Imu, così la gestione per il coniuge separato che ha cambiato residenza
Si chiede se, nel caso di sentenza di separazione intervenuta tra i suddetti coniugi, spetti l'esenzione dell'Imu al coniuge che, ottemperando alla pronuncia del giudice, abbia lasciato l'abitazione, trasferendosi altrove e cambiato la residenza.
Si chiede inoltre se vi sia l'obbligo di segnalare tale circostanza al Comune dove è ubicato l'immobile in parola.
Il problema sottoposto dal lettore è ancora oggi fonte di contrasto interpretativo. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la normativa (articolo 1, comma 741, let. c), legge 160/2019) assimila all’abitazione principale la casa familiare assegnata al «genitore affidatario dei figli», a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Fino al 2019, invece, la normativa assimilava all’abitazione principale l’abitazione dell’ex coniuge assegnatario.
La normativa fa riferimento al «genitore affidatario dei figli», e quindi presuppone la presenza di figli minorenni. Qualche incertezza interpretativa può suscitare la lettura della circolare Mef n. 1/DF del 18 marzo 2020, nella quale, tuttavia, il Ministero non assume una posizione nitida, in quanto si afferma che «in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti la giurisprudenza ritiene che la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei due coniugi a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, non avendo l’assegnazione una funzione assistenziale».
Quello che rileva, comunque, è che la normativa assimila all’abitazione principale la casa assegnata al «genitore affidatario» dei figli, e trattandosi di norma agevolativa questa è di stretta interpretazione.
La tesi opposta, che considera l’assimilazione all’abitazione principale assegnata dal giudice della separazione anche all’ex coniuge, si basa sulla perdurante vigenza dell’articolo 4, comma 12-quinquies, del Dl 16/2012, norma che dispone quanto segue: «Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione».
Tale disposizione, tuttavia, non pare applicabile alla nuova Imu disciplinata dalla legge 160/2019.
Ed infatti, l’articolo 1, comma 780, legge 160/2019 dispone quanto segue: «A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (Iuc), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'Imu e della Tasi.
Restano ferme le disposizioni che disciplinano la Tari.
Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'Imu disciplinata dalla presente legge». Quindi, l’articolo 4, comma 12-quinquies, del Dl 16/2012 dispone che l’assegnazione all’ex coniuge si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione, ma ai soli fini:
a) dell’Imu di cui all’articolo 8 del Dlgs 23/2011, norma questa però abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020; b) dell’Imu di cui all’articolo 13 del Dl 201/2011, norma anche questa abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020. Pertanto, l’articolo 4, comma 12-quinquies, del Dl 16/2012, non è più applicabile dal 1° gennaio 2020, in quanto la finzione giuridica, per cui l’assegnazione dell’abitazione all’ex coniuge costituisce un diritto reale di abitazione (da cui consegue la soggettività passiva) operava solo con riferimento alla vecchia Imu, soppressa per legge.
Sulla problematica in esame la giurisprudenza di merito appare divisa, sicché si dovrà aspettare un primo pronunciamento della Cassazione.
Verifiche fiscali: l'obbligo di motivazioni specifiche pena l'illegittimità dell'atto
Se dal processo verbale di accesso che avvia una verifica fiscale emerge una motivazione generica, l’atto impositivo conseguente è da considerarsi illegittimo e le prove raccolte durante i controlli diventano inutilizzabili.
Origine della posizione
Questa conclusione emerge dal documento n. 2/2025 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Aidc) di Milano, che si basa sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 6 febbraio 2025, relativa alla tutela del domicilio nelle verifiche fiscali.
Validità istruttoria e limiti
Un’attività istruttoria priva di motivazioni puntuali può determinare l’inutilizzabilità delle prove, in contrasto con i principi dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000, art. 7-quinquies) e con la giurisprudenza comunitaria.
È stato anche segnalato un caso di accesso nei locali aziendali senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che ha portato all’inutilizzabilità delle prove.
Conseguenze giuridiche
La giurisprudenza comunitaria ritiene non conforme un ordine di accesso basato su motivazioni generiche. Questo può comportare l’esclusione dall’utilizzo delle prove raccolte e la nullità dell’atto impositivo.
Proposta Aidc
L’Aidc propone di inserire nei ricorsi un motivo di impugnazione specifico sull’illegittimità dell’atto impositivo per invalidità della verifica fiscale, richiamando la Convenzione EDU (artt. 8, 6 e 13) come fonte di rango superiore nel diritto italiano.
Agevolazioni prima casa 2025: dai requisiti alle regole
Requisiti per ottenere il bonus “prima casa”
Per accedere alle agevolazioni è necessario che:
- L’immobile appartenga alle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11.
- Siano ammesse una sola pertinenza per ciascuna categoria tra: C/2, C/6, C/7.
- Siano esclusi gli immobili classificati come A/1, A/8 e A/9.
- L’acquirente stabilisca la residenza (o vi lavori) nel comune dove si trova l’immobile.
Le imposte agevolate
Le imposte variano in base al tipo di venditore:
Acquisto da privato o impresa in esenzione IVA
- Imposta di registro: 2%
- Imposta ipotecaria: 50 € fissa
- Imposta catastale: 50 € fissa
Acquisto da impresa con vendita soggetta a IVA
- IVA: 4%
- Imposta di registro: 200 € fissa
- Imposta ipotecaria: 200 € fissa
- Imposta catastale: 200 € fissa
Per le compravendite non soggette a IVA, il valore catastale si calcola moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per coefficiente 110.
Novità 2025: più tempo per vendere l’immobile già posseduto
Fino al 2024, chi possedeva già un immobile acquistato con il beneficio “prima casa” doveva venderlo entro 1 anno dal nuovo acquisto. Dal 2025, il termine passa a 2 anni.
Questo vale anche per chi ha acquistato nel 2024 ma non ha ancora superato il vecchio termine. Esempio: acquisto il 25 gennaio 2024, il termine per vendere l’immobile preposseduto è prorogato al 25 gennaio 2026.
Fondo di Garanzia Mutuo Prima Casa
È possibile richiedere mutui fino a 250.000 € garantiti dallo Stato, per acquisto o ristrutturazione della prima casa non di lusso.
Requisiti dell’immobile:
- Adibito ad abitazione principale
- Non appartenente alle categorie A/1, A/8, A/9
- Privo di caratteristiche di lusso
La garanzia statale fino all’80% della quota capitale è prorogata fino al 31 dicembre 2027 ma solo per specifiche categorie prioritarie:
- Giovani coppie
- Famiglie monogenitoriali con figli minori
- Conduttori alloggi IACP
- Giovani under 36
- Nuclei con 3 figli minori e ISEE ≤ 40.000 €
- Con 4 figli e ISEE ≤ 45.000 €
- Con 5 o più figli e ISEE ≤ 50.000 €
Bonus ristrutturazione 2025: chi ha diritto al 50% e chi solo al 36%
A diversi mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali sulle nuove limitazioni dei bonus edilizi, lasciando i contribuenti in una situazione di incertezza proprio mentre devono decidere se e come procedere con i lavori.
Chi ha diritto al 50%
A partire dal 1° gennaio 2025, la detrazione al 50% è ammessa solo se:
- l’unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale;
- il contribuente è proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile.
Sono esclusi, ad esempio, i comodatari o i conduttori, anche se autorizzati dal proprietario a eseguire i lavori.
Chi ha diritto solo al 36%
I contribuenti che non rispettano entrambe le condizioni sopra indicate possono fruire unicamente della detrazione al 36%.
Situazioni dubbie si verificano nei casi di lavori su parti comuni condominiali: qui entra in gioco la corretta attribuzione delle spese ai singoli comproprietari e il loro utilizzo dell’immobile.
Interventi in condominio: le due interpretazioni
Due le possibili interpretazioni in merito agli interventi su parti comuni:
- Interpretazione restrittiva: il condominio non può essere “abitazione principale”, quindi detrazione solo al 36% per tutti i condòmini.
- Interpretazione flessibile: ogni condòmino può detrarre il 50% se l’unità posseduta è la sua abitazione principale.
Per applicare correttamente la seconda opzione, l’amministratore dovrà:
- Suddividere la spesa in base ai millesimi;
- Accertare quali unità sono abitazioni principali;
- Comunicare i dati corretti all’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione all’Agenzia: obbligo entro marzo 2026
Come previsto dal DM 1° dicembre 2016, gli amministratori di condominio dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2026, le spese sostenute nel 2025 e le relative quote imputate ai condòmini.
È verosimile che sarà richiesto anche l’importo della detrazione spettante (50% o 36%). In caso contrario, la dichiarazione precompilata potrebbe non essere allineata con la reale situazione del contribuente, vanificando la semplificazione.
Fonte: Fiscal Focus – © Informati S.r.l. – Riproduzione riservata
Autore: Nicola Forte
Forfettari: problemi nella dichiarazione dei redditi per rimborsi spese e bolli
La gestione fiscale dei soggetti in regime forfettario presenta ancora diverse incertezze, in particolare in merito alla tassazione dei rimborsi spese e al trattamento dei bolli applicati in fattura. Questi aspetti complicano la determinazione del reddito imponibile e la corretta compilazione della dichiarazione.
Certificazione unica: semplificazione o ostacolo?
L’eliminazione dell’obbligo di CU per i compensi ai forfettari semplifica la vita dei sostituti d’imposta, ma rende più difficile la predisposizione automatica del quadro LM nella dichiarazione precompilata, soprattutto se i compensi provengono da soggetti non qualificati come sostituti.
Rimborsi spese: incertezza normativa
L’art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR (modificato dal D.Lgs. 192/2024) esclude dal reddito le somme rimborsate per spese analiticamente addebitate. Tuttavia, questa norma non modifica la legge 190/2014 che regola il regime forfettario.
Di conseguenza, non è chiaro se l’esclusione dei rimborsi spese dal reddito si applichi anche ai forfettari. Il rischio di interpretazioni discordanti resta alto fino a nuovi chiarimenti ufficiali.
Il bollo in fattura è considerato ricavo
Con la risposta all’interpello n. 428/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bolli addebitati in fattura ai clienti costituiscono ricavi imponibili per i forfettari e devono essere inclusi nella base di calcolo dell’imposta sostitutiva.
Sebbene si tratti di un’interpretazione e non di una norma, la maggior parte dei contribuenti ha scelto di conformarsi per evitare contenziosi. Tuttavia, ciò può risultare penalizzante: il cumulo dei bolli potrebbe far superare i limiti per l’accesso o la permanenza nel regime, con obbligo di passaggio al regime ordinario.
Conclusioni
Il regime forfettario, pur essendo nato per semplificare, si trova oggi al centro di contraddizioni normative e fiscali. È auspicabile un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria per garantire certezza e trasparenza fiscale ai piccoli professionisti e lavoratori autonomi.
Detrazione IRPEF 2024: nuova limitazione per i redditi sopra i 50.000 euro
Riforma fiscale: le nuove aliquote IRPEF
La riforma fiscale (Legge 111/2023) ha introdotto per l’anno d’imposta 2024 un sistema basato su tre scaglioni di reddito:
- 23% fino a 28.000 €
- 35% da 28.001 € a 50.000 €
- 43% oltre i 50.000 €
Queste aliquote sono confermate anche per il 2025.
Detrazione IRPEF: la nuova franchigia da 260 €
Per l’anno d’imposta 2024 è introdotta una franchigia di 260 € per chi ha un reddito superiore a 50.000 €. Tale riduzione si applica sull’ammontare complessivo delle detrazioni al 19%, escluse:
- Spese sanitarie
- Erogazioni liberali ai partiti politici
- Premi assicurativi contro eventi calamitosi
Attenzione: questa misura è separata dalla precedente limitazione già in vigore dal 2020 (che riduce gradualmente le detrazioni oltre i 120.000 €).
Bonus edilizi: esclusi dalla nuova soglia
Le detrazioni per interventi edilizi sostenuti nel 2024 non subiscono la limitazione dei 50.000 €. Per queste spese, eventuali riduzioni saranno applicate solo a partire dal 2025 secondo regole differenti, basate sul reddito e sul quoziente familiare.
Esempio pratico
Contribuente con reddito di 60.000 € e le seguenti spese detraibili:
- Spese mediche specialistiche: 800 €
- Sport del figlio: 200 €
- Assicurazione vita: 300 €
- Erogazione a ONLUS: 150 €
Totale iniziale: 1.450 €
Spese escluse dalla riduzione (mediche): 800 €
Spese soggette a riduzione: 650 €
Applicando la franchigia di 260 €:
650 € - 260 € = 390 € (detrazione residua)
Totale detraibile: 800 € + 390 € = 1.190 €
In sintesi
Per l’anno d’imposta 2024, i contribuenti con redditi superiori a 50.000 € subiscono una nuova riduzione fissa di 260 € sulle detrazioni IRPEF, che si aggiunge (o si applica separatamente) alla precedente limitazione progressiva per redditi sopra i 120.000 €.
Rottamazione quater: quando è ancora possibile rateizzare dopo la decadenza
La gestione dei carichi iscritti a ruolo rappresenta una delle attività più delicate per gli studi professionali. Con la conversione in legge del DL Milleproroghe n. 202/2024 sono state introdotte importanti novità per i soggetti decaduti dalla Rottamazione quater.
Rateizzazione post decadenza
Chi, pur riammesso, dovesse decadere nuovamente, potrà richiedere una nuova dilazione. Tuttavia, non è possibile rateizzare i debiti per cui si sia verificata una tripla decadenza:
- da un piano di dilazione attivato dopo il 16 luglio 2022,
- dalla Rottamazione quater,
- dalla successiva riammissione.
Disciplina applicabile alla dilazione post-decadenza
A differenza delle precedenti definizioni agevolate, la legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) consente la richiesta di una nuova rateazione anche dopo la decadenza, secondo l’art. 19 del DPR 602/1973.
Questa possibilità resta valida finché non sia intervenuta una decadenza da una rateazione attivata dal 16 luglio 2022 in poi (in caso di omesso pagamento di almeno otto rate, anche non consecutive).
Limiti normativi introdotti dal Decreto Aiuti
Con l’articolo 15-bis del DL Aiuti (n. 50/2022), sono stati introdotti due regimi:
- Prima del 16 luglio 2022: la nuova rateazione è possibile solo se si regolarizzano preventivamente le rate scadute.
- Dopo il 16 luglio 2022: non è possibile richiedere una nuova rateazione per i medesimi carichi già decaduti.
Effetti della domanda di riammissione sulle rateazioni in essere
Secondo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (FAQ n. 7 – 11 marzo 2025), la presentazione dell’istanza sospende gli obblighi di pagamento fino al 31 luglio 2025.
Alla scadenza della prima (o unica) rata, le rateizzazioni in corso relative ai debiti ammessi alla riammissione saranno automaticamente revocate.
Codice ATECO anche per le escort: il Fisco regolarizza la prostituzione
Le nuove regole per i servizi di incontro
Il codice 96.99.92 comprende attività connesse alla vita sociale, tra cui:
- servizi di accompagnatori e accompagnatrici (escort);
- agenzie di incontro e matrimoniali;
- organizzazione di servizi sessuali ed eventi legati alla prostituzione;
- attività di speed networking e simili.
La normativa chiarisce che, pur restando illegale lo sfruttamento o il favoreggiamento della prostituzione, l’attività in sé è lecita se svolta volontariamente da una persona adulta e consenziente. Il nuovo codice ATECO colma un vuoto fiscale, permettendo l’inquadramento tributario di queste attività.
Tassazione: attività professionale vs occasionale
Sentenze come la Cass. n. 10578/2011 e n. 22413/2016 stabiliscono che i guadagni da prostituzione sono tassabili se l’attività è svolta abitualmente. In questo caso, si configura una prestazione professionale soggetta a IVA ai sensi dell’art. 5 del DPR 633/72.
Viceversa, se l’attività è svolta in modo occasionale, i redditi sono classificati come “redditi diversi” secondo l’art. 67 del TUIR.
Contrasti con il disegno di legge di febbraio 2025
Il ddl n. 1395/2025 propone di rafforzare il contrasto alla prostituzione, senza criminalizzare chi la esercita volontariamente, ma estendendo le sanzioni a chi:
- sfrutta o recluta soggetti,
- favorisce l’esercizio dell’attività, anche indirettamente,
- gestisce piattaforme o app che facilitano contatti a scopo sessuale, anche virtuali.
Tra le novità, l’introduzione di sanzioni amministrative e penali anche per i clienti recidivi (da €1.500 fino all’arresto). Il ddl propone una revisione della legge Merlin, con un approccio più restrittivo verso ogni forma di mercificazione del corpo, anche in ambito digitale.
Un dibattito aperto
Il contrasto tra le novità fiscali (Codice ATECO) e gli obiettivi del ddl ha sollevato un ampio dibattito, soprattutto sull’opportunità di regolamentare, piuttosto che vietare, attività che esistono nella realtà e che ora possono essere soggette a tassazione e monitoraggio più trasparente.
Polizza catastrofale, il punto della situazione
Le Faq dell’Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)
Manca meno di una settimana alla scadenza per stipulare la polizza assicurativa contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali, o forse no. Infatti, un emendamento di Fratelli d’Italia al Dl bollette, a firma del deputato Zucconi, propone di posticipare la scadenza, attualmente prevista per il 31 marzo al 31 ottobre 2025. Indipendentemente dall’approvazione della proroga, si ritiene opportuno analizzare alcune Faq sul tema rilasciate dall’Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).
Imprese obbligate ed escluse
Sono soggette all’obbligo le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, ossia quelle operanti nell’ETTORE agricolo.
Immobili/beni in locazione
Come previsto dall'articolo 1 bis comma 2 del Dl n. 155/2024, convertito con modificazioni in legge n. 189/2024,l'oggetto della copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. Quindi, in caso di immobile concesso in locazione, l'obbligo di stipula della polizza ricade sul conduttore, ameno che l'immobile non sia già assistito da copertura assicurativa. Il beneficiario del risarcimento sarà il proprietario dell'immobile (assicurazione per conto altrui). In sede contrattuale si potrebbe chiedere una riduzione proporzionale del canone di locazione che tenga conto dell'onere sostenuto dal conduttore.
Titolare ditta individuale
Come chiarito dalla relazione illustrativa del DM n.18/2025 sono obbligate alla stipula dell’assicurazione “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti”.
Imprese iscritte al REA
La normativa non cita il REA ma solo il registro delle imprese.
ASD
Sono soggette all’obbligo anche le ASD, iscritte al registro delle imprese, che utilizzano in forma gratuita i beni del patrimonio disponibile e non di proprietà del comune.
Immobili ad uso promiscuo
Ricade nell’obbligo di stipula della polizza anche l’immobile ad uso promiscuo utilizzato come abitazione e come studio professionale.
Adeguamento polizze già in essere
Le polizze già in essere non dovranno essere adeguate entro il 31 marzo (o entro il 31 ottobre laddove venga approvata la proroga); l’adeguamento avverrà al rinnovo, in caso di polizza annuale, o al primo pagamento utile, in caso di premio frazionato.
Imprese pesca e acquacoltura
Per le imprese del settore pesca e acquacoltura, così come previsto dall’articolo 19 comma 1 quater del Milleproroghe n.202/2024, convertito con modificazioni in legge n. 15/2025, devono adempiere all’obbligo entro il 31 dicembre 2025.
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Polizza catastrofale, effetto boomerang
Tutti i dubbi inerenti all’obbligo di sottoscrizione del contratto assicurativo a copertura dei danni causati dalle calamità naturali e dagli eventi catastrofali si sono riversati negli studi commerciali.
Si rileva la diffusa tendenza a ribaltare sul “commercialista” i dubbi interpretativi, ancora numerosi, e gli adempimenti funzionali alla sottoscrizione della polizza assicurativa.
Nonostante l’imminente scadenza, fissata al 31 marzo 2025, l’obbligo introdotto per l’imprese dall’articolo 1, comma 101, della Legge n. 213 del 2023 resta per molti tratti ancora un’incognita.
L’articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 30 gennaio 2025, n. 18, impone la nuova copertura assicurativa ai fabbricati e terreni, agli impianti e macchinari ed alle attrezzature industriali e commerciali impiegate, a qualsiasi titolo, nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Non si comprende, tuttavia, se debbano trovare copertura anche gli immobili inutilizzati o inutilizzabili, quelli oggetto di interventi di recupero edilizio, nonché quelli patrimoni, di natura avulsi all’attività d’impresa esercitata.
Sono certamente esclusi, per espressa disposizione ministeriale, gli immobili che risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. Di pari sono esclusi, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del Decreto Legge n. 155 del2024, i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, condizione ricorrente quando vi sia una divergenza fra il soggetto proprietario e quello che impiega i beni nell’esercizio dell’attività di impresa.
Ugualmente dubbie sono le conseguenze dell’eventuale inadempimento.
L’articolo 1, comma 102, della Legge n. 213 del 2023 si limita a prevedere che “dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”, senza tracciare chiaramente quali siano i malefici della mancata sottoscrizione del contratto assicurativo entro il prossimo 31 marzo 2025.
Risulta chiaro, invece, che l’obbligo assicurativo non ha valenza retroattiva e, di conseguenza, l’eventuale inadempimento non esplica i propri effetti sui contributi, le sovvenzioni o le agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche per le quali sia già maturato il diritto alla percezione.
Con ogni probabilità, ma solo per il futuro, i singoli avvisi prevederanno, fra le condizioni imposte, l’assolvimento del citato obbligo assicurativo.
Non vi sono dubbi, invece, rispetto al lavoro extra al quale saranno chiamati i commercialisti da qui alla fine del mese, salvo proroga (richiesta a gran voce da Confindustria).
Oltre al perimetro oggettivo inerente ai beni da sottoporre a copertura, i quesiti della clientela vertono principalmente sul valore da assicurare. Sotto tale profilo l’articolo 1, comma 1 (lettere l, m e n), del Decreto Ministeriale differenziano i criteri di valutazione a seconda della tipologia di beni da assicurare:
- per i beni immobili rileva valore di ricostruzione, ovvero l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con caratteristiche equivalenti;
- per i beni mobili rileva il costo di rimpiazzo, ovvero il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità;
- per i terreni, data la loro peculiarità, rileva il costo di ripristino, ovvero il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
L’attività di valorizzazione, che prescinde dalle risultanze contabili, assume un valore centrale. Il Decreto Ministeriale, infatti, dispone che l’indennizzo venga riconosciuto dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura e fino concorrenza del valore assicurato, anche quando è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati.
In tale evenienza non si comprende, tuttavia, cosa accada quando il valore assicurato risulti sensibilmente inferiore al valore effettivo dei beni e, soprattutto, se in tal caso l’obbligo assicurativo può considerarsi comunque adempiuto ai fini del riconoscimento dei contributi, delle sovvenzioni e delle agevolazioni pubbliche.
Paolo Iaccarino - Informati srl – Riproduzione Riservata
Gli effetti della riammissione alla rottamazione quater
Le disposizioni relative alla riammissione alla rottamazione quater, hanno il pregio non solo di favorire il contribuente, dandogli la possibilità di rimettersi in regola con i pagamenti attinenti alla precedente rottamazione, ma vengono confermati anche gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione con procedura agevolata già presenti nell’originaria normativa.
Va subito premesso che, l’articolo 3-bis, commi 1 e 2, del DL n. 202/2024, convertito dalla legge n. 15/2025,prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater) per i debitori che, al 31 dicembre 2024,siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima.
Si ricorda che, ove si aderisca alla procedura di riammissione sono dovute le sole somme affidate a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica. Non sono dovuti, quindi, gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive sui crediti previdenziale e le somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione.
La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione. In proposito, nelle FAQ n. 1 e n. 4, pubblicate sul sito di ADER, è stato precisato che rientrano nella domanda di riammissione solo i debiti già oggetto del piano di pagamento della “Rottamazione quater” e, quindi, già contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” che è stata inviata dalla stessa ADER inseguito alla precedente rottamazione quater per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio2000 al 30 giugno 2022.
È possibile beneficiare della riammissione, presentando, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione sopra citata con modalità esclusivamente telematiche, già pubblicate dall’agente della riscossione sul proprio sito internet.
Il comma 2, dispone, ai fini di cui sopra, l’applicazione dell’articolo 1, commi da 231 a 233 e da 236 a 252, della legge n. 197 del 2022, con le seguenti deroghe:
la dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti sopra citati, entro il 30 aprile 2025;
il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:
in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
l’agente della riscossione comunica al debitore, entro il 30 giugno 2025, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2025 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione automaticamente revocate.
Gli effetti
Tra i commi suddetti, richiamati dalla novella, che si applicano all’operazione di riammissione alla rottamazione in esame, rientra anche il comma 240, che tratta degli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione con procedura agevolata.
Nello specifico:
- si sospendono i termini di prescrizione e decadenza;
- si sospendono, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
- si inibiscono le iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda (FAQ n. 8 di ADER);
- si vietano l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non sosia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- si vieta di considerare “irregolare” il debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.
In estrema sintesi, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta;
si vieta di considerare inadempiente il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo, ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.
Il richiamato articolo dispone che le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, siano tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
si estende alla rottamazione in esame la norma (articolo 54 del D.L. n. 50 del 2017) che consente il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.
Opera dunque una deroga al principio generale in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato solo successivamente all'adozione di un provvedimento di rateizzazione, adozione che, peraltro, secondo le determinazioni in materia dell'INPS, non si considera perfezionata prima del pagamento della prima rata (Cfr. il DM 30 gennaio 2015), già applicata per le precedenti edizioni della definizione agevolata dei carichi.
Da ultimo, dovrebbe valere anche per la riammissione in parola, il chiarimento di AE, contenuto nella circolare27 gennaio 2023, n. 2/E, laddove è stato precisato che, il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizione non determina la preclusione della possibilità di rateizzare, ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, il debito per il quale si è verificata l'inefficacia della stessa definizione.
Francesco Barone - Informati srl – Riproduzione Riservata
Fatturazione elettronica, dal 1° aprile utilizzabile il nuovo tipo documento TD29
Dal 1° aprile p.v. sono utilizzabili le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, versione 1.9,rilasciate dall’Agenzia delle Entrate il 31 gennaio scorso. Tra le novità più rilevanti della nuova versione si segnalano:
l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione;
la variazione dello schema XSD della fattura ordinaria e semplificata per l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285);
l’aggiornamento della descrizione del tipo documento TD20;
l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM nella tabella TA13 (Tabella prodotti energetici);
l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).
Il nuovo codice TD29
Il nuovo codice “tipo documento”, TD29, destinato alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’omessa irregolare fatturazione, è stato introdotto in seguito alle modifiche apportate all’articolo 6, comma 6, del D.Lgs.n. 471/1997 ad opera del D.Lgs. n. 87/2024. Infatti, fino al 30 agosto 2024, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro. In particolare, se il contribuente non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, previo pagamento dell’imposta, era tenuto entro il trentesimo giorno successivo, ad emettere autofattura utilizzando il tipo documento TD20. In caso di fattura irregolare, l’operazione doveva essere regolarizzata entro 30 giorni dalla contabilizzazione del documento irregolare. Invece, dal 1° settembre 2024, in caso di omessa o irregolare fatturazione, non occorre più versare l’imposta, ma è comunque necessario comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate, tramite il nuovo codice TD29, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. In caso di omissione la sanzione amministrativa è pari al 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro.
Serena Pastore - Informati srl – Riproduzione Riservata
MIMIT, chiarito l'obbligo della PEC per gli amministratori
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 860, L. 30/12/2024, n. 207), ha previsto in capo agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale (pec) al Registro delle imprese.
Il MIMIT, con la nota n. 43836 del 12 marzo scorso, ha fornito le indicazioni per procedere al citato adempimento (leggi l'articolo Obbligo PEC per gli amministratori di società in attesa di istruzioni).
La norma in commento è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, nessun dubbio, quindi, sussiste in ordine alla sua applicazione alle imprese che siano state costituite a decorrere da questa data, o che comunque presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a tale data.
Considerato che il Legislatore della L. 207/2024 si riferisce alle imprese “costituite” in forma societaria, si determina l’applicazione dell’estensione dell’obbligo anche a quelle già costituite prima della data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, vale a dire prima del 1° gennaio 2025.
In assenza della fissazione di un termine per l’adempimento, il Ministero lo pone al 30 giugno 2025 per le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della modifica normativa. In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui, per le imprese già iscritte, questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025.
Sono soggetti all’adempimento tutte le società, siano esse società di persone o di capitali, secondo le quali può svolgersi una attività imprenditoriale; ne consegue l’esclusione da esso delle forme societarie cui non è consentita lo svolgimento di attività commerciali: quali la società semplice, con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l’attività agricola, e le società di mutuo soccorso. Per le medesime ragioni deve escludersi che l’obbligo trovi applicazione con riferimento ai consorzi, anche con attività esterna, nonché alle società consortili.
Si ritiene, invece, che possano esservi ricomprese le reti di imprese che si siano dotate di un fondo comune e svolgano un’attività commerciale rivolta ai terzi, quindi, siano iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese con conseguente acquisizione della soggettività giuridica.
Il MIMIT precisa che il termine amministratori fa riferimento alla funzione di gestione dell’impresa. Il richiamo è ai soggetti e non all’organo amministrativo, pertanto in ipotesi di composizione collegiale dev’essere comunicato un indirizzo pec per ciascun amministratore. Secondo il Ministero, altresì, si desume che l’obbligo può essere applicato ai liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.
In ogni caso, la disposizione pare dover essere riferita esclusivamente ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. La nota precisa che non è possibile la coincidenza dell’indirizzo pec dell’amministratore con quella della società, perché la ratio della norma, indubbiamente volta a garantire la conoscibilità di un recapito di posta elettronica proprio ed esclusivo dell’amministratore da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale.
Le imprese che, nel frattempo, come consentito da qualche Registro delle imprese avessero, proceduto in tale senso, vale a dire comunicando il medesimo domicilio digitale dell’impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno conformarsi a quanto rappresentato entro il citato termine del 30 giugno 2025.
Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero, se ritiene, dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.
Analogamente a quanto previsto per l’iscrizione della pec dell’impresa, anche quella degli amministratori avviene in esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
L’ omissione indicazione della pec degli amministratori, quale elemento informativo necessario per espressa previsione normativa, preclude la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa; pertanto, a fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.
Infine, si rappresenta che, in assenza di una specifica previsione sanzionatoria, il MIMIT ritiene applicabile quella di cui all’articolo 2630 c.c., in applicazione del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro “chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese”, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano “nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti”.
Giovanni Riccio - Informati srl – Riproduzione Riservata
Approvato il Modello 730/2025: novità, tempistiche e controlli
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 114763/2025 del 10 marzo 2025 è stato approvato il Modello 730/2025 e relativi allegati, tra cui i modelli 730-1, 730-2 (per sostituti d’imposta, CAF e professionisti), 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo, nonché la bolla di accompagnamento per il modello 730-1.
Il provvedimento tiene conto delle indicazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio2024, n. 1 (cd. decreto semplificazioni adempimenti), ampliando l’ambito di possibile utilizzo del dichiarativo.
Termini e modalità di presentazione
Il Modello 730/2025 deve essere presentato entro il 30 settembre 2025, secondo i consueti canali:
- invio diretto all’Agenzia delle Entrate tramite servizi telematici, con o senza modifiche ai dati precompilati.
- consegna al CAF o professionista abilitato, che provvederà alla verifica, all’eventuale integrazione e all’inoltro.
- presentazione tramite sostituto d’imposta (datore di lavoro), limitatamente ai lavoratori dipendenti.
Ampliamento platea 730 e nuovi quadri M e T
A partire dall’anno di imposta 2024 è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:
- redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
- plusvalenze di natura finanziaria (quadro T).
Per quanto riguarda il quadro M, tale quadro, a partire da quest’anno, accoglie i redditi a tassazione separata, che in precedenza erano da dichiararsi nel quadro D.
In particolare, si segnala il nuovo rigo M3, nel quale devono essere indicati i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti (ad esempio, i rimborsi ottenuti nel 2024 con riferimento a spese sanitarie per le quali negli anni precedenti si è fatta valere la detrazione IRPEF).
Nel quadro M, che ricomprende numerose casistiche, trova anche collocazione, nella sezione III B - Altri dati –l’indicazione dei dati afferenti alla rivalutazione del valore dei terreni di cui all’art. 67, comma 1 lett. a) e b) del Tuir, rideterminati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (righi M76 e seguenti).
Il nuovo quadro T, invece, è dedicato alle plusvalenze di natura finanziaria. Tale quadro è suddiviso in sezioni, e ricalca le modalità espositive da sempre utilizzate per l’omologo quadro presente nel Modello Redditi (plusvalenze tassate al 20%, al 26%, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri, ecc.). La sezione V è specificatamente dedicata all’indicazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività tassate al 26%.
Altre novità introdotte
Ulteriori novità si rilevano in più parti del dichiarativo, conseguenza diretta dell’evoluzione normativa. In questa sede ci si limita a citare l’adeguamento della modulistica afferente ai redditi da fabbricati per la gestione dei redditi da locazioni brevi, per i quali la cedolare secca può, a partire dal 2024, assumere assumere aliquota 21% solo per un immobile, mentre i successivi scontano il 26%. Sempre in materia di locazioni brevi si segnala l’obbligo di indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.
Modalità di presentazione e controlli
Si ricorda che l’utilizzo del modello 730 prevede vantaggi sui controlli documentali, differenziati a seconda del canale di presentazione del dichiarativo e variabili anche in ragione del fatto che i dati precompilati vengano confermati oppure modificati.
Se la presentazione è di tipo “diretto”, ovvero il modello 730 viene presentato direttamente dal contribuente (tramite sito Agenzia Entrate area riservata) oppure per il tramite del sostituto di imposta, e non viene apportata alcuna modifica ai dati precompilati, allora vale l’esclusione automatica dei controlli formali sugli oneri precompilati (es. spese sanitarie).
Laddove, invece, vengano apportate delle modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri precompilati che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica (ad esempio spese sanitarie che vengono inserite e che risultano assenti sul precompilato).
Se, invece, la presentazione avviene tramite CAF/Professionista, se non vengono apportate modifiche, anche in questo caso non saranno effettuabili controlli formali sugli oneri precompilati. Se, invece, vengono apportate modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
Indipendentemente dalla modalità di presentazione, i controlli documentali possono sempre riguardare i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. L’Agenzia delle Entrate può, inoltre, sempre e comunque effettuare controlli finalizzati alla verifica delle condizioni poste alla base delle detrazioni e deduzioni; pertanto, può ad esempio verificare se un familiare è effettivamente a carico, oppure se sussistono condizioni soggettive (caso “tipo” riportato nelle istruzioni è la verifica dell’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale)
Sandra Pennacini - Informati srl – Riproduzione Riservata
Zes unica nel Mezzogiorno, domande dal 31 marzo
Parte il 31 marzo 2025 la finestra per richiedere il credito d’imposta Zes Unica Sud per il 2025. La misura è volta a incentivare nuovi investi- menti produttivi, offrendo il credito di imposta per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, oltre che per l’acquisizione di terreni e la realizzazione o l’ampliamento di immobili funzionali agli investimenti in una quota pari al 50% della spesa.
Le comunicazioni potranno essere presentate dal 31 marzo al 30 maggio 2025, il mancato invio in questa finestra temporale inibisce la possibilità alle imprese di ottenere il credito di imposta. Grazie alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 è ora prevista la possibilità di cumulare il beneficio con il credito d’imposta Transizione 5.0 e altre misure di sostegno. La scadenza è riservata alle imprese attive nel Mezzogiorno. Il progetto di investimento ammissibile deve avere importo di spesa compreso tra un minimo di 200 mila euro e un massimo di 100 milioni di euro. Nel caso di imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura il limite minimo dell’investimento complessivo scende a 50mila euro. Gli investimenti devono essere realizzati entro il 15 novembre 2025. A oggi è previsto un limite di spesa di 2,2 miliardi che può essere integrato anche con risorse regionali.
Maglie più larghe sul cumulo con altri aiuti e percentuali di incentivo più alte sono la strategia per il rilancio del piano Transizione 5.0, alle prese con gli ultimi dieci mesi utili per la realizzazione degli investi menti e gran parte dei fondi ancora da impegnare. Sull’onda della legge di Bilancio per il 2025, il Gse ha pubblicato una nuova tornata di Faq che spiegano anche le semplificazioni introdotte per la sostituzione di beni ammortizzati da oltre due anni.
Il bando Inail Isi 2024 si piazza finalmente ai blocchi di partenza, le domande potranno essere predisposte sul portale telematico dell’istituto a partire dal 14 aprile 2025 e fino al 30 maggio 2025. Inail mette in campo fondi per 600 milioni con lo scopo di migliorare la sicurezza dei lavoratori. Le imprese si troveranno a dover gestire alcune modifiche rispetto alle precedenti edizioni, anche in relazione alla modifica del sistema dei punteggi per accedere alla procedura. Ancora nessuna notizia per la data del click-day che l’Inail stabilirà più avanti.
Presto sarà nuovamente operativo lo strumento «investimenti sostenibili 4.0» visto che il ministero delle Imprese e del made in Italy ha approvato modalità e condizioni per la concessione e l’erogazione di agevolazioni a programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate. Gli incentivi sono destinati ai progetti rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, sono privilegiati i programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione europea e perseguiti dal programma nazionale «Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021- 2027».
Il decreto ministeriale 22 novembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio e presto saranno fissati i termini per la presentazione delle domande. In questo caso, le risorse a disposizione ammontano a 300 milioni. Guadagnano tempo i soggetti interessati ad accedere al fondo interessi di Ismea, visto che l’ente ha disposto la proroga del termine per presentare domanda al 21 marzo 2025.
Rimane ancora aperto lo sportello per accedere al terzo avviso del Fondo Nuove Competenze che finanzia la formazione professionale nelle imprese. I fondi inizialmente disponibili ammontano a 731 milioni di euro ma sono integrabili con altre eventuali fonti di finanziamento. Dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali sono emersi i primi dati sul boom di domande registrato all’apertura della finestra di presentazione delle domande, ma rimane comunque tecnicamente possibile presentare ancora domanda, entro la scadenza attualmente prevista al 10 aprile 2025.
Roberto Lenzi - IlSole24Ore – Riproduzione Riservata
Riammissione Rottamazione-quater ai nastri di partenza
Per l’attuazione della procedura di riammissione alla definizione agevolata, recentemente introdotta dall’articolo3-bis del Decreto Legge n. 202 del 2024, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, mancano solo i dettagli. Entro il 16 marzo 2025, probabilmente molto prima, verrà aperto il canale di trasmissione. C’è più di un motivo per aderire tempestivamente, ben prima del termine fissato al 30 aprile 2025.
La riammissione alla definizione agevolata replica i medesimi effetti previsti originariamente dall’articolo 1, comma 240, della Legge n. 197 del 2022. Con la trasmissione dell’istanza di riammissione, in relazione ai carichi nuovamente definibili:
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- ricorrono automaticamente i requisiti di regolarità contributiva (DURC).
La presentazione dell’istanza di riammissione, pertanto, consente al contribuente di congelare temporaneamente la propria posizione di inadempienza, così evitando azioni esecutive che nel frattempo, dopo la decadenza della Rottamazione-quater, potrebbero essere state nuovamente avviate dall’Agente della riscossione.
Per molti contribuenti la presentazione dell’istanza di riammissione rappresenta l’ultima occasione concreta per rateizzare le somme iscritte a ruolo. Benché, per regola generale, la decadenza della Rottamazione-quater consenta comunque al contribuente di rateizzare nuovamente i relativi carichi, qualora tali debiti siano stati precedentemente ricompresi in piani di rateazione, anch’essi decaduti, l’ennesimo tentativo di rateazione, che segue la decadenza della dilazione originaria e quella della definizione agevolata, è ammesso esclusivamente se l’istanza di dilazione originaria è stata presentata fino al 15 luglio 2022, e a condizione che alla data di presentazione dell’ultima richiesta venga regolarizzato l’importo corrispondente a quello delle rate che risultano scadute alla stessa data. Con la riammissione alla Rottamazione-quater nessuna di queste condizioni deve essere rispettata e la dilazione in 10 rate (31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027) costituisce l’effetto automatico.
La riammissione, infine, potrebbe avere anche effetti positivi dal punto di vista finanziaria. Qualora, dopo la decadenza della Rottamazione-quater, il contribuente abbia dilazionato nuovamente i carichi, la trasmissione dell’istanza consente di sospendere fino al 31 luglio 2025 il pagamento delle rate in scadenza. Con la riammissione il contribuente, oltre che beneficiare delle riduzioni proprie della definizione agevolata, evita nell’immediato il versamento di cinque rate.
Possono beneficiare della riammissione i soli contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultino effettivamente decaduti per mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, previste dal 31 ottobre 2023 al 30novembre 2024. In assenza di tale condizione l’istanza di riammissione verrà considerata inammissibile. L’istanza potrà riguardare i soli debiti, o parti di essi, già indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla Rottamazione-quater.
