Arriva il DL Salva Superbonus. Niente proroga nè SAL straordinario selettivo

Sarà un Decreto Legge ad hoc a tentare di sbrogliare la matassa Superbonus. Il tentativo, tuttavia, sembra destinato a fallire. Non ci sarà una proroga del periodo di vigenza, come accaduto fino ad oggi per gli interventi su unità immobiliari unifamiliari/plurifamiliari, né l’introduzione di una misura finalizzata ad evitare la paralisi, come il Sal straordinario paventato nei giorni scorsi. Per ora solo una sanatoria a favore di coloro che non ultimeranno gli interventi, nonchè ulteriori contributi per i contribuenti con reddito medio basso.

Tutti attendono di conoscere i dettagli del Decreto “Salva Superbonus” approvato ieri in Consiglio dei ministri. Dalla lettura della prima bozza resa disponibile alle 20:30 di ieri sera le notizie non sono confortanti. Non viene confermata l’idea del Sal Straordinario per tutte le spese sostenute entro la fine dell’anno, sulla scia della proposta già avanzata dal Senatore Guido Quintino Liris (Fdl). Tale possibilità, ipotizzata per gli interventi maggiormente meritevoli e con Stato avanzamento lavori al 31 dicembre 2023 almeno pari al 30 per cento, è stata definitivamente bocciata.

Le principali disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia prevedono semplicemente la salvaguardia delle detrazioni per gli interventi Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, perle quali sia stata esercitata almeno un’opzione di sconto sul corrispettivo o sconto in fattura entro il 31 dicembre2023, in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.

Pertanto, al verificarsi di tale condizione, sarà possibile modificare o interrompere i lavori, senza alcuna conseguenza sulle cessioni già effettuate. Di contro, nei casi in cui non sia stata esercitata alcuna opzione entro il 31 dicembre 2023, per il mancato raggiungimento del stato di avanzamento lavori minimo del 30 per cento o in conseguenza della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, gli interventi dovranno essere completati. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso Decreto Legge n. 34 del 2020, nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

In maniera del tutto irrilevante, agli estremi della pura propaganda elettorale, il Decreto Legge in commento dispone ulteriori contributi a favore dei contribuenti meno abbienti con reddito di riferimento del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, in relazione agli interventi condominiali e assimilati che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo, da erogarsi a valere sulle risorse residue di cui all’articolo 9,comma 3, del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176, verrà erogato secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Non è passata la soluzione proposta avanzata dai Commercialisti, in audizione al Senato sul disegno di Legge relativo Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, che avrebbe consentito, a partire dal 1° gennaio 2024, la rinuncia dell’impresa esecutrice dei lavori a percepire il 30 per cento di corrispettivo non più coperto dal Superbonus. Qui l’intento era quello di evitare, soprattutto in ambito condominiale, il circolo vizioso connesso ai principi di imputazione delle spese, secondo i quali le fatture oggetto di sconto parziale sul corrispettivo si intendono sostenuta solo nel momento in cui viene disposto il bonifico parlante a copertura della quota della fattura in accollo del contribuente.
In materia di eliminazione delle barriere architettoniche la detrazione viene limitata ai soli interventi inerenti esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Pertanto niente più agevolazioni per gli interventi relativi agli infissi, tanto di moda nell’ultimo periodo, e per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. In ogni caso il rispetto dei requisiti tecnici per poter beneficiare dell’agevolazione, previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, dovrà risultare da un’apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
Relativamente agli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119-ter del Decreto Legge n. 34 del 2020 la deroga al blocco delle cessioni introdotta dall’articolo 2, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 11 del 2023, sarà ammessa per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. In deroga alla deroga, tale limitazione non si applicherà alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023 da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa, e da persone fisiche, per gli interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, senza considerare i redditi dei soggetti in condizioni di disabilità accertata.
Le modifiche apportate all’articolo 119-ter del Decreto Legge n. 34 del 2020 e quelle relative al blocco dellecessioni di cui all’articolo 2 del Decreto Legge n. 11 del 2023, appena commentate, non troverannoapplicazione in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di futura entrata in vigore deldecreto in commento, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo ovvero, per gli interventi per i quali non èprevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non sianoancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizioggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Paolo Iaccarino - Informati S.r.l.

 


Milleproroghe: esteso al 2024 il divieto di emissione di e-fattura per le prestazioni verso le persone fisiche

Il decreto milleproroghe contiene l’estensione fino al 31 dicembre 2024 del divieto di emissione delle fatture informato elettronico relative alle prestazioni sanitarie verso i privati consumatori finali. La misura era estremamente attesa dagli operatori e fino ad oggi non era stata indicata all’interno della Legge di Bilancio del 2024.

Per tutto il 2024, quindi, sarà obbligatoria l’emissione della fattura in formato analogico nei confronti delle persone fisiche.

Il divieto, però, come ricordato, non vale per le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti diversi. Le prestazioni sanitarie il cui committente è un soggetto diverso da una persona fisica (B2B) sono, invece, documentate da fattura elettronica via SdI, indipendentemente dal fatto che siano rese “materialmente nei confronti delle persone fisiche” (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 307/2019). In tal caso, tuttavia, nel rispetto della tutela dei dati personali, le parti sono tenute ad “adottare tutti gli accorgimenti necessari” al fine di non riportare, all’interno della fattura, informazioni che non siano richieste dalla legislazione e che possano essere idonee a “violare le varie disposizioni in essere”. In particolare, al fine del rispetto della privacy, nel documento via SdI non devono essere inseriti i nominativi dei pazienti nei confronti dei quali la prestazione sanitaria è stata resa (FAQ 19 luglio 2019 n. 73 e risposta a interpello n. 307/2019).

Tale circostanza può ad esempio verificarsi per le fatture emesse da un professionista esercente un’attività sanitaria nei confronti di una clinica per le visite ai pazienti ricoverati presso la struttura sanitaria.

Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti nei cui confronti si applica il divieto di emissione della fattura informato elettronico deve farsi riferimento non solo ai soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS, ma più in generale a tutti coloro che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche. Ne consegue che il divieto di fatturazione elettronica è applicabile anche alle prestazioni di diagnosi, quelle di cura e quelle di riabilitazione, “le quali prevedono una prevalente prestazione di fare” e “sono rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto” (Ris. Agenzia delle Entrate n. 184/2003).

Il divieto in commento prescinde dai criteri di determinazione del reddito da parte del soggetto che rende le predette prestazioni. Pertanto, la norma riguarda anche i contribuenti che applicano il regime forfettario e che, dal 1° gennaio 2024, sarebbero stati obbligati, in linea teorica, all’emissione delle fatture in formato elettronico. Non possono emettere fattura elettronica, con riferimento alle medesime prestazioni, neppure gli enti associativi che applicano il regime forfettario di cui alla L. n. 398/1991.

Il legislatore, però, ancora una volta non ha chiarito quali siano le sanzioni irrogabili nei confronti degli esercenti le attività sanitarie qualora, a causa di un errore, emettano la fattura in formato digitale anziché in formato analogico. Risultano in tal caso violate le disposizioni in materia di privacy, ma nessuna disposizione sanziona espressamente la violazione del divieto.

Riguardo alla documentazione delle prestazioni sanitarie, un’ulteriore novità è stata introdotta con la conversione del decreto “Anticipi”. L’art. 4-quinquies comma 3 del DL 145/2023 (conv. L. 191/2023) ha eliminato l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria che avrebbe dovuto riguardare i commercianti al minuto che sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie a detto Sistema (ades. farmacie parafarmacie, ottici). La decorrenza di tale obbligo, previsto dall’art. 2, comma 6-quater del D.lgs. 127/2015 e più volte differito, avrebbe dovuto essere il 1° gennaio 2024.

Nicola Forte - Informati S.r.l.

 


IRPEF: tornano in “pista” senza limitazioni le detrazioni per leliberalità verso ONLUS ed ETS

Il decreto che riscrive l’Irpef è stato suddiviso in due moduli e il secondo modulo sarà approvato nei prossimi giorni in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. Nonostante l’approvazione dello stesso sia stata temporaneamente rinviata già si conoscono alcune novità rispetto al testo originario.

In particolare, sono state accolte alcune delle osservazioni non vincolanti di cui ai pareri delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato. La limitazioni delle detrazioni con l’introduzione di una franchigia di 260euro per coloro che dichiarano redditi di importo superiore al limite di 50.000 euro non riguarderà le erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, quelle in favore di partiti politici, e quelle effettuate in favore degli Enti del Terzo settore.

La stretta riguarderà le detrazioni di imposta del 19 per cento con esclusione delle spese sanitarie. La franchigia, quindi la stretta, si applicherà alle detrazioni per gli interessi passivi sui mutui, le spese sostenute per le attività sportive dei figli, quelle per l’iscrizione a scuola o all’università o ancora quelle per le spese funebri per i familiari defunti.
Per quanto riguarda le polizze assicurative la limitazione alle detrazioni riguarderà le assicurazioni per rischio morte o di non autosufficienza, ma anche quelle relative al 90 per cento per gli interventi antisismici stipulate contestualmente ai lavori agevolati.
Per il resto dovrebbe risultare confermata la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF per il solo anno 2024. Il primo scaglione, che prevede l’applicazione dell’aliquota IRPEF del 23 per cento risulta esteso fino a 28.000euro.
Il decreto prevede anche l’incremento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione relativa ai redditi di lavoro dipendente che uniforma la no tax area a 8.500 euro come per i titolari di redditi di pensione.
Contestualmente, vengono nuovamente definiti i margini di intervento per Regioni e Comuni al fine di rideterminare le relative addizionali all’IRPEF. Viene precisato che se non fosse rispettato il termine del 15aprile 2024 per le delibere, l’addizionale si applicherebbe per il solo anno 2024 con le aliquote e gli scaglioni già vigenti per l’anno 2023.
Per effetto dell’intervento sulle aliquote e gli scaglioni di reddito, dal 1° gennaio 2024, l’IRPEF sarà strutturata nel seguente modo:
23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
43 per cento per i redditi che superano i 50.000 euro.
Conseguentemente vengono modificate anche le regole per il calcolo dei requisiti d’accesso al bonus IRPEF, il trattamento integrativo disciplinato dall’articolo 1 del decreto legge n. 3/2020.
Avranno diritto al bonus di 100 euro in busta paga, pari in totale a 1.200 euro, i lavoratori dipendenti la cui imposta lorda sia di importo superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, ma da queste dovrà essere sottratto un importo pari a 75 euro.
A partire dal 1° gennaio 2024 quindi, il diritto al bonus di 100 euro al mese in busta paga sarà garantito ai dipendenti con redditi fino a 15.000 euro, qualora l’imposta lorda dovuta sia di importo superiore alle detrazioni IRPEF spettanti, pari a 1.955 euro per periodo d’imposta, ma da queste bisognerà sottrarre l’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Nicola Forte - Informati S.r.l.

 


Delega fiscale: approvato il nuovo calendario degli adempimenti fiscali

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definito del decreto legislativo che riscrive integralmente il calendario fiscale. Sono state apportate poche modifiche rispetto al testo originario dopo i pareri non vincolanti delle competenti commissioni parlamentari.

Il legislatore delegato ha così inteso mettere ordine tra il ginepraio delle scadenze fiscali, anche se l’obiettivo non può considerarsi completamente raggiunto. Alcune modifiche normative sono sicuramente positive; altre hanno una portata ridotta ed altre renderanno più difficile negli studi professionali la gestione degli adempimenti.

Una delle modifiche destinata a determinare il maggiore impatto, in termini positivi, sull’operatività degli studi professionali riguarda la sospensione delle richieste di documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in concomitanza di periodi tradizionalmente festivi. Nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio, salvi i casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle Entrate non potrà inviare le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati, di controlli formali delle dichiarazioni, di comunicazione degli esiti dei redditi assoggettati a tassazione separata e lettere di compliance. La sospensione delle medesime attività interesserà anche il periodo compreso tra il 1° e il 31 dicembre. A tal proposito i professionisti lamentavano da tempo la ricezione di una serie di atti in coincidenza con i predetti periodi. È stata di fatto recepita l’istanza secondo cui tali atti possono essere inviati durante altri periodi dell’anno senza che ne risulti pregiudicata l’attività dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta probabilmente di una previsione che più delle altre semplifica l’operatività degli studi professionali.

Entro il 30 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli operatori i software per la compilazione e per l’applicazione degli ISA. Simmetricamente risulta anticipata al 30 settembre 2024 la scadenza prevista per l’invio delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione Irap. Per le società tale invio dovrà essere effettuato entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

L’anticipo riguardante la messa a disposizione dell’applicativo degli ISA non sembra sufficiente a scongiurare il rischio di sovraccarichi di lavoro per gli studi professionali. Il termine del 30 novembre 2023, previsto per l’invio dei modelli relativi all’ultimo anno 2022, ha consentito agli studi professionali di avere a disposizione circa tre mesi, da settembre a novembre, da impiegare per effettuare i controlli dei quadri dichiarativi che non hanno un effetto diretto sulla determinazione sull’imponibile fiscale.

Il sistema fiscale è ancora oggi molto complicato e in molti casi le dichiarazioni fiscali si compongono anche di40/50 quadri intermedi. Rispetto alle disposizioni in vigore più di 30 anni fa, l’introduzione degli ISA, delle disposizioni in materia di società di comodo, la gestione dei crediti di imposta, ha appesantito notevolmente la gestione delle dichiarazioni fiscali.

Ora, invece, per effetto della novella la trasmissione telematica dei modelli dovrà essere effettuata, come detto, il 30 settembre prossimo. Il mese di settembre rischia di non essere sufficiente per effettuare le operazioni di controllo sui quadri intermedi contenuti nel modello di dichiarazione. È estremamente probabile che le predette operazioni di controllo debbano essere eseguite durante i mesi di luglio ed agosto con il conseguente appesantimento dell’operatività degli studi professionali.
A regime l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli operatori i software per la compilazione degli ISA ancor più in anticipo, cioè entro il 15 marzo di ogni anno. Tuttavia, anche questa anticipazione non sembra essere in grado di risolvere il problema degli eccessivi carici di lavoro degli studi professionali.
Entro il 30 aprile 2024 il decreto prevede anche che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti i dati relativi alla dichiarazione precompilata anche per i contribuenti titolari di partita Iva. Ciò a titolo sperimentale. In tale ipotesi il vantaggio principale riguarderà i contribuenti che accetteranno gli oneri deducibili e detraibili già caricati. L’accettazione dei predetti dati consentirà di evitare i controlli formali. Tuttavia, questo vantaggio di fatto non ci sarà per i contribuenti che applicano il regime forfettario senza essere in possesso di altri redditi.

Nicola Forte - Informati S.r.l.

 


Limiti all’utilizzo del contante

Dal 1° gennaio 2023 il limite all’utilizzo del denaro contante è stato elevato dai precedenti € 2.000 del 2022 agli attuali € 5.000. Va ricordato che il limite che comunemente viene definito dei 5.000 euro in realtà è fissato in euro 4.999,99, soglia al di sopra della quale scatta la violazione, quindi dire che il limite è di € 5.000 è errato di fatto.

Attenzione che la normativa antiriciclaggio prevede l’applicazione del limite anzidetto anche con riferimento ai trasferimenti artificiosi, della serie, le operazioni frazionate vengono sanzionate se vengono effettuati pagamenti sotto la soglia limite in momenti differenti al solo fine di eludere la normativa antiriciclaggio.

Ovviamente è possibile eseguire trasferimenti di denaro di importo superiore a € 5.000 purché il trasferimento avvenga tramite istituti di credito.
Sempre con riferimento al limite del contante va precisato che ai fini della detrazione delle spese mediche in dichiarazione dei redditi, queste devono essere pagate esclusivamente con mezzi tracciati (unica eccezione fanno le spese per l’acquisto di medicinali/dispositivi medici e le spese pagate presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate al SSN).

Altro caso particolare riguarda il trasferimento di denaro nell’ambito degli operatori del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo nei confronti di soggetti privi di cittadinanza italiana o di un paese della comunità europea e dello spazio economico europeo non residenti nel territorio dello Stato, per il quale il limite all’uso del contante è elevato a euro 15.000.

Tuttavia va precisato che per poter beneficiare di detta deroga, il cedente deve presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione preventiva (in via telematica) di adesione alla deroga con indicazione del conto corrente ove intende effettuare i versamenti che derivano da questo tipo di operazioni.

All’atto dell’acquisto inoltre, il negoziante deve acquisire copia del passaporto del cliente e una autocertificazione dove questi attesta di non essere cittadino italiano e non avere la residenza nel territorio dello Stato.
Una volta conclusa l’operazione il negoziante è tenuto a versare la somma entro il primo giorno feriale successivo sul conto corrente indicato nella comunicazione preventivamente effettuata.
Altro limite da tenere in considerazione è quello relativo alle operazioni dei servizi Money Transfer attualmente fissato a 1.000 euro.

Attenzione invece ai soggetti che operano nel settore dell’oro poiché l’utilizzo del contante nell’ambito delle operazioni con soggetti “Compro Oro” che, a norma del D.lgs. 92/2017, è fissato in euro 500,00. Oltre tale soglia scatta infatti l’obbligo del pagamento tramite mezzi tracciabili.

Pagamenti Rateizzati
Nel caso in cui vi sia un contratto scritto tra le parti ove si preveda un corrispettivo superiore a € 4.999,99 e un pagamento rateizzato, ciascuna rata potrà essere pagata in contanti purché
singolarmente di importo inferiore al limite di € 5.000,00.
In tal caso opera una “deroga” al limite di utilizzo del denaro contante; tuttavia, è bene fare molta attenzione poiché il legislatore ha espressamente previsto, onde evitare facili fenomeni elusivi della norma, che:
1. il pagamento rateale debba essere connaturale alla natura stessa del contratto;
2. per ogni singolo pagamento va conservata la disposizione scritta delle parti in merito alla corresponsione e accettazione del versamento (sul contratto o sulla fattura).
Elemento fondamentale quindi, per poter effettuare le operazioni come sopra meglio specificato, è l’esistenza di  un contratto scritto tra le parti che regolamenti la cosa.

Samuele Granzotto - Informati S.r.l.

 


Pubblicata in GU la legge di conversione del DL Anticipi

Sulla GU n. 293 del 16.12.2023 è stata pubblicata la legge n. 191/2023 di conversione del DL Anticipi n.145/2023 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Tra le principali novità contenute nel Provvedimento vi è la proroga al 18 dicembre 2023 per effettuare il versamento delle prime due rate della rottamazione quater in scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, potranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023 dai soggetti che alla data del 2 novembre2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato colpiti dagli eventi calamitosi.

Per quanto riguarda le locazioni, il testo prevede che il Ministero del turismo assegni, previa presentazione invia telematica di un’istanza, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e alle locazioni brevi, nonché alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il CIN dovrà essere esposto all’ingresso dell’unità immobiliare e all’ingresso dell’edificio, ed andrà inoltre indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato. Inoltre, ciascuna unità immobiliare concessa in locazione, oltre al possesso dei requisiti di sicurezza degli impianti, dovrà essere dotata di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, nonché di un adeguato numero di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni facilmente accessibili e visibili e, in ogni caso, in prossimità degli accessi e in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Serena Pastore - Informati S.r.l.

 


Ddl Made in Italy: le novità

Stanziati 15 milioni di euro per l’anno 2024 per sostenere le imprese femminili. Le somme sono ripartite per 5milioni con contributi a fondo perduto e per 10 milioni con contributi a tasso agevolato. Le imprenditrici potranno accedere a finanziamenti agevolati a tasso zero, con una copertura fino al 90%, per progetti che prevedono investimenti fino a 3 milioni di euro. L'Aula della Camera ha dato il via libera al Ddl per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy. I voti a favore sono 133, i contrari 103 e 3 astenuti. Il provvedimento passerà ora all'esame del Senato.

Finanziamenti agevolati per gli investimenti, a tasso zero
Gli aiuti per l’imprenditoria femminile previsti dal Ddl Made in Italy sono finanziamenti agevolati per gli investimenti, a tasso zero, della durata massima di 10anni e di importo non superiore al 75% delle spese ammissibili. La percentuale può arrivare fino al 90% nel caso di imprese costituite da almeno 36 e non oltre 60 mesi o nel caso di imprese agricole anche di nuova costituzione.

Soggetti beneficiari 
Possono ottenere gli aiuti fino a 10 milioni di euro, le imprese a prevalente partecipazione femminile (Capo 01, Titolo I, del DL n.185 del 2000). In linea generale, gli aiuti previsti dal Ddl Made in Italy sono destinati alle imprese che presentano i seguenti requisiti:

  • costituite in forma societaria da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
  • di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato 1 al regolamento (CE) n.800/2008;
  • con una compagine composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero da donne.

Mutui per investimenti 
Le agevolazioni per l’imprenditoria femminile previsti dal Ddl Made in Italy vengono concesse sotto forma di mutui per gli investimenti, a tasso zero. Tali finanziamenti agevolati destinati agli aventi diritto hanno le seguenti caratteristiche:

  • una durata massima di 10 anni;
  • un importo non superiore al 75% delle spese ammissibili. La percentuale può arrivare fino al 90% nel casodi imprese costituite da almeno 36 e non oltre 60 mesi o nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione.

Importo massimo ammissibile
L’importo massimo delle spese ammissibili nell’ambito degli aiuti per l’imprenditoria femminile previsti dal Ddl Made in Italy è pari a 1,5 milioni di euro. Tale cifra arriva a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno 36 e non oltre i 60 mesi. Ricordiamo che le risorse stanziate per il2024 sono pari a 10 milioni di euro.

Le iniziative finanziabili
Con i fondi stanziati dal DDL Made in Italy possono essere finanziate le iniziative che hanno i seguenti scopi:

  • la produzione di beni nei settori dell’industria e dell’artigianato;
  • la trasformazione dei prodotti agricoli;
  • l’erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo;

iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile.

Finalità della misura
La spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2024 è diretta a sostenere le iniziative imprenditoriali e azioni di promozione dei valori dell’imprenditoria tra la popolazione femminile. I dati – a livello nazionale ed internazionale – segnalano, infatti, che sono ancora troppo poche le donne che scelgono di creare un’impresa, di avviare una start up, di intraprendere studi scientifici.
L’obiettivo della misura è quello di definire un insieme di strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, l’assistenza all’attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle start up ad elevato contenuto tecnologico, una diffusione alle azioni condotte a livello regionale.
Le somme autorizzate saranno ripartite, con le modalità previste dal D.lgs. n. 185/2000 che ha riguardato le micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, applicando una disciplina organica sulle incentivazioni.

Cinzia De Stefanis - Informati S.r.l.

 


Reato da omesso versamento IVA del 2022 - occhio al 27 dicembre 2023

Il prossimo 27 dicembre 2023 non è solo la scadenza dell’acconto IVA dovuto sulle liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno 2023, ma anche la data nella quale effettuare la verifica richiesta per il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto relativa al 2022.

Ai sensi dell’articolo 10-ter del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è punito con la reclusione da sei me sia due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta. Se l’omesso versamento dell’imposta periodicamente dovuta è sempre sanzionato nella misura del 30 per cento dell’importo non versato, dal punto divista penale l’omissione rileva nella sola ipotesi in cui al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di liquidazione residua da versare un’imposta, per il medesimo periodo, superiore a 250.000 euro.

Ai fini della predetta verifica è necessario considerare che ogni versamento, volontario o meno, eseguito dal contribuente successivamente al termine originario di pagamento, ma entro il 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di liquidazione, sia in forma di ravvedimento operoso che di rateazione del debito a seguito del controllo automatizzato di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o della successiva cartella di pagamento, deve essere scomputato ai fini della verifica di punibilità. Eccezionalmente, ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023, la punibilità è esclusa, a prescindere dalla predetta verifica, nel caso di adesione alla tregua fiscale, nelle forme previste dall'articolo 1,commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le somme versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini dalla speciale sanatoria (purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello).

In tema di reati da omesso versamento Iva lo scudo penale previsto dall’articolo 23 del Decreto Legge n. 34 del30 marzo 2023 non costituisce l’unica eccezione. Relativamente all’ipotesi in oggetto la Corte di Cassazione ha affermato che se la presentazione di una proposta concordataria e la sua approvazione ed omologazione da parte del Tribunale successivamente alla consumazione del reato, tale proposta non può “far elidere la responsabilità penale dell’amministratore della società che non ha versato quanto dovuto all’Erario ai fini degli obblighi IVA” (Cass., sez. III pen., 23 settembre 2013, n. 39101). Tuttavia se l’ammissione al concordato  preventivo è anteriore alla scadenza del termine per il versamento dell’acconto IVA dell’anno successivo(Cass., serio III pen., 16 aprile 2015, n. 15853), deve escludersi la configurabilità del reato previsto dall’articolo10-ter del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, qualora l’inosservanza del predetto termine consegua alla previsione nel piano concordatario della dilazione del pagamento del debito.

Nello specifico, in considerazione della veste pubblicistica conferita al concordato preventivo, l’ammissione anteriormente al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di liquidazione, con l’inclusione del debito Iva nel piano concordatario in termini di mera dilazione, ovvero senza incidenza sul quantum, è tale da escludere la consumazione del reato (Circolare n. 19/E del 2015), anche se il residuo supera la soglia.

Si tratta di comprendere se tale principio sia applicabile anche all’ipotesi in cui sia previsto uno stralcio dell’imposta, ad esempio nell’ambito della nuova transazione su crediti tributari prevista dall’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019. In considerazione dell’attuale formulazione dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, tale possibilità deve ammettersi. La disposizione, infatti, prevede che la non punibilità dei reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, sia condizionata all’estinzione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, mediante l’integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. Dello stesso tenore il citato articolo 23 del Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023, che esclude la punibilità nel caso di adesione alla tregua fiscale, nelle forme previste dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da166 a 252, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le somme versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini ivi previsti.

Paolo Iaccarino - Informati S.r.l.

 


Autovettura elettrica e costi relativi

I costi sostenuti per l'acquisto di autovetture elettriche e dei costi ad esse relative sono pienamente detraibili ai fini IVA per l’agente di commercio. Inoltre, l'energia elettrica effettivamente utilizzata per l'alimentazione/ricarica di una autovettura è deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dei commi 1 e 1bis dell'articolo 164 del TUIR, alle condizioni ivi indicate.

Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n.477/2023 in risposta ad un agente di commercio che, volendo acquistare un'autovettura elettrica, chiede il corretto trattamento ai fini IVA e delle imposte dirette da applicare alle ricariche, che effettuerà utilizzando la rete domestica presso il proprio box auto, dove è stata installata anche una c.d. wall box. La sede dell’attività svolta è stabilita in una stanza della propria abitazione.

La disciplina della detraibilità dell'IVA sugli acquisiti degli autoveicoli e sulle relative spese è contenuta nell'articolo 19bis1, lettera c) e d), del Decreto IVA, in base al quale l'IVA sull'acquisto e sull'importazione dei veicoli a motore, nonché sui costi ad essi relativi, tra cui quelli di acquisto dei carburanti, è detraibile nella misura parziale del 40%. Tuttavia, tale detraibilità parziale non opera qualora i veicoli formino oggetto  dell'attività propria dell'impresa, nonché per gli agenti e i rappresentanti di commercio, a cui pertanto spetta la detraibilità piena dell'IVA.

