Crediti agevolativi, niente RUOL per pagare le cartelle erariali

Articolo a cura di Studio Mudol

L’Agenzia delle Entrate chiude il perimetro della compensazione: i crediti riconosciuti da norme agevolative non sono crediti erariali “della stessa specie” e non possono ridurre i debiti iscritti a ruolo tramite modello F24

Autore: Paolo Iaccarino

Con la Risposta n. 110 del 2026 la compensazione dei crediti d’imposta, oggetto negli ultimi anni di numerose limitazioni, ha trovato definitivamente il suo anello mancate. A causa dell’assenza di una specifica disposizione normativa, aspetto che ha storicamente alimentato i dubbi dei contribuenti, secondo la recente risposta i crediti di natura agevolativa non possono essere impiegati per il versamento dei debiti erariali iscritti a ruolo.

Secondo l’ultima impostazione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, anche relative ad atti di recupero comunque emessi dall'Agenzia delle entrate (anche per l’indebito o illecito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta di natura agevolativa), per importi complessivamente superiori a 50.000 euro, non sospesi (a seguito di sospensione amministrativa o giudiziale) né dilazionati (in ragione di provvedimenti di rateazione in essere, ovvero per i quali non sia intervenuta la decadenza), l’articolo 37, comma 49­- quinquies, del decreto legge n. 223 del 2006, dispone il divieto di compensazione dei crediti d’imposta, di qualsiasi tipologia. Resta sempre possibile, indipendentemente dai debiti iscritti a ruolo, la compensazione dei crediti di natura previdenziale ed assistenziale di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Al predetto blocco delle compensazioni, la cui valenza è sostanzialmente generale, si aggiunge la preclusione all’autocompensazione, ovvero un’altra disposizione normativa, dall’ambito di applicazione più ristretto, tesa anch’essa a disincentivare la compensazione di crediti d’imposta derivanti dalle procedure di liquidazione. Ai sensi dell’articolo 31 decreto legge n. 78 del 2010 la compensazione dei crediti erariali, esclusi quelli di natura agevolativa, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti scaduti, almeno pari a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori. Tuttavia questa misura, che sotto il profilo tecnico non blocca la compensazione, ma dispone uno specifico trattamento sanzionatorio accessorio (“in caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato”), non trova applicazione per i crediti di natura agevolativa (“ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione erario del modello F24” – Circolare n. 13/E/2011).

Il citato articolo 31 del decreto legge n. 78 del 2010, oltre alla preclusione all’autocompensazione, ammette il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Secondo la procedura “RUOL”, disciplinata dal decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 10 febbraio 2011, il contribuente può ridurre l’ammontare dei debiti iscritti a ruolo utilizzando i crediti erariali a propria disposizione, purché della medesima specie dei debiti oggetto di compensazione. Con tale procedura,

in particolare, il contribuente può: ai fini del “blocco”, ripristinare la facoltà di avvalersi della compensazione (riportando il debito scaduto sotto la soglia di 50.000 euro); ai fini della “preclusione”, evitare l’irrogazione della specifica sanzione amministrativa (riportando il debito scaduto sotto la soglia di 1.500 euro).

Orbene, con l’ultima risposta l’Amministrazione finanziaria assume definitivamente posizione sul tema ed afferma che la procedura “RUOL”, dovendo trovare applicazione per crediti erariali della medesima specie dei debiti che inibiscono la compensazione, non può essere applicata per la compensazione di crediti di natura agevolativa. Già con precedenti interventi (Risposte n. 451 del 2021 e n. 439 del 2023) l’Amministrazione finanziaria era arrivata alla conclusione che i crediti agevolativi, ovvero quelli riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, non potevano essere ricondotti ad una definizione di “credito derivante da imposta erariale”. Ora, sgombrando ogni dubbio, l’Agenzia delle entrate ha affermato che i crediti agevolativi (nel caso di specie crediti Superbonus) non possono essere utilizzati in compensazione­ per pagare i debiti erariali iscritti a ruolo. Tale facoltà, in particolare, è riservata ai soli crediti erariali (a titolo esemplificativo relativi alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto ed alle altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura) che derivano, considerato il versamento delle anticipazioni a titolo di acconto, le ritenute subite e la presenza di crediti pregressi, dall’ordinaria attività di liquidazione delle imposte, normalmente eseguita all’interno della relativa dichiarazione.

In questo modo, senza un intervento correttivo, i crediti di natura agevolativa rischiano di rimanere sulla carta. Il contribuente cha abbia debiti erariali iscritti a ruolo per 55.000 euro, e crediti di natura agevolativa per 500.000 euro, non potrà utilizzare parte dei suoi crediti per saldare la posizione pregressa. Una condizione insostenibile.

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