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Obbligo POS-RT e piattaforme di food delivery: come gestire correttamente i corrispettivi dei ristoranti d’asporto
Articolo a cura di Studio Mudol
Cosa fare quando il cliente paga sulla piattaforma e il ristorante riceve solo un bonifico periodico
Autore: Redazione Fiscal Focus
Attenzione al delivery. Nel settore del cibo da asporto spesso il rischio, oltre che documentale, è anche contabile. Molti ristoranti da asporto che lavorano con piattaforme come Just Eat, Deliveroo, Glovo o Uber Eats finiscono per gestire correttamente l’ordine commerciale, ma in modo scorretto il flusso fiscale e amministrativo che segue: vendita al cliente, incasso da parte della piattaforma, bonifico quindicinale al ristorante e trattenuta delle commissioni.
Il risultato, spesso, è una duplicazione del ricavo. Cosa fare dunque? La regola da cui partire è questa: quando il cliente ordina online, paga online sulla piattaforma e la piattaforma riversa successivamente gli importi al ristorante, il caso può rientrare nel commercio elettronico indiretto, assimilato alle vendite per corrispondenza. Questo è anche il punto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 416 del 28 settembre 2020 sulle “vendite delivery”.
Quando il delivery rientra nel commercio elettronico indiretto
L’inquadramento non dipende dal fatto che si venda cibo, ma da come si forma e si conclude l’operazione. Se il cliente sceglie il prodotto online, paga online e il ristorante riceve l’ordine tramite la piattaforma, mentre l’incasso viene prima raccolto dalla piattaforma e solo dopo riversato all’esercente, l’operazione può essere trattata come commercio elettronico indiretto.
In questo schema, per le cessioni verso consumatori finali, opera l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Questo significa che, in linea generale, non è obbligatorio emettere scontrino o documento commerciale per ogni singola consegna, e non è obbligatoria nemmeno la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi tramite registratore telematico. La fattura resta dovuta solo se richiesta dal cliente.
Quando resta la disciplina ordinaria dei corrispettivi
La conclusione cambia quando il locale opera nel modello tipico della ristorazione tradizionale: consumo sul posto, asporto con pagamento diretto in cassa, oppure incasso gestito direttamente dall’esercente fuori dal canale online qualificabile come vendita a distanza. In questi casi continua a valere la disciplina ordinaria dei corrispettivi, con obbligo di certificazione tramite gli strumenti previsti. Lo ricorda la stessa Agenzia, dicendo che il regime generale resta quello della memorizzazione e trasmissione telematica per il commercio al minuto e le attività assimilate, salvo i casi esonerati.
Il punto, quindi, è evitare automatismi. Non ogni consegna è delivery online in senso fiscale, e non ogni ordine ricevuto da app segue necessariamente lo stesso schema. Prima si qualifica il flusso, poi si sceglie il trattamento.
Niente scontrino obbligatorio non vuol dire nessun adempimento
L’esonero dalla certificazione non significa affatto che il ristorante possa limitarsi a guardare il bonifico che arriva sul conto. Le vendite restano comunque operazioni imponibili da rilevare contabilmente e
fiscalmente. Nel commercio elettronico indiretto, la prassi richiamata dall’Agenzia conferma che la certificazione può avvenire tramite annotazione del totale giornaliero nel registro dei corrispettivi, con esonero da fattura e scontrino salvo richiesta del cliente.
Il delivery online non va saltato, ma va annotato correttamente, di regola sulla base dei report o degli estratti messi a disposizione dalla piattaforma.
L'errore da evitare: contare due volte lo stesso ricavo
Il problema vero è non duplicare il ricavo. La vendita nasce una volta sola, verso il cliente finale. Il fatto che il denaro transiti prima sulla piattaforma e arrivi al ristorante solo ogni quindici giorni non crea un secondo ricavo. Crea semmai un credito o, comunque, un flusso finanziario da riconciliare. Il bonifico della piattaforma è il regolamento di somme già maturate, e non invece una nuova vendita. Questa lettura è coerente con il trattamento fiscale delle vendite delivery qualificabili come commercio elettronico indiretto.
Come leggere correttamente il bonifico quindicinale
Su questo passaggio molti operatori sbagliano. La piattaforma incassa dal cliente, trattiene le proprie commissioni e poi riversa il netto al ristorante. Se il professionista registra i corrispettivi sulla base del venduto e poi registra anche il bonifico come nuovo ricavo, il fatturato viene gonfiato artificialmente.
La logica corretta è diversa: il ricavo è quello della vendita al cliente finale, il bonifico è l’incasso del credito maturato verso la piattaforma o il riversamento di somme già spettanti, e la commissione della piattaforma è un costo autonomo del servizio.
Esempio:
Mettiamo che in quindici giorni una piadineria riceva tramite piattaforma ordini per 3.000 euro. La piattaforma incassa i 3.000 euro dai clienti, trattiene 300 euro di commissioni e accredita 2.700 euro con bonifico quindicinale.
La lettura corretta è questa.
ricavi da vendite: 3.000 euro
costi per commissioni piattaforma: 300 euro
bonifico ricevuto: 2.700 euro, come regolamento finanziario netto.
La lettura sbagliata, invece, è annotare 3.000 euro come vendite e poi trattare i 2.700 euro bonificati come ulteriore ricavo. In quel caso non si sta registrando l’incasso ma duplicando il fatturato.
Certificazione volontaria: scelta possibile, ma da governare
Va detto che alcuni operatori, pur essendo in un ambito esonerato, scelgono per ragioni organizzative di far transitare anche il delivery in un sistema unico di certificazione o di controllo interno. L’Agenzia stessa ricorda che, per i soggetti esonerati, resta la facoltà di adempiere comunque tramite gli strumenti di certificazione dei corrispettivi. Ma è una facoltà, non un obbligo.
Questa scelta può semplificare i processi interni, ma apre una criticità aggiuntiva. Se il gestionale importa il venduto distinguendo i pagamenti elettronici e poi il professionista registra anche il bonifico della piattaforma senza neutralizzarlo correttamente, il rischio di doppio ricavo diventa ancora più concreto.
Il contratto con la piattaforma resta decisivo
C’è un ultimo punto da non trascurare: il contratto. L’inquadramento come commercio elettronico indiretto, così come la corretta contabilizzazione dei flussi, richiede sempre di verificare chi incassa dal cliente, con quale titolo, quando avviene il riversamento e come sono documentate le commissioni.
In altre parole, prima di impostare automatismi contabili bisogna capire se la piattaforma opera come mero intermediario dell’incasso, con quale configurazione contrattuale e con quali documenti periodici. È su questa base che si decide se il canale rientra davvero nello schema valorizzato dall’interpello 416/2020 e come gestire la successiva riconciliazione.
La regola operativa per commercialisti e consulenti
La sintesi, per chi assiste ristoranti da asporto, è che quando il delivery è integralmente online e ricade nel commercio elettronico indiretto, non c’è obbligo di scontrino o documento commerciale per ogni ordine, ma resta l’obbligo di corretta annotazione dei corrispettivi. Il bonifico quindicinale della piattaforma non è un nuovo ricavo. È soltanto il riversamento finanziario di vendite già effettuate. Le commissioni trattenute, invece, vanno lette e contabilizzate come costi del servizio.
Per gli studi il vero lavoro è costruire una contabilità coerente con i flussi reali fatti di vendita, annotazione, riversamento, commissione. Quando questa distinzione manca, il rischio è una rappresentazione falsata del fatturato e dei margini del cliente.
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