Considerato che il contribuente è un agente di commercio, l’Agenzia conferma la detraibilità piena, ai fini IVA, dei costi sostenuti per l'acquisto di autovetture elettriche e dei costi ad esse relative. Quanto appena detto va coordinato con le previsioni di cui all’articolo 19 comma 4 secondo cui per gli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente e cioè impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dal campo IVA, spetta una detrazione parziale, rapportata all'entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta.

Per la ripartizione dell'imposta tra la quota detraibile e quella indetraibile, la norma non detta alcuna regola specifica, demandando al contribuente la scelta del criterio più appropriato alle diverse e variegate situazioni che possono verificarsi. Al contribuente viene imposto soltanto, per l'eventuale controllo da parte degli organi competenti, che i criteri adottati siano oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati.

Qualora si tratti di beni e servizi utilizzati promiscuamente in operazioni soggette ad imposta e per fini privati, o comunque estranei all'esercizio dell'attività, la quota d'imposta indetraibile e, conseguentemente, quella detraibile, vanno determinate con gli stessi criteri precedentemente illustrati.

Secondo quanto previsto dall’articolo 164 comma 1 del Tuir le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, sono deducibili nella misuradell’80% se utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Le spese per il carburante sono deducibili solo se effettuate con carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Con riguardo al bonus carburante dipendenti, la Circolare n. 27/2022 ha chiarito che “l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non
creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli”.

Per tale motivo, nel carburante per autotrazione rientra anche la componente di energia elettrica destinata all'alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche.

Ne consegue che l'energia elettrica effettivamente utilizzata per l'alimentazione/ricarica di una autovettura è deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dei commi 1 e 1bis dell'articolo 164 del TUIR, alle condizioni ivi indicate. Ovviamente, spetterà al contribuente dimostrare concretamente e puntualmente l'entità e il costo dell'energia elettrica utilizzata per il “rifornimento” della propria autovettura ai fini della deducibilità, per intero o pro quota a seconda dei casi, del relativo componente negativo di reddito.

Serena Pastore - Informati S.r.l.

 


IMU: l’esenzione dall’imposta municipale propria per i due coniugi dimoranti in Comuni diversi

Si avvicina rapidamente una delle scadenze fiscali più importanti dell’anno. Scade il 18 dicembre prossimo il termine di versamento dell’IMU. La scadenza originaria è il 16 dicembre, ma è sabato. Pertanto, si applica la regola generale secondo cui se il giorno ai fini degli sportelli bancari è festivo, la scadenza slitta automaticamente al primo giorno successivo non festivo.

Per il computo dell’importo dovuto a titolo di saldo non sono previste, quest’anno, particolari novità. Tuttavia, è necessario prestare particolare attenzione ai coniugi che sono proprietari di immobili in due comuni diversi e intendono fruire, ciascuno per la quota di rispettiva competenza, dell’esenzione dall’IMU. A tal fine è opportuno che i due coniugi conservino la documentazione idonea a dimostrare che i due immobili sono effettivamente utilizzati come dimora abituale per ciascuno di essi.

La possibilità di beneficiare per i due immobili dell’esenzione dell’IMU trae origine dai principi affermati dalla Corte Costituzionale, ed in particolare dalla sentenza n. 209/2022.

Il problema è sorto in conseguenza di un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il nucleo familiare non poteva essere “frazionato”. Pertanto, se i due coniugi non risiedevano, né abitavano presso la stessa abitazione, i due immobili erano entrambi soggetti ad IMU.

In tale ipotesi nessuna delle due case avrebbe avuto diritto all’esenzione. L’unica eccezione prevista dalla norma riguardava le due case nello stesso Comune. In tal caso sarebbe stato possibile fruire dell’esenzione su uno dei due immobili a scelta dei contribuenti presentando, tra l’altro, la dichiarazione IMU. Tale adempimento era necessario per comunicare al Comune quale dei due immobili era stato scelto per fruire della predetta esenzione.

Questo orientamento non è stato condiviso dalla Consulta. Secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale, l’esenzione dall’IMU spetta a condizione che i presupposti di legge sussistano nei confronti del proprietario dell’abitazione a nulla rilevando il comportamento dell’altro coniuge.
La Consulta ha però precisato che il legislatore non ha inteso rendere in ogni caso esenti dall’applicazione del tributo tutte le “seconde case”. Infatti, oltre al requisito della residenza anagrafica resta fermo il potere del Comune di verificare se il coniuge dimori abitualmente presso lo stesso immobile. Infatti, al fine di fruire dell’esenzione non è sufficiente la mera residenza anagrafica, ma è altresì necessario che l’immobile sia utilizzato quale dimora abituale. Le due condizioni devono essere contestualmente verificate.

Si pone il problema di come dimostrare (per i due coniugi) l’utilizzo effettivo dei due immobili come dimora abituale. La verifica deve essere effettuata caso per caso. Ad esempio, se il nucleo familiare è dimorante a Roma, mentre il coniuge intende fruire dell’esenzione IMU per un immobile ubicato nel Comune di Milano, la prova potrà essere fornita anche in ragione dell’attività lavorativa svolta. Se il coniuge è insegnante presso un liceo statale è evidente che l’attività di insegnamento richiede la permanenza costante e in loco nel Comune di Milano, cioè nel luogo in cui il coniuge è proprietario dell’immobile abitativo. In tal caso non sussisteranno
difficoltà di sorta nel fornire la dimostrazione dell’effettiva dimora.

In altri casi la prova potrà essere fornita con l’intestazione delle utenze domestiche, ma soprattutto dai relativi consumi. Se i consumi rilevati saranno eccessivamente ridotti, per non dire inesistenti, è evidente che tale situazione dimostrerà, al contrario, il mancato utilizzo dell’immobile come dimora abituale. In tale ipotesi il trasferimento sarà solo formale, cioè riguardante la residenza anagrafica, ma non l’utilizzo dell’immobile come abitazione dimora abituale. Viceversa, qualora il livello dei consumi fosse considerato “accettabile” tale circostanza porrebbe il contribuente al riparo da eventuali contestazioni da parte del Comune, circa l’effettività della dimora abituale.

Nicola Forte - Informati S.r.l.

 


Covid, ultima ricaduta

Scade a fine anno il termine per notificare le ingiunzioni fiscali relative agli accertamenti “ordinari” divenuti definitivi nel 2017 e nel 2018. È questo l’effetto delle proroghe disposte dalla normativa emergenziale da Covid 19, contenuta nell’articolo 68 del Dl 18/2020.

La disposizione ha stabilito la sospensione di tutti i versamenti dovuti all’agente della riscossione in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Al primo comma, inoltre, si richiama integralmente l’articolo 12 del Dlgs 159/2015. Quest’ultima norma dispone che, in presenza di sospensione dei termini di pagamento causata da eventi emergenziali, tutti i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli
enti impositori, pendenti alla data di inizio della sospensione, sono automaticamente prorogati per un periodo pari a quello della stessa (nello specifico, pari a 542 giorni). La medesima disposizione del 2015, inoltre, prevede che i termini in scadenza negli anni di vigenza della sospensione dei pagamenti sono di diritto posticipati al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della sospensione.

Questo significa che poiché la moratoria nei pagamenti della riscossione coattiva ha riguardato anche il 2021, la proroga suddetta termina al 31 dicembre 2023. Il secondo comma dell’articolo 68 del Dl 18/2020 stabilisce che le previsioni appena illustrate si applicano anche alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali. Ne deriva che la disciplina coinvolge anche gli enti locali che non si sono avvalsi di agenzia delle Entrate – Riscossione per il recupero coattivo delle entrate proprie, e che quindi utilizzano lo strumento dell’ingiunzione fiscale.

Alla luce del quadro normativo è dunque possibile capire cosa scade a fine anno. In particolare, per gli accertamenti divenuti definitivi nel corso del 2017 – si ricorda che gli accertamenti esecutivi sono diventati operativi solo dal 2020 -, il termine ordinario per la notifica dell’ingiunzione fiscale era il 31 dicembre 2020 (31 dicembre del terzo anno successivo: comma 163, legge 296/2006). Cadendo in vigenza del periodo di sospensione, il termine è di diritto posticipato alla fine di quest’anno. Le stesse considerazioni valgono per gli accertamenti divenuti definitivi nel corso del 2018, per i quali la scadenza naturale sarebbe stata il 31 dicembre 2021.

Ma non è tutto. Si pensi alle ingiunzioni afferenti gli atti di accertamento divenuti  definitivi nel 2019 o anche alle ingiunzioni notificate prima dell’inizio della moratoria.

Nel primo caso, il termine decadenziale per la notifica dell’ingiunzione, originariamente in scadenza il 31 dicembre 2022, essendo pendente alla data dell’8 marzo 2020, fruisce della proroga di 542 giorni. Nel secondo caso, se alla data di inizio della moratoria era pendente il termine prescrizionale quinquennale, valevole per la riscossione dei tributi locali, il termine viene ugualmente allungato di 542 giorni.

In sostanza, i termini, prescrizionali e decadenziali, pendenti all’8 marzo 2020 che non scadevano nel 2020 o nel 2021 fruiscono della proroga di 542 giorni.

Luigi Lovecchio - Il Sole 24 Ore

 


Superbonus, inclusi nel Sal i materiali «a piè d’opera»

Il prossimo 31 dicembre scadrà l’aliquota del 110% per quei numerosi cantieri ancora aperti che possono vantarne il diritto. Nell’incertezza di eventuali proroghe, l’approssimarsi della scadenza solleva l’esigenza, se non di terminare i lavori entro tale data, perlomeno di svolgere quante più lavorazioni possibili, in modo da ricondurle nell’ultimo Sal del 2023 e agevolarle per l’ultima volta con il più generoso beneficio fiscale mai concesso in Italia. In questa prospettiva, va inquadrata correttamente la possibilità di contabilizzare, nei Sal, anche il valore dei materiali presenti “a piè d’opera” nei cantieri.

La valenza fiscale
L’articolo 121, comma 1-bis, del Dl 34/2020 (che consente le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura in ambito superbonus in relazione a massimo due Sal per ogni intervento complessivo, ciascuno del valore di almeno il 30% dell’intervento stesso) non detta alcuna definizione di Sal rilevante dal punto di vista tributario. Si deve quindi fare riferimento all’attuale norma tecnica che ne disciplina la redazione: l’articolo 14, comma
1, lettera d) del Dm Infrastrutture n. 49 del 7 marzo 2018, recante le linee guida delle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori. Tale norma precisa che il Sal è uno dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori, ricavato dal registro di contabilità e funzionale ai fini del pagamento della rata d’acconto, ove vengono riassunte non solo tutte le lavorazioni, ma anche «tutte le somministrazioni» eseguite dal principio dell’appalto sino a quel momento.

Questa definizione di Sal è riconosciuta valida dalle Entrate, al paragrafo 5.2 della circolare 23/E/2022, in relazione all’applicazione dell’articolo 121, comma 1-bis, del Dl 34/2020. Ne deriva pertanto che il Sal può correttamente contabilizzare, anche ai fini tributari, non solo il valore dei lavori e delle opere effettivamente eseguiti nel cantiere, ma anche il valore delle forniture poste in essere, relative al cantiere stesso. Ciò trova conferma, del resto, anche in un’altra norma tecnica: l’articolo 4, comma 3, del Dm Mise Asseverazioni 6 agosto 2020, che dispone come il tecnico abilitato asseveri il rispetto dei requisiti tecnici riferiti ai Sal ecobonus, secondo quanto indicato nel progetto, tenendo in considerazione anche le caratteristiche tecniche «dei componenti acquistati».

Le regole sui materiali

Se dunque non è dubitabile, da un lato, che il valore del materiale acquistato e fornito per le lavorazioni possa rientrare nel valore del Sal, dall’altro lato è utile ricordare che – stando all’unica normativa che possa individuarsi come punto di riferimento nella materia, ossia quella vigente in tema di appalti pubblici (Dlgs 163/2006, Codice dei contratti pubblici, e Dpr 207/2010, regolamento di esecuzione e attuazione del Codice) –
la possibilità di valorizzare nei Sal il valore dei beni «provvisti a piè d’opera» nei cantieri opera non in maniera generalizzata, ma in base a regole specifiche: si prevede per esempio che i manufatti, il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, possono essere valorizzati in misura non superiore alla metà del prezzo; mentre per gli altri materiali provvisti occorre calcolare, in aggiunta all’importo dei lavori eseguiti e salva diversa pattuizione, la metà del valore, purché destinati a essere impiegati in opere definitive (commi 4 e 5, articolo 180, del citato Dpr 207/2010).

Per quanto espressamente riferite al solo appalto pubblico e non privato, appare in ogni caso opportuno tenere in considerazione la specificità di tali previsioni ai fini della compilazione dei Sal in esame; anche allo scopo di evitare contestazioni da parte degli uffici erariali, chiamati sempre a un’interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione delle norme di favore fiscale, nel rispetto dell’articolo 14 delle preleggi. In questa prospettiva, è utile essere in grado di dimostrare l’effettiva presenza dei materiali forniti “a piè d’opera” nei cantieri, mediante fatture di acquisto, documenti di trasporto e documentazione fotografica. I materiali in questione dovranno essere congrui e conformi alle opere in corso, nonché effettivamente impiegati nel cantiere successivamente, a scanso di recuperi erariali.

Silvio Rivetti - Il Sole 24 Ore

 


Credito Iva bloccato per pignoramento: sì agli interessi

La Cgt di Roma con la sentenza n. 9844/21/2023 (presidente Nicastro, relatore Papa) ha accolto il ricorso del contribuente, affermando che l’agenzia delle Entrate non poteva sospendere il pagamento degli interessi sul credito Iva soggetto a vincolo per effetto del pignoramento presso terzi, visto che la speciale normativa fiscale non prevede la sospensione degli interessi sui rimborsi Iva per inesigibilità del credito sottoposto a
pignoramento.

L’ufficio fiscale aveva negato il rimborso sugli interessi non liquidati sui crediti Iva richiesti a rimborso, osservando che, non potendo l’amministrazione finanziaria procedere alla restituzione dell’Iva a seguito del vincolo di indisponibilità conseguente al pignoramento di tali somme, non era tenuta a corrispondere i relativi interessi. La commissione, però, sul punto ha osservato che in materia di Iva trova applicazione la speciale disciplina dettata dall’articolo 38-bis del Dpr 633/72 che prevede, quale unica ipotesi di sospensione del pagamento degli interessi sui rimborsi dell’imposta, solo «il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna quando superi i quindici giorni», essendo in tal caso il “ritardo” nella erogazione del rimborso dipendente da inerzia del contribuente.

Per il collegio gli interessi sui rimborsi Iva hanno la funzione di compensare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente, che non ha goduto della somma di denaro versata al Fisco e che deve essergli restituita. La pronuncia si segnala per essere rispettosa dei principi più volte sottolineati dalla giurisprudenza europea in materia. Le decisioni della Corte Ue prendono le mosse dall’articolo 183 della direttiva Iva che impone agli Stati membri di rimborsare le eccedenze d’imposta o permetterne il riporto nella liquidazione d’imposta successiva in termini ragionevoli e nel rispetto dei principi di neutralità e proporzionalità. Come ribadito con la sentenza del 12 maggio 2021 (C- 844/19), il diritto europeo non stabilisce modalità specifiche per l’esecuzione del rimborso, ma fissa una serie di principi rigorosi cui gli Stati membri devono attenersi.

Sebbene l’articolo 183 non indichi delle procedure o modalità specifiche, le discipline nazionali devono comunque prevedere che «il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole» con la conseguenza che il rimborso eseguito oltre il termine ragionevole, per il principio della neutralità del sistema fiscale dell’Iva, richiede che «le perdite finanziarie così generate siano compensate dal pagamento d’interessi di mora», precisando che «un regime di calcolo degli interessi dovuti dall’Erario che non assuma come dies a quo il giorno in cui l’eccedenza dell’Iva avrebbe dovuto essere normalmente rimborsata ai sensi della direttiva Iva, in linea di principio risulta contrario alle esigenze dettate dall’articolo 183 della direttiva medesima».

Tra l’altro i principi di equivalenza ed effettività impongono di remunerare il ritardo con l’applicazione degli interessi a decorrere dal giorno in cui si sarebbe dovuto ordinariamente disporre il rimborso (Corte Ue del 13 ottobre 2022, C-397/21).

Alessia Urbani Neri - Il Sole 24 Ore

 


Iscrizione di ipoteca nulla in assenza del preavviso: violato il contraddittorio

L’iscrizione di ipoteca deve essere preceduta dal relativo preavviso, onde costituire un valido contraddittorio endoprocedimentale, consentendo al contribuente di formulare osservazioni ovvero provvedere al pagamento delle somme dovute. Lo hanno ribadito i giudici della Cgt Puglia con la sentenza n. 2293/9/2023 (presidente Forleo, relatore Ripa).

Il caso traeva origine dalla impugnazione di una iscrizione ipotecaria notificata al contribuente dall’agente della riscossione. In particolare, il ricorrente eccepiva di avere ricevuto una precedente identica comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria che aveva provveduto ad impugnare. Inoltre, il contribuente lamentava che tale iscrizione fosse illegittima in quanto non era stata preceduta dal relativo preavviso di iscrizione.

I giudici della Ctp accoglievano il ricorso, ritenendo, tra l’altro, illegittima la duplicazione dell’atto impugnato senza la revoca di quello precedentemente notificato. La sentenza veniva però appellata dall’agenzia delle Entrate Riscossione che contestava, in particolare, che la notifica della identica iscrizione ipotecaria avesse comportato l’accensione di una nuova ipoteca sullo stesso immobile. Il contribuente presentava appello incidentale.

I giudici pugliesi hanno accolto l’appello incidentale presentato dal contribuente, annullando l’iscrizione ipotecaria. In particolare, i giudici hanno ritenuto che dovesse essere in primis esaminata l’eccezione relativa alla violazione e falsa applicazione dell’articolo 77, comma 2-bis, del Dpr n. 602/1973 in base al quale l’agente della riscossione deve notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso secondo il quale, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca.

I giudici hanno rilevato che, a fronte della denunciata mancanza del preavviso di ipoteca, l’agente della riscossione aveva opposto nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo che la comunicazione preventiva era stata invece regolarmente notificata prima dell’accensione di ipoteca, facendo un rinvio generico alla documentazione allegata al medesimo atto. Tuttavia, i giudici hanno evidenziato che né nella documentazione prodotta in primo grado né in quella allegata al ricorso in appello, era stato rinvenuto alcun atto con i requisiti previsti dal comma 2-bis dell’articolo 77 citato.

Secondo i giudici, il mancato assolvimento dell’onere di notificare il preavviso d’ipoteca, o la sua mancata prova, deve essere sanzionato con la nullità dell’iscrizione ipotecaria, conformemente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione.

In particolare, i giudici di legittimità ravvisano in tale inadempienza la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e l’inibizione del reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa della parte (fra le altre, la sentenza 5577/2019).

Davide Settembre - Il Sole 24 Ore

 


Bonus vista: modalità e termini di comunicazione

Con il provvedimento del 15 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità e i termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. Tale comunicazione com’è noto deve essere effettuata dal Ministero della salute per gli acquisti, effettuati dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023.

Bonus vista - In base a quanto appena evidenziato preme ricordare che, il bonus vista è stato introdotto dalla legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

Successivamente il decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 ottobre 2022, ha definito i criteri, le modalità e i termini di concessione ed erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari ad euro cinquanta per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. Nello specifico, all’articolo 6, ha stabilito, che per l’acquisto dei summenzionati beni, effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 4 maggio, in attesa della messa a punto della piattaforma web per la gestione dei voucher, l’agevolazione si potesse erogare tramite il rimborso diretto di 50 euro sulla spesa sostenuta.

Comunicazione - Si rileva che, i dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti sono comunicati all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Pertanto, per ciascun rimborso i dati comunicati entro il 16 marzo 2024 dal Ministero della salute sono i codici fiscali:

  • del richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”;
  • del beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso;
  • l’intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso.

Dovrà, inoltre, procedere a comunicare l’importo del rimborso erogato e l’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso.
L’Agenzia delle Entrate riceve i dati dei rimborsi erogati alle persone fisiche, conservati nei sistemi informativi gestiti da Sogei S.p.a., che in tale contesto opera anche in qualità di responsabile del trattamento del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto interministeriale del 21 ottobre 2022, tramite fornitura, una tantum, di un file cifrato.

Trattamento dei dati - I dati sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, in qualità di titolare del trattamento, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché per fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata e per le attività di controllo di cui al D.P.R. n. 600/73, nonché al fine di semplificare l’esibizione dei documenti da parte del contribuente. Preme sottolineare che, i richiamati dati saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta. Allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

Paola Sabatino - Informati Srl

 


Dal 2024 ZES unica: ok definitivo al decreto Sud

Lo scorso 9 novembre il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, nel testo identico a quello trasmesso dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 124/2023, sulle disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese (cd. decreto Sud).

L’articolo 9, comma 2, del decreto in parola, a far data dal 1° gennaio 2024 istituisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

In applicazione dell’articolo 16, a partire dalla citata data, alle imprese che effettuano acquisizioni di beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive ubicate nei prefati territori, viene concesso un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura massima prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027.

Va evidenziato che, rispetto alla precedente misura del credito di imposta prevista sino al 31 dicembre 2023, la misura dell’agevolazione è aumentata.

La nuova edizione della Carta prevede i seguenti massimali per le grandi imprese:

  • 15%, per le aree dell’Abruzzo che rientrano nella Carta degli aiuti a finalità regionale;
  • 30%, per le regioni di Molise, Basilicata e Sardegna;
  • 40%, per la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia.

I massimali previsti per le grandi imprese sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole.

Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito dalle regole comunitarie, relativi all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Come la precedente edizione dell’agevolazione in parola, ne sono escluse le imprese che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché' nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, ed a quelle che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento, ovvero in difficoltà secondo i parametri UE.

Ciascun progetto di investimento subisce il limite massimo di 100 milioni di euro e quello minimo di 200.000 euro.
Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Per i beni acquisiti in locazione finanziari il ricalcolo si effettua anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

L’agevolazione in parola è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle relative norme comunitarie. Per il riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone agevolate, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza di tale obbligo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità previste per il ricalcolo.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative a periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo; inoltre, non subisce il limite di250.000 previsto dall’articolo 1, comma 53, della L. 244/2007.

Giovanni Riccio - Informati Srl

 


Il Superbonus al rush finale: arriverà la proroga sul filo di lana?

Si avvicina rapidamente la fine dell’anno e i condomini hanno iniziato la corsa finale per ultimare i lavori relativi al Superbonus. È necessario tenere conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata. Per fruire dell’agevolazione in misura piena non sarà consentito anticipare il pagamento dei lavori entro la fine dell’anno 2023 per poi ultimare l’intervento nel mese di gennaio dell’anno2024. In tale ipotesi, laddove il contribuente effettuasse la cessione del credito, potrà fruire dell’agevolazione nella misura del 70 per cento e non del 110 dieci per cento. Deve quindi sussistere corrispondenza tra il quantum pagato nell’anno 2023 e i lavori effettivamente eseguiti. Solo questa quota attribuirà il diritto a fruire del 110 per cento. Viceversa, la quota di lavori eseguita nell’anno 2024, il cui credito sarà oggetto di cessione, attribuirà il minor beneficio nella misura del 70 per cento.

Deve però considerarsi che la “storia” del Superbonus non sembra destinata alla fine. All’interno della maggioranza il dibattito è in corso ed una parte politica ha presentato un emendamento alla Legge di Bilancio del 2024 per consentire ai condomini, che avranno eseguito la maggior parte dei lavori entro la fine dell’anno2023, di evitare una corsa verso il tempo. L’emendamento subordina l’eventuale proroga ad un avanzamento minimo complessivo dei lavori del 60 per cento.

La parola definitiva, però, sarà data dal Ministero dell’Economia e delle finanze che dovrà stimare l’impatto economico di una nuova proroga.

Naturalmente, l’effettiva esecuzione dei lavori alla data del 31 dicembre nella misura minima del 60 per cento dovrà essere dimostrata/certificata. Dovrà essere emesso uno stato di avanzamento lavori che dovrà fotografare l’andamento complessivo dell’opera per dimostrare, come detto, il raggiungimento della quota minima.
I lavori certificati potranno essere oggetto sia di cessione del credito che di sconto in fattura, ma in effetti, ove la modifica dovesse essere approvata in via definitiva, sarà possibile evitare una serie di iniquità.
Si consideri ad esempio un condominio che ha già scontato il credito in ragione dei lavori eseguiti nella misura del 55 per cento.

In tale ipotesi, per fruire dello sconto relativo al secondo SAL dovrà eseguire nell’anno 2023lavori equivalenti almeno ad un altro 30 per cento raggiungendo una percentuale complessiva dell’85 per cento.
Viceversa, secondo l’emendamento sarà sufficiente eseguire lavori per un altro 5 per cento (raggiungendo complessivamente il 60 per cento), per poter scontare il relativo credito nell’anno 2024 dopo aver raggiunto la percentuale minima che attribuisce il diritto allo sconto (un ulteriore 30 per cento).

In questo caso, via libera del MEF permettendo, scatterebbe la proroga con la possibilità di ultimare i lavori nella prima parte dell’anno 2024, beneficiando dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Si porrà ancora una volta il problema delle modalità di computo del 60 per cento. Ciò con riferimento ai condomini i cui lavori in corso riguardano sia interventi antisismici, ma anche di efficientamento energetico. Si dovrà comprendere se il raggiungimento della percentuale minima del 60 per cento debba essere verificato avendo riguardo all’intervento complessivo, oppure considerando separatamente la diversa tipologia di lavori.

La necessità della proroga per consentire la fine dei lavori è stata tra l’altro manifestata anche per garantire la sicurezza all’interno dei cantieri. La previsione di un termine così breve per la conclusione degli interventi agevolati potrebbe determinare non poche difficoltà a osservare le prescrizioni in materia di sicurezza e così alimentare il rischio di incidenti sul lavoro.

Nicola Forte - Informati Srl

 


Nell’inchiesta Airbnb sotto esame del Fisco icontratti di tutti gli host

Sono migliaia i proprietari che tra il 2017 e il 2021 hanno affittato il loro appartamento utilizzando Airbnb e hanno mancato di versare la cedolare secca del 21% sulla provvigione incassata.

Tutti sono finiti nel mirino del Fisco.

Dopo il sequestro preventivo di 799,4 milioni di euro ai danni di Airbnb Ireland, accusata di evasione fiscale per non aver svolto il ruolo di sostituto d’imposta previsto dalla legge, l’indagine parallela sugli host avviata dalla Guardia di Finanza e dall’agenzia delle Entrate già la scorsa estate (si veda Il Sole 24 Ore del 10 agosto) prosegue e potrebbe portare a sanzioni tributarie nei confronti dei proprietari che non hanno versato la ritenuta del 21 per cento.
Le verifiche fiscali effettuate dalla Guardia di Finanza hanno accertato che, nel periodo al centro dell’inchiesta, gli affitti brevi hanno generato in Italia un giro d’affari di oltre 3,7 miliardi .

