Interessi passivi nei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026: nuove regole e codici da conoscere

Articolo a cura di Studio Mudol

Come cambia la detrazione dopo il riordino introdotto dall’art. 16-ter del TUIR

Autore: Serena Pastore

La dichiarazione dei redditi 2026 presenta novità rilevanti nella gestione degli interessi passivi e degli oneri collegati a mutui e prestiti. I modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026 introducono infatti una classificazione più articolata, che impone maggiore attenzione nella compilazione, soprattutto in relazione alla data di stipula del finanziamento.

Questa evoluzione deriva dall’entrata in vigore dell’art. 16-ter del TUIR, operativo dal 1° gennaio 2025, che ha ridefinito il sistema delle detrazioni per oneri, introducendo criteri basati sul reddito complessivo e sulla composizione del nucleo familiare.

Il riordino delle detrazioni

Il nuovo impianto normativo stabilisce che, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, le detrazioni fiscali vengono rideterminate secondo un meccanismo che tiene conto sia del reddito sia del numero di figli fiscalmente a carico. Per chi si colloca al di sotto di questa soglia, invece, non si registrano modifiche.

Il limite massimo di detrazione si determina moltiplicando un importo base, individuato in funzione del reddito, per un coefficiente legato al numero di figli fiscalmente a carico, inclusi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, purché nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

L’intervento normativo non si limita alle detrazioni disciplinate dall’art. 15 del TUIR, ma si estende in modo trasversale a tutte le agevolazioni fiscali che comportano una detrazione dall’imposta lorda, considerate nel loro insieme. Restano tuttavia escluse alcune categorie di spesa, tra cui le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), gli investimenti in start up innovative (artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012) e quelli in PMI innovative (art. 4, comma 9 e 9-ter del DL 3/2015).

Un elemento particolarmente rilevante riguarda gli interessi passivi su mutui e prestiti: non tutti rientrano nel nuovo sistema. Restano infatti fuori dal perimetro del riordino gli interessi relativi a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, sia per mutui agrari (art. 15, comma 1, lett. a)), sia per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b)), sia per quelli finalizzati alla costruzione o ristrutturazione della stessa (art. 15, comma 1-ter).

I nuovi codici nei modelli dichiarativi 2026

La principale novità operativa riguarda l’introduzione di specifici codici identificativi, da indicare nei righi dedicati agli oneri detraibili, che distinguono i mutui in base al periodo di stipula. Questa classificazione è fondamentale per applicare correttamente le regole aggiornate.

Nel modello 730/2026, tali codici vanno inseriti nella colonna 1 dei righi E8-E10 o del rigo E7. La distinzione segue tre fasce temporali: mutui stipulati fino al 31 dicembre 2021, mutui stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.

Per gli interessi su mutui agrari (art. 15, comma 1, lett. a)), i codici sono “11”, “47” e “56” rispettivamente per le tre finestre temporali. Nel caso di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b)), si utilizzano invece i codici “7”, “48” e “57”, da indicare nel rigo E7. Per i mutui destinati alla costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale (art. 15, comma 1-ter), i codici da riportare nei righi E8-E10 sono “10”, “46” e “55”.

Una struttura analoga è prevista nel modello REDDITI PF 2026. Qui, i codici “11”, “47” e “56” trovano spazio nei righi RP8-RP13 per i mutui agrari; i codici “7”, “48” e “57” vanno indicati nel rigo RP7 per l’acquisto dell’abitazione principale; mentre i codici “10”, “46” e “55” sono utilizzati nei righi RP8-RP13 per i mutui destinati alla costruzione o ristrutturazione.

La corretta individuazione del codice non è un passaggio meramente formale: consente infatti di distinguere i regimi fiscali applicabili e di rispettare il nuovo quadro normativo introdotto dal legislatore. Una compilazione imprecisa potrebbe comportare errori nel calcolo della detrazione spettante, con possibili conseguenze anche in sede di controllo.

Esempio:

Per comprendere meglio l’impatto delle nuove regole, immaginiamo il caso di un contribuente che deve presentare il modello 730/2026 e ha pagato interessi passivi su due mutui distinti.

Il primo mutuo è stato stipulato nel 2023 per l’acquisto dell’abitazione principale. Il secondo, invece, è stato acceso nel 2025 per la ristrutturazione della stessa abitazione.

Nel primo caso, trattandosi di un mutuo ipotecario per acquisto abitazione principale stipulato tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, il contribuente dovrà indicare nel rigo E7 il codice “48”. Questo mutuo, essendo antecedente al 2025, non rientra nel nuovo meccanismo di rideterminazione previsto dall’art. 16- ter del TUIR.

Nel secondo caso, invece, il mutuo è stato stipulato nel 2025 per lavori di ristrutturazione dell’abitazione principale. Gli interessi passivi rientrano tra quelli disciplinati dall’art. 15, comma 1-ter del TUIR, ma essendo il contratto successivo al 1° gennaio 2025, si applica il nuovo sistema. Nel modello 730/2026, nei righi E8-E10, dovrà quindi essere indicato il codice “55”.

A questo punto entra in gioco anche il reddito complessivo del contribuente. Se, ad esempio, il soggetto ha un reddito pari a 80.000 euro e un figlio fiscalmente a carico, il limite massimo delle spese detraibili soggette al nuovo meccanismo si calcola applicando la formula prevista dall’art. 16-ter del TUIR: 14.000 euro (importo base, in quanto il reddito supera 75.000 euro) moltiplicato per 0,70 (coefficiente legato alla presenza di un figlio), per un totale di 9.800 euro.

Supponiamo quindi che, oltre agli interessi sul mutuo 2023 pari a 3.000 euro, il contribuente abbia sostenuto ulteriori spese detraibili soggette al limite per 15.000 euro. In questo caso, il tetto massimo di 9.800 euro è superato. Di conseguenza, il contribuente potrà portare in detrazione solo le ulteriori spese detraibili entro il limite complessivo di 9.800 euro.

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