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Ricevute POS: addio alla carta, bastano gli estratti conto digitali
Articolo a cura di Studio Mudol
La legge n. 50/2026 (in vigore dal 21 aprile 2026) elimina l’obbligo di conservare le ricevute cartacee dei terminali POS. Ecco cosa cambia nella pratica e cosa devono fare imprese e professionisti
Autore: Riccardo Rocchi
Cosa cambia: la novità in sintesi
Fino all’entrata in vigore della norma, imprese e professionisti erano tenuti a conservare per dieci anni le ricevute cartacee generate dai terminali POS per i pagamenti con carta di credito, di debito o prepagata. Si tratta dei tagliandi che il terminale stampa al momento del pagamento, distinti da fatture, scontrini fiscali e ricevute fiscali (che restano soggetti alle regole ordinarie).
Con la legge n. 50/2026, questo obbligo viene eliminato. Al suo posto, è possibile utilizzare la documentazione bancaria e finanziaria — anche in formato digitale — fornita dalla propria banca o dall’intermediario finanziario (ad esempio, l’estratto conto).
Le condizioni da rispettare
La sostituzione della ricevuta cartacea con la documentazione bancaria non è automatica e senza vincoli. La norma prevede esplicitamente due condizioni cumulative:
Le comunicazioni devono contenere le informazioni relative alle singole operazioni identificabili singolarmente (importo, data, controparte). La conservazione deve avvenire secondo le modalità civilistiche previste dall’art. 222 0 del Codice civile (ossia per almeno dieci anni dalla data dell’ultima registrazione).
Attenzione: cosa NON cambia L’esonero riguarda esclusivamente le ricevute POS (diversi da fatture, scontrini e ricevute fiscali). Fatture, scontrini fiscali e ricevute fiscali restano soggetti ai consueti obblighi di conservazione. Anche i termini decennali ex art. 2220 c.c. restano invariati: cambia solo il supporto di conservazione, non la durata.
Cosa fare in concreto
Sul piano operativo, imprese e professionisti possono da subito adottare le seguenti misure:
Attivare l’estratto conto digitale presso la propria banca, verificando che riporti singolarmente ogni operazione POS con importo, data e causale.
Scaricare e archiviare periodicamente gli estratti conto in formato digitale (PDF o altro formato leggibile), preferibilmente in un sistema di archiviazione sicuro e con backup. Verificare la completezza dei dati: l’estratto conto deve consentire di ricondurre ogni movimento alla singola operazione commerciale. Rispettare comunque i dieci anni di conservazione previsti dall’art. 2220 c.c., anche in formato digitale.
Check-list operativa per il contribuente e il professionista
Adempimento Note
☐ Verificare se il proprio conto corrente aziendale/professionale dispone di un servizio di
Contattare la banca
se il servizio non è
estratto conto digitale con dettaglio delle singole
ancora attivo.
operazioni.
☐ Attivare (o confermare l’attivazione) dell’estratto conto
Il formato digitale
digitale presso la banca o l’intermediario finanziario.
(es. PDF) è espressamente
ammesso dalla
norma.
☐ Verificare che l’estratto conto contenga: data dell’operazione, importo, identificativo del terminale o
Condizione necessaria per sostituire la ricevuta
del beneficiario.
cartacea.
☐ Predisporre un sistema di archiviazione digitale sicuro (con backup) per la conservazione degli estratti conto.
Può essere un gestionale, un cloud
aziendale o un
sistema di conservazione
sostitutiva.
☐ Aggiornare la procedura interna di conservazione
Utile in caso di verifica fiscale o
documenti contabili, indicando il nuovo supporto
ammesso.
ispezione.
☐ Smettere di stampare e archiviare fisicamente le
L’obbligo di conservazione cartacea è eliminato
ricevute POS (diversi da scontrini e fatture).
dal 21 aprile 2026.
☐ Conservare comunque gli estratti conto digitali per
Il termine decennale
almeno dieci anni (art. 2220 c.c.).
non è cambiato:
Adempimento Note
cambia solo il
supporto.
☐ Verificare con il proprio commercialista o consulente fiscale eventuali adeguamenti nei software gestionali
Consigliabile per attività con elevato
o nelle procedure di studio.
numero di operazioni.
In sintesi: prima e dopo la norma Prima (fino al 20 aprile 2026): obbligo di conservare fisicamente le ricevute cartacee del POS per dieci anni. Dopo (dal 21 aprile 2026): le ricevute POS cartacee possono essere sostituite dagli estratti conto (anche digitali) di banche e intermediari finanziari, purché contengano il dettaglio delle singole operazioni e siano conservati per dieci anni.
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