la FAQ n. 8 del 20 gennaio 2026 il contribuente che presenta domanda di adesione tramite il servizio in area riservata può visualizzare i soli debiti definibili e può, pertanto, selezionare quelli per i quali intende aderire alla Rottamazione quinquies.

Inoltre, può comunque richiedere il Prospetto informativo in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e CNS (nonché, per i professionisti e per le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate), oppure con il form in area pubblica, allegando in quest’ultimo caso, la documentazione di riconoscimento.

Il Prospetto Informativo contiene l’elenco delle cartelle di pagamento e/o gli avvisi di addebito dell’INPS che possono essere “definiti” e l’importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale).

Il prospetto ha valore esclusivamente informativo, non legale

Il Prospetto informativo serve a orientare il contribuente: aiuta a individuare i carichi potenzialmente rientranti nel perimetro della Rottamazione quinquies e offre una stima delle somme dovute in caso di adesione. Non può però sostituire gli atti che definiscono ufficialmente la posizione debitoria, come cartelle, avvisi, provvedimenti di sgravio o sospensione e le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione.

È doveroso precisare che il Prospetto ha valore esclusivamente informativo e, come già accaduto in passato con altri prospetti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, può variare in base alla data di estrazione e agli aggiornamenti/allineamenti contabili dei carichi.

In concreto, quindi, l’assenza nel Prospetto relativo alla Rottamazione quinquies delle cartelle già inserite nella quater e poi decadute non equivale automaticamente a un’esclusione dalla definizione: è piuttosto un segnale che richiede un riscontro puntuale sulla documentazione e sulla posizione effettiva.

In merito al perimetro dei carichi che rientrano nella Rottamazione quinquies, si ricorda che la norma esclude dalla nuova Rottamazione i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della

Rottamazione-quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.

Domanda in area pubblica: come segnalare le cartelle non visibili nel Prospetto

Presentare la domanda in area pubblica può essere una strada utile quando, nel Prospetto o nell’area riservata, non compaiono alcune cartelle (ad esempio quelle già inserite in Rottamazione quater e poi decadute alla data del 30 settembre 2025). Infatti, mentre l’accesso in area riservata (FAQ n. 7) consente di selezionare esclusivamente i carichi che il sistema “riconosce” già come definibili, la proceduta in area pubblica permette di indicare manualmente gli estremi delle cartelle e/o gli avvisi, allegando la documentazione di riconoscimento e inserendo un’e-mail (non PEC) per ricevere la ricevuta di presentazione. Va però chiarito un punto decisivo: questa modalità non forza l’inserimento di carichi che non rientrano nel perimetro della Rottamazione quinquies, ma consente di segnalare documenti che potrebbero non essere correttamente visualizzati nel prospetto informativo; sarà poi la comunicazione dell’Agenzia Entrate-Riscossione a confermare quali carichi risultano effettivamente ammissibili alla definizione agevolata.

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Rottamazione quinquies e definizioni locali, pasticcio doppio binario: si rischia la paralisi

Due sanatorie, un solo caos: quando le entrate comunali finiscono in AdER, la rottamazione locale si inceppa

Autore: Miriam Carraretto

Con la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) il legislatore ha rimesso in moto, su due piani distinti, il tema delle sanatorie. Da un lato come sappiamo c’è la definizione agevolata nazionale dei carichi affidati all’Agente della riscossione, la rottamazione-quinquies, e dall’altro un pacchetto autonomo che riconosce a regioni ed enti locali la facoltà di varare definizioni agevolate sui propri tributi ed entrate patrimoniali, secondo regole decise in casa tramite atti dell’ente.

Il problema, che sta creando incertezza operativa sia ai Comuni sia ai professionisti che assistono contribuenti e imprese, nasce nel punto in cui i due binari sembrano (e solo sembrano) sfiorarsi: che cosa succede quando l’entrata è comunale - per esempio una sanzione amministrativa o un tributo locale - ma la riscossione coattiva è passata da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e quindi il debito si presenta sotto forma di cartella/ruolo gestito a livello nazionale? Un punto nodale che sta generando tantissimo caos e nessuna certezza interpretativa.