La cifra si riferisce soltanto alle provvigioni incassate dagli host non professionali, cioè da coloro che posseggono uno o più appartamenti ma per i quali l’affitto delle abitazioni non costituisce l’attività principale.
Negli scorsi mesi sono stati esaminati tutti i contratti stipulati e l’analisi minuziosa della Guardia di Finanza ha consentito di far emergere situazioni anche più gravi, come affitti in nero e casi limite come quelli di alcuni proprietari che possedevano e affittavano diversi appartamenti pur risultando nullatenenti o denunciando redditi che non giustificavano il patrimonio immobiliare.
Gli host che nel frattempo hanno versato la cedolare secca, invece, non hanno nulla da temere. Secondo la legge, confermata da due sentenze della Corte di giustizia europea e della Corte di Cassazione, spettava ad Airbnb - come costituto d’imposta- versare al Fisco italiano l’aliquota del 21%. Ma la società irlandese del colosso californiano non lo ha fatto e adesso a farne le spese potrebbero essere anche i proprietari che in buona fede ritenevano magari che Airbnb avesse provveduto a effettuare i versamenti. Airbnb Ireland ha confermato, intanto, di avere in corso un’interlocuzione con l’agenzia delle Entrate dallo scorso giugno e ha affermato di essere sorpresa e amareggiata dalla decisione della Procura di Milano di avviare il sequestro preventivo.
Ieri i pm Giovanni Polizzi, Cristiana Roveda e Giancarla Serafini hanno avuto una riunione con il Procuratore di Milano, Marcello Viola, e con gli uomini della Guardia di Finanza e dell’agenzia delle Entrate.

L’inchiesta potrebbe essere estesa anche agli anni fiscali fino al 2023. Nel frattempo sono pronte le rogatorie verso l’Irlanda.

Angelo Mincuzzi - Il Sole 24 Ore

 


Zes, per le regioni del Sud un impatto potenziale da 83 miliardi di euro

In Campania attratti investimenti per 900 milioni con la creazione di 3.695 posti di lavoro. In Calabria, avviati investimenti i per opere infrastrutturali e per la messa insicurezza delle aree industriali, con investimenti per 19,9 milioni.

Numeri chiave dello studio realizzato, sulle esperienze italiane nel più ampio contesto delle ZES in Europa, da The European House – Ambrosetti. Lo studio è stato presentato ieri a Roma nel corso della tavola rotonda «La Zona Economica Speciale (ZES). Campania e Calabria, risultati raggiunti e sfide aperte».

La ricerca mette sotto la lente la Zes Campania e Calabria, che si è distinta per dinamismo, e valuta l’impatto economico positivo generato, sia sul territorio sia sul resto dell’economia nell’arco di meno di due anni dall’avvio dell’operatività nel 2021, in termini di valore aggiunto e di occupazione. Parla insomma, di best practice, anche a livello internazionale. E giunge infine alla affermazione che «Se tutte le Zes del Sud Italia performassero come la Zes Campania, complessivamente sarebbero in grado di attivare - in via diretta, indiretta e indotta - circa 83 miliardi, pari al 23% del Val complessivo del Sud Italia.

La ricognizione sull’attività della Zes Campania e Calabria è tanto più utile dopo le recenti modifiche normative che hanno previsto, dal primo gennaio 2024,l’istituzione di una Zes unica del Mezzogiorno. Sulla cui organizzazione e struttura si registrano ancora molte incertezze.

Sebbene siano state istituite nel 2017, le Zone economiche speciali del Sud si sbloccano solo dopo la nomina dei commissari e la attivazione a giungo 2022 dello Sportello unico digitale che risponde alla esigenza di snellire le procedure. Si può dire quindi che la fase di reale operatività è limitata a meno di due anni. E, se si considerano i risultati ottenuti, ci si rende conto che sono sorprendenti.
Altro snodo importante è poi l’assegnazione alle Zes dei finanziamenti del Pnrr. A Campania e Calabria va la fetta più consistente: il 39,3% del totale: 136milioni alla Campania e 111,7 milioni alla Calabria. In Campania si punta sulla attrazione di imprese; in Calabria soprattutto sulle infrastrutture. Vengono attratte importanti realtà industriali nazionali ed estere: Tea Tek in Campania che rileva la fabbrica ex Whirlpool di Napoli e Baker Huges in Calabria che potenzia lo stabilimento Nuovo Pignone di Vibo Valentia e programma un nuovo sito vicino al porto di Corigliano Calabro, con 60 milioni di investimento e 200 posti di lavoro.

Dopo l’insediamento del Commissario della Zes si registra anche una crescita esponenziale – rileva lo studio – del credito di imposta: si passa dai 70 milioni del triennio 2018-2020 ai 327 milioni del biennio 2021-2022.

Ciò permette quindi di attivare altri investimenti che si stima siano pari in Campania a 1,1 miliardo. In conclusione, tra investimenti derivanti dalle autorizzazioni uniche e quelli con credito di imposta, in Campania ne vengono attivati per oltre 2 miliardi.
Lo studio va oltre, e vuole stimare anche l’impatto sull’economia. Si ritiene che 1euro prodotto nella Zes Campania ne attivi altri 1,4 nel resto dell’economia, quindi si giunge alla conclusione che si stiano attivando 23 miliardi di valore aggiunto indotto(tra diretto e indiretto). Con un ragionamento analogo, lo studio Ambrosetti calcola che per 1 occupato nella Zes Campania se ne generino altri 1,7 nel resto dell’economia. Quindi, considerando sia l’occupazione prodotta direttamente dalla Zes che quella attivata con il credito di imposta, si può concludere – secondo Ambrosetti – che siano stati prodotti 23mila nuovi posti di lavoro tra diretti e indotto.
La ricerca si chiude indicando alcune linee di intervento. Prima tra tutte si consiglia,accanto alla governance della ZES Unica di mantenere un approccio radicato sulterritorio. A questo fine, si suggerisce di mantenere le strutture regionali.
«In Campania abbiamo rilasciato 74 autorizzazioni – dice il commissario della ZesGiosy Romano – e ci sono in corso altre 37 conferenze di servizi. Il lavoro fatto èfrutto di collaborazione con i presidenti delle Regioni, con le imprese, i sindacati». «Con le Zes sono stati ottenuti grandi risultati – dice il vicepresidente di Confindustria Vito Grassi–sulla nuova strategia della Zes Unica, Confindustria vuole dire la sua». All’incontro hanno partecipato tra gli altri la responsabile corporate Italy di Unicredit, Luisella Altare, e la responsabile imprese di Intesa Sanpaolo, Anna Roscio. Ha portato la sua testimonianza Felice Granisso ad di Tea Tek , la società che ha rilevato il sito ex Whirlpool.

Vera Viola - Il Sole 24 Ore

 


Al via le domande per il “bonus colonnine domestiche 2023”

Come comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dal 9 al 23 novembre 2023 è apertolo sportello per richiedere il “bonus colonnine domestiche 2023”, ovvero la misura agevolativa dedicata ai privati ed ai condomini che, dal 1° gennaio al 23 novembre 2023, hanno acquistato ed installato infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica.

Le risorse a disposizione per l’anno 2023, ammontano a 40 milioni di euro.
I soggetti interessati potranno presentare le domande per la concessione e l’erogazione del bonus utilizzando la piattaforma informatica online, gestita da Invitalia per conto del Ministero.

Bonus e spese ammissibili – Nello specifico, il “Bonus colonnine domestiche” è il “contributo per l'acquisto e l'installazione d’infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, effettuati da utenti domestici” che sostiene l’acquisto e la posa in opera d’infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuati da persone fisiche e condomìni, in attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. del 4 agosto2022.

Il contributo in conto capitale, è concesso dal MIMIT - Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI - secondo le modalità previste dal Decreto del Direttore Generale del 14 marzo 2023. La misura è gestita da Invitalia.

Le agevolazioni sono rivolte ad utenti domestici:

  • persone fisiche residenti in Italia;
  • condomìni, rappresentati dall’amministratore pro tempore o da un condomino delegato, per le parti di uso comune di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile

Per quanto concerne le spese ammesse ai fini della fruizione del bonus in questione, occorre dapprima precisare che, il contributo, può essere richiesto a fronte delle spese sostenute per l'acquisto e la messa in posa d’infrastrutture di ricarica di potenza standard.

Nel dettaglio, sono ammissibili al contributo le seguenti spese:

1. l'acquisto e la messa in opera d’infrastrutture di ricarica, ivi comprese - ove necessario - le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti ed i dispositivi per il monitoraggio;

2. spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;

3. costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).
Le spese devono essere oggetto di pagamento tracciabile.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono essere:

  • nuove di fabbrica;
  • di potenza standard;
  • collocate nel territorio italiano ed in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
  • realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n.37/2008.

Oltre ai sopra elencati requisiti, le infrastrutture di ricarica devono:

  • essere ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico, nel caso in cui il contributo sia richiesto da una persona fisica;
  • essere destinate all'utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico, nel caso in cui il contributo sia richiesto da un condominio.

Il contributo in conto capitale è concesso dal MIMIT ed è pari all'80% delle spese ammissibili e, comunque, entro il limite di:

  • 1.500 euro, nel caso di contributo richiesto da una persona fisica;
  • 8.000 euro, nel caso di contributo richiesto da un condominio.

Il 2 novembre scorso, invece, si è chiuso lo sportello per le installazioni effettuate dal 4 ottobre al 31 dicembre2022 (si veda sul punto l’articolo “Colonnine domestiche: dal 19 ottobre le domande per il bonus” del 7 ottobre2023).

Presentazione della domanda 
Per le installazioni effettuate dal 1° gennaio al 23 novembre 2023, le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 9 novembre e fino alle 12:00 del 23 novembre 2023.
La presentazione della domanda è gestita interamente attraverso la nuova “Area Personale” di Invitalia. A tal proposito, sul sito di Invitalia è possibile consultare la “Guida alla presentazione della domanda” e, ai fini della presentazione di quest’ultima, è necessario effettuare i seguenti passaggi:

  • accedere alla nuova “Area Personale” tramite SPID, carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
  • accedere sulla scrivania personale dove si potrà scegliere l'incentivo sul quale presentare domanda o si potranno chiedere maggiori informazioni tramite il servizio "Parla con me";
  • procedere alla scelta “Colonnine domestiche”, utilizzando l'apposito menù a discesa e compilare la domanda in ogni sua parte. Il perfezionamento richiede il possesso di una posta elettronica certificata(PEC) attiva.
Pietro Mosella - Informati Srl

 


Incentivi all'occupazione

Per incentivare l’occupazione nel settore turistico, ricettivo e termale, il Governo punta sulla duplicazione, nel 2024, della misura della detassazione del lavoro notturno e festivo nel settore già introdotta dall’articolo
39-bis del decreto legge 48/2023 per il periodo 1° giugno-21 settembre 2023. Lo prevede l’articolo 7 della bozza di legge di Bilancio che ripropone, per il primo semestre 2024, l’incentivo di natura fiscale consistente nel riconoscimento di un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte dal datore in relazione alle prestazioni di lavoro notturno o straordinario festivo prestate dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno prossimo.

A differenza della precedente versione, la platea dei destinatari viene estesa ai lavoratori degli esercizi di somministrazione e ristorazione, quali individuati dall’articolo 5 della legge 287/1991, che si aggiungono ai dipendenti impiegati nel comparto privato del settore turistico, ricettivo e termale.

Come illustrato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 26/2023 di commento alla similare misura introdotta dall’articolo 39-bis del Dl Lavoro, ai fini dell’individuazione delle prestazioni che danno diritto al credito d’imposta, cioè al trattamento integrativo, occorre fare riferimento alle relative definizioni contenute nell’articolo 1, comma 2, lettera b (lavoro straordinario) e lettere d-e (periodo notturno e lavoratore notturno) del decreto legislativo 66/2003. Il rinvio alla definizione di lavoratore notturno genera qualche perplessità, in quanto il beneficio fiscale sembrerebbe destinato a chi rende prestazioni di lavoro notturno e non al lavoratore
notturno, cioè a quello il cui orario di lavoro coincide, anche parzialmente, in modo strutturale (o per almeno 80 giornate all’anno), con il cosiddetto periodo notturno, secondo la definizione legale o contrattuale. Anche la condizione soggettiva dei lavoratori beneficiati è rimasta invariata e cioè aver percepito nell’anno precedente, e cioè nel 2023 (per il bonus 2024), un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila euro, determinato sommando anche i redditi corrisposti da datori di lavoro di settori diversi rispetto a quelli interessati dall’agevolazione. Ai fini dell’erogazione del beneficio, il lavoratore è tenuto a presentare specifica richiesta al sostituto
d’imposta, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (articolo 47 del Dpr 445/2000), con cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.

Recependo l’indicazione operativa fornita dall’amministrazione finanziaria nella circolare 26/2023, la nuova norma prevede espressamente l’obbligo di indicare il trattamento integrativo all’interno della certificazione unica. Come avvenuto per il 2023, anche per il 2024 il credito, anticipato in busta paga dal datore di lavoro, sarà dallo stesso recuperato in F24 con il meccanismo della compensazione esterna (articolo 17 del Dlgs 241/1997), per il quale dovrebbe poter continuare a essere utilizzato lo specifico codice tributo 1702 istituito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 51/2023.

 

Il «trattamento integrativo speciale» è stato introdotto per la prima volta dal decreto legge 48/2023, con applicazione al periodo estivo 2023 al fine di incentivare l’occupazione nel settore turistico, ricettivo e termale. Corrisponde al 15% della retribuzione lorda riferita alle ore di attività lavorativa notturna o di straordinario festivo. Viene corrisposto dal datore di lavoro al dipendente che lo richiede Platea più ampia Secondo il Ddl di Bilancio 2024, nel primo semestre dell’anno prossimo potranno beneficiarne anche i dipendenti degli esercizi di somministrazione e ristorazione.

Barbara Massara - Il Sole 24 Ore

 


Nel credito bancario focus sulla capacità di generare flussi di cassa

La garanzia sui prestiti concessi, per esempio, diventa di secondaria importanza, mentre l’attenzione si sposta sulla capacità dell’impresa di generare reddito e flusso di cassa.
Diventano rilevanti per la concessione di prestiti, anche per le micro e piccole imprese, le tematiche Esg (environmental, social, governance). Di fatto aumentano le informazioni che l’impresa, a prescindere dalle dimensioni, dovrà fornire all’istituto di credito, serve quindi un cambio culturale dove sarà determinante il ruolo giocato dal professionista che affianca l’impresa. A questa trasformazione in atto è dedicato il documento pubblicato ieri dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale - Ricerca dei commercialisti, dal titolo «L’informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle Pmi: indicazioni EBA-GL Lom e spunti operativi».

È necessaria, sottolinea il documento, una visione forward-looking e un monitoraggio costante e più ampio delle dinamiche aziendali, che richiede a tutti gli imprenditori l’elaborazione di bilanci infrannuali, budget e business plan.

Secondo il documento l’impresa deve procedere alla riclassificazione dei bilanci storici (almeno gli ultimi tre esercizi) e alla predisposizione di documenti contabili infrannuali e prospettici. Conviene quindi procedere alla
riclassificazione dei bilanci ponendo attenzione al trend storico in relazione a specifici indicatori e aspetti, tra cui rientrano: la variazione del fatturato; l’Ebit; l’Ebitda; il capitale circolante netto operativo; il rapporto tra la posizione finanziaria netta e l’Ebitda; il debt service coverage ratio (che la banca considera adeguato con valori pari o superiori a 1,1); la leva finanziaria e l’interest coverage ratio. Da verificare anche
l’andamento di alcuni degli eventi monitorati dagli istituti di credito per rilevare una possibile perdita di equilibrio economicofinanziario, tra questi rientrano i debiti scaduti nei confronti dei dipendenti e/o tributari
e previdenziali; una significativa diminuzione di cash flows futuri; il rapporto Pfn / Ebitda maggiore di 6; gli ultimi due bilanci in perdita; il Dscr se inferiore a 1,1; la riduzione del fatturato superiore al 30% e la riduzione del patrimonio netto superiore al 50% rispetto all’esercizio precedente. Le banche non rivelano i criteri di valutazione che applicano; l’impresa però - suggerisce il documento - può precedere a un’autovalutazione ricorrendo al modello elaborato dal Fondo di garanzia per il calcolo della probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari.

Federica Micardi - Il Sole 24 Ore

 


Cedolare secca al 26% dal 1° gennaio 2024

Preliminarmente si ricorda che, per affitto breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, sottoscritto da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività imprenditoriale. È previsto, inoltre, che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione unica.

Sul punto si rileva che, con la legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), dal periodo d’imposta 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Diversamente, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Novità - Ad oggi la percentuale applicabile agli affitti brevi è pari al 21 per cento. La Bozza del Disegno di legge di Bilancio 2024, sostanzialmente, innalza la citata percentuale al 26 per cento.

Nella richiamata Bozza, viene, altresì annunciata una modifica al comma 5-bis del D.L. n. 50/2017. È previsto, infatti, che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’articolo 162 del TUIR, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell’Unione Europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione Europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti sopra citati, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi del presente articolo tramite stabile organizzazione.

Qualora gli stessi soggetti sono riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione Europea, ai fini degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600/73. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo di soggetti, sono solidalmente responsabili con quest’ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.
Quanto previsto nella Bozza al disegno di legge, arriva in concomitanza con il deposito della sentenza del Consiglio di Stato che recepisce le indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e ribadisce che, i portali di prenotazione devono riscuotere e versare allo Stato la cedolare secca sugli affitti brevi. Sul punto, Airbnb chiarisce che, ha sempre inteso collaborare con le autorità in materia fiscale e supporta il corretto pagamento delle imposte degli host, applicando la normativa europea di riferimento sulla rendicontazione.
C’è da dire, inoltre, che l’innalzamento al 26 per cento della cedolare secca sulle locazioni brevi, costituisce sicuramente un importante aumento che, interesserà milioni di italiani e soprattutto le principali grandi città e località turistiche. Per il momento, si attende, il testo definitivo della Manovra per un quadro definitivo delle novità oggi evidenziate.

Paola Sabatino - Informati S.r.l.

 


Fisco, pignoramenti sprint sui conti correnti degli evasori

L’agenzia delle Entrate Riscossione potrà mettere le mani più facilmente sui conti correnti degli evasori. La tecnicalità della norma inserita in manovra prevede, infatti, l’accesso diretto alle informazioni sulle giacenze dei rapporti finanziari. Con un taglio drastico dei tempi. La logica di fondo è quella di evitare che i pignoramenti presso terzi, ossia in sostanza il “prelievo” da parte dell’intermediario di una quota del debito del contribuente, vadano a buon fine. Facendo crescere il livello di efficacia di questo tipo di misura esecutiva, che lo scorso anno si è attestato al 20% in base al rapporto calcolato tra il numero delle azioni ad «alta efficacia» e il numero complessivo di quelle realizzate.

Secondo la procedura che mette in campo la manovra, una volta appurato che ci sono le disponibilità sul conto corrente, l’agente della riscossione invia subito («senza indugio» si legge nella norma) all’istituto di credito
l’ordine di pagamento. Ma allo stesso tempo deve informare il debitore non oltre trenta giorni, altrimenti va incontro alla nullità dell’atto e vanifica lo sforzo per intercettare le somme e garantirsi il pagamento del debito.

In sostanza, è la traduzione applicativa del sistema delineato dalla delega fiscale (articolo 18 della legge 111/2023) e rimodellato proprio nel passaggio in seconda lettura al Senato in cui si parlava appunto di razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari «che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio fino all’effettivo soddisfo». Il tutto, però, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore. Linee di fondo evidenziate anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 190/2023 che, rinviando la palla nel campo di un intervento legislativo, ha sottolineato sia l’esigenza di estendere la possibilità di una tutela “anticipata” sia di sradicare le patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione.

Le “mani” e gli “occhi” sui conti correnti degli evasori sono una delle possibili soluzioni da mettere in campo. Anche se per rendere efficace il sistema di accesso diretto, sarà necessario un coinvolgimento di tutti gli operatori interessati: Abi, Poste italiane, l’Associazione italiana dei prestatori di servizi di pagamento e naturalmente il Garante della Privacy.

Considerata l’importanza e la sensibilità delle informazioni in gioco, sarà necessario che la «cooperazione applicativa» sia pienamente rispondente agli standard di sicurezza sia per evitare indebiti accessi ai dati sia per il loro successivo trattamento. È chiaro, quindi, che un po’ di tempo servirà anche per effettuare le necessarie interlocuzione, ma avere una disposizione già pienamente operativa dal 1° gennaio 2024 potrà dare un contributo magari già in corso d’anno agli obiettivi di recupero.

La convenzione con il ministero dell’Economia firmata ad agosto ha, infatti, fissato una progressione negli incassi previsti della riscossione (seppur con la clausola di una revisione degli importi in caso di interventi normativi che possano determinare un impatto): 9,9 miliardi nel 2023, 10,8 miliardi nel 2024 e 11,5 miliardi nel 2025. Un supporto a questa previsione di crescita può arrivare anche dal nuovo pignoramento sprint.

Del resto, i dati relativi al 2022 testimioniano come le operazioni presso terzi messe in campo siano complessivamente 256mila. Ma è sul “peso specifico” che bisogna lavorare e, per questo, la manovra si muove in anticipo sulla delega fiscale. I tentati pignoramenti presso terzi rappresentano il 47% dei carichi complessivi (256,1 miliardi) per cui sono state effettuate azioni di recupero ma senza portare alla riscossione. Un segnale che quando la macchina del recupero coattivo si muove ha bisogno di più certezze, per non vanificare sforzi e risorse (pubbliche). Ma sempre non dimenticando le necessarie garanzie per i contribuenti.

Giovanni Parente, Marco Mobili - Il Sole 24 Ore

Nel modulo digitale i dati del soggetto e i criteri di selezione

La comunicazione dei dati sui titolari effettivi si sostanzia nella compilazione del modulo digitale TE, approvato con Dm 12 aprile 2023, da inviare mediante Comunicazione unica, e la sua trasmissione richiede un dispositivo di firma digitale e un indirizzo Pec.

I soggetti legittimati alla sottoscrizione della comunicazione sono gli amministratori delle imprese, il fondatore oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

Più precisamente, le comunicazioni relative alle società devono essere sotto scritte dal legale rappresentante o da uno degli amministratori o dei liquidatori o dal commissario liquidatore o dal commissario giudiziario. In caso di inerzia degli amministratori/liquidatori, è richiesto l’intervento del sindaco che, quindi, può apporre la sua sottoscrizione una volta decorso il termine.

Uffici e deleghe

Trattandosi di un’autodichiarazione, non sono ammesse deleghe o incarichi a intermediari per la sottoscrizione digitale del modello; tuttavia i terzi possono trasmettere telematicamente il modello già sottoscritto, aggiungendo la loro firma digitale a quella del dichiarante nella cosiddetta “distinta di accompagnamento” ai fini della domiciliazione.

L’ufficio del Registro delle imprese competente è quello della Camera dicommercio ove l’impresa o la persona giuridica privata hanno la sede legale,oppure, in caso di trust, nella provincia in cui è stato costituito (se costituitoall’estero, la Camera di commercio competente è quella di Roma). In caso dimandato fiduciario, infine, la provincia di competenza è quella della sede dellasocietà fiduciaria alla quale fa riferimento il mandato.
La trasmissione della comunicazione richiede il pagamento di un diritto di segreteria pari a 30 euro (con diritto di esenzione per le start up innovative e gli incubatori certificati), mentre non è prevista l’imposta di bollo.

La compilazione

Il modulo non si presenta particolarmente complesso nella sua composizione, essendo richiesta soltanto l’indicazione delle informazioni identificative del soggetto e i dati del titolare effettivo, con evidenza dei criteri in base al quale tale soggetto è stato individuato (ad esempio, con il codice “TPD” deve essere indicata, nelle imprese con personalità giuridica, la partecipazione diretta superiore al 25% del capitale). Non sono previsti documenti da allegare a supporto dei dati forniti.
Nonostante le forti critiche, tendenti a sostenere che i dati sono già in possesso del Registro delle imprese, non deve essere dimenticato che il titolare formale della partecipazione potrebbe essere diverso dal “titolare reale”, in quanto, ad esempio, il socio potrebbe essere soltanto persona interposta.

In questo caso nella comunicazione non dovrebbero essere indicati i dati del socio “persona interposta” ma i dati del socio “effettivo” con la qualifica “TPI”, ovvero titolare di partecipazione proprietaria indiretta.
Si ricorda, da ultimo, che la comunicazione non può essere inviata contestualmente ad altre denunce da trasmettere all’ufficio del Registro delle imprese, salvo il caso della comunicazione di conferma annuale, che può essere trasmessa dalle imprese dotate di personalità giuridica contestualmente al deposito del bilancio di esercizio. La presenza di modelli secondari o di allegati da inviare ad altri enti (agenzia delle Entrate, Inail, Inps, eccetera) costituisce infatti un errore bloccante nell’ambito dei controlli automatizzati.

Il Sole 24 Ore

Titolari effettivi della società, amministratori solo «residuali»

Il titolare effettivo di una società non è sempre il suo amministratore. Né lo sono per forza i consiglieri d’amministrazione. L’avvio del conto alla rovescia per la prima iscrizione nel Registro imprese impone di identificare correttamente i soggetti coinvolti, anche a chi finora ha trascurato questo adempimento. Il 9ottobre, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale del Mimit, e, da questa data, è partito il termine di 60 giorni per l’indicazione nella sezione dei titolari effettivi del Registro imprese: termine, che, quindi, cade il prossimo 11 dicembre.

Sono obbligati alla trasmissione dei dati:

  • le imprese dotate di personalità giuridica, ovvero le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative;
  • le persone giuridiche private, ossia le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni tenute all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al Dpr361/2000;
  • i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affinial trust.

L’elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24ottobre 2019 riporta, tra gli istituti giuridici affini ai trust, per l’Italia, il mandato fiduciario e il vincolo di destinazione.

Il Dm 12 aprile 2023 ha circoscritto ai soli mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie l’obbligo di comunicazione della titolarità effettiva, prevedendo l’obbligo di indicazione almeno del costituente (fiduciante) e del beneficiario, mentre non risulta possibile indicare il fiduciario. L’obbligo di comunicazione, pertanto, non riguarda le società di persone, le imprese individuali e le associazioni non riconosciute.

I tre criteri

Concentrando l’attenzione sulle imprese dotate di personalità giuridica, va ricordato che, in base all’articolo 20 del Dlgs 231/2007, nelle società di capitali la titolarità effettiva deve essere individuata facendo riferimento a tre criteri alternativi e successivi: solo se il primo criterio non conduce a risultati si può passare al secondo, e, se non si raggiunge una conclusione, si può passare al terzo.

