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Rottamazione quinquies, “vuoto operativo” fino al 31 luglio: nuovi bollettini disponibili solo dal 1 agosto, rateazioni ordinarie da riscrivere
Articolo a cura di Studio Mudol
I piani di dilazione ordinari che contengono anche debiti rottamabili andranno riallineati e, per la quota residua non definita, i bollettini aggiornati saranno resi disponibili dopo il 31 luglio
Autore: Miriam Carraretto
Si avvicina sempre di più la scadenza clou per la rottamazione quinquies. La nuova pace fiscale 2026, introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (L.199/2025), consente di definire in via agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026, tramite area riservata, area pubblica del portale AdER o intermediario delegato. Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle entrate- Riscossione invierà la comunicazione delle somme dovute. Il pagamento dell’unica rata o della prima rata è fissato invece al 31 luglio 2026.
Fin qui tutto chiaro. Ma il perimetro applicativo è più selettivo rispetto alle precedenti definizioni agevolate, perché rientrano i debiti per imposte dichiarate ma non versate, quelli derivanti da controlli automatici e formali e i contributi INPS non versati, ma non quelli richiesti a seguito di accertamento.
Nota a margine per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalle amministrazioni statali, per cui il beneficio non abbatte la sanzione in sé, ma consente di non corrispondere interessi e aggio. Il contribuente versa quindi il solo capitale, oltre alle spese di notifica e alle eventuali spese esecutive. Restano fuori sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora, somme aggiuntive sui crediti previdenziali e aggio, con la particolarità appena ricordata per le multe stradali.
Cosa accade ai piani di rateazione in corso
Merita nuovamente tornare su un aspetto che in queste ultime settimane sta creando notevoli problemi ai professionisti, cioè il coordinamento tra rottamazione quinquies e dilazioni ordinarie già in essere.
Le FAQ ufficiali chiariscono che, alla data del 31 luglio 2026, le rateizzazioni in corso relative ai debiti per i quali la rottamazione è stata accolta sono automaticamente revocate. Fino a quel momento, con la presentazione della domanda, per i debiti definibili opera una sospensione degli effetti tipici della riscossione e si congela, di fatto, la necessità di proseguire il pagamento ordinario di quelle stesse poste.
Il problema operativo, però, scatta quando un piano di rateizzazione ordinario comprende sia carichi definibili sia carichi non definibili. In questa ipotesi, dopo il 31 luglio il piano deve essere ripulito, diciamo così, dalle poste confluite nella rottamazione quinquies e proseguire solo per il residuo estraneo alla definizione.
Secondo gli ultimissimi chiarimenti forniti da funzionari AdER, i moduli di pagamento con importi rideterminati e defalcati delle partite rottamate saranno disponibili dal 31 luglio 2026. Prima di quella data – come noi di Fiscal Focus avevamo anticipato sin da subito secondo l'intepretazione del
nostro Cento studi – il contribuente dovrà procedere autonomamente al ricalcolo con i servizi disponibili o rivolgersi agli sportelli per assistenza.
Ciò significa che fino al 31 luglio convivranno la domanda di definizione, la futura revoca automatica della dilazione per i debiti accolti e la necessità di evitare pagamenti incoerenti o duplicati sulle partite non più destinate al piano ordinario.
ContiTu, ricalcoli manuali e assistenza sportello: il vuoto operativo prima del 31 luglio
Sempre sul piano pratico, in queste settimane si è fatta largo una riflessione sull’estensione anche alla quinquies di ContiTu, il servizio che consente al contribuente di calcolare in autonomia quanto pagare in relazione a una parte del debito.
Il punto, però, è che, visto che prima del 31 luglio non risultano disponibili, in via generalizzata, i nuovi bollettini già ricalcolati per i piani misti, il consulente dovrà intervenire con attenzione, specie quando la rateazione ordinaria contiene poste non definibili che devono continuare a essere onorate.
Serve dunque, a nostro avviso, quanto prima, una mappatura preventiva dei ruoli inclusi nei piani di dilazione e una riconciliazione tra tre insiemi distinti, cioè carichi certamente rottamabili, carichi certamente esclusi e carichi da verificare con il prospetto informativo AdER. Quest’ultimo, del resto, è lo strumento ufficiale per individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda.
Domande multiple: l’ultima sostituisce la prima solo per gli stessi carichi
Altro punto da maneggiare con cura è la gestione delle domande multiple. La prassi che si sta consolidando è quella per cui il contribuente può presentare più istanze, anche separate, per gruppi diversi di cartelle.
Questa scelta può avere un’utilità strategica, perché spacchettare i carichi consente una gestione più flessibile della futura tenuta dei pagamenti. Se una singola domanda comprende molte cartelle, la decadenza colpisce l’intero blocco di quel piano. Se invece i carichi sono distribuiti su istanze distinte, l’eventuale difficoltà finanziaria può essere circoscritta solo a una parte delle posizioni.
L’aspetto davvero insidioso riguarda la modifica in riduzione. Se il contribuente presenta una prima domanda per tre cartelle e poi una seconda domanda solo per due delle tre, non si produce automaticamente l’esclusione della terza cartella già contenuta nella prima istanza.
Per ottenere questo effetto serve una rinuncia espressa entro il 30 aprile 2026, da veicolare via PEC,raccomandata o sportello, indicando gli estremi della domanda originaria. In mancanza, AdER continuerà a considerare efficace la precedente adesione anche per il carico che il contribuente pensava di aver lasciato fuori. In pratica, la nuova domanda prevale per i medesimi carichi, ma l’esclusione parziale richiede una revoca specifica.
Esempio:
Primo caso Piano ordinario con 12 rate residue, che include 18mila euro di omesso versamento IVA dichiarata e 7mila da accertamento esecutivo. Solo la prima componente rientra nella rottamazione quinquies, mentre la seconda resta fuori. Se il contribuente aderisce entro il 30 aprile e la domanda viene accolta, dal 31
luglio 2026 la dilazione ordinaria relativa ai 18mila euro definibili viene revocata. Per i 7mila euro residui occorrerà proseguire con il piano rideterminato e con bollettini aggiornati. Prima di questa data, il consulente dovrà verificare il corretto importo da versare per non pagare rate non più coerenti con la nuova configurazione del debito.
Secondo caso Il cliente ha presentato il 10 aprile una domanda per le cartelle A, B e C. Il 24 aprile si accorge di voler includere solo A e B. Non basta una nuova domanda per A e B: occorre anche inviare una rinuncia espressa per C entro il 30 aprile, altrimenti arriveranno i bollettini della definizione anche per quella cartella.
Terzo caso Un professionista assiste un contribuente con dieci cartelle rottamabili per complessivi 40mila euro. Inserire tutto in un’unica domanda può sembrare più semplice, ma suddividere i carichi in più istanze può rivelarsi prudente. La decadenza, infatti, si verifica in caso di omesso o insufficiente pagamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata, e incide sulla singola adesione.
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