Il perimetro della definizione agevolata locale nella Manovra 2026

I commi 102-110 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025 disegnano una cornice ampia, ma non automatica. L’ente territoriale può decidere se introdurre una definizione agevolata e, soprattutto, come strutturarla.

L’idea di fondo è favorire lo smaltimento del magazzino crediti, riducendo o escludendo interessi e/o sanzioni, senza trasformare lo strumento in un condono generalizzato. La norma chiarisce anche un requisito procedurale rilevante: la data entro cui il contribuente deve adempiere non può essere fissata con un termine inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’ente.

Al tempo stesso, la legge delimita il campo, specificando che possono rientrare i tributi “disciplinati e gestiti” da regioni ed enti locali, mentre restano fuori alcune componenti che, per loro natura, sono più vicine al perimetro erariale.

La conseguenza pratica è immediata: non esiste una rottamazione locale uguale per tutti. C'è invece una facoltà che si concretizza solo se l’ente approva un regolamento o un atto equivalente e ne definisce tempi e condizioni. Questo rende essenziale, in fase di consulenza, distinguere tra la norma nazionale, che opera con regole uniformi, e la misura locale, che vive invece di decisioni e perimetri differenti Comune per Comune.

Il nodo delle cartelle AdER

Molti enti territoriali, soprattutto su alcune tipologie di entrate - incluse sanzioni amministrative in diversi contesti - hanno storicamente affidato la riscossione coattiva ad AdER. In questi casi, il contribuente non dialoga con il Comune sul piano esecutivo: si confronta con l’agente nazionale, con logiche, flussi e vincoli che non dipendono dal regolamento comunale.

E qui la formulazione della Manovra 2026 crea dei dubbi: se il legislatore parla di tributi “disciplinati e gestiti” dall’ente, è sostenibile che un Comune possa rottamare anche carichi che, di fatto, sono ormai dentro la filiera AdER? La risposta non è solo teorica.

Se l’ente non può incidere su quei carichi, rischia di crearsi un trattamento non omogeneo tra contribuenti con lo stesso debito originario, ma incanalato in circuiti di riscossione diversi: riscossione diretta o concessionario locale da una parte, AdER dall’altra.

La risposta del MEF: il comma 104 come “ipotesi residuale”

Un passaggio chiave, utile per leggere l’assetto attuale, arriva dal Parlamento. Nella seduta del 3 febbraio 2026 della VI Commissione (Finanze) della Camera, in risposta all’interrogazione 5-04969, il sottosegretario Federico Freni ha ricostruito i margini dell’autonomia locale e, soprattutto, ha “pesato” il significato delcomma 104.

Secondo la risposta resa in Commissione, il comma 104 rappresenta un caso residuale, attivabile solo quando il legislatore statale abbia disposto una definizione agevolata per le entrate erariali e questa definizione coinvolga anche entrate degli enti territoriali gestite da AdER.

Nel testo della risposta si richiama anche che, per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento, l’ente che effettua direttamente la riscossione coattiva o che si avvale dei concessionari indicati dall’artic olo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/1997 e dall’articolo 1, comma 691, della legge 147/2013 può introdurre “analoghe forme” di definizione, cioè modellate sulla definizione statale, evitando che certe posizioni restino escluse solo per ragioni organizzative.

La lettura è importante perché, pur lasciando uno spiraglio concettuale, non equivale a dire che oggi i Comuni possano automaticamente estendere le regole della quinquies ai carichi comunali già passati in AdER. Al contrario, la possibilità è eccezionale e legata a un presupposto che deve essere integrato dalla legge statale.

Diciamo che è assai complicato qualificare come gestione locale la fase di riscossione coattiva di crediti affidati ad AdER e comunque un regolamento comunale non può imporre obblighi all’agente nazionale senza un’esplicita base legislativa. Detto altrimenti, è esclusa qualsiasi decisione comunale sui carichi affidati ad AdER, perché la loro definizione è possibile solo se la legge statale lo prevede in modo espresso.

