Mancata nomina del revisore nelle Srl: sanzioni, obblighi e rischi per gli amministratori

Articolo a cura di Studio Mudol

Cosa prevede l’art. 2477 c.c. e quali conseguenze derivano dall’omessa nomina dell’organo di controllo

Autore: Serena Pastore

Nelle società a responsabilità limitata, la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale non è sempre obbligatoria, ma diventa tale al verificarsi di specifiche condizioni individuate dall’art. 2477 del codice civile. La norma, profondamente modificata dal D.Lgs. 14/2019 e successivi correttivi, ha ampliato i casi in cui le Srl devono dotarsi di un sistema di controllo.

L’obbligo sussiste quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. Inoltre, rilevano i parametri dimensionali: la nomina diventa obbligatoria se, per due esercizi consecutivi, viene superato almeno uno dei seguenti limiti previsti dall’art. 2477, comma 2, lett. c), c.c.:

totale dell’attivo pari a 4 milioni di euro,

ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro

oppure numero medio di dipendenti pari a 20 unità.

La stessa disposizione stabilisce che l’obbligo cessa solo se, per tre esercizi consecutivi, nessuno di tali limiti viene superato. L’assemblea che approva il bilancio nel quale si verifica il superamento dei limiti deve procedere alla nomina entro trenta giorni. Si tratta di un termine rilevante, perché segna il momento a partire dal quale l’inerzia diventa giuridicamente rilevante.

Conseguenze mancata nomina

La mancata nomina del revisore o dell’organo di controllo non è priva di conseguenze. Anche se il codice civile non prevede una sanzione “ad hoc” esclusivamente per questa omissione, l’ordinamento configura comunque un sistema sanzionatorio e di responsabilità.

In primo luogo, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 2631 c.c., relative all’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi. La prassi delle Camere di Commercio e l’interpretazione prevalente riconducono la mancata nomina – quando obbligatoria e non comunicata – a tale ambito, con sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori che vanno da 1.032 a 6.197 euro.

Sul piano operativo, assume rilievo anche l’intervento del Registro delle imprese. Secondo l’art. 2477, comma 5, c.c., in caso di mancata nomina da parte dell’assemblea, il Tribunale provvede su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese. Si tratta di un meccanismo sostitutivo che evidenzia come l’obbligo sia considerato di interesse pubblico, e non meramente interno alla società.

Il ruolo del Tribunale e la nomina d’ufficio

Prima di arrivare alla segnalazione al Tribunale, nella prassi operativa il sistema camerale attiva generalmente una fase preventiva. In particolare, molte Camere di Commercio inviano alle società per

le quali risulta omessa la nomina dell’organo di controllo o del revisore, pur in presenza dei presupposti di legge ex art. 2477 c.c., una comunicazione di avvio del procedimento.

Tale comunicazione ha la funzione di sollecitare l’adempimento e contiene normalmente un termine – non uniforme a livello nazionale, in assenza di una disciplina procedurale precisa – entro cui la società è invitata a provvedere alla nomina e al relativo deposito presso il Registro delle imprese, ovvero a fornire motivate ragioni che giustifichino il mancato adempimento.

Questa fase assume particolare rilievo anche alla luce del fatto che, in molti casi, l’omissione deriva da una non corretta percezione del superamento dei parametri dimensionali, in particolare quello relativo al numero medio dei dipendenti.

Decorso inutilmente il termine assegnato, il Conservatore del Registro delle imprese procede alla segnalazione al Tribunale competente ai sensi dell’art. 2477, comma 5, c.c., il quale provvede alla nomina d’ufficio dell’organo di controllo o del revisore.

Responsabilità degli amministratori e rischi ulteriori

Oltre alla possibile applicazione di sanzioni amministrative, la mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore nei casi in cui essa sia obbligatoria può esporre gli amministratori a profili di responsabilità ben più rilevanti. L’inosservanza di un obbligo legale previsto dall’art. 2477 c.c. può infatti integrare una violazione dei doveri gestori sanciti dall’art. 2476 c.c., con conseguente responsabilità nei confronti della società, dei soci e dei creditori sociali.

Il tema assume particolare rilievo alla luce del D.Lgs. 14/2019, che ha rafforzato il ruolo degli assetti organizzativi adeguati e degli strumenti di controllo nella tempestiva rilevazione della crisi. In tale contesto, l’assenza dell’organo di controllo o del revisore, quando obbligatori, può costituire un indice di inadeguatezza dell’assetto organizzativo e di carente presidio dei rischi aziendali.

In particolare, ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c., gli amministratori sono tenuti a istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. La mancata nomina dell’organo di controllo, ove obbligatoria, può quindi essere valutata – unitamente ad altri elementi – come violazione di tale obbligo, con possibili conseguenze anche in sede concorsuale e ai fini dell’accertamento della responsabilità degli amministratori.

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