In tale contesto, ai fini della presentazione dell’istanza di riammissione, è necessario comprendere se possa considerarsi decaduto il contribuente abbia effettivamente versato tutte le previste, alle relative scadenze, ma utilizzando un modulo di pagamento sbagliato. Si pensi al contribuente che per il versamento della sesta rata in scadenza il 2 dicembre 2024 abbia utilizzato il modulo di pagamento previsto per la decima rata in scadenza il30 novembre 2025. Come comportarsi? Trattandosi di importi assolutamente identici la decadenza non dovrebbe verificarsi, benché il sistema informativo dell’Agenzia entrate - Riscossione potrebbe non rilevare tale condizione obbligando il contribuente alla via giudiziaria.
La riammissione, nel dubbio, risolve all’origine il problema. Il contribuente vedrebbe riabilitarsi, al costo di perdere parte dei versamenti eseguiti dopo la presunta decadenza. In tal caso, infatti, il pagamento effettuato successivamente alla decadenza del piano, viene considerato a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, incluse sanzioni ed interessi.
Paolo Iaccarino - Informati srl – Riproduzione Riservata
Imprese: obbligo di assicurare sulle catastrofi naturali entro il 31marzo 2025
Un decreto ministeriale del 30 gennaio 2025, n. 18 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27-02-2025, n. 48) stabilisce le modalità operative, fissando il 31 marzo prossimo come data ultima per adeguare le nuove polizze. Le polizze già esistenti dovranno essere adeguate al primo rinnovo o quietanza mento utile. L'obbligo copre beni immobili e strumentali impiegati a vario titolo, escludendo veicoli già assicurati, e mira a proteggere le imprese da danni causati da sismi, alluvioni, frane e inondazioni. Le aziende devono stipulare contratti assicurativi che coprano i danni diretti causati da questi eventi. Il decreto prevede un periodo transitorio per permettere alle compagnie assicurative di adeguarsi.
Le imprese che non assicurano gli immobili produttivi rischiano (articolo 1, comma 102, della legge 213/2023) la perdita di contributi, sovvenzioni o sostegni finanziari pubblici (anche, ma non solo, quelli concessi in occasione di eventi catastrofali).
Quali rischi catastrofali coprono le nuove polizze e quali obblighi legali implicano per le imprese -
Le nuove polizze assicurative devono coprire i danni ai beni immobili e strumentali delle imprese causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Gli obblighi legali per le imprese, derivanti dalla legge n. 213/2023, prevedono che le imprese iscritte nel relativo Registro (con sede legale in Italia o all’estero, ma con stabile organizzazione in Italia) stipulino entro il 31 marzo contratti assicurativi per la copertura dei danni causati da tali eventi.
Il decreto ministeriale attuativo (Dm 30 gennaio 2025, n. 18, di MEF e MIMIT) ha previsto un regime transitorio che riduce a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto il termine entro cui le compagnie devono adeguare i loro prodotti di nuova emissione alle prescrizioni regolamentari.
Soggetti obbligati ed esclusi dall'obbligo assicurativo:
L'obbligo assicurativo si applica alle imprese iscritte nel relativo Registro, con sede legale in Italia o all'estero, ma con stabile organizzazione in Italia. Queste imprese devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Sono esclusi i settori agricoli e i beni immobili con abusi edilizi o privi delle autorizzazioni necessarie.
Quali eventi catastrofali copre l'assicurazione obbligatoria:
L'assicurazione obbligatoria copre i danni ai beni immobili e strumentali delle imprese causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Qual è la scadenza per adeguare le polizze:
La scadenza per adeguare le polizze dipende dalla loro natura.
Per le nuove polizze, le compagnie assicurative dovevano adeguare i loro prodotti alle prescrizioni regolamentari entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in commento. Formalmente, il Dm entra in vigore il 14 marzo, ma già da ora le imprese hanno tutti gli elementi per dotarsi di una polizza conforme.
Per le polizze già in essere al momento dell'entrata in vigore dell'obbligo, l'adeguamento deve avvenire a partire dal primo rinnovo o quietanza mento utile delle stesse. Ciò significa che, alla prima scadenza annuale, un contratto vigente potrà rinnovarsi solo a condizioni allineate al Dm. L'adeguamento può avvenire anche prima del rinnovo, al primo quietanzamento utile, riferito a ogni quietanza che attesti il pagamento del premio.
In ogni caso, le imprese devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati da eventi catastrofali entro il 31 marzo.
Come si adegueranno le polizze esistenti alle nuove normative sull'assicurazione contro i rischi catastrofali
L'adeguamento delle polizze esistenti alle nuove normative sull'assicurazione contro i rischi catastrofali avverrà in diversi modi:
- rinnovo o quietanza mento utile: l'articolo 11, comma 2, del Dm in commento prevede che l'adeguamento delle polizze già in essere avvenga "a partire dal primo rinnovo o quietanza mento utile delle stesse". Ciò significa che, alla prima scadenza annuale (o del periodo di copertura) di un contratto vigente, il rinnovo sarà possibile solo a condizioni allineate al Dm;
- sostituzione o integrazione: se la polizza non rispetta lo schema di legge, sarà necessario sostituirla stipulare appendici integrative. Tuttavia, potrebbe non essere semplice creare un programma di copertura integrato adeguato, e il cliente dovrà confermare che il mantenimento di coperture diverse e ulteriori rispetto alle garanzie obbligatorie integrate risponda ancora alle sue esigenze;
- quietanzamento utile: l'adeguamento potrà avvenire anche prima del rinnovo, al "primo quietanzamento utile", riferito a ogni quietanza che attesti il pagamento del premio, anche in caso di frazionamenti infra-annuali, evitando la sospensione della garanzia secondo l'articolo 1901 del Codice Civile;
- soluzioni facoltative: considerando l'ambito relativamente ristretto di copertura obbligatoria, sono consigliabili soluzioni facoltative per fornire una garanzia più ampia, ad esempio per eventi non coperti o per la protezione dal rischio di interruzione dell'attività.
Quali beni devono essere assicurati:
I contratti assicurativi obbligatori devono coprire i danni ai beni immobili e strumentali delle imprese. Più precisamente, devono essere assicurate le immobilizzazioni "a qualsiasi titolo impiegate". Questo include non solo le imprese proprietarie di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, ma anche quelle che li detengono ad altro titolo, come leasing, locazione o comodato.
Le immobilizzazioni materiali da assicurare sono quelle di cui alla lettera B-II, n. 1, 2, 3, dell’articolo 2424 del Codice Civile. Sembra che l’obbligo non si estenda ai veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva.
Cinzia De Stefanis - Informati srl – Riproduzione Riservata
Bilanci 2024 con i nuovi limiti per abbreviati, micro e consolidati
L’articolo 16 del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, di attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del Regolamento 537/2014/UE, della direttiva2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, ha incrementato i limiti previsti per la redazione dei bilanci abbreviati e in forma micro, rispettivamente riportati negli articoli 2435-bis e 2435-ter c.c.
La norma richiamata è relativa all’attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguardagli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni, nonché modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Il comma 1 dell’articolo 2435-bis c.c. modificato dispone quanto segue:
Le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio informa abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro (prima 4.400.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (prima 8.800.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità (non modificato).
Permangono l’esonero dalla predisposizione del rendiconto finanziario e le semplificazioni in tema di nota integrativa, nonché la possibilità di non predisporre la relazione sulla gestione nel caso in cui le imprese che possono predisporre il bilancio in forma abbreviata forniscano, nella nota integrativa, le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 c.c.
Il nuovo testo del comma 1 dell’articolo 2435-ter c.c., relativo ai bilanci delle microimprese, risulta essere il seguente:
sono considerate microimprese le società di cui all’articolo 2435-bis che, nel primo esercizio o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro (prima 175.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (prima 350.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità (non modificato).
Le microimprese continuano ad essere esonerate dalla redazione:
- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
- della relazione sulla gestione, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.
In relazione al bilancio consolidato, il nuovo testo dell’articolo 27 del D. Lgs. 127/91 dispone che non sono soggette all’obbligo della sua redazione le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata e per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- a) 25.000.000 euro (prima 20.000.000 euro) nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- b) 50.000.000 euro (prima 40.000.000 euro) nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio (non modificato).
Le modifiche descritte determinano un incremento del numero di imprese che possono facoltativamente predisporre il bilancio abbreviato o in forma micro, nonché di quelle esonerate dall’obbligo di consolidamento.
L’articolo 17 del D. Lgs. 125/2024 dispone l’applicazione delle disposizioni commentate a partire dagli esercizi finanziari che hanno inizio dal 1° gennaio 2024.
È opportuno precisare che il decreto delegato non indica con precisione quale sia il biennio da monitorare per l’applicazione dei nuovi limiti. Tuttavia, l’articolo 2 della direttiva comunitaria 17 ottobre 2023, n. 2775, concede agli Stati comunitari quale termine per il recepimento il 24 dicembre 2024.
La direttiva evidenzia che, in considerazione dell’elevata inflazione registrata nel 2021 e nel 2022, sono stati rivisti i criteri dimensionali monetari per determinare la categoria dimensionale di un’impresa, al fine di tenere conto delle conseguenze dell’inflazione.
L’obiettivo del Legislatore comunitario è quello di consentire alle imprese di beneficiare il prima possibile dei nuovi parametri dimensionali. Da ciò si deduce che la verifica andrà condotta sul biennio 2023-2024, con conseguente applicazione già a partire dai bilanci 2024.
Giovanni Riccio - Informati srl – Riproduzione Riservata
Attività sanitarie: divieto di fatturazione elettronica anche per il2025
Per l’intero anno 2025 continuerà ad applicarsi il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di privati, in attesa di superare i problemi tecnici relativi alla privacy. La versione finale del decreto Milleproroghe, convertito nella Legge 15/2025, ha così scongiurato il rischio dell’introduzione dell’obbligo di emissione della fattura in formato digitale a partire dal 31 marzo 2025.
La previsione riguarda le fatture emesse da medici, infermieri e veterinari, i cui dati non devono essere inviati allo Sdi, ma al Sistema Tessera Sanitaria. La proroga del divieto di emissione della fattura in formato elettronico per tutto il 2025 è contenuta nell’art. 3, comma 6, del D.L. n. 202/2024 ed è stata aggiunta durante l’iter di conversione in legge del decreto.
D’altra parte, se il legislatore avesse previsto un divieto a tempo (fino al 31 marzo 2025), la norma avrebbe causato non pochi problemi operativi.
Si tratta dell’ennesima proroga, poiché il divieto di emissione della fattura in formato elettronico è stato previsto sin dall’inizio dall’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, su indicazione del Garante della Privacy. In caso contrario, infatti, una serie di dati sensibili riguardanti le diagnosi e, più in generale, le condizioni di salute dei pazienti sarebbero confluiti nello Sdi.
È stata così pienamente confermata la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2024. Il divieto di emissione della fattura in formato elettronico riguarda tutte le prestazioni effettuate nei confronti di “consumatori finali” persone fisiche, non solo da parte dei soggetti tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria, ma da parte di qualunque operatore sanitario. A tal proposito, l’art. 9-bis del D.L. n. 135/2018 ha incluso nel divieto chiunque eroghi prestazioni sanitarie, a prescindere dall’obbligo di invio dei dati al Fisco per la dichiarazione dei redditi precompilata.
Il divieto di fatturazione elettronica riguarda tutti gli operatori sanitari in possesso di partita IVA, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito. Ad esempio, il divieto si applica anche ai contribuenti che hanno adottato il regime forfetario, di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014. È parimenti irrilevante la forma giuridica adottata e il tipo di attività svolta.
La fattura elettronica non deve essere emessa da medici, odontoiatri, e da tutti gli altri sanitari, come infermieri, igienisti dentali, fisioterapisti, psicologi, biologi e da tutti gli altri professionisti iscritti negli albi e negli elenchi regolati dalla Legge n. 3/2018. Il divieto si estende anche a RSA, società odontoiatriche, cliniche, laboratori di analisi, ortopedie e sanitarie, ottici e, più in generale, a tutti gli operatori della sanità.
Il divieto di fatturazione elettronica si applica anche ai veterinari, ma non alle cliniche, ospedali e laboratori veterinari, poiché queste figure non sono disciplinate dall’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992.
Tuttavia, il quadro normativo di riferimento non è del tutto chiaro, in quanto sussistono ancora dubbi riguardo al divieto per chiropratici e osteopati, il cui albo è previsto, ma non ancora formalmente attuato. Nel dubbio, dovrebbe prevalere l’esigenza di tutelare la privacy del paziente.
Per quanto riguarda il formato della fattura, questa può essere rilasciata al cliente in formato cartaceo o in un qualunque formato elettronico, a condizione che non transiti per lo Sdi e che siano garantite sicurezza e riservatezza.
La disciplina non cambia per le prestazioni rese nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche (ad esempio, le fatture emesse da un medico nei confronti della clinica presso cui lavora). In questo caso, il documento deve essere emesso in formato elettronico e trasmesso tramite lo Sdi. In ogni caso, non devono mai emergere datipersonali o sensibili dei pazienti.
Nicola Forte - Informati srl – Riproduzione Riservata
Compensazioni Iva, il visto di conformità si aggiorna
L’attività richiesta per l’apposizione del visto di conformità è tutt’altro che statica. Inevitabilmente le procedure di controllo elencate nel tempo dai diversi documenti di prassi devono aggiornarsi di pari passo all’evoluzione della normativa di settore. In tale contesto è necessario prestare particolare attenzione ai casi in cui il credito esposto in dichiarazione deriva da eccedenze di versamento “realizzate” con l’utilizzazione di bonus edilizi.
Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 164 del 1999 l’apposizione del visto di conformità costituisce l’ultima fase di una procedura di verifica formale avente ad oggetto il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto.
Con specifico riferimento alla dichiarazione IVA tale attività non comporta valutazioni di merito o controlli di natura sostanziale (Circolare n. 134/E del 1999 e Circolare n. 7/E del 2015). I controlli, piuttosto, devono essere finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile, il corretto riporto delle eccedenze di credito, la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Circolare n. 57/E del 2009).
Il soggetto chiamato ad apporre il visto di conformità deve verificare la sussistenza di una delle diverse fattispecie che sono idonee a generare l’eccedenza di imposta (come accade, ad esempio, in presenza di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni),esaminare se l’eccedenza detraibile risulta giustificata dall’attività economica esercitata, considerare l’eventuale credito proveniente dall’eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso né utilizzata in compensazione (il controllo si limita alla verifica dell’esposizione nella dichiarazione precedente del credito dell’effettiva utilizzazione in compensazione), nonché accertare il versamento delle somme dovute a titolo di liquidazioni periodiche ed acconto.
In merito alla regolarità dei versamenti, con particolare riferimento ai casi in cui questi vengono eseguiti utilizzando in compensazione crediti d’imposta soggetti a limiti di utilizzazione, l’Amministrazione finanziaria è arrivata alla conclusione che l’utilizzazione di un credito agevolativo con “un debito iva artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d’imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100” (Risposta n. 460 del2023), ovvero in modalità difforme dalle regole previste per il versamento periodo dell’imposta, costituisce un comportamento in abuso della norma.
In particolare secondo l’Agenzia delle entrate, al fine di evitare che si determini un effetto “trascinamento” tale da rigenerare il credito agevolativo sotto una diversa veste, nello specifico quale credito Iva, il versamento impropriamente effettuato deve essere riconosciuto fiscalmente limitatamente al debito risultante dalle annotazioni eseguite sui registri Iva, eseguite sulla base dei documenti di acquisto e di vendita, e a quello rilevante ai fini del versamento dell’acconto (Risposta n. 8 del 2023).
Si pensi al contribuente titolare di un credito d’imposta Superbonus maturato ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Legge n. 34, annualità 2024, da utilizzare in compensazione entro il 31 dicembre 2024. Il contribuente decide di utilizzare tale credito per il versamento dell’Iva relativa al terzo trimestre 2024, il cui debito, secondo letiitbilit10000Otdtifiitildbitiltibt
annotazioni contabili, ammonta a 10.000 euro. Ove, aumentando artificiosamente il debito, il contribuente provveda a versare 25.000 euro, in luogo di 10.000 euro, utilizzando il credito d’imposta Superbonus adisposizione, il versamento rileverà limitatamente al debito effettivo, pari a 10.000 euro, e la quota eccedente, pari a 15.000 euro, non potrà concorrere a determinare l’eccedenza d’imposta utilizzabile in compensazione.
Lo stesso accadrà nel caso in cui, in sede di versamento dell’acconto, il medesimo contribuente provveda, optando per il criterio previsionale, a versare un acconto di gran lunga superiore al debito del quarto trimestre. Benché non vi sia alcuna preclusione al versamento dell’acconto secondo il metodo previsionale, anche laddove superi quanto sarebbe dovuto con il metodo storico o calcolato, la quota parte del versamento eseguito eccedente a quanto effettivamente dovuto, utilizzando crediti d’imposta soggetti a “scadenza”, non potrà essere richiesta a rimborso ovvero, in ragione del descritto effetto “trascinamento”, utilizzata in compensazione sotto le vesti di credito Iva.
Tutto questo dovrà essere adeguatamente considerato ai fini dell’apposizione del visto di conformità, contemperando la legittimità dei versamenti eseguiti con i limiti previsti ai fini dell’utilizzazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa.
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Tenuta telematica delle assemblee anche per il 2025
Un emendamento di matrice governativa apportato durante l’esame in Commissione affari costituzionali del Sentato al D.L. 27 dicembre 2024 n. 220 (G.U. 27/12/2024 n. 302), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (cd. “milleproroghe 2025”), proroga al 31 dicembre 2025 le disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti introdotte dall’articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (G.U.17.3.2020 n. 70).
Si tratta della quinta proroga della normativa originariamente introdotta nel periodo Covid.
Si badi che la norma fa riferimento alla data dello svolgimento dell’assemblea, rendendo, quindi, irrilevante quella di convocazione, sia in termini di invio della stessa, che di ricezione da parte del destinatario.
La disposizione consente, in deroga alle disposizioni codicistiche ed all’assenza di apposite previsioni statutarie, per le assemblee ordinarie e straordinarie, qualora indicato nell’avviso di convocazione:
l’espressione del diritto di voto in modalità elettronica o per corrispondenza;
l’intervento alle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, prescindendo dalla contemporanea presenza fisica nello stesso luogo del presidente, del segretario e, nel caso di straordinarietà del consesso, del notaio.
Alle società a responsabilità limitata, in deroga alla previsione dell’articolo 2479, comma 4, del codice civile, quindi prescindendo da qualsiasi previsione statutaria, è prevista la possibilità dell’espressione del voto mediante l’utilizzo del metodo della consultazione scritta o dell’acquisizione del consenso per iscritto.
Le società con azioni quotate, nonostante l’assenza di una apposita previsione statutaria possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante ai quali i soci possono attribuire le deleghe di voto. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il citato rappresentante designato, consentendo, quindi, ai soci di non intervenire nemmeno attraverso modalità telematiche.
Come evidenziato da Assonime (Approfondimento 2/2023), la scelta sulla modalità di svolgimento delle assemblee è rimessa all’organo amministrativo, che la esercita discrezionalmente alla luce del quadro normativo vigente. Si consideri che nessun obbligo di motivazione è previsto in merito alle scelte operate circa l’organizzazione delle assemblee che hanno comunque un impatto sui diritti dei soci.
Si ritiene che, anche in assenza di specifica previsione statutaria, le modalità telematiche di tenuta si applichino anche alle riunioni degli altri organi collegiali, quali, ad esempio, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.
Non si registra nessun intervento sul comma 1, dell’articolo 106, pertanto le assemblee per l’approvazione dei bilanci 2024 potranno essere convocate nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio solo al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis c.c., vale a dire in caso di previsione statutaria, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alloggetto della società.
Giovanni Riccio - Informati srl– Riproduzione Riservata
Regime sanzionatorio per il cliente in caso di mancata fatturazione del fornitore
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dei chiarimenti resi in occasione di Telefisco 2025, ha preso inconsiderazione l’ambito applicativo dell’art. 6, comma 8, del DLgs. n. 471/1997, nel testo riformulato dall’art. 2del DLgs. n. 87/2024. Per le violazioni commesse fino al 30 agosto 2024, fermo restando l’obbligo del cedente/prestatore di emettere fattura, al quale è condizionata l’attuazione del rapporto privatistico avente ad oggetto l’esercizio della rivalsa dell’imposta, il cessionario/committente che, nell’esercizio d’impresa, arte o professione, abbia acquistato beni/servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini previsti dalla legge o con emissione di fattura irregolare, è punito con la sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. La sanzione non si applica se il cessionario/committente regolarizza l’operazione trasmettendo al Sistema di Interscambio il Tipo Documento “TD20”, che, con l’obbligo di fatturazione elettronica, sostituisce l’autofattura da emettere entro tempistiche differenziate a seconda che la regolarizzazione riguardi l’omessa o l’irregolare fatturazione. Dal 1° settembre 2024, l’obbligo di regolarizzazione richiesto al cessionario/committente che, nell’esercizio d’impresa o di arte o professione, acquista beni/servizi senza emissione della fattura o con fattura irregolare, ha subito alcune modifiche sostanziali. La nuova norma prevede che il cessionario/committente sia punito con la sanzione amministrativa pari al 70%dell’imposta, con un minimo di 250 euro, se non provvede a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. La versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata il 31 gennaio 2025, ha introdotto, a partire dal 1° aprile 2025, il nuovo Tipo Documento “TD29” per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione. Prima di tale data, andrebbe chiarito come debba essere effettuata la comunicazione, in particolare continuando ancora a utilizzare il Tipo Documento “TD20” oppure via PEC all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del cedente/prestatore. Rispetto alla disciplina previgente, il cessionario/committente non è più obbligato a regolarizzare l’operazione versando l’imposta o la maggiore imposta, ma deve segnalare la violazione all’Agenzia delle Entrate entro il predetto termine di 90 giorni. È, inoltre, espressamente escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche espresse dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite a titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’IVA derivati da requisiti soggettivi dello stesso emittente non direttamente verificabili con la dovuta diligenza. L’intervento dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito di Telefisco 2025 è relativo alle violazioni "a cavallo del 1°settembre 2024”. In particolare, con riferimento alle fatture omesse dal fornitore nel mese di maggio 2024, si è trattato di chiarire se, ai fini della regolarizzazione, si applichi la vecchia o la nuova normativa.
A questo riguardo, la violazione commessa dal cessionario/committente è direttamente correlata alla prodromica violazione di omessa fatturazione compiuta dal cedente/prestatore, tant’è che la violazione punita dall’art. 6, comma 8, del DLgs. n. 471/1997 non può configurarsi qualora non si sia verificata la predetta omissione. Al fine, pertanto, di individuare la disciplina applicabile, l’Agenzia ha precisato che occorre fare riferimento alla data di commissione della violazione realizzata dal cedente/prestatore. Di conseguenza, in caso di fatture omesse nel mese di maggio 2024, opera la disciplina previgente.
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Detrazione spese università non statali 2024: confermati i limitimassimi detraibili
Sulla GU n. 19 del 24 gennaio 2025 è stato pubblicato il decreto MIUR 20 dicembre 2024 che individua gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali ai fini della detrazione dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2024. Preliminarmente, si ricorda che l’articolo 15, comma 1, lett. e), TUIR stabilisce una detrazione del 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/odi specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. Tuttavia, la detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Invece, per le università non statali l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR. Detrazione università non statali - I limiti di spesa massima su cui calcolare la detrazione, stabiliti dal decreto MIUR, per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale presente il corso di studio:
- area medica: Nord € 3.900, Centro € 3.100, Sud e isole € 2.900;
- area sanitaria: Nord € 3.900, Centro € 2.900, Sud e isole € 2.700;
- area scientifico-tecnologica: Nord € 3.700, Centro € 2.900, Sud e isole € 2.600;
- area umanistico-sociale: Nord € 3.200, Centro € 2.800, Sud e isole € 2.500.
Tali importi, che risultano immutati rispetto all’anno precedente, sono individuati tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali aventi sede nella medesima zona geografica. Le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni sono riportate nell’allegato 1 al decreto. Nei limiti di spesa individuati è compresa anche la spesa sostenuta per il test di ammissione. Come confermato dall’Agenzia delle Entrate in diverse Circolari, in caso di sostenimento di più prove di ammissione presso Università non statali situate in aree geografiche diverse e appartenenti a diverse aree tematiche occorre verificare se lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà/corso per cui ha sostenuto il test. In particolare:
in caso di iscrizione, occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si è iscritto;
se lo studente non iscrive ad alcun corso, ai fini della detraibilità va fatto riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi/facoltà per le quali ha svolto il test.
Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea, ovvero corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello, l’importo massimo che dà diritto alla detrazione è il seguente:
- Nord € 3.900;
- Centro € 3.100;
- Sud e isole € 2.900.
A tutti gli importi va sommata la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge n. 549/1995 e successive modificazioni. I medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel decreto ministeriale.
Serena Pastore - Informati srl– Riproduzione Riservata
Novità 2025: termine di 2 anni per vendere la “precedente” primacasa
La Legge di bilancio 2025 con l’art. 1 comma 116 che si riporta di seguito è intervenuta allungando di dodici mesi il termine di tempo entro cui un soggetto può vendere la prima casa senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.
- Al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione, all'articolo1, nota II-bis), comma 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «entroun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
Di fatto il termine è stato portato dai precedenti 12 mesi agli attuali 24. Andiamo a vedere meglio di cosa si tratta e quali sono i requisiti previsti dalla norma per poter beneficiare di questa agevolazione. Come noto, nel caso di acquisto di prima casa, l’acquirente è tenuto a versare alternativamente l’imposta di registro o l’Iva a seconda che il cedente sia un soggetto privato o un’impresa. Quindi per il principio di alternatività Imposta di Registro/Iva avremo la seguente situazione:
imposta di registro senza beneficio prima casa: 9%;
imposta di registro con beneficio prima casa: 2%;
IVA senza beneficio prima casa: 10% (22% se immobile di lusso);
IVA con beneficio prima casa: 4%.
Per quanto riguarda invece le caratteristiche oggettive dell’immobile è richiesto dalla Tariffa parte I art. 1 comma1 del DPR 131/1986 che: 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero,
((se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento))La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; (61)
- b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12…
In buona sostanza la norma prevede che si possa beneficiare dell’agevolazione prima casa anche se si possiede già un altro immobile adibito a prima casa, a condizione però che tale immobile venga venduto entro 2anni dalla data del nuovo acquisto.
Samuele Granzotto - Informati srl– Riproduzione Riservata
Riduzione Contributiva INPS del 50% per i primi tre anni di iscrizione e riflessi pensionistici
La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) articolo 1, comma 186, ha introdotto una nuova possibilità di riduzione della contribuzione dovuta da parte dei soggetti iscritti alle gestioni speciali INPS Artigiani e Commercianti, volta a sostenere l’avvio delle attività autonome e incentivare l’imprenditoria. L’accesso all’agevolazione non è automatico, bensì subordinato a specifica istanza in tal senso da parte del soggetto interessato; sul punto, occorre effettuare qualche valutazione di convenienza posto che, a fronte di una interessante riduzione della contribuzione dovuta, occorre anche valutare i riflessi in termini di accredito dei periodi ai fini pensionistici, che sono proporzionalmente ridotti.
Il quadro normativo delineato dal comma 186 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 prevede l’introduzione di una nuova agevolazione contributiva destinata ai lavoratori che, nel 2025, si iscrivono per la prima volta alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti.
In prima battuta, quindi, occorre puntualizzare che l’agevolazione (se richiesta e concessa) spetta solo ai neoiscritti all’Artigianato o al Commercio, mentre non spetta ai soggetti iscritti all’INPS Gestione Separata (nemmeno agli iscritti alle casse di previdenza private, salvo diversa espressa indicazione in tal senso da parte di ciascuna Cassa interessata).
La norma prevede che l’agevolazione possa essere richiesta da:
- titolari di impresa, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti per la prima volta alle gestioni INPS Artigiani o Commercianti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Legge 2 agosto 1990, n. 233;
- a condizione che tali soggetti si iscrivano per la prima volta nell’anno 2025.
Come si è detto, al fine di godere dell’agevolazione, è necessario presentare specifica istanza in tal senso (anche se, al momento della stesura del presente contributo, non risulta che le procedure INPS siano state aggiornate al fine di poter presentare la dovuta domanda telematica).
Il beneficio consiste nella possibilità di ottenere una riduzione del 50% sui contributi previdenziali dovuti per i primi tre anni di iscrizione e deve essere usufruita interamente, senza interruzioni.
La riduzione del 50% della contribuzione dovuta impatta sia sui contributi fissi, dovuti sul reddito minimale, che sui contributi proporzionali dovuti sul reddito eccedente il minimale, e dal punto di vista dell’accreditamento dei contributi ai fini pensionistici, l’ammontare del reddito dichiarato sarà determinante.
La norma, infatti, prevede che tale accreditamento sia regolato dall’articolo 2, comma 29, della Legge 8 agosto1995, n. 335; pertanto, i contributi ridotti verranno accreditati proporzionalmente al reddito minimale, con la conseguenza che se il reddito dichiarato si assesta sotto il minimale, di fatto un soggetto rientrante nell’agevolazione verserà la metà dei contributi dovuti da un contribuente che invece non gode dell’agevolazione stessa ma, contemporaneamente, si vedrà accreditare ai fini pensionistici solo sei mesi, invece di dodici.
Ciò non significa che il soggetto che richiede ed ottiene l’agevolazione si veda sempre decurtare sei mesi ai fini pensionistici. Infatti, ipotizzando un reddito dichiarato pari almeno al doppio del reddito minimale, di fatto gli ammontari dovuti (tra contribuzione fissa e contribuzione proporzionale) saranno pari a quelli versati sul reddito minimale da un contribuente privo dell’agevolazione stessa, e quindi l’accredito ai fini pensionistici sarà pieno,12 mesi.
In sostanza, al fine di valutare, in presenza dei requisiti di accesso, se sia opportuno richiedere l’agevolazione qui in esame, occorre esaminare alcuni aspetti.
Tra questi, senza dubbio, l’età del soggetto richiedente, di fatto andando ad effettuare le medesime valutazioni che occorre porre in essere prima di richiedere la riduzione della contribuzione prevista per i contribuenti in regime forfettario: quanto più vicino è il periodo di possibile accesso alla pensione, tanto più non sarà opportuno richiedere l’agevolazione. L’ostacolo, tuttavia, potrebbe essere facilmente superato nel caso in cui il contribuente preveda di dichiarare un reddito almeno pari al doppio del minimale: in questo caso, si verserà il50% della contribuzione ordinariamente dovuta (ma su un reddito doppio rispetto al minimale) e quindi le mensilità accreditate saranno piene.
Per concludere, si ricorda che il beneficio non è cumulabile con alcun altro tipo di riduzione contributiva. Quindi, non è possibile, ad esempio, usufruire contemporaneamente della riduzione dei contributi al 50% per i primi tre anni e della riduzione al 35% dei contributi cui possono accedere i contribuenti in regime forfetario. Al ricorrere dei requisiti, le ulteriori agevolazioni potranno essere richieste decorso il triennio di agevolazione al 50%.
Sandra Pennacini - Informati srl– Riproduzione Riservata
Manovra 2025: i requisiti per ottenere il bonus edilizio potenziato del 50%
Per ottenere il bonus edilizio potenziato al 50% previsto dalla Legge di Bilancio 2025, devono essere soddisfatte contemporaneamente due condizioni:
- il richiedente deve essere titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale.
Il bonus potenziato al 50% si applica alle spese sostenute per interventi relativi a ecobonus, bonus ristrutturazioni e Sismabonus. Familiari conviventi -Non è chiaro se i familiari conviventi (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), il coniuge separato assegnatario dell'immobile, il componente dell'unione civile o il convivente more uxorio possano accedere al bonus potenziato. La risposta sembrerebbe essere positiva se questi soggetti risiedono nell'immobile e, quindi, possiedono il "diritto di abitazione", che rientra tra i diritti reali di godimento. Condomini - La normativa non chiarisce l'applicazione del bonus potenziato ai condomini. Si attendono chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate per stabilire se il bonus si applichi:
solo ai condomini che hanno l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
solo ai condomini con la totalità delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
all'intero condominio nel caso in cui la percentuale di abitazioni principali sia prevalente rispetto alle altre;
oppure se il bonus non si applichi affatto ai condomini.
Immobili in ristrutturazione o demolizione-ricostruzione - Rimangono dubbi sull'applicazione del bonus agli immobili in fase di ristrutturazione o demolizione-ricostruzione, in cui i proprietari non possono ancora avere la residenza. In questi casi, potrebbe essere applicabile solo il bonus al 36%, a meno che non vengano forniti chiarimenti o correttivi. Diritti reali di godimento che consentono l'accesso al bonus al 50% - I diritti reali di godimento che consentono l'accesso al bonus edilizio potenziato al 50% per le ristrutturazioni edilizie nel 2025 sono elencati negli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, modificati dalla Legge di Bilancio 2025. Essi comprendono:
usufrutto (art. 981 c.c.): diritto di godere di un bene e di trarne i frutti, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica;
servitù (art. 1027 c.c.): peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a un diverso proprietario;
diritto di superficie (art. 952 c.c.): diritto di costruire e mantenere una costruzione su suolo altrui, acquisendone la proprietà;
uso (art. 1021 c.c.): diritto di servirsi di un bene e di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia;
abitazione (art. 1022 c.c.): diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia;
enfiteusi ((artt. 957-977 c.c.): diritto di utilizzare e godere di un fondo altrui con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico;
Per ottenere il bonus al 50%, il richiedente deve possedere uno di questi diritti reali di godimento sull'immobile, che deve essere adibito ad abitazione principale. Aliquote previste per ecobonus, bonus ristrutturazioni e Sismabonus nel 2025 - Nel 2025, le aliquote previste per ecobonus, bonus ristrutturazioni e Sismabonus saranno:
36%, applicabile nella maggior parte dei casi;
50%, se le spese sono sostenute da titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi su un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
In altre parole, l'aliquota del 50% sarà applicabile solo se entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:
il richiedente è titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.
l'immobile è adibito ad abitazione principale.
Cinzia De Stefanis - Informati srl– Riproduzione Riservata
Professionisti: nuova soglia lavoro dipendente, passaggio al forfettario e vincoli temporali
L’articolo 1, comma 12, della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, GU 305 del 31 dicembre2024) ha ampliato, ma solo per l’anno 2024 con effetti sul 2025, la soglia di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della legge 190/2014 da 30.000 a 35.000 euro. Per quanto sopra, i contribuenti che hanno conseguito redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati nel 2024, di ammontare superiore a 30.000 euro ed inferiore a 35.000 euro, potranno accedere e/o mantenere il regime forfettario nel 2025. In questo quadro sono riemersi dubbi in merito al professionista che vuole transitare al regime forfettario, senza che sia decorso un triennio dall’adozione del regime ordinario di determinazione dei redditi. Si ritiene pertanto opportuno riprendere la questione ripercorrendo i vari passaggi nel tempo intervenuti.
I dubbi discendono, sostanzialmente, da una prassi dell’Agenzia delle Entrate che, a livello centrale, risulta essere alquanto lacunosa e talora non coerente, mentre molto più chiara e cristallina è l’indicazione che è stata fornita dalla direzione Regionale dell’Abruzzo, con risposta ad interpello n. 915-994/2021. Tuttavia, l’attenta lettura della norma contribuisce comunque a sciogliere qualsiasi tipo di dubbio.
È necessario effettuare una breve sintesi: con la Risoluzione ADE 64/E del 14 settembre 2018 era stato chiarito, con riferimento alle imprese, che l’adozione del regime semplificato, anche in presenza di opzione per il criterio di determinazione reddituale della “cassa virtuale” di cui all’articolo 18 comma 5 del D.P.R. 600/1973,non vincolava il contribuente alla permanenza nel regime semplificato per un triennio, poiché sia il regime semplificato che il regime forfettario sono “regimi naturali”, ovverosia regimi che non necessitano di opzione e, come tali, liberi da vincoli di permanenza.
Successivamente, era intervenuta la risposta ad istanza di interpello nr. 107/2019, specificatamente afferente al caso dei lavoratori autonomi. In tale sede, con una sintetica risposta che, a parere di chi scrive, risultava fortemente carente sotto il profilo delle argomentazioni addotte, l’Agenzia si era limitata a evidenziare che la Risoluzione sovra citata si riferisse ad un caso diverso, ovvero quello delle imprese e non dei professionisti, per poi concludere in modo sibillino, ma comunque utile al caso qui in esame, come vedremo nel seguito.
Vediamo al punto, ovvero alla domanda ricorrente: se un contribuente non ha adottato il regime forfettario in precedenza, in quanto titolare di redditi di lavoro dipendente o pensione superiori a 30.000 euro, laddove questi si assestino sotto i 35.000 euro nel 2024, può il contribuente stesso passare nel 2025 al regime forfettario, senza doversi preoccupare di vincoli triennali o meno?
Come abbiamo visto, non vi è alcun dubbio per le imprese, ma, leggendo attentamente la Risoluzione ADE64/E/2018, invero, non vi è alcun dubbio nemmeno per quanto riguarda i professionisti, e ciò senza nemmeno dover fare riferimento all’ottima risposta ad interpello della direzione Regionale dell’Abruzzo.
Infatti, la Risoluzione 64/E/2018 già spazza il campo da qualsiasi dubbio, stabilendo il concetto base da tenere presente quando si valuta un passaggio “da e per” il regime forfettario, verso il regime di contabilità semplificata. Il punto essenziale è che entrambi i regimi sono “regimi naturali”, locuzione che, per quanto qui di interesse, deve essere letta, in senso negativo: posto che il regime è naturale, allora non si tratta di regime opzionale, e visto che non si è in presenza di opzione, non sussiste vincolo triennale.
A questo principio di carattere generale, che evidentemente è assolutamente estensibile anche ai lavoratori autonomi, la risoluzione 64/E/2018 non ha fatto altro che aggiungere un ulteriore passaggio, questo sì, destinato alle imprese: le imprese possono passare dal regime forfettario al regime di contabilità semplificata, e viceversa, in assenza di vincolo triennale, addirittura anche nel caso in cui sia stata espressa l’opzione per la “cassa virtuale”. Ciò che ha chiarito la Risoluzione 64/E/2018, quindi, non è che il passaggio senza vincoli riguardi solo le imprese, bensì, piuttosto, che tale passaggio sia loro consentito nonostante il fatto una opzione sia stata effettivamente espressa, ovvero quella di cui all’articolo 18 comma 5 del D.P.R. 600/1973.
Venendo poi al caso specifico che potrebbe ora verificarsi in ragione delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 alla causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della legge 190/2014(innalzamento della soglia), a maggior ragione la problematica di un eventuale vincolo di carattere temporale non si pone comunque, poiché, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 10/E del 4 aprile2016, espressamente richiamata nella risposta ad interpello 107/2019 che riguardava proprio il caso di passaggio al forfettario in ragione di mutate disposizioni normative, “al caso di specie si applica quanto disposto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, secondo il quale - in deroga al vincolo triennale disposto dall’articolo 3 del medesimo decreto nel caso di opzione per regimi di determinazione dell’imposta - è possibile la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.
È quindi fuori di dubbio che il professionista che non poteva accedere al forfettario in ragione della presenza di redditi di lavoro dipendente o pensione, nell’anno precedente, di ammontare superiore ai 30.000 euro, possa accedere nel 2025 al regime forfettario, a condizione che i medesimi redditi siano, nel 2024, di ammontare inferiore a 35.000 euro e a condizione che tutti gli altri requisiti per l’accesso al regime agevolato siano rispettati.
Detto questo, è da valutare l’opportunità di tale passaggio, poiché in presenza di redditi di lavoro dipendente o pensione di ammontare stabile, visto che la deroga introdotta dalla legge di bilancio 2025 è limitata ad una sola annualità, vi è da considerare anche il fatto che – salvo ulteriori proroghe o inserimento della misura a regime –il contribuente dovrà tornare al regime semplificato nel 2026.
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La riduzione dei bonus edilizi: la misura spettante per i coniugi conviventi
La legge di Bilancio del 2025 (art. 1, comma 55) ha apportato una drastica riduzione a tutti i bonus edilizi. In particolare, la norma distingue le detrazioni in base alla destinazione degli immobili, prevedendo un trattamento differente per gli interventi relativi ad abitazioni principali rispetto a quelli per le cosiddette residenze secondarie. Nel primo caso, è possibile beneficiare di detrazioni più elevate rispetto alle seconde case.
Si considerino, ad esempio, gli interventi sulle spese relative al recupero del patrimonio edilizio su immobili a destinazione abitativa. Fino al 31 dicembre 2024 era possibile beneficiare di una detrazione d’imposta del 50%, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro. Tale beneficio era subordinato alla natura residenziale dell’immobile, ma risultava irrilevante che esso fosse utilizzato o meno come abitazione principale.
