Quadro VQ e IVA periodica non versata, il credito nasce solo quando si paga (anche a rate)

Articolo a cura di Studio Mudol

Per gli omessi versamenti IVA emersi da 54-bis, il credito matura per cassa: in dichiarazione finisce nel VL solo la quota versata entro la presentazione

Autore: Redazione Fiscal Focus

La gestione dell’IVA periodica non versata, quando intercettata in sede di controllo automatizzato (art. 5 4-bis del D.P.R. 633/1972), presenta profili applicativi tutt’altro che banali, soprattutto nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento rateale delle somme dovute. Il nodo centrale riguarda la corretta individuazione del momento in cui si forma il credito IVA derivante dai versamenti tardivi e la sua corretta esposizione nel modello IVA.

La questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate in più occasioni, in particolare con le risposte a interpello n. 449 del 30/10/2019 e n. 81 del 27/02/2020, che hanno fornito un inquadramento sistematico oggi di riferimento per gli operatori.

Il principio affermato è chiaro: il credito IVA collegato al versamento di imposta periodica omessa non sorge al momento in cui l’imposta era originariamente dovuta, né quando viene ricevuta la comunicazione di irregolarità, ma si costituisce esclusivamente nel momento e nella misura in cui il pagamento viene effettivamente eseguito. In altri termini il credito va considera “per cassa”, non invece “per competenza” (in termini di esigibilità).

Questa impostazione si fonda su un dato logico oltre che normativo, tale per cui l’IVA periodica non versata non può concorrere alla determinazione del saldo annuale come pagamenti effettuati o già assolti, dato che manca il presupposto del versamento; solo con l’effettiva esecuzione del versamento (anche se tardivo e rateale) l’imposta può essere considerata a tutti gli effetti adempiuta e, quindi, rilevante ai fini della determinazione del saldo IVA.

Le citate risposte a interpello hanno chiarito un ulteriore aspetto operativo di rilievo, per cui nel caso di pagamento rateale bisogna distinguere tra le rate:

effettivamente pagate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, e

quelle versate successivamente.

Per quanto riguarda le prime l’Agenzia ha precisato che la quota di IVA effettivamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione – e comunque non oltre il termine ordinario previsto per tale adempimento – deve essere considerata nel quadro VL della dichiarazione IVA. In sostanza la dichiarazione annuale deve riflettere solo quanto concretamente corrisposto fino a quel momento.

Diversamente, le rate pagate in anni successivi non possono essere retroattivamente imputate all’anno di competenza originaria. Esse danno invece luogo alla formazione di un credito IVA che deve essere indicato nel quadro VQ della dichiarazione relativa all’anno in cui il pagamento è stato effettuato.

Questo quadro VQ, introdotto proprio per intercettare quel tipo situazioni, svolge la funzione di “ponte” tra annualità diverse: consente di far emergere un credito IVA maturato in relazione a versamenti tardivi di imposta periodica riferita ad anni precedenti, in modo da evitare una duplicazione dell’imposta e

garantire la neutralità del tributo (pur nel rispetto del principio secondo cui il credito sorge solo a fronte di un effettivo esborso).

L’impostazione dell’Agenzia appare coerente con la struttura dell’IVA e con la logica del controllo automatizzato. La comunicazione ex art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 non modifica la natura dell’imposta, ma si limita a rilevare l’omesso versamento: la scelta del contribuente di rateizzare non altera quindi il principio di base per cui il credito si forma progressivamente, in corrispondenza di ciascun pagamento.

Sul piano pratico la disciplina richiede però attenzione. Il contribuente che abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità per omesso versamento IVA periodica e abbia optato per la rateazione deve monitorare con precisione:

1. l’ammontare delle rate pagate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, da

indicare nel quadro VL; 2. le rate versate successivamente, da far emergere nel quadro VQ ma solo nell’anno di pagamento.

Un’errata compilazione può comportare disallineamenti nei sistemi dell’Amministrazione e generare ulteriori comunicazioni di irregolarità, con effetti a cascata.

Le risposte a interpello del 2019 e del 2020 hanno quindi avuto il merito di fornire un criterio chiaro e uniforme, evitando interpretazioni difformi che avrebbero potuto portare a considerare l’intero debito “virtualmente” versato già al momento dell’adesione alla rateazione. Tale lettura sarebbe stata difficilmente compatibile con il principio di effettività del versamento e con la necessità di garantire coerenza tra flussi finanziari e dichiarazioni.

In conclusione, il messaggio che emerge è duplice. Da un lato il credito IVA derivante dai versamenti omessi e successivamente rateizzati non è automatico né anticipato: esso si forma progressivamente, in proporzione ai pagamenti effettuati; dall’altro lato la corretta gestione dichiarativa richiede un utilizzo coordinato dei quadri VL e VQ, in modo da riflettere fedelmente la tempistica dei versamenti.

Si tratta di un meccanismo che, pur complesso, risponde all’esigenza di coniugare il rigore formale del sistema IVA con il principio di neutralità dell’imposta – evitando che il contribuente subisca un aggravio definitivo per il solo fatto di aver adempiuto in ritardo – ma impedendo al contempo che il credito si formi in assenza di un effettivo pagamento.

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