Ricapitoliamo i criteri previsti, nell’ordine che deve essere seguito per la loro applicazione:

  1. titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica, anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (“criterio della proprietà”). Se la società risulta partecipata per oltre il 25% da pubbliche amministrazioni o da loro controllate, potrà essere considerato titolare effettivo il soggetto che ha la rappresentanza dell’ente pubblico ,ovvero, nel caso dei Comuni-soci, i sindaci dei Comuni;
  2. qualora il criterio appena richiamato non consenta di individuare in maniera univoca il titolare effettivo, quest’ultimo può essere fatto coincidere con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, oppure il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea, o, infine, al quale sono riconducibili particolari vincoli contrattuali che consentano comunque di esercitare un’influenza dominante (“criterio del controllo”);
  3. se i primi due criteri non si rivelano utili, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (“criterio residuale”).

Da ciò ne discende che l’amministratore di una società non è sempre il titolare effettivo, ma può essere considerato tale soltanto in ultima istanza, quando nessuno detiene direttamente o indirettamente una percentuale superiore al 25% del capitale e nessuno esercita il controllo della società secondo le modalità prima richiamate.
Inoltre, anche se il titolare effettivo dovesse essere individuato secondo il “criterio residuale”, non andrebbe a coincidere con tutti i membri del Consiglio di amministrazione, ma soltanto con i componenti ai quali sono stati riconosciuti poteri di rappresentanza. Se il Consiglio di amministrazione agisce collegialmente senza lasciare deleghe specifiche a uno o più amministratori, ma riservando ampie deleghe al direttore generale, quest’ultimo potrebbe essere considerato il titolare effettivo.

di Sergio Pellegrino Lucia Recchioni - Il Sole 24 Ore

Bonus mobili

Un taglio di 3mila euro alle spese e, di conseguenza, di 1.500 euro alle detrazioni. Una cifra molto rilevante, se consideriamo che sono soldi da utilizzare per acquistare arredi, come letti, sedie e divani, ed elettrodomestici, come forni, lavatrici e frigoriferi. Il disegno di legge di Bilancio, approvato lunedì dal Consiglio dei ministri, ha un impatto negativo sui bonus casa.

Il testo, come confermato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non metterà mano alla materia delle agevolazioni edilizie. Confermando, quindi, l’assetto normativo in vigore. Questo porterà alla conferma di diversi cambiamenti già programmati per il 2024. Tra questi spicca il riassetto del bonus mobili, la detrazione Irpef del 50%, agganciata alle ristrutturazioni.

Nel 2022 il tetto di spesa di questo bonus era fissato a quota 10mila euro. La legge di Bilancio 2023, dopo una lunga battaglia parlamentare, aveva portato il tetto per l’anno in corso a 8mila euro.

Per il 2024, invece, si scenderà ulteriormente, passando a 5mila euro di limite massimo. In assenza di ritocchi, per ora esclusi dal Governo, ci sarà insomma un taglio di 3mila euro. Questa sforbiciata si traduce in minori spese che sarà possibile effettuare nel perimetro dello sconto fiscale. E, di conseguenza, in minori detrazioni. Se quest’anno la detrazione massima è di 4mila euro, dal prossimo si arriverà a 2.500 euro.

Di fatto, molto dipenderà dalla tenuta della maggioranza e da se effettivamente non ci sarà un margine di disponibilità finanziaria per eventuali correttivi da parte delle forze politiche che sostengono l’Esecutivo. L’intenzione manifestata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti di dichiarare chiusa la stagione della cessione del credito e dello sconto in fattura non lascia sperare al momento che si aprano anche spiragli sul fronte dei bonus minori. Resta, in ogni caso, il problema dei contribuenti che si erano fidati della possibilità offerta dalle regole vigenti di effettuare i lavori e sono rimasti poi “intrappolati” a causa della difficoltà del mercato ad assorbire i crediti derivanti dalle opzioni per cessioni e sconto in fattura.

A ricordarlo con una nota indirizzata proprio al ministro Giorgetti è l’associazione degli esodati del superbonus che sono tornati a chiedere un confronto per consentire una riforma dell’agevolazione con la tutela dei diritti acquisiti.

di Giovanni Parente, Giuseppe Latour - Il Sole 24 Ore

Secondo acconto Irpef a rate

È d’uso comune la frase “per pochi, ma non per tutti” ma, riferendosi alla possibilità di versare il secondo acconto a rate, stando a quanto sino ad ora noto, più correttamente si dovrebbe dire “per pochi, e non su tutto”.

La novità è contenuta nell’articolo 4 del D.L. fiscale collegato al disegno di legge di bilancio 2024, approvato in Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2023.

Basandosi su quanto sino ad ora trapelato, il meccanismo di versamento degli acconti di novembre cambierà, ma solo per l’anno 2023 (non si tratta, quindi, di una modifica a regime) e avrà una portata limitata, sia in termini di contribuenti interessati, sia per quanto riguarda le somme che sarà possibile dilazionare nel tempo.

Oggetto dell’intervento è il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, ed ecco perché “non per tutto”. Per espressa previsione normativa, infatti, il secondo acconto potrà essere frazionato solo per quanto riguarda le imposte dirette (IRPEF, imposte sostitutive dell’IRPEF – cedolare secca, imposta sostitutiva contribuenti in regime forfettario e di vantaggio, IVIE, IVAFE), ma i contributi previdenziali dovranno comunque essere versati entro il 30 novembre 2023.

Pertanto, un primo punto da focalizzare con la massima attenzione, al fine di pianificare correttamente i flussi finanziari, risiede nel fatto che i contributi INPS (contributi eccedenti il minimale per artigiani e commercianti, e INPS gestione separata) restano fermi alla scadenza canonica.

Ulteriormente, occorre indagare sui soggetti cui sarà consentito dilazionare il secondo acconto relativamente alle sole imposte, perché la misura è “per pochi”.

Basandosi sulla bozza del decreto ad oggi disponibile, la possibilità di frazionare il secondo acconto dovuto, perle sole imposte dirette:

  • è prevista solo per il periodo di imposta 2023;
  • esclusivamente a favore delle persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo d’imposta precedente, ovvero nel 2022, hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Da quanto sopra discende che la possibilità di dilazionare il secondo acconto imposte non riguarda:

  • le società, di qualsiasi tipo;
  • i soci (salvo che non si tratti di soggetti che, in aggiunta alla qualifica di socio, sono anche titolari di partita IVA individuale);
  • i “privati”, ovvero i non titolari di partita IVA.

La misura è pertanto rivolta esclusivamente alle persone fisiche titolari di partita IVA, e solo a condizione che gli stessi abbiano dichiarato nel 2022 ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, ricordando che, anche nel rispetto di queste condizioni, il versamento dei contributi INPS resta dovuto entro il30 novembre 2023.

Da subito sorgono degli interrogativi: supponendo di trovarsi dinnanzi ad una ditta individuale che nel 2022 è rientrata nel summenzionato tetto di ricavi, laddove il contribuente non fosse più titolare di partita IVA alla data del 30 novembre 2023, ma debba comunque versare acconto IRPEF, potrà tale soggetto accedere alla dilazione?

Medesimo interrogativo si pone nella situazione inversa: se il contribuente nel 2022 non era titolare di partita IVA (e quindi non ha conseguito ricavi o compensi), ma è titolare di partita IVA nel 2023, e deve versare acconti IRPEF, potrà questo soggetto frazionare il versamento?

Allo stato attuale, il caso della “mancata continuità” della partita IVA non è contemperato dalla norma, e richiederà ulteriori chiarimenti.

Altro aspetto da chiarire è se, nel rispetto delle condizioni dettate dalla norma, possa essere frazionato anche il secondo ed unico acconto dovuto: dalla lettura della norma, parrebbe di no, ma questo è certamente il problema minore poiché, se trattasi di acconto unico, le somme in gioco sono irrisorie.
Veniamo ora al punto, ovvero come potranno essere dilazionate le somme rientranti nella misura, da parte di coloro i quali potranno accedervi.

Il versamento del secondo acconto delle imposte dirette potrà avvenire:

  • in rata unica entro il 16 gennaio 2024, senza alcuna maggiorazione;
  • in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2024.

Ogni rata scadrà il 16 del mese. In caso di pagamento rateale, però, sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In sostanza, si tratta di un tasso di interesse del 4% annuo, così come stabilito dall’articolo 5, comma 1 del decreto 21 maggio 2009.
In conclusione, la misura adottata, per come ora formulata, appare di portata ben più ridotta rispetto alle previsioni. Vi è tuttavia da dire che i contribuenti che vi rientrano potranno godere di un maggior tempo per effettuare valutazioni più precise sugli acconti dovuti, potendo quindi meglio ponderare l’eventuale ricalcolo delle somme da versare, adottando il criterio previsionale.

di Sandra Pennacini - FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

Duplicazione e-fatture

In caso di erronea duplicazione di e-fatture è possibile emettere e registrare le note di variazione per lo storno delle stesse. Le note di variazione possono essere anche cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente indicando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l'importo complessivo e, nel campo “causale”, la dizione “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”.

Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n.447/2023 in risposta ad una società italiana che il 21 giugno 2023 si è resa conto che nel proprio cassetto fiscale alcune fatture elettroniche emesse nel 2022 e 2023 nei confronti di una società olandese e stabili organizzazioni presenti in vari paesi europei risultavano duplicate. In particolare, la società italiana si è avvalsa per l'invio dei propri documenti contabili del canale telematico SdI del portale GAMMA; dopo aver emesso la fattura, invece di inviarle la copia cartacea come avviene per tutti gli altri clienti esteri, inseriva tutti i dati della fattura sul portale DELTA, utilizzato dalla società olandese per la propria contabilità.

A gennaio 2022, i gestori del DELTA avevano inviato alla società italiana una mail informativa in cui veniva evidenziato che il sistema avrebbe comunicato automaticamente all'SdI le sue transazioni transfrontaliere con gli acquirenti stranieri presenti nella rete prima del 1° luglio 2022, salva la disattivazione del servizio prima del10 gennaio 2022. Tuttavia, per un disguido tale mail non è stata letta. Per tale motivo la società chiede come correggere gli errori commessi.

Nel fornire risposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la trasmissione delle fatture elettroniche può avvenire, oltre che direttamente tra gli operatori economici tramite il SdI, anche attraverso l'intermediazione di soggetti abilitati. In particolare il SdI si preoccupa di verificare la nomenclatura e “l’unicità” della fattura, affinché non siano nuovamente inviati documenti già trasmessi ed elaborati.
I file duplicati a seguito dell'emissione di fatture attinenti le stesse operazioni per il tramite di due differenti intermediari non sono stati automaticamente scartati dal SdI, poiché esso non ha potuto intercettare l'errore di duplicazione in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati.
L'errore commesso dalla società italiana può essere rimediato tramite la registrazione, nel periodo di imposta corrente, di tutti i duplicati emessi dall'intermediario della controparte e, contestualmente, lo storno dei medesimi mediante l'emissione di nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA.
Infatti, l’articolo 26 comma 2 del Decreto Iva prevede: “Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (…) il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto diportare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.”

La disciplina dell’articolo 26 del Decreto è applicabile solo se la nota di variazione in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione originaria e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7.

Con la risposta n. 395/2019 l’Agenzia aveva chiarito che l'errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse può ricondursi alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”.
Pertanto, la società potrà emettere e registrare le note di variazione per lo storno dei duplicati. Le note divariazione possono essere anche cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente indicando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l'importo complessivo e, nel campo “causale”, la dizione “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”.

di Serena Pastore - FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

Titolare effettivo e antiriciclaggio

Per l’autodichiarazione del titolare effettivo è indispensabile la firma digitale. Entro l’11 dicembre 2023 le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti similari dovranno inviare la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.

È con il decreto del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 09/10/2023 n. 236) che è stato dato il via libera alla predetta comunicazione.

Indispensabile la firma digitale per l’invio telematico
Per favorire il rispetto dell’obbligo in modo semplice, sicuro e veloce, il sistema camerale mette a disposizione degli interessati “ID Info Camere”: la firma digitale garantita dalle Camere di Commercio dotata di CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Per ottenerla è disponibile una procedura online, sia identificandosi autonomamente attraverso Spid sia prenotando un video-riconoscimento con un operatore. È sempre possibile, inoltre, rivolgersi agli sportelli della propria Camera di Commercio.

Soggetti obbligati alla comunicazione del Titolare Effettivo
Ad essere obbligati ad effettuare la dichiarazione saranno:

  • imprese dotate di personalità giuridica (società a responsabilità limitata, società per azioni, le società in accomandita per azioni e società cooperative);
  • Persone Giuridiche Private: fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture e presso le Regioni e le Province autonome;
  • Trust e istituti giuridici affini: enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust (rapporto giuridico nel quale una persona - fiduciario - amministratore dei beni, sui quali ha il controllo, nell’interesse di terzi beneficiari).

Comunicazione telematica
La comunicazione dovrà avvenire unicamente per via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio (anche con il supporto di intermediari autorizzati all’invio) con un’istanza firmata digitalmente (a seconda dei casi):

  • da almeno un amministratore dell’impresa;
  • dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • dal fiduciario, nel caso dei Trust.

Nuove iscrizioni o eventuali variazioni dei dati andranno comunicate entro 30 giorni dalla data dell’atto costitutivo o di variazione e, in ogni caso, i dati forniti dovranno essere annualmente confermati.

Chi potrà consultare il registro del Titolare Effettivo
Una volta iscritte nelle due sezioni appositamente create nel Registro delle Imprese (una definita “autonoma”, contenente i dati su imprese e PGP, l’altra “speciale” dedicata ai trust e istituti affini), le informazioni sul Titolare Effettivo saranno consultabili secondo diverse modalità e ampiezza dai soggetti individuati dalla normativa, ossia:

  • autorità (Ministero dell’Economia e Finanze, Autorità di vigilanza di settore, UIF, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza, Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Autorità giudiziaria, Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale);
  • soggetti obbligati a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, (ad esempio istituti bancari e assicurativi, professionisti, ecc.) previo accreditamento presso la Camera di commercio competente;
  • altri soggetti privati per i quali la conoscenza della titolarità effettiva si rende necessaria per curare o di fendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.
di Cinzia De Stefanis - FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

Scontrini, alert del Fisco con l’incrocio dati Pos: spinta al ravvedimento

Il provvedimento 352652/ 2023 delle Entrate individua le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici ricevuti e le fatture elettroniche emesse e/o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente.

Destinatari delle comunicazioni saranno tutti i contribuenti per i quali l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili risulti superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate fiscalmente nello stesso periodo.

Gli elementi e le informazioni comunicati daranno di conseguenza al contribuente la possibilità di rimediare ad eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Al riguardo, con un comunicato stampa, le Entrate hanno ricordato la possibilità di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi avvalendosi del ravvedimento operoso per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 secondo quanto dettato dall’articolo 4 del Dl 131/2023. Tramite l’istituto del ravvedimento operoso, dal 30 settembre è possibile, perciò, beneficiare della riduzione delle sanzioni regolarizzando la mancata, irregolare, incompleta o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici come sanzionate dall’articolo 6, commi 2-bis e 3, del Dlgs 471 del 1997.

La regolarizzazione è possibile anche se la violazione risulti essere già stata constatata con un processo verbale dall’amministrazione finanziaria ma non ancora contestata con l’irrogazione delle sanzioni previste. La stessa notifica di una comunicazione di compliance da parte del fisco non osta al ravvedimento operoso. Quindi un contribuente che abbia subito un accesso con contestazione della mancata certificazione delle operazioni realizzate, e quindi non documentate con rilascio di uno scontrino elettronico, potrebbe regolarizzare il comportamento omissivo tenuto versando la sanzione in misura ridotta. Il ravvedimento può infatti avere ad oggetto anche eventuali violazioni già constatate fino alla data del 31 ottobre 2023, a condizione che la regolarizzazione venga effettuata entro il 15 dicembre 2023. La semplice constatazione dei fatti contestati, e quindi ad esempio l’evidenza di una mancata certificazione di un corrispettivo, non esclude pertanto il ricorso al ravvedimento operoso. Le violazioni così regolarizzate non saranno inoltre considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività.

di Alessandro Mastromatteo, Benedetto Santacroce - Il Sole 24 Ore

Abbonamenti al trasporto pubblico con vista nel 730 precompilato

Tenuti all’invio sono gli enti pubblici e i privati affidatari del servizio di trasporto. Un provvedimento delle Entrate, pubblicato il 5 ottobre, indica le specifiche tecniche relative all’obbligo di trasmissione telematica, introdotto con un decreto Mef dello scorso 29 marzo.

Gli enti pubblici, se lo gestiscono direttamente, o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico devono inviare una comunicazione telematica contenente i dati relativi alle spese detraibili per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. L’importo va comunicato al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento.

L’obbligo di trasmettere i dati dei rimborsi è esteso, oltre agli enti pubblici e ai privati affidatari, anche agli altri soggetti che erogano rimborsi (ad esempio i datori di lavoro che erogano «Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir» indicati nei punti da 701 a 706 della Certificazione Unica con il codice onere 40 - spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale).

L’invio diverrà obbligatorio a partire dalle spese del 2025 (con inoltro, quindi, nel 2026). Per i periodi di imposta 2023 e 2024 l’invio è, invece, facoltativo. È consigliabile utilizzare tale biennio come rodaggio delle procedure di invio, approfittando del fatto che non si applicano ancora le sanzioni; unica eccezione, restano sanzionabili anche nel periodo transitorio gli errori che determinano un’indebita fruizione di detrazione o deduzione (ad esempio se non si scomputa un rimborso).

Va quindi prestata soprattutto attenzione, oltre alla corretta identificazione del soggetto intestatario dell’abbonamento e (dal 2024) di quello che ha materialmente pagato, alla verifica che il pagamento sia avvenuto con mezzi tracciati (altrimenti la detrazione non spetta) e che l’importo certificato si riferisca esclusivamente alla spesa detraibile. Le modalità sono quelle consuete per tutti gli invii alla precompilata; il termine è il 16 marzo di ogni anno (i provvedimenti fanno rinvio all’articolo 78 della legge 413/91, che indica il 28 febbraio; ma il Dl 124/2016 ha differito – a regime – la scadenza).

Per chi trasmetterà i dati 2023, la scadenza (salvo proroghe) sarà quindi il 16 marzo 2024. L’indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore (diverso dall’abbonato) è facoltativa per le spese del 2023, ma obbligatoria a partire dal 2024. Gli interessati possono opporsi all’invio comunicandolo direttamente al soggetto che riscuote la spesa, all’atto del pagamento o comunque entro il 31 dicembre dell’anno (modalità applicabile solo dal 2024); in alternativa, si può inviare via email all’Agenzia, tra il 1° gennaio al 16 marzo dell’anno successivo, il modulo scaricabile dal sito web (per il 2023, tale ultima modalità si applica a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento).

di Marcello Tarabusi - Il Sole 24 Ore

Fattura in ritardo

L’emissione della fattura oltre i termini di legge (in linea generale: 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per la fattura immediata e il giorno 15 del mese successivo a quello d’effettuazione per le differite) è una violazione che si verifica più frequentemente di quanto s’immagini. Tipicamente, è dato riscontrarla per i soggetti di minori dimensioni e meno strutturati (sono interessati anche i soggetti in regime forfettario), ma può riguardare anche operatori organizzati, magari a causa di momentanei malfunzionamenti o inefficienze dei flussi informativi fra funzioni aziendali (magazzino, tesoreria, addetti al ciclo attivo). In ogni caso, si tratta di questione che riguarda sia chi emette fattura elettronica sia chi è ancora legittimato alla fattura cartacea. Inoltre, con le dovute differenze, anche la tardività della trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici può determinare potenziali, rilevanti, conseguenze punitive (sul tema, si ricorda anche quanto previsto dal decreto energia).

Fermando l’attenzione sull’emissione “fuori tempo” della fattura, si osserva che la violazione può presentare natura formale o sostanziale.

Violazione sostanziale

La violazione è sostanziale quando essa incide sulla liquidazione dell’imposta. Si pensi al corrispettivo di una prestazione di servizi, resa da un soggetto “mensile”, incassato il 20 settembre e per il quale si emetta fattura il 31 ottobre, in ritardo, quindi, anche qualora ricorrano le condizioni per il differimento di cui all’articolo 21, comma 4, lettera a), Dpr 633/72. L’Iva doveva confluire nella liquidazione relativa a settembre, ma sarà computata - in ritardo - nella liquidazione di ottobre (16 novembre). Opera dunque il primo periodo dell’articolo 6, comma 1, Dlgs 471/97 e si rende dovuta la sanzione proporzionale dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’operazione tardivamente documentata. Siccome in queste circostanze è applicabile il comma 4 del medesimo articolo 6, il quale dispone l’applicazione di una sanzione minima di 500 euro, è evidente che possono darsi casi in cui la penalità risulta evidentemente sproporzionata. Se la violazione concerne una fattura con un imponibile di 20 euro e 4,4 euro d’imposta (aliquota 22 per cento), la sanzione sarà comunque di 500 euro (i decreti delegati per la riforma del sistema tributario dovrebbero intervenire anche su tali aspetti), ferme la riduzione al terzo (articolo 16, Dlgs 472/97) e la possibilità di ravvedere l’inadempimento.

La violazione, secondo le Entrate, può inoltre rilevare in punto di tardività del versamento periodico, punita con la sanzione di cui all’articolo 13, Dlgs 471/97 e, a seconda dei casi, sull’obbligo della comunicazione periodica delle liquidazioni (Lipe). Senza contare che il ritardo potrebbe essere tale da configurare anche un’infedeltà dichiarativa.

Violazione formale

Effetti meno rilevanti si hanno quando il ritardo non influisce sulla corretta liquidazione del tributo che, indipendentemente dalla violazione, entra nella liquidazione periodica “giusta” (circostanza di regola configurabile in relazione alle fatture immediate, dato che una differita tardiva generalmente incide sulla corretta liquidazione).

In questi casi, pur non trattandosi di violazione meramente formale (non sanzionabile), si rende applicabile la pena pecuniaria dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 6, Dlgs 471/97 (risposta a interpello 528/2019): da 250 a 2 mila euro (non opera il minimo dei 500 euro del comma 4 della norma). È la stessa sanzione che si applica quando la violazione degli obblighi di fatturazione/registrazione riguarda un’operazione senz’applicazione dell’imposta che non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, comma 2, ultimo periodo, Dlgs 471/97).

Anche per le fatture tardive senza effetti sul tributo è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, considerando che l’istituto va azionato per ogni singola violazione senza possibilità di auto- applicazione del cumulo/continuazione (prerogativa dell’ufficio fiscale), con conseguente opportunità di effettuare qualche calcolo di convenienza soprattutto in presenza di plurimi inadempimenti.

Per le violazioni senza incidenza sull’imposta commesse in passato, ossia fino al 31 ottobre 2022, è ancora possibile ricorrere alla sanatoria degli errori formali ai sensi della legge 197/2022 (200 euro per tutte le violazioni di ogni singolo periodo d’imposta) con pagamento entro il 31 ottobre prossimo o in due rate (31 ottobre 2023 e 31 marzo 2024). Posto che l’adempimento è stato eseguito anche se tardivamente, non occorrerà rimuovere l’irregolarità.

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri -Norme&Tributi Plus Fisco

Dal decreto Energia via libera al ravvedimento per mancata certificazione dei corrispettivi

Il cd. “decreto Energia”, decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 228del 29/09/2023. Tra le misure introdotte la possibilità di regolarizzare le violazioni degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

In premessa, occorre evidenziare che la misura qui in esame, prevista dall'articolo 4 del summenzionato decreto, ha una portata decisamente più ridotta rispetto a quanto ci si aspettava sulla base delle prime bozze circolate, che inizialmente prevedevano una vera e propria “sanatoria dei corrispettivi” a sanzioni ultraridotte.

Il testo dell’articolo 4 del decreto legge 131/2023 nella sua versione definitiva (salvo successive modifiche introdotte nel corso dell’iter parlamentare), invece, recita:

“I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

Non si tratta quindi di un ravvedimento speciale in termini di sanzioni, ovverosia non si applica la riduzione a un diciottesimo, bensì è possibile avvalersi delle riduzioni ordinariamente previste in materia di ravvedimento operoso.

Tuttavia, la norma prevede effettivamente un qualcosa di eccezionale, ovvero la possibilità di ravvedere le sanzioni connesse alla mancata certificazione dei corrispettivi, anche quando tale mancata emissione sia già stata constatata, a meno che le sanzioni non siano già state contestate.

In altri termini, grazie alla disposizione qui in esame, è possibile ravvedere anche le sanzioni connesse alla mancata emissione del documento commerciale nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, che sono già state constatate con processo verbale, a condizione che tale constatazione sia avvenuta entro il 31 ottobre 2023. A tal fine è necessario perfezionare il ravvedimento entro il 15 novembre 2023, e in ogni caso prima che siano irrogate le sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il regime sanzionatorio cui fare riferimento, con l'applicazione delle riduzioni concesse dal ravvedimento operoso, è quello previsto dal decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, articolo 6: violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Più precisamente, il comma 2 bis, che prevede che nel caso di mancata emissione del documento commerciale, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso; il comma 3, che prevede che, se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, e il comma 6, che prevede per i casi sovra riportati che la sanzione non possa comunque essere inferiore a 500 euro.

Un aspetto particolarmente positivo della norma introdotta con il decreto Energia è quella che prevede che le violazioni regolarizzate ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 131/2023 non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività.

Si ricorda che tale sanzione accessoria, prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471, ordinariamente prevede, oltre alle già richiamate sanzioni per il caso della mancata certificazione dei corrispettivi, anche la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell’attività ovvero dell'esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Inoltre, laddove l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di euro 50.000, la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

di Sandra Pennacini - FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

Dal Bonus sud alla zona ZES, passaggio quasi indolore

Sarà un passaggio quasi indolore. Il credito d’imposta introdotto dall’articolo 16 del Decreto-legge n. 124 del 2023, nell’ambito dell’istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, si pone in sostanziale continuità con il Bonus Mezzogiorno, in scadenza il 31 dicembre 2023. Presupposti, zone agevolate e procedure non cambieranno. Più ampio, invece, l’ambito di applicazione.

Per il solo periodo d’imposta 2024 (almeno per ora), alle imprese che effettueranno l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3,lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti.

Con riferimento ai suoi presupposti, il credito d’imposta, come il suo predecessore, non verrà riconosciuto a fronte di tutti gli investimenti o meri acquisti di beni strumentali. L’articolo 16 del Decreto Legge n. 124 del 2023,tuttavia, non si limita a copiare l’articolo 1, comma 98, della Legge n. 208 del 2015. Se da un lato l’agevolazione spetterà per le sole acquisizioni facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato, dall’altro la nuova misura viene estesa all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, ma nella sola ipotesi in cui il valore dei terreni e degli immobili non superi il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Dal punto di vista oggettivo, in particolare, la norma circoscrive l’agevolazione ai soli investimenti finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. A differenza di quanto accade per il credito d’imposta beni strumentali di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel caso specie, in linea con quanto già previsto per il Bonus Mezzogiorno, saranno esclusi dall’agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali” (Circolare n. 34/E del 2016).