Ora, invece, l’art. 1, comma 55 della Legge di Bilancio del 2025 modifica l’art. 16-bis del TUIR. Per l’anno 2025,è ancora possibile fruire della detrazione del 50%, ma solo nel caso in cui l’immobile oggetto dell’intervento edilizio sia utilizzato come abitazione principale.
Occorre preliminarmente ricordare che l’abitazione principale non è solo quella in cui dimora il proprietario, ma anche quella utilizzata dai suoi familiari. Ad esempio, se il proprietario è trasferito temporaneamente a Milano per lavoro e i familiari (coniuge e figli) continuano a risiedere a Roma, l’immobile ubicato a Roma può essere considerato abitazione principale. Da questo punto di vista, non sorgono dubbi interpretativi.
Più complesso, invece, è il rispetto di un’ulteriore condizione prevista dalla nuova norma per poter continuare a beneficiare della detrazione del 50%. Per ottenere tale agevolazione, le spese devono essere sostenute dal proprietario (o dal titolare di un altro diritto reale di godimento), e l’immobile deve essere utilizzato dallo stesso come abitazione principale. Se le spese sono sostenute da un soggetto terzo (non proprietario), non sarà possibile beneficiare della detrazione del 50%.
Un caso comune riguarda gli immobili in locazione o concessi in comodato, in cui il proprietario autorizza il conduttore a sostenere le spese straordinarie. In base alla normativa civilistica, tali spese graverebbero sul proprietario. Tuttavia, anche se il conduttore utilizza l’immobile come abitazione principale, non potrà beneficiare della detrazione del 50%, poiché non è proprietario dell’immobile. In tal caso, la detrazione si riduce dal 50% al 36%.
Un caso che suscita maggiori incertezze riguarda le spese sostenute dal coniuge convivente non proprietario. In passato, l’Agenzia delle Entrate ha permesso di fruire della detrazione anche senza un contratto di comodato, considerando sufficiente il vincolo matrimoniale e la convivenza. Tuttavia, con la nuova norma, la misura della detrazione risulta incerta.
In base a un’interpretazione letterale, il coniuge convivente non proprietario non può beneficiare della detrazione del 50%, poiché non è proprietario dell’immobile. Tale situazione, però, è diversa da quella del conduttore, che può beneficiare della detrazione del 36% grazie all’esistenza di un contratto di locazione registrato.
L’Agenzia delle Entrate, in passato, ha sottolineato la mancanza di necessità di un contratto di comodato registrato per il coniuge convivente, ma non si è espressa sulla misura della detrazione. È possibile che, in assenza di chiarimenti, il coniuge non proprietario venga equiparato al conduttore o al comodatario, applicandola detrazione ridotta del 36% invece di quella “rinforzata” del 50%. Questo punto richiede un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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Locazioni turistiche e brevi: modalità di esposizione del CIN
L’articolo 13 ter del DL Anticipi n. 145/2023 ha previsto che il Ministero del turismo assegni, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche nonché alle locazioni brevi, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva. È possibile richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.itcon SPID o CIE.
Il Ministero del Turismo ha chiarito che, tramite una FAQ, anche se le disposizioni dell’art. 13-ter del D.L. n.145/2023 sono applicabili a partire dal 2 novembre 2024, il termine per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025, in modo da garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.
Esposizione del CIN
Secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 13-ter del D.L. n. 145/2023 il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione breve o per finalità turistiche, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, laddove questi contengano una rappresentazione chiara e sufficientemente esaustiva delle caratteristiche dell’immobile.
Come chiarito dal Ministero del Turismo, considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, è possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773/1931).
Regime sanzionatorio
Il comma 9 dell’articolo 13-ter del D.L. n. 145/2023 prevede un regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni relative al CIN. In particolare, il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, è punito con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale sia stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.
Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o per locazioni brevi, prive dei requisiti di sicurezza degli impianti, è punito con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile. In caso di assenza dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge, si applica la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.
Infine, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o per locazioni brevi, in forma imprenditoriale, direttamente o tramite intermediario, in assenza della segnalazione certificata di inizio attività, è punito con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.
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PEC degli amministratori, per la CCIAA di Milano valel’interpretazione restrittiva
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi sceglie l’interpretazione restrittiva secondo il senso letterale della disposizione. Con una nota pubblicata ieri pomeriggio il Conservatore del Registro delle Imprese di Milano conferma l’immediata entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per tutti gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria. Interessate dall’adempimento sia le società di persone che le società di capitali. L’articolo 1, comma 860, della Legge n. 213 del 2024, Manovra finanziaria per il periodo d’imposta 2025, estende a tutti gli amministratori delle società, anche non esecutivi, l’obbligo di deposito nel Registro delle imprese del proprio domicilio digitale, onere già previsto a regime, ormai da anni, per le imprese costituite informa societaria e per le imprese individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane. La disposizione, in particolare, con un’appendice all’articolo 5 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, estende agli amministratori la procedura già prevista per le ditte individuali. Con la nota in commento il Conservatore del Registro delle imprese di Milano, in attesa di eventuali indicazioni ministeriali, ritiene che l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori sia già pienamente in vigore dal primo gennaio 2025. Ne consegue che le domande inviate a decorrere da tale data, anche per eventi antecedente, per l’iscrizione o la variazione della nomina, ma carenti dell’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata degli amministratori, dovranno essere sospese per permetterne la regolarizzazione della pratica e, quindi, evitare il rifiuto di iscrizione. Trattandosi di una sostanziale equiparazione agli obblighi già vigenti per società ed imprenditori individuali, per tutti gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria esistenti alla data del 1° gennaio 2025 il proprio domicilio digitale dovrà essere comunicato entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della Manovra finanziaria, ovvero entro il 30 gennaio 2025. Al fine di procedere non resta che attendere l’aggiornamento dei sistemi operativi del Registro delle imprese e, soprattutto, l’indicazione delle modalità operative da seguire.
Resta dubbio, in particolare, se la comunicazione sia a carico della società ovvero riguardi direttamente il singolo amministratore. La differenza è tutt’altro che banale. Ove un soggetto sia amministratore di più società, nel primo caso saranno necessarie tante comunicazioni quanti sono gli enti societari coinvolti, nel secondo caso sarà sufficiente una sola comunicazione valevole per tutte le società interessate.
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Pronta la nuova versione del servizio “Rateizza adesso”
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite un comunicato stampa, informa che, in seguito all’entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, sul proprio sito è disponibile la nuova versione del servizio “Rateizza adesso” e la modulistica aggiornata.
Si ricorda, infatti, che l’articolo 13 del D.Lgs. n. 110/2024 ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva.
In particolare, per importi fino a 120.000 euro su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria l’Ade-R concede la dilazione fino ad un massimo di:
- 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Invece, per importi superiori a 120.000 euro (indipendentemente dalla data di presentazione della domanda) o per importi fino a 120 mila euro qualora si intenda ottenere una dilazione per un numero di rate maggiore di quelle concedibili con semplice richiesta, l’Ade-R concede la dilazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Richiesta semplice fino a 84 rate
- Le istanze di rateizzazione per debiti inferiori o pari a 120.000 euro possono essere presentare in autonomia attraverso il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito
www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Il servizio consente di visualizzare i documenti rateizzabili con il relativo importo, selezionare gli atti da dilazionare, scegliere il numero di rate fino a un massimo di 84 e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l’esito e via e-mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento. In alternativa, la domanda di rateizzazione può essere effettuata anche utilizzando la nuova modulistica disponibile sul sito Ade-R da inviare, insieme alla documentazione utile al riconoscimento, tramite pec oppure da presentare, previo appuntamento, agli sportelli.
Richiesta documentata fino a 120 rate
– Come già detto in precedenza, per le richieste documentate che consentono di ottenere fino a un massimo di 120 rate mensili, è obbligatorio comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Per la valutazione della sussistenza dei requisiti e la determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione i seguenti indicatori:
- l’Isee del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’indice di Liquidità e l’indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’indice Beta per i condomini.
Per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa sono previste altre certificazioni specifiche. L’Ade-R, così come previsto dal decreto del 27 dicembre 2024, nella sezione “Rateizzazione” del sito ha reso disponibile il servizio "Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate" per verificare, preventivamente, se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, in caso positivo, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo delle stesse. Per le richieste di piani di rateizzazioni fino a 120 rate mensili, i contribuenti possono utilizzare la modulistica disponibile sul sito di AdeR e agli sportelli, predisposta per le diverse casistiche previste, e inviarla, corredata dalla documentazione a supporto, tramite pec oppure presentarla, previo appuntamento, agli sportelli.
Serena Pastore - Informati srl– Riproduzione Riservata
Il principio di cassa allargato: pagamenti entro l’11 gennaio
Subito dopo l’avvio del nuovo anno, i contribuenti si trovano immediatamente alle prese con scadenze e adempimenti fiscali. Nei primi giorni del 2025 si deve tenere conto dell’applicazione del c.d. principio di “cassa allargato” di cui all’art. 51 del TUIR. La disposizione citata prevede che: “Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo quello cui si riferiscono.” Si consideri, ad esempio, il caso in cui la retribuzione relativa al mese di dicembre venga pagata l’11 gennaio2025. In questo caso, il datore di lavoro dovrà certificare, nella Certificazione Unica 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024), di aver corrisposto nell’anno 2024 la retribuzione relativa al mese di dicembre. Si tratta, in effetti, di una finzione giuridica, in quanto i redditi di lavoro dipendente devono essere assoggettati a imposizione in base al principio di cassa, cioè nel periodo d’imposta in cui risultano effettivamente percepiti(incassati). Nel caso in esame, il reddito è stato percepito l’11 gennaio dell’anno successivo, ma per effetto di una previsione di legge si considera come se il pagamento fosse stato effettuato nel precedente periodo d’imposta 2024. Dal punto di vista contabile, l’impresa rileverà la retribuzione di dicembre in base al principio di competenza al 31 dicembre 2024 e l’avvenuto pagamento l’11 gennaio 2025. Se, invece, il pagamento dovesse essere effettuato dopo il 12 gennaio 2025, il reddito dovrà essere certificato nel Modello di Certificazione 2026 (relativo al periodo d’imposta 2025). A sua volta, il lavoratore dipendente, ove tenuto alla presentazione del Modello Redditi, dovrà dichiarare il reddito nel modello relativo al periodo d’imposta 2025. Ciò, come detto, in quanto i redditi di lavoro dipendente devono essere assoggettati a tassazione in base al principio di cassa. Per quanto riguarda, invece, i profili contabili, l’impresa dovrà comunque rilevare la retribuzione relativa al mese di dicembre per competenza nel precedente anno 2024, anche se gli obblighi relativi al sostituto d’imposta interesseranno il successivo anno 2025. Quest’anno, il 12 gennaio 2025 cade di domenica, ma il termine relativo all’applicazione di tale principio si ritiene non possa essere prorogato. Il differimento al primo giorno successivo a quello festivo riguarda i versamenti di imposte e contributi e di ogni altro adempimento fiscale. Tuttavia, come detto, la scadenza del 12gennaio non si ritiene possa essere considerata, nel caso specifico, un adempimento fiscale. Il medesimo principio trova applicazione anche per il pagamento dei compensi ai collaboratori e agli amministratori i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente. Invece, la norma non si applica agli amministratori i cui compensi sono attratti nei redditi di lavoro autonomo e vengono fatturati, in quanto il professionista è in possesso del numero di partita IVA. Per gli amministratori, però, diversamente dai lavoratori dipendenti, sussiste perfetta simmetria tra il momento di deducibilità del costo (per l’impresa) ai fini fiscali e il momento in cui l’amministratore/collaboratore, non in possesso del numero di partita IVA, è tenuto a dichiarare il relativo compenso.
Ciò, in quanto ai fini fiscali, i compensi spettanti agli amministratori possono essere considerati in deduzione nell’anno in cui viene effettuato il pagamento. Infatti, l’art. 95, comma 5 del TUIR prevede che: “I compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.” A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circ. n. 57/E del 2001 che il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore coincide con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante, applicando nella sostanza il principio di cassa allargato. Pertanto, se il compenso di dicembre 2024 viene corrisposto entro il 14 gennaio 2025, l’impresa considererà in deduzione ai fini fiscali i predetti compensi nell’anno 2025, così come l’amministratore dovrà dichiarare i compensi nel medesimo periodo d’imposta. Solo ai fini della redazione del bilancio di esercizio, i predetti compensi dovranno risultare da tale documento relativo all’esercizio 2024.
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Manovra: la nuova Irpef e nuove detrazioni per il 2025
Il comma 2 lettera a) dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 n. 207/2024 ha reso strutturale la revisione delle aliquote Irpef già introdotta, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024, che prevede l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con l’applicazione dell’aliquota al 23% sugli imponibili fino a28.000 euro lordi. Preliminarmente, si ricorda che l’Irpef è una imposta progressiva in quanto colpisce il reddito, con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito stesso. Il reddito imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri. Fino al 2022 vi erano cinque scaglioni di reddito con le seguenti aliquote:
- fino a 15.000 euro, 23%;
- da 15.000,01 a 28.000 euro, 27%
- da 28.000,01 a 55.000 euro, 38%
- da 55.000,01 a 75.000 euro, 41%
- oltre 75.000 euro, 43%.
In seguito, l’articolo 1 commi da 2 a 8 della Legge di bilancio 2022 n.234/2021 ha ridisegnato i lineamenti fondamentali dell'Irpef, apportando variazioni sia agli scaglioni che alle aliquote Irpef, ridotte da 5 a 4. In particolare:
- fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- da 15.000,01 a 28.000 euro, 25 per cento;
- da 28.000,01 a 50.000 euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, 43 per cento.
Con l’articolo 1 del decreto legislativo n. 216 del 2023, in attuazione dei principi della delega per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, si è proceduto, con esclusivo riferimento all’anno 2024 alla riduzione delle aliquote da quattro a tre. Infine, la legge di Bilancio 2025 ha confermato le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:
- fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, 43 per cento.
Detrazione per lavoro dipendente –Sempre la Legge di Bilancio 2025, in particolare l’articolo 1 comma 2lettera b), ha aumentato la soglia di detrazione, da 1.880 euro a 1.955 euro, per redditi da lavoro dipendente(articolo 13 comma 1 lettera a) del TUIR) per i redditi inferiori a 15.000 euro.
Taglio cuneo – Inoltre, è confermato e reso strutturale anche il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi ed esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro (articolo 1 commi da 4 a 6). Con la nuova legge di bilancio il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro mentre per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro, detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi tra i 32.000 e i 40.000 euro. Nel dettaglio, ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro viene riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente le seguenti percentuali:
- 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Invece, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Detrazioni fiscali – Infine, la manovra (articolo 1 comma 10) ha introdotto un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro, garantendo però maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili (si veda tabella in calce). Dal tetto della revisione delle detrazioni sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle startup innovative, le somme investite nelle PMI innovative e quelle relative ai muti contratti fino al 31 dicembre 2024.
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Avvisi bonari, nuovi termini per una procedura ancora antiquata
A decorrere dal primo gennaio 2025, raddoppiano i termini di pagamento previsti per i controlli automatici e formali delle dichiarazioni dei redditi notificati a mezzo posta elettronica certificata e raccomandata con ricevuta di ritorno. Nulla cambia, invece, per i termini di pagamento relativi agli avvisi telematici resi disponibili agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n. 322, per i quali resta fermo il termine complessivo di novanta giorni.
Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, a partire dalle comunicazioni notificate dal1° gennaio 2025, i termini di pagamento degli avvisi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché all’articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633del 1972 in tema di imposta sul valore aggiunto, passano da trenta a sessanta giorni. A seguito di tale modifica e per i soli avvisi resi disponibili dall’inizio del nuovo anno direttamente ai contribuenti, l’iscrizione a ruolo delle somme dovute non verrà eseguita se il contribuente provvederà a pagare entro sessanta giorni, non più trenta, dal ricevimento del controllo automatico o dell’esito del controllo formale.
Nulla cambierà, invece, per gli avvisi notificati agli intermediari. L’articolo 2-bis del Decreto Legge n. 203 del2005 disponeva che il termine di pagamento, prima di 30 giorni, decorresse dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito. Secondo la previgente formulazione della norma, ancora applicabile agli avvisi notificati fino al 31 dicembre 2024, il contribuente era ammesso al beneficio se il pagamento avveniva entro complessivi novanta giorni (sessanta + trenta) dalla messa a disposizione dell’avviso telematico. Con la riforma, in maniera lineare, si dispone che il termine di pagamento è ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell’invito.
L’introduzione di nuovi termini di pagamento aggiorna automaticamente i termini delle procedure di riesame in autotutela delle citate comunicazioni di irregolarità, trattate mediante il canale CIVIS (Risoluzione n. 72 del2021). Per le nuove comunicazioni, infatti, i contribuenti avranno sessanta giorni anche per presentare l’istanza di riesame. In tal caso, ove la richiesta sia parzialmente accolta, con la rideterminazione della pretesa e l’aggiornamento della comunicazione, decorreranno ulteriori sessanta giorni per procedere al pagamento delle somme residue se l’istanza di revisione sia stata presentata nel termine ordinario di pagamento (ovvero entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso). Ove, invece, l’istanza sia stata presentata oltre sessanta giorni dalla notifica della comunicazione, a termini di pagamento ormai scaduti, l’ufficio procederà comunque alla rideterminazione delle somme dovute, tuttavia con l’applicazione piena di sanzioni e interessi.
La riforma non affronta, invece, il tema dell’obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria. Oggi, come ieri, la richiesta di riesame in autotutela di una comunicazione di irregolarità non determina l’automatica sospensione dei termini di pagamento. In particolare, nell’ipotesi in cui l’istanza sia presentata entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso bonario, qualora all’esito dell’attività dell’Ufficio la richiesta sia integralmente respinta, il contribuente avrà diritto di beneficiare della riduzione delle sanzioni dovute nel solo caso in cui siano ancora pendenti i termini di pagamento ordinari. Lo stesso trattamento è previsto anche nel caso in cui l’Ufficio tardi a comunicare la propria risposta.
La procedura di revisione delle comunicazioni di irregolarità si mostra ancora antiquata e inadeguata rispetto all’evoluzione del contesto tecnologico. Il sistema CIVIS non consente ancora un’interlocuzione biunivoca fra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente, con l’impossibilità di fornire chiarimenti ulteriori ed ammette l’allegazione di documenti a supporto esclusivamente delle attività di controllo formale di cui all’articolo 36-terdel Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Anche la motivazione del provvedimento di rigetto si mostra ancora molto lontana dagli standard di trasparenza imposti dallo Statuto del contribuente, spesso criptica e carente.
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Somme iscritte a ruolo, cambiano le procedure di rateazione
Dal 1° gennaio 2025 cambiano le regole per la dilazione delle somme iscritte a ruolo. È stato emanato il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 27 dicembre 2024 attuativo delle novità introdotte dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 110 del 2024. Tale provvedimento individua i parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e gli eventi eccezionali al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente.
Per i contribuenti che dichiarano di versare in una condizione di obiettiva difficoltà, a partire dalle richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, sarà possibile ottenere fino a 84 rate mensili contro le 72 attuali.
La disposizione, che mira ad estendere i piani di versamento fino a 108 rate mensili a partire dalle richieste presentate dal 1° gennaio 2029, concede a mera richiesta del contribuente, da subito ed indipendentemente dal periodo d’imposta di maturazione del carico oggetto di dilazione, un ulteriore anno per completare il pagamento dei piani di rateazione richiesti a partire dal 2025. La misura si applica alle istanze aventi ad oggetto le somme iscritte a ruolo per un importo massimo, in ragione alla singola richiesta, fino a120.000 euro.
Sempre dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore le novità relative ai piani straordinari concessi ai contribuenti che documentano la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In tal caso viene concesso un piano di rateazione fino ad un massimo di centoventi rate mensili. La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà varia a seconda del soggetto richiedente:
- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati viene assunto l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE. In particolare, la suddetta condizione si considera sussistente se il rapporto fra il debito da rateizzare (più il residuo debito eventualmente già in rateazione) e l’indice mensile ISEE (ISEE/12) moltiplicato per il coefficiente di cui alla Tabella 1.1 dell’Allegato 1 al decreto ministeriale assume un valore superiore ad 1;
- per tutti gli altri soggetti viene assunto l’indice di liquidità (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente) e l’indice Alfa (rapporto percentuale fra l’importo debito oggetto della richiesta di rateazione +importo debito residuo eventualmente già̀ à̀ in rateazione/valore della produzione). La condizione temporanea di obiettiva difficoltà si considera sussistente se l’indice di liquidità è inferiore ad 1. In tal caso il numero massimo di rate concedibili varia a seconda del valore assunto dall’indice Alfa, secondo i termini della Tabella 2.1 dell’Allegato 2 al decreto ministeriale.
La temporanea situazione di obiettiva difficoltà si considera sempre sussistente, con l’automatica concessione di 120 rate mensili, in caso di eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa richiedente.
Il decreto ministeriale prevede, inoltre, regole particolari per amministrazioni pubbliche e condomini. Per questi ultimi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se l’Indice Beta, ovvero il rapporto percentuale fra l’importo del debito oggetto della richiesta di rateazione (e il debito residuo eventualmente già in rateazione) e le entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’articolo 1130-bis del codice civile e approvato dall’assemblea condominiale, è superiore al 10%. Al crescere dell’indice cresceranno il numero massimo di rate concedibili, fino a 120 rate mensili nel caso in cui l’indice Beta supera il 40 per cento.
Al fine di semplificare le procedure il decreto ministeriale prevede che l’Agenzia delle entrate - Riscossione renda disponibile sul proprio sito internet istituzionale uno specifico applicativo che consenta di simulare, in presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà , il numero massimo di rate concedibili in relazione all’ammontare del debito. Inoltre, ove il contribuente non sia in grado di documentare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agente della riscossione dovrà concedere automaticamente la dilazione secondo le regole ordinarie.
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Condizioni per l’applicazione della mini IRES al 20% per il 2025
I commi da 436 a 444, dell’articolo 1 del DDL bilancio 2025, concedono, per il solo periodo d’imposta 2025, determinati soggetti passivi IRES, al ricorrere di talune condizioni, l’aliquota agevolata IRES del 20% per cento, in luogo di quella ordinaria del 24%.
Si tratta di una previsione temporanea emanata nelle more dell’attuazione dei principi delineati dall’articolo 6 della L. 111/2023 contenente la delega al Governo per la riforma fiscale, che prevede la riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione.
I soggetti destinatari dell’IRES ridotta sono i seguenti:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Va precisato che sono escluse dai benefici in parola le società e degli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ovvero quelli determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
Il beneficio della riduzione dell’aliquota è subordinato al rispetto cumulativo di tutte le condizioni di seguito rappresentate:
- accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80 per cento degli utili dell’esercizio incorso al 31 dicembre 2024, sicché parrebbero escluse dall’agevolazione le società con un bilancio 2024 in perdita;
- destinazione di una quota pari ad almeno il 30 per cento di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali 4.0, ovvero quelli di cui all’articolo 38 del decreto-legge n.19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (in riferimento a tale seconda condizione potrebbe intendersi la necessità di bilanci 2023 in utile).
La previsione normativa di cui al comma 437 è foriera di ulteriori condizioni da rispettare.
In particolare, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve risultare diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione.
L’impresa, inoltre, non deve aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio incorso al 31 dicembre 2024, ovvero in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Sono, altresì, previste specifiche ipotesi di decadenza dall’agevolazione. Si incorre in tali circostanze nel caso in cui si proceda alla:
- distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31dicembre 2024;
- dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento (non è prevista l’ipotesi degli investimenti sostitutivi).
Particolari disposizioni sono previste in caso di consolidato nazionale o mondiale, nonché in ipotesi di tassazione per trasparenza.
Ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non si tiene conto dei benefici derivanti dall’applicazione della mini IRES.
È prevista l’emanazione di un apposito decreto del MEF per l’attuazione delle disposizioni in commento, anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell’agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.
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La decadenza dei termini di accertamento per chi ha aderito al CPB
Per coloro che hanno accettato la proposta dell’Agenzia delle Entrate per il concordato preventivo vi sono specifiche regole che derogano a quanto ordinariamente previsto circa la scadenza dal potere di sottoporre ripresa fiscale i soggetti passivi. Anche se, complici ulteriori norme facenti capo alla normativa ISA, si crea un intreccio di non facile soluzione tra allungamenti e accorciamenti dei suddetti termini.
Dopo aver esaminato l’ordinaria dinamica relativa ai termini di accertamento fiscale, in particolare nell’ottica della loro scadenza, si può ora prendere in considerazione la specifica casistica dei soggetti che hanno aderito al CPB. Ciò in quanto per questi ultimi è stata stabilita innanzitutto una deroga (in peius) proprio per lo spirare dei termini di accertamento, che risultano difatti allungati.
Si ricorda come, a seguito della conversione in legge del c.d. “Decreto Omnibus” (D.L. 113/2024), nel medesimo è stato introdotto l’art. 2-quater, che come noto aveva stabilito il regime di “ravvedimento speciale “per coloro che avrebbero optato per il concordato preventivo; art. 2-quater che, al comma 14, reca però anche due norme che allungano i termini di accertamento – in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente – per i soggetti ISA, come segue:
- vi è una prima dilazione al 31/12/2027 dei termini di accertamento, sia per le imposte dirette che per l’IVA, con riguardo alle annualità d’imposta dal 2018 al 2021 per le quali, oltre all’adesione al CPB, si è applicato il citato ravvedimento speciale (evidentemente per i soli anni, tra quelli citati, in cui ciò ha avuto luogo), seguendo poi
- una generica proroga degli stessi termini al 31/12/2025, ancora una volta per le imposte dirette così come per l’IVA, in virtù della mera adesione al concordato.
Rispetto alla seconda casistica si pone però un problema, dato dal fatto che vige al contempo una disposizione (art. 9, comma 11, lettera e) del D.L. 50/2017) che, così come declinata nel corso del tempo – da ultimo dal provvedimento n. 205127 del 22/04/2024 per il periodo d’imposta 2023 (punto 4.3) – stabilisce una riduzione dei termini di accertamento, nella misura di un anno, al raggiungimento di un punteggio di affidabilità ISA almeno pari a 8. Disposizione che va dunque, per l’appunto, “riconciliata” con quanto visto in precedenza.
È venuta a tal fine in soccorso la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03163 del 27/11/2024 della Commissione Finanze alla Camera, con cui il MEF ha riportato importanti chiarimenti in merito alla suddetta questione.
Nella risposta il Ministero ha difatti messo un punto fermo alla faccenda, affermando che deve venire preventivamente attuato lo “sconto” ai termini di accertamento che fa capo al beneficio premiale ISA; e poi, solo successivamente, si applica la norma di cui all’art. 2-quater del D.L. 113/2024. Ragion per cui, in ultima analisi, per i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale e che, contestualmente, hanno fruito della riduzione delle tempistiche di accertamento in considerazione del punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, la regola da seguire è tale per cui:
- a) per il periodo di imposta 2018 i termini di decadenza per l’accertamento erano già scaduti il 31/12/2023(proprio in considerazione della riduzione di un anno), non venendo pertanto “interessati da alcuna proroga”;
- b) per il successivo periodo di imposta 2019 gli stessi termini, che scadrebbero il 31/12/2024 visto l’accorciamento in discorso, risultano prorogati al 31/12/2025.
La citata risposta del MEF non ha invece recato alcun chiarimento sulla prima delle menzionate proroghe specificamente dedicate al concordato – per coloro che hanno beneficiato del ravvedimento speciale – forse inconsiderazione del fatto che, in tale ipotesi, lo spostamento dei termini di accertamento a fine 2027 non è in alcun modo permeabile rispetto al periodo d’imposta oggi in chiusura (2024). Ed anzi, proprio sulla base di quanto appena visto:
per coloro che non hanno ottenuto un punteggio ISA almeno pari a 8 per il 2018, in mancanza del restringimento delle tempistiche per l’accertamento è chiaramente applicabile la dilazione al 31/12/2027, mentre per quelli che possono beneficiare della riduzione dei termini di un anno non vi era di fatto alcun interesse ad aderire al ravvedimento speciale, proprio in considerazione del fatto che per essi il periodo d’imposta2018 era già “andato in soffitta” un anno fa.
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Novità Legge di Bilancio 2025: Regime Forfettario e Riduzioni Contributive INPS
Nel corso dell’iter parlamentare di approvazione della Legge di Bilancio 2025, sono stati approvati emendamenti significativi, che vanno a toccare una vasta platea di contribuenti potenzialmente interessati. Le modifiche introdotte, infatti, vanno a ritoccare i requisiti per il mantenimento del regime forfettario nel 2025 e prevedono l’introduzione di nuove e significative riduzioni contributive a favore dei soggetti che si iscrivono perla prima volta, nel 2025, alla gestione INPS Artigiani e Commercianti. Di seguito, i dettagli delle disposizioni normative in via di introduzione.
Modifiche al regime forfettario -
Il regime forfettario, disciplinato dall’articolo 1, commi 54-89, della legge 23dicembre 2014, n. 190, prevede specifiche condizioni per l’accesso e il mantenimento del regime. Tra le cause ostative, il comma 57, lettera d-ter), stabilisce che non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che, nell’anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti i 30.000 euro, come definiti agli articoli 49 e 50 del TUIR (D.P.R. 917/1986), salvo che il rapporto di lavoro sia cessato. Tale causa ostativa era stata introdotta dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio2020).
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nel corso di numerose risposte ad interpello, ai fini della verifica del limite cui sopra rilevano i redditi percepiti in via ordinaria, inclusi i premi di produttività assoggettati a imposta sostitutiva, mentre sono esclusi gli arretrati da pensione. Ai fini dell'irrilevanza dei redditi di lavoro dipendente nella verifica della soglia, il rapporto di lavoro subordinato deve essere definitivamente cessato nell'anno precedente a quello di adozione o mantenimento del regime agevolato.
Con l’emendamento approvato nell’ambito dell'iter del DDL Bilancio 2025, viene introdotto il comma 10-bisall'articolo 2 del disegno di legge stesso, in materia di "Misure di sostegno al reddito”, che prevede, esclusivamente per l’anno 2025, l’innalzamento della soglia di reddito da lavoro dipendente e assimilato da 30.000 a 35.000 euro.
Alla luce della modifica introdotta, i contribuenti che nell'anno di imposta 2024 hanno percepito redditi di pensione o di lavoro dipendente di ammontare superiore a 30.000 euro, ma entro 35.000 euro potranno adottare o mantenere il regime forfettario nel 2025. A partire dall'annualità successiva (verifica del reddito di lavoro dipendente/pensione del 2025 per l'accesso o il mantenimento del regime agevolato nel 2026), la soglia tornerà ad essere 30.000 euro, sempre che, come spesso capita con le disposizioni introdotte con un'ottica temporale limitata ad un anno, non intervenga in seguito una proroga o l'introduzione a regime dei nuovi valori di riferimento.
Riduzioni contributive per artigiani e commercianti neoiscritti nel 2025 -
L’emendamento alla legge di bilancio 2025 inserisce nel testo originale del DDL l’articolo 28-bis, che riconosce una riduzione del 50% della contribuzione dovuta, a favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti.
L’agevolazione è applicabile:
- a coloro che avviano un’attività d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato (anche forfettario);
- a coloro che effettuano il primo ingresso in una società tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;
- ai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni Art Comm nel 2025.
La riduzione contributiva è concessa per tre anni (per un periodo di 36 mesi consecutivi).
È quindi necessario, al fine di godere appieno della riduzione, che non vi sia interruzione nella contribuzione alle gestioni interessate.
Si osservi che la misura è rivolta solo a coloro che si iscrivono per la prima volta, e riguarda solo le gestioni INPS Artigiani e Commercianti, non gli iscritti all'INPS Gestione Separata.
L'accredito, a livello pensionistico, avverrà in ragione di quanto effettivamente versato. Di conseguenza, se il reddito assoggettato a contribuzione sarà pari o inferiore al reddito minimale, visto che il versamento effettuato sarà pari al 50% rispetto a quello ordinario, l'accredito ai fini pensionistici sarà parimenti ridotto alla metà.
La riduzione contributiva non sarà applicata automaticamente.
Pertanto, le procedure INPS dovranno essere adeguate, al fine di consentire la presentazione di un’apposita istanza finalizzata all’ottenimento della nuova riduzione contributiva qui in esame.
La riduzione è alternativa a altre misure agevolative, pertanto, nel caso in venga concessa, non sarà possibile godere contestualmente delle diverse riduzioni previste in ragione dell'età del contribuente, e nemmeno della riduzione contributiva concessa ai contribuenti in regime forfettario. Queste ultime, nel rispetto delle condizioni imposte dalle rispettive normative di riferimento, potranno essere richieste al termine del triennio di riduzione al 50%.
Sandra Pennacini - Informati srl– Riproduzione Riservata
Dal 2025 spese per alberghi, ristoranti e viaggi tracciabili per partite IVA e dipendenti
La legge di bilancio 2025, articolo 1, commi da 81 a 86, introduce specifiche limitazioni alla deducibilità di alcune spese, sia sotto il profilo reddituale che IRAP, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2024, introducendo nuove misure in materia di tracciabilità delle spese. La norma interviene in modifica al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e prevede l’applicazione delle novità anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. I costi sostenuti per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, fermo restando i diversi limiti già attualmente previsti dalla norma, saranno fiscalmente rilevanti a condizione che tali oneri siano oggetto di pagamenti tracciabili, dunque pagati mediante strumenti diversi dal contante. Rientrano, inoltre, nei nuovi obblighi di tracciabilità anche le spese di rappresentanza.
Modifiche all’articolo 54 del TUIR (Reddito di lavoro autonomo) -
La legge di bilancio 2025 interviene in modifica ai criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo, modificando l’articolo 54 del TUIR. In premessa occorre evidenziare che il medesimo articolo 54, con decorrenza 31 dicembre 2024, sarà interamente riformulato a seguito di quando disposto dal d.lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, di conseguenza i riferimenti normativi potrebbero essere nuovamente aggiornati, ma andando oltre al labirinto di norme in continua evoluzione, è importante focalizzarsi sulle novità, che sono importanti e non di semplice gestione.
Le nuove disposizioni riguardano la deducibilità dei costi sostenuti dal lavoratore autonomo, relativi alle spese per prestazioni di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea, anche con riferimento ai rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.
Il nuovo comma 6-ter si affianca ai commi 5 e 6 dell’attuale formulazione dell’articolo 54, ante modifiche d.lgs.192/2024, che già prevedono specifiche regole per la deducibilità delle spese inerenti all’attività del professionista, e introduce il vincolo che tali oneri siano deducibili unicamente se sostenuti con metodi di pagamento tracciabili. È richiesto, dunque, il ricorso a versamenti bancari o postali, o ad altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241/1997.
La norma non si limita a richiedere la tracciabilità per le spese sostenute direttamente dal professionista, ma la estende anche alle spese addebitate analiticamente al committente. In altri termini, le spese per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, nonché per viaggi e trasporti, se riaddebitate analiticamente al cliente nell’ambito della prestazione professionale, dovranno risultare pagate con strumenti tracciabili affinché la deducibilità resti integra. Considerando che il d.lgs. 192/2024 interviene a modificare il meccanismo di neutralizzazione di tali spese, l’effetto di un mancato pagamento in forma tracciabile della spesasi ritiene si tradurrà nell’impossibilità di godere della non imponibilità delle spese analiticamente riaddebitate. Diversamente, se si guarda alle spese per vitto e alloggio non oggetto di riaddebito analitico, è fuori di dubbio che, se prima delle modifiche introdotte nella manovra, le stesse erano deducibili al 75% e nel limite del 2% dei compensi (o 1% se qualificate quali spese di rappresentanza), dopo le modifiche – e quindi dal 2025 - tali costi saranno interamente indeducibili in assenza di pagamento tracciabile. Come si è detto, la medesima regola si applicherà anche nel caso in cui tali spese siano sostenute in occasione di trasferte di dipendenti o lavoratori autonomi, subordinando la deducibilità, dal 2025, al fatto che i relativi oneri siano sostenuti e successivamente rimborsati con pagamenti non in contanti.
Modifiche all’articolo 95 del TUIR (Spese per prestazioni di lavoro sostenute dalle imprese) -
La lettera c) dell’articolo 1 comma 81 della legge di bilancio 2025 aggiunge il comma 3-bis all’articolo 95 del TUIR. Questa norma riguarda le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto sostenute mediante autoservizi pubblici non di linea, riferibili a trasferte di dipendenti o a compensi corrisposti a lavoratori autonomi. Similarmente a quanto previsto per i professionisti, a partire dal 2025 la deducibilità di tali costi, entro i limiti già previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 95, è ora condizionata al ricorso a metodi di pagamento tracciabili, ossia versamenti bancari o postali, o altri sistemi contemplati dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
In pratica, la disposizione impone l’utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti per la deducibilità delle spese connesse alle trasferte dei dipendenti e dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività a favore dell’impresa. L’assenza di un pagamento tracciato impedirà quindi, dal 2025, la deducibilità di tali oneri, pur se in astratto riconducibili alle spese per prestazioni di lavoro disciplinate dall’articolo 95.
Modifiche all’articolo 51 del TUIR (Reddito di lavoro dipendente) -
La manovra impone la tracciabilità non solo in capo alle “partite IVA”, ma anche ai lavoratori dipendenti. Infatti, l’articolo 81, comma 1, lettera a), prevede un’integrazione dell’articolo 51, comma 5, del TUIR. Tale disposizione disciplina il regime fiscale dei rimborsi di spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (limitatamente a quelli effettuati per mezzo di autoservizi pubblici non di linea) in relazione al reddito di lavoro dipendente. La nuova disposizione prevede che, a partire dal 2025, tali rimborsi spese non concorrano a formare il reddito del dipendente solo se tali spese sono sostenute con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento tracciabili, quali, ad esempio carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari.
In sostanza, per il lavoratore dipendente, il vantaggio fiscale relativo al non concorso al reddito dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporti, laddove effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea, dal 2025 è subordinato alla tracciabilità del pagamento.
Modifiche all’articolo 108 del TUIR (Spese di rappresentanza) -
La lettera d) dell’articolo 1 comma 81 della legge di bilancio interviene sull’articolo 108, comma 2, del TUIR, integrando la disciplina delle spese ivi previste. La norma attuale regolamenta le spese di rappresentanza, stabilendo limiti di deducibilità legati alla tipologia dispesa e all’inerenza dell’onere rispetto all’attività di impresa. La modifica introdotta inserisce un ulteriore periodo, secondo il quale le spese di cui al comma 2 dell’articolo 108 sono deducibili solo se effettuate con versamento bancario o postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
La novità estende dunque l’obbligo di tracciabilità anche alle spese di spese di rappresentanza, mantenendo i criteri di deducibilità già esistenti, ed aggiungendo un ulteriore requisito formale: la tracciabilità del pagamento.
A commento di quanto sopra illustrato, è opportuno effettuare una seria riflessione sull’impatto delle norme invia di introduzione nella “vita quotidiana” dei contribuenti e, soprattutto, sull’enorme appesantimento che tali norme creeranno a livello amministrativo. Si pensi, ad esempio, alla contabilizzazione delle spese sovra esaminate con riferimento ad un contribuente in contabilità semplificata: non solo si dovrà indagare sulla natura della spesa, ma si dovrà anche verificare l’avvenuto pagamento in modalità tracciabile. Ancora peggiore da immaginare è lo scenario relativo alla gestione delle note spese del personale dipendente. In conclusione, seppure la ratio della norma possa essere condivisibile, ancora una volta il “maggior costo” in termini di burocratizzazione ricade sui contribuenti e sui loro consulenti fiscali, a fronte di un recupero di base imponibile difficile da quantificare.
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IRES premiale: maggiori i benefici correlati all’aumento delreddito imponibile 2025
L’IRES premiale, art. 1 commi 436 a 444, prevede l’incremento dell’imponibile nel 2025 può aumentare notevolmente il beneficio che si otterrebbe in relazione al volume degli investimenti aziendali. Le società con perdite fiscali nel 2025 non riceveranno il bonus, senza neanche la possibilità di recupero. Le aziende stanno simulando l'impatto della misura, data la complessità dei parametri di calcolo.
Questo è il perimetro in cui si muove la nuova IRES premiale per le imprese.
Punti nevralgici -
I fattori chiave che influenzano il beneficio fiscale previsto sono:
l’imponibile IRES a fine 2025
- una volta soddisfatte le condizioni minime, l’aumento dell’imponibile IRES nel prossimo esercizio determinerà un beneficio che potrebbe raggiungere livelli molto elevati, sia in termini assoluti che in rapporto agli investimenti minimi realizzati;
l’utile netto di bilancio del 2024
- se l’utile netto del 2024 (il cui 24% determina il valore degli investimenti da realizzare) è basso o nullo, il risparmio fiscale in percentuale sulla spesa per gli investimenti minimi aumenta esponenzialmente, soprattutto se il reddito d’impresa nel 2025 è molto elevato;
percentuale di sconto sull’aliquota IRES prevista
- la percentuale di sconto sull’aliquota IRES prevista è del 4%. Questo sconto si applica all’intero imponibile IRES della dichiarazione dei redditi 2026, una volta che le società abbiano soddisfatto i requisiti previsti dalla legge;
utili reinvestiti
- l’IRES è premiale per le aziende che reinvestono gli utili nelle imprese.