Cosa controllare e cosa aspettarsi

Per l’assistenza al contribuente, la prima discriminante diventa dove si trova il carico. Se la posizione è gestita da AdER e rientra nel perimetro della rottamazione quinquies, si applicano le regole nazionali, con domanda entro il 30 aprile 2026 e un piano che può arrivare fino a 54 rate bimestrali.

Se invece il debito è in gestione diretta dell’ente o affidato a concessionari locali, la partita si sposta sul regolamento dell’ente: bisogna verificare se l’atto è stato approvato, quali entrate copre, quali riduzioni prevede e quali sono i termini di adesione (con l’attenzione, vista prima, al vincolo dei 60 giorni minimi dalla pubblicazione).

Dal lato degli enti, la questione è anche di bilancio: una definizione agevolata, se non calibrata, può incidere sugli equilibri e sulle valutazioni legate ai crediti di dubbia esigibilità.

In prospettiva, molto dipenderà da eventuali interventi correttivi del legislatore statale. Finché non arriverà una previsione espressa che abiliti l’estensione ai carichi comunali in AdER, la soluzione più prudente, per Comuni e consulenti, a nostro avviso è trattare il perimetro AdER come terreno nazionale, e la definizione locale come strumento davvero territoriale, applicabile solo dove l’ente mantiene la piena regia della gestione e della riscossione.

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La regolarizzazione costa 200 euro. A marzo il primo pagamento

Con la legge di Bilancio 2023 viene riproposta la sanatoria delle irregolarità formali, che risulta l’esatta fotocopia – tranne per i riferimenti temporali - di quella prevista dall’articolo 9 del Dl 119/2018.

Viene stabilito che possono essere sanate «le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022».

Le irregolarità possono essere sanate con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. La norma stabilisce ulteriormente che la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento, con la «rimozione delle irregolarità od omissioni».

Il pagamento va eseguito in due rate di pari importo, da versare il 31 marzo prossimo e il 31 marzo 2024 (probabilmente, con l’apposito provvedimento attuativo, verrà consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2023). Risultano esclusi ex lege: le violazioni riferite al quadro RW, gli atti di contestazione della collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del Dl 167/1990, le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi.

Inoltre – anche in questo caso come è accaduto con l’articolo 9 del Dl 119/2018 – viene stabilito che, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di decadenza (articolo 20 del Dlgs 472/1997) vengono prorogati di due anni (in sostanza, risultano quelli del 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione). Si tratta di una previsione che non ha molto senso (tralasciando ogni considerazione sulla riprovevole prassi della postergazione dei termini di accertamento in deroga allo Statuto), considerato che al tempo del Dl 119/2018 la sanatoria delle irregolarità formali aveva un legame con la definizione dei processi verbali di constatazione (articolo 1 dello stesso Dl 119), la quale disponeva anch’essa la proroga di due anni dei termini di accertamento. Nel caso della legge di Bilancio 2023 non vi è invece alcun legame con altre misure definitorie, in particolare riferite a un pvc, portanti una postergazione dei termini decadenziali di rettifica.

Peraltro, occorre rilevare che il differimento dei termini previsto dalla legge di Bilancio 2023 riguarda anche coloro che si avvarranno della sanatoria: questo, nonostante il basso costo (200 euro per anno), non risulta certo un incentivo ad utilizzarla. A ogni modo, la questione che ogni volta si pone è quella di identificare il perimetro di “violazione formale”. Questo perché nel nostro ordinamento tributario non vi è una nozione vera e propria di tali infrazioni. Probabilmente, da parte della prassi, verranno seguite le indicazioni della circolare n. 11/E/2019, documento che, per tutta una serie di chiusure, determinò molte perplessità.


Il forfettario più favorevole per i redditi più elevati

Il comma 54 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023) ridisegna il regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività di impresa o arti e professioni attraverso due rilevanti modifiche al modello previgente.

