Quadro RU, l’incubo non ha fine. La Cassazione resuscita una questione che sembrava ormai archiviata

Articolo a cura di Studio Mudol

Tra semplificazione normativa, prassi dell’Agenzia delle entrate e orientamenti giurisprudenziali consolidati, l’omessa compilazione del quadro RU sembrava ormai relegata al rango di violazione formale. Ma la Cassazione riapre il fronte

Autore: Paolo Iaccarino

Le omissioni e gli errori di compilazione del quadro RU, salvo in casi eccezionali, non dovrebbero più costituire un problema. Osservando la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e la posizione assunta dall’Amministrazione finanziaria negli ultimi documenti di prassi, le violazioni del quadro RU dovrebbero costituire violazioni formali. Il condizionale è d’obbligo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, relativa all’agevolazione del gasolio per autotrazione, rimette tutto in discussione.

L’articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2024, a decorrere dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, ha risolto, solo per il futuro (la disposizione non è retroattiva, si veda Cass. n. 14648 del 2024), il problema collegato alla compilazione del quadro RU. Con tale disposizione, in termini generali, si prevede che la mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse nelle rispettive dichiarazioni annuali non comporta automaticamente la decadenza del beneficio. Ne consegue, sempre per il futuro, che la mancata compilazione del quadro RU è tale da determinare la perdita del beneficio esclusivamente qualora la norma istitutiva del credito, o il provvedimento attuativo, preveda espressamente tale inadempimento dichiarativo quale causa di decadenza dell’agevolazione.

Tale norma arriva al termine di un lungo percorso giurisprudenziale, a volte accidentato, con il quale la Suprema Corte ha anticipato le conclusioni oggi sintetizzate nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2024. In tema di decadenza delle agevolazioni fiscali è ampiamente condiviso come in assenza di una specifica ed espressa causa di decadenza l’inosservanza di un inadempimento formale non pregiudica il diritto alla spettanza dell’agevolazione (Cass. n. 25905 del 2017).

In particolare la decadenza dell’agevolazione collegata alla mancata compilazione del quadro RU è rilevabile nei soli casi in cui la sanzione decadenziale è “comminata espressamente dalle varie disposizioni normative, combinate tra loro” (Cass. n. 34266 del 2021). Solo in tale ultimo caso, “quando la decadenza è direttamente contemplata dalla disciplina dell’istituto” (Cass. n. 10045 del 2025), la decadenza conseguente all’omessa compilazione del quadro RU non è in alcun modo superabile.

Rispetto all’indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi anche la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle entrate ha confermato, ormai da anni, l’irrilevanza delle violazioni del quadro RU nei casi in cui le disposizioni istitutive ed attuative del credito non prevedono l’indicazione in dichiarazione a “pena di decadenza dal diritto all’agevolazione” (Circolare n. 13/E/2017 in tema di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013).

Secondo l’Amministrazione finanziaria da tale adempimento non può dipendere la genesi e la possibilità di utilizzazione del credito d’imposta, “stante l’automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate”. L’inadempimento, piuttosto, costituisce una violazione

formale, sanzionabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, con la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, e la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Rispetto all’irrilevanza delle violazioni del quadro RU, salvo nei casi in cui sia espressamente prevista la decadenza dell’agevolazione, è emblematica l’informativa del 20 novembre 2023 emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Con tale documento, rispetto alle richieste documentali connesse ai controlli automatizzati inerenti la mancata compilazione del quadro, il Consiglio Nazionale, all’esito di un confronto con la Divisione Centrale Servizi, ribadì la natura formale della violazione in oggetto.

A conferma di quanto già assunto dalla giurisprudenza di legittimità, e comunicato dalla Direzione Centrale Normativa dell’Amministrazione finanziaria, nel caso in cui l’avviso bonario derivi da un errore di compilazione del quadro RU, il Consiglio Nazionale confermò che gli uffici dell’Agenzia delle entrate, indipendentemente dall’entità e dalla natura del credito in discussione, devono limitarsi a riesaminare la posizione del contribuente avendo esclusivo riguardo alla dichiarazione presentata per integrare o correggere la dichiarazione originaria, “senza richiedere la documentazione giustificativa della spettanza del credito dichiarato, salvo che non si tratti del riconoscimento di crediti maturati in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse (cfr. circolare n. 21/E del 25 giugno 2013)”.

Orbene, alla luce del contesto appena descritto sorprende il contenuto della recente Ordinanza n. 6133 del 17 marzo 2026, con la quale la Corte di Cassazione mescola nuovamente le carte. Con riferimento al credito accise riconosciuto agli autotrasportatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 2 77 del 2000, nonostante dall’impianto normativo di tale agevolazione non sia desumibile alcuna specifica causa di decadenza connessa alla compilazione del quadro RU (la causa di decadenza era precedentemente prevista esclusivamente rispetto all’istanza da presentarsi al competente ufficio del Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette), la Suprema Corte arriva alla conclusione che l’omessa compilazione di tale quadro determina comunque la decadenza del credito d’imposta, in quanto intrinsecamente previsto dall’articolo 4 del citato dPR n. 277 del 2000. Secondo la Suprema Corte, in estrema sintesi, il diritto alla compensazione previsto ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 “presuppone” che il credito risulti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche e, in quanto tale, tale diritto “è subordinato alla richiesta che viene appunto formulata con la compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi”.

Secondo quest’ultima pronuncia, pur in assenza di una esplicita causa di decadenza, la compilazione del quadro RU integra un atto negoziale diretto a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio fiscale (non una mera dichiarazione di scienza), irretrattabile con l’invio di una dichiarazione integrativa.

L’ultima posizione della Corte di Cassazione è assolutamente criticabile e rischia di far vacillare nuovamente le minime condizioni di certezza raggiunte nel corso di molti anni. Un punto è certo. Salvo casi eccezionali la mancata compilazione del quadro RU non è causa di decadenza dell’agevolazione, ma costituisce una violazione formale della dichiarazione dei redditi. Costituendo il quadro RU un mero strumento di rendicontazione del credito, in caso di notifica della comunicazione di irregolarità avente ad oggetto eventuali omissioni il contribuente non perde il credito e, soprattutto, non è tenuto a dimostrare la spettanza dell’agevolazione e la conseguente istruttoria finalizzata all’annullamento della comunicazione deve vertere esclusivamente sulla dichiarazione integrativa inviata per consentire l’allineamento dei valori. Ogni comportamento difforme non è più accettabile.

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