Quali sono le cinque condizioni per ottenere l'IRES premiale? -
Le cinque condizioni per ottenere l'IRES premiale sono:
- accantonamento dell'80% dell'utile;
- investimenti minimi;
- crescita occupazionale;
- nuove assunzioni;
- assenza di CIG.
Quali condizioni devono essere soddisfatte per ottenere l'IRES premiale? -
- Il beneficio fiscale dell’IRES premiale viene calcolato come uno sconto del 4% sull’aliquota IRES.
Questo sconto viene applicato all’intero imponibile IRES della dichiarazione dei redditi 2026. È importante sottolineare che
lo sconto non viene calcolato su un importo legato agli investimenti o al costo delle nuove assunzioni.
Per ottenere questo beneficio, le società devono soddisfare cinque condizioni tra il 2024 e il2025: accantonamento dell'80% dell'utile, investimenti minimi, crescita occupazionale, nuove assunzioni e assenza di CIG. Una volta che queste condizioni sono state soddisfatte (e mantenute, per quanto riguarda le prime due, anche negli anni successivi), il beneficio fiscale risultante può variare notevolmente a seconda dell’andamento dei parametri di riferimento.
Il fattore principale che determina l’entità del beneficio è l’imponibile IRES a fine 2025. Se l’imponibile IRES cresce nell’esercizio successivo al raggiungimento delle condizioni minime, il beneficio fiscale può essere molto elevato, sia in termini assoluti che in rapporto agli investimenti minimi effettuati.
Punti critici -
Un problema significativo è che il bonus viene azzerato se la società chiude l’esercizio fiscale2026 con una perdita fiscale. Questo perché il bonus è un’agevolazione sull’aliquota e non sull’imponibile. Quindi, se il reddito del 2025 è negativo, non si ottiene alcun risparmio fiscale e il bonus potenziale non può essere riportato in avanti.
Un’altra anomalia si verifica quando il bilancio del 2024 si chiude con una perdita. In questo caso, non è necessario accantonare l’utile a riserva né realizzare un certo ammontare di investimenti. Tuttavia, se si soddisfano i requisiti sul personale, è comunque possibile ottenere un risparmio fiscale, che può essere molto elevato se l’imponibile fiscale del 2025 è rilevante. Inoltre, la perdita del 2024 seguita dall’utile del 2025consente di distribuire interamente quest’ultimo risultato nel 2026 senza perdere il beneficio per la clausola dire capture, cosa che non accade nel caso contrario (utile 2024 e perdita civilistica 2025).
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Prestazioni sanitarie e fattura elettronica, se ne riparla a marzo 2025
Come ogni anno, con l’avvicinarsi del 31 dicembre si ripropone la problematica della gestione della fatturazione delle prestazioni sanitarie. Facciamo quindi il punto sulle disposizioni attualmente in vigore, evidenziando la novità dell’ultima ora, ovvero il fatto che, in sede di approvazione del cd. decreto Milleproroghe (Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2024) è stata disposta la proroga del divieto di emissione delle e-fatture in ambito sanitario, ma solo fino al 31 marzo 2025.
Per quanto riguarda gli obblighi di fatturazione elettronica, per quanto ormai pare superfluo ricordarlo, innanzitutto deve essere citato il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che ha eliminato, a partire dal 1° gennaio 2024, tutti gli esoneri precedentemente applicabili ai contribuenti minori (regime forfettario e regime di vantaggio con ricavi o compensi inferiori a 25.000 euro nel 2021). Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2024, non vi sono più esenzioni basate sul regime contabile adottato.
Sono tuttavia restati in vigore gli specifici divieti di emissione della fattura elettronica previsti per le prestazioni sanitarie, introdotti originariamente dall’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e ampliati, per quanto riguarda i soggetti interessati, dall’articolo 9-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12. Tali divieti, inizialmente previsti per un solo anno, sono stati successivamente prorogati di anno in anno, fino al 2024 incluso, ad opera del Decreto Milleproroghe D.L. 30 dicembre 2023, n.215, art. 3, comma 3.
Nel dettaglio, per il 2024 sono rimaste in vigore le disposizioni pregresse, che prevedono che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) devono emettere fatture in formato cartaceo per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche e trasmettere i dati al STS, salvo il caso di opposizione del paziente. In quest’ultimo caso al STS vengono comunque trasmessi i dati essenziali della fattura emessa, ma senza indicazione del codice fiscale del cliente. I soggetti non tenuti all’invio al STS, e che tuttavia rendono prestazioni sanitarie a persone fisiche, rientrano ugualmente nel divieto di emissione di fattura elettronica.
I soggetti che operano in ambito sanitario sono comunque tenuti a fatturare elettronicamente le eventuali prestazioni diverse da quelle sanitarie, e le cessioni di beni. Parimenti devono essere emesse in formato elettronico, indipendentemente dall’operazione effettuata, le fatture emesse verso titolari di partita IVA, o verso la Pubblica Amministrazione (con fattura PA).
Il Decreto Milleproroghe D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha, come si è detto, prorogato fino al 31 dicembre2024 il divieto di emissione in formato elettronico delle fatture per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, stante i problemi di privacy che, sin dall’introduzione del sistema e-fattura, sono stati oggetto di rilievo.
In ordine alla risoluzione di tali problemi, ad oggi, non risulta che siano stati effettuati interventi di alcun genere; di conseguenza, la logica imponeva di immaginare una proroga del divieto a tutto il 2025.
Così non è stato, posto che in sede di approvazione del cd. decreto Milleproroghe di quest’anno, il divieto è stato sì, prorogato, ma sono fino al 31 marzo 2025.
Le informazioni disponibili sul punto, al momento della stesura del presente contributo, possono esclusivamente basarsi sul comunicato stampa che ha seguito il CDM (https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-107/27237) nel quale è possibile leggere (peraltro con uso di terminologia non del tutto esatta) che: “Si proroga al 31 marzo 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali”.
La terminologia adottata è impropria, in quanto non si tratta di esenzione, bensì di divieto, ma al di là di queste apparenti sottigliezze, il punto è un altro:
- la proroga del divieto non è per tutto il 2025, bensì solo fino a marzo.
Da ciò è possibile immaginare uno scenario in via di evoluzione, con probabili interventi sulla struttura del Sistema di Interscambio (o forse sul tracciato di fatturazione elettronica?) tramite i quali dovranno essere rimosse le problematiche di privacy che fino ad oggi hanno impedito l’emissione in formato elettronico delle fatture afferenti alle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche.
Peraltro, ciò comporterà un passaggio da cartaceo ad elettronico in corso d’anno, e visto che non si tratta di esonero, bensì di divieto, non è comunque consentito all’operatore sanitario interessato dal divieto di “anticiparla scadenza”, decidendo di gestire il tutto in formato elettronico sin al 1° gennaio 2025, visto che ciò espressamente vietato fino al 31 marzo.
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Avvisi bonari: quali le novità del 2025?
L’articolo 03 del D.Lgs. 108/2024, di seguito riportato nel testo integrale, ha introdotto, con decorrenza dal01/01/2025, importanti novità riguardo alla scadenza dei versamenti per la definizione degli avvisi bonari.
Articolo 03 del D.Lgs. 108/2024 – Decreto Correttivo -
Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modifiche:
- agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni»;
- all'articolo 3-bis:
- al comma 2, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
- al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In questo caso, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.»
All'articolo 15-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine previsto»;
Agli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
All'articolo 54-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole «decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito» sono sostituite dalle seguenti: «è ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'invito»;
All'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «di trenta giorni» sono soppresse;
Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Vanno innanzitutto individuati gli atti soggetti a questa nuova scadenza, che si riferiscono agli atti (avvisi bonari) elaborati a partire dal 01/01/2025.
Per tali atti, quando ricevuti tramite raccomandata dal contribuente, il termine per il versamento passa dagli attuali 30 giorni a 60 giorni, come indicato al punto 1 lettera a) del D.Lgs. 108/2024 sopra citato.
Nel caso in cui invece l’avviso di irregolarità da controllo automatizzato venga ricevuto dall’intermediario, il termine per il versamento passa dagli attuali 60 giorni a 90 giorni. Resta invariato il termine di 30 giorni che l’intermediario ha per notificare l’avviso al contribuente.
Si propone di seguito uno schema riassuntivo dei nuovi termini per i versamenti degli atti:
Controllo automatizzato → Comunicazione all’intermediario → 30 giorni → Comunicazione al contribuente → 90 giorni → Pagamento.
Inoltre, viene prolungato di ulteriori 30 giorni anche il termine entro cui il contribuente può fornire i chiarimenti all’Agenzia, tramite il sistema Civis, che quindi dal 01/01/2025 passa a 60 giorni (prima erano 30) dalla data di ricezione della comunicazione.
Va ricordato che anche nel caso di versamento in forma rateale, viene esteso da 30 a 60 giorni il termine per il versamento della prima rata, sempre con riferimento alla data di ricezione della comunicazione.
Con riferimento invece al termine entro cui il debito verrà iscritto a ruolo nel caso di mancato pagamento, anche in questo caso ci sarà un differimento del termine di 30 giorni.
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Agevolazione ''prima casa'': esclusa la rettifica del trasferimento della residenza entro 18 mesi
In materia d’agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, per il soggetto che intende mantenere la residenza all'estero e l'iscrizione all'A.I.R.E., non è possibile procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa nell'atto d’acquisto in relazione al trasferimento della residenza, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, tramite un atto integrativo, seppur redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente atto.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, infatti, il mancato rispetto dell'impegno assunto in atto a trasferire la residenza, entro diciotto mesi, nel Comune dov’è ubicato l'immobile, comporta la decadenza dalle agevolazioni fruite per l'acquisto della ''prima casa''.
È quanto emerge dal parere reso dal Fisco nella Risposta n. 238 del 2 dicembre 2024, a seguito di un’istanza d’interpello presentata da un contribuente che, trasferitosi all'estero per motivi di lavoro ed iscritto all’A.I.R.E., è poi rientrato «temporaneamente in Italia per la necessità di collaborare nell'assistenza familiare», ove ha lavorato e lavora attualmente, con contratti a tempo determinato.
Lo stesso, con atto notarile di compravendita del 2023 e «successivo atto definitivo... (trascorsi i termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione...)» ha acquistato un’abitazione in Italia, fruendo delle agevolazioni sulla c.d. ''prima casa''. A tal fine, dichiarava in atto che «l'immobile è ubicato nel Comune ove intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi» dall'acquisto.
A corredo di quanto sopra esposto, l’istante rappresenta di essere interessato al mantenimento della residenza all’estero e dell'iscrizione all'A.I.R.E. e, dunque, per conservare le agevolazioni in esame, chiede di poter procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa in relazione al trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, tramite un atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente atto d'acquisto, da registrare presso lo stesso Ufficio di registrazione del suddetto atto originario.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate -
Il Fisco, rispondendo all’istanza pervenuta, anzitutto riepiloga la normativa di riferimento, ricordando che, le agevolazioni per l'acquisto della ''prima casa'' sono disciplinate dalla Nota IIbis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (TUR). La fruizione dell’agevolazione è subordinata al possesso dei requisiti (di carattere oggettivo e soggettivo) stabiliti dalla citata Nota II bis.
In particolare, il Fisco rammenta che l'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 69/2023, ha modificato la Nota IIbis, comma 1, lett. a), concernente l'applicazione dell'agevolazione in esame per le ipotesi d’acquisto della ''prima casa'' in Italia da parte di un soggetto «trasferito all'estero per ragioni di lavoro».
Ai sensi della citata lett. a), infatti, per beneficiare dell'agevolazione in questione, occorre «che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto d’acquisto».
Sul punto, le Entrate richiamano anche la Circolare del 16 febbraio 2024, n. 3/E, la quale chiarisce che «il beneficio fiscale, in ragione dell'intervento normativo, viene, pertanto, ancorato ad un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza [...].
Pertanto, possono accedere al beneficio fiscale in esame, le persone fisiche che, contestualmente:
- si siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro;
- abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni (per la verifica del requisito temporale della residenza, il quinquennio non dev’essere necessariamente inteso in senso continuativo) o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all'acquisto dell'immobile (s’intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione);
- abbiano acquistato l'immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.
L’Agenzia ricorda, altresì, che per fruire dell'agevolazione in esame, devono ricorrere naturalmente anche le condizioni di cui alle lett. b) e c) della Nota II-bis, ossia: assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune e novità nel godimento dell'agevolazione.
In virtù di quanto sopra esposto, possono accedere al beneficio fiscale in esame, tra l'altro, le persone fisiche che, contestualmente al ricorrere dei suddetti requisiti, si «siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro» al momento dell'atto d’acquisto dell'abitazione in Italia.
L’Agenzia spiega, infatti, che il requisito del trasferimento all'estero per ragioni di lavoro «deve sussistere già al momento dell'acquisto dell'immobile».
Tale ultima circostanza - spiega il Fisco - assume rilievo dirimente nella fattispecie in esame in cui, l’istante è rientrato in Italia ed al momento dell'acquisto dell'immobile svolgeva la propria attività lavorativa in Italia. Ne consegue che, ai fini del quesito in esame, non risulta integrato, al momento dell'acquisto dell'immobile, il presupposto d’acquirente ''trasferito all'estero per ragioni di lavoro”.
Considerando, quindi, tutto quanto sin qui esposto, le Entrate ritengono che, nella fattispecie in esame, il contribuente istante non possa procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa nell'atto d’acquisto in relazione al trasferimento della residenza (entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto) tramite un atto integrativo, seppur redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente atto d'acquisto, da registrare presso lo stesso Ufficio di registrazione del suddetto atto originario.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, il mancato rispetto dell'impegno assunto in atto a trasferire la residenza, entro diciotto mesi, nel Comune ove è ubicato l'immobile, comporta la decadenza dalle agevolazioni fruite per l’acquisto della ''prima casa''.
Per completezza, le Entrate richiamano anche la Risoluzione 31 ottobre 2011, n. 105/E, nella quale è stato chiarito, invece, che «laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l'acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione d’intenti formulata nell'atto d’acquisto dell'immobile», presentando un'apposita istanza all'Ufficio presso il quale l'atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.
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Rinvio secondo acconto imposte 2024, sciolti gli ultimi nodi
Con comunicato stampa MEF 136/2024 è stata annunciata l’introduzione - in sede di conversione del D.L.155/2024 - di una norma che concede a taluni contribuenti, e nel rispetto di precise condizioni, la possibilità di posticipare al 16 gennaio 2025, ed anche rateizzare a partire da tale data, il versamento del secondo o unico acconto imposte dirette, ordinariamente dovuto entro il 2 dicembre 2024. Nel rinviare al precedente contributo per una prima visione d’insieme delle novità, posto che ora è disponibile il testo definitivo dell’emendamento approvato, è possibile definire con completezza il perimetro della portata della disposizione. Con l’occasione, si pone anche l’accento su un ulteriore aspetto non esaminato in prima battuta, ovvero il rinvio dell’acconto per i contribuenti che esercitano attività agricola.
Il citato emendamento riprende e attualizza all’anno corrente esattamente quanto previsto l’anno scorso dall’articolo 4 del D.L. 145/2023 con riferimento al secondo acconto 2023:
“Per il solo periodo d’imposta 2024,le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d’affari”.
Da quanto sopra, innanzi tutto, si evince la conferma di quanto ipotizzato, ovvero che la possibilità di rinviare il versamento dell’acconto sia concessa solo ai titolari di partita IVA che esercitano attività in forma individuale, sciogliendo così i dubbi emersi dalla lettura dell’impreciso comunicato stampa. Allo stesso modo, viene confermato il fatto che, in caso di opzione per il versamento rateale, a partire dalla seconda rata sono dovuti interessi, nella misura che già si era ipotizzata nel corso del precedente contributo, cui si rimanda.
Di particolare interesse è la conferma che, anche quest’anno, siano ammessi al rinvio del secondo acconto anche i titolari di reddito agrario, a condizione che si tratti di contribuenti che siano anche titolari di reddito di impresa. Tali soggetti, per la verifica del rispetto della soglia dei 170.000 euro, devono riferirsi al volume d’affari IVA.
Sul punto giova quindi richiamare i chiarimenti che erano stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare31/E del 9 novembre 2023.
Riepilogando, le condizioni stabilite, in termini generali, dalla norma affinché il contribuente possa rinviare il secondo o unico acconto imposte dirette a gennaio 2025 sono:
- l’essere persona fisica titolare di partita IVA per l’esercizio di attività di impresa o professione;
- aver conseguito nell’anno di imposta precedente (ovvero nel 2023) ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.
Si presti attenzione al fatto che il soggetto deve risultare titolare di posizione IVA alla data prevista per versamento ordinario del secondo acconto (2 dicembre 2024), al fine di rispettare il requisito richiesto della titolarità di posizione IVA per l’esercizio di impresa, arte o professione in forma individuale; come chiarito dalla circolare 31/E/2023, è altresì necessario che la posizione IVA risultasse già aperta nel 2023, in modo tale da poter verificare il requisito dei ricavi o dei compensi conseguiti nell’anno precedente.
Per quanto riguarda il peculiare mondo dell’agricoltura, occorre rifarsi alle indicazioni contenute nel paragrafo 2della Circolare Ade 31/E del 9 novembre 2023, ovviamente attualizzando il tutto in termini temporali.
Possono pertanto differire il secondo acconto imposte dirette 2024 anche:
- le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) solo se nel 2023 erano titolari di reddito di impresa.
Per la verifica della soglia di ricavi (massimo 170.000 euro) questi soggetti devono tenere in considerazione l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2024 anno di imposta 2023).
Se si tratta di contribuente che non era tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, a rilevare è l’ammontare complessivo del fatturato 2023. Nel caso in cui il soggetto abbia esercitato in tale anno anche altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si deve tenere conto del volume d’affari complessivo indicato negli intercalari della dichiarazione IVA.
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Proroga del secondo acconto e le altre novità del decreto fiscale2025
Numerose sono le novità annunciate in sede di conversione del cd. Decreto fiscale e, mentre i giorni scorrono inesorabili, ancora si attende una conferma ufficiale e definitiva dei termini e delle modalità dell’annunciata proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi per le partite IVA. Inoltre, il Parlamento è al lavoro su un’ulteriore serie di norme che potrebbero introdurre importanti cambiamenti nel panorama fiscale italiano. Tra queste, spiccano le misure relative ad una nuova rottamazione delle cartelle e alla riduzione del canone RAI; punto dolente quest’ultimo, sul quale i lavori parlamentari si sono in parte arenati.
Possibile proroga del secondo acconto e rateizzazione -
Per quanto riguarda il versamento del secondo acconto, in scadenza il 2 dicembre 2024, pare sia giunto il via libera finale all’emendamento, peccato che termini della questione siano tutt’altro che chiari, viste le continue anticipazioni e smentite che si sono susseguite nella giornata di ieri.
Inizialmente due erano le proposte sul piatto: una proposta riguarda la possibilità di differire la scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi dal 2 dicembre 2024 al 16 gennaio 2025, con possibilità di rateizzazione fino a giugno, per tutti i contribuenti. La seconda proposta, di portata decisamente minore, ricalcava invece (in parte) quanto avvenuto l’anno scorso, permettendo di posticipare il versamento dell’acconti il 16 gennaio 2025, e di rateizzarlo fino al 16 maggio. In questo caso, la platea potenzialmente interessata pareva essere quella delle “partite IVA”, limitatamente ai contribuenti con ricavi o compensi fino a 170.000 euro. La grande differenza rispetto a quanto previsto l’anno scorso pareva essere l’inclusione nel rinvio /rateizzazione anche dei contributi INPS, ipotesi che, a quanto pare, alla fine non ha trovato accoglimento.
Secondo le ultimissime informazioni disponibili (e con tutti i se ed i ma del caso), dopo tante discussioni il rinvio annunciato altro non dovrebbe essere che la riproposizione di quello introdotto l’anno scorso, e quindi riguardare solo gli autonomi con ricavi fino a 170.000 euro, lasciando comunque fuori gli aspetti INPS e INAIL.
Il tutto quindi si tradurrebbe con la possibilità per pochi contribuenti di spostare l’acconto, e solo quello relativo alle imposte dirette, al 16 gennaio 2025, e di poterlo eventualmente anche rateizzare in cinque rate mensili di pari importo.
Si ipotizza una nuova rottamazione delle cartelle -
Oltre alla proroga del secondo acconto, un altro tema centrale è la possibile introduzione di una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. Si discute infatti di un piano che consentirebbe il pagamento agevolato dei carichi affidati all'agente della riscossione tra il 1° luglio2022 e il 31 dicembre 2023. La proposta prevede la possibilità di estinguere i debiti in un massimo di 18 rate, con corresponsione di interesse al 2% per le rate successive alla prima.
Canone RAI: si discute nell’ottica della riduzione -
Tra le proposte al vaglio del Parlamento, spicca il dibattito in corso sull’eventuale riduzione del canone RAI. Attualmente fissato a 90 euro annuali, il canone potrebbe essere abbassato a 70 euro; tuttavia, il tema ha creato tensioni politiche, determinando uno slittamento delle votazioni sugli emendamenti.
È curioso evidenziare il fatto che la misura era stata inizialmente annunciata quale facente parte del “pacchetto manovra”, poi e spunta, per poi essere riproposta sotto forma di emendamento al decreto fiscale. Secondo le ultime indiscrezioni, visto lo stallo che si è generato a seguito del disaccordo tra le forze politiche sulla questione, pare che l’ipotesi sia è stata espunta anche dal D.L. fiscale e potrebbe ritornare in ballo, una volta ancora, in sede di manovra.
Gli altri interventi annunciati -
Oltre a queste misure, il Decreto Fiscale potrebbe includere ulteriori interventi significativi, tra cui:
Transizione 5.0: potenziamento delle agevolazioni fiscali per investimenti in innovazione e riduzione dei consumi energetici, con un’estensione del credito d’imposta e una semplificazione delle procedure per il calcolo del risparmio energetico.
Bonus Natale: ampliamento della platea dei beneficiari del bonus di 100 euro, estendendolo ai genitori con almeno un figlio a carico e reddito non superiore a 28.000 euro, indipendentemente dalla condizione del coniuge o convivente.
Infine, il concordato Preventivo Biennale, la cui riapertura dei termini al 12 dicembre 2024, per i soli soggetti ISA, è già stata stabilita con decreto-legge 167/2024. Questo decreto-legge potrebbe non essere convertito, male misure ivi previste verranno comunque confermate con inserimento nel D.L. Fiscale.
Le certezze non possono attendere -
Le misure sovra descritte sono il frutto di anticipazioni, peraltro assai confuse, che devono trovare conferma. Nonostante l’ottimismo manifestato dagli esponenti della politica, sarà necessario attendere il completamento dell'iter parlamentare per conoscere le decisioni definitive.
Considerando che la legge di conversione del Decreto Fiscale dovrà essere approvata entro il 18 dicembre2024, ci si trova dinnanzi ad un calendario palesemente incompatibile con la necessità di avere certezze in merito al versamento del secondo acconto, in scadenza il 2 dicembre, ma che “tecnicamente”, considerando i tempi di calcolo, avviso al contribuente, predisposizione delle deleghe e consegna o trasmissione delle stesse, di fatto possiamo considerare come già pressoché scaduto.
Non resta che attendere, ricordando di verificare l’ufficialità delle misure al momento della loro approvazione, tenuto anche conto del fatto che, sempre più spesso, agli annunci non corrisponde il testo definitivamente approvato.
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Forfettari: 5% escluso nel passaggio dal regime semplificato
La risposta ad interpello n. 226, pubblicata il 22 novembre 2024, pone (finalmente) una pietra tombale su una questione a lungo dibattuta e da sempre fonte di incertezza, tanto che non è difficile rinvenire opinioni del tutto diverse tra coloro i quali hanno avuto modo di cimentarsi sulla questione stessa. Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate è quello di un contribuente che ha aperto partita IVA, senza adottare il regime forfettario nella prima annualità, in quanto gravava in capo allo stesso una causa ostativa all’adozione del regime agevolato. Rimossa tale causa ostativa, il contribuente ha abbracciato il regime forfettario di cui alla legge 190/2014 a partire dal secondo anno di attività; per tale ragione chiede se sia possibile applicare l’imposta sostitutiva al 5% a partire da tale anno, e fino a compimento del quinquennio.
La problematica verte sulla corretta interpretazione dell’articolo 1 comma 65 della legge 190/2014, che prevede:
“Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54 attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54”.
In questo quadro il contribuente precisa di non aver esercitato nei tre anni precedenti - all’inizio dell’attività autonoma - attività artistica, professionale o di impresa, anche in forma associata o familiare; inoltre, l’attività svolta non rappresenta né la prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, né la prosecuzione di attività svolta dal contribuente stesso in precedenza – sempre rispetto all’inizio dell’attività autonoma - né in qualità di autonomo, né in qualità di lavoratore dipendente.
Il punto su cui concentrarsi è: visto che nell’anno di apertura della partita IVA il contribuente, se avesse potuto adottare il regime forfettario, avrebbe potuto anche avvalersi della tassazione ultraridotta al 5%, allora resta salva la possibilità di avvalersi di tale aliquota per gli anni mancanti al quinquennio, alla luce della successiva adozione del regime forfettario, anche se il primo anno di attività è stato svolto in regime ordinario?
Il fatto di aver aperto la partita IVA senza adottare il regime forfettario, e quindi senza aver fatto valere subito, nel primo anno di attività, l’aliquota agevolata al 5%, fa venire definitivamente meno la possibilità di avvalersi di tale tassazione agevolata poiché, nel momento in cui questa potrebbe potenzialmente essere fatta valere (nel nostro caso, il secondo anno di attività, anno in cui si adotta il regime forfettario) viene a mancare il requisito di cui alla lettera b) sovra riportata, posto che a monte è già presente un anno di attività (in regime ordinario), attività che viene ora “proseguita” in regime forfettario.
Peraltro, in più occasioni si era evidenziato che in direzione di questa interpretazione restrittiva si stavano già muovendo anche gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, disconoscendo il diritto alla fruizione dell’aliquota agevolata del 5% laddove questa non fosse stata applicata sin a partire dal primo anno di apertura della partita IVA.
Fino alla risposta ad interpello qui in esame si trattava comunque di questione ancora dibattuta e sulla quale l’Agenzia delle Entrate non si era ancora ufficialmente espressa; pertanto, le indicazioni non potevano che essere prudenziali, sconsigliando in queste circostanze l’applicazione del 5%.
Quanto sopra diviene ora certezza, alla luce della risposta ad interpello n. 226/2024 2024, che motiva l’indicazione proprio sulla base del passaggio normativo che ci aveva indotti a ritenere che l’agevolazione non fosse più applicabile se non fatta immediatamente valere, sin dal primo anno di esercizio di attività.
Precisa, infatti, l’Agenzia: “in relazione al quesito formulato dalla Contribuente, si ritiene che nei suoi confronti l’aliquota agevolata non trovi applicazione perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva). Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell'ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65)''entrano'' nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata”.
In conclusione, il contribuente in regime forfettario può far valere l’aliquota ultraridotta del 5%, per i primi cinque anni, solo e soltanto se rispetta tutte le condizioni di cui al comma 65 e tale aliquota ridotta fa valere immediatamente, sin dall’anno di avvenuta apertura della partita IVA. È invece escluso un passaggio a tale tassazione agevolata in un’annualità successiva, anche se tale passaggio avviene nell’arco temporale previsto dalla norma, ovvero il primo quinquennio.
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Credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno esteso al 2025
Con il disegno di legge del bilancio per il prossimo anno il Legislatore estende all’anno 2025 il credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’articolo 16 del D.L. 124/2024. Le risorse finanziarie a copertura dell’incentivo in parola per l’anno 2025 sono pari a 1,6 mld di euro, rispetto ad una dotazione di 1,8 mld per il 2024.
Per la fruizione dell’agevolazione le imprese interessate comunicano all'Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.
Dal testo normativo disponibile emerge un’incongruenza che ragionevolmente il percorso di approvazione definitiva della legge dovrà dipanare. La proroga pare riguardare solo gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, tuttavia, come evidenziato, nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate si fa riferimento alle spese sostenute a partire dal 16 novembre 2024.
Invero, non si comprenderebbero le ragioni di un’esclusione degli investimenti realizzati dal 16 novembre 2024 al 31 dicembre 2024.
A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici, che hanno presentato la comunicazione, inviano dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 all'Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione citata.
In conformità all’attuale previsione normativa, la comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024.
A differenza di quanto disposto dall’articolo 8 del D.L. 155/2024 in riferimento al 2024, per il 2025 la comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.
Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui sopra e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2025, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
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Cumulo dei bonus edilizi 2025 in caso di più interventi
Le detrazioni fiscali e le aliquote dei bonus edilizi potrebbero subire modifiche a causa della prossima manovra2025. Queste modifiche ridurranno le aliquote dei bonus, il che significa che i committenti dovranno sostenere una quota maggiore delle spese di tasca propria. Per pianificare l'aspetto finanziario dei loro progetti, i committenti devono quindi capire a quanto ammonta la spesa ammissibile alle agevolazione.
Di seguito una panoramica.
Principali interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali nel 2025 -
I principali interventi di costruzione ammessi alle agevolazioni fiscali nel 2025 sono i seguenti:
Ristrutturazione edilizia:
questa categoria comprende un'ampia gamma di lavori, come il rifacimento di bagni, la nuova disposizione dei tramezzi, la sostituzione dei pavimenti e il rifacimento degli impianti idrico ed elettrico. Il limite di spesa per la ristrutturazione edilizia è di 96.000 euro.
Efficientamento energetico:
gli interventi per migliorare l'efficienza energetica di un immobile, come la sostituzione di finestre e la coibentazione, sono ammessi alle agevolazioni fiscali. Esistono limiti di detrazione specifici per diverse tipologie di interventi. Ad esempio, la detrazione massima per la sostituzione di finestre è di 60.000 euro.
Riduzione del rischio sismico:
gli interventi per migliorare la resistenza sismica di un edificio sono ammessi alle agevolazioni fiscali.
Abbattimento delle barriere architettoniche:
gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, come l'installazione di ascensori, sono ammessi a una detrazione del 75%.
È importante notare che la detrazione fiscale è pari al 50% delle spese sostenute per la maggior parte degli interventi, ad eccezione dell'abbattimento delle barriere architettoniche, per il quale la detrazione è del 75%. Le detrazioni fiscali sono distribuite in dieci rate annuali costanti.
Inoltre, è possibile cumulare i massimali di detrazione per diversi interventi, purché le spese siano contabilizzate separatamente. Ad esempio, un committente può detrarre sia le spese per la ristrutturazione edilizia sia le spese per l'efficientamento energetico, purché i lavori siano contabilizzati separatamente e rientrino nei limiti di spesa previsti.
Cumulo dei bonus edilizi in caso di più interventi -
La possibilità di cumulare i bonus edilizi è confermata dall’Agenzia delle Entrate, come indicato nella Circolare n. 24/2020 e nella Circolare n. 36/E del 31/05/2007.
La condizione essenziale per il cumulo è la contabilizzazione separata delle spese relative a ciascun intervento, garantendo il rispetto degli adempimenti specifici per ogni detrazione.
Il limite di detrazione complessivo sarà la somma dei massimali previsti per ogni tipologia di intervento.
Ad esempio, se si eseguono lavori per l'installazione di pannelli solari (limite di detrazione 60.000 euro) e la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale (limite di detrazione 30.000 euro), la detrazione massima cumulabile sarà di 90.000 euro.
Questo principio si applica anche all’abbattimento delle barriere architettoniche, consentendo di cumulare il bonus casa (articolo 16-bis del Tuir) con il bonus barriere architettoniche al 75% (articolo 119-ter del D.L.34/2020), a patto che le spese riguardino interventi distinti sullo stesso immobile.
Unica eccezione è il super-sisma bonus, dove gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche rientrano nel limite di spesa di 96.000 euro previsto per il sisma bonus.
È fondamentale distinguere tra limite di spesa e limite di detrazione:
Limite di spesa:
l'agevolazione spetta fino al raggiungimento dell'importo previsto dalla norma. Ad esempio, per la ristrutturazione edilizia, il limite di spesa è 96.000 euro, quindi la detrazione massima sarà di 48.000 euro (50% di 96.000).
Limite di detrazione:
si calcola in base all'aliquota di detrazione. Ad esempio, per la sostituzione degli infissi con una detrazione del 50%, il limite di spesa sarà di 120.000 euro (per ottenere una detrazione massima di 60.000 euro).
Esempio di cumulo dei bonus:
Un committente con un'abitazione unifamiliare può pianificare i seguenti interventi nel 2025:
40.000 euro per rifacimento del bagno, nuova disposizione dei tramezzi, sostituzione dei pavimenti, rifacimento dell'impianto idrico ed elettrico.
50.000 euro per l'installazione di un ascensore interno (abbattimento barriere architettoniche).
70.000 euro per la sostituzione dei serramenti e la coibentazione delle strutture opache.
25.000 euro per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento.
25.000 euro per l'installazione di sistemi di Building Automation.
In questo caso, il committente spenderà 210.000 euro e potrà beneficiare delle detrazioni per ogni intervento, rispettando i limiti di spesa e detrazione. La detrazione totale sarà di 117.500 euro, suddivisa in:
80.000 euro per gli interventi con detrazione al 50%.
37.500 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche (detrazione al 75%).
La detrazione verrà ripartita in 10 rate annuali di 11.750 euro.
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Bonus Natale: il Fisco spiega come verificare il requisito reddituale
La Legge di conversione del c.d. decreto Omnibus (art. 2 bis D.L. 113/2024) ha introdotto il “bonus Natale” di100 euro che dovrà essere inserito in busta paga a dicembre ai lavoratori dipendenti sia a termine che a tempo indeterminato che avranno presentato un’apposita richiesta al proprio datore di lavoro. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 19/E del 2024 per chiarire in primis il requisito reddituale che deve essere oggetto di attenta verifica da parte dei datori di lavoro chiamati a fare da sostituto d’imposta.
Requisiti di spettanza -Il bonus spetta, su domanda, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato ed indeterminato per i quali, con riferimento al periodo d’imposta 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (ovvero emolumenti entrati nella materiale disponibilità economica del lavoratore entro il 12 gennaio 2025);
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
- capienza fiscale: IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni ed assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
Verifica del requisito reddituale
Il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze ma includendo:
- redditi assoggettati a cedolare secca o a imposta sostitutiva;
- quota di agevolazione ACE;
- mance detassate corrisposte ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- la quota esente dei redditi agevolati per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e lavoratori impatriati.
Proprio in presenza di queste fattispecie è consigliabile prudenzialmente non richiedere il bonus per poi rimandare la verifica dei requisiti in dichiarazione dei redditi.
Verifica capienza fiscale
Per avere diritto al bonus l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore al totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente. Occorre dunque prestare attenzione al fatto che il D.Lgs. n. 216/2023 ha rimodulato per il solo anno 2024 l’ammontare delle detrazioni da lavoro dipendente: la detrazione prevista per il reddito complessivo fino a 15.000 euro annui è stata aumentata da 1.880 euro a 1.955 euro.
Erogazione del bonus
ll datore anticipa l’importo spettante e lo porta in compensazione nel modello F24 (utilizzando il codice tributo di prossima definizione da parte di Agenzia delle Entrate) ma ha l’obbligo, in sede di conguaglio fiscale, di verificare il diritto al beneficio in oggetto. e di provvedere, in caso di esito negativo della verifica, al recupero delle relative somme non spettanti al lavoratore. Il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 può beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
N.B. Qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, dovrà decidere chi fare domanda per l’erogazione dell’indennità̀.
Debhorah Di Rosa - Informati srl– Riproduzione Riservata
ETS e divieto di distribuzione degli utili: limite per le retribuzioni e compensi professionali
Un punto essenziale per ottenere e conservare la qualificazione di ente del Terzo settore è il divieto di distribuzione di utili anche in forme indirette.
Non è sufficiente che la previsione sia contenuta nello statuto, ma alla stessa deve essere data concreta attuazione. Per tale ragione il legislatore della riforma ha previsto anche dei limiti al pagamento delle retribuzioni in favore dei lavoratori del Terzo settore.
Il legislatore si è mostrato preoccupato della circostanza che sotto la veste formale di retribuzioni spettanti ai lavoratori l’ente del Terzo settore effettuasse, nella sostanza, una distribuzione di utili. In particolare, l’art. 8 del D.Lgs n. 117/2017 prevede che i lavoratori del Terzo settore non possano ricevere retribuzioni o compensi superiori di importo superiore al 40 per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nell’ipotesi in cui l’ETS non rispettasse il predetto limite troverà applicazione la presunzione di distribuzione di utili in forma indiretta con l’ulteriore effetto della cancellazione dal RUNTS. Il limite riguarda sia le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, ma anche i compensi spettanti ai lavoratori autonomi e ai lavoratori titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. In alcuni casi, sia pure eccezionali, sarà possibile superare tale limite del 40 per cento come previsto espressamente dalla norma in commento. In particolare, il limite può essere superato in caso di comprovate esigenze legate alle attività di interesse generale svolte.
Non è chiaro, però, come si intenda per “comprovate esigenze”. La disposizione in commento non è applicabile agevolmente e saranno essenziali i chiarimenti che fornirà il Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre l’Agenzia delle entrate. Il parametro del 40 per cento riguarda, come detto, anche i lavoratori autonomi in possesso della partita Iva. I predetti soggetti effettuano prestazioni di servizi rilevanti ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 e quindi, ad eccezione dei contribuenti forfetari, addebitano l’imposta sul valore aggiunto in via di rivalsa. A tal proposito deve ragionevolmente ritenersi che la verifica dell’osservanza del limite del 40 per cento debba essere effettuata al netto dell’Iva, quindi, senza considerare il tributo addebitato. Le ragioni di tale interpretazione sono intuibili. La ratio della norma è quella di evitare la distribuzione di utili sotto la veste formale di retribuzioni o compensi.
L’Iva incassata dal professionista deve essere versata nelle casse dell’erario e non costituendo una somma che può essere trattenuta da parte del percipiente non può in ogni caso assumere la natura di utili oggetto di distribuzione. Per tale ragione la verifica dell’osservanza del limite del 40 per cento deve essere effettuata sul compenso al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
La soluzione è pressoché analoga per ciò che riguarda l’addebito del contributo integrativo del 4 o 5 per cento effettuato dai professionisti iscritti ad un ordine professionale. L’importo addebitato al cliente deve essere versato periodicamente in favore della Cassa di previdenza cui risulta iscritto il professionista. L’importo percepito a tale titolo non può in ogni caso costituire un utile considerato, appunto, l’obbligo di versamento. Pertanto, esso non assumerà rilevanza al fine della verifica dell’osservanza del limite di compensi pari al 40 per cento.
Nicola Forte- Informati srl– Riproduzione Riservata
Agevolazione "prima casa": il riacquisto dell'usufrutto e le implicazioni fiscali
Con la risposta n. 192 del 4 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrata chiarisce il perimetro applicativo della c.d. “agevolazione prima casa”, rispondendo negativamente al quesito se un contribuente che ha ceduto un’immobile acquistato con tale agevolazione possa nuovamente fruire dei benefici per l'acquisto del diritto di usufrutto su un nuovo immobile, però, allo stesso tempo, specifica che nel caso in cui il contribuente decida di procedere con l’acquisto di un nuovo immobile è possibile applicare l’agevolazione prima casa. Essa permette di accedere a condizioni fiscali vantaggiose nell'acquisto della propria abitazione principale. Infatti, la Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte I, del D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (TUIR) stabilisce le condizioni per fruire dell'aliquota agevolata del 2% sugli atti traslativi della proprietà di case di abitazione non di lusso. Tra i requisiti fondamentali troviamo:
- residenza: l'immobile deve trovarsi nel comune in cui l'acquirente stabilisce la propria residenza, ovvero all’interno del quale la trasferisca entro diciotto mesi dall'acquisto dell’immobile;
- assenza di altri diritti: l'acquirente, o in comunione con il proprio coniuge, non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su abitazioni situate nel medesimo comune in cui è situato l’immobile;
- dichiarazioni nella compromessa: con cui si dichiari all'atto di acquisto di non essere titolare, neppure per quote, di altre abitazioni acquistate sul territorio dello Stato dal soggetto dichiarante o dal suo coniuge.
Il c. 4 della Nota II-bis, inoltre, prevede che, in caso di cessione di un immobile acquistato con l'agevolazione prima casa prima della scadenza di cinque anni, si incorre nella decadenza dai benefici, salvo che, entro un anno dall'alienazione, l'acquirente proceda all'acquisto di un altro immobile destinato a propria abitazione principale. Lo stesso, infatti, chiarisce che la perdita dei benefici si verifica nell’ipotesi in cui non si acquisti un immobile in piena proprietà entro un anno dalla vendita, mentre l'acquisto di diritti di usufrutto o di abitazione non soddisfa la condizione necessaria per evitare la decadenza.