La prima novità riguarda l’allargamento della platea dei beneficiari: se fino al 2022 l’accesso al regime di vantaggio era consentito a condizione di non aver oltrepassato la soglia di 65mila euro di ricavi/compensi realizzati nell’anno precedente, a partire dal 2023 tale valore viene innalzato a 85mila euro. In merito va precisato che il nuovo limite è immediatamente operativo, considerando che nel 2023 potranno scegliere di utilizzare il forfettario tutti gli operatori economici che nel 2022 hanno realizzato ricavi/compensi fino a 85mila euro.

Una opzione che, secondo le stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio, sarà esercitata da circa 60mila persone fisiche in partita Iva, considerati i possibili risparmi in termini di carico impositivo che il forfettario generalmente garantisce rispetto al regime ordinario Irpef, da cui si discosta sia nelle modalità di computo del reddito imponibile che in quelle di definizione dell’imposta. Si ricorda, infatti, che nel regime forfettario:

  • il reddito imponibile viene determinato mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività standard –variabile a seconda della tipologia di attività esercitata – al valore dei ricavi/compensi annui realizzati;
  • l’imposta viene calcolata attraverso l’applicazione di una aliquota proporzionale del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività) al predetto reddito (dedotti i contributi previdenziali versati).

Una analisi, seppur sommaria, delle caratteristiche del forfettario consente di individuare con un buon grado di approssimazione i casi in cui l’utilizzo del modello potrebbe risultare particolarmente conveniente, anche alla luce del nuovo limite introdotto dalla legge di Bilancio:

  • il meccanismo di forfetizzazione del reddito favorisce imprenditori e professionisti con strutture “leggere”, ovvero dotati di organizzazioni poco onerose, mentre penalizza coloro che investono nell’attività e sostengono costi di funzionamento non marginali;
  • a parità di altre condizioni, la convenienza del forfettario aumenta all’aumentare del reddito, quindi i soggetti che ne trarranno più vantaggi saranno proprio coloro che si collocano nella fascia tra 65mila e 85mila euro di ricavi/compensi.

Per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell’Inps la convenienza viene ulteriormente amplificata per effetto dello “sconto” contributivo del 35 per cento previsto, su opzione, a favore dei contribuenti forfettari.

La seconda novità introdotta dalla legge di Bilancio è un intervento sicuramente apprezzabile, poiché volto a rimuovere una delle principali distorsioni del modello previgente: fino al 2022, infatti, potevano beneficiare del forfettario anche redditi molto cospicui, considerato che l’uscita dal regime era prevista a partire dall’anno successivo a quello di superamento della soglia di 65mila euro (ora 85mila) di ricavi/compensi, indipendentemente dal loro ammontare.

A partire dal 2023, invece, coloro che conseguiranno ricavi/compensi annui superiori a 100mila euro usciranno dal forfettario a far data dallo stesso periodo d’imposta. In altre parole potranno verificarsi tre situazioni:

  • ricavi/compensi fino a 85mila euro permetteranno di usufruire del forfettario anche nell’anno successivo;
  • ricavi/compensi compresi tra 85.001 e 100mila euro consentiranno di mantenere il forfettario per l’anno corrente, ma ne causeranno l’uscita nell’anno successivo;
  • ricavi/compensi superiori a 100mila euro determineranno l’immediata uscita dal forfettario e l’applicazione del regime Irpef.

In quest’ultimo caso rientra in gioco anche l’Iva, che sarà dovuta a partire dalle operazioni che determinano il superamento del suddetto limite.


Azzerate le partite fino a mille euro a tutto il 2015

L'importo da considerare è dato da sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Quindi non si contano interessi di mora, aggio e spese di procedura.

Anche stavolta, ciò che conta è il singolo “carico” affidato e non il totale addebitato nella cartella di pagamento. Si evidenzia che il carico corrisponde all'importo complessivo del provvedimento che è alla base dello stesso. Per esempio, la sanzione Iva è un carico differente rispetto alla liquidazione della dichiarazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 600/1973.

