Ricevute POS: addio alla carta, bastano gli estratti conto digitali

Articolo a cura di Studio Mudol

La legge n. 50/2026 (in vigore dal 21 aprile 2026) elimina l’obbligo di conservare le ricevute cartacee dei terminali POS. Ecco cosa cambia nella pratica e cosa devono fare imprese e professionisti

Autore: Riccardo Rocchi

Cosa cambia: la novità in sintesi

Fino all’entrata in vigore della norma, imprese e professionisti erano tenuti a conservare per dieci anni le ricevute cartacee generate dai terminali POS per i pagamenti con carta di credito, di debito o prepagata. Si tratta dei tagliandi che il terminale stampa al momento del pagamento, distinti da fatture, scontrini fiscali e ricevute fiscali (che restano soggetti alle regole ordinarie).

Con la legge n. 50/2026, questo obbligo viene eliminato. Al suo posto, è possibile utilizzare la documentazione bancaria e finanziaria — anche in formato digitale — fornita dalla propria banca o dall’intermediario finanziario (ad esempio, l’estratto conto).

Le condizioni da rispettare

La sostituzione della ricevuta cartacea con la documentazione bancaria non è automatica e senza vincoli. La norma prevede esplicitamente due condizioni cumulative:

Le comunicazioni devono contenere le informazioni relative alle singole operazioni identificabili singolarmente (importo, data, controparte). La conservazione deve avvenire secondo le modalità civilistiche previste dall’art. 222 0 del Codice civile (ossia per almeno dieci anni dalla data dell’ultima registrazione).

Attenzione: cosa NON cambia L’esonero riguarda esclusivamente le ricevute POS (diversi da fatture, scontrini e ricevute fiscali). Fatture, scontrini fiscali e ricevute fiscali restano soggetti ai consueti obblighi di conservazione. Anche i termini decennali ex art. 2220 c.c. restano invariati: cambia solo il supporto di conservazione, non la durata.

Cosa fare in concreto

Sul piano operativo, imprese e professionisti possono da subito adottare le seguenti misure:

Attivare l’estratto conto digitale presso la propria banca, verificando che riporti singolarmente ogni operazione POS con importo, data e causale.

Scaricare e archiviare periodicamente gli estratti conto in formato digitale (PDF o altro formato leggibile), preferibilmente in un sistema di archiviazione sicuro e con backup. Verificare la completezza dei dati: l’estratto conto deve consentire di ricondurre ogni movimento alla singola operazione commerciale. Rispettare comunque i dieci anni di conservazione previsti dall’art. 2220 c.c., anche in formato digitale.

Check-list operativa per il contribuente e il professionista

Adempimento Note

☐ Verificare se il proprio conto corrente aziendale/professionale dispone di un servizio di

Contattare la banca

se il servizio non è

estratto conto digitale con dettaglio delle singole

ancora attivo.

operazioni.

☐ Attivare (o confermare l’attivazione) dell’estratto conto

Il formato digitale

digitale presso la banca o l’intermediario finanziario.

(es. PDF) è espressamente

ammesso dalla

norma.

☐ Verificare che l’estratto conto contenga: data dell’operazione, importo, identificativo del terminale o

Condizione necessaria per sostituire la ricevuta

del beneficiario.

cartacea.

☐ Predisporre un sistema di archiviazione digitale sicuro (con backup) per la conservazione degli estratti conto.

Può essere un gestionale, un cloud

aziendale o un

sistema di conservazione

sostitutiva.

☐ Aggiornare la procedura interna di conservazione

Utile in caso di verifica fiscale o

documenti contabili, indicando il nuovo supporto

ammesso.

ispezione.

☐ Smettere di stampare e archiviare fisicamente le

L’obbligo di conservazione cartacea è eliminato

ricevute POS (diversi da scontrini e fatture).

dal 21 aprile 2026.

☐ Conservare comunque gli estratti conto digitali per

Il termine decennale

almeno dieci anni (art. 2220 c.c.).

non è cambiato:

Adempimento Note

cambia solo il

supporto.

☐ Verificare con il proprio commercialista o consulente fiscale eventuali adeguamenti nei software gestionali

Consigliabile per attività con elevato

o nelle procedure di studio.

numero di operazioni.

In sintesi: prima e dopo la norma Prima (fino al 20 aprile 2026): obbligo di conservare fisicamente le ricevute cartacee del POS per dieci anni. Dopo (dal 21 aprile 2026): le ricevute POS cartacee possono essere sostituite dagli estratti conto (anche digitali) di banche e intermediari finanziari, purché contengano il dettaglio delle singole operazioni e siano conservati per dieci anni.

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