Tale considerazione è ribadita anche dalla giurisprudenza maggioritaria, la quale sottolinea che per "acquisto" si intende esclusivamente l'acquisizione del diritto di proprietà, rendendo pertanto inapplicabile la normativa agli atti riguardanti diritti reali di godimento, con ciò intendendosi che l'agevolazione "prima casa" è pensata per incentivare l'acquisto della proprietà immobiliare, non per l'acquisizione di diritti parziali o limitati come l’usufrutto. In caso di decadenza dall'agevolazione "prima casa", il contribuente non potrà beneficiare del credito d'imposta per il riacquisto, che è riconosciuto solo a coloro che non sono decaduti dai benefici, per cui la decadenza comporta l'applicazione delle imposte ordinarie e il recupero del credito eventualmente utilizzato. La Circ. 38/2005 precisa che il credito d'imposta non spetta se il contribuente è decaduto dall'agevolazione prima casa in relazione al precedente acquisto. Ciò implica che, a seguito della decadenza, l'amministrazione fiscale può richiedere il recupero delle imposte ordinarie, delle sanzioni e del credito eventualmente fruito.
In conclusione, la normativa relativa all'agevolazione "prima casa" e al riacquisto del diritto di usufrutto presenta implicazioni significative per i contribuenti, in quanto con la risposta in commento l’Agenzia specifica che l’acquisto di un immobile attraverso diritti reali differenti rispetto alla proprietà, nel caso in cui sia effettuato entro un anno dalla rivendita di un immobile acquistato con l’agevolazione prima casa, non è idoneo ad evitare la decadenza.
È fondamentale comprendere che l'acquisto di diritti di usufrutto non consente di evitare la decadenza dai benefici, limitando così le opportunità fiscali per coloro che desiderano fruire nuovamente delle agevolazioni. La complessità delle disposizioni normative richiede un'attenta analisi da parte dei professionisti del settore e una precisa informazione per i contribuenti, al fine di evitare sanzioni e perdite economiche in relazione ai benefici fiscali. Pertanto, un'interpretazione rigorosa e l'applicazione della normativa sono essenziali per garantire la legittimità delle operazioni e la tutela dei diritti dei contribuenti.
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Via libera al Decreto Omnibus
Chi aderirà al concordato preventivo biennale potrà mettersi in regola sui redditi non dichiarati dal 2018 al 2022.Pagherà un’imposta ridotta, niente interessi né sanzioni. Semplificato il processo di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi del Pnrr. Le novità sono contenute negli emendamenti al decreto Omnibus. L'ultimo passaggio è arrivato ieri 30 settembre al decreto Omnibus, e porta la firma di tutti e tre i partiti della maggioranza. Il testo della conversione in legge è stato approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, e quindi di fatto è già nella sua forma definitiva.
Le condizioni della nuova sanatoria per chi ha evaso -La novità è che chi ha dei redditi non dichiarati per gli anni dal 2018 al 2022 potrà recuperare il debito a condizioni molto vantaggiose. Prima di tutto, si calcolerà quanto bisogna sanare, e poi questa somma sarà aumentata di una certa percentuale: dal 5% per chi ha il voto massimo nelle pagelle Isa (10), fino al 50% per chi ha un voto bassissimo. Su questo debito non si pagherà l’Irpef tradizionale, ma un'aliquota ridotta. Il 10% per chi ha più di 8 nelle pagelle Isa, il 12% per chi ha dal 6 all'8, e il 15% per chi è insufficiente. Ci si potrà anche aggiungere l'Irap, con una flat tax al 3,9%. In ultimo: per gli anni 2020 e 2021, dato che si è trattato il periodo Covid, il debito sarà ulteriormente ridotto del30%. E naturalmente la somma finale da pagare al Fisco non terrà conto di sanzioni né interessi accumulati, che saranno cancellati. Il primo versamento per saldare i conti dovrà arrivare entro il 31 marzo 2025. Si potrà scegliere di farlo in un'unica soluzione, oppure anche anche di pagare il tutto in ventiquattro rate mensili.
Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto -A decorrere dal 1° gennaio2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del Dpr1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale. 2. A decorrere dalla medesima data 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui sopra è di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'ottantacinque per cento e del cinquantacinque per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.
Erogazioni più veloci per il Pnrr - Semplificato il processo di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi del Pnrr. La disposizione, che mira a assicurare a tutti gli attori della filiera attuativa la liquidità necessaria per realizzare gli interventi, prevede che i trasferimenti successivi all’anticipazione, “fino al limite cumulativo del 90%” della dotazione finanziaria di ciascun intervento, siano erogati dalle Amministrazioni centrali titolari delle misure entro 30 giorni dall’acquisizione delle relative richieste di erogazione. Nel momento della presentazione delle richieste di erogazione, i soggetti attuatori provvedono ad attestare l’ammontare delle spese risultati dagli stati di avanzamento degli interventi, nonché l’avvenuto espletamento dei controlli di competenza, compresi quelli specifici del Pnrr. Le amministrazioni centrali provvederanno poi, entro l’erogazione del saldo finale, ai controlli sulla documentazione giustificativa presentata. Modalità e criteri saranno stabiliti in un successivo decreto del Mef.
Bonus psicologo aumenta di due mln e arriva a 12 -Via libera all’unanimità all’emendamento per il cosiddetto bonus psicologo, inserito nel decreto Omnibus. La misura prevede un aumento di due milioni dello stanziamento per il 2014, che sale così a 12 milioni complessivi. Incentivi settore suinicolo per peste suina -Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio, è concesso, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 28luglio 2022, del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023.
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Mimit, rischi catastrofali: presentato il decreto sull’obbligo assicurativo per le imprese
Nella giornata di ieri – 23 settembre – il Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha ospitato un incontro tecnico con i rappresentanti delle associazioni rappresentative delle categorie produttive.
L’attenzione si è focalizzata sull’illustrazione dei contenuti dello schema di decreto interministeriale –il quale sarà emanato prossimamente – inerente all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofali.
L’obbligo assicurativo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.
Saranno interessate tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.
Il decreto interministeriale implementerà quanto già previsto dal ddl ‘Ricostruzione’, in esame al Parlamento, il quale introduce l’obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali. Si tratta di una disposizione finalizzata a garantire maggiore certezza nella liquidazione dei danni, permettendo loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività. Lo schema di decreto interministeriale, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, definisce:
- le imprese soggette all’obbligo assicurativo;
- l’oggetto della copertura assicurativa;
- le calamità naturali;
- gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).
I premi saranno proporzionali al rischio, considerando le caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Le compagnie assicurative – entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale – non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese. Dunque, SACE S.p.A. potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato. “Questo decreto segna un passo importante verso la messa in sicurezza del nostro sistema produttivo”, esordisce il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “In un contesto caratterizzato da eventi catastrofici sempre più frequenti, l’introduzione dell’obbligo di assicurazione consentirà alle nostre imprese di tutelare al meglio sia la produzione che l’occupazione” – conclude.
Luciana Giampà - Informati srl– Riproduzione Riservata
Omesso versamento IVA: non punibilità del reato
Il 29 giugno 2024, sono entrate in vigore le nuove sanzioni penali/tributarie. Infatti, mentre per queste ultime, il D lgs n. 87/2024 non ha previsto una decorrenza specifica, con la conseguenza che le nuove sanzioni penali sono entrate in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione del citato decreto sulla G.U., l’articolo5 dello stesso decreto dispone, invece, che le nuove sanzioni amministrative si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Sono già vigenti, quindi, le nuove regole previste dalla sostituzione dell’articolo 10-bis del D. lgs n. 74/2000, riguardante l’omesso versamento delle ritenute certificate, e dell’articolo 10-ter dello stesso decreto, concernente l’omesso versamento di IVA.
Delineando le novità nell’ambito di quest’ultimo articolo, si evidenzia che l’articolo 1, comma 1, lett. c), del D lgsn. 87/2024, ha sostituto integralmente il citato articolo 10-ter, disponendo ora che:
“E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre1997,n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemila euro.”
Rispetto alla precedente formulazione, con la nuova vi è una estensione dei termini per l’applicazione della scriminante del pagamento del debito fiscale nell’ipotesi di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, pur confermando la soglia di punibilità a 250.000 euro, si prolungano i termini previsti per l’applicazione della sanzione di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e, inoltre, si introducono alcune cause di esclusione, non previste nel testo vigente. Nello specifico, la norma stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale l’IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, sempre che:
- a) il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali, ai sensi dell’articolo 3-bisdel D lgs 18 dicembre 1997, n. 462. Se il pagamento rateale è iniziato o inizia entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, il reato non sussiste fintantoché sia in corso di estinzione il pagamento delle rate;
- b) si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell’articolo 15-ter del Dpr 29 settembre1973, n. 602 e l’ammontare del debito residuo sia comunque superiore a settantacinquemila euro e, quindi, il reato è punibile soltanto se l'ammontare del debito residuo è superiore a quest’ultimo importo.
Ne consegue che, non costituiscono più reato le seguenti violazioni:
- il versamento tardivo dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, qualora il versamento sia stato effettuato oltre il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- l'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale ove sia in corso il pagamento rateale delle somme dovute, a seguito di comunicazione di irregolarità;
- la decadenza dalla rateazione concessa per il pagamento delle somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità, qualora il debito residuo sia inferiore a settantacinquemila euro.
Pregevole è l’altra novità, correlata a quanto suddetto, prevista dall’articolo 1, comma 7, del D lgs n. 87/2024,che ha inserito il comma 2-bis, nell’articolo 3-bis del D lgs n. 462/1991, con il quale si stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei menzionati articoli 10-bis e 10- ter del D. lgs n. 74/2000, gli esiti del controllo automatizzato effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973, e 54-bis del Dpr n. 633/1972,sono comunicati, rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente può provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare. La prima rata è versata entro il termine indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e 10-ter, ossia entro il 31dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, e le rate successive sono versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Ricevuta la comunicazione, il contribuente deve procedere al pagamento rateale, ricordando che, le somme dovute possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Inoltre, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Si evidenzia che, in attesa del ricevimento della comunicazione, il contribuente che sia consapevole di aver omesso IVA per un importo superiore a 250.000 euro, al fine di evitare l’applicazione della norma penale (10-ter), può provvedere spontaneamente, attraverso il ravvedimento, al pagamento dell’IVA per almeno un ventesimo dell’importo dovuto. Si evidenzia, altresì, come già anticipato, che, il reato si “concretizza”, solo a seguito della decadenza dalla rateazione concessa per il pagamento delle somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità, qualora il debito residuo sia inferiore a settantacinquemila euro.
La risposta di AE a Telefisco - È stato chiesto se la disposizione prevista dal comma 2-bis dell’articolo 3-bisdel D lgs n. 462/1997, sia applicabile già dal 2024. AE ha risposto che sono state date indicazioni agli Uffici periferici di anticipare le comunicazioni di irregolarità relative al periodo d’imposta 2022, dalle quali si rilevano esiti rilevanti sotto il profilo penale, al fine di consentire al contribuente di iniziare il pagamento rateale delle somme dovute entro la scadenza del 31 dicembre 2024. In pratica, poiché la dichiarazione IVA relativa all’anno 2022, è stata presentata nel 2023, entro il 30 settembre2024, il contribuente dovrebbe ricevere l’avviso bonario contenente le somme dovute, permettendo allo stesso di iniziare il pagamento rateale entro la scadenza del 31 dicembre 2024, evitando così la commissione del reato.
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Protocollo d’intesa OAM e GdF: stretta su abusivismo e antiriciclaggio
Screening potenziato per l’individuazione delle minacce più rilevanti e intensificazione delle sinergie ai fini del contrasto ai fenomeni di esercizio abusivo nel settore del credito, delle valute virtuali e degli oggetti preziosi. Sono questi i principali obiettivi alla base del rinnovato protocollo d’intesa ratificato il 18 settembre scorso, tra il Presidente dell’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) Francesco Alfonso e il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza Gen. Leandro Cuzzocrea, con l’intento di ottimizzare le reciproche forme collaborative e di efficientare le azioni di interscambio dati utili allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza. Il nuovo protocollo d’intesa, infatti, consolida gli intenti già siglati tra OAM e Guardia di Finanza nel 2019ponendo ancor più attenzione alla necessaria salvaguardia dei mercati in cui operano le varie figure professionali ascrivibili al richiamato Organismo e, gioco forza, alla tutela dei consumatori che accedono ai relativi servizi.
Tanto, attraverso una maggiore cooperazione e l’avvio di iniziative congiunte volte ad intercettare i rischi specifici a partire dalle condotte abusive che si annidano, tra gli altri, nel settore dell’intermediazione finanziaria, dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e degli Operatori Compro Oro. Il maggiore impegno profuso dalle parti in causa in ottica antiabusivismo, quindi, consentirà di rafforzare le azioni di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, oltre che di elusione ed evasione fiscale, che minacciano la stabilità del sistema finanziario.
L’esercizio delle citate attività economiche in assenza delle autorizzazioni richieste e in spregio alle disposizioni normative che stabiliscono misure di prevenzione, infatti, presta più facilmente il fianco al riciclaggio di beni e denaro di provenienza illecita con effetti negativi per il mercato e per l’erario. Per quanto avanti esposto, quindi, non passa inosservata la forte correlazione e propedeuticità tra i reati di riciclaggio, abusivismo ed evasione fiscale, così come si evince dai Processi Verbali di Contestazione emessi dalla Guardia di Finanza in sede di controllo. Uno schema operativo che permette di individuare tale connessione è riconducibile, ad esempio, al reimpiego nel sistema economico e finanziario delle somme sottratte illegalmente al Fisco configurando, di fatto, casistiche di riciclaggio; parimenti, è possibile osservare come le eventuali transazioni finanziarie eseguite in totale anonimato (abusivamente) e in assenza di misure di tracciabilità consentano di occultare operazioni soggette ad imposizione fiscale con un conseguente minor gettito per l’Amministrazione Finanziaria. Alla luce di tutto ciò, il rapporto di partenariato in questione eleva maggiormente l’Organismo ad una vera e propria “Authority” promotrice di condotte improntate ai principi di legalità e trasparenza.
Il tutto, consolidando le proprie funzioni di vigilanza esercitate per talune categorie professionali, nonché di presidio antiriciclaggio rivenienti dalla tenuta di specifici Registri, a partire da quello degli Operatori Compro Oro a cui i soggetti dediti alla compravendita di preziosi usati sono tenuti ad iscriversi pena esercizio abusivo dell’attività sanzionato penalmente ai sensi dell’art. 8 del D.lgs n° 92/2017. Soggetti che ad oggi sono rappresentati in seno all’Organismo medesimo da A.N.T.I.C.O. (Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro), quale membro del Consiglio dei Partecipanti OAM. Il ruolo dell’Organismo, inoltre, è destinato ad ampliarsi anche con specifico riferimento al rispetto della disciplina in materia di oro.
Tanto, alla luce delle prossime modifiche alla Legge n° 7/2000 contenute nel Decreto Legislativo che adegua la disciplina valutaria nazionale alle norme che regolano i controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione e in uscita dall’Unione (Regolamento UE 2018/1672). In base al nuovo impianto normativo della citata Legge n° 7/2000, infatti, le comunicazioni per l’esercizio professionale del commercio di oro saranno trasmesse all’OAM e non più alla Banca d’Italia. Questa nuova previsione normativa, quindi, sancirà il passaggio definitivo dell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro all’Organismo Agenti e Mediatori attraverso la creazione di una nuova sezione al Registro Compro Oro già tenuto dall’OAM ai sensi del Decreto Legislativo n° 92/2017. Il Decreto recante le suddette modifiche alla Legge oro, è all’esame delle commissioni parlamentari competenti per l’elaborazione dei relativi pareri; successivamente il testo approderà nuovamente in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
Nunzio Ragno - Presidente di A.N.T.I.C.O. (Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro) - Informati srl– Riproduzione Riservata
Locazioni brevi: da novembre scattano le sanzioni per le unità immobiliari prive di CIN
L’obbligo di dotarsi del CIN (codice identificativo nazionale) è di fatto operativo e dai primi giorni di novembre (dal 2 novembre 2024) potrebbero scattare le sanzioni per i soggetti che non si adegueranno e che non osserveranno il nuovo obbligo. La decorrenza dei termini è dovuta alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre scorso dell’avviso che, secondo quanto previsto dall’art. 13 – ter, comma 15 del D.L. n. 145/2023, fa scattare la decorrenza del termine di due mesi per ottenere il nuovo CIN. La relativa disciplina è contenuta nell’art. 13 – ter del D.L. n. 145/2023.
Il nuovo obbligo ha una portata piuttosto ampia riguardando le locazioni per finalità turistiche, le locazioni brevi (di durata complessivamente non superiore a 30 giorni) e le attività turistiche – ricettive. Ai fini dell’attribuzione del CIN un ruolo “chiave” è affidato al Ministero del Turismo. Infatti, in capo a questo soggetto è stato demandato il compito di assegnare mediante una procedura automatizzata e su istanza del locatore o del titolare della struttura ricettiva, il relativo CIN.
A tal proposito deve essere osservato come l’obbligo di dotarsi del CIN non riguarda solo coloro che decidono di destinare gli immobili alle locazioni brevi o per finalità turistiche, ma anche le strutture turistico – ricettive, alberghiere ed extralberghiere. Lo stesso Ministero è competente per la detenzione e gestione della banca dati contenente i dati sul CIN. Da oggi, al fine di ottenere il CIN dal Ministero del Turismo, il soggetto titolare dell’attività o della locazione deve presentare apposita istanza utilizzando il portale BDSR. Il portale è accessibile al seguente link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it.
L’istanza deve essere corredata da un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L’attestazione deve contenere il riferimento ai dati catastali dell’immobile o della struttura, e solo nel caso di locazioni svolte in forma di impresa (con partita Iva), la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti. Nell’ipotesi in cui venga concessa in locazione un’unità immobiliare priva di CIN, sarà irrogabile una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro “in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile”. Infatti, secondo quanto previsto dal citato art. 13 – ter, comma 15, le sanzioni saranno irrogabili dal “sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN”. La pubblicazione è avvenuta il 3 settembre scorso e pertanto da tale data iniziano a decorrere i 60 giorni.
Oltre al possesso del Cin il titolare dell’attività e il locatore sono tenuti ad ulteriori adempimenti. Infatti, i titolari di strutture ricettive e chiunque proponga o conceda in locazione breve un’unità immobiliare ad uso abitativo dovrà esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, ed indicare il CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. L’obbligo di indicare il CIN negli annunci è a carico anche dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e su soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le unità immobiliari destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve. La mancata esposizione del CIN è sanzionata con una sanzione pecuniaria compresa tra 500 e 5.000 euro.
La sanzione si applica per ciascuna unità immobiliare (o struttura) priva di CIN. Anche in questo caso le sanzioni scatteranno decorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’annuncio, quindi dal 2 novembre2024.
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Esenzione IMU per civile abitazione: il chiarimento della Cassazione
l beneficio dell’esenzione integrale dall’IMU previsto per l’abitazione principale può essere riconosciuto esclusivamente nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare sia classificata catastalmente come civile abitazione. Non sufficiente solo l’utilizzo abituale come dimora e l’ulteriore condizione rappresentata dalla residenza anagrafica. Il chiarimento è stato fornito dalla Corte di Cassazione. L’orientamento restrittivo, pienamente condivisibile, estato recentemente ribadito da alcune pronunce. In buona sostanza, affinché sia possibile beneficiare dell’esenzione IMU, l’utilizzo effettivo a fini abitativi deve essere conforme rispetto alla categoria catastale.
Conseguentemente, non può essere considerata come abitazione principale l’unità immobiliare avente classificazione catastale A/10 anche se tale immobile viene concretamente utilizzato come “dimora abituale” dal possessore, il quale vi ha inoltre stabilito la propria residenza anagrafica (così Cass. 9 aprile 2024 n. 9496; si veda anche Cass. 7 agosto 2008 n. 21332). L’interpretazione della Suprema Corte è fondata su un principio oramai consolidato. Le norme che riconoscono agevolazioni devono essere interpretate restrittivamente ed è sicuramente tale la disposizione che esenta dall’applicazione dell’Imposta municipale propria l’immobile utilizzato come abitazione principale.
Rilevano, quindi, solo le risultanze catastali unitamente alle altre condizioni previste dalla legge. D’altra parte, l’intera disciplina dell’IMU è fondata sui dati catastali dell’immobile. Si considerino, ad esempio, le disposizioni che indicano i criteri da seguire per la determinazione del valore catastale dell’immobile. In questo caso, la rendita catastale risultante dal relativo certificato, deve essere prima rivalutata nella misura del 5 percento e poi moltiplicata per gli appositi coefficienti stabiliti dal legislatore in base alla relativa classificazione catastale. Pertanto, per la categoria catastale A/10 il coefficiente è ben diverso rispetto agli immobili aventi destinazione catastale di tipo abitativo. Ulteriori pronunce di legittimità hanno confermato la rilevanza del dato catastale confermando che, in presenza di più unità immobiliari contigue e accatastate distintamente, anche se di fatto unificate e utilizzate unitariamente come abitazione, le agevolazioni per l’abitazione principale ai fini IMU competono soltanto per una singola unità immobiliare (si vedano, tra le altre, Cass. 2 agosto 2024 n. 21914 e Cass. 20 febbraio 2024 n.4530).
La situazione è invece ben diversa ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo secondo la disciplina contenuta nell’art. 54 del TUIR. A tal fine il professionista può considerare strumentale anche l’immobile classificato catastalmente come abitazione, a condizione che lo stesso venga effettivamente utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale. Affinché l’immobile sia considerato strumentale è necessario l’utilizzo esclusivo nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo. Invece, la deducibilità dei costi dipendente dall’osservanza del principio di inerenza. Pertanto, pur essendo ancora indeducibili le quote di ammortamento del costo sostenuto all’atto dell’acquisto, gli altri costi relativi all’immobile restano comunque rilevanti ai fini fiscali.
Ad esempio, nel caso di utilizzo esclusivo sono deducibili nella misura integrale, quindi nella misura del100 per cento, le spese condominiali o le spese di manutenzione e riparazione sostenute. In ogni caso, pur “scollegando” l’inerenza dalla classificazione catastale dell’immobile, la classificazione catastale come civile abitazione può determinare l’inversione dell’onere della prova. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate potrebbe chiedere al contribuente di dimostrare l’utilizzo effettivo dell’immobile come bene strumentale nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo. Ciò al fine di consentire la deducibilità integrale dei costi inerenti.
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Il testo unico dell’imposta sulle successioni
Prima della consueta pausa estiva il Governo ha approvato in seconda lettura il Testo unico dell’imposta di successione. All’interno sono contenute diverse novità ma la più importante riguarda l’autoliquidazione del tributo. Ciò diversamente dalle disposizioni attualmente in vigore che prevedono l’obbligo, posto a carico dell’Agenzia delle Entrate, di calcolare il tributo eventualmente dovuto e notificare al contribuente l’apposito avviso di liquidazione. Per il resto, a parte il trust, non sono previste novità rilevanti con l’unica eccezione delle disposizioni relative alla determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie. Ciò al fine di sterilizzare il rischio che l’eccessiva riduzione del tasso di interesse è in grado di determinare in termini di risultato.
Il Testo unico non prevede né variazioni delle aliquote ma neppure della franchigia. Un’ulteriore modifica riguarda il caso, estremamente raro, della presenza dell’unico erede che non avendo superato i 26 anni di età potrà accedere ai conti correnti bancari del de cuius senza aver presentato preventivamente la dichiarazione di successione. Ciò al fine di ottenere le disponibilità liquide per poter fare fronte al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale dovute qualora nella massa ereditaria siano compresi immobili. Sulla base delle disposizioni attualmente in vigore il contribuente procede ad autoliquidare esclusivamente le imposte ipotecaria e catastale e questa autoliquidazione costituisce il presupposto per poter registrare la dichiarazione di successione.
Infatti, nella relativa trasmissione telematica del modello occorre fornire la prova dell’avvenuto pagamento. Invece, l’imposta sulle successioni deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione che il Fisco deve inviare ai contribuenti entro il termine di tre anni dalla registrazione della dichiarazione di successione. Con riferimento alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della riforma i soggetti obbligati al pagamento dovranno procedere anche all’autoliquidazione dell’imposta sulle successioni. In particolare, i predetti soggetti, dovranno autoliquidare:
- le imposte ipotecaria e catastale entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione, quindi in questo caso non è prevista alcuna novità;
- l’imposta sulle successioni in base a quanto dichiarato nella relativa denuncia, entro 90 giorni dal termine di presentazione della stessa.
Non è prevista alcuna variazione, invece, con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione di successione. L’obbligo, come già previsto oggi, dovrà essere assolto entro un anno dall’apertura della successione. L’imposta sulle successioni dovuta e autoliquidata dal contribuente, potrà essere versata anche ratealmente. In particolare, un importo non inferiore al 20% del dovuto potrà essere versato entro il termine di 90 giorni. La parte residua potrà essere versata in 8 rate trimestrali di eguale importo. Qualora l’importo complessivamente dovuto dovesse essere superiore a 20.000 euro, sarà possibile effettuare il versamento in 12 rate trimestrali. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate ravvisi un errore nell’autoliquidazione dell’imposta dovuta potrà notificare un avviso di liquidazione. La notifica dovrà essere effettuata entro il termine di due anni dalla data di registrazione della dichiarazione di successione. Entro 60 giorni dalla notifica il contribuente dovrà effettuare il pagamento della maggiore imposta richiesta, unitamente ad una sanzione amministrativa, ridotta ad un terzo qualora il pagamento dovesse essere effettuato entro il predetto termine.
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CIN e affitti brevi: obbligo dal 1° settembre
Dal 1° settembre si è dato il via alla seconda fase del CIN. È ancora attesa la pubblicazione dell’Avviso che stabilisce il termine della fase sperimentale per l’attribuzione del PIN, la quale era prevista entro e non oltre il 1°settembre 2024. Sono previsti, inoltre, ulteriori 60 giorni per adeguarsi al nuovo sistema, con la conseguente successiva irrogazione delle sanzioni nell’ipotesi di violazioni. Dal 28 agosto 2024, le Regioni Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Umbria e la Provincia Autonoma di Trento si sono unite alla fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDRS), che includeva già le Regioni Emilia-Romagna, Piemonte e la Regione autonoma Valle d’Aosta, oltre ad Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto e la Provincia Autonoma di Bolzano.
Dunque, la fase 1 con la quale era previsto lo sviluppo dell’interoperabilità con le banche dati territoriali e il coinvolgimento graduale delle Regioni e Province Autonome è giunta al termine. La fase sperimentale dell’operazione relativa alla richiesta di attribuzione del CIN legato agli affitti brevi, si ricorda, era partita il 3giugno 2024 al fine di contrastare il sommerso e quindi la sottrazione di risorse dalle casse dell’Erario. In breve, tutte le Regioni sono dotate di una propria banca dati e il periodo sperimentale è servito a sviluppare la capacità di dialogo tra i diversi software.
Tramite la piattaforma BDSR è possibile richiedere i Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzeranno i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN. In questa fase non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo. Gli obblighi saranno applicabili dal 60esimo giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso attestante l’entrata in funzione, sull’intero territorio nazionale, della piattaforma per l’assegnazione del CIN.
Come chiarito dalle FAQ del Ministero del Turismo, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato non prevede eccezioni. Quindi, se si è soggetti all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, si dovrà richiedere anche il CIN e dovranno essere esposti entrambi i codici. Si precisa che la presenza del CIN è obbligatoria anche nella pubblicazione di un annuncio.
Le sanzioni – La pubblicità della struttura ricettiva sprovvista di CIN è punibile con una sanzione amministrativa di importo variabile tra 800 e 8.000€. Chi non utilizza all’interno degli annunci il predetto codice rischia l’irrogazione di una sanzione amministrativa tra i 500 e i 5.000€. Inoltre, troverà applicazione anche l’obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio, oltre che estintori portatili omologati. In questo caso la sanzione potrà essere irrogata fino a 6.000€, ma scatterà solo per i soggetti che esercitano l’attività turistica nella forma di impresa, quindi anche qualora nello stesso anno siano concessi in locazione breve più di quattro unità immobiliari.
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Riforma del Sistema Nazionale della Riscossione, pubblicato il Decreto Legislativo
La Riforma tributaria compie un altro passo in avanti. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n.184 del 7-8-2024) il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, relativo al riordino del Sistema Nazionale della Riscossione. Salvo piccole modifiche all’istituto della dilazione (a decorrere dalle richieste presentate dal 2025), ed altre novità di secondo rilievo, al centro della revisione del sistema il discarico automatico delle somme affidate all’Agente della riscossione.
A decorrere dai carichi affidati dal 1° gennaio 2025, le somme non riscossione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate e nuovamente affidate all’ente titolare del credito, che potrà decidere di gestire direttamente la riscossione, di affidarla ad uno dei soggetti abilitati di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero di riaffidarle per due anni all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso gli enti creditori possono chiedere all’agente della riscossione la documentazione a loro disposizione, relativa all'attività di riscossione già svolta, se necessaria per l'esercizio del diritto di credito.
In tale sistema il discarico viene anticipato in caso di chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, per l’assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti, per la mancanza di nuovi beni rispetto quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso. Lo stesso discarico, invece, viene differito in caso di sospensione della riscossione, se pendono ancora procedure esecutive o concorsuali, in presenza di dilazione delle somme iscritte a ruolo, per l’adesione definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione e in costanza di accordi stipulati ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Ci saranno novità anche per i carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2024. Per sfoltire il magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione si dispone lo studio di possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino. All’uopo verrà costituita un’apposita commissione di esperti.
La revisione del Sistema Nazionale della Riscossione tenta di rompere lo schema, applicato fino ad oggi principale colpevole dell’accumulo continuo del magazzino delle somme iscritte a ruolo, che imponeva, senza distinguo, le medesime procedure di riscossione in condizioni di solvibilità dei debitori profondamente diverse fra loro. Tale meccanismo, infatti, è colpevole di aver disperso le risorse a disposizione dell’Agenzia delle entrate Riscossione su un enorme monte crediti, molti dei quali chiaramente inesigibili. In tale contesto il discarico automatico delle somme affidate all’Agente della riscossione, e lo smaltimento forzato delle posizioni pregresse, determinerà l’automatico effetto di concentrare l’attività della riscossione ove questa è ancora tecnicamente possibile.
Paolo Iaccarino - Informati srl– Riproduzione Riservata
Incentivi per l’avvio di attività imprenditoriale al Sud: in attesa del decreto attuativo
Il Bando “Resto al Sud 2.0” è un’evoluzione del precedente Resto al Sud. L’obiettivo del nuovo bando è quello promuove l’apertura di attività imprenditoriali e professionali nelle regioni meridionali italiane, quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, oltre che nelle zone colpite dai terremoti nel Centro Italia (comprendenti Lazio, Marche e Umbria).
È con l’articolo 18 del Decreto - Legge del 7 maggio 2024, n. 60 che è stata introdotta la misura denominata Resto al Sud 2.0, pensata per incentivare la costituzione di nuove attività imprenditoriali, comprese quelle informa di società cooperativa, nei territori del Mezzogiorno.
Ma per la piena operativa dobbiamo attendere l’emanazione di un regolamento attuativo che dovrà individuare criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative previste.
Per l’attuazione delle novità il D.L. n. 60/2024, al comma 10 dell’articolo 28, ha previsto lo stanziamento di 49,5milioni di euro per il 2024 e di 445,5 milioni di euro il 2025.
Beneficiari -
Il bando Resto al Sud 2.0 è un programma destinato ai giovani aspiranti imprenditori sotto i 35 anni residenti nel Mezzogiorno d’Italia che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione: come definite dal Piano nazionale Giovani, donne lavoro 2021 – 2027;
inoccupati, inattivi e disoccupati;
destinatari del programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), il programma che prevede una serie di servizi per il reinserimento lavorativo di disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, disabili, donne, giovani, over 50 e altre categorie svantaggiate.
Le iniziative finanziabili -
Il programma finanzia varie iniziative economiche, finalizzate all’avvio di attività imprenditoriali in forma collettiva, tra cui:
servizi di formazione e accompagnamento -
Supporto alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività d’impresa, in linea con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;
Tutoraggio -
Incremento delle competenze per supportare i futuri imprenditori nelle fasi iniziali della nuova iniziativa;
Sostegno all’investimento -
Concessione di incentivi per l’avvio delle attività.
Tipologie di agevolazioni -
Resto al Sud 2.0 prevede diversi incentivi per facilitare l’avvio delle nuove imprese:
voucher di avvio:
- non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi necessari all’avvio delle attività, per un importo massimo di 40.000,00 euro. Questo voucher è riservato alle attività con sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni centrali colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
voucher per beni innovativi e sostenibili:
- per l’acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitalioperbenicheassicuranosostenibilitàambientaleorisparmioenergeticol’importomassimoèdi
- per beni che assicurano sostenibilità ambientale o risparmio energetico, importo massimo è di 50.000,00 euro;
- contributo a fondo perduto fino al 75%:
- per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000,00euro, aventi sede legale nelle aree specificate;
- contributo a fondo perduto fino al 70%:
- per programmi di spesa tra 120.000,00 e 200.000,00 euro, anch’essi destinati alle aree menzionate.
Cinzia De Stefanis - Informati srl– Riproduzione Riservata
Il decreto Coesione è Legge
Il decreto Coesione è stato convertito in legge con il via libera definito della Camera: 160 voti a favore, 90contrari e tre astenuti. Il provvedimento contiene varie misure che riguardano il mondo del lavoro e l’impresa. Si stanziano 2,8 miliardi di euro, soprattutto come finanziamento di esoneri contributivi. Vengono stanziati anche dei fondi per la costruzione di infrastrutture scolastiche nel Mezzogiorno: 200 milioni di euro per lo sport nelle scuole, 150 milioni per laboratori innovativi, e 100 milioni per arredi didattici nella fascia 0-6 anni. Ma andiamo con ordine e illustriamo il contorno delle misure incentivanti.
Zone logistiche semplificate - L’articolo 13, comma 1, introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle Zes. Tale agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024.
Transizione 5.0 - Il comma 4-bis dell’articolo 15, inserito durante l’esame al Senato, modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto transizione 5.0. Sono ammessi al credito d’imposta transizione 5.0anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza.
Autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia - L’articolo 17, come modificato dal Senato, prevede la disciplina della misura denominata “Autoimpiego Centro-Nord Italia”, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma garanzia d’occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l’accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime de minimi:
- un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell’investimento (per programmi di spesa fino a 120.000 euro);
- un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento (per programmi di spesa tra 120.000 e200.000 euro).
Iscaro - L’articolo 17-bis – introdotto nel corso dell’esame al Senato – dispone che l’erogazione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscaro), riconosciuta dalla normativa vigente in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps in possesso di determinati requisiti, sia accompagnata - non più condizionata come previsto attualmente - dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Viene altresì previsto che i beneficiari dell’Iscaro autorizzano l'Inps alla trasmissione dei propri dati di contatto nell'ambito delle piattaforme previste dall’ordinamento per l’attivazione di misure di inclusione sociale di politica attiva, quali il sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa e il sistema informativo sociale delle politiche del lavoro, anche al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
Resto al Sud 2.0 - L’articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata “Resto al sud 2.0”, finalizzata sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d’Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l’accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all’avvio di attività imprenditoriali e libero professionali, e specifici incentivi in regime demonismi:
voucher di avvio: non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi necessari all’avvio delle attività, per un importo massimo di 40.000,00 euro. Questo voucher è riservato alle attività con sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni centrali colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Voucher per beni innovativi e sostenibili: per l’acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o per beni che assicurano sostenibilità ambientale o risparmio energetico, l’importo massimo è di 50.000,00 euro;
- contributo a fondo perduto fino al 75%: per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000,00 euro, aventi sede legale nelle aree specificate;
- contributo a fondo perduto fino al 70%: per programmi di spesa tra 120.000,00 e 200.000,00 euro, anch’essi destinati alle aree menzionate.
Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati - L’articolo 22 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1°settembre 2024/31 dicembre 2025. I contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale (sono esplicitamente compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato). I lavoratori, alla data dell’assunzione, non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato, a meno che siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito parzialmente del beneficio medesimo (inoltre, sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico quelli di apprendistato, mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio);l’esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’Inail).
Esonero contributivo per le assunzioni di donne in condizioni di svantaggio - L’articolo 23 riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio - perché prive di un impiego da almeno 6mesi se residenti in determinate zone o da almeno 24 mesi ovunque residenti - a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Tale sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.
Esonero contributivo per assunzioni nella Zen unica per il Mezzogiorno - L’articolo 24 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all’ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zen unica). L'esonero è riconosciuto esclusivamente amidatori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione. I contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale. I lavoratori, alla data dell’assunzione, devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi (quest’ultima condizione non si applica qualora il soggetto sia stato occupato da parte di un datore che abbia fruito parzialmente dell’esonero medesimo); in base ad una modifica operata dal Senato, il beneficio non concerne i rapporti di apprendistato e quelli di lavoro domestico; l’esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’Inail).
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Debiti erariali iscritti a ruolo, come ripristinare la compensazione
Con la Circolare n. 16/E del 2024 l’Amministrazione finanziaria chiarisce come ripristinare la facoltà di avvalersela compensazione prevista dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, il cui importo scaduto sia complessivamente superiore a 100.000 euro.
Alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del Decreto Legge n. 39 del 2024, con il quale estato eliso dall’originario testo normativo il riferimento alla «completa rimozione delle violazioni contestate», il divieto alla compensazione viene superato nello stesso momento in cui l’importo complessivo dei carichi iscritti ruolo per debiti erariali e relativi accessori viene riportato ad un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro. None necessario, come era stato ipotizzato sulla base del precedente riferimento normativo, azzerare i debiti che hanno determinato il superamento della soglia che inibisce la possibilità di compensazione.
Orbene, sono tre le possibili strade utili per sbloccare la compensazione dei crediti d’imposta, diverse, ma tutte finalizzate a ricondurre il debito scaduto al di sotto della soglia di 100.000 euro. La prima, forse la più difficile in condizioni ordinarie, è quella di ottenere un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati all’Agente della riscossione. In vigenza di provvedimenti di sospensione giudiziale di cui all’articolo 47 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oppure di sospensione amministrativa di cui all’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, i relativi carichi non rilevano ai fini di cui trattasi.
La seconda strada, probabilmente quella più facilmente percorribile, è quella di ottenere da parte dell’Agente della riscossione un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. I carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione non contribuiscono al raggiungimento della soglia di100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comunque comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione. Fino alla decadenza del piano di rateazione, infatti, i debiti ivi inclusi vengono neutralizzati. L’unica reale accortezza è quella di verificare che i carichi siano effettivamente rateizzabili, ovvero non siano stati ricompresi in precedenti piani di versamento oggetto di decadenza.
La terza via, solo apparentemente banale, è quella di procedere al pagamento delle somme dovute, nell’ammontare necessario per ripristinare la facoltà di compensazione. Sotto tale profilo il versamento può avvenire anche in via volontaria e risultare parziale ai debiti del contribuente, purché tale da ridurre il debito rilevante al di sotto della soglia che blocca la compensazione.
Tuttavia, ove il versamento risulti parziale rispetto ai complessivi debiti iscritti a ruolo, è necessario considerare che ai sensi dell’articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, se il contribuente debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore
dell'esattore. Inoltre, nei riguardi delle rate scadute, l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora. Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.
Ne consegue che qualora il contribuente abbia debiti scaduti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori pari a 150.000 euro, ad esempio per imposte sul reddito (articolo 2752 del codice civile), ma abbia al contempo anche altri debiti scaduti pari a 40.000 euro, di natura differente, più remoti nel tempo e con privilegio maggiore, ad esempio per contributi obbligatori di natura previdenziale relativi ai rapporti di lavoro (articolo 2753del codice civile), il versamento volontario effettuato verrà prioritariamente imputato ai debiti previdenziali e, solo per l’eccedenza, a quelli erariali, secondo l’ordine dei privilegi.
Nell’esempio appena illustrato, pertanto, non sarà sufficiente versare 50.000 euro, ma 90.000 euro, ovvero l’occorrente per azzerare i debiti più garantiti, quelli previdenziali, ed imputare la differenza a quelli meno garantiti, quelli erariali per imposte dirette.
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I “nuovi” termini di versamento del saldo e gli acconti
I contribuenti che esercitano un’attività con un ISA approvato, i cui ricavi o compensi non risultano superiori al limite di 5.164.569, possono effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo e a titolo di acconto (la prima rata) entro la scadenza del 31 luglio prossimo senza alcuna maggiorazione.
La previsione è contenuta nell’art. 37 del D.lgs. n. 13/2024.
La scadenza del 31 luglio prossimo è stata prevista eccezionalmente in concomitanza del primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale.
