IVA, nuove sanzioni per omissioni e infedeltà dichiarative dopo il Decreto Sanzioni: cosa cambia

Articolo a cura di Studio Mudol

Il D.Lgs. 87/2024 ridisegna anche il quadro sanzionatorio delle violazioni dichiarative IVA: confermata una linea severa per omesse dichiarazioni e infedeltà, ma con riduzioni

Autore: Francesco Paolo Fabbri

La riforma del sistema sanzionatorio tributario non si è limitata agli aspetti di natura penale, ma ha inciso in modo significativo anche sul versante delle sanzioni amministrative. In particolare, l’art. 2 del cosiddetto “Decreto Sanzioni” (D.Lgs 87/2024) è intervenuto sul D.Lgs. 471/1997, modificando numerose disposizioni che disciplinano le penalità applicabili in caso di violazioni delle norme fiscali.

Come avvenuto anche per altre innovazioni introdotte dal Decreto in materia di sanzioni tributarie, le nuove disposizioni trovano applicazione per le violazioni commesse a partire dal 01/09/2024: si tratta di un elemento particolarmente rilevante sotto il profilo temporale, poiché delimita con precisione l’ambito di operatività della riforma e impone agli operatori di distinguere tra il regime sanzionatorio previgente e quello risultante dalle modifiche normative.

Tra i settori interessati dall’intervento legislativo rientra anche la disciplina sanzionatoria in materia di IVA; il legislatore ha infatti rivisto diverse fattispecie, intervenendo sia sulle percentuali delle sanzioni sia sulle modalità di applicazione delle stesse (i principi recati dal D.Lgs 472/1997, parimenti modificato per le violazioni successive all’inizio del mese di settembre 2024).

Una prima area di intervento riguarda l’omessa presentazione della dichiarazione IVA. Nel nuovo assetto normativo la sanzione è fissata in misura pari al 120% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto essere dichiarate, con un importo minimo stabilito in 250 euro. Misura, quella proporzionale, che conferma la rilevanza attribuita dal legislatore all’obbligo dichiarativo – considerato uno degli adempimenti fondamentali per il corretto funzionamento del sistema fiscale.

La riforma prevede tuttavia un trattamento meno severo nel caso in cui il contribuente provveda comunque a presentare la dichiarazione, sia pure con un ritardo significativo. In particolare, se la dichiarazione omessa viene trasmessa:

oltre il termine di 90 giorni, ma

entro il termine massimo entro il quale l’Amministrazione finanziaria può esercitare il potere di accertamento, comunque prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell’avvio di attività di controllo,

la sanzione è ridotta al 75% dell’imposta dovuta. Quando dalla dichiarazione non emerge alcuna imposta da versare resta invece applicabile la sanzione minima di 250 euro.

Una disciplina specifica è prevista per le situazioni in cui il contribuente effettui esclusivamente operazioni non soggette a imposta: in queste ipotesi l’omessa presentazione della dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 euro. Anche se, pure in questo caso, se la dichiarazione viene presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma comunque entro i termini di

accertamento e prima dell’avvio di controlli formali, l’intervallo sanzionatorio viene ridotto, oscillando tra 150 e 1.000 euro.

La riforma ha inoltre modificato le penalità previste nei casi in cui la dichiarazione presentata contenga dati non corretti. In particolare, quando dalla dichiarazione emerge un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta oppure un credito detraibile o rimborsabile superiore a quello spettante, si applica una sanzione pari al 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito indebitamente utilizzato. Anche in questo caso è stabilito un importo minimo, fissato in 150 euro.

Il legislatore della riforma ha però introdotto una forma di attenuazione della sanzione, quando l’irregolarità viene spontaneamente corretta dal contribuente mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa: se la rettifica interviene entro i termini di accertamento e prima che il contribuente abbia avuto conoscenza di verifiche o controlli, la sanzione applicabile viene ridotta al 50% dell’imposta dovuta. Quando, invece, l’errore non comporta il versamento di imposte aggiuntive, resta applicabile la sanzione minima di 150 euro.

C’è però anche il contraltare della “norma premiale” di cui sopra, dato che in alcune situazioni particolarmente gravi la normativa prevede un trattamento sanzionatorio più rigido. La sanzione del 70% può infatti essere aumentata dalla metà fino al doppio quando la violazione deriva dall’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa oppure da operazioni inesistenti; lo stesso incremento si applica anche nei casi in cui la condotta del contribuente sia caratterizzata da artifici, raggiri o comportamenti fraudolenti finalizzati a ostacolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria.

Sul punto un aspetto importante riguarda la posizione del cessionario o committente che abbia utilizzato fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti: in quei casi l’aggravamento sanzionatorio si applica soltanto quando sia dimostrata la partecipazione del contribuente alla frode, evitando così che la penalità più severa colpisca automaticamente chi si sia limitato a utilizzare il documento senza essere coinvolto nel meccanismo fraudolento.

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