Sono esclusi dallo stralcio:

il recupero degli aiuti di Stato illegittimi;

le somme da pronunce di condanna della Corte dei conti; le sanzioni comminate da un'autorità penale;

le risorse proprie dell'Ue; l'Iva all'importazione.

Il riferimento di legge non è al debito originario affidato all'agente della riscossione, ma al residuo alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, dunque, al 1° gennaio 2023.

Per le entrate degli altri enti (ad esempio, i Comuni), invece, lo stralcio riguarda, in automatico, solo gli interessi affidati all'agente della riscossione, gli interessi di mora e le sanzioni, mentre restano dovuti oltre alla sorte capitale, le spese per procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento. Quanto alle partite aventi ad oggetto esclusivamente le sanzioni amministrative, incluse le multe stradali, lo stralcio riguarda unicamente gli interessi e le maggiorazioni. Ciò comporta che restano dovuti la sanzione e le spese per procedure esecutive e notifica della cartella.

Questi enti possono deliberare, entro il 31 gennaio 2023, di non applicare alcuno stralcio alle partite in oggetto, privando così di qualsiasi effetto la previsione di legge. In tal caso, la delibera va comunicata all'agente della riscossione e pubblicata, sempre entro il 31 gennaio 2023, sui siti istituzionali dell'ente e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader). Si è peraltro dell'opinione che in tal caso resta comunque il diritto del debitore di aderire alla rottamazione quater, secondo le regole ordinarie sopra illustrate, ottenendo così il medesimo vantaggio che la delibera dell'ente intenderebbe azzerare.

L'annullamento ha validità alla data del 31 marzo 2023. Le somme versate prima di tale data restano definitivamente acquisite. Dal primo gennaio e fino al 31 marzo 2023 sono sospese tutte le azioni di recupero da parte dell’Ader, relative agli affidamenti in corso di stralcio.

L'azzeramento opera anche nei confronti delle partite potenzialmente comprese nella rottamazione quater.


Mutui, il 2023 sarà l’anno del fisso: il variabile è diventato più caro

Si è appena chiuso un anno shock sul fronte mutui. Coloro i quali stanno rimborsando un tasso variabile si sono visti aumentare le rate di oltre il 40% come conseguenza del balzo degli indici Euribor, passati da -0,5% al 2,1%. Allo stesso tempo, coloro i quali stanno ragionando se sia il momento giusto per comprare una casa si trovano di colpo tassi di mercato meno generosi con fissi anche superiori al 4% e variabili più competitivi ma con la prospettiva di diventare via via più onerosi. Alcuni di essi, conti alla mano, sono ora costretti ad abbassare le pretese sull'immobile desiderato. Perché se fino allo scorso anno il loro potere reddituale, a fronte di tassi medi intorno all'1,5%, consentiva di sbilanciarsi su prestiti più elevati e di conseguenza su immobili più grandi e di maggior valore, l'impennata del costo degli interessi ha adesso ridimensionato la quantità di capitale finanziabile. Gli unici a poter dormire sonni tranquilli sono quelli che hanno stipulato un tasso fisso su livelli molto bassi (fino a un paio d'anni fa era possibile anche sotto l'1%) che non vedono in alcun modo intaccato il piano di ammortamento.