Nel 2025 tornerà ad applicarsi la consueta scadenza del 30 giugno.
Tuttavia, la scadenza relativa all’anno 2024 è del tutto scollegata dalla circostanza che il contribuente scelga meno di aderire al “patto” con il Fisco. Il contribuente può anche decidere di non aderire al concordato e quindi non accettare il reddito proposto, ma laddove siano presenti i presupposti previsti dal citato art. 37 sarà possibile fruire del maggior termine ed effettuare il versamento entro il 31 luglio prossimo. La portata della norma citata, che prevede il differimento della scadenza ordinaria per effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali alla data del 31 luglio prossimo, si desume con chiarezza sulla base di un’interpretazione letterale. La norma, come detto, si limita a fare riferimento ai “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione…” (euro 5.164.569).
In presenza delle predette due condizioni, indipendentemente dall’adesione al concordato, il versamento potrà essere effettuato tempestivamente entro il 31 luglio prossimo senza alcuna maggiorazione. Oltre al mancato superamento della predetta soglia di ricavi o di compensi, e all’esercizio di un’attività con Inapprovato, la norma prevede espressamente che il maggior termine riguardi anche i contribuenti che si sono avvalsi del regime forfetario (art. 1 L. n. 190/2014). Inoltre, la disposizione si applica anche ai contribuenti che si avvalgono del c.d. “regime di vantaggio (art. 27 D.L. n. 98/2011).
La scadenza interessa anche i contribuenti che possiedono quote di partecipazione in società il cui reddito imputato per trasparenza ai sensi dell’art. 5 del TUIR, a coloro che partecipano in associazioni di artisti professionisti, o in società di capitali che applicano il regime di trasparenza secondo quanto previsto dagli artt.115 e 116 del TUIR. Sono invece esclusi dall’ambito applicativo della disposizione in commento i soci di società di capitali che non si avvalgono del regime di trasparenza. In tale ipotesi la scadenza prevista per il versamento resta quella ordinaria del 30 giugno con la possibilità di effettuare l’adempimento entro i 30 giorni successivi (30 luglio) con la maggiorazione dello 0,40 per cento. Per quanto riguarda i contribuenti (con Isa approvato) che possono effettuare il versamento nei termini di legge entro il 31 luglio prossimo, secondo una possibile interpretazione sembrava che non potessero avvalersi del maggior termine di 30 giorni incrementando la somma dovuta con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Il problema interpretativo è stato risolto definitivamente con una modifica normativa introdotta all’interno del decreto c.d. “correttivo”.
Il decreto prevede espressamente che i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva possono essere effettuati anche entro il 30 agosto prossimo con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
La previsione normativa espressa era particolarmente attesa dagli operatori. In questo modo i contribuenti avranno la possibilità di valutare con maggiore attenzione l’adesione o meno al concordato preventivo biennale. Ora, però, il decreto correttivo dovrà passare l’esame delle commissioni parlamentari competenti prima di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ora i professionisti avranno più tempo a disposizione per valutare la posizione di ogni singolo cliente con riferimento al concordato preventivo biennale anche se sacrificando, come avviene oramai di consueto, parte del mese di agosto.
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Termini di accertamento ridotti con pagamenti tracciati
L’articolo 3 del D.lgs. 127/2015 prevede la possibilità di ridurre di due anni (ovvero da cinque a tre anni successivi a quello di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi) i termini di decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria ai fini delle imposte sui redditi (limitatamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo) ed IVA.
Questa facoltà può essere esercitata (con conseguente opzione da manifestare nel Modello Unico, quadro reddito d’impresa periodo d’imposta oggetto della dichiarazione medesima) a condizione che il contribuente, soggetto con partita IVA tenuto agli obblighi di fatturazione elettronica, garantisca la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni superiori ad euro 500,00 (la barratura della casella è di particolare importanza, inquanto la mancata comunicazione comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento).
Nello specifico (artt. 3-4 DM 4 agosto 2016) la riduzione può essere riconosciuta nei confronti di coloro che:
- documentano le operazioni effettuate esclusivamente mediante fatturazione elettronica e/o corrispettivi elettronici (come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 11 maggio 2021 n. 331, al fine di ottenere il beneficio, anche gli operatori che esercitano una delle attività esonerate dall’obbligo di certificazione con rilascio di documento commerciale, in base al Dm 10 maggio 2019, sono tenuti ad attrezzarsi per emettere scontrino o fattura elettronica. Inoltre, nella risposta 29 agosto 2022 n. 438 è stato ulteriormente precisato che gli operatori non tenuti a emettere fattura elettronica o a documentare la cessione con scontrino o ricevuta possono usufruire della riduzione dei termini di accertamento se scelgono ugualmente di fatturare la vendita o di effettuare la registrazione e la memorizzazione giornaliera dei corrispettivi);
- garantiscono la tracciabilità degli incassi ricevuti e dei pagamenti effettuati per operazioni superiori ad euro 500,00.
Quali strumenti di pagamento sono accettati il bonifico bancario o postale, la carta di debito di credito e gli assegni bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità, le ricevute bancarie ed i MAV (risposta a interpello n. 404/2022).
Per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, ai soggetti che effettuano commercio al dettaglio (operazioni di cui all’art. 22, D.P.R. 633/1972) è richiesto, oltre al fatto di garantire la tracciabilità dei pagamenti, di optare per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (ex art. 2, c. 1, D.lgs. 127/2015).
Viceversa, dal beneficio sono esclusi coloro che non documentano le operazioni con e-fattura o corrispettivi telematici. Ad esempio, sono esclusi coloro che hanno adottato il regime forfetario e che, per il 2023, non erano ancora tenuti a emettere fattura elettronica via SDI (per ricavi o compensi non superiori a 25.000 euro) e non sene sono avvalsi su base volontaria. Analogamente, i commercianti al minuto che sono esonerati dall’obbligo di invio dei corrispettivi (es. chi effettua vendite on line) non possono fruire della riduzione dei termini se non hanno provveduto alla memorizzazione e trasmissione dei dati in via facoltativa.
Per poter fruire dell’agevolazione è necessario barrare la specifica casella presente nel modello (rigo RS136 per i modelli PF e SP, rigo RS269 per il modello SC), pena la perdita di efficacia dell’agevolazione (art. 4 del DM4 agosto 2016).
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Acconto IMU 2024 e doppio esonero per i coniugi residenti separatamente
Grazie alla “storica” pronuncia della Consulta del 2022, in merito all’agevolazione IMU per i coniugi che risiedono in immobili diversi, non si pongono più dubbi sul fatto che, per questi ultimi, non vi sarà alcun importo da versare per detto tributo come acconto entro il prossimo 16 giugno. Se, poi, dovessero comunque essere pagate somme a tale titolo, si potrà procedere con le richieste di rimborso (nelle tempistiche previste dalla legge).
Anche per il 2024 acconto IMU con possibile doppia esenzione per i coniugi residenti separatamente, in linea con quanto stabilito dalla sentenza n. 209 del 13/10/2022 della Corte Costituzionale che si è espressa proprio su simile casistica, con conseguenze pratiche non irrilevanti per gli operatori alla data odierna. Quanto detto, peraltro, non solamente in ottica pro-futuro, dato che vi sono effetti derivanti da quanto stabilito dalla Consulta che si riverberano anche su quanto accaduto in passato (in considerazione della tipica retroattività delle pronunce di incostituzionalità).
Ed infatti, per quei coniugi che si trovano a risiedere e dimorare effettivamente in immobili diversi, anche situati nel territorio del medesimo Comune, ossia per tutti i soggetti che rientrano nelle casistiche di “reale doppia residenza” – escludendo invece le ipotesi in cui venga spostato (fittiziamente) il luogo di abitazione di uno dei coniugi, come accade con le seconde case al fine di fare (indebitamente) proprio il beneficio fiscale in discussione – parimenti per il 2024 non vi sarà da versare alcun importo di IMU a titolo di acconto.
Circostanza che, nonostante il “vuoto normativo” che si è creato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, e che risulta tuttora tale in mancanza di interventi normativi sul punto, non potrà senz’altro essere messa in dubbio in futuro; quanto detto, si tenga presente, specialmente in considerazione del fatto chell stessi giudici hanno nondimeno dettato gli indirizzi al fine di regolare l’esonero dal versamento dell’IMU nei casi di cui trattasi.
Ad ogni modo, chiarita la situazione per il prossimo versamento in scadenza a metà del mese di giugno, va tenuto a mente come possa comunque accadere – tipicamente per errore – che vi sia chi si troverà in ogni caso ad adempiere al pagamento dell’IMU (non dovuta) in acconto per la propria l’abitazione principale, in presenza del coniuge residente in un diverso immobile. Anche se nulla è perduto in simile ipotesi, dato che costoro potranno successivamente presentare l’apposita istanza di rimborso per detti importi versati – come affermato in precedenza, a prescindere dal Comune di abitazione del relativo consorte.
Si ricorda a questo fine che detti soggetti potranno richiedere il rimborso di simili versamenti entro il termine di 5anni a partire dal versamento (come previsto dall’art. 1, comma 164 della Legge 296/2006): quest’ultimo rappresenta infatti l’unico momento rilevante con riguardo al rimborso, come stabilito in passato dalla Suprema Corte (si veda, tra le altre, la pronuncia della Cassazione n. 969 del 20/01/2016), senza che si debba invece in alcun modo fare riferimento, ad esempio, alla pronuncia di illegittimità costituzionale. La quale ultima, in ogni caso, non risulta in grado di legittimare le richieste di rimborso “ad libitum”, senza limiti temporali.
Pertanto:
considerando la richiamata scadenza del prossimo 16 giugno (dilazionata al giorno 17, in quanto il termine ex lege cade di domenica), e assumendo la tempestività dei versamenti, coloro che sono interessati potranno presentare le istanze di rimborso fino al 17 giugno 2029.
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Assolvimento dell’imposta di bollo
- L’Agenzia delle Entrate, tramite la Risposta n. 129 del 05 giugno 2024, fornisce un chiarimento, estremamente pratico, circa la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo da apporre su quietanze di pagamento rilasciate a seguito dell’emissione di fatture soggette all’imposta di bollo. Il quesito viene posto da un Ente che emette fatture in regime di esenzione IVA nei confronti di enti pubblici connatura di Amministrazioni dello Stato, obbligata al pagamento dell’imposta di bollo ex art. 8 del D.p.r. 633/72, il quale prevede l’obbligatorietà dell’assolvimento dell’imposta di bollo “a carico dell’altra parte, nonostante qualunque rapporto contrario” nei rapporti con lo Stato. In tal senso, l’Ente ritiene che a tale fattispecie possa applicarsi la nota 2 dell’art. 13 c. 1 della Tariffa allegato Adel D.p.r. 633/72, il quale prevede “una specifica esenzione rispetto alle quietanze a saldo di fatture già assoggettate ad imposta di bollo”. In altre parole, l’istante sostiene che nel caso di emissione di fatture nei confronti degli enti pubblici di cui sopra sarà dovuta l’imposta di bollo sulla fattura, ma non sarà necessario applicare la stessa anche sulla relativa quietanza di pagamento. Preliminarmente l’Agenzia ricorda che l’imposta di bollo, secondo l’art. 1 del D.p.r. 633/72, si applica a “gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa”, nella misura di 2 euro salvo i casi in cui:
- l’importo non ecceda la somma di euro 77,47;
- per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti.
Con specifico riferimento alla lett. b), come anche già chiarito dalla Risposta 21/2020, non è dovuta l'imposta di bollo per le quietanze relative a fatture, ma esclusivamente nel caso in cui esse siano fisicamente apposte su fatture esenti Iva ovvero già assoggettate all'imposta di bollo. L’Agenzia ritiene che nel caso di specie la quietanza sia da considerarsi come un documento “distinto dalla fattura che ha già scontato l’imposta di bollo”, da assoggettare a imposta di bollo secondo la regola generale in quanto ricompreso tra quelli indicati dall’art. 13 della Tariffa. In particolare, viene specificato che “l’imposta di bollo, dovuta nella misura di euro 2,00 per esemplare, può essere assolta tramite il contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell’art. 3 del D.p.r.642/1972”. Riguardo all’assolvimento dell’imposta, l’Agenzia richiama la Risposta n. 351/2020, con la quale veniva stabilito che l’imposta di bollo si assolve tramite contrassegno cartaceo ovvero in modalità virtuale, la quale è regolata dall’art. 15 del D.p.r. 642/1972. Infine, è utile ricordare che l’imposta di bollo virtuale è dovuta:
entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo per quanto riguarda il primo, terzo e quarto mentre entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo per quanto riguarda il secondo trimestre;
nella scadenza relativa al secondo o terzo trimestre nelle ipotesi in cui l’importo dell’imposta non superi i5.000 euro, rispettivamente, nel primo e, complessivamente, nel secondo trimestre.
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Chiarimenti su dichiarazioni dei redditi e visto di conformità nella Circolare del Fisco
Con un breve documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sui modelli Redditi e 7302024 e sul visto di conformità da includervi qualora richiesto dalle circostanze del caso, esaminando diverse casistiche e ambiti di riferimento che hanno riflessi sui modelli dichiarativi.
La circolare n. 12/E del 31/05/2024 contiene istruzioni, fornite sulla base dello schema domanda-risposta su impulso derivante da alcuni CAF:
sulla compilazione dei modelli Redditi e 730 per il 2024, per la “tornata” relativa al periodo d’imposta 2023, così come sul visto di conformità da apporre nei casi previsti dalla legge.
Come dettagliato nella premessa del documento di prassi, lo stesso illustra in particolare le questioni sull’utilizzo, la compilazione e l’apposizione del visto di conformità in relazione al modello di dichiarazione dei redditi semplificato (ossia il 730/2024), con precisazioni su alcuni oneri detraibili in modo da dare agli uffici uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.
Proprio sull’estensione dell’utilizzo del modello 730 l’Agenzia riporta innanzitutto che l’art. 2, comma 1 del “Decreto Adempimenti” (D.lgs. 1/2024) ha reso progressivamente accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA l’utilizzo di tale tipologia di dichiarativo, che può dunque essere presentato, a regime, anche dai soggetti “privati” che non conseguono solamente redditi di lavoro dipendente o assimilati. Anche se, fa notare parimenti la circolare, a partire dalle dichiarazioni da presentare nell’anno 2024, relativamente al periodo d’imposta 2023, i soggetti privi di partita IVA che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati – indicati nella Sezione I o II del Quadro C – possono presentare il modello 730/2024senza sostituto d’imposta, relativamente alle tipologie reddituali ivi indicate: ad esempio, un contribuente, che deve dichiarare per il 2023 esclusivamente redditi fondiari (da indicare indicati nei Quadri A e B), può utilizzare, al posto del modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 per l’appunto senza sostituto d’imposta.
Un’interessante questione esaminata dal documento attiene poi all’indicazione delle cripto-attività nel modello730, cosa da oggi possibile grazie all’introduzione del nuovo quadro W. In proposito veniva chiesto se:
al fine di indicare correttamente nel modello 730/2024 i dati relativi agli asset in esame detenuti dal contribuente nell’anno d’imposta 2023, ma in presenza di valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti non possedute per il medesimo periodo, risulti corretto indicare la somma dei valori in un unico rigo del Quadro W, oppure se tali valori debbano essere indicati in due righi distinti.
Su questo le Entrate affermano che, come indicato nelle istruzioni rese nel provvedimento n. 68478 del28/02/2024 (al punto 18.48.3.3 – “Determinazione Cripto Attività”), per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a quanto previsto per l’IVAFE, nel quadro W è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.
Sempre sul tema del cripto veniva domandato se, nel caso di più conti correnti detenuti presso uno stesso intermediario estero, fosse possibile indicare, in merito al “valore finale” dei beni nel quadro W, l’importo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto dal contribuente, come riportato nelle istruzioni al modello Redditi (pag. 51 del fascicolo 2 delle istruzioni alla compilazione del modello Redditi PF 2024, “ESEMPIO: due conti correnti presso lo stesso intermediario”). Aspetto sul quale, per ragioni di coerenza, l’Amministrazione finanziaria ha replicato che, qualora il contribuente detenga più conti correnti presso uno stesso intermediario estero, lo stesso:
deve compilare un rigo per ogni conto posseduto, e in relazione al dato relativo al valore finale delle cripto-attività, è possibile fare riferimento all’esempio di calcolo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto, riportato nelle richiamate istruzioni del modello Redditi PF 2024.
Riguardo invece all’apposizione del visto di conformità, è stato domandato alle Entrate quale documentazione debba essere visionata e acquisita dal CAF e dal professionista abilitato qualora nel quadro L del modello730/2024 siano indicati i valori dei terreni oggetto di rideterminazione del costo fiscale. Tema rispetto al quale l’autorità fiscale si è espressa sostenendo che, dal momento che nella sezione II del suddetto quadro è indicato l’importo dell’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni, detto importo deve essere oggetto di visto di conformità: ragion per cui il CAF o il professionista abilitato deve controllare e conservare le quietanze di avvenuto versamento tramite modello F24, controllando conservando inoltre la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il modello, così come quelle eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno (al fine di verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno).
Sempre sul visto veniva chiesto se, ai fini della relativa apposizione con riguardo al Superbonus – in particolare alla luce della variazione dell’aliquota del beneficio fiscale al 90% per le spese sostenute dal 01/01/2023 e con riguardo ai requisiti di applicazione (tali per cui il contribuente deve titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, con la stessa unità che deve essere adibita ad abitazione principale e il contribuente che deve avere un reddito di riferimento) – il rispetto del requisito relativo al reddito di riferimento del nucleo familiare possa essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario della detrazione.
Su questo l’Agenzia ritiene che, ai fini dell’apposizione del visto di conformità in relazione alle predette spese, il contribuente possa provare tali circostanze attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 il contribuente. 445/2000), con la quale attesti:
- la composizione del nucleo familiare nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa –indicando peraltro nella predetta attestazione le generalità dei componenti del nucleo familiare (ivi inclusi codici fiscali) e il rapporto di parentela/convivenza intercorrente con il contribuente – e
- che il “reddito di riferimento”, determinato secondo le indicazioni di cui all’art. 119, comma 8-bis.1 delle. 34/2020, relativamente al medesimo anno, non è superiore a euro 15.000.
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Zes Unica: attrezzature “nuove”, immobili “vecchi”
Il Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, recante le modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16 del Decreto Legge n. 124 del 2023, limitatamente ai beni immobili deroga al generale requisito della “novità “imposto da tutti i principali incentivi fiscali in tema di investimenti. In particolare, al contrario di quanto accaduto con il Bonus Sud, l’estensione dell’agevolazione agli immobili strumentali ha imposto un’interpretazione più morbida.
L’articolo 3 del citato Decreto Ministeriale dispone l’agevolazione per gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n.651/2014, relativi all’acquisizione (in proprietà o in locazione finanziaria) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive (esistenti o di nuova installazione) collocate nella ZES unica. Per gli investimenti inerenti all’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali, invece, il requisito della novità non è richiesto. Il terzo comma della citata disposizione, infatti, specifica che in tale ultima fattispecie, ovvero relativamente all’acquisizione o realizzazione di immobili strumentali, l’acquisizione è agevolabile, nel limite del 50 per cento dell’investimento complessivo, anche se beni sono stati già utilizzati, a qualunque titolo, dal soggetto dante causa, o da altri soggetti avanti un titolo di disponibilità, per l’esercizio di una qualsiasi attività economica.
Con riferimento ai beni mobili (macchinari, impianti e attrezzature varie), sotto il profilo della novità dell’investimento, restano attuali i chiarimenti già forniti dall’Amministrazione finanziaria in tema di Bonus Sud. Con la Circolare n. 34/E/2016, ma era un tema ormai noto (cfr. circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, par. 2.2; circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, paragrafo 2.4; circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002), l’Agenzia delle entrate specificò che il credito di imposta doveva riguardare gli investimenti in beni strumentali “nuovi”, ovvero mai utilizzati. Sotto tale profilo è tale anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo. L’esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi, infatti, non fa perdere al bene il requisito della novità.
Il medesimo concetto fu ribadito anche ai fini del credito d’imposta ZES di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto Legge n. 91 del 2017, con il quale, per alcune zone speciali, il Bonus Sud fu esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali. Con la risposta n.310 del 2023 l’Amministrazione finanziaria ebbe modo di chiarire che, anche per i beni immobili, il riferimento all’articolo 1, comma 98, della Legge 208 del 2015 ai ''beni strumentali nuovi'' comportava che i beni oggetto disinvestimento dovevano caratterizzarsi per il requisito della “novità” e della ‘’strumentalità''.
Orbene, sul punto della novità dei beni immobili la Zen unica cambia le regole del gioco. Sotto il profilo prettamente letterale l’articolo 16 del Decreto Legge n. 124 del 2023 impone il requisito della novità esclusivamente per i macchinari, gli impianti e le attrezzature varie, senza qualificare nello stesso senso l’acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. In secondo luogo il Decreto Ministeriale in commento, chiamato ad attuare il credito d’imposta, esclude espressamente il requisito della novità, ammettendo all’agevolazione anche i beni immobili già edificati
ed utilizzati da altri soggetti per lo svolgimento dell’attività d’impresa.
In tema di requisiti il Decreto Ministeriale in commento apporta ulteriori innovazioni. Il credito d’imposta Zes unica è escluso per le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali sussistono rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. Le operazioni di acquisizione con parti terze, inoltre, devono essere sempre realizzate a condizioni di mercato.
Da un lato viene esplicitato quanto già previsto dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014. Benché in tema di Bonus Sud la Circolare n. 34/E/2016, in virtù del richiamo normativo al regolamento (UE) n. 651/2014, evidenziò che l’agevolazione spettava per l’acquisto dei beni da terzi nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto, ora il decreto attuativo non più lascia dubbi ed esclude qualsivoglia operazione infragruppo. Al fine di evitare il perpetrare di frodi, inoltre, il decreto attuativo impone una valutazione preliminare delle condizioni economiche alle quali avviene l’acquisizione dei beni agevolabili, escludendo dall’agevolazioni quelle operazioni realizzate a valori non corrispondenti a quelli di mercato.
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Lavoratori autonomi forfettari: determinazione dati da comunicarealla Cassa di previdenza
Durante il mese di giugno gli studi professionali sono in piena attività impegnati nella redazione dei bilanci delle dichiarazioni dei redditi. In realtà, l’adempimento dichiarativo è solo una delle numerose incombenze che gravano ogni anno sugli operatori. Quest’anno si aggiunge il concordato preventivo biennale, ma devono essere tenuti in considerazione anche tutti gli adempimenti collegati agli obblighi contributi.
Ogni professionista deve comunicare alla Cassa di previdenza cui risulta iscritto sia il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, ma anche il volume d’affari ai fini Iva. I predetti dati sono necessari per consentire la liquidazione del contributo soggettivo e il contributo integrativo le cui scadenze previste per effettuare i relativi versamenti non sono analoghe per tutte le Casse di previdenza.
Sono tenuti a questi adempimenti anche i contribuenti forfettari anche se, in questi casi, è necessario tenere conto di alcune specificità che caratterizzano i coloro che hanno scelto di applicare il forfait. In primo luogo, si deve quindi tenere conto del fatto che i predetti contribuenti non possono esercitare la rivalsa Iva e sono esonerati, per tale ragione, dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva.
In questo caso, in mancanza di tale adempimento, non è possibile determinare il volume d’affari facendo riferimento al modello Iva. L’unica possibilità consiste nel fare riferimento all’ammontare dei compensi complessivamente percepiti nel periodo d’imposta indicati in corrispondenza dei righi LM22 e seguenti del quadro LM del Modello Redditi 2024.
Successivamente, come detto, dovrà essere determinato il reddito conseguito nel periodo d’imposta a seguito dell’esercizio dell’attività professionale da comunicare alla Cassa di previdenza ai fini del computo del contributo soggettivo.
Deve però considerarsi, che il reddito professionale netto, cioè la base per il computo dell’imposta sostitutiva del 15 per cento (o del 5 per cento nei primi cinque anni), è al netto dei contributi previdenziali. Infatti, al fine di non compromettere la deducibilità dei predetti oneri (in mancanza di ulteriori redditi) le disposizioni in vigore consentono la deducibilità analitica degli oneri previdenziali come se si trattasse di un costo sostenuto nell’esercizio dell’arte o della professione. In buona sostanza in primis si determinerà il reddito lordo applicandogli incassi dei compensi lo specifico coefficiente di redditività previsto per il settore e, successivamente, saranno considerati in deduzione i contributi previdenziali versati nell’anno alla Cassa di appartenenza. L’importo così determinato e indicato in corrispondenza del rigo LM38 è soggetto all’imposta sostitutiva da indicare in corrispondenza del successivo rigo LM39.
Tuttavia, tale dato, risultante dal rigo LM38 non deve essere comunicato alla Cassa di previdenza trattandosi, come detto, del reddito al netto della quota contributiva. L’importo da comunicare è quello lordo indicato in corrispondenza del rigo LM34, quindi prima ancora di considerare in deduzione la quota di contributo soggettivo considerata in deduzione nell’anno oggetto di dichiarazione 2023.
L’eventuale comunicazione alla Cassa di previdenza del reddito netto di cui al rigo LM38 determina la sottostima della base di calcolo degli oneri contributivi e costituirà oggetto di rettifica da parte della Cassa di previdenza cui risulta iscritto il professionista. In tale ipotesi, l’indicazione del dato errato avrà determinato il versamento di contributi inferiori rispetto a quelli dovuti con la conseguente ripresa degli stessi a cura della Cassa e con la contestuale irrogazione di una sanzione di tipo amministrativo.
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Nicola Forte -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Resto al SUD 2.0: incentivi ai giovani per avvio di attivitàimprenditoriali nel Mezzogiorno
Un pacchetto di incentivi diretti ai giovani di età inferiore ai 35 anni che decidono di avviare un’impresa nelle Regioni del Mezzogiorno d’Italia. Questa è la finalità della nuova misura governativa “Resto al SUD 2.0 “. La misura, chiamata anche “Investire al SUD” riconosce, per l’avvio di nuove attività, voucher da 40.000 o 50.000euro per l’acquisto di beni e servizi o, in alternativa, contributi a fondo perduto che possono coprire dal 70% al75% degli investimenti, fino a 200 mila euro.
È con l’articolo 18 del Decreto Legge 07-05-2024 n. 60 (cd. Decreto Coesione) che è stata disciplinata la nuova misura “Resto al Sud 2.0”. Il nuovo incentivo nasce sulla falsa riga della storica misura “Resto al Sud “. Ma diversa in molti aspetti.
La nuova versione del programma - che non annulla il precedente, tuttora valido – sarà disciplinata da un provvedimento dedicato.
Regioni interessate
Gli incentivi valgono solo nelle Regioni del Mezzogiorno, in particolare Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, compresi i territori delle Regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.
Soggetti beneficiari -
Resto al SUD 2.0 spetta a giovani di età inferiore ai 35 anni che vogliono avviare un’attività imprenditoriale o un’attività libero professionale nelle Regioni del Mezzogiorno purché siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
vivono in condizioni di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione (così come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 – 2027);
sono inoccupati, inattivi e disoccupati da almeno 12 mesi;
risultano essere disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali (come NASPI, DIS COLL o Supporto formazione e lavoro) o destinatari delle misure del programma GOL.
Tipologia di iniziative ammesse -
Sono ammesse agli incentivi Resto al Sud 2.0 le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali.
Quelle in forma individuale devono prevedere l’apertura di partita Iva per la costituzione di impresa individuale opera lo svolgimento di attività libero-professionale.
Quelle in forma collettiva devono essere realizzate mediante costituzione di:
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperativa;
- opera
- società tra professionisti.
Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati, fermo restando, in tal caso, l’esercizio del controllo e dell’amministrazione della società da parte di coloro che hanno diritto all’agevolazione (giovani under 35 con i requisiti sopra illustrati).
Funzionamento
Resto al SUD 2.0 funziona prevede l’erogazione di aiuti economici a fondo perduto a coloro che vogliono avviare una nuova attività nelle regioni del Mezzogiorno e rientrano tra i beneficiari della misura.
Gli incentivi, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimi, sono fruibili in via alternativa come:
un voucher di avvio in regime de minimi, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività ammissibili, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l’importo massimo del voucher è di 50.000 euro per le attività ammissibili, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle Regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
un aiuto in regime de minimi per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75% per l’avvio delle attività, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle Regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
un aiuto in regime de minimi per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70% per l’avvio delle attività, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle Regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.
Spesse ammissibili
Le spese ammesse e idonee per il finanziamento Resto al SUD 2.0 prevedono:
erogazione di servizi di formazione e supporto nella fase preliminare della pianificazione delle attività locali, in collaborazione con le Regioni coinvolte, in linea con il Programma Giovani, Donne e Lavoro e il programma GOL;
tutoraggio mirato a potenziare le competenze e fornire assistenza ai soggetti a cui spetta l’aiuto e imprese tra quelle ammesse;
interventi di sostegno che includono l’erogazione di incentivi per favorire l’avvio delle attività specificate, da parte dei soggetti aventi diritto all’agevolazione.
Come richiedere gli incentivi
Non è ancora stato chiarito come sarà possibile, per gli aventi diritto, richiedere gli aiuti della misura Resto al SUD 2.0. Probabilmente sarà necessario presentare domanda tramite Invitalia.
Le modalità di attuazione del pacchetto di aiuti saranno definite da un prossimo Decreto del Ministro del Lavoro delle Politiche Sociali emanato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione il PNRR e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
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Cinzia De Stefanis -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Crediti “Transizione 4.0”, dopo la comunicazione al GSE riparte la compensazione
L’Agenzia delle entrate detta i tempi della compensazione dei crediti d’imposta soggetti alla comunicazione preventiva prevista dall’articolo 6 del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39. Dopo aver bloccato i crediti per investimenti “Transizione 4.0” con la Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, con la successiva Risoluzione n.25/E del 15 maggio 2024 riabilita la compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.
Un breve excursus. Ai fini della loro fruizione, l’articolo 6 del Decreto Legge n. 39 del 2024, per tutti i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, i crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della Legge 27 dicembre2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della Legge n. 160 del 2019, ha introdotto l’obbligo di effettuazione di una comunicazione preventiva, descrittiva dell’investimento che si intende realizzare, da aggiornarsi al completamento dell’investimento medesimo. Tale comunicazione viene espressamente richiesta anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al giorno di entrata in vigore del DL 39 del 2024 (30 marzo 2024), nonché per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023.
In attesa della pubblicazione delle modalità e dei termini di invio della predetta comunicazione, con la Risoluzione n. 15/E/2024 l’Amministrazione finanziaria ha cautelativamente bloccato il canale delle compensazioni dei crediti d’imposta interessati e temporaneamente sospeso i relativi codici tributo (“6936” e“6937”, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024, e “6938”,“6939” e “6940”, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024).
A tal fine, con una successiva FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale l’Amministrazione finanziaria ha specificato che la sospensione non interessa gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta 2022, anche a seguito di prenotazione (
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-piu-frequenti-beni-strumentali-imprese
). In particolare, per gli investimenti prenotati entro il 31/12/2021 o il 31/12/2022 con l’accettazione dell’ordine vincolante e il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione con il codice tributo 6936 e indicando, quale anno di riferimento, l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o da quello di interconnessione del bene strumentale.
Visto il decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in ITALY del 24 aprile 2024, con il quale sono stati definiti il contenuto e le modalità̀ per l’invio dei modelli di comunicazione, con la Risoluzione n. 25/E/2024di ieri l’Agenzia delle entrate rompe gli indugi e riabilita i codici tributo precedentemente sospesi. Pertanto, le imprese titolari delle agevolazioni interessate dal blocco delle compensazioni potranno nuovamente utilizzare crediti in compensazione indicando quale anno di riferimento il medesimo anno di completamento
crediti agevolato riportato nella comunicazione stessa. Ove i crediti d’imposta utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in ITALY all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.
Sotto il profilo prettamente pratico la Risoluzione in commento sembra introdurre un ulteriore vincolo, rilevane ai fini del buon esito della compensazione. Al fine di evitare lo scarto della delega di pagamento il contribuente dovrà avere cura di riportare sulla delega di pagamento F24 il medesimo anno di realizzazione dell’investimento indicato nella comunicazione preventiva, indipendentemente dall’anno di avvenuta interconnessione. Tale indicazione, in particolare, si scontra con le indicazioni della Risoluzione n. 3/E/2021 con la quale è stato specificato che il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di interconnessione dei beni.
Si pone, inoltre, un secondo problema. Per ora la trasmissione della comunicazione avviene a mezzo posta elettronica certificata, senza acquisizione automatica delle informazioni ivi indicate. Vi è pertanto il rischio concreto che, nonostante l’avvenuta trasmissione, la comunicazione non venga elaborata per tempo, inficiandola compensazione del credito. Sotto tale profilo l’augurio è che l’Amministrazione finanziaria sia indulgente disponga in via cautelativa la sospensione del pagamento ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, affinché il contribuente, nei trenta giorni successivi, possa dimostrare di aver espletato l’adempimento.
Paolo Iaccarino -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Controlli sul denaro contante: le indicazioni delle Dogane
Con la Circolare n. 12 del 7 maggio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito indicazioni in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale, a norma del Regolamento(UE) 2018/1672 e del D. Lgs. n. 195/2008.
Il documento di prassi dell’ADM osserva che, nell’ottica di prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, le disposizioni unionali e nazionali relative alle movimentazioni transfrontaliere di “denaro contante”, hanno istituito un solido sistema di controlli nei confronti delle persone fisiche (in entrata o in uscita dall’Unione/territorio nazionale) che recano con sé denaro contante d’importo pari o superiore ai 10.000 euro. In particolare, sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’UE (articolo 3 Reg. (UE) 2018/1672), sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale (articolo 3, D. Lgs. n. 195/2008), è prevista la presentazione di un’apposita dichiarazione al primo Ufficio doganale di confine.
L’infrazione amministrativa conseguente alla mera omissione della presentazione della dichiarazione, si perfeziona a prescindere da eventuali ulteriori profili d’illiceità di rilievo amministrativo e/o penale correlati al trasferimento del contante.
In considerazione, quindi, dell’importanza delle informazioni per l’analisi dei rischi e per la valutazione dei controlli da attivare, sia l’articolo 6 del Regolamento unionale 1672/20184, sia l’articolo 4, comma 7, del D. Lgs.n. 195/2008, prevedono la conservazione delle informazioni acquisite da parte dell’Agenzia.
Modello unico di dichiarazione -
Ai fini della presentazione della dichiarazione valutaria (per importi uguali o superiori a 10.000 euro), nonostante la non coincidenza tra la normativa unionale e quella nazionale, al fine di semplificare l’attività dei dichiaranti, è stato predisposto un unico modello di dichiarazione, da compilare in maniera differenziata (in considerazione delle differenze dettate da un lato dal D.lgs. n. 195 del 2008 e dall’altro dal Reg. (UE) 2018/1672), per le dichiarazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale verso i Paesi dell’UE o verso quelli non unionali.
Dubbi interpretativi -
L’ADM ha osservato nella Circolare in commento che, in relazione proprio all’attuale disallineamento normativo tra la disciplina unionale e quella nazionale, alcune strutture territoriali hanno rappresentato dubbi interpretativi relativi a taluni profili applicativi delle disposizioni vigenti, aventi ad oggetto, in particolare, le seguenti tematiche:
1. definizione di denaro contante;
2. oro da investimento;
3. frazionamento elusivo;
4. trasferimento per sé stessi e per conto di accompagnatori;
5. soggetti minorenni;
6. termini per la contestazione negli accertamenti ex post;
7. gestione delle somme sequestrate.
Al fine di uniformare l’azione amministrativa ed assicurare parità di trattamento su tutto il territorio nazionale nei confronti dei soggetti interessati dalle attività di controllo, anche all’esito di un attento confronto con gli organi di livello sovranazionale a tale scopo preposti, la stessa Circolare fornisce, quindi, i chiarimenti relativi a ciascuna delle tematiche appena sopra elencate.
Definizione di denaro contante –
Soffermandosi, nello specifico, sul denaro contante, la Circolare precisa, perla normativa unionale, che in relazione alle operazioni di trasferimento in entrata/uscita dall’UE, in base alla definizione recata dall’articolo 2, par. 1, del Regolamento (UE) 2018/1672, direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale, rientrano nel concetto di “denaro contante:
la valuta, ossia “banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite istituti finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio”;
gli strumenti negoziabili al portatore, ossia “strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono: assegni turistici (o «traveller's cheque») e assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna”;
i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, ossia “beni, elencati al punto 1 dell'allegato I, che presentano un rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume e che possono essere facilmente con vertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti” (ovvero le monete con un tenore in oro di almeno il 90 % e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %.);
le carte prepagate, ossia “carta non nominativa, elencata al punto 2 dell'allegato I, che contiene valore in moneta o liquidità, o che vi dà accesso, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente”.
Con riguardo alla normativa nazionale e, nello specifico, al trasferimento tra lo Stato italiano e gli altri Stati Membri dell’UE, il documento di prassi dell’ADM osserva, invece, che, sulla scorta della norma definitoria di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 195/20087, rientrano nel concetto di “denaro contante” esclusivamente:
“le banconote e le monete metalliche aventi corso legale”;
“gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario”.
Pietro Mosella -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
ETS: i controlli del Fisco
L'art. 94 del D.lgs. n. 117/2017 disciplina espressamente i controlli fiscali nei confronti degli Enti del Terzo settore. Una delle novità più rilevanti della riforma è rappresentata dalla "convivenza" degli ETS non commerciali con gli ETS commerciali.
Il legislatore della riforma ha assunto consapevolezza che nonostante le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo in commento possano essere svolte, in alcuni casi, con modalità commerciali, l'ente in questione sarà in grado di conservare la qualifica di ETS ed essere iscritto nel RUNTS. Per Tale ragione il Codice del terzo settore prevede l'inapplicabilità dell'art. 148 del TUIR per tutti gli enti iscritti nel RUNTS.
E dunque irrilevante che i proventi commerciali siano superiori alle Entrate istituzionali. Tale circostanza sarà irrilevante anche se ne conseguirà l'attribuzione all'ente della qualifica di ETS commerciale. E' però essenziale che tutti gli ETS, siano essi commerciali o non commerciali, non distribuiscono in nessun caso e neppure informe indirette utili o avanzi di gestione.
Deve però osservarsi che l'inapplicabilità dell'art. 148 del TUIR non vuole affatto significare che, sia pure per altre ragioni, l'ente non possa perdere tale qualifica a seguito di un controllo del Fisco.
L'art. 94, comma 1 del decreto legislativo in commento prevede espressamente che "l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9,13, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 ... e, in presenza di violazioni, disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore".
Alla luce delle disposizioni richiamate, come è agevolmente intuibile, l'ETS perde la qualifica nel caso in cui distribuisca utili o avanzi di gestione. Tuttavia, il riferimento alle disposizioni citate consente all'Agenzia delle Entrate di andare ben oltre. Si consideri, ad esempio, l'articolo 13 del Codice del terzo settore la cui rubrica e "scritture contabili e bilancio ". La disposizione citata prevede l'obbligo a carico degli ETS di redazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La medesima disposizione prevede che se gli ETS hanno conseguito ricavi o altri proventi di importo inferiore a 220.000 euro possono predisporre il bilancio in base al principio di cassa.
Prima della riforma, soprattutto gli enti non commerciali di minori dimensioni, erano soliti approvare in ritardo il bilancio di esercizio oppure, nei casi più gravi non approvarlo affatto. Ora, dopo la riforma, la mancata redazione e approvazione del bilancio di esercizio costituisce una violazione grave che potrà in molti casi determinare la perdita della qualifica.
L'art. 94 in commento, recante le attività di controllo nei confronti degli ETS, sembra in effetti aver anticipato la delega fiscale con la previsione dell'obbligo del contraddittorio. In particolare, il comma 2 così dispone: "L'ufficio che procede all'attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitarel'tifidtitiiiltiifiidll'tt"Ili2d
l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento". Il successivo comma 2 prevede che "L'Amministrazione finanziaria, a seguito dell'attività di controllo, trasmette all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all'articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti ".
Si tratta, quindi, di un percorso che l’Agenzia delle Entrate doveva già seguire prima dell’approvazione della riforma e che ora, a fortiori, per gli atti emessi dal 30 aprile 2024 deve necessariamente osservare.
Nicola Forte -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Locazioni brevi: la deduzione delle spese sostenute
Le disposizioni in materia di locazioni brevi sono dettate dall’articolo 4 decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50,convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare Agenzia Entrate 24/E del 12 ottobre 2017. La norma è poi stata oggetto di parziale revisione ad opera dell’articolo, comma 595 della Legge 178/2020 e dell’articolo 1 comma 63 della Legge 30dicembre 2023 n. 213.
