Revisore o sindaco nelle Srl: cosa fare se la società non nomina l’organo obbligatorio

Articolo a cura di Studio Mudol

Il procedimento davanti al Tribunale sostituisce l’assemblea inerte, ma deve coordinarsi con le opzioni previste dallo statuto

Autore: Giovanni Riccio

Il comma 5 dell’articolo 2477 del codice civile, in riferimento alla nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, dispone che “se l'assemblea non provvede, (…) provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.

In relazione a tale prescrizione è stato osservato che la posizione del Conservatore è diversa da quella di qualsiasi soggetto interessato. Egli è tenuto a segnalare la mancata nomina, e non semplicemente a richiederla come concesso a qualsiasi soggetto che si attivi tutela di un suo specifico interesse (v. CNDCEC – FNC “Sindaci e revisori legali: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi nelle s.r.l.”, Documento di ricerca, 17/6/2025).

Preliminarmente, va evidenziato che dal dato letterale della norma emerge la non sussistenza della possibilità di un’iniziativa autonoma da parte del tribunale in caso di inerzia dell’assemblea (in tal senso si è espresso anche il CNDCEC nella circolare n. 17/IR del 14/4/2010). È necessaria la richiesta di un soggetto interessato, ovvero la segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.

Inoltre, l’intervento esterno del Tribunale è consentito solo in caso di obbligo di nomina per il superamento dei limiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2477 c.c. Non è ammesso, invece, nelle altre due ipotesi previste dalle lettere a) e b) della prefata norma, vale a dire quando la società è obbligata alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando controlla una società obbligata alla revisione dei conti.

In ordine ai soggetti interessati, la citata circolare del CNDCEC richiama i soci e gli amministratori della società, anche individualmente considerati, nonché i creditori della società, i quali potrebbero avere interesse a richiedere la nomina dell’organo di controllo quale presidio del patrimonio sociale che rappresenta uno degli elementi di garanzia delle loro posizioni creditorie.

Il Conservatore può procedere alla segnalazione sulla base dei bilanci, dei quali, attraverso il deposito, ha la disponibilità. Infatti, tutti e tre parametri dimensionali fissati dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2477 c.c., sono desumibili da tali documenti.

Infatti, i valori dell’attivo e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni emergono dal prospetto contabile, il dato relativo ai dipendenti, ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, n. 15), c.c. è riportato in nota integrativa. Stante il richiamo del comma 4 dell’articolo 2435-bis c.c., il valore dev’essere fornito anche in ipotesi di bilancio in forma abbreviata.

A partire dall’entrata in vigore dell’obbligo in parola gli uffici del Registro delle imprese diffidano le società ad adempiere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore in applicazione del disposto dell’articolo 2477 c.c.

Si badi che il Tribunale, in caso di intervento, provvede direttamente ed autonomamente alla nomina dell’organo di controllo o del revisore; viene di fatto sottratto tale potere all’assemblea. Inoltre,

considerato che il compenso è stabilito al momento della nomina, si può ritenere che l’autorità adita provveda anche alla fissazione dello stesso.

Il Giudice chiamato a sostituirsi all’inerte organo assembleare, nella propria scelta, naturalmente, dovrà conformarsi alle previsioni statutarie.

Ne consegue che qualora lo statuto contenga puntuali indicazioni afferenti alla nomina, non avrà potere discrezionale. Nei casi in cui, invece, dal testo dell’accordo sociale emergano possibilità di scelta (ad esempio tra organo monocratico o collegiale), l’Autorità giudiziaria avrà anche l’incombenza di come declinare il controllo nell’ipotesi sottoposta al suo vaglio.

È noto, invece, che alcuni Tribunali stanno procedendo alle nomine del sindaco unico in modo del tutto generico, vale a dire prescindendo dalla declinazione dei suoi compiti, nonché, in relazione alla scelta dell’organo, dalle risultanze statutarie.

Invero, la mera nomina del sindaco unico potrebbe essere intesa quale investitura del solo organo di controllo in forma monocratica, prescindendo dalla revisione legale.

Secondo l’orientamento della dottrina prevalente, visto il dato letterale della norma, è possibile declinare il controllo in tre modalità differenti:

1. nomina del Sindaco unico o del Collegio sindacale (con funzioni di controllo legale) e di un

Revisore (con funzione di revisione legale). 2. nomina solo del Sindaco unico o del Collegio sindacale e non del Revisore; in tale circostanza lo

statuto deve attribuire all’organo sindacale anche le funzioni di revisione e tale organo deve essere composto da revisori.

3. nomina del solo Revisore (con funzioni di revisione legale) ed assenza dell’organo deputato al

controllo legale, affidata ai soci (articoli 2476 e 2409 c.c.).

Il tratto comune è rappresentato dall’attività di revisione contabile. Aderendo a tale impostazione non pare ammessa la nomina del solo organo di controllo e l’assenza della revisione.

Va osservato, rispetto alla precedente ipotesi numero 3), il diverso orientamento espresso dal Comitato Triveneto dei Notai nella massima I.D.13 nella quale è affermato che “le s.r.l. che non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato e che non rientrino tra gli enti di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, possono attribuire tali controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall’art. 2477 c.c. come “organo di controllo”, ovvero, possono attribuire il controllo di legalità al suddetto “organo di controllo” e la revisione dei conti al “revisore legale” previsto dal D.Lgs. n. 39/2010”. Ne consegue che “nel modello del controllo obbligatorio delle società a responsabilità limitata il revisore non è dunque alternativo all’”organo di controllo”, ma si aggiunge ad esso ogniqualvolta sia prevista la sua istituzione, per statuto o per legge”.

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