L’agevolazione sarà limitata al solo acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, oltre che ai terreni, ai fabbricati strumentali e ai conseguenti interventi. Sul presupposto che i beni agevolabili dovranno essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa, saranno sempre esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo. Logicamente i beni agevolati, salvo che per i terreni e gli immobili da destinare alla produzione, dovranno essere nuovi (sul punto si vedano la Circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, par. 2.2; la Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, paragrafo 2.4; la Circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002).

Anche dal punto di vista soggettivo si manterranno le medesime limitazioni oggi previste per il Bonus Mezzogiorno. L’agevolazione non si applicherà ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si terrà conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2007, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta. L'agevolazione, altresì, non troverà applicazione nei confronti delle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno2014.

Nonostante le numerose similitudini, che riguardano anche procedure e modalità di utilizzazione in compensazione del credito d’imposta, l’articolo 16 del Decreto Legge n. 124 del 2023 non prevede un regime transitorio in grado di coniugare vecchia e nuova agevolazione. Potrebbe accadere, infatti, che la realizzazione del medesimo progetto di investimento si ponga a cavallo delle distinte misure agevolative, imponendo al contribuente la presentazione di due distinte istanza. Un paradosso data l’assoluta continuità.

di Paolo Iaccarino - FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

Lautaro, Vlahovic, Giroud come le azioni: parte la prima Borsa digitale dei calciatori

È possibile negoziare un prodotto che si apprezzi se nel week end Lautaro Martinez, Vlahovic, Giroud, Mbappé e compagnia bella fanno gol? Da questa nuova stagione calcistica, da poco cominciata un po’ in tutta Europa, sì. Perché difatti da oggi CSA Capital Market SpA (CSA) lancia “Football Player Exchange”, la prima piattaforma di negoziazione sui calciatori.

Si tratta in sostanza di una Borsa valori dove al posto di poter comprare Apple, Tesla, Eni o Stellantis, il trader può acquisire il valore di mercato dei calciatori che ritiene abbiano maggiori probabilità in futuro di apprezzarsi. O può al contrario, puntare sulla svalutazione di quegli atleti che ritiene siano al momento sopravvalutati e per i quali potrebbe iniziare il tramonto agonistico.

C’è però una differenza basilare rispetto alla compravendita di azioni: nella “Borsa digitale dei calciatori” il prezzo non è influenzato dalla domanda e dall'offerta ma è legato alle variazioni di un indice calcolato per ogni atleta, certificato in blockchain, basato su algoritmi di intelligenza artificiale che ne aggiornano il valore in tempo reale. Il prezzo non risente quindi dell'emotività e di eventuali possibili manipolazioni delle “mani forti”, film che spesso si vede sui titoli azionari. Perché la piattaforma si base sull'oggettività del calcolo dell'indice –elaborato da Wallabies, società creatrice di un sistema di algoritmi di intelligenza artificiale applicati al mondo del calcio - che è garantita dal fatto che quest'ultimo rappresenta un indice di valore e non di prezzo. Per determinare il valore di mercato di un calciatore l'indice utilizza più di 7.000 variabili per ogni giocatore ad ogni match disputato, in modo da fornire il valore più accurato possibile garantendo affidabilità e trasparenza agli utenti.

«Per selezionare i giocatori da inserire nella piattaforma, abbiamo dapprima selezionato un paniere di calciatori compreso tra i 18 e i 33 anni di età, che hanno  disputato almeno 700 minuti di gioco nella stagione 2022 in ognuno dei 5campionati considerati (Serie A in Italia, Liga in Spagna, Premier League in Inghilterra, Ligue 1 in Francia e Bundesliga in Germania), che hanno un valore di mercato superiore ai 5 milioni di euro e che non sono portieri. Infine, abbiamo selezionato i giocatori più interessanti per essere negoziati all'interno della piattaformaspiega Anthony Ampellio, Chairman of the Board & CEO di CSA, società italiana che ha sede nel distretto Fintech milanese -. Il nostro obiettivo è creare la prima Borsa dei calciatori in Europa ed estendere questo approccio in tutto  il mondo anche su altre discipline sportive».

Come funziona? «Per operare nella piattaforma l'utente deve convertire gli euro o cripto valute nei token CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in euro o cripto valute. A quel punto potrà fare trading sui calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni».

Sulla base di questo algoritmo, CSA punta a creare un nuovo mercato finanziario-sportivo, basato su due linee di business: la prima (è in attesa del nulla osta dell'Autorità di Vigilanza) prevede l'emissione da parte delle principali banche e istituzioni finanziarie, nel mercato regolamentato e non, di prodotti finanziari derivati, nel caso specifico certificates, aventi come sottostante l'indice sul valore di mercato dei principali calciatori internazionali.

«La seconda linea di business, quella attualmente prioritaria, è rappresentata da CSA - Cripto Sport Asset e prevede l’emissione dei Cripto-Token CSA (CSAT), che permetteranno agli utenti di partecipare attivamente al mercato sportivo attraverso la DeFi (finanza decentralizzata), esponendosi sul valore della quotazione di mercato dei principali calciatori grazie all'integrazione della tecnologia blockchain – continua Ampellio-. I CSAT rappresentano degli utility token che garantiscono agli acquirenti l'uso di servizi esclusivi con focus sui temi finanza, sport e blockchain come: analisi e ricerca, webinar e formazione, eventi di networking e, soprattutto, garantiscono l'accesso, a partire da oggi 1 settembre alla prima Borsa digitale dei calciatori, il Football Player Exchange».

di Vito Lops - Il Sole 24 Ore

Redditi da locazioni, canone imputabile in proporzione alle quote di proprietà

Il comproprietario di un immobile, che risulta unico intestatario del canone di locazione, non è tenuto a pagare l’Irpef sull’intero canone, se dimostra che i comproprietari hanno già dichiarato la rispettiva quota di reddito proporzionale alla porzione di comproprietà sul bene. È tuttavia controverso in giurisprudenza se questa sia l’unica soluzione possibile, o se invece chi risulta titolare esclusivo del contratto di locazione di un bene, che però è in comunione con altri, possa anche dichiarare in proprio l’intero reddito.

Sono i problemi affrontati, con un percorso argomentativo piuttosto articolato, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli nella sentenza 7217/30/2023.

Il caso

Una contribuente era proprietaria di una quota complessiva di due terzi di un immobile, mentre i due figli avevano una quota di un sesto ciascuno. L’immobile risultava locato con contratto di locazione stipulato esclusivamente dalla madre, che quindi figurava all’anagrafe tributaria come unica locatrice; in sede di dichiarazione, tuttavia, il reddito era stato ripartito in base alle quote di proprietà e i due figli avevano quindi dichiarato a fini Irpef le quote di reddito di loro spettanza, pari al 16,67% ciascuno.

L’agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior imponibile in capo alla madre, sostenendo che fosse questi l’unica tenuta a dichiarare il 100% del reddito, in quanto unico soggetto figurante nel contratto come locatrice.

La soluzione della Cgt di Napoli

La Cgt osserva che i tre comproprietari hanno nei fatti riconosciuto e accettato il contratto di locazione, anche se stipulato solo da uno di essi: l’eventuale pagamento integrale del tributo da parte della ricorrente comporterebbe un indebito arricchimento dell’amministrazione, che ha già percepito le quote di spettanza degli altri comproprietari.

Il trattamento fiscale della locazione da parte di un solo comproprietario:

Ma che sarebbe accaduto se, al contrario, la madre avesse dichiarato l’intero reddito e i figli comproprietari nulla? L’ufficio avrebbe potuto muovere rilievi?

La Corte napoletana ripercorre i precedenti giurisprudenziali, per concludere in senso negativo.

Una sentenza della Ctr Lazio (n. 1733/2022) ha ritenuto che il reddito vada riferito soltanto a chi, tra i comproprietari, risulti effettivo locatore e percettore. Viene richiamato un precedente della Cassazione (sentenza n. 3085/2016), per cui al reddito da locazione non può applicarsi la regola prevista dall’articolo 26 del Tuir, che per i soli redditi fondiari prevede l’imputazione «indipendentemente dalla percezione». Il reddito da locazione va, pertanto, dichiarato da chi risulta locatore in base al contratto e, quindi, effettivo “possessore” del reddito secondo la regola generale dell’articolo 1 del Tuir. Una successiva sentenza della Cassazione (n. 12332 del 2019) si è però consapevolmente discostata da questa interpretazione, ritenendo al contrario che se uno dei comproprietari concede l’immobile in locazione a terzi, anche all’insaputa dell’altro e senza corrispondergli la quota di canone che gli spetta, l’Amministrazione può comunque pretendere le relative imposte anche dal comproprietario estraneo alla locazione, proprio in forza dell’articolo 26 del Tuir che impone la tassazione «indipendentemente dalla percezione» del reddito.

Come comportarsi nella dichiarazione dei redditi

I redditi da locazione di immobili di proprietà vanno indicati nel quadro B del modello 730, o nel quadro RB del modello Redditi PF. In entrambi i casi, nella colonna 4 si indicherà la percentuale di proprietà sul bene, e nella colonna 6 l’intero canone annuale. Il reddito imponibile sarà poi calcolato applicando la quota di possesso al canone, ridotto del 5% (o delle maggiori percentuali prevista per gli immobili in laguna di Venezia o vincolati).

Senza coincidenza tra comproprietari e parti del contratto di locazione

La scelta meno rischiosa è attenersi alla più recente giurisprudenza di Cassazione, e quindi imputare il canone in proporzione alle quote di proprietà. Chi volesse, invece, attribuire il canone ai soli soggetti che dal contratto risultano locatori, dovrà rinunciare ad avvalersi del modello 730: il Caf o il professionista, infatti, difficilmente accetteranno di compilare il quadro B in modo non rigorosamente proporzionale. Si dovrà allora presentare il modello Redditi PF, e fare attenzione alla corretta indicazione dei valori nella colonna 4, nella quale andrà inserita non già la quota di comproprietà, ma la percentuale di imputazione del canone (ad esempio, 100% se si figura come unico locatore). In tal modo si eviterà che il software di controllo ricalcoli automaticamente il reddito in base alla quota di possesso. È tuttavia estremamente probabile, per non dire certo, che il Fisco richiederà chiarimenti, e molto probabilmente rettificherà la dichiarazione seguendo la più recente giurisprudenza.

di Marcello Tarabusi - Il Sole 24 Ore

La compliance allarga i confini e corre su tre binari

Nell’ottica del mutamento del tradizionale rapporto tributario, che vede oggi l’amministrazione finanziaria vigilare ex post sul corretto assolvimento degli obblighi dei contribuenti, la riforma fiscale si propone di incentivare la possibilità di giungere a una definizione ex ante di tale rapporto.

In questa direzione vanno l’ampliamento dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance) di cui al Dlgs 128/2015 e il rilancio del concordato preventivo biennale.

In realtà, sempre nella logica di una definizione ex ante del rapporto tributario, va considerata con estrema attenzione anche la possibilità (si sottolinea: la possibilità) di non applicazione o riduzione delle sanzioni (sia amministrative che penali) per i soggetti che volontariamente – non rientrando nelle soglie dell’adempimento collaborativo – adotteranno un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tcf, tax control framework ) e che comunicheranno preventivamente i possibili rischi fiscali.

I contribuenti interessati In pratica, si possono ipotizzare tre fasce di contribuenti, interessati dalle diverse misure:

1 - Contribuenti che ricadono nel concordato preventivo biennale: Si può ritenere che vi rientreranno soggetti con volume di ricavi fino a circa 5 milioni di euro.

2 - Soggetti che rientrano nell’adempimento collaborativo di cui al Dlgs 128/2015: Attualmente possono accedervi contribuenti con volume d’affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro. È stato annunciato che tali limiti verranno abbassati a 750 milioni e poi a 100 milioni di euro. Condizione essenziale per accedere al regime è di essere dotati di «un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno» (articolo 4 del Dlgs 128/2015). Uno degli aspetti più rilevanti su cui interviene la legge delega è l’esclusione delle sanzioni, amministrative e penali, per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente dai contribuenti il cui Tcf risulti certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili. Inoltre, si prevede la riduzione di almeno due anni dei termini decadenziali di accertamento sempre nei confronti di chi è certificato da professionisti qualificati.

3 - Soggetti con volumi d’affari o di ricavi che non rientrano nelle (nuove) soglie dell’adempimento collaborativo (né, presumibilmente, in quelle del concordato preventivo biennale). Per loro viene previsto – come detto – che la volontaria adozione del Tcf e la preventiva comunicazione di un rischio fiscale può portare all’esclusione o alla riduzione delle sanzioni, sia amministrative che penali. Per questi soggetti non viene prevista – per ora – la certificazione da parte di professionisti qualificati del Tcf. È indubbio, a ogni modo, che il Tcf diviene requisito fondamentale anche per i soggetti che non rientrano (rientreranno) nei limiti dell’adempimento collaborativo: ciò al fine di non incorrere in sanzioni (o per ridurle).

4 - Il tax control framework: Il Tcf è un modello di rilevazione del rischio fiscale, nato nei Paesi Bassi, e poi recepito in sede Ocse, per garantire un migliore rapporto tra Fisco e imprese. In base all’articolo 4 del Dlgs 128/2015, il Tcf deve assicurare: una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità nei diversi settori dell’organizzazione del contribuente in relazione ai rischi fiscali; efficaci procedure interne di funzionamento del Tcf con la garanzia di rispetto a tutti i livelli aziendali; efficaci procedure di rimedio/correzione ad eventuali carenze di funzionamento; un reporting periodico delle risultanze del Tcf agli organi di gestione per le valutazioni conseguenti tramite una relazione illustrativa dedicata.

Si tratta di un modello aperto – quindi non rigido – che si attaglia alle specifiche caratteristiche e alle peculiari necessità organizzative dell’impresa che lo adotta. Andrà quindi compreso se, considerata l’ampia platea dei soggetti potenzialmente interessati, questa “libertà” sarà consentita anche in futuro, soprattutto in vista dell’annunciato supporto dell’Oic (Organismo italiano contabilità) e della Sose (società del Mef), con la probabile suddivisione dei contribuenti per “cluster”. Altro aspetto da considerare per chi adotterà volontariamente il Tcf è se il modello dovrà essere inserito nel più ampio contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.

di Dario Deotto, Luigi Lovecchio - Il Sole 24 Ore

Onere della prova del Fisco alla verifica dei giudici

Il cosiddetto «nuovo onere della prova» (legge 130/22) a carico dell’Amministrazione finanziaria inizia ad avere svariate applicazioni nell’ambito del processo tributario.

Di particolare interesse è la recente sentenza 2380/23 emessa dalla corte di Giustizia tributaria di Milano (presidente Beretta, relatore Botteri), una delle prime ad applicare la disposizione negli accertamenti analitico-induttivi (ex articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr 600/73).

Secondo l’articolo 7, comma 5 bis, Dlgs 546/92, «l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive sui cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni».

Se quindi non ci sono novità sui concetti di «valore probatorio» e «presunzione qualificata», la nuova normativa rafforza questi concetti, restringendo l’utilizzo di presunzioni solo a quelle di rango legale («in coerenza con la normativa tributaria sostanziale»), e imponendo ai giudici un vero e proprio obbligo di verifica («il giudice fonda la decisione») sulla tenuta delle presunzioni stesse. I giudici devono quindi annullare la pretesa erariale ogni qualvolta questa si fondi su elementi di scarso valore probatorio («la prova ..manca o è contraddittoria… comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale»).

In questo contesto, è interessante la decisione richiamata in premessa. I giudici milanesi, a fronte di un “classico” accertamento analitico-induttivo effettuato nei confronti di un locale aperto al pubblico (discoteca), dopo aver ricordato che l’articolo 7, comma 5 bis, si applica anche ai processi già in corso (Cgt Milano 2005/3/23), hanno tenuto conto dell’obbligo imposto dalla stessa disposizione, verificando in prima battuta le prove alla base della pretesa erariale. Secondo la Cgt, pur dovendosi ritenere legittima la ricostruzione presuntiva dei ricavi operata dall’Ufficio, quest’ultimo non ha eccepito nulla di sostanziale rispetto alla puntuale replica del contribuente. In sostanza, l’Ufficio, nelle proprie contro deduzioni, si è limitato a ribadire i concetti già espressi nel proprio avviso di accertamento. L’assenza di una contro replica è stata letta dai giudici come mancanza di quella «prova rafforzata» imposta dalla disposizione in commento. Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso del contribuente.

L’approccio dei giudici risulta in linea con la posizione della Fondazione nazionale commercialisti che, in un recente documento di ricerca, ha precisato che «per effetto del nuovo comma 5 bis, il legislatore sembra abbia voluto declinare con maggiore dettaglio i criteri in base ai quali, nel processo tributario, il giudice è tenuto a valutare i requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per fondare una prova per presunzione semplice che, pur sempre, può legittimare un accertamento analitico induttivo».

di Enrico Holzmiller - Il Sole 24 Ore

La riscossione accelera: notifica della cartella non oltre i nove mesi

Efficientamento della procedura del pignoramento presso terzi del conto bancario, senza però pregiudizio dei diritti del debitore. Riequilibrio della posizione dei coobbligati nelle procedure di riscossione. Semplificazione della procedura del discarico per inesigibilità, con possibilità di affidare a terzi in concessione la gestione dei crediti discaricati. Progressiva stabilizzazione a 120 rate mensili della durata massima della dilazione con l’agente della riscossione. Infine, nuova governance con graduale incorporazione di agenzia delle Entrate - Riscossione (Ader) in agenzia delle Entrate. Questi i principali criteri direttivi della delega fiscale (legge 111/2023).

Accelerazione delle procedure:

Si prevede che, nei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione, il termine per la notifica della cartella non possa superare i nove mesi dalla trasmissione della partita. Un altro tassello è rappresentato dall’ampliamento dell’accertamento esecutivo, attualmente fermo ai principali tributi erariali e non ancora applicabile, ad esempio, al mondo delle imposte indirette sui trasferimenti (registro, eccetera) nonché ai controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie. Si registra un più diffuso ricorso al pignoramento presso terzi dei conti bancari, che dovrebbe avvalersi di una maggiore collaborazione degli istituti bancari nel fornire notizie aggiornate sulle disponibilità del debitore. Il tutto però senza alcun pregiudizio dei diritti del contribuente. Sempre nella medesima direzione si iscrive la previsione riferita all’allungamento del termine di efficacia del titolo esecutivo, attualmente fissata a un anno dalla notifica dello stesso (articolo 50 del Dpr 602/1973).

Il discarico per inesigibilità:

Si tratta della procedura con la quale l’agente della riscossione restituisce all’ente creditore l’affidamento, dopo aver verificato l’infruttuosità delle operazioni di recupero. Si vogliono in particolare introdurre meccanismi semplificati e automatici che prevedano dei controlli residuali da parte degli enti creditori e la responsabilità dell’agente della riscossione solo in caso di dolo o colpa grave. Una novità di assoluto rilievo è la disposizione che consente di affidare a terzi in concessione, previa procedura a evidenza pubblica, la gestione dei crediti discaricati, in analogia con quanto avviene da anni nel settore delle entrate comunali. Nello stesso senso, è stabilito che i medesimi principi direttivi trovino applicazione ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate degli enti territoriali.

Le dilazioni:

Dal lato del contribuente, si prevede una progressiva stabilizzazione della durata massima delle rateazioni con l’agente della riscossione a 120 rate mensili. Attualmente la rateazione ordinaria non può eccedere le 72 rate mensili.

I coobbligati:

Nei confronti dei coobbligati paritetici o dipendenti (ad esempio, soci di società di persone), la giurisprudenza di Cassazione sembra orientata a ritenere valida la notifica al coobbligato direttamente della cartella di pagamento (in caso di procedura diversa dall’accertamento esecutivo) o addirittura della sola intimazione di pagamento, mentre l’accertamento andrebbe inviato al solo debitore «principale» (Cassazione 28709/2020). Inoltre, sempre per l’orientamento di vertice è sufficiente che i termini di decadenza per l’invio della cartella o dell’atto di accertamento siano rispettati nei confronti di uno solo dei debitori, mentre per gli altri valgono i ben più ampi termini prescrizionali (di regola dieci anni). L’intervento della delega dovrebbe comportare, in primo luogo, l’invio dell’accertamento esecutivo a tutti i soggetti coinvolti, e poi, si spera, l’obbligo del rispetto dei termini decadenziali nei riguardi anche dei coobbligati. La novella prevede inoltre, in via generale, che sia assicurata la tutela del contribuente in tutte le fasi istruttorie del recupero coattivo.

La futura governance:

Da ultimo, si conferma il superamento del dualismo agenzia delle Entrate – Riscossione/agenzia Entrate, con accorpamento dei due enti.

di Luigi Lovecchio - Il Sole 24 Ore

Omessa dichiarazione, non bastano le indagini bancarie a provare il reato

L’accertamento fondato sulle indagini bancarie svolto in ambito tributario non è sufficiente per dimostrare il reato di omessa dichiarazione: occorre provare sia la tassabilità delle somme sia la diretta riconducibilità al contribuente.

Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza 36849, depositata il 06/09/2023.

La vicenda trae origine da un articolato processo nel quale l’amministratore di una società era stato ritenuto colpevole, tra gli altri, anche del reato di omessa dichiarazione. La condanna veniva confermata in grado di appello e l’imputato ricorreva in Cassazione. In particolare, secondo la difesa, la responsabilità per il reato di omessa dichiarazione era stata ravvisata solo per due presunzioni di natura tributaria, senza però alcun riscontro concreto.

Il reddito considerato evaso derivava dalla presunzione che il conto corrente della madre fosse riconducibile all’imputato e i versamenti lì rinvenuti fossero somme imponibili. Inoltre, per la difesa, la Corte d’appello aveva ritenuto provata la riconducibilità del conto corrente della madre al contribuente perché, in occasione del contraddittorio svolto in ambito tributario, non erano state prodotte giustificazioni. Sul punto la Suprema corte, riformando la sentenza di appello, ha rilevato che in atti non era stata fornita prova della provenienza degli imponibili contestati. Secondo la Cassazione, infatti, i giudici di merito si erano limitati ad affermare la tassabilità delle somme corrispondenti a versamenti sul conto corrente della madre, senza concreto riscontro. Inoltre, dalla sentenza di merito non risultavano ragioni del perché il conto pacificamente intestato alla madre dell’imputato sia stato ritenuto riconducibile al figlio.

La decisione conferma l’orientamento che esclude l’automatica applicabilità delle presunzioni tributarie al processo penale.

È noto che, in ambito fiscale, la mancata giustificazione alle movimentazioni bancarie costituisce reddito non dichiarato da assoggettare a tassazione.

In questo contesto, alcune previsioni contenute nella delega fiscale inducono qualche riflessione. Uno dei criteri direttivi prevede che il giudice tributario dovrà adeguarsi alla decisione irrevocabile assunta in ambito penale rispetto all’accertamento dei fatti. Il giudice tributario dovrà preliminarmente verificare l’identità dei fatti e, una volta riscontrata, adeguare la decisione a quanto stabilito in ambito penale.

Immaginando un accertamento fondato su indagini bancarie, sarà interessante verificare se, in attuazione della delega, il giudicato penale definitivo potrà prevalere anche sulle contestazioni fiscali basate su presunzioni legali.

 

di Antonio Iorio, Laura Ambrosi - Il Sole 24 Ore

730/2023 precompilato inviato senza modifiche:“salvo” dal controllo formale

In caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, il contribuente non è tenuto ad esibire al CAF o al professionista la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate, e il CAF o il professionista abilitato è esonerato dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi.

Tuttavia, in questo caso, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare n.14/2023, il CAF o il professionista deve acquisire una dichiarazione in cui il contribuente attesta di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche.

L’esonero dall’esibizione per il contribuente e dalla conservazione per il CAF o il professionista abilitato riguarda esclusivamente la documentazione che attesta il sostenimento della spesa detraibile o deducibile comunicata dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate, l’ammontare della spesa sostenuta e la relativa modalità di pagamento. Resta fermo che il contribuente è tenuto ad esibire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Nel caso in cui il contribuente ritenga opportuno esibire comunque al CAF o al professionista anche la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, il CAF o il professionista abilitato esamina i documenti e ne verifica la corrispondenza con i dati riportati nella dichiarazione precompilata. Se la corrispondenza è confermata, la dichiarazione viene presentata senza modifiche e il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi.
Invece, in caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, il CAF o il professionista abilitato è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione prevista nell’ambito del visto di conformità, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se non modificati, ad eccezione delle spese sanitarie.
Infatti, per tali spese il CAF o il professionista verifica, visionando la documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. Il contribuente, invece di esibire scontrini, ricevute e fatture, può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
Il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie se vi è corrispondenza tra la documentazione esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata e l’importo delle spese sanitarie non viene modificato.
Invece, laddove il CAF o il professionista riscontri difformità tra la documentazione esibita e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, e quindi l’importo delle spese sanitarie viene modificato, è tenuto ad acquisire dal contribuente e a conservare sia i documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato, sia il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel STS, unitamente alla dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Per completezza informativa preme ricordare che dalle dichiarazioni 2022, secondo quanto previsto dall’articolo 5-ter del Dl Fisco – Lavoro n.146/2021, che ha apportato alcune modifiche all’articolo 5 comma 2 del DLgs n.175/2014, in caso di dichiarazione precompilata presentata direttamente dal contribuente oppure dal sostituto d’imposta:

  • senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili comunicati da soggetti terzi;
  •  con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente a isoli documenti che hanno determinato la modifica.

 

di Serena Pastore - Informati srl © Riproduzione riservata

Spese per abbigliamento non deducibili dal professionista

Non sono deducibili i costi relativi a capi di vestiario sostenuti da un professionista (promotore finanziario). Le spese per l’abbigliamento sono, infatti, deducibili solo se necessarie e strumentali allo svolgimento dell’attività e l’ inerenza è esclusa se le stesse sono genericamente intese a influire sull’immagine dei professionisti coinvolti. È quanto affermato dalla sentenza 177/2/2023 della Cgt Veneto.

Il principio di inerenza è estendibile al reddito di lavoro autonomo

Il principio di deducibilità di un costo per inerenza, relativamente ai redditi d’impresa è sancito dal comma 5 dell’articolo 109 del Tuir che prevede che le spese e gli altri componenti negativi siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Il principio di inerenza, pur non ravvisabile nell’articolo 54 del Tuir («Determinazione del reddito di lavoro autonomo»), è estendibile anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. Anche in tal caso quindi, un costo può essere considerato deducibile solo quando quest’ultimo è funzionale e strettamente collegato all’attività produttiva.

Le spese per vestiario integralmente deducibili

Per quanto riguarda la deduzione delle spese per vestiario ci sono casi in cui l’inerenza è palesemente ravvisabile, si pensi ad esempio agli indumenti il cui acquisto è obbligatorio in base a specifiche norme di legge come quelle sulla sicurezza del lavoro (ad esempio: scarpe antinfortunistiche e caschi protettivi eccetera). Anche i costi per le tute e le divise da indossare durante l’orario di lavoro sono interamente deducibili dal reddito d’impresa. Inoltre, è ormai pacifico che sia interamente deducibile il costo per l’acquisto della toga da parte dell’avvocato (la legittimità della deduzione viene ribadita anche dalla sentenza in commento). In parallelo direi che possa ritenersi deducibile anche il camice del medico e del farmacista.