In estrema sintesi, le disposizioni in materia di locazioni brevi prevedono la possibilità di optare per la tassazione a cedolare secca dei canoni di locazione percepiti, in presenza di locazione di immobili ad uso abitativo, per una durata non superiore ai 30 giorni. Si deve trattare di contratto che vede quali contraenti persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività imprenditoriale o commerciale, aventi ad oggetto immobili aduso abitativo ubicati in Italia. In aggiunta alla disponibilità dell’immobile è possibile abbinare la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali, ed altri servizi strettamente correlati all’immobile, quali ad esempio la connessione wi-fi. Non è invece consentito fornire altre tipologie di servizi aggiuntivi, quali la messa adisposizione di mezzi di trasporto o l’organizzazione di visite guidate.
Il contratto può risultare stipulato direttamente tra le parti, oppure per il tramite di intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono portali telematici. Laddove l’intermediario intervenga nell’incasso del corrispettivo, questi è tenuto ad effettuare una ritenuta d’acconto del 21%.
In premessa occorre ricordare che l’anno di imposta 2023 è l’ultimo nel quale, in caso di opzione per la cedolare secca, si applica alla locazione breve l’aliquota del 21%. Infatti, a seguito della modifica introdotta dall’articolo 1 comma 63 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, a partire dall’anno 2024 la cedolare sulle locazioni brevi sale al 26%, salva la possibilità per il contribuente di poter individuare un solo immobile sul quale continuare ad applicare il 21% (e fermo restando il fatto che in caso di destinazione a locazione breve di più di 4appartamenti l’attività si considera sempre esercitata in forma imprenditoriale, e quindi è necessario aprire partita IVA).
Per quanto riguarda la possibilità di poter dedurre eventuali spese sostenute, prima di tutto occorre evidenziare che laddove si opti per la cedolare secca in alcun caso il contribuente potrà dedurre alcunché in via analitica.
Se, invece, il contribuente non opta per la cedolare secca, la possibilità di dedurre eventuali spese sostenute per la produzione del reddito dipende dalla tipologia di reddito conseguito.
Infatti, si considera reddito da locazione breve sia quello conseguito dal proprietario o dall’usufruttuario dell’immobile che loca, alle condizioni previste dalla norma, in “forma breve”, ma anche l’eventuale reddito da locazione breve conseguito non dal proprietario, bensì dal conduttore dell’immobile (che quindi realizza una sub-locazione), o dal comodatario.
Se a locare in regime di locazione breve è il proprietario o l’usufruttuario, il reddito conseguito si considera di tipo fondiario, e come tale da dichiarare sulla base di quanto maturato, indipendentemente dal momento di effettivo incasso, nel quadro RB di Redditi.
La tassazione avverrà quindi:
- Sul 100% del canone in caso di opzione per la cedolare secca;
- Sul 95% del canone in caso di tassazione a regime IRPEF ordinario, visto che viene riconosciuto un 5% dispese a titolo forfettario, così come previsto nelle locazioni ordinarie, senza necessità di documentazione.
Se, invece, a locare è il conduttore o il soggetto cui l’immobile è stato concesso in uso gratuito dal proprietario, i canoni percepiti (vale il principio di cassa) sono tassati quali redditi diversi con indicazione nel quadro RL del modello Redditi.
Nel caso di compilazione del quadro RL la possibilità di poter dedurre le spese sostenute dipende dalla scelta operata dal contribuente in merito alla cedolare secca.
Infatti, la tassazione avverrà:
- Sul 100% del canone in caso di opzione per la cedolare secca, senza possibilità di far valere le spese sostenute;
- Sul 100% del canone dedotte le spese sostenute e documentate nel caso di tassazione IRPEF ordinaria.
La scelta per la tassazione ordinaria è quindi quasi obbligata nel caso di sub-locazione. Infatti, solo rinunciandoalla cedolare secca il contribuente che destina l’immobile a locazione breve, e che detiene tale immobile inforza di un contratto di locazione stipulato con il proprietario dell’appartamento, potrà portare in deduzione ilcanone di affitto pagato al proprietario dei muri, nonché tutte le ulteriori spese inerenti alla produzione delreddito, quali quelle sostenute per la pulizia dei locali.
Sandra Pennacini -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Bonus mobili: nuovi limiti, vecchie regole
Seppure progressivamente depotenziata nel tempo, la detrazione IRPEF relativa al cd. “bonus mobili” riscuote sempre un discreto successo tra i contribuenti.
La misura è stata proroga prorogato dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 37) con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, e consiste in una detrazione IRPEF nella misura del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di:
- mobili;
- per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica: grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+, nonché classe A;
- per le spese sostenute dal 2022, si deve tener conto delle nuove etichette energetiche previste per gli elettrodomestici e, pertanto, la detrazione spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
Rientrano nelle spese agevolabili anche le spese di trasporto e montaggio.
Per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 8.000 euro.
Come in passato resta ferma la condizione di correlazione tra acquisto di mobili / grandi elettrodomestici e l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione.
La detrazione, infatti, come ricordato dalle istruzioni di compilazione al dichiarativo, spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:
- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.
Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria, che consentono di fruire del bonus qui in esame, sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, arredo dell’appartamento condominiale del portiere).
Di fondamentale importanza è anche la tempistica: la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici sia destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
È irrilevante l’ammontare delle spese sostenute per la ristrutturazione, così come è irrilevante il nesso specifico tra il mobile o l’elettrodomestico acquistato e l’intervento di ristrutturazione. Per esempio, la ristrutturazione di un bagno dà comunque titolo a fruire del bonus mobili per l’acquisto dei mobili del soggiorno.
Ciò che invece è assolutamente rilevante è la necessaria coincidenza tra il soggetto che sostiene le spese relative all’intervento di ristrutturazione ed il soggetto che sostiene la spesa per mobili / elettrodomestici.
Pertanto, se per esempio la pratica di ristrutturazione è intestata ad un genitore, ma le spese per i mobili risultano sostenute dal figlio, né il primo né il secondo potranno portare in detrazione le spese relative al mobilio ed agli elettrodomestici. Medesima limitazione vale nel caso di spese sostenute dai coniugi. In questo caso, se la CILA è stata presentata congiuntamente, a rilevare è l’intestazione delle fatture e dei relativi pagamenti; ad esempio, se le fatture di ristrutturazione sono intestate al marito, e le fatture dei mobili alla moglie, la detrazione mobili viene persa.
Ulteriore condizione essenziale è quella della tracciabilità del pagamento. Le forniture di mobili e grandi elettrodomestici, ai fini della detrazione, devono essere documentate da fatture dalle quali risulti con esattezza la tipologia di acquisto effettuato. Inoltre, tali fatture devono risultare onorate con bonifico (anche generico, non è necessario quello specifico per ristrutturazione), oppure con carta di credito o debito. Non valgono, invece, i pagamenti in contanti, e nemmeno quelli con assegni bancari o altri strumenti finanziari. La detrazione, invece ,è fatta salva nel caso di acquisto avvenuto per il tramite di stipula di un finanziamento con pagamento rateale.
Sandra Pennacini -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Rivoluzione per imposte di successione, donazione e registro
Via libera preliminare del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2024 allo schema di Dlgs di riforma dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva. Aprendo la strada alla dichiarazione di successione precompilata.
Il Governo si cimenta nella semplificazione delle imposte di successioni, donazione e registro, al fine di agevolare contribuenti e professionisti. Ai contribuenti spetterà il calcolo delle imposte dovute. Il Fisco farà in un secondo momento le verifiche del caso.
Semplificazione della predisposizione dichiarazione di successione
Il passaggio alla dichiarazione successoria precompilata sarà graduale. Si inizia con gradualità riducendo i documenti da allegare alla denuncia. Ad esempio eliminando le indicazioni degli estratti catastali relativi agli immobili e il certificato dei pubblici registri con l’indicazione degli elementi per individuare le navi e gli aerei.
Semplificazioni per i trasferimenti aziendali
I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta di successione. Tale beneficio, spetta a condizione che l’attività sia proseguita per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento. Mentre in caso di trasferimento di quote e azioni di società di controllo, i beneficiari devono mantenere il controllo per non meno di cinque anni.
Gli aventi causa devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.
Riforma organica del trust
Il decreto approvato in via preliminare offre anche l’occasione per arrivare a una disciplina più completa dei trust. Qualora chi dispone il trust sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale, l'imposta sarà dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari. Mentre se il disponente non è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l'imposta sarà dovuta solo sui beni e diritti trasferiti al beneficiario presenti nel territorio dello Stato. Nel caso di trust testamentari il disponente potrà versare il tributo anche in modo volontario e anticipato, al momento del conferimento dei beni ovvero dell'apertura della successione. L'imposta sarà liquidata e versata direttamente dal contribuente, senza attendere la liquidazione e l'invio dell'avviso dell'Agenzia delle Entrate.
Ufficio competente all’applicazione dell’imposta di successione
Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni è l'ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se il defunto era residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia o, se l’ultima residenza non è nota, l'ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.
Determinazione dell’imposta
I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:
- a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
- a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario,100.000 euro: 6 per cento;
- a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
- a favore di altri soggetti: 8 per cento. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta (articolo 3, comma 3, della legge 5febbraio 1992, n. 104), l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.
Modalità di presentazione della successione
La dichiarazione della successione è presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione.
La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.
Autoliquidazione imposta di successione
I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative già presentate, nonché dei rimborsi fiscali erogati fino alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari.
L’ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell’imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate.
Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l’invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l’integrazione dell’imposta versata, nonché della sanzione amministrativa e degli interessi decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.
Cinzia De Stefanis -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Assemblee bilancio delle S.r.l. semplificate da convocare entro il 29 aprile
Tali società devono essere costituite per atto pubblico redatto secondo un modello standard tipizzato, istituito con il D.M. n. 138 del 23 luglio 2012 emanato dal Ministero della Giustizia, di concerto con il MEF e l’allora MISE.
Per espressa previsione del comma 3 del richiamato articolo, le clausole del modello tipizzato sono inderogabili.
L’ultimo comma dell’articolo 2463-bis contiene una disposizione di rimando alla disciplina generale delle società a responsabilità limitata. È, infatti, previsto che, salve le previsioni specifiche della normativa relativa alle S.r.l.s., si applicano le disposizioni previste per le S.r.l. ordinarie.
Per tali società l’articolo 2478-bis dispone che il bilancio dev’essere presentato ai soci per l’approvazione entro il termine previsto dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. È, tuttavia, prevista la possibilità di fruire di un maggior termine secondo le regole dettate all’articolo 2364, comma 2, relativo alle società per azioni. In applicazione di tale disposizione normativa, “ l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione”.
Per procedere al differimento del termine per la convocazione dell’assemblea chiamata all’approvazione del bilancio, oltre al ricorrere delle ragioni previste dalla norma, è necessaria la previsione statutaria ditale facoltà.
Considerato che le S.r.l.s. sono dotate di un atto costitutivo / statuto standard le cui clausole non sono derogabili, e che in tale modello tipizzato non è contenuto alcun richiamo alla possibilità di differire il termine per la convocazione della citata assemblea, ne consegue che per tali società l’assemblea in parola dev’essere necessariamente convocata entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Considerato che il 2024 è un anno bisestile, l’assemblea in parola dev’essere convocata entro il 29 aprile prossimo.
Va, altresì, evidenziato che, stante il richiamo alla disciplina codicistica delle S.r.l., in quelle del tipo semplificato non è prevista la possibilità della dell’assemblea in seconda convocazione. Ciò in quanto nelle S.r.l. ordinarie, vista l’assenza di un richiamo alla disciplina delle spa, l’assemblea in seconda convocazione è ammessa solo in caso di espressa previsione statutaria.
Giovanni Riccio -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Torna il titolare effettivo
Il Tar del Lazio, chiamato a decidere sul destino della comunicazione relativa al titolare effettivo, respinge nel merito tutti i ricorsi presentati sul finire del 2023.
L’adempimento, senza alcuna variazione del contesto normativo, era stato sospeso in via cautelare dallo stesso tribunale amministrativo del Lazio con l’Ordinanza n.8083 del 2023.
Con Decreto del Ministero dell’Economia e finanze n. 55 dell’11 marzo 2022 è stata introdotta la comunicazione dei dati e delle informazioni inerenti la titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giustifica, delle persone giuridiche private diverse dalla predette imprese e dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti affini al trust stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana. L’adempimento, che hai fini del primo popolamento del registro sarebbe dovuto avvenire entro l’11 dicembre 2023 (decreto direttoriale del29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 236 del9 ottobre 2023), a pochi giorni dalla scadenza, precisamente il 7 dicembre 2023, fu sospeso dal TAR del Lazio su istanza delle principali associazioni di categoria delle società fiduciarie. La motivazione addotta fu la seguente: “
tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall’imminente scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 21, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007”.
Nell’immutato contesto normativo il tribunale torna sui propri passi. Infatti nessuno dei motivi di ricorso viene accolto e l’adempimento non viene messo in discussione. Secondo il Collegio del Lazio i mandati fiduciari possono legittimamente essere assimilati ai trust in ragione della capacità di mascherare i titolari effettivi dei soggetti giuridici coinvolti.
Nella pronuncia viene sottolineato che con il mandato fiduciario si attribuisce la titolarità formale dei beni oggetto di mandato nonché la legittimazione all’esercizio di diritti normalmente spettanti al proprietario ad un soggetto diverso dal proprietario stesso (la società fiduciaria), che appare così come l’unico titolare di fronte ai terzi (benché il titolare effettivo rimane il fiduciante). “
Si produce così quell’effetto pratico di mascheramento che è esattamente ciò che il legislatore europeo vuole contrastare con la previsione degli esposti obblighi informativi e comunicativi riguardanti la titolarità effettiva. Deve pertanto concludersi che il mandato fiduciario, sotto il profilo appena evidenziato, presenti criticità analoghe al trust”.
Secondo il Tar del Lazio, in particolare, non rileva se la causa fiducia e venga attuata attraverso (o meno) il trasferimento della proprietà dal fiduciante al fiduciario (principale differenza fra fiducia romanistica e fiducia germanistica), bensì se il congegno negoziale utilizzato in concreto dalle parti sia idoneo (o meno) a determinare un occultamento del titolare effettivo.
Sotto questo profilo è fuor di dubbio che con il mandato fiduciario si realizzi un’intestazione dei beni in favore di un soggetto diverso dal titolare effettivo. Sotto altro profilo, inoltre, il trust viene considerato l’equivalente anglosassone del mandato fiduciario. Il mandato fiduciario deve considerarsi, pertanto, un istituto giuridico affine al trust.
L’adempimento non è in discussione.
Ne consegue, in assenza di una disposizione che ne regolamenti la transizione, la necessità di proseguire con le comunicazioni laddove interrotte, sia ai fini del primo popolamento (per coloro che si erano astenuti dopo la sospensione del 7 dicembre 2023) che per le eventuali successive variazioni (la cui comunicazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dall’evento).
Sia con riferimento alle comunicazione di prima popolamento che per le variazioni i cui termini siano decorsi è necessario procedere quanto prima per regolarizzare la propria posizioni. Allo stato attuale, infatti, alcuna norma tutela i soggetti obbligati che non abbiano adempiuto in ragione dell’inaspettata sospensione.
Paolo Iaccarino -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Avvisi bonari: rate insolute, sanzioni piene solo sul debito residuo e principio del “favor rei”
Dopo aver superato l’emergenza epidemiologica di Covid – 19 alcuni contribuenti sono ancora alle prese con la crisi. Il brusco stop e le chiusure delle attività hanno in molti casi lasciato un segno definitivo. Alcune imprese non sono riuscite ad adattare la realtà imprenditoriale al mutamento dei metodi di lavoro e quindi si trovano ancora oggi in difficoltà.
È possibile, quindi, che a seguito del mancato pagamento delle imposte il contribuente, una volta ricevuto l’avviso bonario recante anche l’indicazione della sanzione del 10 per cento abbia fruito della rateazione. In alcuni casi gli stessi contribuenti non sono riusciti a rispettare i piani di rateazione decadendo dal beneficio. Si è così posto il problema di valutare le conseguenze a seguito del mancato e regolare pagamento delle rate relative al predetto avviso bonario.
In tal caso la maggiore sanzione del 30 per cento (in luogo di quella ridotta del 10 per cento) troverà applicazione sull’importo residuo ancora dovuto e non sugli importi relativi alle rate già pagate. In questo senso si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Emilia con la sentenza n. 41/1/24. Ciò anche laddove la violazione riguardi un periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi prima della “riforma delle sanzioni” risalente all’anno 2015.
La controversia riguardava il caso di un contribuente che dopo aver rateizzato l’importo dovuto sulla base dell’avviso bonario ricevuto ha omesso di versare le ultime due rate. A seguito del mancato pagamento ne conseguiva la relativa iscrizione a ruolo. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, nel rideterminare l’importo complessivamente dovuto iscriveva a ruolo non solo gli importi residui dovuti, ma la l’intera sanzione ricalcolata sul debito iniziale, quindi senza tenere conto degli importi già versati (secondo il piano di rateazione) oltre agli interessi.
Il contribuente presentava ricorso ritenendo applicabile l’art. 15 – ter del D.P.R. n. 602/1973 nella formulazione modificata dal D.lgs. n. 159/2015. Secondo la disposizione citata la decadenza dal beneficio della rateazione determina l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tuttavia, come detto, le sanzioni piene devono essere calcolate solo sugli importi residui non versati e non sull’ammontare del debito iniziale.
L’applicazione delle sanzioni sul debito residuo consiste in una nuova previsione entrata in vigore nell’anno2015. Invece, l’omesso versamento del contribuente riguardava l’Iva relativa all’anno 2011. Il contribuente riteneva però applicabile retroattivamente la norma così come modificata. Ciò in virtù del principio del favor rei. Al contrario, l’Agenzia delle Entrate riteneva che la nuova previsione potesse trovare applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre2014.
Il collegio giudicante ha invece accolto le doglianze del contribuente ritenendo applicabile l’art. 3 del D.lgs. n.472/1997, in virtù del quale trova applicazione la sanzione più favorevole al contribuente. Nel caso di specie la sanzione del 30 per cento avrebbe dovuto essere applicata sull’importo residuo (sulle due rate non versate) e non sull’ammontare complessivo del debito.
I giudici emiliani hanno fondato la propria decisione sul principio affermato dalla sentenza n. 8716/2021 della Corte di Cassazione. Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte la revisione del sistema sanzionatorio, di cui al D.lgs. n. 158/2015, deve trovare applicazione retroattivamente in virtù del principio del favor rei. È dunque irrilevante la decorrenza della nuova disposizione a condizione che la sanzione irrogata non sia divenuta definitiva.
Recentemente il legislatore delegato è intervenuto ancora una volta modificando l’impianto sanzionatorio del sistema tributario. Ciò anche al fine di rendere le sanzioni proporzionali alla gravità delle violazioni commesse. Tuttavia, a causa della mancanza della copertura finanziaria del decreto è stata prevista una deroga espressa al principio del favor rei. Le nuove e “ridotte” sanzioni si applicheranno esclusivamente alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore della nuova norma. La soluzione, adottata esclusivamente per la mancanza di risorse, desta notevoli perplessità soprattutto con riferimento all’osservanza dei principi propri della carta Costituzionale. Sussiste quindi il concreto rischio che il contenzioso sia ulteriormente alimentato.
Nicola Forte -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Revisione disciplina delle detrazioni fiscali 2024: chiarimenti del Fisco
Con la Circolare n.2/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità previste in materia di revisione dell’Irpef 2024 con il primo modulo attuativo della Riforma Fiscale, introdotto con il D.lgs.n.216/2023.
Nello specifico, la Circolare n.2/2024 sottolinea che l’articolo 2 del Decreto legislativo n.216/2023, attuativo della delega alla riforma fiscale in materia di revisione dell’Irpef, ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione a:
- gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR oda qualsiasi altra disposizione fiscale, ad esclusione delle spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1,lettera c), del TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
La riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull’importo della detrazione come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, il quale dispone che la «detrazione di cui al presente articolo spetta:
A. per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
B. per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
Ciò significa che per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la riduzione va applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del suddetto articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.
Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto sopra citato precisa, inoltre, che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.
Si riportano di seguito due esempi per comprendere meglio le novità introdotte.
Esempio 1 - Il contribuente Rossi, nell’anno d’imposta 2023 possiede i seguenti requisiti:
Reddito complessivo: € 60.000;
Spese per attività sportive ragazzi: € 1.000.
Ricalcolo detrazione:
Poiché il reddito complessivo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 120.000 euro e le spese per attività sportive rientrano tra gli oneri per i quali va ricalcolata la detrazione, il contribuente Rossi potrà usufruire di una detrazione pari ad euro 740 (1.000 – 260).
Esempio 2 - Il contribuente Verdi, nell’anno d’imposta 2023 possiede i seguenti requisiti:
Reddito complessivo: € 150.000;
Spese per assistenza personale: € 2.000;
Detrazione teorica: € 380 (2.000 x 19%).
Ricalcolo detrazione:
Poiché il reddito complessivo è superiore a 50.000 euro e superiore a 120.000 euro e le spese per assistenza personale rientrano tra gli oneri per i quali va ricalcolata la detrazione, occorre operare un doppio abbattimento dell’imposta come segue:
100 x (240.000 – 150.000) / 120.000 = 75%;
380 x 75% = 285 detrazione ricalcolata;
285 – 260 = 25 detrazione effettiva spettante.
È importante precisare che le modifiche introdotte dal primo modulo di revisione dell’Irpef hanno efficacia esclusivamente per l’anno 2024, in quanto per gli anni successivi sarà necessario attendere i prossimi decreti attuativi.
Elena Traini -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Rateazione e discarico, novità in vista per la riscossione dei ruoli
Nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri è iniziato l’esame preliminare dello schema di Decreto Legislativo inerente le disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Al centro della riforma le procedure di dilazione delle somme iscritte a ruolo e le nuove regole in tema di discarico delle somme affidate all’Agente della riscossione.
Intervenendo sull’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 lo scheda del provvedimento prevede che, per importi non superiori a 120.000 euro per singola istanza di rateazione, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà sia automaticamente concessa la dilazione fino a un massimo di ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028,centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Attualmente, nelle medesime condizioni, la ripartizione avviene fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
Nel caso in cui il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la bozza del Decreto Legislativo prevede la ripartizione del pagamento: per le somme di importo superiore a 120.000 euro per singola istanza, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; per le somme di importo fino a 120.000 euro, da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Lo schema all’esame del Consiglio dei Ministri conferma che la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà sia documentata dal contribuente: per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati la rateazione verrà concessa sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E.; per tutti gli altri soggetti, diversi da quelli precedentemente indicati, la dilazione avverrà in relazione all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
Al fine di limitare il magazzino in carico all’Ader la riscossione avrà una scadenza. Lo schema del provvedimento, infatti, disciplina il discarico automatico delle somme in carico, con rinuncia definitiva alle procedure della riscossione. Si dispone, in particolare, che le quote affidate all’Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento siano automaticamente discaricate. Il discarico potrà essere anticipato nel caso di chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale ovvero in assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti.
Il provvedimento prevede che siano temporaneamente escluse dalla procedura di discarico le quote affidate all’Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali, al 31 dicembre del quinto anno successivo, risulti sospesa la riscossione ovvero siano ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, nonché in presenza di accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Discarico temporaneamente escluso anche ove siano intervenute dilazioni concesse ai sensi dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ancora pendenti ovvero per le quali entro la medesima data si sono verificati l’inadempimento, la revoca ola decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, sia stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi. Nei casi appena descritti il discarico avverrà al 31dicembre del quinto anno successivo a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura del codice della crisi ovvero a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio o di revoca della sospensione.
Avvenuto il discarico si prevede che la riscossione, entro i termini di prescrizione, possa riavviarsi: gestita direttamente dall’ente creditore, affidata dall’ente creditore in concessione a soggetti privati individuati mediante procedura di gara a evidenza pubblica ovvero riaffidata per due anni dall’ente creditore all’Agenzia delle entrate-riscossione in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore. Se l’azione di riscossione si rivela infruttuosa il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento.
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Novità relative alla modalità di rettifica delle fatture elettroniche
Per le note di credito emesse dal cedente/prestatore, finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il cessionario/committente, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento (TD16, TD17, TD18e TD19) trasmessa al Sistema di Interscambio per integrare la prima fattura ricevuta (ossia, nei casi in cui è prevista la trasmissione al Sistema di Interscambio di un documento integrativo o di un’autofattura, con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.
Nella versione 1.9 del 5 marzo 2024 della Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che un’analoga modalità di trasmissione può essere utilizzata per rettificare, in diminuzione, un precedente documento trasmesso con le tipologie TD20, TD21, TD22, TD23,TD26 e TD28. Nell’ipotesi di rettifica effettuata con tali modalità, il documento trasmesso assume, in ogni caso, il valore di una nota di variazione ai fini IVA. In tali casistiche, il cessionario/committente, nel documento emesso per rettificare un precedente documento integrativo, deve indicare nel campo 2.1.6“DatiFattureCollegate” gli estremi della nota di credito ricevuta, quando disponibile.
Le stesse indicazioni valgono anche per le note di debito emesse dal cedente/prestatore per rettificare una fattura trasmessa, in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il cessionario/committente, quest’ultimo deve integrare la nota di debito ricevuta e può, al tal fine, utilizzare la medesima tipologia di documento trasmessa al Sistema di Interscambio per integrare la prima fattura ricevuta (ossia, nei casi in cui è prevista la trasmissione al Sistema di Interscambio di un documento integrativo o di un’autofattura, con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno positivo e non può utilizzare il documento TD05.
L’Agenzia delle Entrate, in proposito, ha specificato un’analoga modalità di trasmissione può essere utilizzata per rettificare, in aumento, un precedente documento trasmesso con le tipologie TD20, TD21, TD22, TD23,TD26 e TD28. Nell’ipotesi di rettifica effettuata con tali modalità, il documento trasmesso assume in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA. In tali casistiche, il cessionario/committente, nel documento emesso per rettificare un precedente documento integrativo, deve indicare nel campo 2.1.6 “Dati Fatture Collegate” gli estremi della nota di debito ricevuta, quando disponibile.
Con specifico riguardo all’utilizzo del campo 2.1.6 “Dati Fatture Collegate” nei codici TD16, TD17, TD18 e TD19,l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per rettificare una comunicazione trasmessa via Sistema di Interscambio con una delle predette tipologie, il cessionario/committente deve trasmettere un documento della medesima tipologia del documento già trasmesso al Sistema di Interscambio indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.
In particolare:
se la rettifica è dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal cedente/prestatore, nel campo 2.1.6“DatiFattureCollegate” vanno indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta e il relativo Id SdI; se la rettifica è dovuta a seguito di un errore nella comunicazione precedentemente inviata dal cedente/prestatore, nel campo 2.1.6 “DatiFattureCollegate” vanno indicati separatamente il numero e la data della comunicazione errata e il relativo Id SdI.
Infine, l’Agenzia ha precisato che la rettifica delle comunicazioni da esterometro trasmesse con tipo documentoTD17, TD18 e TD19 incide anche sugli obblighi di integrazione o di autofatturazione ai fini IVA qualora questi ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi, il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.
Marco Peirolo -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Il modello 730/2024: le novità
Con i provvedimenti n 68472 e 68478, l’Agenza delle Entrate ha approvato anche le modifiche per il modellodichiarativo 730.
Di seguito la platea di soggetti che possono fruire della compilazione del modello 730/2024 in base alla situazione in cui si trovano nel 2024:
- pensionati o lavoratori dipendenti;
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali,indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricolie di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali,provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
Parimenti si riportano di seguito le principali novità dal punto di vista fiscale.
Detrazioni per familiari:
Rispetto al 2022, con l’introduzione dell’Assegno unico, le detrazioni per i figli a carico sono previste solo per figli con 21 anni o più. Per i minori e le maggiorazioni per i disabili, infatti, sono state sostituite dall’assegno unico.
Mance detassate:
per il settore turistico-alberghiero le mance destinate ai lavoratori dai clienti possono essere qualificate come redditi da lavoro dipendente e, essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%.
Premi di produttività:
ridotta al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Superbonus:
per le spese sostenute nel 2022 rispetto al Superbonus che non sono state inserite nella dichiarazione precedente, è possibile indicarle in quella del 2024 e ripartirle in 10 rate. Si ricorda che rispetto alle spese effettuate nel 2023, la percentuale di detrazione è del 90% e non più del 110%.
Bonus mobili:
per il 2023 è stato fissato un tetto massimo di 8000 euro sulle spese detraibili.
Acquisto case nel 2023 con classe energetica A o B:
per entrambe queste tipologie di abitazioni acquistate nel 2023 dalle imprese costruttrici degli immobili stessi, è prevista una detrazione IVA del 50%.
Irpef redditi dominicali e agrari:
prorogata anche per il 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Imprenditori agricoli:
gli imprenditori agricoli, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA che hanno fruito nel 2023 di alcuni crediti d’imposta sulle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730.
Da quest’anno, inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W.
È stata estesa, anche ai soggetti con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la possibilità di chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi o di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari previsti e, quindi, entro il 30 giugno.
Da quest’anno i contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Samuele Granzotto -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Fisco: i termini per gli accertamenti beneficiano di una doppia proroga
Per gli atti con data di decadenza della notifica al 31 dicembre 2023, che devono essere preceduti, a pena di annullabilità, dal confronto obbligatorio, gli uffici applicano un doppio differimento, di 85 giorni causa Covid, più altri 120 successivi alla data di scadenza del contraddittorio.
Le norme del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio2024, sono in vigore dal 18 gennaio 2024. Questo decreto ha apportato “modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”, cioè alla legge 27 luglio 2000, n. 212. Una delle novità più rilevanti è recata dal nuovo articolo 6 –bis “principio del contraddittorio”.
Con questa norma, il legislatore detta le regole per un contraddittorio obbligatorio, informato ed effettivo, tra Fisco e contribuenti, prima di emettere un atto di accertamento. Per consentire il contradditorio, l’ufficio deve comunicare al contribuente uno “schema di atto”, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni o, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
In particolare, lo schema di atto deve indicare:
- a) il periodo o i periodi d’imposta oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
- d) il termine, non inferiore a 60 giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l’eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se chiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
La “motivazione rafforzata”
L’esito del contraddittorio deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve essere motivato per quelle che, invece, l’ufficio ritiene di non accogliere. La norma introduce l’obbligo di “motivazione rafforzata”. L’esito del contraddittorio costituisce, pertanto, una parte della motivazione, non essendo sufficiente il “dare atto” di quanto osservato dal contribuente nelle controdeduzioni, poiché dovranno essere argomentate le ragioni del mancato accoglimento.
Il Fisco intende “regalarsi” una proroga di 120 giorni
L’Agenzia delle Entrate, storicamente in ritardo nelle notifiche degli accertamenti, spesso fatte negli ultimi giorni dalla scadenza del 31 dicembre, intende “regalarsi” una doppia proroga di complessivi 205 giorni (85 più 120), ai quali occorre aggiungere anche i 60 giorni per il contraddittorio. Per gli accertamenti e per gli altri atti impositivi, con decadenza ordinaria della notifica al 31dicembre 2023, che devono essere preceduti, a pena di annullabilità, dal contraddittorio obbligatorio, l’agenzia delle Entrate intende quindi beneficiare sia della proroga di 85 giorni causa Covid, sia dei 120 successivi alla scadenza del contraddittorio. Per consentire il contradditorio, l’ufficio deve comunicare al contribuente uno “schema di atto”, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni o, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’accertamento può essere emesso solo dopo il termine fissato per il contraddittorio.
I tempi per notificare l’atto conclusivo
Se la scadenza del termine per il contraddittorio è successiva a quella di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, o se, fra la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio e il predetto termine di decadenza, decorrono meno di 120 giorni, quest’ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del contraddittorio (articolo 6 – bis, comma 3, terzo periodo).
Quando scatta la proroga di 120 giorni
I presupposti per la proroga di 120 giorni per l’atto definitivo sono la notifica dello schema dell’atto e la circostanza che :
- la data ultima per presentare le controdeduzioni scade in data successiva a quella in cui è fissata la decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo;
- oppure, tra la data ultima per la produzione delle controdeduzioni e il (successivo) termine di decadenza del potere di notificazione dell’atto, intercorrano meno di 120 giorni.
La lunga proroga di 205 giorni (85 più 120)
Considerato che, per gli atti con decadenza per la notifica dell’accertamento al 31 dicembre 2023, gli uffici ritengono applicabile il differimento di 85 giorni causa Covid, essi procederanno alla notifica dello schema di atto entro il 25 marzo 2024. Ad esempio, per la dichiarazione dei redditi relativa al 2017 regolarmente presentata, il cui termine ordinario per l’accertamento è scaduto il 31dicembre 2023, gli uffici ritengono di potere notificare lo schema di atto entro il 25 marzo 2024, beneficiando quindi della proroga di 85 giorni. Inoltre, per gli uffici, la notifica dello schema di atto consentirà di beneficiare della ulteriore proroga per notificare l’atto definitivo entro il centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per il contraddittorio obbligatorio fissato dall’ufficio. Questo significa che, in caso di schema di atto notificato il giorno 11 marzo 2024, beneficiando della proroga di 85 giorni per un accertamento il cui termine ordinario di decadenza era il 31 dicembre 2023, l’ufficio potrà emettere l’accertamento definitivo entro il 7 settembre 2024, in quanto:
- i 60 giorni per il contraddittorio scadono il 10 maggio 2024;
- i 120 giorni successivi al 10 maggio 2024 scadono il 7 settembre 2024.
I giudici bocciano la proroga di 85 giorni
In verità, va detto che la cosiddetta proroga a cascata di 85 giorni è stata più volte bocciata dai giudici tributari. Ad esempio, per la Corte di giustizia di primo grado di Latina, sentenza 974/2023, depositata il 25 ottobre 2023, la cosiddetta “proroga generalizzata” di 85 giorni è irragionevole e illogica, perché vale solo in relazione all’anno colpito dall’evento eccezionale Covid 19, cioè il2020, e, pertanto, deve essere annullato l’accertamento notificato il 23 marzo 2023, relativo al 2016, il cui termine scadeva il 31 dicembre 2022. Anche per i giudici di primo grado di Prato, sentenza 87/2/23 del 31ottobre 2023, è inapplicabile la proroga “a cascata” di 85 giorni. Deve essere quindi annullato l’accertamento notificato il giorno 8 marzo 2023, essendo superato il termine di scadenza del 31 dicembre 2022. Nello stesso senso, anche la sentenza n. 890/6/222 del 21 novembre 2022, dei giudici di primo grado di Torino. L’applicazione della proroga a cascata di 85 giorni può comportare un enorme contenzioso, con il rischio che l’erario, oltre a non incassare nulla, potrebbe essere condannato a pagare le spese di giudizio .
Quando scatta la proroga di 120 giorni
I presupposti per fare scattare la proroga di 120 giorni per emettere l’atto di accertamento definitivo sono la notifica dello schema dell’atto e la circostanza che:
- la data ultima per presentare le controdeduzioni scade in data successiva a quella in cui è fissato il termine di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo; ad esempio, notifica dello schema dell’atto, in data 10 novembre, con concessione del termine di 60 giorni; i 60 giorni scadono il 9 gennaio, cioè dopo il termine di decadenza del 31 dicembre per l’accertamento; il termine ultimo di notifica dell’atto di accertamento è il 9 maggio dell’anno successivo a quello di notifica dello schema dell’atto (centoventesimo giorno successivo al 9 gennaio);
- oppure tra la data ultima per la produzione delle controdeduzioni e il (successivo) termine di decadenza del potere di notificazione dell’atto intercorrano meno di 120 giorni.
Ai fini della proroga, quindi, i 60 giorni per il contraddittorio, di norma, con termine di decadenza fissato al 31dicembre, devono scadere in un periodo compreso tra il 4 settembre ed il 31 dicembre (in totale 119 giorni dal 4settembre, cioè meno di 120 giorni). Ad esempio, se i 60 giorni concessi per il contraddittorio scadono il 31ottobre, il termine ultimo di notifica dell’atto del Fisco è il 28 febbraio dell’anno successivo (centoventesimogiorno successivo al 31 ottobre). La proroga opera anche se le osservazioni scadono dopo il 31 dicembre; così, nel caso in cui il termine di 60 giorni scade il 20 gennaio dell’anno successivo, il termine ultimo di notifica dell’atto del Fisco sarà il 19 maggio (centoventesimo giorno successivo al 20 gennaio, cioè alla scadenza del termine per il contraddittorio).
Mimma Cocciufa & Tonino Morina -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Decreto PNRR e “piano 5.0”: misura e modalità di utilizzo delcredito d’imposta
La possibilità di fruire del credito d’imposta 5.0, anche se più complicato rispetto al bonus investimenti 4.0,rappresenta una straordinaria opportunità per le imprese. Si dovrà però prestare particolare attenzione alle modalità di utilizzo dei crediti di imposta.
Risulta più complessa anche la fase preliminare dell’agevolazione collegata alla riduzione dei consumi energetici. La misura dei predetti consumi incide sull’ammontare del credito d’imposta. Il legislatore ha inteso premiare i maggiori consumi energetici.
Il periodo di riferimento è costituito dagli anni 2024 e 2025. All’interno del predetto arco temporale dovranno essere effettuati gli investimenti agevolati. Il risparmio energetico non dovrà essere inferiore al 3 per cento e, in alcuni casi al 5 per cento. Trattandosi di condizioni essenziali al fine di fruire del bonus, la sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere certificata da un soggetto terzo indipendente. Il legislatore non ha invece consentito la possibilità di attestare la sussistenza delle predette condizioni mediante autocertificazione, quindi per il tramite di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il bonus investimenti 5.0 non può essere cumulato con il bonus investimenti per i beni strumentali 4.0. È invece cumulabile con gli altri aiuti di Stato. Sul punto è comunque opportuno attendere la versione definitiva del decreto.
Il legislatore ha previsto due diversi livelli del credito di imposta in esame. Il primo livello riguarda il superamento della soglia minima di risparmio energetico. In particolare, il credito d’imposta è pari al:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti superiore a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50milioni di euro per anno e per impresa beneficiaria.
Sono poi previste alcune maggiorazioni, quindi il credito d’imposta risulta “rinforzato”, se l’investimento consente di conseguire un maggior risparmio energetico. In particolare, il credito d’imposta è pari al:
- 40%, 20 e 10%, corrispondenti agli stessi scaglioni precedentemente indicati, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o al 10% per i processi direttamente interessati;
- 45%, 25% e 15%, corrispondenti agli stessi scaglioni precedentemente indicati, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o al 15% per i processi direttamente interessati.
L’utilizzo del credito è complicato, ed è necessario prestare particolare attenzione ai vincoli posti dal legislatore. Il credito d’imposta viene autoliquidato dall’impresa per essere utilizzato in compensazione con modello F24.
Preliminarmente, cioè prima degli investimenti, sarà necessario effettuare una comunicazione al GSE. Successivamente, per sbloccare l’utilizzo del credito, sarà necessario effettuare un’ulteriore comunicazione
avente ad oggetto il completamento degli investimenti. Sarà necessario acquisire le certificazioni di un valutatore terzo indipendente attestante la riduzione dei consumi e il raggiungimento di una serie di requisiti tecnici. Inoltre, dovrà essere acquisita una certificazione di un revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento della spesa ammissibile e la corrispondenza della documentazione contabile. La fattura dovrà indicare espressamente la normativa che prevede e disciplina il credito d’imposta.
Il credito 5.0 è fruibile in compensazione entro il 31 dicembre 2025, quindi può essere utilizzato più velocemente rispetto al credito d’imposta 4.0 che doveva essere necessariamente utilizzato in tre quote annuali di pari importo. Inoltre, il credito d’imposta 5.0 non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 è riportabile e fruibile in cinque rate annuali di pari importo.
Nicola Forte -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Credito d’imposta “transizione 5.0”: obbligo di certificazione
A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse stanziate, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti ammessi all’agevolazione.
In modo analogo ad altre misure agevolative, il bonus non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legislazione fallimentare, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. 231/2001.Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
Ai fini della disciplina agevolativa, rientrano tra i beni citati, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Il credito di imposta non è automatico (a differenza di quello previsto dalla L. 178/2020). Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo adisposizione dal GSE, la documentazione normativamente richiesta insieme ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al MIMIT, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite dispesa stabilito. Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con un decreto ministeriale da emanare. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione rilasciata da un valutatore indipendente (secondo criteri e modalità individuate con il citato emanando decreto). Il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione.
Il comma 15 stabilisce che, ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle norme agevolative (analogamente a quantoconcerne il credito di imposta investimenti ex L. 178/2020). È previsto un obbligo di certificazione della spesa analogo a quello relativo al bonus formazione 4.0.
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di spettanza dell’agevolazione.
Giovanni Riccio -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Forfettario: comunicazione di opzione e revoca riduzione contributi INPS del 35%
I contribuenti in regime forfettario di cui alla legge 190/2014, iscritti alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti, possono godere, ai sensi dell’articolo 1 comma 77 della menzionata norma, della riduzione del 35%dell’ammontare dovuto a titolo di contributi previdenziali, fissi e proporzionali.