Nel complesso è stato un anno difficile, a cui seguirà probabilmente un anno ancora più complesso. Perché il 2023, a livello di contesto macro e di politica monetaria, non inizia con uno scenario di fondo migliorato. Il governatore della Bce Christine Lagarde nel discorso di metà dicembre (qualche minuto dopo aver annunciato un rialzo dei 50 punti base del costo del denaro) è stato più duro (falco) delle attese. Il messaggio recapitato agli investitori e di riflesso ai mutuatari è che i tassi saliranno ancora perché la lotta all'inflazione è ancora lontana dal potersi dire conclusa. La Bce ipotizza un'inflazione “core” (quella di cui tiene conto perché depurata delle componenti più volatili, vale a dire i prezzi dei beni energetici e di quelli alimentari) scendere dall'attuale 5% al 4,2%. Un timido calo, quindi, con una soglia di approdo molto distante dall'area del 2% che resta l'obiettivo del mandato della Bce in termini di stabilità dei prezzi da preservare. Come mai la Bce si aspetta solo un leggero ridimensionamento dell'inflazione “core” nonostante essa stessa preveda di attuare ancora “diversi rialzi da 50 punti base”? E' questa la domanda che preoccupa di più i mercati che a caldo, in reazione alle parole della Lagarde, hanno spinto i futures sugli Euribor 3 mesi (quelli più utilizzati per determinare, in aggiunta allo spread stabilito dalla banca, il tasso variabile) con scadenza dicembre 2023 dal 2,8% al 3,6%. Come dire che il mercato si aspetta almeno altri tre rialzi da 50 punti base nel prossimo anno. Dopodiché il quadro dovrebbe migliorare o comunque stabilizzarsi (almeno è quello che scontano ora i mercati) dato che gli Euribor sono visti al 3 % nel prossimo Natale. Del domani non v'è certezza, soprattutto quando una banca centrale sceglie di usare parole appositamente vaghe (“diversi rialzi”) in un contesto ballerino e imprevedibile come è quello di una battaglia ad un'inflazione che non si vedeva da 40 anni (l'inflazione headline è balzata nell'Eurozona oltre il 10%). Di conseguenza molti di coloro che avevano un tasso variabile, nel corso degli ultimi mesi si sono affrettati a surrogarlo a tasso fisso, accettando di pagare di più (3,5% - 4%) per evitare ulteriori cattive sorprese. Quelli che non lo hanno ancora fatto ci staranno sicuramente pensando con un occhio agli Eurirs (gli indici interbancari sul lungo periodo utilizzati dalle banche per determinare il tasso fisso) e un altro agli Euribor. Qualche giorno fa, gli osservatori più attenti, avranno visto che l'Euribor a 3 mesi (2,1%) si è portato oltre per qualche seduta rispetto agli Eurirs a 30 anni (scesi fino all'1,85% l'8 dicembre). Il variabile ha superato il fisso in sostanza. A metà dicembre però le parole della Bce hanno gettato piena incertezza anche sulla parte lunga della curva, dato che la banca centrale ha annunciato che da marzo inizierà a lasciar scadere (senza più riacquistarli) i vari bond che ha messo a bilancio negli ultimi anni. Questa notizia ha riportato un po' più in su gli Eurirs con la parte a 30 anni che si è portata al 2,4% superando nuovamente gli Euribor. Al di là del testa a testa che probabilmente seguirà nelle prossime settimane resta marcato il trend di fondo. Gli Euribor con ogni probabilità continueranno a salire perché essi riflettono in modo puntuale i rialzi del tasso sui depositi della Bce mentre la corsa degli Eurirs (e di conseguenza dei fissi) potrebbe anche arrestarsi non appena il mercato dei bond inizi a prezzare in modo più marcato lo scenario di recessione economica che molti dati

economici anticipatori (i cosiddetti leading indicator, come indici Pmi e Zew) stanno annunciando da qualche mese. Di conseguenza non è da escludere che nel corso del 2023 il sorpasso del variabile nei confronti del fisso (posto che le banche mantengano uguale lo spread sui due prodotti) possa diventare una costante. Sarebbe un paradosso (partire con un variabile più caro del fisso in teoria non ha senso dato che il variabile sulla carta espone a rischi maggiori) ma non sarebbe il primo caso. L'ultima volta che è accaduto risale al 2008, ai tempi del collasso di Lehman Brothers con annessa crisi di liquidità tra le banche e impennata record degli Euribor. Il contesto odierno è un tantino diverso (perlomeno le banche non hanno problemi di liquidità e di sfiducia reciproca) ma il quadro resta comunque delicato. L'unica certezza, in questo marasma sui tassi, è che queste condizioni stanno ponendo le basi per un rallentamento della domanda di mutui e case nell'anno che si aprirà. Con l'augurio, ovviamente, che i fatti della street economy possano smentire le razionali previsioni macro che si possono ricavare unendo i puntini. E che questa stretta della Bce possa durare meno del previsto.