La questione degli abiti professionali

La deducibilità degli abiti formali utilizzati dalle categorie professionali (ad esempio agenti e rappresentati), è da sempre una questione controversa e dibattuta. Nell’appello relativo alla vicenda in commento, l’agenzia delle Entrate ha sottolineato che le uniche fattispecie in cui era stata riconosciuta un’inerenza di costi per abbigliamento ad uso promiscuo riguardavano solo soggetti impiegati nell’ambito dello spettacolo e che l’inerenza non è ravvisabile nei costi sostenuti dai professionisti in quanto le spese di abbigliamento non possono essere ritenute necessarie e strumentali all’attività.

Sul tema ricordiamo che la sentenza 6443/40/2016 della Ctp Milano ha ammesso la deducibilità al 50%, stante l’uso promiscuo, dei costi per vestiario, giustificati da contratti di ingaggio per trasmissioni televisive da parte di personaggi del mondo dello spettacolo. Per i giudici di Milano non è quindi tanto la natura del bene che ne determina la deducibilità, «ma il legame tra esso e l’attività, in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche della professione stessa e non semplicemente, ex post, in relazione ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito». Secondo i giudici della Ctp Milano i contratti di ingaggio sarebbero sufficienti a dimostrare l’inerenza e la deducibilità forfettaria del 50% dei costi per gli abiti indossati nello svolgimento dell’attività.

La logica definita dalla sentenza della Ctp Milano si potrebbe trasporre anche agli abiti formali e, nel caso in cui un contratto di collaborazione professionale preveda una clausola scritta in merito al «dress code», la deduzione del costo nella misura del 50% (stante l’uso promiscuo) parrebbe plausibile e giustificabile (anche se sempre contestabile).

Per i freelance che operano senza particolari clausole, la deduzione dei costi (al 50%) è rischiosa dato che, in eventuale sede contenziosa, non ci si potrebbe appellare ad alcuna clausola giustificativa.

In ogni caso, alla luce della recente sentenza della Cgt Veneto, la deducibilità dei costi per gli abiti va valutata con cautela, bilanciando con attenzione rischi e benefici e tenendo conto dell’approccio restrittivo dell’Amministrazione finanziaria sulla questione.

di Elettra Bandi - Norme&Tributi Plus Fisco © Riproduzione riservata

Rottamazione e liti, alla cassa dopo l’estate - Criptovalute in attesa ancora dell’attuazione

In alcuni casi un percorso ancora da compiere. In altri un’operazione a metà strada. In altri ancora la chance è già passata. Il mosaico delle 12 sanatorie previste dall’ultima legge di Bilancio non si è ancora definitivamente composto.

Un mosaico variegato e che comprendeva tutte le fasi del rapporto tra fisco e contribuenti: dalla possibilità di ravvedersi (ossia di autocorreggere errori o mancanze verso il fisco) a quella di sanare i conti con la riscossione, ossia nella fase più “patologica” del rapporto. In questo quadro si è inserita poi anche la chance concessa al mondo dello sport. Già, perché la manovra 2023 ha consentito a federazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, compresi club della serie A di calcio, di recuperare e scaglionare i versamenti già sospesi di Iva e ritenute.

La scadenza dei versamenti è stata fissata al 29 dicembre 2022 saldando in un’unica soluzione o frazionando il conto in 60 rate con le prime tre da corrispondere sempre entro il 29 dicembre 2022. Il tutto versando contestualmente alla prima rata anche una maggiorazione del 3% sulle somme complessivamente dovute. Nel resto dei casi, però, è coinvolta una platea più ampia di contribuenti. Proprio la convenienza ad abbattere il carico sanzionatorio ha guidato o sta guidando le scelte nell’adesione delle sanatorie. Ma oltre alle sanzioni lo sconto potrebbe essere ancora più sostenuto.

Prendiamo il caso della rottamazione quater. La sanatoria dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 consente, infatti, anche di evitare, oltre alle sanzioni, anche le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. La domanda (per questa edizione interamente online) poteva essere presentata entro lo scorso 30 giugno (con l’eccezione di una finestra più ampia che rimarrà aperta fino al 30 settembre per i centri colpiti dall’alluvione). E di domande ne sono arrivate 3,8 milioni (presentate da circa 3 milioni di soggetti).

Ora però il vero test di tenuta è rappresentato dalle scadenze di versamento: le prime due sono in calendario il 31 ottobre e il 30 novembre. Si può pagare fino a 18 rate ma resta la regola ferrea che chi salta una scadenza (c’è il piccolo “paracadute” dei cinque giorni di tolleranza) o non versa quanto avrebbe dovuto viene estromesso dalla definizione agevolata. Con il decreto Bollette, sono state spostate a dopo l’estate una serie di scadenze chiave. A partire dal “trittico” delle sanatorie sui contenziosi tributari: liti pendenti, conciliazione agevolata, controversie pendenti in Cassazione. Per quella delle tre che dovrebbe riscontrare maggiori adesioni (almeno in base al potenziale perimetro), ossia la definizione agevolata delle liti, il termine di adesione e del versamento della prima o unica rata scadranno il 30 settembre. Così come entro la stessa data, si concluderanno i termini del “super ravvedimento”, ossia la chance per regolarizzare le violazioni commesse sulle dichiarazioni validamente presentate in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti.

Per accedere al nuovo ravvedimento in deroga a quello ordinario si dovrà versare un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il pagamento potrà essere rateizzato in 8 appuntamenti di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023. Su quelle successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Sugli errori formali invece sarà tempo fino al 31 ottobre per versare i 200 euro per periodo d’imposta (o la prima rata) sanare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022. Entro il 31 marzo 2024 bisognerà versare la seconda rata e rimuovere le irregolarità in modo da “completare” le procedure richieste. Restano, invece, ancora da definire le regole attuative (e con esse il termine di adesione) per regolarizzare criptoattività detenute fino al 31 dicembre 2021. Bisognerà presentare una domanda di emersione che sarà sul modello definito dalle Entrate. La comunicazione andrà accompagnata dal versamento della sanzione per l'omessa indicazione dei dati nei quadri della dichiarazione. Se il contribuente ha conseguito un reddito dal possesso delle cripto attività emerse, deve anche versare un’imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle criptoattività detenute alla fine di ogni anno o al momento del realizzo.

di Giovanni Parente, Lorenzo Lodoli - Il Sole 24 Ore © Riproduzione riservata

La messa fuori servizio del registratore telematico in caso di ferie

Per comprendere quante giravolte abbia già subito la materia basti citare l’oggetto del Provvedimento cui sopra:

“Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni”.

Dalla sola lettura dell’oggetto emerge un primo aspetto: il citato provvedimento è quello che ha sancito le nuove specifiche tecniche, giunte alla versione 11, fondamentalmente al fine di adeguarle alle nuove esigenze della cd. “lotteria istantanea dei corrispettivi”.

Tali nuove specifiche tecniche, come espressamente previsto nel provvedimento del gennaio2023: “devono essere rispettate obbligatoriamente dai nuovi modelli di Registratore Telematico e di Server RT che presentano istanza di approvazione dopo il 30 giugno2023. Per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023”.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione della cd. lotteria istantanea dei corrispettivi, così come previsto dal punto 2.1 lettera b) del summenzionato provvedimento tutti i registratori telematici dovranno essere adeguati alle nuove esigenze entro il 2ottobre 2023.

Andando oltre la problematica della lotteria, della quale ci siamo occupati in più occasioni, in questa sede vogliamo accentrare l’attenzione su quanto previsto al punto 2.7 delle nuove specifiche tecniche versione 11:

“Per ciascuna trasmissione non andata a buon fine per motivi diversi dallo scarto della fornitura, nella giornata il Registratore Telematico/Server-RT deve ripetutamente tentare la trasmissione del singolo file, schedulando un intervallo minimo fra una trasmissione e l’altra di 15/30 minuti, fino alla presa in carico da parte del sistema AE. Nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera. Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.”

Questo passaggio, unito al fatto che i RT nuovi devono rispettare le nuove specifiche, ove per nuovi si intende quelli per i quali è stata presentata istanza di approvazione dopo il 30giugno 2023 o, per i modelli già approvati, nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023, è stata da taluni letta come obbligo di comunicare il fuori servizio nel caso di stop superiore ai 12 giorni, eventualmente anche tramite le funzioni presenti nella piattaforma Fatture e Corrispettivi.

Ebbene, la questione non sta in questi termini. La previsione “incriminata” è contenuta nelle specifiche versione 11, per le quali due sono le possibilità: se si tratta di RT nuovo (dal 1°luglio 2023), ed in tal caso è necessario predisporre il file di fuori servizio, tramite le funzioni che già devono essere presenti nel RT e, se non presenti, occorre aggiornarlo, altrimenti, se il RT non è ancora aggiornato alle nuove specifiche tecniche, a parere di chi scrive non vi è alcuna necessità di comunicare la sospensione degli invii, obbligo che non è previsto né dalla normativa né dalle precedenti specifiche tecniche che, al contrario, prevedono appunto che sia il RT alla ripresa dell’inattività ad inviare un flusso a zero per tutti i giorni di chiusura, così come riportato nella guida ai corrispettivi elettronici aggiornata 2021 dell’Agenzia delle Entrate:

In relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non deve effettuare alcuna registrazione sull’RT: quest’ultimo, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunica le giornate di chiusura”.

di Sandra Pennacini - Informati S.r.l. © Riproduzione riservata

Dal 06/07 ai privati la scelta sulle multe via Pec

Il postino suona sempre due volte. Da ora in poi potrebbe non suonare più.

Bisognerà, però, stare molto attenti all’App su smartphone o tablet della propria posta elettronica certificata (Pec): multe, accertamenti ma anche comunicazioni di rimborsi sono destinati a viaggiare sono in digitale, tagliando così per le amministrazioni statali o locali che le recapitano i costi di notifica e le incertezze relative all’effettivo recapito.

La grande novità è che dal 6 luglio nell’indice nazionale dei domicili digitali (Inad), che raccoglie tutti gli indirizzi Pec, debutteranno anche i privati cittadini che per loro libera scelta dal 6 giugno hanno comunicato il proprio recapito certificato accedendo al sito domiciliodigitale.gov.it attraverso le proprie credenziali Spid, Cie (carta di identità elettronica) o Cns (carta nazionale dei servizi).

Una facoltà, dunque, con cui si mette in conto che il proprio indirizzo Pec sarà “reperibile” pubblicamente e utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali per inviare i propri atti con una comunicazione valida ai fini legali. Con una serie di esclusioni come, tra gli altri, gli atti dei processi civile, penale, amministrativo, telematico o gli atti di esproprio.

Di fatti, però, chi effettua la scelta poi dovrà assumersi le conseguenze nel senso che poi non potrà eventualmente contestare una mancata notifica se non ha controllato nella propria casella di posta elettronica certificata. La possibilità di facoltativa riguarda i privati cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire, i professionisti non ordinistici e gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’Ini-Pec.

Proprio quest’ultimo è l’indice degli indirizzi di posta elettronica certificata per i soggetti che hanno già l’obbligo di dotarsene e di comunicarlo. Si tratta di 2,4 milioni di indirizzi provenienti da Ordini e collegi professionali e di 4,9 milioni di indirizzi di società e imprese individuali. Questi complessivi 7,3 milioni di recapiti di posta elettronica certificata saranno “riversati” anche nell’Inad, rappresentando quindi la base di partenza a cui si aggiungeranno quelli comunicati in modo facoltativo dai privati cittadini. In ogni caso a tutela di chi non ha ancora “eletto” domicilio digitale è stata prevista una salvaguardia nell’iter parlamentare del Dl 51/2023 (la legge 87/2023 di conversione è stata pubblicata ieri in «Gazzetta Ufficiale»).

In pratica, il gestore della piattaforma notifiche digitali (Pnd) sarà tenuto a inviare ai cittadini senza pec fino al 30 novembre 2023 una copia analogica dell’atto insieme all’avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea qualora non si sia perfezionata la consegna tramite appunto la piattaforma. Una salvaguardia che va di pari passo gradualità degli obiettivi indicati dal Pnrr, in base al quale entro fine 2023 devono essere almeno 800 le amministrazioni centrali e locali ad aderire alla piattaforma. Numero destinato poi a salire a 6.400 entro la fine del secondo trimestre 2026.

di Giovanni Parente - Il Sole 24 Ore- © Riproduzione riservata

Rottamazione quater, escluse le compensazioni

Compensazioni escluse per la rottamazione quater. Le somme dovute si devono pagare con le modalità previste dalla norma sulla definizione agevolata.

I crediti Iva o i crediti “commerciali”, eventualmente vantati dal contribuente nei confronti delle pubbliche amministrazioni, non possono essere usati, per pagare gli importi dovuti per la rottamazione quater.

È questa la risposta dell’agenzia delle Entrate, n. 372/2023 del 7 luglio 2023, a un contribuente che, invece, riteneva possibile la compensazione verticale Iva da Iva e orizzontale per importi fino a 1.500 euro, con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione. Secondo l’agenzia delle Entrate, per le somme dovute per la rottamazione quater è esclusa qualsiasi compensazione.

Entro il 30 settembre 2023, l’agente della Riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione entro il 30 giugno 2023 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Questa comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della Riscossione.

Per le modalità di versamento, il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  1. mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della Riscossione nella comunicazione che sarà inviata entro il 30 settembre 2023;
  2. mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della Riscossione deve allegare alla comunicazione;
  3. presso gli sportelli dell’agente della Riscossione.

Per il valido perfezionamento della rottamazione quater, il pagamento va eseguito esclusivamente con le predette modalità, che non contemplano il versamento e la compensazione tramite modello F24.

In questo senso, si è espressa la circolare 20 agosto 2020, n. 25/E, in occasione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall’articolo 3 del Dl 23 ottobre 2018, n. 119, cosiddetta rottamazione ter. La definizione si “perfeziona” solo dopo avere pagato l’ultima rata della rottamazione quater. Il pagamento delle somme dovute può essere fatto in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023; le restanti 16 rate, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal primo novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata, o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, “resuscita” il debito originario, al netto dei pagamenti fatti.

di Giuseppe Morina, Tonino Morina - Il Sole 24 Ore- © Riproduzione riservata

Cooperative compliance verso l’estensione anche alle persone fisiche

La cooperative compliance è destinata a diventare sempre più centrale nel percorso della riforma fiscale.

Non solo perché, come prevede il testo del disegno di legge delega, allargherà il suo perimetro ma anche perché in Senato probabilmente verrà estesa anche alle persone fisiche.

L’indicazione è venuta da Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera, a margine del convegno dedicato a «Compliance fiscale e regime di adempimento collaborativo» che si è svolto il 3 luglio all’Università Cattolica di Milano. Osnato, nel suo intervento, ha sottolineato come il lavoro sulla delega stia procedendo con l’obiettivo di chiudere entro il 10 agosto l’esame in Parlamento e di prevedere un primo pacchetto di interventi, a partire dal contenzioso, dal 2024.

Il convegno è stato l’occasione per uno scambio approfondito fra partecipanti con esperienze differenti. Dopo i saluti introduttivi di Antonino Di Geronimo, direttore dell’agenzia delle Entrate per la Regione Lombardia, di Gianluca Campana, Capo di Stato maggiore del Comando Lombardia della Gdf, è stata la volta di Marcella Caradonna, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano, che ha sottolineato «la necessità di coordinare le riforme, dal fisco agli appalti, dal codice della crisi al terzo settore, riforme che stanno caratterizzando questo momento storico».

Questo mentre Chiara Marcianò, componente dell’ufficio adempimento collaborativo della Direzione centrale grandi contribuenti dell’agenzia delle Entrate, ha ricostruito l’evoluzione normativa della cooperative compliance, guardando a come si svolge ora il rapporto fra contribuenti e Agenzia e anche a cosa accadrà nel momento in cui la delega verrà approvata. Un passaggio che amplierà la platea dei soggetti ammessi alla cooperative compliance con la necessità, sottolineata per primo da Osnato, di rafforzare l’Agenzia.

Marco Miccinesi, ordinario di diritto tributario all’Università Cattolica, ha sottolineato come «con l’adempimento collaborativo si realizza una rivoluzione copernicana. Si passa da una logica di imposizione a una di partecipazione e consenso». Proprio partendo da queste premesse Gaetano Ragucci, ordinario di diritto tributario all’università di Milano, ha sottolineato come «il passaggio dall’imposizione all’adempimento libero dovrebbe portare a escludere la gestione delle controversie da parte dei giudici tributari per affidarle, invece, a un nuovo Garante nazionale del contribuente».

di Jean Marie Del Bo- Il Sole 24 Ore- © Riproduzione riservata

Niente detassazione per la Cassa integrazione erogata durante il Covid

Niente detassazione, come contributo emergenziale Covid, per la cassa integrazione erogata durante la pandemia in base al Dl 18/2020.

Nessuna detassazione neppure per le garanzie concesse gratuitamente da Sace sui finanziamenti Covid in base al decreto liquidità. 

La risposta 366/2023 affronta un caso assai diffuso e su cui l’Agenzia è intervenuta con ulteriori risposte inedite: le imprese che nel periodo emergenziale hanno fatto ricorso alla Cig straordinaria disposta dal decreto Cura Italia (Dl 18/2020) si sono infatti interrogate se questa misura di sostegno potesse rientrare nel regime agevolativo disposto dall’ articolo 10-bis del Dl 137/2020 . La norma prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati alle imprese in via eccezionale a seguito dell’emergenza da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. 

Secondo la società istante, la Cig da emergenza Covid rappresenterebbe un aiuto, oltre che per i dipendenti, anche per l’impresa, andando a compensare, alla stregua di un contributo in conto esercizio, taluni costi (per il personale) che l’impresa avrebbe comunque dovuto sostenere al fine di mantenere in organico i propri lavoratori. Conseguentemente, sempre secondo il contribuente, sarebbe consentito applicare il regime di detassazione, effettuando, sia ai fini Ires che ai fini Irap, una variazione in diminuzione pari alla differenza tra il costo del lavoro teorico e quello (inferiore) effettivamente sostenuto per effetto dell’intervento dell’Inps.

Le Entrate dichiarano di non condividere la soluzione prospettata dalla società ritenendo che l’accesso alla Cig e il conseguente intervento dell’Inps incida sulla genesi della passività per retribuzioni dovute dal datore di lavoro, traducendosi nel venir meno della parte di costo da esse rappresentata. Non si è dunque in presenza in un contributo in conto esercizio che va a ristorare costi sostenuti dal datore di lavoro e non si può procedere ad alcuna detassazione nel calcolo dell’imponibile dell’impresa. 

Identiche conclusioni riguardano la garanzia concessa dallo Stato, tramite Sace, sui finanziamenti emergenziali. L’intervento elimina a monte il costo della garanzia e non si sostanzia in alcun contributo erogato a fronte del sostenimento di costi dell’impresa.

di Luca Gaiani - Il Sole 24 Ore- © Riproduzione riservata

L’investimento sostitutivo blocca il recupero del credito d’imposta 4.0

L’investimento sostitutivo può salvare il credito d’imposta beni strumentali 4.0 nel caso in cui il cespite agevolato sia ceduto durante il periodo di sorveglianza.

Tuttavia, se il cespite agevolato è sostituito con un altro bene strumentale 4.0 di costo inferiore, il credito d’imposta va sempre rideterminato a prescindere dal momento di utilizzo delle rispettive quote.

La deroga al recupero

L’articolo 1, comma 1060, della legge 178/2020 stabilisce che se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, ovvero a quello di interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino tali ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per la verifica del periodo di sorveglianza, pertanto, occorre distinguere a seconda delle caratteristiche del bene: se appartenenti a quelli previsti negli allegati A e B della legge 232/2017, il calcolo dovrà partire dal momento dell’interconnessione; viceversa, per i beni “ordinari”, dalla loro entrata in funzione. In caso di cessione di un bene strumentale materiale 4.0, il recapture non scatta se nel medesimo periodo in cui avviene la vendita l’impresa realizza un investimento sostitutivo che abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori rispetto al bene sostituito e a condizione che un perito attesti ciò, nonché la sua avvenuta interconnessione.

Inoltre, se il costo dell’investimento sostitutivo è inferiore a quello originario sul quale è stato calcolato il credito d’imposta, il beneficio, pur permanendo, comporta che la «fruizione prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (inferiore)».

Il cambio di normativa

In relazione al credito d’imposta previsto dalla legge 160/2019– per il quale si prevedeva un periodo di osservazione di due anni e l’utilizzo in cinque quote annuali – l’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2020 ebbe modo di osservare che la regola in esame deve intendersi applicabile: sia durante il «periodo di osservazione» in «funzione di neutralizzazione della disciplina sul ricalcolo e sul “recapture” del credito d’imposta; sia durante il successivo triennio di fruizione del beneficio, «in funzione di mantenimento del diritto alle residue quote del beneficio».

In sostanza, l’investimento sostitutivo impedisce il recapture, ma comporta che l’eventuale residuo sia rideterminato in base al nuovo (e inferiore) costo. In base alla normativa introdotta con la legge 160/2019, tenuto conto che il periodo di utilizzo era più lungo del periodo di sorveglianza, l’investimento sostitutivo non poteva mai “verificarsi” dopo l’utilizzo completo del credito d'imposta. Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 il credito può essere utilizzato in tre quote annuali a partire dal periodo di interconnessione. Ne discende che il periodo di fruizione coincide con quello di sorveglianza e, pertanto, potrebbe accadere che il bene venga ceduto e sostituito con un altro cespite di valore inferiore successivamente al completo utilizzo del credito, cioè post compensazione della terza quota.

L’esempio

Si pensi al caso in cui un’impresa abbia effettuato un investimento nel 2021 e a giugno 2023 abbia utilizzato la terza quota del credito d’imposta, mentre a settembre decida di cedere il bene e sostituirlo con un altro che, pur avendo le stesse caratteristiche tecnologiche, abbia un costo inferiore.

Da qui l’interrogativo se si debba procedere al ricalcolo della quota residua già utilizzata. In mancanza di chiarimenti si ritiene che la risposta debba essere positiva per due ordini di motivazioni:

1 - In primo luogo in quanto una diversa lettura porterebbe ad un ingiustificato vantaggio di coloro che, al momento della cessione/sostituzione, abbiano già utilizzato il credito.

2 - Secondariamente, la regola che consente di non procedere al recapture continua ad applicarsi anche quando il credito è già stato utilizzato e fino al 31/12 del secondo anno successivo all’interconnessione.

Se è vero, infatti, che il recapture (anche dopo l’utilizzo integrale del credito d’imposta) non scatta in base alla regola degli investimenti sostitutivi, è altrettanto vero che quest’ultima regola trova applicazione anche per quanto concerne il ricalcolo del credito d’imposta. Per meglio dire, è poco plausibile che tale regola valga solo per impedire il recapture e non anche con riferimento al meccanismo di rideterminazione delle quote residue.

Infine, la regola della rideterminazione interessa soltanto le quote di credito d’imposta utilizzabili, per competenza, a decorrere dal periodo di sostituzione mentre non dovrebbe avere alcun effetto sulle eventuale tranche di credito relativi ad esercizi passati e ancora non compensate al momento della cessione.

di Giancarlo Cirinei e Riccardo Giorgetti - Il Sole 24 Ore- © Riproduzione riservata

Bonus casa, tre chance per sanare le cessioni entro il 30 novembre

Scaduto lo scorso 31 marzo il termine ordinario per inviare la comunicazione di opzione sui bonus edilizi per cessioni/sconti riguardanti spese sostenute nel 2022 (o per rate residue di anni precedenti), si è aperto, fino al prossimo 30 novembre, il periodo dedicato alla “remissione in bonis” ex articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012 (adattato al caso specifico dagli articoli 2-ter e 2- quinqies del Dl 11/23).

Se ne possono distinguere tre tipi, i cui tratti comuni sono: l’invio tardivo della comunicazione; la presenza di tutte le altre condizioni necessarie per trasferire validamente il credito; la sanzione di 250 euro, non ravvedibile (articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/97).

1 Remissione “ordinaria”:

La prima ipotesi, descritta dalla circolare 33/E/22, prevede che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione: disporre di un accordo di cessione o di una
fattura riportante lo sconto precedenti al termine originario per l’invio (31 marzo). Il requisito è semplice per lo “sconto” (ci sarà una fattura emessa nel 2022 che lo individua), meno per la cessione, spesso poco o nulla formalizzata (presumibilmente si farà riferimento alla data del pagamento).

2 Remissione “semplificata”:

Il secondo caso è quello di chi, entro lo scorso 31 marzo, non è riuscito a contrattualizzare con l’istituto di credito una cessione delle spese del 2022 (o delle rate residue di spese del 2020
e 2021), ma lo ha fatto successivamente. Il Dl 11/23 prevede (solo in questo caso, in cui l’acquirente è un soggetto “vigilato”) la possibilità di procedere alla “remissione” anche senza un contratto di cessione (in cui lo “sconto” non rientra perché ha come controparte un fornitore).

3 Remissione “antisismica”:

La terza fattispecie riguarda chi ha omesso o presentato tardivamente l’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico (“allegato B”), ex articolo 3, comma 3, del Dm 58/2017, ai fini del sismabonus (anche in versione “acquisti” e “super”). Solo in tal caso – ma la disposizione, a nostro avviso, dovrebbe essere estesa a tutti i casi di “remissione in bonis” – si precisa che la «prima dichiarazione utile» citata dall’articolo 2 del Dl 16/2012 è da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi in cui va esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione; fermo restando che, in caso di opzione per cessione o sconto, la remissione in bonis deve comunque avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione.

È l’ipotesi che mostra più criticità, per quanto tutte le “remissioni” presentino il dubbio di quanti versamenti effettuare in presenza di un unico intervento con più comunicazioni da sanare.

Giorgio Gavelli - Il Sole 24 Ore- © Riproduzione riservata

Tregua fiscale, più tempo per i pagamenti

Queste sono le maggiori novità introdotte dalla legge di conversione 56/2023 del decreto Bollette (Dl 34/2023).

Vi sono quindi alcuni interventi che vanno ad impattare sulle misure di tregua fiscale previste dalla legge di Bilancio 2023 e vi sono poi una serie di conferme importanti.

Le novità:

Tra le maggiori novità vi è la modifica soggettiva degli enti che possono utilizzare la rottamazione quater rispetto ai debiti da riscuotere. L’articolo 17-bis del decreto Bollette ha esteso infatti la possibilità di applicare lo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro e la disciplina della rottamazione quater delle cartelle a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, lasciando a questi un ampio raggio d’azione. Infatti, gli enti potranno definire, in piena autonomia, l’adesione (o meno alla rottamazione), le rate, la forma e le modalità di comunicazione degli importi da pagare dai contribuenti per la rottamazione. Termine entro cui potranno decidere di applicare la rottamazione è il 29 luglio 2023 (60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione). Per i soggetti appena richiamati vi è però una condizione da integrare, devono gestire la riscossione dei debiti in forma diretta o per il tramite di affidamento ai soggetti iscritti nell’apposito albo previsto dall’articolo 53 del Dlgs 446/1997. Anche in questo caso con la presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza.