Il già menzionato comma 77 recita: “Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione ,la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Tale riduzione è subordinata ad una espressa scelta in tal senso da parte del contribuente interessato, da esprimere entro il termine perentorio del 28 febbraio dell’anno per il quale si intende usufruire della riduzione.
Parimenti, entro la medesima data, è necessario comunicare la revoca dell’opzione precedentemente espressa, nel caso in cui si voglia volontariamente rinunciare alla riduzione contributiva, oppure vi si sia costretti, a seguito della perdita del regime forfettario.
Pertanto, entro il 28 febbraio 2024:
- i contribuenti in regime forfettario nel 2024, interessati a richiedere la riduzione contributiva e che non l’abbiano già richiesta in precedenza, sono tenuti a presentare apposita domanda di riduzione contributiva. Tale domanda, se accolta, ha effetto sulla contribuzione INPS dovuta per il medesimo anno, e quindi a valere sull’emissione dei contributi fissi, la cui prima rata scade a maggio 2024, e sui contributi proporzionali eventualmente dovuti, che saranno liquidati con il quadro RR del modello Redditi 2025 annodi imposta 2024. Se la domanda è già stata presentata in anni precedenti, se sussistono i requisiti per mantenere la riduzione contributiva, e non la si voglia revocare volontariamente, non è necessario rinnovare la scelta espressa in precedenza (Circolare INPS 22 del 31 gennaio 2017);
- i contribuenti con opzione attiva a seguito di quanto richiesto negli anni precedenti, laddove non adottino più il regime forfettario nel 2024, oppure, seppure in regime forfettario, intendano tornare a versare i contributi in misura piena – ai fini di un maggior accredito di somme ai fini pensionistici – dovranno comunicare la revoca dell’agevolazione, sempre a mezzo comunicazione telematica all’INPS.
Dal punto di vista operativo occorre evidenziare che, probabilmente a seguito della ridefinizione del sito INPS, non è più possibile come in passato inserire la domanda di riduzione contributiva, o la revoca della stessa, tramite l’area riservata del sito INPS, Cassetto Previdenziale Artigiani o Commercianti, area “Domande telematizzate”, Regime agevolato come da art. 1, comma 111 ss., della legge n. 208/2015. Tale “menù”, infatti, non è più presente.
Al fine di procedere con la trasmissione delle informazioni richieste è ora necessario accedere all’area riservata INPS e ricercare il servizio “Riduzione contributiva Artigiani e Commercianti”, senza preoccuparsi del fatto che
la descrizione breve di tale servizio possa lasciar intendere di trovarsi nell’area sbagliata. Infatti, la descrizione riporta esclusivamente “Trasmissione on line di informazioni e di dati utili alla liquidazione del TFR per artigiani e commercianti”, mentre le possibilità offerte dal servizio sono molte di più, e comprendono anche quanto qui di interesse.
Accedendo al servizio, si entra nell’area delle domande telematizzate Art Com. Sulla sinistra della videata occorre accentrare l’attenzione sulle diverse scelte disponibili. Per quanto qui di interesse rilevano:
- Adesione Regime Agevolato, da utilizzare per richiedere la riduzione contributiva a partire dall’emissione di contribuzione dovuta per l’anno 2024;
- Rinuncia Regime Agevolato, da utilizzare per comunicare la revoca dell’opzione espressa in anni precedenti, affinché l’emissione di contribuzione dovuta per il 2024 avvenga in misura piena.
Nel caso in cui la scelta sia quella dell’adesione, si evidenzia altresì - che entrando nella procedura - potrebbe sorgere qualche altra perplessità, poiché la pagina web è stata (impropriamente) titolata “Adesione Regime Minimi”, quando, fiscalmente parlando, i “minimi”, che peraltro non esistono più in quanto tali da anni, vengono normalmente identificati (talora anche come “ex minimi”) con i contribuenti in regime di vantaggio.
Sul punto è bene ricordare che i contribuenti in regime di vantaggio (o “minimi”, o “ex minimi”) non possono mai giovarsi della riduzione contributiva qui in esame, che è riservata ai contribuenti in regime forfettario.
Fortunatamente, proseguendo nella compilazione della domanda telematizzata, si potrà agevolmente verificare che ci si trova nell’area corretta, posto che il soggetto che richiede la riduzione è chiamato ad autocertificare di essere contribuente in regime forfettario, con corretto riferimento normativo alla L. 190/2014.
Per concludere, si ricorda che le domanda di adesione alla riduzione contributiva, o la comunicazione di revoca, possono essere presentate direttamente dal soggetto interessato, purché provvisto di credenziali di accesso all’area riservata MY INPS, oppure da parte di un Consulente / Commercialista delegato. In questo ultimo caso l’accesso avviene con le credenziali del consulente – commercialista, che in un secondo momento viene chiamato a precisare se opera per proprio conto o, come in questo caso, per conto di un assistito, per poi inserire il codice fiscale del soggetto sulla cui posizione si intende operare.
Sandra Pennacini -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Le novità in materia di aliquote IVA introdotte dalla Legge di Bilancio 2024
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/2024, ha illustrato le novità introdotte dalla L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) in merito alle aliquote IVA.
L’art. 1, comma 45, della Legge di Bilancio 2024 ha modificato le aliquote IVA relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta del 5%.
In primo luogo, sono stati abrogati i n. 1-quinquies) e 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n.633/1972, che assoggettavano all’aliquota IVA del 5%, rispettivamente:
- determinati prodotti destinati alla protezione dell’igiene intima femminile, quali assorbenti, tamponi e coppette mestruali;
- il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Il citato art. 1, comma 45, della Legge di Bilancio 2024 è intervenuto anche sulla Parte III della richiamata Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, modificando il n. 65) al fine di ricomprendere tra i beni/servizi soggetti all’aliquota IVA del 10%, in luogo di quella del 5%:
- il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso.
A seguito dell’introduzione dei nuovi n. 114.1) e 114.2) nella medesima Parte III della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, l’aliquota IVA ridotta del 10%, in luogo di quella del 5%, si applica anche per i prodotti assorbenti, per i tamponi destinati all’igiene femminile, per le coppette mestruali, nonché per i pannolini per bambini.
Sono stati, invece, esclusi dal novero dei beni assoggettati ad aliquota ridotta i seggiolini per bambini, per i quali l’IVA ritorna ad essere applicabile nella misura ordinaria del 22%.
Infine, limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 2024, l’art. 1, comma 46, della Legge di Bilancio 2024 ha prorogato l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% per il pellet di legno.
L’agevolazione in esame, inizialmente prevista per il solo anno 2023, è stata introdotta dall’art. 1, comma 733,della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), in deroga al contenuto del n. 98) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che esclude espressamente il pellet dall’ambito di applicazione dell’aliquota IVA del 10%, prevista per la legna da ardere.
Dal 1° marzo 2024, pertanto, la cessione di pellet di legno, di cui al citato n. 98), tornerà ad essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria, pari al 22%.
Marco Peirolo - FISCAL FOCUS Informati S.r.l.
Detrazione spese sanitarie pagate dal de cuius
L’Agenzia delle Entrate, tramite la Risposta n. 43 del 15 febbraio 2024, torna a fornire chiarimenti in merito al regime fiscale delle spese sanitarie sostenute da un fondo sanitario in nome del de cuius.
Il quesito in esame viene posto da un soggetto erede di un defunto iscritto ad un fondo sanitario di dirigenti aziendali, “in relazione al quale i contributi versati non sono deducibili dal reddito complessivo”.
Tale fondo, nell’anno successivo al decesso del de cuius, ha pagato una fattura intestata direttamente a quest’ultimo nell’anno successivo a quello del defunto, in ottemperanza a prestazioni sanitarie allo stesso rese nell’anno precedente.
In considerazione di ciò, l’erede chiede di sapere se tali spese possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi del defunto relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta l’emissione della fattura.
Preliminarmente, l’Agenzia ricorda che è l’art. 15 del TUIR a disciplinare il regime di detraibilità delle spese sanitarie, stabilendo che al fine di determinare l’esatto carico fiscale del contribuente, dall’imposta lorda è possibile detrarre spese sanitarie per un importo pari al 19% di quelle sostenute durante l’anno fiscale.
In tal senso possono essere considerate come rimaste a carico del contribuente anche le seguenti spese rimborsate che non possono essere considerate detraibili o deducibili:
- per effetto di contributi o premi di assicurazione;
- versati da altri e che concorrono a formare il suo reddito, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detraibilità in sede di ritenuta.
Sul punto, si è espressa, da ultimo, anche la Circolare n. 14/2023, la quale, tra le altre cose, ha stabilito che si considerano rimaste a carico del contribuente solo le spese sanitarie rimborsate qualora i contributi e “premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termine di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito”, con la precisazione che al fine di perfezionare la detrazione è necessario rispettare il c.d. principio di cassa, indicando il sostenimento delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi nella quale sono state effettivamente sostenute, anche raccogliendo l’idonea documentazione a supporto.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia richiama quanto già espresso attraverso la Ris. 167/2005,documento che aveva già ammesso la diretta detrazione da parte del contribuente delle spese sanitarie rimborsate da un fondo di assistenza sanitaria, in quanto “il pagamento diretto alle strutture sanitarie di atteggia come una mera modalità di liquidazione prevista, a scopo di semplificazione e velocizzazione della procedura”, salvo il rispetto del principio di cassa.
Tutto ciò considerato, l’Agenzia non consente la detrazione delle spese sanitarie oggetto di chiarimento, in quanto ritiene non rispettato il principio di cassa, poiché le stesse non sono state portate in detrazione nell’anno in cui le stesse sono state pagate dal fondo alla struttura sanitaria.
Marco Luciani -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Riforma dello Sport: abrogazione del vincolo sportivo e nuova figura dell’apprendistato sportivo
La riforma dello Sport ha introdotto la figura dell’apprendistato sportivo. Si tratta di una forma particolare di apprendistato diversa da quella ordinaria. Il legislatore si è preoccupato di garantire la crescita non solo sportiva, ma anche culturale dei giovani sportivi. Ciò anche al fine di favorire l’accesso all’attività lavorativa al termine della carriera sportiva.
L’introduzione di questa nuova forma di rapporto di lavoro va di pari passo con un’ulteriore e rilevante novità introdotta dalla Riforma dello Sport: l’abrogazione del vincolo sportivo. Le società sportive non potranno più impedire agli atleti migliori di cambiare club per diversi anni. Il tesseramento avrà di fatto una durata annuale.
La novità entrerà pienamente in vigore il 31 luglio 2024. Il 31 luglio scorso la novità ha interessato esclusivamente i nuovi tesseramenti. Il vincolo potrà al massimo avere una durata biennale per i giovani tesserati entro i 15 anni di età. Invece, in tutti gli altri casi la durata sarà limitata ad un anno.
La novità non potrà essere aggirata in alcun modo prevedendo, ad esempio, una penale per l’atleta che deciderà di cambiare società. L’unica deroga è per l’appunto rappresentata dalla stipula di un contratto di apprendistato sportivo. Questa forma contrattuale consente di “vincolare” i giovani per tre anni. Essa rappresenta, quindi, una deroga più che legittima ed espressamente prevista dal legislatore. L’apprendistato consente quindi di allungare la durata del vincolo sportivo che, secondo la disciplina ordinaria può avere, come detto, una durata di uno o due anni al massimo.
Le nuove regole (l’abrogazione del vincolo sportivo) entreranno in vigore nel mese di luglio prossimo. Pertanto, le società sportive dovranno essere pronte per utilizzare la nuova opportunità. Tuttavia, affinché la nuova forma contrattuale sia concretamente utilizzabile è necessaria l’approvazione di alcuni decreti di attuazione a tutt’oggi mancanti.
La riforma prevede tre diverse tipologie di apprendistato. Quello scolastico, quello professionalizzante e quello di alta formazione. Nel primo caso, l’atleta deve avere meno di 15 anni; per l’apprendistato scolastico deve avere un’età compresa tra i 15 e i 23 anni; per l’ultima forma un’età compresa tra i 18 e i 23 anni.
Per le prime due tipologie di apprendistato è necessaria l’emanazione di un DPCM in modo da stabilire gli standard formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all’acquisizione dei titoli e delle qualifiche. Per il momento le società sportive potranno fare ricorso unicamente all’apprendistato professionalizzante.
In quest’ultimo caso sarà necessario predisporre un piano formativo, nominare un tutor ed erogare la formazione secondo quanto previsto in dettaglio dal piano. Il rapporto tra la società e l’atleta dovrà essere gestito secondo le regole indicate dalla contrattazione collettiva.
Deve però osservarsi che a tutt’oggi un numero estremamente limitato di società ha fatto ricorso a questa forma contrattuale anche in considerazione dei costi ingenti rispetto alla stipula di un vero e proprio contratto di lavoro con un giovane atleta ancora in fase di crescita. La misura è completamente nuova e probabilmente le società sportive sono in attesa di ricevere i primi chiarimenti. E’ dunque probabile che avvicinandosi la data del 1° luglio2024, che le società ricorrano con interesse e maggiore frequenza alla stipula del contratto di lavoro dell’apprendistato sportivo.
In tale ipotesi, come detto, si supererà, almeno parzialmente, l’abrogazione del vincolo sportivo, ma con costi che le società di più piccole dimensioni non saranno sempre in grado di gestire.
Nicola Forte -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Bonus Sud escluso se i beni vengono consegnati nel 2024
Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione del 45 per cento (bonus Sud su investimenti in beni strumentali nuovi), ex legge 208/2015 (di Stabilità per il 2016), se i beni mobili (attrezzature per ampliamento) sono pagati interamente entro il 31 dicembre 2023 e la consegna avviene nel 2024, l’investimento è comunque agevolabile, anche se la circolare 34/E/2016 chiarisce che «le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione» ?
Considerato il passo successivo della stessa circolare («ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro»), si potrebbe interpretare - ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione - come effetto traslativo della proprietà il contratto tra le parti concluso con il totale pagamento del bene entro il 31 dicembre 2023, nonostante la consegna effettiva del bene nel 2024?
Come correttamente osservato dal lettore, la risposta al quesito è da individuare nella circolare 34/E/2016, avente a oggetto proprio il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98-108, della legge 208/2015). Nella circolare si legge, infatti, che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Dpr 917/1986 (Tuir). Questo articolo prevede che, in caso di acquisizione di beni, le spese si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, oppure - se diversa e successiva - alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro. Quindi, il primo momento a partire dal quale si considera effettuato l’acquisto coincide con la consegna del bene. Ed eventuali effetti traslativi o costitutivi
della proprietà, come sancito dall’articolo 109, devono risultare successivi alla consegna: se quest'ultima avviene nel 2024, è solo a partire da tale anno che l’acquisto si intende perfezionato, a nulla valendo il pagamento effettuato anticipatamente nel 2023. Il citato effetto traslativo/costitutivo potrà essere, come detto, solo successivo, e mai antecedente, al momento della consegna. Pertanto, nel caso prospettato, non è possibile godere
del bonus Sud, dal momento che il bene non risulta consegnato nel 2023, ultimo anno di applicazione dell’agevolazione in oggetto.
Barbara Marini- Il Sole 24 Ore
ASD: la personalità giuridica e il ruolo del Notaio
L’art. 14 del D.lgs. n. 39/2021 prevede la possibilità per le Associazioni Sportive Dilettantistiche di ottenere la personalità giuridica con un procedimento semplificato. Ciò derogando alla disciplina del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000.
La personalità giuridica potrà essere richiesta sia al momento in cui la ASD si iscrive al RASD (Registro Attività Sportive Dilettantistiche), ma anche successivamente, per le associazioni già in attività.
Si tratta di una semplificazione notevole in quanto il procedimento di cui al citato Decreto n. 361, oltre ad essere più articolato, espone l’Associazione sportiva che effettua la richiesta di riconoscimento ad una valutazione sulla congruità del fondo di dotazione rispetto agli obiettivi che si prefigge. In alcuni casi il riconoscimento potrebbe essere negato in quanto il fondo di dotazione iniziale sarebbe ritenuto insufficiente rispetto alle finalità dell’associazione.
Questo rischio invece non sussiste nell’ipotesi in cui si decida di richiedere la personalità giuridica a seguito dell’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021. In questo caso la procedura, oltre ad essere semplificata, attribuisce all’ente associativo maggiori certezze.
Non sussiste alcun rischio circa la mancanza di congruità del fondo di dotazione iniziale. L’art. 14 in esame prevede espressamente che a tal fine è sufficiente un patrimonio minimo di 10.000 euro. A tal proposito il comma 3-ter prevede espressamente che
“Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”.
Il notaio, come si desume dall’art. 14 in commento, assume un ruolo centrale nel verificare la sussistenza di tale patrimonio minimo. Tuttavia, mentre l’attività del notaio è evidente qualora la richiesta di riconoscimento venga effettuata all’atto della costituzione con l’iscrizione nel RASD, la procedura non è del tutto chiara per le ASD già costituite e in possesso della personalità giuridica ex DPR n. 361/2000 che ottengono l’iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche. In questo caso la norma prevede la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche ex DPR n. 361/2000.
Con riferimento a quest’ultimo caso non è chiaro se l’iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche necessiti dell’atto pubblico al fine del controllo notarile sulla consistenza del patrimonio minimo. In questo senso si è espresso il Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio n. 23-2023/CTS. Se l’associazione dovesse adeguare anche lo statuto il problema non si porrebbe perché con l’atto pubblico di adeguamento si effettuerebbe anche la verifica del patrimonio minimo. Invece, il problema sussiste se lo statuto non deve essere adeguato.
Deve però osservarsi che la possibilità di fruire della procedura semplificata di cui all’art. 14 in commento non è ancora operativa, se non superando una serie di criticità, mancando il relativo decreto di attuazione che avrebbe dovuto essere approvato entro la fine dell’anno 2023. Il decreto avrà quale oggetto il nuovo regolamento del registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Con il nuovo regolamento sarà “concepita” la nuova piattaforma per la gestione del processo legato all'acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni.
Ad oggi, non è impossibile richiedere la personalità giuridica per una Asd (e anche ottenerla), ma il processo è ancora molto farraginoso. Con regolamento e piattaforma, almeno una parte delle criticità rilevate fino ad oggi dovrebbero essere superate.
Nicola Forte- Informati S.r.l.
Sale la ritenuta dall’8 all’11 per cento sui bonifici per agevolazioni fiscali
Tra le novità introdotte dalla nuova Legge di bilancio spicca la misura che verrà applicata dal 1° marzo prossimo, riguardante l’aumento dall’8 all’11 per cento della ritenuta sui bonifici parlanti per ottenere le agevolazioni fiscali.
Quando si eseguono lavori su edifici esistenti per i quali si intende beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (50%) o sul risparmio energetico (65%), di cui all'art. 16-bis del D.P.R. 22.12.1986 n. 917,è obbligatorio effettuare i pagamenti con un apposito modulo di bonifico per le detrazioni fiscali. Esistono differenze importanti fra il modello di bonifico per le detrazioni fiscali e il bonifico ordinario. Innanzitutto nel bonifico per le detrazioni fiscali ci sono appositi campi dove indicare la tipologia di detrazione di cui si intende beneficiare (se ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico), il codice fiscale di colui che effettua il pagamento(e che beneficerà della detrazione) e il codice fiscale/partita iva del beneficiario del bonifico. Questi campi non sono invece presenti in un bonifico ordinario. Tuttavia, la differenza sostanziale è la ritenuta d'acconto che viene applicata sui bonifici per le detrazioni fiscali. La ritenuta non viene invece mai applicata sui bonifici ordinari. L'art. 25 del Dl 78/2010 (convertito con Legge 122/2010) imponeva che la ritenuta d'acconto ammontasse al10%. L'aliquota è stata prima ridotta al 4% nel 2011, per essere poi rialzata all'8% con la Legge di Stabilità 2015(art. 1, comma 657 Legge del 23 dicembre 2014 n. 190) e, ora, con la nuova Legge di bilancio 2024, all’11%per i bonifici effettuati dal 1° marzo 2024.
Al momento del pagamento di un bonifico per le detrazioni fiscali, banche e Poste Italiane Spa devono operare automaticamente una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavorio dal professionista che li segue. In altri termini, sull'importo versato dal cliente la banca o Poste Italiane Spa trattengono una somma che versano direttamente all'erario a titolo di anticipo delle tasse che l'impresa esecutrice dei lavori o il professionista dovranno pagare in futuro sulla base del proprio reddito.
È bene specificare che il sostituto d'imposta, ossia il soggetto che opera la ritenuta e la versa all'erario, non è il committente dei lavori, ma le banche o le poste, che dovranno rilasciare al beneficiario del bonifico la certificazione della ritenuta effettuata a chiusura dell'anno fiscale. Nelle fatture dei fornitori non dovrà comparire alcuna dicitura relativa alla ritenuta applicata. Gli istituti di credito e le poste attueranno automaticamente la ritenuta.
Nella Circolare 28 luglio 2010, n. 40/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti su come banche e poste devono calcolare la ritenuta di acconto.
La ritenuta che verrà effettuata dalla banca o dalle poste va calcolata esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'Iva. Pertanto, rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta (il cosiddetto sostituto d'imposta) dovrà scorporare l'Iva. Giustamente l'Agenzia delle Entrate rileva che, poiché non sempre l'aliquota Iva sulle fatture per lavori edili è fissa, (per i lavori eseguiti su edifici esistenti può ammontare al 10%,al 22%, e per alcune fatture in parte al 10% e in parte al 22%), non potendo banche e poste verificare ogni volta l'importo esatto corrispondente all'Iva in fattura, l'Agenzia delle Entrate indica che ci si debba sempre riferire all’aliquota più alta, e cioè al 22%. Ogni bonifico verrà quindi sottoposto alla ritenuta dell'8% (o dell’11%) dopo lo scorporo di un’Iva presunta del 22%.
Esempio:
Fattura di € 10.000 + Iva 10% = € 11.000 totale fattura e totale bonifico.
Per il calcolo della ritenuta, la banca scorpora il 22% dell’Iva per determinare l’imponibile ai fini del calcolo della ritenuta:
11.000/122*100 = 9.016,39 imponibile per calcolo ritenuta
9.016,39 x 8% = 721,31 ritenuta pari all’8% (per bonifici effettuati fino al 28/02/2024)
9.016,39 x 11% = 991,80 ritenuta pari all’11% (per bonifici effettuati dal 01/
Elena Traini - Informati S.r.l.
In attesa del decreto attuativo ZES unica ancora al palo
Il Legislatore, inoltre, è intervenuto in modifica del comma 6 dell’articolo 16 del D.L. 124/2023 (cd. decreto Sud) stabilendo che con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli ,anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa citato.
Riteniamo, tuttavia, sia doveroso osservare quanto segue.
Il citato comma 6, nella versione ante modifica prevedeva che il menzionato decreto doveva essere emesso entro il 30 dicembre 2023. Termine, ca va sans dire, non è stato rispettato.
La versione novellata della norma non prevede alcun termine.
Ciò risulta assolutamente inconciliabile con i tempi di realizzazione fissati dal decreto Sud. Il credito di imposta, infatti, è commisurato agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024.
Considerato che sono ammessi anche gli investimenti relativi all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti , l’orizzonte del 15 novembre appare estremamente ravvicinato; quindi, diviene ancor più grave la perdurante mancata operatività della norma.
Un’altra caratteristica dell’agevolazione in commento che va evidenziata è la previsione di un limite minimo di investimenti pari a 200.000 euro, con la conseguenza che, a differenza dell’agevolazione del bonus investimenti nel Mezzogiorno (ex L. 208/2015), che non prevedeva alcun limite minimo, i progetti di investimento al di sotto tale soglia, verosimilmente posti in essere per avviare piccole attività, sono esclusi da qualsiasi agevolazione informa di credito di imposta.
La disciplina della ZES unica, inoltre, prevede un limite massimo di spesa per progetto di investimento pari a100 milioni di euro.
La Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Nel periodo sopra citato, alle imprese che effettuano acquisizioni di beni strumentali , anche mediante contratti di locazione finanziaria , destinati a strutture produttive ubicate nei prefati territori, viene concesso un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura massima prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027.
La nuova edizione della Carta prevede i seguenti massimali per le grandi imprese:
15%, per le aree dell’Abruzzo che rientrano nella Carta degli aiuti a finalità regionale;
30%, per le regioni di Molise, Basilicata e Sardegna;
40%, per la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia.
I massimali previsti per le grandi imprese sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole.
Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito dalle regole comunitarie, relativi all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Sono escluse dall’agevolazione le imprese che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché' nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, ed a quelle che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento, ovvero in difficoltà secondo i parametri UE.
Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziari il ricalcolo si effettua anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
L’agevolazione in parola è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle relative norme comunitarie. Per il riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone agevolate, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza di tale obbligo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità previste per il ricalcolo.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo; inoltre, non subisce il limite di250.000 previsto dall’articolo 1, comma 53, della L. 244/2007.
Giovanni Riccio - Informati S.r.l.
Credito d'imposta ZES unica, limiti e incognita tempi di attuazione
Credito d’imposta fruibile per il solo 2024 dalle imprese che investiranno nei territori della Zona Economica Speciale SUD, o ZES unica, istituita con decorrenza 1° gennaio scorso dall’articolo 9 del D.L. n. 124/2023. Macon alcune limitazioni frutto del combinato disposto tra l’articolo 16 del citato decreto 2023 istitutivo dell’incentivo e dell’articolo 1, comma 249, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di Bilancio 2024).
Occorre anzitutto rammentare che i territori interessati dalla ZES unica sono quelle delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Una prima limitazione che si incontra nella fruizione dell’aiuto è di carattere temporale. Non si comprende come mai, infatti, mentre il comma 1 dell’articolo 16 sembra concedere il beneficio per l’intero 2024, il successivo comma 4 lo circoscrive agli investimenti che saranno effettuati soltanto fino al prossimo 15 novembre. Un chiarimento su questo primo aspetto sarebbe opportuno. La struttura dell’agevolazione è del tutto simile a quella riguardante il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno vigente sino al 31 dicembre dell’anno appena trascorso. Addirittura, prima dell’ufficializzazione del testo normativo attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vi era un richiamo all’articolo 1, commi 98 - 107, della legge n. 208/2015 «per quanto non espressamente previsto». Con riferimento all’ambito temporale della disposizione, questo dato è importante poiché consente di individuare il momento dell’investimento da determinare secondo le regole generali di competenza di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR come declinato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 (al riguardo può vedersi il recente contributo Bonus Sud soltanto per gli investimenti completati entro il 31 dicembre 2023).
Una seconda limitazione potrebbe riguardare le risorse destinate a finanziare la misura. Ma non è possibile affermarlo con certezza non potendo prevedere a quanto ammonterà il totale dell’aiuto richiesto e nel silenzio della norma su come, eventualmente, ripartire risorse che si dovessero rivelare minori rispetto al richiesto. Lo stanziamento ammonta a 1.800 milioni di euro. Si tratta di risorse individuate dalla legge di Bilancio 2024 che, con l’articolo 1, comma 249, ha sostituito il comma 6 dell’articolo 16 del D.L. n. 124/2023. Tale disposizione rimetteva, prima dell’intervento della manovra, ad un decreto attuativo da emanare entro lo scorso 30 dicembre l’onere di individuare le risorse. A seguito della modifica, tale decreto dovrà soltanto definire modalità di accesso al beneficio, criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, nonché la disciplina dei controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa. Contrariamente alla norma originariamente promulgata, tuttavia, con la recente modifica scompare qualsiasi termine entro cui adottare il decreto.
Con augurio che ciò non comporti una scomoda protrazione dei tempi di attuazione.
L’intensità degli aiuti dovrebbe (o potrebbe) essere maggiore rispetto a quella prevista per il bonus Sud spettando «nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027». Il credito d’imposta Mezzogiorno, invece, si determinava secondo le minori percentuali previste dalla previgente Carta valevole per il periodo 2014-2020 C (2014) 6424 final, cessata di efficacia il 31 dicembre 2021. Per cantare vittoria sulla maggiore intensità, tuttavia, si dovrà attendere l’evoluzione della sopra affrontata questione risorse.
A differenza del bonus Mezzogiorno, oltretutto, il nuovo incentivo potrà essere invocato per progetti di investimento di valore non inferiore a 200.000 euro determinandolo su un massimo di 100 milioni di euro. La soglia massima è la medesima prevista per il credito d’imposta per le ZES vigente sino allo scorso 31 dicembre.
L’incentivo competerà anche per l'acquisto di terreni e per l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. In tal caso, tuttavia, il valore dei terreni e degli immobili non potrà superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
L’aiuto, come per il credito d’imposta Mezzogiorno, spetterà alle imprese che acquisiranno beni strumentali «facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014» e non potrà invocarsi, pertanto, per l’acquisizione del singolo bene. Agevolati anche i beni in leasing assumendo il costo sostenuto dal locatore. Prevista la rideterminazione dell’incentivo sei beni non dovessero entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione e se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello dell’entrata in funzione, dovessero essere dismessi o ceduti.
Il settore della produzione primaria è ammesso all’agevolazione «nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico». Al riguardo, a differenza di quanto non avvenuto con il bonus Mezzogiorno, non soltanto occorre far rientrate esplicitamente nel perimetro del beneficio le imprese agricole titolari di reddito agrario, ma anche l’indicazione esplicita della normativa in tema di aiuti di Stato cui fare riferimento.
Nessun cenno dell’articolo 16 alla possibilità di cumulo del credito d’imposta con altri benefici, ma non vi è neanche alcun divieto. Si ritiene, pertanto, debba valere la regola generale della cumulabilità garantendo il non superamento del costo complessivo e comunque nel rispetto delle discipline di riferimento di ciascun aiuto. Dovrebbero essere applicabili i chiarimenti della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 33 del 31dicembre 2021.
Francesco Giuseppe Carucci - Informati S.r.l.
Canone RAI: i nuovi importi per il 2024
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.1/2024 indica i nuovi importi del canone RAI dovuto per l’anno2024 per le varie casistiche, in sostituzione delle corrispondenti tabelle contenute nella Circolare n. 45/2016. Si ricorda, infatti, che l’articolo 1 comma 19 della legge di Bilancio 2024 n. 213/2023 ha stabilito che la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all’articolo 1 comma 40 della legge n. 232/2016,è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.
In particolare, nella tabella 1 sono indicati l’importo del canone complessivo per il rinnovo degli abbonamenti mentre nella tabella 2 sono indicati gli importi per i nuovi abbonamenti per l’anno 2024.
Invece, rispettivamente nelle tabelle 3 e 4 sono indicati l’importo delle rate da addebitare ai titolari di utenza elettrica residenziale, per le utenze già attive al 1° gennaio 2024 e per le nuove attivazioni che avverranno nel corso del 2024, in funzione del mese di attivazione. Infatti, in base a quanto previsto dall’articolo 4 del Regio decreto-legge n. 246/1938, l’obbligo di pagamento decorre dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell’apparecchio e per quanti sono i mesi dell’anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre.
Infine, nella tabella 5 è indicato l’importo delle rate, sia per le utenze già attive che per le nuove attivazioni nell’ipotesi in cui il canone sia dovuto per il solo primo semestre del 2024.
Serena Pastore - Informati S.r.l.
Cedolare secca per le locazioni brevi di immobili
La versione definitiva della legge di Bilancio del 2024 ha confermato l’incremento della cedolare secca dal 21 al 26 per cento applicabile alle locazioni brevi, ma solo a partire dal secondo immobile concesso in locazione.
La novità è prevista dall’art. 1, comma 63 della L. 30 dicembre 2023, n. 213. L’incremento della tassazione è stato disposto intervenendo direttamente sull’art. 4 del D.L. n. 50/2017.
Secondo quanto previsto dalla disposizione definitivamente approvata il contribuente può scegliere per quale degli immobili concessi in locazione (breve) continuare ad applicare l’imposta sostitutiva del 21 per cento. La scelta potrà riguardare un solo immobile e naturalmente la scelta ricadrà sul cespite i cui canoni di locazione incassati nell’anno sono di più elevato ammontare.
L’ambito applicativo della disposizione è circoscritto ai contratti di locazione breve o assimilati. Pertanto, la cedolare secca relativa agli altri contratti di locazione non risulta variata. Secondo quanto previsto dal D.L. n.50/2017 si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un’unità immobiliare da locare”.
Occorre poi tenere conto anche di quanto previsto dall’art. 1, comma 595 della L. n. 178/2020 ancora oggi in vigore. In base alla disposizione citata si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. L’attribuzione di tale natura non consente di ricondurre il relativo contratto nell’ambito della disciplina delle locazioni brevi e, conseguentemente applicare la cedolare secca. In tale ipotesi i canoni di locazione costituiranno i proventi dell’attività d’impresa esercitata.
Secondo la novella, se nel corso dell’anno il contribuente avrà concesso in locazione (breve) un solo immobile sarà possibile fruire dell’applicazione dell’imposta sostitutiva (la cedolare secca) in luogo della tassazione ordinaria nella misura del 21 per cento. A tal proposito sembra comunque necessario manifestare la propria volontà all’interno della dichiarazione dei redditi.
Qualora gli immobili concessi in locazione siano più di uno (fino a quattro) il contribuente potrà comunque scegliere liberamente e senza alcun vincolo, per quale immobile continuare ad applicare la cedolare secca del 21 per cento. Invece, ai canoni di locazione degli altri immobili si applicherà la cedolare secca del 26 per cento. Se gli immobili concessi in locazione sono più di quattro la predetta disciplina non potrà essere applicata.
La normativa sulle locazioni brevi obbliga gli intermediari, qualora incassino canoni e i corrispettivi di contratti di locazione breve per conto dei proprietari ad operare una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni stessi, all’atto del pagamento del beneficiario. La ritenuta deve essere quindi operata e versata non al momento dell’incasso del canone di locazione, ma nel momento stesso in cui il canone viene riversato dall’agente immobiliare (o dal portale) al proprietario.
La nuova disciplina non modifica l’ammontare della ritenuta che resta del 21 per cento che però si considera sempre operata a titolo di acconto. Invece, secondo la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2023 la ritenuta si considerava operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca e a titolo di acconto laddove i canoni di locazione fossero assoggettati a tassazione IRPEF ordinaria.
Nicola Forte - Informati S.r.l.
Assunzioni 2024 a tempo indeterminato più convenienti con la riforma fiscale
Il Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023 ha dato il definitivo via libera al decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 recante “attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, pubblicato poi sulla GU Serie Generale n. 303 del 30.12.2023. Tra le misure più interessanti, l’incentivo concesso ad imprese e professionisti che nel 2024 effettueranno nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Possono beneficiare della misura:
- i titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e professioni, che hanno esercitato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni;
- sono esclusi le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria alla luce del D. Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi). Si tratta, ad esempio, delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, del concordato preventivo, del concordato minore o degli accordi opiani di ristrutturazione soggetti ad omologazione da cui discenda l’estinzione dell’impresa.
A favore di tali soggetti viene concessa una maggiorazione del costo ammesso in deduzione, pari al 20%. Il costo oggetto di maggiorazione ai fini fiscali è quello relativo alle nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Le condizioni per fruire del beneficio, che devono essere entrambe rispettate, sono:
- che si verifichi, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, un incremento occupazionale. Tale incremento si considera verificato a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
- che alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
La maggiorazione del costo riconosciuto ai fini fiscali, nella misura del 20%, è applicabile al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato come segue:
il minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico (ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9),del Codice civile) dell’anno oggetto di agevolazione, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31dicembre 2023. Per i soggetti che non predispongono il bilancio in formato UE, occorre guardare alle voci
inerenti al costo del personale, imputati in base alle regole ordinariamente applicabili in ragione del regime contabile adottato dal contribuente.
La maggiorazione del costo riconosciuto ai fini fiscali può essere ancora superiore, laddove ad essere oggetto di assunzione siano lavoratori meritevoli di particolare tutela. Tali lavoratori sono quelli individuati nell’allegato 1 al decreto:
- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento(UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4maggio 2023, n. 48;
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell’articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione di cui all’articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Laddove ad essere oggetto di assunzione sia un lavoratore svantaggiato, come sopra definito, il costo rilevante ai fini del calcolo della maggiorazione dovrà essere moltiplicato per coefficienti di maggiorazione che saranno stabiliti con successivo decreto MEF, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La determinazione di tali coefficienti dovrà essere effettuata, come da disposizione del decreto legislativo qui in esame, in modo tale da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per tali lavoratori.
Per concludere, si evidenzia che, così come previsto per altre misure assunte con il decreto legislativo qui in esame, dell’agevolazione non si dovrà tenere conto nella determinazione dell’acconto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ovvero l’imposta sulla quale parametrare gli acconti dovuti dovrà essere rideterminata senza considerare la maggiorazione di costo riconosciuta in presenza di incremento occupazionale.
Sandra Pennacini - Informati S.r.l.
Approvata la Riforma IRPEF 2024
Il Consiglio dei ministri tenutosi il 28 dicembre 2023 ha dato il definitivo via libera ad un altro, fondamentale, decreto legislativo emanato in attuazione dei principi fissati dalla legge delega per la riforma fiscale, L.111/2023. Si tratta dell’atto di Governo nr. 88, “Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, la cui approvazione era prevista in prima battuta già una decina di giorni fa, salvo poi essere rinviata al fine di accogliere alcune osservazioni emerse dall’esame delle Commissioni parlamentari.
Come da indirizzo della citata legge delega per la riforma fiscale, la direzione auspicata è quella di addivenire, un domani, da una unica aliquota IRPEF. Il passaggio, semmai avverrà, sarà comunque graduale; infatti, al momento viene realizzato un primo passo, con l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito attuali, e la riduzione di due punti percentuali dell’aliquota applicata ai redditi tra 15.000 e 28.000 euro.
A valere dal 2024, l’IRPEF sarà pertanto calcolata sulla base di tre scaglioni:
a) fino a 28.000 euro di reddito, aliquota 23%;
b) oltre 28.000 e fino a 50.000 euro di reddito, aliquota 35%;
c) oltre 50.000 euro di reddito, aliquota 43%.
Ulteriormente, viene realizzato un altro obiettivo fissato nella legge delega, ovvero quello della parificazione della “no tax area” per dipendenti e pensionati. Quanto sopra tramite l’innalzamento a 1.955 euro (rispetto agli attuali 1.880 euro) della detrazione prevista dall’articolo 13 comma 1 lettera a) primo periodo del TUIR.
Si presti tuttavia attenzione al fatto che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si dovrà assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove aliquote, e nemmeno l’innalzamento della detrazione per redditi di lavoro dipendente.
Anche le detrazioni per oneri e spese vengono ulteriormente riviste, al ribasso. Come noto, per quanto riguardala detrazione IRPEF 19% la norma già attualmente stabilisce (ma solo con riferimento a talune spese) una contrazione della detrazione a partire dai redditi superiori a 120mila euro, fino ad azzeramento al raggiungimento dei 240.000 euro di reddito.
Tale contrazione resta invariata, ma ad essa si aggiunge una nuova limitazione: la detrazione come sopra calcolata sarà ulteriormente ridotta di un ammontare fisso, pari a 260 euro, per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Anche in questo caso la “penalizzazione” non riguarda tutti gli oneri e le spese detraibili; infatti, la detrazione per spese sanitarie, al netto della consueta franchigia, resta invariata.
Altri interventi contenuti nel decreto sono finalizzati a non intaccare il trattamento integrativo riconosciuto ai lavoratori dipendenti, ed il gettito relativo alle addizionali per Regioni e Comuni. Infatti, la modifica delle aliquote IRPEF e della “no tax area” dei lavoratori dipendenti avrebbe potuto determinare un effetto a cascata, che viene mitigato, con riferimento alla prima problematica, rivedendo il meccanismo di calcolo del trattamento integrativo in modo tale che lo stesso venga mantenuto invariato in capo agli attuali beneficiari. Per quanto riguarda addizionali regionali e comunali, invece, viene concesso più tempo per l’adozione delle necessarie delibere, in modo tale che gli enti locali possano rimodulare la richiesta avanzata ai contribuenti facendo salvo il necessario gettito.
Particolarmente interessante, infine, è la misura di cui all’articolo 4 del decreto qui in esame, titolato “Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni”.
Si tratta dell’attuazione del principio di incentivo delle assunzioni contenuto nella legge delega, incentivo che viene riconosciuto viene ora materialmente riconosciuto ricorrendo allo strumento della maggiorazione ai fini fiscali del costo sostenuto (il minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico), a condizione che il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato al termine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 risulti superiore al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo di imposta precedente. Viene comunque tutelato anche il lavoro a tempo parziale, con la previsione che nessuna maggiorazione spetti se il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero di dipendenti mediamente occupato nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023.
In sintesi, imprese e professionisti che nel 2024 andranno ad incrementare la forza lavoro assunta a tempo indeterminato, potranno godere della maggiorazione ai fini fiscali del 20% del costo sostenuto. Tale maggiorazione potrà risultare ulteriormente incrementata laddove le nuove assunzioni si riferiscano a soggetti svantaggiati, secondo percentuali che saranno stabilite con successivo decreto.
Sandra Pennacini - Informati S.r.l.