Ricordiamo poi che con il Dl 51/2023 vi era stato lo spostamento della data di presentazione della definizione agevolata (rottamazione quater) da parte del contribuente che è slittata al 30 giugno 2023.
Conseguentemente, era stato differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento (attualmente fissato al 30 giugno 2023). Infine, era stata modificata anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) che slitta al 31 ottobre 2023. Altra importante novità introdotta dalla legge di conversione del decreto Bollette è la possibilità, per il contribuente che abbia aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie (di cui all’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge di Bilancio 2023), di versare le rate successive alle prime tre in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio
2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese. I termini nei Comuni alluvionati Infine con il Dl 61/2023 (articolo 1, comma 9, del Dl Alluvioni) sono stati sospesi, per i soggetti residenti o con sede legale e/o operativa nei comuni emiliani, marchigiani e toscani colpiti dalle alluvioni di maggio, i versamenti e gli adempimenti tributari in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023. Tra questi vi rientra anche la disciplina della rottamazione quater il cui termine per la presentazione della domanda andrà a scadere il 30 giugno prossimo e
che viene rinviata, per i soggetti interessati, al 30 settembre 2023 con relativo slittamento di tutti i termini di pagamento.

La legge di conversione poi conferma tutte proroghe che erano già state introdotte dal Dl Bollette.

Adesione e definizione degli atti:

Il Dl Bollette aveva introdotto una nuova definizione agevolata. Era stato previsto che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, sono definibili con le stesse modalità previste dalla legge 197/2022 (articolo 1, commi 180 e 181) entro il 30 aprile 2023. Infine, è confermata la possibilità, su istanza del contribuente, di chiedere la rideterminazione delle sanzioni per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, e per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo decreto è in corso il pagamento rateale. Sanatoria irregolarità formali
Confermato lo slittamento dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 del termine per il versamento del dovuto o della prima rata per la sanatoria da irregolarità formali. Resta invece fissato per il 31 marzo 2024 il termine della seconda rata. Ricordiamo che la definizione non si perfeziona solo con il pagamento, in quanto, in base all’articolo 1, comma 168, della legge 197/2022, è necessaria anche la rimozione delle irregolarità. Tale adempimento, come previsto dal provvedimento 27629/2023 delle Entrate, punto 2.6 deve essere effettuato entro il termine per il pagamento della seconda rata e pertanto entro il 31 marzo 2024.

Ravvedimento operoso speciale:

Lo slittamento delle scadenze coinvolge anche il ravvedimento speciale che riguarda tutte le violazioni sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di
imposta precedenti. La scadenza del versamento e degli adempimenti collegati in questo caso passa dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 e le rate successive alla prima devono essere versate rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Resta sul punto una incongruenza in quanto la norma esclude la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale in tutti i casi in cui le violazioni siano rilevabili con avviso bonario in base all’articolo 36-bis del Dpr 600/1973. Il problema sorge nei casi in cui l’omesso versamento sia generato da un controllo dichiarativo in quanto, pur trattandosi di una verifica della dichiarazione, potrebbe poi essere emesso un avviso bonario. In tali casi, quale che sia il mezzo della contestazione, è evidente che dovrebbe essere
riconosciuta la possibilità al contribuente di utilizzare il ravvedimento speciale trattandosi, spesso, di omessi versamenti scaturenti da «violazioni sostanziali “dichiarative” e violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione»

Definizione liti pendenti:

Il Dl Bollette infine aveva fatto slittare anche tutti i termini per la definizione delle liti tributarie posticipando dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 sia il termine per la trasmissione della domanda di definizione che quello di pagamento di tutte le somme o della prima rata. Conciliazione e rinuncia Conciliazione e rinuncia in Cassazione possono essere perfezionate entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno 2023. Per la conciliazione agevolata era stata altresì allargata la platea dei giudizi a cui era applicabile rientrandovi le controversie pendenti in primo o secondo grado al 15 febbraio 2023 (e non più al 1° gennaio 2023) in cui è parte l’agenzia delle Entrate e aventi a oggetto atti impositivi.

 Benedetto Santacroce, Lorenzo Lodoli - Il Sole 24 Ore- © Riproduzione riservata

L’inflazione torna a crescere in Italia: +8,3% ad Aprile

I prezzi rimbalzano. E ancora in misura molto evidente. In aprile secondo le stime preliminari dell’Istat l’inflazione ha visto risalire la china, portandosi all’8,3% annuo, con una variazione mensile del +0,5%: i dati si confrontano con il 7,6% di marzo, mese in cui i prezzi al consumo erano scesi dello 0,4%. La causa di questa battuta d’arresto della parabola discendente dell’inflazione è la nuova accelerazione dei beni energetici, il cui andamento, nonostante la flessione dello 0,8% su base congiunturale, sconta un “effetto base” sfavorevole con lo scorso anno (-5,8% il congiunturale di aprile 2022).

In sostanza sono risaliti benzina e gasolio, ma anche altri fattori hanno influiti nelle bollette, come la reintroduzione degli oneri di sistema.

Nel settore alimentare, i prezzi dei prodotti lavorati, come anche quelli dei beni non lavorati, evidenziano un’attenuazione della loro crescita su base annua, che contribuisce alla stabilizzazione dell’inflazione di fondo (ferma al +6,3%). Si accentua, infine, la frenata su base tendenziale dei prezzi del “carrello della spesa”, che ad aprile si attestano a +12,1%.

Quindi, come detto, l’accelerazione del tasso di inflazione si deve, in prima battuta, all’aumento su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (da+18,9% a +26,7%) e, in misura minore, a quelli dei servizi ricreativi, culturali e perla cura della persona (da +6,3% a +6,7%) e dei servizi vari (da +2,5% a +2,9%). Tali effetti sono stati solo in parte compensati dalla flessione più marcata dei prezzi degli energetici regolamentati (da -20,3% a -26,4%) e dal rallentamento di quelli degli Alimentari lavorati (da +15,3% a +14,7%), degli Alimentari non lavorati (da+9,1% a +8,4%), dei Servizi relativi all’abitazione (da +3,5% a +3,2%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +6,3% a +6,0%).

L’”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile a +6,3%, così come quella al netto dei soli beni energetici (a +6,4% come registrato a marzo).

Si accentua la crescita su base annua dei prezzi dei beni (da +9,7% a +10,6%) e, in modo più contenuto, dei servizi (da +4,5% a +4,7%), portando il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni a -5,9 punti percentuali, da -5,2 di marzo. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona mostrano un nuovo rallentamento in termini tendenziali (da +12,6% a +12,1%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto accelerano la loro crescita (da +7,6% a +8,2%).

L’aumento congiunturale dell’indice generale si deve principalmente all’aumento dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti e degli energetici non regolamentati (entrambi a +2,4%), degli alimentari lavorati (+1,1%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,9%) e dei beni non durevoli (+0,6%); tali effetti sono stati solo in parte compensati dal calo dei prezzi degli Energetici regolamentati (-19,3%).

L’inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,4%per l’indice generale e a +4,6% per la componente di fondo. In base alle stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dell’1,0% su base mensile e del 8,8% su base annua (in accelerazione da +8,1% di marzo). L’aumento congiunturale dell’IPCA, più accentuato rispetto a quella del NIC, è spiegato dalla fine dei saldi stagionali prolungatisi in parte anche a marzo (di cui il NIC non tiene conto); i prezzi di abbigliamento e calzature aumentano sul mese del+4,8%.
Come detto, quindi, l’inflazione torna a crescere, dopo quattro mesi di calo. Il picco era stato raggiunto a ottobre e novembre con un +11,8% congiunturale: dopo è via via iniziata una fase discendete, generata dal progressivo calo dei prezzi energetici e in particolare del gas: 11,6% di cembre, 10% a gennaio, 9,1% a febbraio e 7,6% a marzo.
Per il centro studi di Confcommercio la ripresa dell’inflazione registrata nel mese di aprile, «pur consolidando i timori di un percorso di rientro non privo di ostacoli e non immediato, non va letta con eccessivo allarme. Il dato italiano si inserisce, inoltre, in un contesto europeo in cui il rallentamento delle dinamiche inflazionistiche, seppure avviato, mostra analoghi elementi di difficoltà, contemporanee interruzioni e andamenti non omogenei tra Paesi».

Carlo Marroni - Il Sole 24 Ore- © Riproduzione riservata

Spese scolastiche, affitti e rimborsi sotto esame nel 730

Pubblicata la dichiarazione precompilata – messa online dalle Entrate – si apre la fase 2. I contribuenti e gli intermediari sono alle prese con la verifica dei dati, in attesa di procedere con le modifiche o l’accettazione del
modello 730 o Redditi, dall’11 maggio. Sono operative anche le deleghe rilasciate alle persone di fiducia dal 20 aprile in modalità semplificata (con Spid o videochiamata).
Spese scolastiche e per i figli
Tra le novità di quest’anno c’è il boom delle spese scolastiche. L’invio dei dati – facoltativo nelle due edizioni precedenti – è obbligatorio per gli oneri sostenuti nell’anno d’imposta 2022 per gli istituti scolastici e gli enti locali. E infatti le informazioni trasmesse alle Entrate sono passate da 457mila a 6,5 milioni. Le prime segnalazioni emerse dall’esame dei 730 indicano che a volte l’importo è stato lasciato nel prospetto informativo di entrambi i genitori (e non caricato nella precompilata) perché «non è sempre specificato il soggetto che ha sostenuto la spesa», come si legge nel prospetto stesso, anche se il versamento è avvenuto tramite il sistema PagoInRete. In altri casi, manca la retta della mensa scolastica (ad esempioquando il servizio è erogato da una società privata esterna).
Da riscontrare, per i figli a carico, la percentuale di riparto tra i genitori (di solito50%) e il numero di mesi per il quale è riconosciuta la detrazione. Con l’avvio dell’assegno unico dal 1° marzo 2022, la cifra riportata nel modello pdf precompilato dev’essere «2» (riferito a gennaio e febbraio), più le eventuali altre mensilità per i figli da 21 anni in su, che hanno una casella a parte.

Spese mediche
I dati relativi alle spese sanitarie sono oltre l’82% di tutti quelli ricevuti dalle Entrate per la precompilata. È chiaro, allora, che il riscontro su queste voci è decisivo quasi per tutti. Le criticità possono derivare da almeno tre situazioni:
spese non comunicate (fattispecie sempre più rara di anno in anno);
spese per le quali la modalità di pagamento risulta come «informazione non comunicata». Ricordiamo che, se l’onere è uno di quelli che richiedono il pagamento tracciato, come una visita specialistica, bisognerà modificare il modello e conservare– oltre alla fattura – la prova del pagamento con carte, bancomat o bonifici;
rimborsi da parte di assicurazioni o casse sanitarie non comunicati o erogati oltre il termine di comunicazione del 31 marzo scorso. In quest’ultimo caso, tocca al contribuente decidere se defalcarli quest’anno dal totale delle spese detraibili o tassarli l’anno prossimo.
In tutti questi casi, quando il contribuente procede con il fai-da-te o tramite il sostituto d’imposta, da quest’anno le Entrate faranno i controlli documentali solo sui documenti che hanno determinato la modifica di un certo onere, e non sugli altri.

Le locazioni
Importanti avvertenze per i proprietari di immobili si trovano tra i «Messaggi da leggere» che appaiono prima di visualizzare i dati.
Per i fabbricati locati, l’Agenzia ricorda di «verificare l’eventuale adeguamento dell’importo del canone di locazione (ad esempio per l’aggiornamento Istat)». Situazione non così rara con l’inflazione oltre l’8 per cento.
Nel caso di nuove locazioni registrate nel 2022, le informazioni dovrebbero già apparire nella precompilata. Per i contratti a canone concordato, il memo delle Entrate ricorda che – se la stipula è avvenuta senza l’assistenza delle sigle di categoria – serve l’attestazione «per fruire delle agevolazioni» (la cedolare al 10% o gli sconti sulla tassazione ordinaria).

Diventa fondamentale, allora, l’alert rivolto a chi ha pagato spese agevolate nel 2022. Se i crediti d’imposta derivanti da queste spese sono stati ceduti dopo il 31 marzo – avvisano le Entrate – «dovrai modificare la dichiarazione precompilata eliminando i dati relativi agli interventi condominiali e/o non dovrai tener conto dei dati dei bonifici riportati nel foglio informativo per gli interventi sulle singole abitazioni». L’avvertenza è cruciale per i condòmini, che potrebbero già trovarsi nel modello una rata di detrazione cui non hanno diritto.

 

Cristiano Dell’Oste Giovanni Parente - Il Sole 24 Ore- © Riproduzione riservata

Assemblee in video conferenza: valide se svolte in tempo reale

Assemblee telematiche valide solo se svolte in tempo reale. Lo statuto non deve limitarsi aduna generica previsione, ma deve disciplinare (anche mediante ricorso al regolamento assembleare) le prerogative dell’organo amministrativo in merito alla scelta, da esercitarsi in sede di convocazione, delle modalità di tenuta dell’assemblea.

Lo statuto o il regolamento assembleare non rimettano al singolo socio la scelta del mezzo di telecomunicazione utilizzabile, ma stabiliscano che essa è rimessa alla società, prevedendo, eventualmente, un meccanismo di “recupero” dell’istanza partecipativa in caso di richieste dei soci in situazione di emergenza.

Queste le indicazioni per la redazione delle clausole statutarie in materia di assemblee in video conferenze contenute nella massima n. 82/2022 di recente elaborata dal Consiglio notarile di Firenze.
Il tema delle assemblee societarie telematiche, soprattutto dopo l’esperienza “forzata” causata dalla pandemia, è ormai di grande attualità ed ampiamente esplorato dalla recente dottrina e prassi notarile. Lo scopo si legge nella massima del Consiglio Notarile di Firenze è quello di formulare alcuni suggerimenti operativi per gestire “al meglio” l’assemblea telematica e non di soffermarsi sulla sua legittimità – data per assodata – e sui pochi punti di essa ancora oggetto di dibattito in dottrina.

Assemblea telematica

L’assemblea esclusivamente telematica, vede notaio e presidente necessariamente distanti e non nello stesso luogo “fisico” e postula quindi un verbale necessariamente redatto e sottoscritto dal solo notaio; immaginare che dopo la riunione i due soggetti debbano trovarsi per sottoscrivere entrambi il verbale sarebbe, oltre che un’inutile collo di bottiglia operativo, che farebbe perdere parte dei benefici e della snellezza di un’assemblea totalmente telematica, una forzatura che non troverebbe supporto in alcun principio giuridico o norma di legge.

Organo amministrativo e decisione di convocare l’assemblea 
Spetta all’organo amministrativo la decisione di convocare l’assemblea e, nel silenzio dello statuto, compete a tale organo anche la scelta delle modalità di tenuta della riunione, che deve essere resa nota sin dall’invio della convocazione: potrebbe però essere opportuno, in funzione del tipo di compagine sociale e delle sue esigenze, nonché per prevenire eventuali strumentali contestazioni da parte dei soci, disciplinare tale prerogativa, sia a livello statutario sia eventualmente anche (o solo) nel regolamento assembleare.

Una prima opzione è quella di “ribadire” la piena discrezionalità dell’organo amministrativo, onde evitare che qualche socio possa lamentare una violazione della parità di trattamento e della correttezza e buona fede, principi transeunti dell’intero procedimento assembleare sin dalla prima fase della convocazione, o contestare in linea astratta la possibilità di optare per un’assemblea virtuale.

Potrebbe esserci all’opposto l’esigenza di limitare la possibilità di scelta dell’organo amministrativo, frutto di equilibri tra i soci che si riverberano anche su una specifica disciplina delle modalità di tenuta delle assemblea: lo statuto e/o il regolamento assembleare potrebbero quindi prescrivere che, ad esempio, l’assemblea sia astrattamente convocabile o si debba convocare come ibrida solo nel caso in cui il luogo fisico di riunione si trovi ad una determinata distanza dalla sede sociale o fuori dal comune/provincia/regione in cui essa si trova.

Tale esigenza, se particolarmente pressante, potrebbe spingersi al punto da eliminare la discrezionalità dell’organo amministrativo, imponendo a tale organo in sede di redazione dell’avviso di convocazione di prevedere specifiche modalità di tenuta dell’assemblea, sempre o subordinatamente alla sussistenza di certi presupposti: obbligo di convocazione ibrida in caso di convocazione fuori dal comune in cui si trova la sede sociale; obbligo di convocazione sempre in modalità ibrida o telematica o tradizionale.

Avviso di convocazione 
Spostando l’attenzione sul contenuto dell’avviso di convocazione, che esulano dal suo contenuto minimo prescritto dalla legge, è evidente che questa sia la sede nella quale gli amministratori devono dare conto della modalità di riunione prescelta, tradizionale, ibrida o virtuale che sia.

L’indicazione, influenzata delle possibili previsioni statutarie/del regolamento assembleare deve essere fornita in modo chiaro, dovendo mettere in condizione i soci di sapere con certezza quale possa essere la loro modalità partecipativa. In un momento successivo del procedimento, la possibilità di modificare la scelta non appare conforme ai principi, se non nei termini indicati alla fine del precedente paragrafo, cioè integrandola a beneficio dell’incentivazione dell’istanza partecipativa: tranne il caso del contesto emergenziale ricordato al termine del paragrafo precedente, che sarebbe opportuno fosse “supportato” da un’apposita clausola statutaria/del regolamento assembleare, sembra infatti precluso all’organo amministrativo di intervenire sulle modalità di partecipazione, così come è pacifico che non sia possibile, nel caso di un’assemblea tradizionale, modificare, dopo l’invio dell’avviso di convocazione ed una volta spirati i termini per la sua integrazione, ad esempio il luogo di convocazione stessa.

Cinzia De Stefanis  - Informati S.r.l. - © Riproduzione riservata

Al via il 730 precompilato: modifiche dall’11maggio

Il calendario del 730 precompilato in versione 2023 prende forma.

Si parte dal primo pomeriggio di lunedì 2 maggio (il 30 aprile, infatti, è domenica e lunedì 1°maggio è festivo), quando i contribuenti potranno prendere confidenza con il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate con i dati su redditi e bonus messi a disposizione dai cosiddetti soggetti terzi.

Mentre da giovedì 11 maggio sarà possibile per chi sceglie la modalità fai da te accettare e reinviare il modello all’amministrazione finanziaria, oppure inserire modifiche e integrazioni rispetto alle informazioni e il calcolo (a credito e a debito) proposto.

A delineare il quadro è il provvedimento (131884/2023) firmato ieri dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Provvedimento che avvia anche la sperimentazione per la delega digitale: un documento informatico sottoscritto dal contribuente con una firma elettronica avanzata proposta dal Caf.

Quest’ultima è una procedura, definita nella convenzione tra Caf e le Entrate, all'interno della quale il contribuente, prima di confermare la sua intenzione di delegare il Caf, si identifica su un servizio web dell’Agenzia. Ciò consentirà alle Entrate di avere notizia della delega in tempo reale, ossia contestualmente al momento del conferimento.

Accanto alla delega al Caf, si allargano le modalità tecnologiche per delegare le persone di fiducia. Infatti, un altro provvedimento firmato martedì dal direttore delle Entrate Ruffini consente di presentare a partire da domani, giovedì 20 aprile, una delega a una persona di fiducia online attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia, via posta elettronica certificata (pec), agli uffici territoriali o ancora tramite il servizio di videochiamata.

Insomma si punta ad allargare il perimetro di accesso alla precompilata soprattutto per aiutare i contribuenti con maggiori difficoltà a livello tecnologico. Accesso che, per il fai da te, ormai passa essenzialmente dalle credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns), o ancora Carta d'identità elettronica (Cie). Aumenta, poi, il numero dei dati trasmessi al Fisco e inseriti nella dichiarazione precompilata. Il numero complessivo ha superato gli 1,3 miliardi, con una crescitadell’8% rispetto alle dichiarazioni 2022. La quota ampiamente maggioritaria (80%) riguarda i dati relativi alle spese sanitarie. Come reso noto da un comunicato dell’Agenzia, poi a seguire ci sono i premi assicurativi (oltre 99 milioni), le certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi (più di 73 milioni), i bonifici per ristrutturazioni (11 milioni), gli interessi passivi sui mutui (più di 8,5milioni) e le spese scolastiche (oltre 6,5 milioni).

Come si evince dalla versione aggiornata del foglio informativo (ossia il riepilogo di tutti dati utilizzati nell’elaborazione della precompilata) allegata al provvedimento delle Entrate, fanno il debutto tra le spese che danno diritto a bonus anche quelle per canoni di locazione, di intermediazione riferite all'acquisto di immobili adibiti a prima casa, e ancora quelle riferite ai corsi post diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Il calendario del 730 si concluderà quest’anno il 2 ottobre (il 30 settembre cade di sabato). Mentre il modello Redditi (e l’eventuale Redditi correttivo del 730) dovrà essere trasmesso al Fisco entro il 30 novembre 2023.

Giovanni Parente  - Il Sole 24 Ore - © Riproduzione riservata

Abi, mutui più cari: gli interessi sfondano la soglia del 4%

I tassi di interesse sui mutui sfondano la soglia del 4 per cento e si avvicinano sempre più ai record di inizio anni Duemila.

Per ritrovare tassi così bisogna andare parecchio a ritroso negli anni: a fine 2007, a esempio, il tasso sui mutui aveva raggiunto il picco del 5,72 per cento. Se nel 2016 il costo dei prestiti per l'acquisto degli immobili aveva raggiunto il minimo storico e ci aveva messo una decina di anni, per il processo inverso si sta andando al galoppo a causa dei rialzi dei tassi di interesse i quali soltanto da un paio di mesi a questa parte stanno cominciando a essere trasmessi in modo visibile all’economia reale. L’aggiornamento sul costo dei finanziamenti arriva dal bollettino mensile dell'Abi.

Secondo il quale nel mese di marzo ha continuato a rallentare l’erogazione dei prestiti alle famiglie e alle imprese mentre, nel frattempo, i tassi di interessi hanno proseguito la loro salita. Il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81% contro il 3,65% del mese precedente. Nello specifico, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4% rispetto al 3,76% del mese precedente e al 5,72% a fine 2007 (il dato diffuso nei giorni scorsi dalla Banca d’Italia che indicava già il 4% a febbraio in realtà teneva conto del Taeg e non rifletteva solo la dinamica del tasso di interesse). Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9% contro il 3,55% del mese precedente.

Focalizzandosi sulla dinamica dei prestiti, emerge che nel mese di marzo i finanziamenti alle famiglie e alle imprese sono aumentati dello 0,5% su base annua contro l’incremento dell’1% segnato a febbraio. A febbraio i prestiti alle imprese erano diminuiti dello 0,5% e quelli alle famiglie erano cresciuti del 2,5 per cento. Anche il deterioramento dei crediti nel periodo avanza, seppure lentamente.

Le sofferenze nette (cioè al netto di svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) a febbraio 2023 sono state 15,5 miliardi di euro, in lieve ulteriore aumento (erano 15,3 miliardi a gennaio e 14,2 miliardi a dicembre 2022). Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è stato pari allo 0,89% a febbraio 2023 rispetto allo 0,81% di dicembre 2022, all’1,03% di febbraio 2022 e al 4,89% a novembre 2015.

Un altro aspetto interessante, anch’esso effetto dell’accelerazione sull’aumento dei tassi di interesse, riguarda la raccolta bancaria.

Calano le consistenze dei depositi, e dunque anche la liquidità parcheggiata sui conti correnti: a fine marzo erano pari a 1783 miliardi, con una flessione del 2,9 per cento anno su anno e di circa 4 miliardi rispetto al mese precedente. In continua ripresa, complice l'aumento dei tassi di interesse, la raccolta bancaria attraverso l'emissione di bond: l'ammontare complessivo è pari a 220 miliardi, in aumento del 10 per cento anno su anno e il dato più alto rispetto agli ultimi due anni.

L’aspetto interessante è che l’impennata sulla raccolta bancaria è avvenuta a marzo 2023, il mese nel quale la crisi del Credit Suisse e l’azzeramento dei bond bancari At1 (salvando invece i titoli azionari e sovvertendo la priorità nella scala delle passività da coinvolgere in una crisi) aveva fatto temere un inasprimento delle condizioni di mercato che avrebbe potuto penalizzare la raccolta bancaria. Frattanto il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela (somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non finanziarie) è in Italia cresciuto allo 0,80%, (0,71% nel mese precedente). Tutto questo per l’effetto, tra le altre cose, dell’incremento del tasso praticato sui soli depositi (conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito), passato allo 0,61% dallo 0,54% nel mese precedente. Va, però, sottolineato che il tasso praticato sui soli depositi in conto corrente è rimasto lo 0,26%, «tenendo conto del fatto che il conto corrente permette di utilizzare una moltitudine di servizi e non ha la funzione di investimento», si spiega. In aumento anche il rendimento delle obbligazioni in essere, in crescita al 2,41% (2,23% nel mese precedente). Inoltre, si spiega «il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioè certificati di deposito e depositi vincolati) a febbraio 2023 è in aumento al 2,5% (0,57% a febbraio 2022) e il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni a tasso fisso è passato dallo 0,58% di febbraio 2022 al 4,01% di febbraio 2023».

Laura Serafini - Il Sole 24 Ore - © Riproduzione riservata

Il decreto cessioni è legge: porte chiuse alla cessione del credito e sconto in fattura

Le “porte” alla cessione del credito e allo sconto in fattura sembrano definitivamente chiuse con l’introduzione di una serie limitata di eccezioni.
L’intervento ha interessato anche il tema della responsabilità degli acquirenti. Resta da vedere ora se, alla luce di quest’ultimo intervento del legislatore, “ripartiranno” le cessioni dei crediti “incagliati” o i crediti che nel frattempo matureranno per i soggetti che hanno avviato gli interventi prima dell’approvazione del D.L. n. 11/2023.Le modifiche approvate durante l’iter di conversione del decreto – legge sono numerose. Pertanto, saranno indicate solo le principali e quelle di maggiore interesse.

La prima ha riguardato la proroga per beneficiare della detrazione del 110 per cento relativamente agli interventi sugli immobili familiari. Il beneficio riguarda esclusivamente i lavori che alla data del 30 settembre 2022 erano stati eseguiti per almeno il 30 per cento e che già avevano beneficiato della proroga al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023. Ora il termine ultimo è stato fissato alla data del 30 settembre prossimo. Le spese sostenute entro tale data saranno detraibili nella misura “rinforzata” del 110 per cento.

Un ulteriore intervento ha riguardato l’istituto della remissione in bonis. La misura interessa coloro che non sono riusciti a comunicare entro il 31 marzo scorso l’opzione relativa alla cessione del credito o dello sconto in fattura relativamente alle spese sostenute nell’anno 2022, o le rate residue del 2020 e 2021.

La possibilità di avvalersi di tale istituto era già stata confermata dall’Agenzia delle entrate ancor prima della conversione in legge del decreto in esame. La comunicazione può essere effettuata “tardivamente” entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi entro il 30 novembre 2023. Il contribuente dovrà effettuare un versamento, per ciascuna comunicazione “tardiva” di una sanzione ridotta pari a 250 euro. Durante l’iter di conversione del decreto, è stata aggiunta una rilevante indicazione. Sarà possibile effettuare la comunicazione di opzione qualora entro il 31 marzo 2023 non sia ancora stato perfezionato il contratto di cessione del credito, con la banca, una società finanziaria o assicurativa. E’ dunque sufficiente un impegno di tali soggetti, ma la circostanza non bloccherà la comunicazione di opzione.

Con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2022 sarà possibile fruire della detrazione di imposta in dieci anni, anziché in quattro. A tal fine il contribuente non dovrà indicare la prima quota di detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022, “saltando” quindi un anno, ma la prima rata di detrazione dovrà essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è in tal caso irrevocabile.

Sarà possibile allungare il periodo entro cui effettuare la compensazione dei crediti relativi all’anno 2022 anche per il fornitore che ha concesso lo sconto in fattura o per l’acquirente il credito. Tuttavia, tale possibilità è stata prevista dal D.L. c.d. “Aiuti – quater (D.L. n. 176/2022) ed è subordinata ad una apposita comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle entrate con modalità da stabilire con apposito decreto.

Ulteriori novità riguardano la possibilità di continuare a fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito. Si tratta degli interventi effettuati su immobili ubicati in Comuni colpiti da eventi sismici dal 1° gennaio 2009, o nei Comuni che hanno subito l’alluvione delle Marche. Tale possibilità riguarda anche gli interventi aventi ad oggetto la rimozione delle barriere architettoniche che attribuiscono il beneficio fiscale nella misura del 75 per cento.

Un’ulteriore modifica apportata in sede di conversione ha interessato tutti i bonus legati all’acquisto di immobili (sisma bonus, acquisto di box auto pertinenziali acquisto di immobili ristrutturati). In conseguenza delle modifiche apportate durante l’iter di conversione in legge non è necessario che il contratto preliminare sia stato registrato entro il 16 febbraio 2023. Sarà possibile continuare a fruire dello sconto in fattura o effettuare la cessione del credito a condizione che la richiesta del titolo edilizio sia stata effettuata entro il 16 febbraio 2023.

Autore: Nicola Forte © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Investimenti pubblicitari, domande fino al 31 marzo per accedere al Tax credit

Fino al 31 marzo 2023 le imprese possono presentare nuovamente istanza per accedere al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2023, ma ci sono novità importanti rispetto all'analoga procedura del 2022.
La misura, gestita dal dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, non agevolerà più, a partire da quest'anno, gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
L'articolo 25-bis del Dl 17/2022 ha infatti ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, secondo cui il credito d'imposta è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line. Per accedere all'agevolazione ,torna il requisito fondamentale dell'incremento minimo dell'1 per cento dell'investimento pubblicitario, rispetto all'analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.
La “comunicazione per l'accesso” al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2023 può essere inviata dal 1° al 31 marzo 2023 attraverso i servizi telematici delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Spid, Cns o Cie.

Le spese ritenute ammissibili sono quelle relative all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, programmati ed effettuati nel corso dell'anno, su giornali quotidiani e periodici, in edizione cartacea o formato digitale, iscritti presso il tribunale competente ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (Roc) e dotati del direttore responsabile.

Beneficiari dell'agevolazione sono le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali, in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche digitale.

Le imprese costituite nel corso dell'anno o le imprese che nell'anno precedente non abbiano effettuato investimenti pubblicitari sono escluse dall'accesso al beneficio.

La dotazione finanziaria è pari a 30 milioni di euro e, in caso di insufficienza delle risorse disponibili utili a coprire tutte le domande pervenute, è prevista la ripartizione percentuale. Ai fini della concessione del credito d’imposta, il riferimento normativo è costituito dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 90/2018.
L'agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti“de minimis”. In questa fase, l'istanza rappresenta una sorta di prenotazione dell'incentivo sulla base di importi che, almeno in parte, risultano previsionali poiché riferiti a tutto il 2023.
Per questo motivo, a gennaio 2024 le imprese beneficiarie dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

Il dipartimento per l'Informazione e l'Editore, in seguito della presentazione delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta, stilerà un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi - 24/03/2023

La Zes in Campania

La ZES è finalizzata a creare le condizioni per attrarre grandi investimenti industriali e logistici, incrementando l’occupazione produttiva in un ambito fortemente innovativo e strategico. 

La strategia è incentrata su una politica basata sui fattori di sviluppo, attraverso l’uso congiunto e integrato di strumenti nazionali e regionali.

L’individuazione delle aree è stata effettuata con i seguenti criteri:

  • Nesso economico funzionale
  • Destinazione urbanistica a uso industriale
  • Adeguato livello di infrastrutturazione
  • Dotazione di collegamenti marittimi e terrestri
  • Esclusione delle aree residenziali

Aree ricomprese nella ZES Campania

3 Porti

  • Napoli
  • Salerno
  • Castellammare di Stabia

2 Interporti

  • Sud Europa (Marcianise - Maddaloni)
  • Campano (Nola)

2 Aeroporti

  • Napoli Capodichino
  • Salerno-Costa d’Amalfi

15 Aree di sviluppo industriale gestite dai Consorzi ASI

  • Acerra (NA)
  • Arzano - Casoria - Frattamaggiore (NA)
  • Caivano (NA)
  • Foce Sarno (NA)
  • Marigliano - Nola (NA)
  • Pomigliano (NA)
  • Calaggio (AV)
  • Pianodardine (AV)
  • Valle Ufita (AV)
  • Ponte Valentino - stralcio (BN)
  • Aversa Nord - stralcio (CE)
  • Marcianise - San Marco (CE)
  • Battipaglia (SA)
  • Fisciano - Mercato San Severino (SA)
  • Salerno (SA)
  • 7 AREE INDUSTRIALI E LOGISTICHE
  • Bagnoli - Coroglio (NA)
  • Napoli Est (NA)
  • Piattaforma Contrada Olivola (BN)
  • Area PIP Fosso Imperatore - Nocera Inferiore (SA)
  • Area PIP Ingegno - Sarno (SA)
  • Area PIP Nautico di Salerno
  • Area Codola Castel San Giorgio (SA)

 Le imprese che scelgono la ZES Campania possono beneficiare di:

INCENTIVI NAZIONALI

  • Procedure semplificate per l’insediamento e l’accesso alle infrastrutture
  • Credito d’imposta nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

INCENTIVI REGIONALI

  • Riduzione degli Oneri IRAP fino ad un massimo del 100% dell’imposta
  • Cofinanziamento Contratti di Sviluppo per il sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni
  • Contratto di Programma per l’attuazione di interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale
  • Riduzione dei consumi energetici attraverso misure cofinanziate a valere sul POR Campania FESR 2014-2020 - O.S. 4.2 - la DGR 82 del 6 marzo 2019 destina 13 milioni di euro alla riduzione dei consumi energetici nelle aree di sviluppo industriale, con priorità agli investimenti ricadenti nell’area ZES
  • Interventi per il rilancio delle aree di crisi industriali
  • Interventi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati

L’orizzonte temporale degli investimenti nella ZES non può essere inferiore a 7 anni.


Napoli aggancia il passo di crescita del Paese, tornano gli investimenti

C’è aria di risveglio in Campania.

Le imprese riprendono a investire e a utilizzare gli incentivi disponibili. Il flusso turistico che già nel 2022 aveva raggiunto livelli molto interessanti, si prevede che nel 2023 superi il 2019.

Tutto, insomma, sembra far scorgere una nuova primavera in arrivo. «Le prospettive economiche per l’anno 2023in Campania – commenta Salvio Capasso, responsabile servizio imprese e territoriodi Srm, centro studi collegato a Intesa Sanpaolo – si presentano positive. Dalle prime indicazioni la variazione del Pil della regione, secondo nostre stime, dovrebbe essere almeno in linea o lievemente superiore alla media nazionale (+0,6%)». Si prospetta, insomma, per la regione e per Napoli l’aggancio alle dinamiche del resto del Paese atteso da molti anni.
Un segnale interessante viene dalla Zes. A un anno dalla nomina del commissario e dalla semplificazione delle procedure, la macchina si è avviata. Settantotto le domande presentate, sedici quelle autorizzate che produrranno investimenti per 120milioni.

Realizzato uno stabilimento industriale ad Acerra, in fase di collaudo: si tratta della Sbe dell’imprenditore romagnolo Alessandro Vescovini che nel 2022 ha rilevato la Merid bulloni di Castellammare con 65 dipendenti. Mentre è stata anche inaugurata la nuova piattaforma di stoccaggio di medicinali Farvima nell’Interportodi Nola.
Perlopiù sono imprese locali quelle che si fanno avanti, ma c’è anche la multinazionale: è in attesa del via libera della conferenza dei servizi il gruppo Novartis, già presente a Torre Annunziata con il più importante polo di produzione di farmaci d’Italia. Ed è pronto ad ampliarlo investendo, secondo le indiscrezioni di mercato, all’incirca 20 milioni.

La Zes Campania a dicembre scorso ha rilevato la fabbrica ex Whirlpool di Napoli (via Argine): è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale l’avviso di Manifestazioni di interesse. Il bando scade il 20 marzo alle 12.
Anche fuori dalle Zes – e prima che queste diventassero operative – qualcosa è cominciato a muoversi sui terreni industriali della Campania. È recente l’annuncio di La Doria, leader nella produzione di conserve di pomodoro, di investimenti nell’anno per 38 milioni in quattro stabilimenti del Mezzogiorno di cui tre campani (Sarno, Fisciano e Angri) e uno lucano a Lavello (Potenza).

Di pochi giorni fa è anche la comunicazione ai sindacati da parte di Unilever di un ammodernamento insostenibilità e digitalizzazione che costerà 40 milioni nel polo del gelato di Caivano (Napoli). E Leonardo, due settimane fa, ha ribadito che completerà nel 2023 il piano di investimenti da 300 milioni avviato nel 2019.
Capasso di Srm aggiunge: «È previsto un recupero nel 2023 a doppia cifra del turismo regionale. Il turismo è un fattore trainante in grado di attivare molte filiere produttive come agroalimentare, moda e abbigliamento». Napoli fa sempre il pieno e l’area archeologica di Pompei nell’ultima domenica di visite gratis è stata il monumento più visitato d’Italia.
Srm indica anche altri segnali positivi comparsi da qualche anno.

In particolare, le imprese, nel 2022, in Campania sono cresciute dello 0,94% a fronte dello 0,89% del Mezzogiorno e 0,79% dell’Italia. «Riguardo alle imprese innovative – aggiunge Capasso – a marzo 2023 le start up sono cresciute rispetto all’anno scorso di quasi il 9% contro il +3% del Mezzogiorno e -1,7% dell’Italia, mentre le Pmi sono cresciute del 12,3%, contro il +10% del Mezzogiorno e il +11,9% dell’Italia».

E infine l’export– come riporta Srm – con la Campania che nel terzo trimestre registra una crescita del +27% a fronte del +21% dell’intero Paese. Numeri che in controluce trovano conferma nel traffico merci sul porto: 18,96 milioni di tonnellate di carichi nel 2022(+6,3% sul 2021).
A crescere molto è anche l’offerta di formazione. L’ultima inaugurata, all’interno del Polo universitario della Federico II di San Giovanni a Teduccio, è la AgritechAcademy. La prima era stata la Apple Developer Academy. Oggi ce ne sono undici intotale. Anche gli studi di consulenza raccontano di una vivacità nuova, determinata per lo più dall’esigenza di avviare le transizioni ecologica e digitale. E nel campo della consulenza si registrano i recenti investimenti di Capgemini, Ntt e Accenture.
Il trend è innescato e quest’anno potrà essere supportato da una importante mole dirisorse. Quelle del Pnrr, i cui porogetti dovranno diventare cantieri (fase complessa per una Pa debole) e quelle della programmazione Ue 2014-2020 arrivata all’ultimo anno. Il governatore Vincenzo De Luca qualche giorno fa a Benevento ha detto: «È stato certificato il 64% della spesa. Un dato superiore alla media nazionale del 59%».

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ottenuto i soldi del Patto per Napoli e l’approvazione di numerosi progetti del Pnrr. De Luca denuncia il ritardo de lGoverno sullo sblocco di 5 miliardi del Fsc . De Luca e Manfredi si oppongono all’autonomia differenziata, considerata un grave pericolo. Soprattutto per la Campania e per Napoli, proprio ora che si sente aria di primavera.

Vera Viola - Il Sole 24 Ore

Srl e Cooperative: obbligo di nomina con l'approvazione dei Bilanci 2022

Con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2022 scade il termine per la nomina dell’organo di controllo (monocratico o collegiale) o del revisore nelle Srl.

L’obbligo di nomina scatta al verificarsi di alcune condizioni, tra queste, il superamento, per almeno due esercizi consecutivi, di una delle soglie dimensionali previste dalla legge. I bilanci di riferimento per verificare il superamento dei parametri saranno quelli relativi agli esercizi 2021 e 2022. Per le società cooperative, sia Spa che Srl, l’organo di controllo è obbligatorio in caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi.

Cosa succede se l’assemblea che approva il bilancio non provvede alla nomina prevista?
Il testo definitivo della norma in commento ha avuto un percorso particolarmente travagliato e ricco di modifiche ed ostacoli, vediamo di ripercorrerlo brevemente prima di commentare la sua versione attuale.
Ai sensi dell’art. 2477, c. 2 e 3, del Codice Civile, vigente sino al 16 marzo 2019, l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del revisore era prevista per le Srl:
- tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- controllanti una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- che per due esercizi consecutivi avessero superato due dei limiti indicati dall’art. 2435-bis, c. 1, Codice Civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore, quindi, era obbligatoria al superamento, per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo di Stato patrimoniale pari ad € 4.400.000;
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad € 8.800.000;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 50 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessava se, per due esercizi consecutivi, tali limiti non venivano superati. Il quinto comma dell’art. 2477 del Codice Civile, inoltre, precisava che l’assemblea di
approvazione del bilancio in cui venivano superati i limiti sopra indicati era tenuta a provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Se l’assemblea non provvedeva in questo senso, alla nomina avrebbe proceduto il Tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. Quali erano le modifiche del Codice della crisi sull’obbligatorietà della nomina L’art. 379, c. 1, D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza), era poi intervenuto a sostituire i citati commi 2 e 3 dell’art. 2477 del Codice Civile, prevedendo che

“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
      1) totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
      2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
      3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.

Erano state, dunque, confermate le ipotesi relative all’obbligo di redazione del bilancio consolidato e del controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti ed era stata, invece, sostituita la condizione legata al superamento per due esercizi consecutivi di almeno “due” dei sopradescritti limiti indicati dall’art. 2435-bis del Codice Civile in tema di bilancio in forma abbreviata, con l'espressa condizione del superamento per due esercizi consecutivi di almeno “uno” dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 10 unità.
Dunque, mentre nella previgente disciplina, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo della nomina occorreva il superamento di almeno due dei limiti indicati per due esercizi consecutivi (non necessariamente gli stessi), la disciplina successiva riteneva sufficiente il superamento di uno solo degli elementi indicati (anche diversificato) per due esercizi consecutivi. Veniva precisato, altresì, che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessava quando, per tre esercizi consecutivi, e non più per due, non fosse stato superato alcuno dei predetti limiti. Il comma 3 dell’art. 379 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza fissava in 9 mesi a
decorrere dal 16 marzo 2019 il termine entro il quale le Srl e le società Cooperative già costituite alla medesima data avrebbero dovuto nominare l’organo di controllo o il revisore legale e, ove necessario, uniformare gli atti costitutivi e gli statuti. La relazione illustrativa al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), che, come vedremo, è stato un elemento determinante per l’inserimento di queste modifiche
normative, osservava come un più ampio termine non avrebbe consentito di garantire la piena operatività degli organi e dei sistemi di allerta, alla data di entrata in vigore della riforma.
Tuttavia, prima di giungere alla scadenza dei termini per adeguarsi alle prescrizioni descritte di cui al (nuovo) Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, l’art. 2-bis, D.L. n. 32/2019, è intervenuto a modificare nuovamente quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 2477 del Codice Civile, determinandone la sua formulazione attuale.

Dunque, rimangono invariate le ipotesi di cui all’art. 2477, c. 2, lett. a) e b), Codice Civile, mentre le soglie previste dalla lettera c) vengono modificate nei seguenti termini:
- il totale dell’attivo di stato patrimoniale anziché 2 milioni di euro, passa a 4 milioni di euro;
- anche i ricavi delle vendite e delle prestazioni passano da 2 a 4 milioni di euro;
- il numero dei dipendenti mediamente occupati durante l’esercizio passa da 10 a 20 unità.
L’obbligo di nomina del revisore o dell’organo di controllo al superamento delle indicate soglie, come da ultimo modificate, scatta sempre qualora anche una sola di esse viene superata per due esercizi consecutivi. Allo stesso modo rimane ferma la previsione dell’art. 2577, c. 3, Codice Civile, a norma del quale l’obbligo di nomina in esame cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato nessuno dei sopradescritti parametri.
In seguito alle descritte modifiche si sono susseguiti una serie di rinvii all’operatività dell’obbligo di nomina del revisore legale o dell’organo di controllo per le Srl e le Cooperative, in esito ai quali l’operatività dell’obbligo si avrà con l’approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2022, quindi nei prossimi mesi.

Si rende opportuna una precisazione relativa alle società cooperative. Infatti, per tali soggetti, l’art. 2543, comma 1, del Codice Civile prevede che, sia nelle società cooperative Spa che Srl, la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria in caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi ovvero nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’art. 2477 del Codice Civile. Indipendentemente dal fatto che la cooperativa abbia emesso
azioni o quote le fattispecie di nomina obbligatoria dell’organo di controllo sono solo quelle oggettive appena richiamate.

Infine, è opportuno ricordare che, qualora l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati non dovesse provvedere alla nomina in esame, entro trenta giorni, sarà chiamato a procedere in tal senso il Tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato ovvero su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese. Desta qualche dubbio il fatto che, in quest’ultimo caso, il Tribunale avrebbe apparentemente la discrezionalità di scegliere se nominare un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o, invece, un revisore, decidendo così autonomamente quale tipologia di controlli la società dovrà adottare. Come noto, nel frattempo, il Codice della crisi dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore, con disposizioni che confermano l’importante funzione svolta dall’organo di controllo ai fini dell’emersione precoce della crisi di impresa (early warning). Oggi più che mai è quindi necessaria una tempestiva valutazione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile affinché lo stesso sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche al fine della rilevazione tempestiva di una situazione di crisi d’impresa. Da più parti, anche in recenti interrogazioni parlamentari, con motivazioni fondate sull’onere economico e organizzativo che tale disciplina determinerà per le imprese, è stata avanzata la richiesta di aumentare i parametri dimensionali di obbligatorietà di nomina dell’organo di controllo; al momento è comunque prevalsa la preminenza assegnata dal Codice della crisi al ruolo di “sentinella” dell’organo di controllo.

Ipsoa Quotidiano - Giacomo Ramenghi - Partner Studio Gnudi e Associati

Fisco niente sanzioni penali per «l’evasione di necessità»

Via le sanzioni penali per gli omessi versamenti quando emerge «l’impossibilità di far fronte al pagamento del tributo» per evitare che il contribuente rischi di essere condannato per reati «anche in caso di fatti a lui non imputabili».

Il penale si dovrà fermare, salvo «congrua motivazione», anche quando sul caso interviene l’adesione all’accertamento o la conciliazione giudiziale.

Il nuovo sistema punterà poi a spazzare definitivamente il campo dal rischio di doppia sanzione, applicando in modo più fermo il principio del «ne bis in idem», e premierà le imprese che adotteranno una sorta di «231 fiscale» attuando «un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale» da comunicare preventivamente all’amministrazione finanziaria. Il testo della delega per la riforma fiscale trova capitoli ancora in fase di limatura, ma ricchi di novità potenzialmente importanti per i contribuenti; e sono essenzialmente ispirati al principio cardine della separazione fra l’evasione portata avanti con dolo, da colpire senza sconti, e quella «di necessità», che si verifica quando le dichiarazioni sono fedeli ma i pagamenti inciampano per condizioni di oggettiva difficoltà economica.

Sul piano pratico il nuovo sistema disegnato dal viceministro alle Finanze Maurizio Leo, uomo vicinissimo alla presidente del Consiglio, ha conseguenze rilevanti. E costruisce per esempio una forma di tutela particolare per i contribuenti che si imbarcano in piani di rateizzazione. Oggi l’ordinamento ferma le condanne in caso di pagamento integrale del debito tributario: con le rate, però, i tempi di versamento si allungano, e la delega punta a coprire questo sfasamento anche, se è il caso, con una sospensione di sequestri e termini di prescrizione. Per il resto, i contenuti chiave della riforma sono tre:

  • per l’Irpef si prevede «la revisione e la graduale riduzione dell’imposta», che dovrebbe passare a un sistema a tre aliquote (con contestuale e inevitabile revisione della curva delle detrazioni per carichi famigliari e reddito) come prima tappa del cammino verso la tassa piatta per tutti. L’allineamento della No Tax Area a 8.500 euro per dipendenti e pensionati serve a sostanziare quel principio di «equità orizzontale» che la riforma prova a perseguire anche attraverso l’estensione ai dipendenti della Flat Tax incrementale sperimentata per gli autonomi dall’ultima legge di bilancio.
  • le imprese ottengono la promessa di un’Ires alleggerita per le quote di reddito dedicate agli investimenti in beni strumentali innovativi qualificati o in occupazione, con un meccanismo che premia la capitalizzazione di chi non distribuisce dividendi nei due anni successivi.
  • per l’Iva l’obiettivo è quello di una «razionalizzazione» dei panieri e di un riordino della disciplina,
  • l’Irap dovrebbe abbandonare 650mila società di persone e trasformarsi in una sovraimposta Ires per le altre imprese.
Il Sole 24 Ore| 16 m arzo 2023 | PRIMO PIANO | p. 7 | di Gianni Trovati, Marco Mobili

Bilancio 2022

Ultime novità relativamente ai Bilanci 2022

Sospensione ammortamenti

L’articolo 3, comma 8, intervenendo sull’articolo 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104/2020, estende all’eser­cizio in corso al 31 dicembre 2023 la possibilità, per i soggetti che non adottano i principi contabili interna­zionali, di non effettuare fino al 100% dell’ammorta­mento annuo del costo delle immobilizzazioni mate­riali e immateriali.

La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata al conto economico relativo all'esercizio suc­cessivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

Sterilizzazione perdite

Il successivo comma 9 dell’articolo 3 modifica il comma 1 dell’articolo 6 del D.L. n. 23/2020, confer­mando alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, la possibilità di sospen­sione per 5 anni, fino all'approvazione del bilancio le­gato all'esercizio 2027, gli adempimenti in materia di riduzione del capitale sociale previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter.

In particolare, a seguito della disposizione, con riferi­mento alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022:

  • il termine entro il quale la perdita deve risultare dimi­nuita a meno di 1/3 del capitale sociale non è l’eserci­zio immediatamente successivo, ma il quinto esercizio successivo;
  • nel caso in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in al­ternativa all’immediata riduzione del capitale e al con­temporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale essa può deliberare di rin­viare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di sciogli­mento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Alle perdite emerse durante l’anno 2022, è prevista an­che la disapplicazione, fino al quinto anno successivo a quello di realizzazione della perdita, della causa di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui ri­spettivamente all’articolo 2484, primo comma, nume­ro 4), e all’articolo 2545-duodecies del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 23/2020, le perdite dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi pro­spetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Svolgimento delle assemblee di società ed enti

Sempre all’articolo 3, il comma 10-undecies confer­ma l'applicabilità delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. di cui all'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 anche alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2023.

La disposizione non riguarda il comma 1 del predetto articolo 106, che dispone l’allungamento a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio del termine di approva­zione del bilancio. Pertanto, in base alla normativa at­tualmente vigente, l’approvazione del bilancio di eser­cizio 2022 deve avvenire, salvo che sussistano particolari condizioni, nei termini ordinari di 120 gior­ni.


Dalla Riscossione cassetto con i ruoli rottamabili

È disponibile sul sito di agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) l'applicativo che consente di effettuare la compilazione “guidata” della domanda di rottamazione quater, da trasmettersi, solo in via telematica, entro il 30 aprile.

Attraverso questo servizio, il debitore interessato potrà individuare i carichi potenzialmente definibili, in base alla sanatoria introdotta con la legge di Bilancio 2023, e conoscere il costo totale della rottamazione quater.

Si consente così la redazione guidata della domanda, per prevenire successivi rigetti da parte dell'agente della riscossione. Resta ovviamente fermo che se il debitore intende comunque includere nella domanda anche partite diverse da quelle segnalate, lo potrà fare. In caso di provvedimento di diniego, totale o parziale, della definizione da parte di Ader, da trasmettersi entro il 30 giugno , egli potrà impugnarlo, entro 60 giorni dalla ricezione.

Si ricorda che sono ammesse alla rottamazione quater tutte le partite trasmesse all'agente della riscossione fino al 30 giugno 2022.

Se si è in possesso della cartella di pagamento si deve guardare alla data di consegna del ruolo e non a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Questa informazione è resa ora disponibile online attraverso la consultazione dei dati di Ader. Si segnala che nel comunicato stampa trova conferma la possibilità di presentare una pluralità di istanze, ciascuna avente a oggetto carichi separati, a ognuna delle quali corrisponderà un distinto piano di pagamenti. Si tratta di una opportunità da valutare qualora si tema di non riuscire a rispettare per intero le scadenze di versamento. Si evidenzia infatti che è sufficiente non pagare una qualsiasi delle rate del piano, entro il ritardo tollerato di cinque giorni, per perdere tutti i benefici di legge, con ripristino integrale del debito iniziale, inclusi sanzioni, aggio e interessi.

Ecco quindi che se si separano le domande, si eviterà che la decadenza da uno dei piani richiesti comporti la caducazione di tutte le definizioni agevolate. Si ricorda ancora che, in tale eventualità, resta comunque salva la facoltà di presentare una nuova domanda di dilazione, secondo le regole ordinarie. Sempre a proposito dei carichi definibili, va segnalato che tra di essi rientrano le partite indicate nella rottamazione ter, anche se si è decaduti da questa. Va evidenziato che nel 2023 scadono le ultime quattro rate di rottamazione ter, nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre, ovviamente, per i soggetti che non abbiano già abbandonato in precedenza la sanatoria suddetta. Il debito residuo della rottamazione ter può essere inserito nella domanda della definizione quater, omettendo di versare la rata in scadenza a fine mese. Come confermato nelle faq dell'Ader non vi è alcun travaso automatico da una definizione agevolata all'altra, occorrendo comunque la compilazione della domanda da parte del debitore. I vantaggi nel passaggio alla quater sarebbero plurimi. In primo luogo, l'azzeramento di aggio e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Inoltre, la possibilità di versare nei più ampi tempi della nuova dilazione (cinque anni, compreso l'anno in corso) e, come già segnalato prima, la facoltà di accedere ad una rateazione ordinaria in caso di decadenza dalla sanatoria.

Il Sole 24 Ore | 17 febbraio 2023 | NORME E TRIBUTI